P.za Vittorio Emanuele III, 2 - 84013 Cava dè Tirreni (Sa)

ECA. abrogata ma i comuni la riscuotono;


0

ECA. abrogata ma i comuni la riscuotono;

L’ECA é contenuta in migliaia di avvisi di accertamento nonostante abrogata, i comuni continuano a riscuoterla a mezzo ruoli contenenti importi relativi alla locuzione “addizionale ex Eca”. 

La ex Tarsu rinominata TARI dal 2013 fa nutrire forti dubbi sul fondamento della pretesa per gli abituali rilievi che ne compromettono l’efficacia.

Cos’è L’ECA

ECA è la sigla degli ex “Enti comunali di assistenza”, istituiti con la legge n. 837 del 3 giugno 1937 in sostituzione delle preesistenti “Congregazioni di carità”. Gli enti ECA furono soppressi di fatto già nel 1978, con il passaggio delle funzioni assistenziali e sanitarie alle Regioni.

La storia dell’ECA

L’addizionale  fu istituita con il R.D.L. 2145 del 30 novembre 1937, convertito con la L. n° 614 del 1938, nella misura del 2% sui tributi erariali. Dopo la soppressione degli ECA, l’addizionale nel frattempo elevata sino al 10 % infatti è stata devoluta dalla legge n° 549 del 28 dicembre 1995 ai Comuni, i quali potevano riscuoterla sul prelievo della tassa sui rifiuti.

Federalismo Impositivo

Il Regio Decreto consentiva il prelievo sui tributi riscossi tramite concessionario e ruolo, in questi termini hanno continuato le disposizioni che nel tempo si sono succedute, in particolare la L. 549/1995 e il D.M. delle Finanze del 2 maggio 1996.

Con il D.Lgs. n. 446 del 1997 il legislatore attribuì ai Comuni una specifica potestà regolamentare in materia di accertamento e di riscossione dei tributi locali e delle altre entrate proprie, introducendo la formula della riscossione diretta, che consente agli enti comunali di procedere in autonomia.

Stabilito che l’addizionale è consentito riscuoterla tramite il Concessionario (ex Esattorie) e ruolo (titolo esecutivo), ci si domanda se l’addizionale ECA sia dovuta anche per quei Comuni che procedono direttamente all’accertamento e riscossione dei tributi locali come il caso di Salerno. A giudicare dalla scomparsa dell’addizionale dal calcolo sembra proprio scomparsa definitivamente.

Tutto è possibile

Intanto sono intervenuti anche autorevoli pareri, fino alla Corte dei conti (cfr Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 146/2009/PAR del 24 aprile 2009 e nr 274/2011 della sezione regionale di controllo della Campania) che ne stabiliscono la non applicabilità dell’addizionale ECA.

Stante ciò, in base a quale legge e regolamento il Comune di Salerno continuava ad applicare tale addizionale nonostante la sua intervenuta abrogazione con la gestione diretta del servizio di riscossione omettendo di emettere il ruolo presupposto fondamentale per la sua riscossione.

Più nel profondo della sua inapplicabilità

Non è da escludere, altresì, la presumibile violazione costituzionale posta in essere dallo stesso Comune in quanto la reiterata applicazione dell’addizionale ex ECA senza alcuna altra specificazione, di per sé vìola l’art. 53 della Costituzione perché il prelievo addizionale non è correlato ad alcun servizio.

Mai fidarsi degli addebiti alla cieca

Non indirizzandosi a finanziare direttamente alcunché, ovvero supportare alcuna spesa comunale, il criptico prelievo quando presente in dettaglio, assume i chiari tratti dell’imposta più che della tassa, violando apertamente il principio costituzionale della capacità contributiva di ciascuno.

Per ricevere maggiori dettagli e spiegazioni sulle voci di addebito indicati nelle richieste di pagamento ricevute, potete fare riferimento al form che segue.

[contact-form-7 id=”204″ title=”Modulo di contatto”]

ECA. abrogata ma i comuni la riscuotono;

Copyright 2024 - All rights reserved

Scopri di più da Tax Blogger

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading