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Antiriciclaggio Regola Tecnica n 1 autovalutazione del rischio


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Categories : Tributarista

Antiriciclaggio Regola Tecnica n 1 autovalutazione del rischio

Si parla sempre più spesso di antiriciclaggio e soprattutto di auto riciclaggio con proventi da fonti illecite.

La fonte maggiormente insidiosa è proprio l’evasione fiscale, perciò siamo tutti chiamati al rispetto delle regole nazionali ed europee, sulla equa contribuzione.

La vigenza del d.lgs. 231/2007 non per tutti i colleghi ha rappresentato un momento di presa di coscienza sulla funzione del commercialista, speriamo che le modifiche del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, possano segnare il passo e fare la differenza tra i colleghi e non.

Ormai la difesa della categoria è affidata al singolo studio.

Spesso presso i nostri studi sono eseguite attività per conto di clienti, i quali tentano di attivare operazioni se pur lecite ma se celata o confusa la provenienza del danaro e l’effettivo beneficiario dell’operazione.

Il nostro studio Professionale è in seria difficoltà.

Vale la pena quindi di seguire come di consueto con meticolosa attenzione le nuove regole per non incorrere in sanzioni anche dal Consiglio di Disciplina; Tenuto conto che oltre le previsioni Penali, l’Ordine di appartenenza può certamente arrivare alla radiazione.

Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, nella sua qualità tra l’altro esclusiva di Organismo di autoregolamentazione, della categoria ha approvato le regole tecniche successivamente indicate come “RT”.

Nella seduta del 16 gennaio 2019, sono state deliberate le regole e subito sottoposte a parere del neo Comitato di Sicurezza Finanziaria istituito in Commissione del 6 dicembre 2018.

Per l’apprendimento e la corretta applicazione delle regole tecniche il CNDCEC invita a tenersi aggiornati ovvero partecipare alle specifiche attività di e-learning.

Decorso il periodo formativo le regole tecniche saranno vincolanti per tutti gli iscritti”.

Quindi sino a tutto il primo semestre del 2019 l’applicazione delle regole tecniche non è vincolante per gli iscritti, i quali potranno continuare ad operare con i metodi sinora applicati relativamente all’adeguata verifica della clientela ed alla valutazione del rischio.

In attesa della disponibilità delle attività di formazione si intende comunque procedere ad un’analisi della Regola Tecnica n. 1.

in quanto è quella alla quale sono soggetti la maggiore parte dei colleghi .

Autovalutazione del rischio

L’articolo 15 del Dlgs. 231/2007 prevede espressamente che i soggetti obbligati adottino procedure oggettive e coerenti per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (di seguito fdt), tenendo conto di fattori di rischio associati alla tipologia della clientela, all’area di operatività, ai canali distributivi ed ai prodotti offerti;

La valutazione è documentata e periodicamente aggiornata

Sarà messa a disposizione delle autorità di vigilanza e degli organismi di autoregolamentazione.  Così come previsti dall’art. 11 c.2 del D.lgs. 231/2007  il quale testualmente recita e prevede, gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell’elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l’adozione di misure idonee a sanzionarne l’inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all’articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La valutazione è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile.

L’eventuale responsabile antiriciclaggio assiste il professionista nella gestione e nella mitigazione del rischio residuo.

Sinteticamente si perviene all’autovalutazione del rischio residuo come segue:

  • determinando il rischio inerente sulla base di singoli fattori;
  • determinando il rischio di vulnerabilità sulla base di singoli fattori;
  • applicando ai due valori di cui sopra una matrice di ponderazione;
  • confrontando i valori della matrice di cui sopra ad una scala graduata di “livello di rischio residuo”.

Valutazione del rischio inerente

Nella RT n. 2 si ha modo di leggere che per “rischio inerente si intende il rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi ed astratti”.

Le RT individuano il “rischio inerente” nei seguenti fattori:

  • tipologia della clientela,
  • area geografica di operatività,
  • canali distributivi, (riferito alle modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento ecc.)
  • servizi offerti.

Il professionista dovrà quindi individuare tali fattori in base alla generalità della tipologia complessiva della clientela di norma si attribuisce un maggior rischio ad attività esercitate in forma societaria rispetto a quelle esercitate in forma di impresa individuale, all’area geografica di operatività dello studio, alle modalità ed ai canali di esecuzione della prestazione professionale, ai servizi offerti nell’ambito della prestazione professionale.

Scala graduata per la valutazione del rischio inerente da applicare a ciascuno dei fattori

 

 

 

 

 

La media aritmetica dei punteggi dei singoli fattori determina il valore del rischio inerente.

Valutazione del rischio di vulnerabilità dello studio

Le RT indicano espressamente che “l’analisi dell’assetto organizzativo e dei presidi consente di individuare eventuali vulnerabilità ovvero le carenze che permettono che il rischio inerente si concretizzi in fenomeni di riciclaggio/fdt non rilevati”.

A monte quindi della determinazione del rischio di vulnerabilità dello studio dovrà esservi quindi l’analisi, sopra indicata.

Le RT individuano il “rischio di vulnerabilità” dello studio nei seguenti fattori:

  • formazione,
  • organizzazione degli adempimenti in materia di adeguata verifica clientela,
  • organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni,
  • organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull’uso del contante.

Scala graduata per la valutazione del rischio di vulnerabilità dello studio

 

 

 

 

 

La media aritmetica dei punteggi dei singoli fattori determina il valore del rischio di vulnerabilità.

Valutazione del rischio residuo Antiriciclaggio Regola Tecnica n 1 autovalutazione del rischio

In base alle medie aritmetiche del rischio inerente e di quello di vulnerabilità si determina il rischio residuo, assumendo al 40% i valori del rischio inerente ed al 60% i valori del rischio vulnerabilità muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia più rilevanza nella determinazione del rischio residuo.

Viene quindi riportata una tabella da applicare ai valori ponderati per la determinazione del rischio residuo.

 

 

 

 

 

 

stabilito il livello “tabellare” di rischio residuo, il professionista procederà ad attivare le azioni necessarie per la gestione/mitigazione del medesimo.

 

 

 

 

 

Precisa la RT che rilevano le dimensioni della struttura, il numero dei componenti dello studio (professionisti, collaboratori e dipendenti) ed il numero delle sedi in cui viene svolta l’attività e che:

  • per due o più professionisti (una sede o più) occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile,
  • per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più) introdurre la funzione antiriciclaggio, nominare il responsabile antiriciclaggio e introdurre una funzione di revisore indipendente per la verifica dei presidi di controllo;
  • nell’ambito dei presidi rileva altresì la formazione del personale con carattere di programmazione e permanenza.

Come indicato nel paragrafo “Autovalutazione del rischio”

Si rende necessario, la redazione del documento interno di studio da non tenere nel fascicolo del cliente, nel quale descrivere l’organizzazione dello studio e le procedure adottate, le attività di formazione ed i correttivi adottati, al quale seguirà la valutazione “tabellare” dei rischi di cui sopra, il documento ed i suoi aggiornamenti saranno tenuti a disposizione insieme al documento sulla valutazione dei rischi in materia di tutela dei dati personali.

Altre particolarità riguardano i colleghi esposti in politica.

Possiamo collaborare con i colleghi per la corretta applicazione del disciplinare.


Per qualsiasi dubbio o approfondimento, compilare la form che segue.

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