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Sindaco e Revisione Legale dei Conti nelle SrL


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Categories : Tributarista

Sindaco e Revisione Legale dei Conti nelle SrL

Affinché le società di capitali operino regolarmente occorre che al loro interno siano svolte correttamente determinate funzioni, per altro comuni a tutte le società:

  • l’organizzazione;
  • la gestione;
  • il controllo.

Nelle società di capitali ciascuna di queste funzioni può dirsi essere tendenzialmente riservata ad un organo corrispondente, pur con certi punti di sovrapposizione che si fanno più o meno marcati, a seconda del tipo societario prescelto e del modello di governance adottato; nello specifico si tratta dei seguenti organi:

  1. l’assemblea dei soci; La quale delibera sulla organizzazione interna e sulle questioni più importanti della società, rispecchia quelli che sono i voleri della proprietà;
  2. l’organo amministrativo, competente per la gestione dell’impresa sociale;
  3. l’organo sindacale, che ha funzioni di controllo.
    L’argomento centrale riguarda la funzione di controllo nelle società di capitali e si riferisce all’ultimo dei tre organi sociali elencati.

Secondo il nostro codice il quale rappresenta il seguente

Dispositivo dell’art. 2477 Codice Civile

L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore.

Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

[La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni].

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale de conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal rimo comma dell’articolo 2435 bis.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Sindaco e Revisione Legale dei Conti nelle SrL, Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Le funzioni attribuite all’organo di controllo interno, mettendo in evidenza le differenze e le peculiarità tra le diverse forme giuridiche ed i differenti modelli di governance adottati nel contesto delle società di capitali non quotate.

È opportuno precisare, in modo da collocare correttamente anche le informazioni del presente, che tra

il collegio sindacale,

ed il revisore unico,

vi è una profonda differenza di funzioni.

Il collegio sindacale è un organo sociale a composizione plurima e paritetica, mentre il revisore è un singolo prestatore di servizi.

Quanto alle funzioni quindi, la novella ricomprende espressamente fra le funzioni e le competenze attribuibili all’organo di controllo interno anche “la revisione legale dei conti”.

Sul punto, un’interpretazione letterale dell’attuale dettato normativo conduce a ritenere che ai soci sia riconosciuta la più ampia autonomia organizzativa, imponendo, tuttavia, nei casi di controlli cd. obbligatori, la soggezione della S.r.L. alla revisione legale e demandando ai soci la scelta di nominare un organo di controllo interno (monocratico o pluripersonale) al quale affidare (anche) la vigilanza sulla gestione della società ex art. 2403 c.c.

Nei confronti del sindaco unico trovano inoltre applicazione, in quanto compatibili,

Le Norme di comportamento del collegio sindacale e le Linee Guida per l’organizzazione del Collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti emanati dal CNDCEC.

Si precisa, in proposito, che, alla luce delle modifiche legislative intervenute sull’assetto dei controlli delle S.r.l., i principi e le raccomandazioni contenuti nei citati documenti sono applicabili all’organo di controllo anche nella sua versione monocratica ancorché si renda necessario declinarle in funzione della natura individuale dell’organo controllo.

Sono, dunque, applicabili al sindaco unico quei principi e quelle raccomandazioni che prescindono dalla composizione pluripersonale o collegiale dell’organo di controllo.
Giova rammentare che per la revisione dei bilanci a far data dal 2015, periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio o successivamente devono applicarsi i “nuovi” principi di revisione (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, co. 3, del D.lgs. n. 39/2010.

Mentre, i “nuovi” principi SA Italia 250B e ISQC1 Italia dovevano già applicarsi a partire dal 1° gennaio 2015 a prescindere, dunque, dal periodo amministrativo di riferimento dei bilanci da revisionare.

Va detto che la dismissione dell’organo di controllo esponeva le società in caso di accertamento ad interpretazioni personali dei verificato, La circostanza viene sicuramente mitigata da un bilancio certificato.

Per il quale qualsiasi dichiarazione di inefficacia o di invalidità dovrà passare prima per il vaglio giudiziario del falso.

