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Decreto Cura Italia 2020: cessione crediti deteriorati – credito d’imposta


Decreto Cura Italia 2020: cessione crediti deteriorati - credito d'imposta
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Decreto Cura Italia 2020: cessione crediti deteriorati – credito d’imposta

Possibile trasformare in credito d’imposta i crediti deteriorati e le perdite fiscali: lo prevede il Decreto Cura Italia

Il decreto-legge n 18 del 17 marzo scorso ha previsto misure di sostegno alla liquidità delle imprese per i cosiddetti crediti deteriorati, prima di vedere cosa prevede il decreto in proposito;

Va detto che nulla di nuovo si è prospettato se non una riproposta dell’ACE ma v’è di più.

Il decreto Cura Italia con l’art. 55 ha riscritto l’art Art. 44-bis  come convertito in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. titolato (Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell’Italia meridionale) – il quale così si esprimeva al comma 1. Alle aggregazioni di società, per le quali non è stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto … omissis.

Il novellato art 44-bis invece per come riscritto dall’art  55 titolato (Misure di sostegno finanziario alle imprese) contenuto nel decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:  Art. 44-bis 1. Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: Omissis.

La novità sostanziale quindi è che prima l’art 44-bis si rivolgeva a particolari imprese per attribuirle l’ incentivo fiscale e promuovere la crescita di parte dell’Italia meridionale, mentre il secondo art 44-bis si rivolge a tutti i tipi d’impresa senza distinzione nord sud o di codice Ateco, anche se non scaturita da cessione fusione od incorporazione.

Qualsiasi impresa costituita in forma societaria (è possibile anche ricomprendere le cooperative ed al terzo settore per analogia alle srl) quindi; Può accedere alla previsione legislativa;

Torniamo ai crediti deteriorati.

Gli NPL, ossia i crediti deteriorati, sono quei crediti la cui riscossione, è diventata incerta sia per il rimborso totale che parziale.
L’incertezza è dovuta generalmente ad una situazione economica avversa generalizzata, ma spesso è anche dovuta ad inefficienza valutativa del creditore prima di concedere il credito.
Il decreto Cura Italia con l’art 55 ha innanzitutto previsto sostegno finanziario anche per i crediti deteriorati di origine non bancaria.

Secondo quanto previsto per questa emergenza da Covid 19 sarà possibile:

  • trasformare in credito di imposta le perdite fiscali non ancora portate in diminuzione dell’imponibile al momento della cessione dei crediti stessi.
  • trasformare in credito di imposta le Dta (deferred tax assets) relative alle eccedenze ACE (Aiuti alla Crescita Economica) non ancora dedotte né fruite tramite credito di imposta alla data della cessione della massa creditoria deteriorata.

La trasformazione delle Dta avviene alla data della cessione dei crediti e perciò il credito d’imposta in un primo momento per l’intero ammontare alla data della cessione degli Npl. Oggi si è stabilito che le società che vogliono trasformare le Dta in credito d’imposta innanzitutto devono comunicarlo con un’espressa opzione (articolo 11, comma 1, Dl n. 59/2016), e ne potranno godere fino al 20% delle Dta o  del valore nominale dei crediti ceduti prendendo a base di calcolo appunto il minore dei due.

L’adempimento deve essere effettuato entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti: l’opzione diventa efficace dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.

La scelta, infine, comporta il cumulo delle Dta trasformabili e di quelle trasformate, nell’ammontare delle attività per imposte anticipate (stesso articolo 11, Dl n. 59/2016).

Le nuove disposizioni formano “unicum” che va a sostituire l’articolo 44-bis del decreto “crescita” (Dl n. 34/2019) con il nuovo 44-bis del decreto “cura Italia”.

Beneficiari del bonus per gli NPL:

  • le società residenti, le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria.
  • le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (per le DTA)

Ambito di applicazione: ai sensi dell’articolo 55 del decreto Cura Italia il bonus riguarda le cessioni a titolo oneroso di crediti in sofferenza di natura commerciale e finanziaria accadute tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto) ed entro il 31 dicembre 2020.

L’agevolazione non si applica alla cessione di crediti infragruppo ovvero tra aziende controllate, controllanti o comunque collegate.

Necessita un soggetto terzo che si renda cessionario del credito inesigibile o deteriorato in cessione.
Il credito d’imposta nato nel 2020 è immediatamente utilizzabile e verrà monitorato nella dichiarazione del 2021.

Si attende da parte dell’agenzia delle Entrate una risoluzione con il necessario codice tributo da utilizzare per le compensazioni.

L’esempio che segue dimostra tre tipologie di formazione del credito d’imposta e della eventuale eccedenza da portare a perdita su crediti.

esempio di calcolo esempio 1 esempio 2 esempio 3
Perdite pregresse (A) 95.000,00 350.000,00 0,00
Eccedenze di ACE (B) 5.000,00 0,00 250.000,00
Totale componenti rilevanti (C = A + B) 100.000,00 350.000,00 250.000,00
Valore nominale dei crediti deteriorati ceduti (D) 0,00 800.000,00 7.500.000,00
Prezzo di cessione *  (E) 0,00 8.000,00 75.000,00
Importo massimo rilevante (F = D x 20%) 0,00 160.000,00 1.500.000,00
Importo da considerare (G = minore tra C ed F) 0,00 160.000,00 250.000,00
Aliquota Ires (H) 24% 24% 24% 24%
Imposte anticipate convertibili in credito d’imposta (I = G x H) 0,00 38.400,00 60.000,00
Perdita su crediti (J = D – E)*   792.000,00 7.425.000,00
  • Il costo del prezzo di cessione è fatturato secondo le modalità di pagamento;
  • L’importo da considerare valore G sarà il minore importo tra  il Totale dei Componenti Rilevanti C e  il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

È chiaro che in assenza di cessione crediti non vi sarà alcun Dta da convertire in credito d’imposta così come da esempio 1.

Premesso quanto sopra, è appena il caso di precisare che l’incentivo alla cessione dei crediti deteriorati od inesigibili è capace di riallineare i bilanci annacquati o completati da somme per crediti totalmente inesigibili.

Molti colleghi sanno di cosa parlo, considerato in quali condizioni talvolta mi sottopongono bilanci da riallineare ad un rating quantomeno minimo od accettabile, per l’accesso al debito pubblico.

Molti imprenditori non si spiegano per quale motivo non possono accedere al credito bancario se pur garantiscono il finanziamento anche da beni immobili o addirittura da disponibilità finanziarie.

Ebbene voi prestereste i vostri soldi se in bilancio chi li chiede, riporta crediti v/altri; Clienti, soci, fornitori, ecc ecc…

Non vi domandereste il motivo per il quale l’impresa preferisce realizzare nuova debitoria in luogo di richiedere il rientro dai propri debitori ?

Qualche banca lo fa altre no e semplicemente rifiutano il finanziamento/mutuo.

Possiamo quindi provvedere attraverso apposita convenzione con la Incista SPA Società abilitata alla gestione dei crediti con licenza di P.S. di cui all’art 137 TULPS, alla cessione dei crediti deteriorati che darà pari credito d’imposta e riduzione dell’utile di bilancio.

Non esitate a compilare il form sotto per valutare l’esposizione del vostro bilancio così da concretare il quadro tra vantaggi e costi relativi all’attività.

La procedura semplice ed intuitiva si compone dello scambio di tre lettere commerciali a data certa, ove richiesto si completa con la definizione dell’opzione prevista dall’articolo 11, Dl n. 59/2016, da esprimere in dichiarazione 2021 riferita ai redditi 2020.

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