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Unita da diporto e business


Unita da diporto e business
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Unita da diporto e business

Si siamo quasi, tra qualche settimana si va a mare i lavori in barca sono cominciati.

Ciascuno avrà il suo bel da fare per rendere l’imbarcazione affidabile e sicura per soddisfare tutti i bisogni estivi.

Ogni barca sarà rimessa a nuovo per destinarla alle attività estive. Gare sportive e non, regate e quant’altro offre l’intrattenimento e l’escursione nautica. A salerno grazie al fenomeno turistico. L’indotto annovera certamente quello nautico e lo sfruttamento dei natanti per le attività che nella nostra città sta catturando le attenzioni di moltissimi armatori. I quali hanno capito che la propria barca anche se ferma al pontile purché bella e confortevole. Può essere impiegata in attività economiche e produttive ad esempio. Il boat & breakfast.

Il trattamento fiscale delle attività da diporto a scopi economici e commerciali segue le caratteristiche fiscali dell’armatore a seconda se:

  1. è una persona fisica, tenuto conto se l’attività è occasionale o è parte di un’attività di impresa individuale;
  2. è una persona giuridica senza alcuna distinzione se l’attività è occasionale ovvero rientra in quella caratteristica della società stessa

Analizzare le circostanze non interessa il testo. Ma vogliamo solo anticipare che in tutte le circostanze, non sarà facile. Evitare sanzioni in caso di controlli se prima non si siano comunicate le attività sportive ed economiche in capitaneria.

Gran parte delle attenzioni in caso di accessi a bordo da parte degli organi verificatori. I quali spesso sono militari della Guardia di Finanza, sono concentrate su due locuzioni per la cessione temporanea della imbarcazione del natante o della nave. “Noleggio e Locazione”.

Le attività assimilabili a locazione e noleggio sono. L’addestramento per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. La scuola le esercitazioni e le escursioni in nautica a motore e di vela, lo sci nautico.

Rientrano nelle attività di noleggio anche. Il traino di piccoli gommoni piattaforme galleggianti e giochi d’acqua. Il volo ascensionale, le brevi gite turistiche in mare, lo sci nautico per conto terzi, unità di appoggio anche alle immersioni (diving). Altre di queste attività riguardano. I baby-jet, le brevi gite turistiche in mare, le visite alle bellezze naturali delle coste e in genere tutte quelle micro attività di carattere stagionale. Che si svolgono nelle zone turistiche con l’impiego dei natanti.
Dall’entrata in vigore del codice della nautica. I natanti possono essere impiegati anche come unità di appoggio ai subacquei in immersione a scopo sportivo e ricreativo.

Il Codice della Nautica (D.L. 18 luglio 2005 n.171) ed il Regolamento di attuazione al Codice della Nautica (D.M. 29 luglio 2008 n. 146) disciplinano rispettivamente. I due contratti quello di locazione e quello del noleggio. Nonché la materia della sicurezza della navigazione delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e di quelle utilizzate da supporto per le immersioni.

Per meglio comprendere la normativa a supporto e di riferimento è necessario definire meglio la locazione ed il noleggio.
 
Definizione della Locazione marittima
Si intende per locazione. Il contratto con cui una delle parti si obbliga. In cambio di un corrispettivo a far godere all’altra per un dato periodo di tempo l’unità da diporto. In tal caso l’unità passa in godimento autonomo del conduttore. Che non assumerà la qualifica di armatore, ma solo quella di comandante, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità. Sia della unità a lui affidata che dei suoi ospiti trasportati o conviviali.
In tale regime l’unità è condotta con la patente nautica. Se prescritta per il tipo di imbarcazione, e può imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella licenza di navigazione della barca stessa.
Il regolamento di attuazione non si occupa della sicurezza delle unità impiegate in attività di locazione. Per cui la materia resta disciplinata dalle regole previste per unità da diporto private e dal codice civile per il medesimo titolo.
 
Definizione di noleggio marittimo (charter)
Si intende per noleggio il contratto con cui una delle parti. Sempre a seguito di un pattuito corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte. L’unità completa di comandante ed equipaggio, funzionante per un determinato periodo di tempo. Da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne come pattuite, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dallo stesso contratto.
L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio. Ma non il comandante, il quale potrebbe anche coincidere con l’armatore del natante a noleggio.
Per comandare le unità impiegate nell’attività di noleggio la sola patente nautica non basta infatti, è necessario possedere un’apposita qualifica, di cui al decreto n. 121 del 10 maggio 2005 recante la disciplina dei titoli professionali del diporto, che stabilisce anche i requisiti necessari e le modalità per conseguirli.

Il Regolamento di attuazione al Codice della nautica. Stabilisce che le unità impiegate nell’attività di noleggio non possono imbarcare un numero superiore a 12 passeggeri. Sono sempre esclusi dall’imbarco i bambini di età inferiore ad un anno. L’equipaggio deve essere previsto e comunque ricompreso nel conteggio degli imbarcati.

