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Assemblee in videoconferenza


Assemblee in videoconferenza
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Assemblee in videoconferenza, dal notariato tutte le regole.

In riferimento al DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 l’ormai famoso decreto Cura Italia va evidenziato che l’art 106 rubricato con le Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società. Prevede al comma secondo che “Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere.

Anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga. Anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti. La loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile. Senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Sarà quindi l’avviso di convocazione ad informare sulla possibilità di partecipare all’assemblea per via telematica. La tendenza a questo tipo di semplificazione viene da lontano. Ma di recente è riproposta l’applicazione informatica in sede assembleare con la massima che riportiamo il;

C O N S I G L I O  N O T A R I L E   –  C O M M I S S I O N E  S O C I E T À
– 1 –
Massima n. 187 – 11 marzo 2020
Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
(art. 2370, comma 4, c.c.)
MASSIMA

L’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina. Può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione. Ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio. Unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l’accertamento. Di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).
Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione. (o comunque nel medesimo luogo) Devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell’assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare. Con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione. Potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare. Con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

È lecita quindi la clausola statutaria che prevede la possibilità. Che l’assemblea ordinaria e straordinaria di una società di capitali si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi. Contigui o distanti. Audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

1 – sia consentito al presidente dell’assemblea. Anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti. Regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2 – sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

3 – sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

4 – siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società. Nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Seguendo il link è possibile ricevere uno schema di verbale di assemblea di SrL. Per l’approvazione del bilancio di esercizio, per società senza organo di controllo.

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