Legge di Bilancio 2023 da 35 miliardi

Il Consiglio dei ministri, ha approvato la Legge di bilancio

Legge di Bilancio 2023 da 35 miliardi; Il Consiglio dei ministri, ha approvato la Legge di bilancio da 35 miliardi di euro per il 2023.

All’ordine del giorno sono stati discussi anche un decreto su accise carburanti, enti locali, Marche e la direttiva Euratom (Sulla esposizione alle Radiazioni ionizzanti).

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto alle ore 10 di oggi, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, la conferenza stampa per presentare i provvedimenti contenuti nella manovra di bilancio, che per buona pace di tutti non prevede sconfinamenti.

La manovra è chiusa. Ci sono anche le misure chieste dalla Lega. come di consueto al Consiglio dei Ministri, c’è stato il vertice di governo sulla manovra. La legge di bilancio già definita “coraggiosa. Infatti ci sarà un aumento delle pensioni minime.

Energia, famiglia e criptovalute, tutte le misure, nuova stretta su tax expenditures, aumentano le pensioni minime.
Dal cuneo fiscale alle misure a favore delle famiglie più numerose, passando per la stretta al Reddito di cittadinanza, sono le principali novità che verranno introdotte con la prima manovra del governo Meloni.

CUNEO FISCALE

Il taglio andrà interamente ai lavoratori. Secondo l’ultimo orientamento, sarà di 2 punti per i dipendenti con redditi fino a 35mila euro, e di 3 punti per quelli fino a 20mila euro.

STRETTA AL REDDITO DI CITTADINANZA

Uscita soft per i cosiddetti occupabili: 12 mesi, che però potrebbero essere ridotti a 8, di ‘cuscinetto’ per l’inserimento nel mondo del lavoro, accompagnati da corsi di formazione obbligatori. Dal 2024 il sussidio sarà solo per gli inabili al lavoro.

INCENTIVI PER CHI ASSUME UNDER36 E PERCETTORI DI RDC

Una decontribuzione fino ad un massimo di 6mila euro per le aziende che intendono assumere, a tempo indeterminato, giovani under 36 con già un contratto a tempo determinato. Lo sgravio si applica anche per i percettori del reddito di cittadinanza.

PENSIONI

Si va verso un aumento delle pensioni minime da 523 euro a circa 600 euro. La novità, a quanto si apprende, inserita nella manovra in discussione nel Consiglio dei ministri. Su questa misura ha insistito in particolare Forza Italia.

IN PENSIONE A QUOTA 103

La manovra all’esame del consiglio dei ministri prevede, secondo quanto si apprende, per il 2023 l’uscita anticipata con ‘quota 103’, ovvero la possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 di età. Cambia ‘Opzione donna’: l’anticipo della pensione per le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi, che in manovra è prorogato di un anno, è anche legato al numero di figli. Secondo quanto si apprende potranno uscire a 58 anni le lavoratrici con due o più figli, a 59 chi ha un figlio e a 60 chi non ne ha.

FLAT TAX

Per gli autonomi viene confermato il regime fiscale forfettario al 15%, con soglia di reddito aumentata da 65mila a 85mila euro, e viene introdotta anche una flat tax incrementale il 15% si applica sull’incremento rispetto al maggiore dei redditi dichiarati nei tre anni precedenti.

CONTRO IL CARO BOLLETTE

Un “mix di aiuti” per coprire i primi tre mesi del 2023. Conferma per bonus sociale e crediti di imposta, con aliquote più vantaggiose per le piccole attività (dal 30% al 35%) e le imprese (dal 40% al 45%).

SCONTO SUI CARBURANTI

Dal primo dicembre si riduce, quasi dimezzandosi. Si passa, a dicembre, da uno sconto al distributore di 30,5 a 18,3 centesimi.

SOSTEGNI ALLA FAMIGLIA

Aumenta l’assegno unico familiare raddoppiato da 100 a 200 euro la maggiorazione per i nuclei con 4 o più figli e di 100 euro in più per i figli gemelli, c’è un intervento sui congedi familiari.

SOCIAL CARD

L’estensione a chi ha un reddito inferiore alla soglia dei 20 mila euro della Social card per i meno abbienti. La carta per gli acquisti per i beni di prima necessità, che oggi è concessa a over 65 e bimbi sotto i tre anni con particolari requisiti i titolari sono i genitori, è cmulabile con la pensione minima e, come già avviene, sarà distribuita dai Comuni.

CAMBIA LA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI

Prendendo a riferimento il regolamento Ue, gli extraprofitti si misurano sugli utili, e l’attuale aliquota al 25% viene innalzata al 30-33%.