Qualora tali unità trasportino più di 12 passeggeri. Queste sono considerate navi passeggeri ed assoggettate alle norme di sicurezza previste dalla Direttiva 98/18/CE (recepita in Italia con il D.L. 4 febbraio 2000 n. 45), o dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS – Safety Of Life At Sea) se impiegate in navigazione internazionale.

Le unità da diporto possono essere impiegate anche in attività multiple

Tutte le attività ludiche alle quali si vuol destinare od impiegare l’unità anche simultaneamente, ma devono essere sempre indicate ed elencate sulla licenza di navigazione.

Non è consentito però a chi fa locazione e/o noleggio utilizzare l’unità per altri fini privati di diporto cui sono destinate le unità non commerciali.
Anche i natanti da diporto possono essere utilizzati, in attività di locazione o noleggio, per finalità ricreative connesse al turismo locale.

Norme di Sicurezza della Navigazione per le unità da diporto impiegate in attività di noleggio

Il Regolamento al Codice della Nautica (D.M. 29 luglio 2008 n. 146) disciplina dall’art. 78 all’art. 89 le norme di sicurezza specificatamente per le imbarcazioni e natanti da diporto impiegate in attività da noleggio. Tale decreto rappresenta il primo documento in assoluto che regola in modo organico la sicurezza della navigazione delle unità da diporto impiegate ai fini commerciali.

Il regolamento stabilisce un complesso di regole autonome da quelle sulla disciplina della navigazione da diporto puro (non commerciale). Che garantiscono l’idoneità delle unità impiegate nel noleggio, che in sintesi si possono assimilare a piccole navi passeggeri.

Iter di visita ai fini del certificato di noleggio

Per le unità da diporto impiegate nel charter sono previste tre tipi di visite di sicurezza:
  • Visita iniziale. Prima dell’impiego nell’attività di noleggio. Ad esclusione delle unità immesse per la prima volta in servizio, per le quali il certificato di idoneità è rilasciato sulla base. Della sola documentazione tecnica prevista ai fini dell’iscrizione nei registri;
  • Visita periodica ogni tre anni;
  • Visita occasionale ogni volta che se ne verifica la necessità o anche a richiesta dell’Autorità Marittima. Le visite sopra indicate sono effettuate dagli Organismi Tecnici Notificati e comprendono. Un’ispezione completa allo scafo, all’apparato motore, all’impianto elettrico, alla protezione contro gli incendi e ai mezzi di segnalazione, nonché un’ispezione a secco della carena.

Alle unità riconosciute idonee. Gli organismi tecnici rilasciano una dichiarazione di idoneità, che permette all’ufficio di iscrizione o, se si tratta di natante. All’ufficio del luogo ove lo stesso staziona abitualmente. Di rilasciare il “Certificato di idoneità al noleggio” avente la validità di 3 anni. Che sostituisce il certificato di sicurezza per le unità da diporto non impiegate ai fini commerciali.

Ai fini del rinnovo o della convalida del certificato di idoneità deve essere presentata all’autorità marittima ove si trova l’unità da parte dell’armatore. L’Autorità marittima provvede al rinnovo o convalida sul certificato.

La stessa autorità marittima trasmette poi copia del certificato di idoneità all’ufficio di iscrizione o. Se si tratta di natante, all’ufficio del luogo ove lo stesso staziona abitualmente. Per i natanti il documento deve essere allegato alla copia della domanda di impiego dell’unità nell’attività di noleggio.

Nelle unità da diporto puro o non commerciale. I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza sono dipendenti dalla navigazione svolta ed al numero di persone presenti a bordo. Per le unità da diporto impiegate nel noleggio il regolamento ha stabilito invece. La quantità ed il numero delle dotazioni di sicurezza da tenere a bordo. Indipendentemente dalla traversata effettuata.

Limitazioni per i “charter minori”

Per venire incontro alle esigenze del cosiddetto charter minore. Esistono delle deroghe a quanto sopra scritto in relazione alla navigazione in ambito locale, preventivamente dichiarata dall’armatore, ed in particolare per:
  • navigazione in acque interne/entro 3 miglia dalla costa;
  • navigazione entro 6 miglia dalla costa;
  • navigazione entro 12 miglia dalla costa.

Si tratta dunque di una autolimitazione della navigazione dichiarata dall’armatore all’autorità marittima, che permette di essere esentati dall’imbarco di alcune dotazioni di sicurezza.

In ogni caso. Deve essere cura dell’armatore o proprietario compilare e firmare l’elenco delle dotazioni e mezzi di salvataggio imbarcate, ed allegarlo al certificato di idoneità al noleggio.

Fonti:

Marcatura CE Unità da diporto delegato ANS

Riferimenti normativi: Codice della Nautica (D.L. 18 luglio 2005 n.171) ed il Regolamento di attuazione al Codice della Nautica (D.M. 29 luglio 2008 n. 146)

Riforma Codice della Nautica da Diporto

 


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