Rivalutazione beni ammortizzabili DL 104/2020
Rivalutazione beni ammortizzabili DL 104/2020
Il DL 104/2020 (“Decreto Agosto”) riapre i termini per l’ulteriore rivalutazione dei beni aziendali e delle partecipazioni inserite nei bilanci chiusi al 31dicembre 2020.
Questa riedizione della norma sembra più convincente delle precedenti, per flessibilità e convenienza, certamente sarà meglio considerata dalle imprese.
In sintesi la norma prevede per l’Ambito soggettivo e oggettivo
La rivalutazione è destinata ai “soggetti indicati nell’art.73,co.1, lettere a)e b) ”Tuir (le quali operino in contabilità non riferita agli indici internazionali IAS). Si tratta, in particolare, delle società di capitali e degli enti commerciali residenti.
I beni oggetto di rivalutazione sono rappresentati da:
– immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non;
– immobilizzazioni immateriali consistenti in beni, cioè diritti giuridicamente tutelati (non sono oggetto di possibile rivalutazione i costi pluriennali o d’avviamento);
– le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell’art.2359 cod. civ.. Costituenti immobilizzazioni (nel caso la rivalutazione fiscale ha senso in assenza dei requisiti PEX).
Va ricordato che sono compresi tra i beni strumentali anche quelli il cui valore è al di sotto di €516,45. Oltre a quelli completamente ammortizzati e, inoltre, sono rivalutabili anche le immobilizzazioni in corso di costruzione.
I beni in parola devono essere di proprietà e devono risultare tanto nel bilancio. Relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 quanto in quello successivo.
Sui beni in parola la norma non pone alcun veto ad eventuali pesi trascritti o meno e se presenti sui beni oggetto di rivalutazione.
I punti di interesse della nuova rivalutazione
Rispetto alle precedenti versioni, la nuova rivalutazione si presenta particolarmente appetibile per diverse ragioni:
– E’ possibile optare sia per una rivalutazione meramente contabile (e gratuita), sia per una rivalutazione con effetto fiscale;
– In caso di riconoscimento fiscale della rivalutazione l’imposta sostitutiva da corrispondere è particolarmente ridotta. Pari al 3% sia per i beni ammortizzabili che per i beni non ammortizzabili, da versare in 3 rate annuali senza interessi. (ricorderemo che nella precedente formulazione l’imposta sostitutiva ammontava al 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili);
– Viene meno l’obbligo di rivalutare tutti i beni e per “categorie omogenee”. Infatti ora è possibile procedere con la rivalutazione distintamente per ciascun bene, lasciando quindi massima flessibilità d’impiego;
– I maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva assumono valenza fiscale immediatamente, quindi a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2021. Nel dettaglio il valore fiscale è immediatamente riconosciuto per:
- la deduzione dei maggiori ammortamenti (recuperando ires e irap per il 27,9%);
- l’incremento del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ex art.102 c.6 del TUIR;
- l’incremento dei valori da assumere nell’applicazione del test di comodo (per le società non operative) ex art.30 L.724/94.
È invece previsto
Un periodo di moratoria fiscale in caso di cessione dei beni oggetto di rivalutazione. In tal caso le plusvalenze e/o minusvalenze vanno calcolate. Considerando i maggiori valori solo se la cessione è realizzata dal quarto esercizio successivo alla rivalutazione (quindi a far data dal 01.01.2024).
-Il riconoscimento fiscale immediato della rivalutazione evita il disallineamento temporaneo civile-fiscale degli ammortamenti, semplificando la gestione contabile.
Il patrimonio
Dal punto di vista civilistico. La rivalutazione comporta il vantaggio di far emergere un maggior patrimonio netto. Con l’iscrizione della riserva di rivalutazione, da utilizzare sia per la copertura di eventuali perdite. Senza la necessità di abbattimenti del capitale o di nuovi apporti dei soci, sia per migliorare il proprio rating creditizio. Da questo punto di vista la rivalutazione verrà certamente valutata dalle imprese che si attendono perdite gestionali generate dall’emergenza Covid-19. (rimane il fatto che un’impresa in perdita, per poter accedere alla rivalutazione, deve comunque verificare che il maggior valore delle immobilizzazioni possa essere recuperato).
Andrà fatta però un’attenta valutazione sui metodi contabili di rivalutazione, che possono avere diversi effetti contabili e fiscali.
Le tecniche contabili di rivalutazione. Di fatto sono possibili tre modalità:
– Rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento dei beni. Il costo storico del cespite da rivalutare ed il relativo fondo di ammortamento sono contemporaneamente incrementati nella stessa proporzione. Tale metodo consente di mantenere inalterata l’originaria durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti;
– Rivalutazione del solo costo storico dei beni: l’intera rivalutazione viene attribuita esclusivamente al valore del bene. Questo metodo determina un allungamento del processo di ammortamento, se viene mantenuta inalterata la % di ammortamento;
-Rivalutazione mediante riduzione del fondo ammortamento dei beni. L’intera rivalutazione viene utilizzata per ridurre il fondo ammortamento, senza modificare il costo originario del bene; il metodo comporta un allungamento del periodo di ammortamento.
Le 3 modalità determinano effetti diversi. Sia in termini di maggiori quote di ammortamento da spesare a Conto Economico sia in termini di velocità di recupero dell’eventuale beneficio fiscale della rivalutazione.
Cessione dei beni rivalutati
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