RAZIONALIZZAZIONE DELLE TAX EXPENDITURES

Si rivede il décalage che ora riduce il valore di alcuni sconti fiscali al crescere del reddito. Negli ultimi giorni è stato studiato un abbassamento delle soglie che farebbe scattare le riduzioni a partire da 60mila euro per arrivare all’azzeramento a 120mila euro.

PLUSVALENZE DA CRIPTO-VALUTA

Finora per prassi l’Agenzia delle entrate ha equiparato le valute virtuali a quelle estere, assoggettando le conversioni all’imposta del 26%. Si va verso un quadro normativo con una specifica definizione.

PLASTIC E SUGAR TAX

Nuovo rinvio dell’entrata in vigore dell’imposta sul consumo di plastica monouso e di quella sulle bevande zuccherate.

RAZIONALIZZAZIONE BONUS EDILIZI

È attesa nel decreto fiscale collegato: seguirebbe la stretta sul superbonus inserita nel dl Aiuti quater.

IVA SU PANE E PASTA

Nella manovra NON c’è l’azzeramento dell’Iva su pane, pasta e latte. L’ipotesi era emersa dopo il vertice di governo di venerdì.

IVA AL 5% PER PRODOTTI INFANZIA E ASSORBENTI

Secondo quanto si apprende, è prevista la riduzione al 5% dell’Iva sui prodotti di prima necessità per l’infanzia (come pannolini, biberon, omogeneizzati, attualmente al 22%) e sugli assorbenti (attualmente al 10%).

TREGUA FISCALE

Cancellazione per le cartelle fino al 2015, al di sotto dei mille euro e riduzione di sanzioni e interessi, con rateizzazione in 5 anni, per le altre. Pare accantonata l’ipotesi della ‘voluntary disclosure‘ sui capitali all’estero.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI ISTANTANEA

Arrivano incentivi per l’adeguamento di pos e casse per la lotteria degli scontrini, trasformata dal dl PNRR di giugno in un gioco a premi istantaneo.

TETTO AL CONTANTE

Dal primo gennaio 2023 aumenta a 5mila euro.

AIUTI ALLE MARCHE

Sono stanziati 200 milioni di euro per la regione colpita dall’alluvione di settembre. Altri 200 milioni sono autorizzati con un decreto atteso in Consiglio dei ministri.

PONTE SULLO STRETTO

Viene riattivata la Stretto di Messina spa, in liquidazione da nove anni, nata nel 1981 per la realizzazione del Ponte fra Sicilia e Calabria.

IPOTESI MISURA PER FERMARE AUMENTI DI MULTE STRADALI

Nella manovra entra una norma per bloccare l’automatismo previsto dal Codice della strada che da gennaio 2023 farebbe scattare un aggiornamento al rialzo degli importi delle multe stradali.

Legge di Bilancio 2023 da 35 miliardi

Agenzia delle Entrate: Ve.Ra.

L’Agenzia delle Entrate lancia Ve.Ra., il nuovo algoritmo anti-evasione.

L’Agenzia delle Entrate lancia Ve.Ra. il nuovo algoritmo anti-evasione.

Nell’evoluzione del sistema informativo tributario e delle tecniche di contrasto all’evasione fiscale, l’efficace utilizzo delle banche dati assume un ruolo sempre più determinante. Il processo evolutivo si dirige ormai veloce verso il ricorso alla cosiddetta “intelligenza artificiale” per combattere l’evasione fiscale.

Tuttavia, l’utilizzo di forme di intelligenza artificiale per il contrasto all’evasione fiscale implica una valutazione, anche sul piano giuridico, circa lo “scontro” tra interesse fiscale e interesse alla tutela dei diritti del contribuente.

Dopo redditometro e spesometro arriva Vera

Il nuovo software anti evasione messo a punto dall’Agenzia delle Entrate realizzato per scovare i furbetti del Fisco.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministro dell’Economia con il nulla osta del garante della Privacy, che mette a disposizione del Fisco uno strumento di ultima generazione basato sull’intelligenza artificiale, applicata al contenuto dei data base più diversificati.

Con cui sarà possibile orientare i controlli ed ottenere le liste selettive impiegate nell’attività dell’Agenzia delle Entrate.

Come funziona il nuovo algoritmo dell’Agenzia delle Entrate

Saranno creati due dataset, ovvero due liste di contribuenti.

  1. Nella prima verranno individuate platee di contribuenti che potrebbero essere a rischio di evasione ben più alto rispetto agli altri.
  2. Nella seconda lista, invece, finiranno i contribuenti che presentano uno o più rischi fiscali.

Non saranno utilizzati i nomi reali dei contribuenti ma solo degli pseudonimi.

Solo nel momento in cui verrà inviata la lettera (di compliance con l’invito a saldare oppure il vero e proprio accertamento), allora verrà reso noto il nome.

Ve. Ra. è l’acronimo di Verifica dei Rapporti

È un software che osserva i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi, relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché tutte le informazioni ritenute a contenuto finanziario e permettere così di scovare il maggior numero di evasori.

