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Pignoramento presso terzi; Su stipendi e pensioni si ma a patto e condizioni.


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Pignoramento presso terzi; Su stipendi e pensioni si ma a patto e condizioni.

Pignoramento pensione, in quali circostanze; minimo vitale impignorabile per il 2018.

Il pignoramento della pensione, dello stipendio oppure del Trattamento di Fine Rapporto, è un’attività che rientra nel cosiddetto pignoramento presso terzi, il quale rappresenta la procedura formale esecutiva, volta al recupero del credito da parte di qualsiasi creditore procedente. Qualsiasi creditore.

L’azione diretta verso la somma da pignorare sopra indicata, deve rispettare determinati limiti, stabiliti dal

DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 il quale porta il roboante titolo Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria. (15G00098) (GU Serie Generale n.147 del 27-06-2015).

Vediamo nel dettaglio come funzionano e quali sono i nuovi limiti dei pignoramenti per l’anno 2018.

Ripetiamo e ricordiamo; Qualsiasi creditore ad esempio soggetti privati, banche, Agenzia delle entrate, Enti Previdenziali, ecc. chiunque in possesso di un titolo esecutivo, cioè chiunque ci rappresenti un credito certo, liquido ed esigibile. Può avviare un’esecuzione forzata e aggredire con il pignoramento presso terzi, anche la pensione.

Il pignoramento della pensione secondo il D.L. 27/06/2015, n. 83 può avvenire:

  • direttamente presso l’Inps o altro ente previdenziale, prima che l’importo venga corrisposto;
  • dopo che la somma è stata accreditata sul conto corrente bancario o postale.

La pensione, come gli altri proventi dal lavoro non può mai essere pignorata per intero, infatti limite di 1/5 sarà sempre rispettato.

Come stabilito dalla norma l’importo massimo pignorabile non è sempre uguale poiché dipende dalla misura annua dell’assegno sociale: la misura quindi è un parametro fissato dalla legge per determinare fino a quanto si può spingere il pignoramento cui è assoggettato il terzo custode o detentore delle somme spettanti al debitore.

limiti di pignoramento della pensione 2018.

  1. minimo vitale impignorabile;
  2. Agenzia delle Entrate e Riscossione;
  3. pensione è accreditata sul conto corrente;
  4. la pensione è di invalidità o una indennità di accompagnamento.

minimo vitale impignorabile

È prevista la particolare tutela esclusivamente a favore dei pensionati per le somme provenienti da indennità, pensione o di altri assegni di quiescenza ivi comprese quelle di infortunio.

Ad esempio Non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno socialeaumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nel limite di 1/5.

Si tratta del cosiddetto «minimo vitale», una somma ritenuta impignorabile per garantire al pensionato un’esistenza dignitosa e decorosa, con la riforma del 2015 è intervenuta la modifica dell’art. 545 del c.p.c, il legislatore ha infatti fissato i nuovi limiti definiti vitali per il sostentamento del pensionato.

Per calcolare l’importo del minimo vitale, occorre prendere la misura dell’assegno sociale erogato dall’Inps (importo annualmente rivalutato) e sommarvi la metà di tale stesso importo.

Pertanto, se l’importo dell’assegno sociale per l’anno 2018 è attualmente di euro 453,00, il minimo di sopravvivenza impignorabile è pari ad euro 679,50 (ossia 453,00 + 226,50 – che è la metà di 453,00).

Dunque, per individuare la parte di pensione che i creditore può effettivamente pignorare, occorre sottrarre dalla pensione netta l’importo di 679,50 euro e calcolare sull’importo residuo il limite di 1/5.

Agenzia delle Entrate e Riscossione

Anche l’Agenzia delle Entrate e quella dell’incorporata Riscossione, in caso di debiti erariali iscritti nei ruoli a carico del contribuente, se non pagati neanche a seguito della notifica delle cartelle esattoriali e delle eventuali intimazioni di pagamento, possono procedere ad esecuzione forzata ed accedere alla procedura del pignoramento presso terzi.

Ad ogni buon conto, per intero; La pensione non può essere pignorata.

La legge prevede infatti specifici limiti di pignorabilità con riguardo ai crediti esattoriali, variabili in base agli importi di stipendi/pensioni e altre indennità relative al rapporto di lavoro ad esempio il infortuni gratifiche od il TFR:

  • 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;
  • 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro;
  • 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.

Anche l’Agenzia delle Entrate e della Riscossione devono rispettare quindi il minimo vitale impignorabile.

A seguito della novella del 2015, le pensioni, assegni ed indennità erogati dall’INPS sono disciplinati dal comma settimo all’art. 545 c.p.c., sui crediti impignorabili.

La pensione di inabilità può essere pignorata? Come ricordato dal Tribunale di Padova con ordinanza del 14 gennaio 2016 (il testo qui ), astrattamente ma è, sì! O almeno, sino al limite pignorabile tenuto conto del minimo vitale impignorabile.

Si tratta infatti di una prestazione di natura previdenziale che può essere attaccata dai creditori tranne che per l’ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà come previsto dalla norma.

Diverso è, invece, il caso delle indennità quali ad esempio l’indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità totale: queste, infatti, sono prestazioni di natura assistenziale e non possono essere pignorate.

Se la pensione è accreditata sul conto corrente

Se la pensione è accreditata su conto bancario o postale intestato al debitore, può essere pignorata per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito è avvenuto in data anteriore al pignoramento in pratica euro 1.359,00 cioè 453,00 importo stabilito dell’assegno sociale × 3.

nuovi importi dell’assegno sociale, sono stabiliti ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT senza tabacchi e così pubblicati ad esempio.

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Assegno sociale importo:

  • 447,17 euro nel 2014;
  • 448,52 euro nel 2015;
  • 448,07 euro nel 2016 e 2017 con limite di reddito è pari ad 5.824,91.
  • 453 euro.

Quando invece l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti dell’art. 545 cpc, avvenuta attraverso il Dl n. 83/2015 che ricordiamo :

  • 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;
  • 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro;
  • 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.

In ogni caso, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato sul conto corrente.

Pignoramento auto e conto corrente 2018.

Anche nel caso di pignoramento del conto corrente l’Agenzia delle Entrate non può spingersi troppo in là.

In caso di saldo positivo del conto corrente non superi le somme intimate, questo viene bloccato fino all’udienza di assegnazione; il debitore non può prelevare, ma può ricevere bonifici e versamenti.

Le somme che sono accreditare prima della notifica del pignoramento si procede come già sopra esposto, ovvero si possono pignorare o “bloccare” solo le somme che superano 1.359,00 euro il triplo dell’assegno sociale di 453,00 euro al mese e sino al soddisfo).

Invece, se tali somme vengono accreditate dopo la data di notifica del pignoramento, il pignoramento può avvenire nella misura massima di un quinto.

Ne discende che il conto corrente è pignorabile al 100% solo se non vi vengono depositati redditi di natura previdenziale o da lavoro dipendente.

L’auto pignorata sarà consegnata dal debitore al creditore o all’istituto vendite giudiziarie entro e non oltre il termine di 10 giorni. In uno  al libretto di circolazione ed il relativo foglio complementare. 

L’Ufficiale Giudiziario, deve poi consegnare al creditore l’atto di pignoramento, perché lo stesso sia trascritto nei registri pubblici a sue spese.

Pignoramento presso terzi; Su stipendi e pensioni si ma a patto e condizioni.

Attenzione il creditore, a seguito di specifica istanza d’assegnazione può diventare proprietario dell’auto del suo debitore, chiedendo al Giudice dell’Esecuzione l’assegnazione diretta del bene. Sino al soddisfo totale del credito.

Vi sarà l’esonero dal far mettere all’asta l’auto del debitore presso il canonico istituto di Aste Giudiziarie.

Il G.E. successivamente, dopo le sue valutazioni deciderà se assegnare la proprietà del mezzo al creditore o mettere all’asta il mezzo stesso, all’esito in caso di eccesso di incasso sarà versata la differenza al debitore, Il G.E. in caso di assegnazione al creditore stabilirà l’eventuale estinzione del debito ovvero la differenza da esigere non soddisfatta dalla procedura conclusa con l’assegnazione.

in conclusione

La pensione quasi sempre pignorabile, è possibile nella misura di 1/5, secondo i criteri indicati sopra.

Ad esempio, partendo dall’ipotesi più comune della pensione netta, di € 1.460,14:

PENSIONE 1460,14 sappiamo che la BASE IMPIGNORABILE è 672,11 da calcolare caso per caso, la BASE PIGNORABILE sarà la differenza tra l’importo mensile della pensione € 1.460,14 – 672,11 = 788,03

Il massimo pignorabile ammonta alla metà della predetta base pignorabile cioè € 394,01.

Nel caso in cui un secondo creditore proceda sulla stessa pensione presso la stessa banca se a seguito del calcolo sia già impegnato il massimo pignorabile dai suoi precedenti vincoli. Si potrà procedere ad un secondo pignoramento.

Nel caso non a valle dei calcoli non sembra possano esserci margini per ulteriormente pignoramento, il creditore potrà procedere a monte, cioè direttamente presso l’Istituto di previdenza, che eroga la pensione.

Procedendo al pignoramento del conto corrente, un ipotetico creditore potrebbe pignorare tutte le somme presenti sul conto stesso, purché eccedenti il triplo dell’assegno sociale aumentato della metà (€ 1.344,21) come chiarito sopra.

Quindi, appare appena evidente la buona regola di “tenere” il proprio conto corrente quasi sempre “all’asciutto” o giù di lì.

Cosa fare?

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