Pertanto la nomina di un organo di controllo resta ultimo e sacrosanto baluardo in difesa degli atti societari dei soci e della società e sicuramente anche dei terzi creditori.

Soccorre a ciò il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.38 del 14-2-2019 – Suppl. Ordinario n. 6  il quale pone principalmente l’obiettivo di riformare la disciplina delle procedure concorsuali per prevenire con interventi risanatori le situazioni di possibile crisi, diagnosticandole precocemente e salvaguardare così la continuità aziendale, quando lo stato di crisi della impresa è dovuto a particolari contingenze.

A tal fine, è assegnato all’organo di controllo in sigla “ODC” della società, ossia al sindaco unico o revisore legale ovvero al collegio sindacale, il compito di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente :

  1. L’adeguatezza dell’assetto organizzativo;
  2. La sussistenza dell’equilibrio economico finanziario;
  3. Il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente l’esistenza di fondati indizi della crisi.

L’art. 379 del Codice riformula l’art. 2477 C.C., prevedendo per le Srl la nomina obbligatoria di un ODC o di un revisore nei seguenti casi:
1) quando la nomina di tale organo e/o del revisore è prevista dallo statuto;
2) in mancanza di disposizioni statutarie, la nomina dell’ODC o del revisore è obbligatoria se si verifica almeno una delle seguenti circostanze:
a. la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b. la società controlla un’altra società obbligata alla revisione legale dei conti;
c. la società ha superato, per 2 esercizi consecutivi, 1 o più dei seguenti limiti dimensionali:

    1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 2 milioni (contro i precedenti € 4,4);
    2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 2 milioni (contro i precedenti € 8,8);
    3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità (contro i precedenti 50).
La rilevante riduzione dei parametri dimensionali che, se superati per 2 esercizi consecutivi, fa scattare gli obblighi in discorso con la sufficienza del superamento anche di un solo parametro e non più della coincidenza di 2, com’era previsto dalla disposizione pre-vigente imporranno a numerose Srl di nominare un revisore o un ODC.
In presenza dei requisiti sopra esposti, la norma richiede che la Srl nomini un revisore legale unico in alternativa, una società di revisione oppure un sindaco unico o un collegio sindacale.
Sebbene l’espressione “la nomina dell’organo di controllo o del revisore” alimenti interpretazioni divergenti, secondo l’orientamento prevalente:
– sarebbe permessa la nomina del solo revisore legale o società di revisione;
– non sarebbe invece permessa la nomina del solo ODC che, se effettuata, farebbe scattare a carico della Srl l’obbligo di assegnare anche l’incarico della revisione legale, conferendolo allo stesso ODC oppure a un revisore legale “esterno” o a una società di revisione.
Nella scelta, la Srl dovrà considerare vari aspetti e non optare per la nomina del solo revisore con l’obiettivo di contenere i costi.
Una decisione consapevole dovrebbe anche tener conto che:
– la nomina dell’ODC amplia e rafforza la portata e l’efficacia del sistema di controllo: i sindaci, a differenza del revisore, partecipano alle riunioni degli organi amministrativi e delle assemblee dei soci e pertanto sono messi in grado di vigilare sulla correttezza dei processi decisionali, essendo coinvolti, fin dall’inizio, nel loro svolgimento;
– l’ODC vigila sull’osservanza della legge e dello statuto ed è dotato di rilevanti poteri di ispezione e intervento per l’individuazione delle irregolarità.
 
Possiamo quindi ritenere utile la disposizione novellata, proprio in virtù dei benefici di cui godranno le società a responsabilità limitata verificate.
 

Sindaco e Revisione Legale dei Conti nelle SrL

Fonti:

http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/9442/830971-1176323.pdf?sequence=2

http://www.cndcec.it/Portal/CMSTemplates/Txt_img_menu.aspx?id=dacb6d2d-f91a-4566-8ff7-a6200e372bc7&idT=c9d0f06c-3c19-4c1e-b642-320e289bb3a8&mode=3

https://www.lapostadelsindaco.it/


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