A fare il lavoro “sporco” è l’algoritmo, che potrà mettere in connessione i dati presenti su web, sulle banche dati digitali più disparate, realizzato il profilo del contribuente acquisendone elementi che emergono dalla dichiarazione dei redditi, dal conto corrente, dalle app di acquisto e pagamento online dal numero di accessi alle cassette di sicurezza, da tutti i movimenti con moneta elettronica, i registri immobiliari e gli acquisti registrati in qualsiasi banca dati digitale.

Nello specifico, i controlli di Ve.Ra.

Si concentreranno nei confronti dei comportamenti fraudolenti più lesivi e riguarderanno: frodi, abuso del diritto, false compensazioni, e fruizione indebita dei sostegni erogati durante la pandemia di Covid-19. 

Sotto la lente del Fisco anche i soggetti italiani che nutrono debiti con l’Agenzia delle Entrate limitatamente a multe, bolli non pagati, evasione dalle tasse, e altri comportamenti lesivi a livello erariale.

In caso di evidenti discostamenti, Ve.Ra.

Segnalerà il caso all’Agenzia delle Entrate. Segnalati al contribuente in maniera soft attraverso le lettere di compliance, ormai largamente impiegate.

Attraverso l’istituto il contribuente ha la possibilità di far rettificare i dati personali inesatti. Ovvero aderire alla presunzione erariale risparmiando sulle sanzioni e sulle penalità.

Sino a detta acquiescenza, tutto sarà garantito dall’anonimato, visto che nella prima fase i dati saranno coperti da un codice che creerà una sorta di pseudonimo e soltanto in caso di segnalazione si potrà accedere al nominativo reale.

L’Agenzia delle Entrate lancia Ve.Ra. il nuovo algoritmo anti-evasione.

Società Semplice!

Società Semplice!

La società semplice (Ss) fa parte, insieme alla società in nome collettivo (snc) e alla società in accomandita semplice (sas), delle società di persone. Abbiamo avuto già modo di evidenziare i vantaggi attribuiti alle Ss dal Codice Civile nel precedente articolo reperibile al link ma vediamo anche i vantaggi secondo il codice dell’Esecuzione e le regole fiscali sui tributi locali e nazionali.
Concettualmente va evidenziato che la società semplice si differenzia dalle altre società per l’esclusione della possibilità di aver ad oggetto attività commerciali e per la conseguente esclusione:
1) dell’obbligo di tenere i libri e le altre scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. (salvo l’obbligo di rendiconto o riparto ai soci);
2) la soggezione a fallimento e alle altre procedure concorsuali (artt. 2221 c.c. e 1 del RD 16.3.42 n. 267, L. fall.).

La disciplina codicistica

della società semplice è contenuta negli artt. 2251 – 2290 c.c., suddivisi in sezioni concernenti:
il contratto sociale e le sue modificazioni;
i rapporti tra i soci;
i rapporti con i terzi;
lo scioglimento della società;
lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.
Tale disciplina rappresenta la “base” della normativa delle società personali, risultando applicabile, tramite la tecnica del rinvio, ove non derogata dalle norme specificamente dedicate ai singoli tipi societari, anche alla snc (art. 2293 c.c.) e alla sas (art. 2315 c.c.).
Secondo il nostro codice ponendo il vincolo di cessione delle quote dei soci a terzi previo gradimento e nulla osta del socio già partecipe alla società. Se nello statuto è previsto tale vincolo le quote dei soci NON sono pignorabili.
Dal punto di vista giuridico civile vediamo che la Ss offre protezione al patrimonio oggettiva perchè non può essa stessa essere attratta a fallimento, in quanto non persegue scopi commerciali quindi fuori da tale disciplina.

Altro presidio

Riguarda gli attacchi al singolo socio, contro il soggetto non si potrà chiedere la liquidazione della quota od altro previsto vincolo di pignoramento sulla sua partecipazione societaria. Apposto il vincolo nello Statuto.
Dal punto di vista fiscale la Ss rispetto alle altre società di persone offre i seguenti vantaggi.
Società Semplice! Imposte Indirette
Ai sensi dell’art. 4 co. 2 n. 2) del DPR 633/72, si considerano effettuate nell’esercizio d’impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, fra l’altro, da società semplici che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole.
Se invece la società non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di dette attività (art. 4 co. 4 del DPR 633/72).
Pertanto, per le operazioni effettuate da società semplici non si applica la presunzione assoluta di commercialità ai fini IVA ex art. 4 co. 1 n. 1) del DPR 633/72.
Tuttavia, poiché ai fini civilistici le società semplici non possono svolgere attività “commerciali” di cui all’art. 2195 c.c., la disposizione di cui all’art. 4 co. 2 n. 2) del DPR 633/72 deve considerarsi limitata al solo svolgimento di attività agricole.
In base all’art. 5 del DPR 633/72, invece, l’attività di lavoro autonomo svolta per professione abituale da parte di società semplici rientra nell’esercizio di arti o professioni.
Ne deriva che le società semplici si considerano soggetti passivi IVA quando esercitano attività di lavoro autonomo o attività agricole.
Se invece hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni, si considera che esse non svolgano attività rilevante ai fini IVA (circ. 26/E/2016, capitolo III, parte II; circ. 37/E/2016; circ. 40/E/2002).

