Fattura Elettronica per tutti…!

Cos’è 
La fattura elettronica è una realtà organizzata e gestita dal fisco Italiano nell’ambito del processo di informatizzazione della pubblica amministrazione, previsto dall’agenda digitale europea.
La P.A. attinge direttamente ai dati comunicati per comparare in maniera informatica (a costo zero e in tempo reale) se i dati comunicati dall’emittente della fattura coincidono con i dati del cliente che l’ha ricevuta.
Per i pagamenti, la tranciabilità anche per importi inferiori al limite per il libero scambio del contante, evidenzia situazioni di auto riciclaggio o di finanziamento illecito delle imprese.
Le Pubbliche Amministrazioni per prime sono state coinvolte nella diffusione dei processi di fatturazione elettronica e di pagamento telematico previsti dall’Agenda Digitale Europea.
I processi per la gestione delle fatture ed i loro pagamenti coinvolgono tutti dai fornitori ai clienti dagli intermediari alle banche, anche in occasione di procedure di factoring.
L’adesione al sistema di fatturazione elettronica attribuisce all’impresa od al professionista che lo adotta alcuni vantaggi, non da ultimo la riduzione di due anni dei termini per gli accertamenti fiscali.
Inoltre, a partire dal 1° luglio 2016 tutti i fornitori possono ricorrere alla fatturazione elettronica anche nei loro rapporti con altri privati, siano essi imprese o professionisti.
Da giugno 2018 è consigliato alle imprese adottare il nuovo sistema di fatturazione e dal gennaio 2019 sarà obbligatorio per tutti, imprese e professionisti.
Il fornitore
Tutti i fornitori devono emettere, trasmettere e conservare le fatture emesse, esclusivamente nel formato e nelle modalità elettroniche previste dalla legge.
Come in precedenza per verificare i dati relativi ad un Ente statale, era possibile consultare liPA – Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it), istituito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre del 2000, è facile prevedere che sarà predisposto un data base con i dati anagrafici e fiscali delle amministrazioni private soggette alla fatturazione elettronica. Dove poter trovare informazioni fondamentali per la predisposizione della fattura elettronica; in particolare il codice univoco se assegnato anche alle imprese oltre la P.Iva, per identificare uffici deputati alla ricezione delle fatture oggi elettroniche vedi ad esempio divisioni aziendali, centri di spesa, investimenti e nuovi insediamenti produttivi.
In teoria già da oggi se sei un fornitore e devi emettere una fattura nei confronti di un soggetto diverso dalla PA, puoi, su base volontaria, compilare, conservare a norma e inviare tramite PEC le fatture emesse verso soggetti privati tra le quali le imprese.
Dal 1° Gennaio 2017: il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dalla Agenzie delle Entrate,
è messo gratuitamente a disposizione dei contribuenti anche con riferimento
alle operazioni effettuate nei confronti di privati (e non solo della PA).
I contribuenti possono scegliere di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le fatture attive e passive e le relative variazioni.
La PA
Il Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 numero 55 impone alle Pubbliche Amministrazioni di individuare i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche e di inserire l’anagrafica di tali uffici nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
A questi uffici viene assegnato un codice univoco, dato necessario per la compilazione della fattura elettronica, che verrà pubblicato dall’iPA.
Le imprese ed i professionisti
Dal 2019 i titolari di P.Iva dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche sia nei rapporti verso altre Partite Iva sia nei confronti dei consumatori finali.
La disposizione é prevista dalla legge di bilancio 2018, secondo cui la fatturazione elettronica, oggi obbligatoria solo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso la PA, diventerà obbligatoria anche nei rapporti commerciali che intercorrono tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano (art. 1 comma 909, Legge 205/2017).
La fattura elettronica (B2B e B2C) dovrà essere emessa nel medesimo formato oggi previsto per le fatture elettroniche PA, quindi in formato XML e dovrà essere trasmessa al destinatario tramite il sistema d’interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Le fatture elettroniche B2C, emesse nei confronti dei consumatori finali, saranno rese disponibili a questi ultimi attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Una copia della fattura elettronica o analogica sarà sempre messa a disposizione dal fornitore emittente. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare a tale copia.
Sono esonerati dall’obbligo di emissione le imprese e i lavoratori autonomi che si trovano nel regime di vantaggio (regolato dall’articolo 27, commi 1 e 2 del Dl 98/2011, convertito nella Legge 111/2011) e quelli che applicano il regime forfetario (art 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014).
In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, (fattura elettronica) la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Per quanto riguarda gli obblighi di conservazione elettronica di cui all’art. 3 del DM 17 giugno 2014, fase più costosa dell’intero processo di gestione della fattura elettronica, si precisa che si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche o documenti informatici che transitano attraverso lo SdI e memorizzati dall’Agenzia delle entrate.
La fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le operazioni Iva determina l’abrogazione del c.d. “spesometro” (comunicazione dei dati delle fatture e dei corrispettivi) ed elimina gli incentivi prima legati alla libera scelta di emettere fatture elettronica.
Dal 2019, gli incentivi saranno riconosciuti esclusivamente ai soggetti IVA che garantiranno la tranciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni superiori a 500 euro, nei modi da stabilire con decreto del MEF.
In particolare, verrà garantito un minor lasso di tempo entro cui l’agenzia delle entrate potrà inviare avvisi d’accertamento sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte dirette, 3 anni in luogo dei 5 anni previsti ordinariamente.
La società si inoltra nel contesto sempre più informatizzato, d’altronde come sarebbe possibile oggi sostenere che l’uso del computer è complicato e rallenta i processi amministrativi aziendali, non dimentichiamo che in italia ben 23 milioni di cittadini usano il solo social facebook.it.
Per maggiori informazioni, potete compilare la form di contatto, oppure inviate il vostro quesito.
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fonti:
Gazzetta Ufficiale (art. 1 comma 909, Legge 205/2017)
Agenzia delle Entrate Assistenza Fattura Elettronica tra Privati
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