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Pignoramento presso terzi; Cambia da giugno 2022


Pignoramento presso terzi; Cambia da giugno 2022
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Pignoramento presso terzi; Cambia da giugno 2022. La cassazione ci fornisce l’occasione per approfondire i temi sul recupero dei crediti, fino al punto di doverli cedere per esigenze di bilancio.

La riforma del processo civile introduce un nuovo onere per il creditore, andando a modificare il pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c.

  • Come cambia il pignoramento presso terzi
  • Cosa dovrà fare l’avvocato dal 22 giugno 2022?
  • Onere a pena d’inefficacia del pignoramento

Come cambia il pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi cambia dal 22 giugno 2022. Una data che l’avvocato dovrà tenere bene a mente per le nuove scadenzare se dovrà procedere, a partire dalla data, a un pignoramento presso terzi.

Ricordiamo che il 24 dicembre 2021 è entrata in vigore la Legge n. 206/2021. Che contiene la “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione. Della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione. Dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

Diverse le norme del processo esecutivo modificate dalla riforma, tra queste anche l’art. 543 c.p.c., che prevede a carico del creditore un onere ulteriore, nel momento in cui procede al pignoramento presso terzi.

Cosa dovrà fare il creditore dal 22 giugno 2022?

L’art. 543 c.p.c, in virtù della riforma del processo civile viene integrato con altri due commi, che vengono aggiunti dopo il quarto e che così recitano:

  • “Il creditore. Entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento. Notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione. Del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato, nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.
  • Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi. L’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso. Ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata. Gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.”

L’onere che dovrà essere sopportato dal creditore. In caso di pignoramento presso terzi, è quello della notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e del relativo deposito nel fascicolo dell’esecuzione.

Nuovo onere a pena d’inefficacia del pignoramento

Un inutile e vergognoso onere procedurale in più. Che va a gravare sul legale del creditore. E che sembra porsi in contrasto con le finalità di “semplificazione” e di accelerazione del rito procedurale in materia civile. Tanto sbandierato dai governo, finendo così come di consueto. Per appesantire la procedura finalizzata a tutelare il credito da parte di un soggetto che comunque. È già in possesso di un titolo esecutivo, per avviare l’esecuzione nelle sue diverse e possibili forme.

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