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Pace fiscale 2019 o condono ?


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Categories : Tributarista

Pace fiscale 2019 o condono ?

Vediamo in estrema sintesi la Pace Fiscale discussa ed approvata in occasione della Legge di Bilancio 2019:Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018.

il Governo “del cambiamento” ha previsto tre diversi momenti di intervento per agevolazioni e sconti; Individuabili prima, durante e dopo il famigerato e costoso contenzioso fiscale.

Vediamoli in sequenza

Va detto subito che, in precedenza esistevano già strumenti deflattivi del contenzioso con questo provvedimento casomai sono stati rimarcati ed in alcuni casi potenziati.

In pratica, il contribuente che riceve un accertamento fiscale disponeva già di una serie di strumenti normativi per evitare il contenzioso ed evitare i recuperi coattivi delle somme. Gli strumenti oggi aggiunti con il rispetto dei diritti del contribuente, tendono ad assicurare il giusto equilibrio tra i suoi diritti e la effettiva capacità contributiva.

Per evitare contenziosi quindi in caso di accertamento è possibile:

  • L’autotutela;
  • L’acquiescenza;
  • L’Accertamento con adesione;
  • Il Reclamo/Mediazione;
  • Ricorso tributario;
  • Conciliazione Giudiziale.

Pace fiscale 2019:

Consiste in una concreta riduzione di imposte, sanzioni ed interessi che gravano sui contribuenti debitori, anche professionisti ed imprese che hanno in corso cartelle esattoriali anche in contenzioso purchè con l’Agenzia delle Entrate ovvero con la Riscossione (ex Equitalia).

La pace fiscale come detto è stata concentrata in tre diversi momenti di intervento:

  1. Quello precedente la notifica dell’accertamento fiscale vero e proprio;
  2. Quello successivo la notifica dell’accertamento, nelle more dell’attivazione di un eventuale ricorso agli atti notificati, con l’obiettivo di ridurre in modo importante i contenziosi potenziali;
  3. Durante il contenzioso tributario. Ivi compresa la procedura di Cassazione.

È vero, la pace fiscale prevede sconti su imposte, sanzioni ed interessi; Ma tiene conto di due elementi fondamentali:

  1. Capacità economica del contribuente; attraverso la verifica ISEE;
  2. La probabilità di chiusura con soddisfazione reciproca del contenzioso.

Pace fiscale 2019: secondo il Governo non sarà un condono ma un’ottimizzazione degli strumenti già esistenti deflattivi del contenzioso

Secondo quanto dichiarato dagli esponenti della maggioranza parlamentare e dallo stesso ministro dell’economia Giovanni Tria, l’attuale pace fiscale, non è la rivisitazione del famigerato condono tombale varato dal Governo Berlusconi II nel 2002.

La pace fiscale 2019 si pone, infatti, l’obiettivo di ottimizzare gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario già esistenti.

Proprio per questo motivo, soprattutto dalle opposizioni, si parla già di una rottamazione ter in riferimento alle definizioni dei ruoli in esazione.

In ogni caso, secondo quanto palesato dal documento approvato anche questa pace fiscale 2019 per come approvata, ha totalmente dimenticato il ravvedimento operoso in tutti i momenti di riflessione che hanno portato alla costruzione dell’intero pacchetto di regole “nuove”

Il primo momento, precedente la notifica dell’accertamento e l’avvio del contenzioso

In particolare, il primo intervento riguarderebbe il momento in cui il contribuente decide spontaneamente di mettersi in regola, subito dopo essersi accorto di un errore nel versamento delle imposte dirette ed indirette quali l’IVA.

Il secondo momento, si concreta nelle more della presentazione del ricorso.

Il secondo momento della pace fiscale 2019 riguarda la procedura precedente il contenzioso potenziale, e parte con le notifiche dei processi verbali di constatazione emessi dalle Fiamme Gialle o dagli avvisi di accertamento.

Il momento durante e dopo l’avvio del contenzioso

Il momento a nostro avviso più interessante della pace fiscale 2019, che si applica alla fase del contenzioso vero e proprio, è attualmente regolamentato nel modo che testualmente si riporta in sintesi:

Le controversie attribuite alla Giurisdizione Tributaria in cui e’ parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi e’ subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia e’ stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) della meta’ del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Pace fiscale e obiettivi finanziari

È possibile che la pace fiscale 2019, sarà uno tra gli strumenti fondamentali per reperire le risorse finanziarie necessarie per i dati di bilancio, ma non va negato che con la pace fiscale 2019 si dovrebbe anche poter porre in essere altri interventi di necessaria politica fiscale, tra cui la rimodulazione delle aliquote Irpef  oppure l’introduzione graduale della flat tax.

Per qualsiasi dubbio o necessità anche interpretativa vi ricordiamo che la consulenza via internet è totalmente gratuita.


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