Fattura Elettronica; niente panico
Fattura Elettronica; niente panico
Il Decreto Fiscale 193/2016 ed i relativi obblighi di conservazione delle fatture elettroniche scambiate tra Privati mediante Sistema di Interscambio.
Diciamo subito che lo studio DI MAIO nell’ambito delle sue attività istituzionali ha realizzato il sottosistema di interscambio dei dati tra il proprio cliente e la P.A. quindi sarà possibile inviare a noi le fatture create in maniera canonica o solita e noi provvederemo a rispettare anche questo nuovo adempimento per conto del cliente senza aggravare di oneri aggiuntivi il costo della nuova prestazione. Ovvero. Per meglio chiarire; L’art. 4 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 ha introdotto la disposizione in relazione agli obblighi di conservazione ai soli fini fiscali previsti dall’art. 3 del D.M. 17 giugno 2014 (pubblicato in G.U. 146 del 17 giugno 2014), i quali si intendono automaticamente soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.
I tempi e le modalità di applicazione della disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’art. 5 del D.M. 17 giugno 2014, saranno stabiliti con apposito Provvedimento direttoriale che deve essere ancora emanato.
A tal riguardo, una volta emanato il Provvedimento, si consiglia ai contribuenti di valutare attentamente i propri obblighi di conservazione decennale per la validità ai fini civilistici (art. 2220 e art. 2214 del Cod. Civ.) al fine di garantire l’efficacia probatoria delle fatture elettroniche.
Si sottolinea che, nell’ambito della fatturazione relativa alle relazioni commerciali tra operatori economici privati, solo per i soggetti che attivano e usufruiscono del servizio gratuito “Fatture e Corrispettivi” per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche mediante SdI viene erogato dall’Agenzia e Sogei un servizio di conservazione a norma con la possibilità di distribuire il Pacchetto di Distribuzione contenente i documenti conservati e l’indice del Pacchetto di Archiviazione firmato e marcato che evidenzia la conformità del processo di conservazione, per tutti gli altri contribuenti si parla di mera memorizzazione dei dati delle fatture e non di conservazione quindi gli obblighi di conservazione si intendono automaticamente soddisfatti ai soli fini fiscali previsti dall’art. 3 del D.M. 17 giugno 2014 e non anche ai fini civilistici.
Non è parimenti applicabile l’art. 43 comma 1-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 s.m.i., al caso della fatturazione elettronica tra privati e mediante Sistema di Interscambio in quanto il documento informatico fattura non è conservato per legge dall’Agenzia o da Sogei ma ne è solo memorizzato un insieme dei suoi dati (ad eccezione di quelli, come già indicato, che hanno attivato il servizio gratuito “Fatture e Corrispettivi” per cui, al contrario, avviene una conservazione digitale conforme alla normativa vigente).
Fonti:
La nostra fattura elettronica di riferimento
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