Recesso del socio di SRL (procedura semplificata senza notaio)

Ormai la liquidazione delle società il trasferimento delle quote sono realtà anche senza il notaio e sopratutto in tutte le CCIAA d’italia, molto meno la costituzione delle srl.
Pertanto oggi è possibile accedere a costi contenuti a tutte le soluzioni previste dal nostro Codice per una società. Infatti: Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), già con la Nota del 13 febbraio 2012, Prot. 0030197, chiarì che l’iscrizione al Registro Imprese delle variazioni intervenute nella compagine sociale di una Società a responsabilità limitata a seguito della liquidazione della quota al socio receduto o escluso, mediante l’utilizzo di riserve disponibili e con il conseguente “accrescimento” delle partecipazioni dei soci rimasti, può essere effettuata da un amministratore, utilizzando i modelli S2 (quadro note) e Intercalare S, e allegando la copia semplice (scansione ottica digitalmente firmata) della delibera della società (redatta senza intervento del notaio).
Per agevolare i Professionisti o gli Amministratori delle srl abbiamo predisposto i seguenti modelli personalizzabili:
Lettera/richiesta esercizio del diritto di recesso da parte del socio;
- Verbale dell’organo amministrativo per la determinazione il valore della quota da liquidare al socio ai sensi dell’art 2473, comma 3, c.c.;
- Verbale dell’organo amministrativo per la determinazione il valore della quota da richiedere al socio moroso ai sensi dell’art 2466, comma 1, c.c.;
- Lettera di accettazione della valutazione da parte del socio receduto e liberatoria della quota;
- Verbale di assemblea dei soci per la liquidazione della quota spettante al socio receduto mediante l’utilizzo di riserve disponibili, con conseguente accrescimento delle partecipazioni degli altri soci;
- Verbale di assemblea dei soci per la riduzione del capitale pari alla quota spettante al socio receduto, con conseguente azzeramento della partecipazione;
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