Società Semplice! Imposte Dirette

Le società semplici imputano ai soci, in misura proporzionale, i redditi e le perdite secondo il regime della trasparenza fiscale, di cui all’art. 5 del TUIR.
Holding di partecipazioni
La società semplice, avente come oggetto sociale la gestione statica di partecipazioni, non è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi se nel corso del periodo di imposta non ha conseguito alcun reddito, in quanto non ha ricevuto dividendi o trasferito partecipazioni (DRE Piemonte 7.4.2017 n. 901-171/2017).
Inoltre, si segnala che, secondo la risposta interpello della DRE Piemonte 4.7.2019 n. 901-384/2019, le società semplici “holding” non sono tenute alle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l’Anagrafe tributaria.
Soggettività IVIE Imposta sul valore degli immobili situati all’estero ed IVAFE relativa al pagamento delle nuove imposte sul valore degli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero.
A partire dall’1.1.2020, anche le società semplici sono tenute ad assolvere l’IVIE e l’IVAFE sugli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero.

Determinazione del reddito della società semplice

Ai sensi dell’art. 2249 c.c., alla società semplice è precluso l’esercizio di attività commerciali.
Considerato che dette società non possono produrre redditi di impresa e redditi da lavoro dipendente, guardando all’attività effettivamente esercitata dalla società semplice, i redditi potenzialmente realizzabili dalle società semplici sono i seguenti:
1) fondiari;
2) di capitale;
3) di lavoro autonomo;
4) diversi.
5) derivanti da immobili detenuti da società semplici.
Le componenti di reddito derivanti dagli immobili posseduti da società semplici rilevano fiscalmente secondo i criteri propri dei redditi fondiari, indicati agli artt. da 25 a 43 del TUIR.
Secondo quanto si riscontra nelle istruzioni al modello REDDITI SP, si applica l’art. 41 del TUIR che comporta l’incremento di un terzo della rendita catastale da dichiarare nei casi in cui le unità immobiliari siano tenute a disposizione.
L’art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011 stabilisce che l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.
Quindi, salvo alcune eccezioni:

  • per gli immobili non locati, è dovuta l’IMU, ma il reddito fondiario prodotto dalla società non risulta imponibile IRPEF per i soci;
  • per gli immobili locati a terzi è prevista, nello stesso tempo sia l’IMU, sia la concorrenza al reddito che sarà imputato ai soci del reddito fondiario prodotto.
  • Dividendi percepiti da società semplici.

Gli utili percepiti dalle società semplici residenti.

Non sono mai stati soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ex art. 27 co. 1 del DPR 600/73 sui dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate (circ. n. 26/2004, § 3.1).
Tutti i dividendi (su partecipazioni qualificate o non qualificate) concorrevano al reddito imponibile IRPEF parzialmente (per il 40%, il 49,72% o il 58,14%).
Con la riforma della disciplina ad opera della L. 205/2017 che ha abrogato il primo periodo del co. 1 dell’art. 47 del TUIR, gli utili percepiti da società semplice (su partecipazioni qualificate e non qualificate) si dovevano considerare integralmente concorrenti al reddito imponibile (cfr. modello REDDITI SP).
Tuttavia, l’art. 32-quater del DL 124/2019 convertito ha colmato questa lacuna normativa, stabilendo che i dividendi corrisposti alle società semplici dal 25.12.2019 si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.
Questa norma si applica per i dividendi distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società. Pertanto:
1) per la quota imputabile ai soggetti IRES, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
2) per la quota imputabile alle imprese individuali ed alle società di persone commerciali, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;
3) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

La ritenuta a titolo d’imposta

Menzionata nell’ultimo punto deve essere operata dalle società e dagli enti commerciali residenti sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.
La norma è stata successivamente integrata dall’art. 28 del DL 8.4.2020 n. 23 (conv. L. 40/2020), il quale ha previsto:
la conferma dell’integrale imposizione per i dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata;
l’applicazione della ritenuta del 26% o dell’1,20% ex art. 27 del DPR 600/73 per i soci non residenti delle società semplici che percepiscono dividendi;
l’integrale imponibilità dei dividendi per la quota riferibile ai soci enti non commerciali.
Le disposizioni del DL 23/2020 si applicano ai dividendi percepiti a partire dall’1.1.2020 Tuttavia, in via transitoria, alle distribuzioni derivanti da utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2019 e deliberate entro il 31.12.2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dalla L 205/2017.
Applicando il regime transitorio, quindi, i dividendi percepiti dalla società semplice (su partecipazioni qualificate o non qualificate) concorrono al reddito dei soci nel limite:
1) del 40%, per gli utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2007;
2) del 49,72%, per gli utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all’esercizio in corso al 31.12.2016;
3) del 58,14%, per gli utili formatisi dall’esercizio in corso al 31.12.2017 e fino all’esercizio in corso al 31.12.2019.
Secondo quanto riportato dalle istruzioni al modello REDDITI 2020 SP e muovendo dai commenti della circ. Assonime 9.11.2020 n. 28, il regime transitorio sopra riportato dovrebbe valere anche per i dividendi percepiti dall’1.1.2019 al 31.12.2019.

Interessi percepiti da società semplici

Le società semplici sono soggette:
all’imposta sostitutiva del 26% di cui al DLgs. 1.4.96 n. 239 sugli interessi percepiti dalle obbligazioni emesse dai c.d. “grandi emittenti” (ad esempio, banche e società quotate);
dalla ritenuta a titolo di imposta del 26% applicata sugli interessi relativi alle altre tipologie di obbligazioni (per i titoli pubblici l’aliquota è del 12,50%), ai depositi ed ai conti correnti bancari e postali ai sensi dell’art. 26 co. 2 e 4 del DPR 600/73.
Inoltre, la società semplice subisce una ritenuta a titolo di acconto in ragione della percezione degli altri redditi di capitale indicati all’art. 26 co. 5 del DPR 600/73 (ad es. gli interessi dei finanziamenti dei soci, ecc.).

Società Semplice! Plusvalenze immobiliari

Le plusvalenze realizzate dalla società semplice a seguito di cessione onerosa di fabbricati e di terreni sono soggette agli artt. 67 e 68 del TUIR, ossia alle medesime regole previste per le persone fisiche non imprenditori.
Pertanto, la cessione a titolo oneroso di fabbricati genera un reddito diverso imponibile, qualora:
la vendita avvenga entro 5 anni dalla costruzione o dall’acquisto;
il corrispettivo percepito superi il costo storico di acquisto o costruzione.
In presenza di beni immobili (diversi dalle aree edificabili) posseduti da più di 5 anni, non sussiste alcun presupposto impositivo, e, quindi, la relativa cessione non determina alcun reddito imponibile per la società semplice.
La successiva distribuzione delle somme derivanti dalla predetta cessione, peraltro, non determina tassazione in capo ai soci: per questi, infatti, emerge materia imponibile, non sulla base dei redditi distribuiti, bensì in relazione ai redditi prodotti dalla società ed imputati per effetto del principio di trasparenza.
Queste conclusioni valgono anche nel caso:
di scioglimento della società semplice con assegnazione degli immobili ai soci;
di cessione degli immobili (posseduti da più di 5 anni e diversi dalle aree edificabili) da parte della società semplice e di attribuzione del ricavato ai soci in sede di scioglimento della società.
“cfr. Interpelli DRE Piemonte 29.9.2017 n. 901-526/2017 e DRE Lombardia 22.4.2013 n. 904-91/2013.”

Società Semplice! Plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria

Alle plusvalenze di natura finanziaria realizzate dalle società semplici si applicano le regole del regime dei c.d. capital gain, previsto per i contribuenti IRPEF non imprenditori.
Con riferimento ai redditi diversi realizzati dall’1.1.2019, per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualificate e non qualificate) si applica l’imposta sostitutiva del 26%.
Società Semplice! Oneri deducibili
Nella dichiarazione dei redditi della società semplice possono essere riportati gli oneri e le spese, sostenuti direttamente dalla società, deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci, nella medesima proporzione prevista per gli utili.
Ai sensi dell’art. 10 co 3 del TUIR, si tratta:

delle somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali (lett. f);

dei contributi, delle donazioni e delle oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative (lett. g);

delle indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione (lett. h).
Oneri detraibili
Secondo l’art. 15 co. 3 del TUIR, in relazione ad alcuni oneri previsti dal medesimo articolo e sostenuti dalle società semplici, la relativa detrazione d’imposta del 19% spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nell’art. 5 del TUIR ai fini dell’imputazione del reddito.
La tabella riporta gli oneri, previsti dal co. 1 del medesimo art. 15 del TUIR, per i quali si applica la suddetta disciplina.
Art. 15 co. 1 del TUIR

Società Semplice! Spesa detraibile Lett.:

a) Interessi pagati su prestiti o mutui agrari
g) Spese sostenute per il restauro o la manutenzione dei beni vincolati
h) e h-bis) Erogazioni liberali in denaro e le cessioni gratuite di beni a favore degli enti che operano nel settore culturale e artistico
i) Erogazioni liberali in denaro a favore degli enti che operano nel settore dello spettacolo
i-bis Le quote associative alle società di mutuo soccorso
Come indicato dalle istruzioni alla compilazione del modello REDDITI SP, per gli oneri di cui alle lett. h) e i) vanno escluse le erogazioni che danno diritto al credito d’imposta di cui all’art. 1 del DL 31.5.2014 n. 83, conv. L. 29.7.2014 n. 106 (c.d. Art bonus).
Ulteriori detrazioni dall’imposta, inoltre, sono disciplinate da altre disposizioni normative, di seguito elencate.

Società Semplice! Spesa detraibile

Art. 16-bis del TUIR e art. 16 del DL 63/2013
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e quelle relative ad interventi antisismici.Art. 1 co. 344 – 349 della L. 27.12.2006 n. 296 e art. 14 del DL 63/2013.

Spese relative ad interventi di riqualificazione energetica.
Art. 14 co. 2-quater.1 del DL 63/2013
Lavori antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Art. 1 co. 12-15 della L. 27.12.2017 n. 205
Spese riguardanti gli interventi di “sistemazione a verde” (c.d. “bonus verde”)
Art. 25 del DLgs. 29.6.96 n. 367.

Erogazioni liberali

In denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato
Art. 1 della L. 18.2.99 n. 28
Erogazioni liberali a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”.
Art. 138 co. 14 della L. 23.12.2000 n. 388
Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari.
Art. 1 co. 4 del DL 31.12.96 n. 669 (conv. L. 30/97) e DM 22.3.97
Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione per mutui stipulati nel 1997 per l’effettuazione di interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.
Art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63 (conv. L. 90/2013)
Spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, con determinate caratteristiche, finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” (c.d. “bonus mobili”).
Art. 29 del DL 18.10.2012 n. 179 (conv. L. 17.12.2012)
Somme investite in imprese start up innovative.

Imputazione del reddito della società semplice ai soci

Il reddito prodotto dalla società semplice è ripartito in modo automatico, secondo i criteri della “trasparenza fiscale”, tra i soci che risultano tali alla chiusura del periodo d’imposta:

Nello stesso periodo di produzione del reddito;

In proporzione alle quote di partecipazione agli utili;

Indipendentemente dalla effettiva percezione.
Tale principio interessa, inoltre, le perdite, le ritenute subite ed i crediti d’imposta, i quali vengono attribuiti secondo il medesimo criterio, cioè in proporzione alle quote di partecipazione agli utili (cfr. Miele L., Russo V., Saccaro M., Scappini L., Vial E., Vio R. “Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi”, Euroconference, Verona, 2013, p. 36).
Tali elementi devono risultare da un apposito prospetto di riparto ed attribuzione che la società semplice deve rilasciare a ciascun socio.
Riattribuzione alla società semplice delle ritenute IRPEF da parte dei soci
Anche con riferimento alle società semplici, è ammessa la possibilità di re attribuire le ritenute che residuano dopo il loro scomputo, dall’IRPEF dovuta dai soci o associati, in analogia a quanto previsto per le associazioni tra professionisti.

Versamenti; Tassa imbarcazioni

Versamenti; Tassa imbarcazioni

Tassa sulle imbarcazioni da diporto

L’argomento nautica da diporto interessa sempre maggiori utenti, spesso sono solo i budget a disposizione a determinare la tipologia di imbarcazione da possedere.

Analizzando nello specifico i costi di esercizio di una imbarcazione non sono solo le dimensioni a stabilire i costi maggiori, anzi. Ad esempio una imbarcazione in vetroresina lunga 10 metri, dotata di due motori italiani a gasolio avrà costi di esercizio e manutenzione sicuramente minori di una barca di 7 metri con un solo motore non italiano.

Tanti cercano soluzioni di impiego per la loro imbarcazione, alternative al diporto canonico per finanziarsi e consentirsi l’unico vero svago, vivere il mare. Ricordiamo il Boat & Breakfast trattato in un precedente post.

Tornando all’argomento del post le imposte,

Esse gravano sulle imbarcazioni così come la manutenzione ordinaria, tra le imposte indirette ricordiamo l’imposta IVA e l’importanza della territorialità per l’esenzione secondo la circolare n° 43E del 29 Settembre 2011. Anche questo argomento è stato approfondito nel precedente post. Limitatamente alle attività portuali.

Diciamo subito che la tassa sulle imbarcazioni (unità da diporto) è stata abolita dal comma 366, articolo 1 della legge n. 208/2015, limitatamente a quelle imbarcazioni non immatricolate non iscritte al RINA.

L’Agenzia delle Entrate non ha ancora provveduto ad emanare una circolare specifica riguardo le modalità per non incorrere in penalità o sanzioni, pertanto bisogna fare riferimento all’ultima circolare utile precisamente la n° 16/E del 30 Maggio 2012. Sul sito istituzionale della stessa A. d E. sono stati semplicemente aggiornati i lineamenti fondamentali della tassa sulla imbarcazioni.

Parametri di calcolo, come pagare
I possessori di unità da diporto dai 14,01 metri di lunghezza, in precedenza erano 10 mt. sono tenuti a pagare appunto la tassa annuale così come prevista dall’Art. 23 DL 69/2013.
Di seguito la tabella comparativa per determinare l’importo della tassa dovuta di seguito come pagarla, la scadenza prevista e i moduli di pagamento, considerata la vetustà dell’aggiornamento consigliamo di seguire direttamente il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Quanto pesa la tassa

La tabella rappresenta la sintesi dell’assoggettamento in base alla lunghezza dell’imbarcazione:

Sono tenuti al pagamento della tassa, non solo i proprietari delle barche, ma anche gli usufruttuari e gli acquirenti se hanno stipulato un patto di riservato dominio. È importante rimarcare la circostanza secondo la quale in caso di noleggio occasionale il noleggiante rimane obbligato in solido con l’armatore.

Lunghezza scafo *

Tassa annuale **

da 14,01 a 17

870,00

da 17,01 a 20

1.300,00

da 20,01 a 24

4.400,00

da 24,01 a 34

7.800,00

da 34,01 a 44

12.500,00

da 44,01 a 54

16.000,00

da 54,01 a 64

21.500,00

superiore a 64

25.000,00

*    Lunghezza in metri lineari dalla plancia se c’è o specchio di poppa al tutto fuori o delfiniera di prua.

**  Importi espressi in Euro (€)

La tassa è ridotta:

  1. a zero il primo anno di assoggettamento, infatti; La tassa è dovuta solo a partire dal secondo anno di immatricolazione/iscrizione,
  2. del 50% per le barche a vela con motore ausiliario, che abbiano un rapporto fra superficie velica e potenza del motore uguale o maggiore di 0.5,
  3. del 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione;
  4. del 30% dopo 10 anni
  5. del 45% dopo 15 anni.

Scadenza e modulistica da utilizzare

La tassa deve essere versata ogni anno, entro il 31 maggio. È facile consigliare di concentrare in questo periodo la scadenza della polizza di assicurazione rc obbligatoria sui motori.

Il versamento della tassa sulle imbarcazioni da diporto, si esegue compilando il modello “F24 completo di tutti i dati propri del documento di pagamento nonché gli elementi identificativi del pagamento” in cui nello specifico va inserito il codice tributo 3370.

Nel caso di errore dopo aver versato una somma eccedente l’imposta dovuta, è possibile richiedere il rimborso.

La somma versata in eccesso non è compensabile con annualità successive.

In caso nel corso dell’anno dovessimo cambiare imbarcazione, la differenza di imposta dovuta per acquisto di imbarcazione più grande, va versata al momento della iscrizione dell’acquisto, se contestuale anche la cessione della vecchia barca.

È fuori dubbio la tassa sulle imbarcazioni da diporto è dovuta per ciascuna imbarcazione, un armatore intestatario di più imbarcazioni sarà chiamato a pagare la tassa per ciascuna di loro.

La richiesta di rimborso deve essere inviata online (direttamente dal contribuente tramite Entratel o Fisconline, oppure tramite caf, commercialisti e gli altri soggetti intermediari fiscali abilitati).

Alcuni casi di esenzione, quando la tassa non è dovuta:

– le unità obbligatorie di salvataggio; per le unità usate da enti e associazioni di volontariato ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso non anche per altri tipi di associazioni o enti di volontariato;
– per le unità di portatori di handicap che richiedono l’utilizzo delle unità stesse;
– per i battelli di servizio (per convalidare l’esenzione, i battelli in questione  devono riportare l’indicazione dell’unità da diporto che servono);
– le nuove unità da diporto con “targa prova” che quindi sono di stanza ancora nel magazzino o nel negozio del produttore/venditore;
– per le unità inserite in contratti di locazione finanziaria che però si sono risolti per inadempienza dell’utilizzatore. ( si ricorda che la morosità deve risultare da sentenza passata in giudicato).


Per qualsiasi dubbio, oppure per la semplice assistenza alla corretta applicazione della norma e dell’F24 per il pagamento, non esitate a compilare il modulo di contatto, il quale grazie alla completa gratuità per gli utenti internet sta riscuotendo notevole successo. Siamo sicuri che possa essere utile anche a voi.


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Versamenti; Tassa imbarcazioni

Pace fiscale 2019 o condono ?

Pace fiscale 2019 o condono ?

Vediamo in estrema sintesi la Pace Fiscale discussa ed approvata in occasione della Legge di Bilancio 2019:Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018.

il Governo “del cambiamento” ha previsto tre diversi momenti di intervento per agevolazioni e sconti; Individuabili prima, durante e dopo il famigerato e costoso contenzioso fiscale.

Vediamoli in sequenza

Va detto subito che, in precedenza esistevano già strumenti deflattivi del contenzioso con questo provvedimento casomai sono stati rimarcati ed in alcuni casi potenziati.

In pratica, il contribuente che riceve un accertamento fiscale disponeva già di una serie di strumenti normativi per evitare il contenzioso ed evitare i recuperi coattivi delle somme. Gli strumenti oggi aggiunti con il rispetto dei diritti del contribuente, tendono ad assicurare il giusto equilibrio tra i suoi diritti e la effettiva capacità contributiva.

Per evitare contenziosi quindi in caso di accertamento è possibile:

  • L’autotutela;
  • L’acquiescenza;
  • L’Accertamento con adesione;
  • Il Reclamo/Mediazione;
  • Ricorso tributario;
  • Conciliazione Giudiziale.

Pace fiscale 2019:

Consiste in una concreta riduzione di imposte, sanzioni ed interessi che gravano sui contribuenti debitori, anche professionisti ed imprese che hanno in corso cartelle esattoriali anche in contenzioso purchè con l’Agenzia delle Entrate ovvero con la Riscossione (ex Equitalia).

La pace fiscale come detto è stata concentrata in tre diversi momenti di intervento:

  1. Quello precedente la notifica dell’accertamento fiscale vero e proprio;
  2. Quello successivo la notifica dell’accertamento, nelle more dell’attivazione di un eventuale ricorso agli atti notificati, con l’obiettivo di ridurre in modo importante i contenziosi potenziali;
  3. Durante il contenzioso tributario. Ivi compresa la procedura di Cassazione.

È vero, la pace fiscale prevede sconti su imposte, sanzioni ed interessi; Ma tiene conto di due elementi fondamentali:

  1. Capacità economica del contribuente; attraverso la verifica ISEE;
  2. La probabilità di chiusura con soddisfazione reciproca del contenzioso.

Pace fiscale 2019: secondo il Governo non sarà un condono ma un’ottimizzazione degli strumenti già esistenti deflattivi del contenzioso

Secondo quanto dichiarato dagli esponenti della maggioranza parlamentare e dallo stesso ministro dell’economia Giovanni Tria, l’attuale pace fiscale, non è la rivisitazione del famigerato condono tombale varato dal Governo Berlusconi II nel 2002.

La pace fiscale 2019 si pone, infatti, l’obiettivo di ottimizzare gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario già esistenti.

Proprio per questo motivo, soprattutto dalle opposizioni, si parla già di una rottamazione ter in riferimento alle definizioni dei ruoli in esazione.

In ogni caso, secondo quanto palesato dal documento approvato anche questa pace fiscale 2019 per come approvata, ha totalmente dimenticato il ravvedimento operoso in tutti i momenti di riflessione che hanno portato alla costruzione dell’intero pacchetto di regole “nuove”

Il primo momento, precedente la notifica dell’accertamento e l’avvio del contenzioso

In particolare, il primo intervento riguarderebbe il momento in cui il contribuente decide spontaneamente di mettersi in regola, subito dopo essersi accorto di un errore nel versamento delle imposte dirette ed indirette quali l’IVA.

Il secondo momento, si concreta nelle more della presentazione del ricorso.

Il secondo momento della pace fiscale 2019 riguarda la procedura precedente il contenzioso potenziale, e parte con le notifiche dei processi verbali di constatazione emessi dalle Fiamme Gialle o dagli avvisi di accertamento.

Il momento durante e dopo l’avvio del contenzioso

Il momento a nostro avviso più interessante della pace fiscale 2019, che si applica alla fase del contenzioso vero e proprio, è attualmente regolamentato nel modo che testualmente si riporta in sintesi:

Le controversie attribuite alla Giurisdizione Tributaria in cui e’ parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi e’ subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia e’ stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) della meta’ del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Pace fiscale e obiettivi finanziari

È possibile che la pace fiscale 2019, sarà uno tra gli strumenti fondamentali per reperire le risorse finanziarie necessarie per i dati di bilancio, ma non va negato che con la pace fiscale 2019 si dovrebbe anche poter porre in essere altri interventi di necessaria politica fiscale, tra cui la rimodulazione delle aliquote Irpef  oppure l’introduzione graduale della flat tax.

Per qualsiasi dubbio o necessità anche interpretativa vi ricordiamo che la consulenza via internet è totalmente gratuita.


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