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stipendi addio contanti: dal 1° Luglio solo pagamenti tracciati.


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stipendi addio contanti: dal 1° Luglio solo pagamenti tracciati.

Nuove regole per il pagamento degli stipendi stop ai contanti a partire dal 1° luglio 2018

La Busta paga cambia per effetto delle novità della Legge di Bilancio 2018
A CHI SI RIFERISCE LA NORMA

I datori di lavoro e committenti potranno pagare le retribuzioni, nonchè gli anticipi di retribuzione, solo con mezzi tracciabili e sarà totalmente vietato il pagamento in contanti. Vediamo in breve cosa dice la norma e , dunque, quali sono gli obblighi e le regole che dovranno rispettare i datori di lavoro.

IL CONTENUTO

La novità sul divieto di pagamento degli stipendi in contanti è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2018, sulla base di un emendamento presentato dall’On. Titti di Salvo e riprendendo le regole contenute della Legge n. 1041, già precedentemente approvata alla Camera.

Oltre allo stop del pagamento in contanti degli stipendi la norma fissa anche un altro principio. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante.

COME EFFETTUARE I PAGAMENTI

Il pagamento della busta paga potrà avvenire solo tramite banca o ufficio postale come di seguito indicato:

  • bonifico su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • altri strumenti per i pagamenti elettronici;
  • pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
  • tramite assegno bancario o circolare; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro familiare o affine del lavoratore, comunque con età sopra i sedici anni.
A QUALI RAPPORTI DI LAVORO SI APPLICA

Il divieto di pagare in contanti la busta paga vale, per espressa volontà della norma, per tutti i rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto. Quindi è applicabile:

  • contratti a tempo pieno e part-time;
  • rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
  • ai contratti di apprendistato;
  • a tutte le altre forme di lavoro flessibile (contratto a chiamata, job sharing ecc.)
  • ai soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati.
  • ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co).

Viceversa, sempre per espressa previsione della norma, il divieto di pagamento della retribuzione in contanti non si applica:

  • nella Pubblica Amministrazione
  • nei rapporti di lavoro domestici (colf e badanti).
  • i compensi derivanti dalle borse di studio
  • le indennità di partecipazione dei tirocini formativi
  • i rapporti autonomi di natura occasionale

 

SANZIONI

Al fine di far rispettare l’obbligo da tutti i soggetti indicati dalla norma sono state indicate anche le sanzioni applicabili ai contravventori.

Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni è punibile infatti con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

 

ATTENZIONE!!

si rischia l’applicazione delle pesanti sanzioni anche nei seguenti casi:

  • quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
  • nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.

 

 

 

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