P.za Vittorio Emanuele III, 2 - 84013 Cava dè Tirreni (Sa)

Versamenti; Tassa imbarcazioni


0
Categories : Contribuenti , Tributarista , Turismo

Versamenti; Tassa imbarcazioni

Tassa sulle imbarcazioni da diporto

L’argomento nautica da diporto interessa sempre maggiori utenti, spesso sono solo i budget a disposizione a determinare la tipologia di imbarcazione da possedere.

Analizzando nello specifico i costi di esercizio di una imbarcazione non sono solo le dimensioni a stabilire i costi maggiori, anzi. Ad esempio una imbarcazione in vetroresina lunga 10 metri, dotata di due motori italiani a gasolio avrà costi di esercizio e manutenzione sicuramente minori di una barca di 7 metri con un solo motore non italiano.

Tanti cercano soluzioni di impiego per la loro imbarcazione, alternative al diporto canonico per finanziarsi e consentirsi l’unico vero svago, vivere il mare. Ricordiamo il Boat & Breakfast trattato in un precedente post.

Tornando all’argomento del post le imposte,

Esse gravano sulle imbarcazioni così come la manutenzione ordinaria, tra le imposte indirette ricordiamo l’imposta IVA e l’importanza della territorialità per l’esenzione secondo la circolare n° 43E del 29 Settembre 2011. Anche questo argomento è stato approfondito nel precedente post. Limitatamente alle attività portuali.

Diciamo subito che la tassa sulle imbarcazioni (unità da diporto) è stata abolita dal comma 366, articolo 1 della legge n. 208/2015, limitatamente a quelle imbarcazioni non immatricolate non iscritte al RINA.

L’Agenzia delle Entrate non ha ancora provveduto ad emanare una circolare specifica riguardo le modalità per non incorrere in penalità o sanzioni, pertanto bisogna fare riferimento all’ultima circolare utile precisamente la n° 16/E del 30 Maggio 2012. Sul sito istituzionale della stessa A. d E. sono stati semplicemente aggiornati i lineamenti fondamentali della tassa sulla imbarcazioni.

Parametri di calcolo, come pagare
I possessori di unità da diporto dai 14,01 metri di lunghezza, in precedenza erano 10 mt. sono tenuti a pagare appunto la tassa annuale così come prevista dall’Art. 23 DL 69/2013.
Di seguito la tabella comparativa per determinare l’importo della tassa dovuta di seguito come pagarla, la scadenza prevista e i moduli di pagamento, considerata la vetustà dell’aggiornamento consigliamo di seguire direttamente il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Quanto pesa la tassa

La tabella rappresenta la sintesi dell’assoggettamento in base alla lunghezza dell’imbarcazione:

Sono tenuti al pagamento della tassa, non solo i proprietari delle barche, ma anche gli usufruttuari e gli acquirenti se hanno stipulato un patto di riservato dominio. È importante rimarcare la circostanza secondo la quale in caso di noleggio occasionale il noleggiante rimane obbligato in solido con l’armatore.

Lunghezza scafo *

Tassa annuale **

da 14,01 a 17

870,00

da 17,01 a 20

1.300,00

da 20,01 a 24

4.400,00

da 24,01 a 34

7.800,00

da 34,01 a 44

12.500,00

da 44,01 a 54

16.000,00

da 54,01 a 64

21.500,00

superiore a 64

25.000,00

*    Lunghezza in metri lineari dalla plancia se c’è o specchio di poppa al tutto fuori o delfiniera di prua.

**  Importi espressi in Euro (€)

La tassa è ridotta:

  1. a zero il primo anno di assoggettamento, infatti; La tassa è dovuta solo a partire dal secondo anno di immatricolazione/iscrizione,
  2. del 50% per le barche a vela con motore ausiliario, che abbiano un rapporto fra superficie velica e potenza del motore uguale o maggiore di 0.5,
  3. del 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione;
  4. del 30% dopo 10 anni
  5. del 45% dopo 15 anni.

Scadenza e modulistica da utilizzare

La tassa deve essere versata ogni anno, entro il 31 maggio. È facile consigliare di concentrare in questo periodo la scadenza della polizza di assicurazione rc obbligatoria sui motori.

Il versamento della tassa sulle imbarcazioni da diporto, si esegue compilando il modello “F24 completo di tutti i dati propri del documento di pagamento nonché gli elementi identificativi del pagamento” in cui nello specifico va inserito il codice tributo 3370.

Nel caso di errore dopo aver versato una somma eccedente l’imposta dovuta, è possibile richiedere il rimborso.

La somma versata in eccesso non è compensabile con annualità successive.

In caso nel corso dell’anno dovessimo cambiare imbarcazione, la differenza di imposta dovuta per acquisto di imbarcazione più grande, va versata al momento della iscrizione dell’acquisto, se contestuale anche la cessione della vecchia barca.

È fuori dubbio la tassa sulle imbarcazioni da diporto è dovuta per ciascuna imbarcazione, un armatore intestatario di più imbarcazioni sarà chiamato a pagare la tassa per ciascuna di loro.

La richiesta di rimborso deve essere inviata online (direttamente dal contribuente tramite Entratel o Fisconline, oppure tramite caf, commercialisti e gli altri soggetti intermediari fiscali abilitati).

Alcuni casi di esenzione, quando la tassa non è dovuta:

– le unità obbligatorie di salvataggio; per le unità usate da enti e associazioni di volontariato ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso non anche per altri tipi di associazioni o enti di volontariato;
– per le unità di portatori di handicap che richiedono l’utilizzo delle unità stesse;
– per i battelli di servizio (per convalidare l’esenzione, i battelli in questione  devono riportare l’indicazione dell’unità da diporto che servono);
– le nuove unità da diporto con “targa prova” che quindi sono di stanza ancora nel magazzino o nel negozio del produttore/venditore;
– per le unità inserite in contratti di locazione finanziaria che però si sono risolti per inadempienza dell’utilizzatore. ( si ricorda che la morosità deve risultare da sentenza passata in giudicato).


Per qualsiasi dubbio, oppure per la semplice assistenza alla corretta applicazione della norma e dell’F24 per il pagamento, non esitate a compilare il modulo di contatto, il quale grazie alla completa gratuità per gli utenti internet sta riscuotendo notevole successo. Siamo sicuri che possa essere utile anche a voi.


Free Contact : [contact-form-7 id=”204″ title=”Modulo di contatto”]


Versamenti; Tassa imbarcazioni

Copyright 2024 - All rights reserved

Scopri di più da Tax Blogger

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading