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Appalti: al via il nuovo codice


Appalti: al via il nuovo codice
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Appalti: al via il nuovo codice;

Più autonomia agli enti locali i quali potranno procedere con affidamenti diretti fino a 5 milioni di euro. Tagliati i tempi della burocrazia e snellite le procedure.

Alle amministrazioni meno discrezionalità nel rifiutare un’opera.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo con il codice degli appalti, Nuovo Codice appalti PDF, aggiornato e completo di allegati – BibLus-net (acca.it).

Voluto principalmente dalla Lega il nuovo codice degli appalti significa :

  • appalti più rapidi, con un risparmio di tempo (solo per gli affidamenti senza gara si risparmiamo da sei mesi a un anno), 
  • più autonomia agli enti locali con particolare riferimento ai piccoli comuni, corsia preferenziale per le forniture italiane ed europee,
  • digitalizzazione con risparmio di carta e incombenze burocratiche. 

È previsto il dissenso qualificato, principio per cui le amministrazioni pubbliche avranno una cornice più limitata in caso di contrarietà a un’opera.

È prevista la cosiddetta liberalizzazione sotto soglia: fino a 5,3 milioni ci potranno essere affidamenti diretti. Dal primo gennaio 2024 tutti gli scambi di informazione avverranno su una piattaforma digitale nazionale, in modo che le imprese non debbano presentare la stessa documentazione più di una volta (risparmio di tempo, di costi, di carta).

Appalti: al via il nuovo codice

I piccoli Comuni potranno procedere ad affidamenti diretti fino a 500mila euro e per il primo anno avranno più opzioni per scegliere la stazione appaltante qualificata, allargando il recinto che prima prevedeva solo le Province.

I Municipi più piccoli avranno semplificazioni sul personale: le funzioni di Rup potranno essere affidate ai dipendenti in servizio anche con contratti a tempo determinato. Non manca la clausola per accelerare i pagamenti (è garantita la possibilità per l’esecutore di emettere fatture anche al momento dell’adozione del SAL)”.

Il codice degli appalti, rivisto e integrato alla luce delle osservazioni delle commissioni parlamentari, che ha il pregio di procedere nella direzione della semplificazione, sburocratizzazione delle procedure e liberalizzazione infatti si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture:

“Uno strumento che mette in grado istituzioni e imprese di lavorare con celerità per fornire beni e servizi ai cittadini. Per fare una gara si risparmieranno dai sei mesi a un anno, grazie innanzitutto alla digitalizzazione delle procedure (in vigore dal 1 gennaio 2024)”

Una banca dati degli appalti conterrà le informazioni relative alle imprese, una sorta di carta d’identità digitale, consultabile sempre, senza che sia necessario per chi partecipa alle gare presentare di volta in volta plichi di documentazione, con notevoli risparmi di costi e soprattutto di carta.

La norma è dunque apprezzabile anche sotto il profilo ambientale.

Rivive l’appalto integrato: il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

Inoltre, per garantire la conclusione dei lavori, si potrà procedere anche al subappalto cosiddetto a cascata, senza limiti”.

Appalti: al via il nuovo codice

“Nessuna paura per la “firma”: niente colpa grave – continua la nota del Mit – “per i funzionari e i dirigenti degli enti pubblici se avranno agito sulla base della giurisprudenza o dei pareri dell’autorità”.

Tutele simili per la delicata questione dell’illecito professionale.

Nella riformulazione del codice si è proceduto a una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, anche attraverso una maggiore tipizzazione delle fattispecie.

In particolare, per alcuni tipi di reato, l’illecito professionale può essere fatto valere solo a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o in presenza di misure cautelari.

Una importante innovazione riguarda poi l’introduzione della figura del dissenso costruttivo per superare gli stop degli appalti quando è coinvolta una pluralità di soggetti.

In sede di conferenza di servizi l’ente che esprime il proprio no, non solo dovrà motivare, ma soprattutto dova fornire una soluzione alternativa.

Anche la valutazione dell’interesse archeologico, il cui iter, spesso lungo e articolato, rischia di frenare gli appalti, dovrà essere svolta contestualmente alle procedure di approvazione del progetto, in modo da non incidere sul cronoprogramma dell’opera.

Infine ma non ultima la salvaguardia del “made in Italy”: tra i criteri di valutazione dell’offerta è previsto come premiale il valore percentuale dei prodotti originari italiani o dei paesi UE, rispetto al totale.

Una tutela per le forniture italiane ed europee dalla concorrenza sleale di Paesi terzi.

Le stazioni appaltanti possono indicare anche i criteri di approvvigionamento dei materiali per rispondere ai più elevati standard di qualità.

Tra i criteri premiali la valorizzazione delle imprese, che abbiano sede nel territorio interessato dall’opera.

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