Fattura Elettronica per tutti

Fattura Elettronica per tutti

La fattura elettronica dal 2024 è obbligatoria per tutti, è una realtà organizzata e gestita dal fisco Italiano. Nell’ambito del processo di informatizzazione della pubblica amministrazione, previsto dall’agenda digitale europea in ambito fiscale.

Cos’è Fattura Elettronica per tutti

La P.A. attinge direttamente ai dati comunicati per comparare in maniera informatica (a costo zero e in tempo reale). Se i dati comunicati dall’emittente della fattura coincidono con i dati del cliente che l’ha ricevuta.

Per i pagamenti, la tracciabilità anche per importi inferiori al limite per il libero scambio del contante. Evidenzia situazioni di auto riciclaggio o di finanziamento illecito delle imprese e dei partiti.

Le Pubbliche Amministrazioni per prime sono state coinvolte nella diffusione dei processi di fatturazione elettronica e di pagamento telematico. Previsti dall’Agenda Digitale Europea, successivamente sono stati obbligati i vari settori dei contribuenti.

I processi per la gestione delle fatture ed i loro pagamenti coinvolgono tutti. Dai fornitori ai clienti dagli intermediari alle banche, in qualsiasi occasione o procedura.

L’adesione al sistema di fatturazione elettronica attribuisce all’impresa od al professionista che lo adotta alcuni vantaggi. Non da ultimo la riduzione di due anni dei termini per gli accertamenti fiscali.

Inoltre, a partire dal 1° luglio 2016 tutti i fornitori possono ricorrere alla fatturazione elettronica anche nei loro rapporti con altri privati. Siano essi imprese o professionisti.

Da giugno 2018 è consigliato alle imprese adottare il nuovo sistema di fatturazione che da gennaio 2019 è obbligatorio per tutti. Imprese e professionisti, tranne i contribuenti del regime contabile forfettario.

Il fornitore

Tutti i fornitori devono emettere, trasmettere e conservare le fatture emesse, esclusivamente nel formato e nelle modalità elettroniche previste dalla legge.

Come in precedenza per verificare i dati relativi ad un Ente statale, era possibile consultare liPA – Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it). Istituito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre del 2000. Predisposto quindi il data base con i dati anagrafici e fiscali delle amministrazioni private soggette alla fatturazione elettronica.

Dove poter trovare informazioni fondamentali per la predisposizione della fattura elettronica. In particolare il codice univoco assegnato anche alle imprese oltre la P.Iva, per identificare:

 Gli uffici deputati alla ricezione delle fatture oggi elettroniche vedi ad esempio divisioni aziendali, centri di spesa, investimenti e nuovi insediamenti produttivi.

Dal 1° Gennaio 2017: il Sistema di Interscambio (SdI), è gestito dalla Agenzie delle Entrate. Ed è messo gratuitamente a disposizione dei contribuenti.  anche con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti di privati (e non solo della PA).
I contribuenti devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le fatture attive e passive e le relative variazioni.

La PA

Il Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 numero 55 impone alle Pubbliche Amministrazioni di individuare i propri uffici. Deputati alla ricezione delle fatture elettroniche e di inserire l’anagrafica di tali uffici nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

A questi uffici viene assegnato un codice univoco, dato necessario per la compilazione della fattura elettronica, che verrà pubblicato dall’iPA.

Le imprese ed i professionisti

Flusso procedurale per la generazione della Fattura Elettronica

Dal 2019 i titolari di P.Iva dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche sia nei rapporti verso altre Partite Iva sia nei confronti dei consumatori finali.

La disposizione é prevista dalla legge di bilancio 2018, secondo cui la fatturazione elettronica. Nelle prime applicazioni è stata resa obbligatoria solo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso la PA. Diventata obbligatoria anche nei rapporti commerciali che intercorrono tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano (art. 1 comma 909, Legge 205/2017).

La fattura elettronica (B2B e B2C) dovrà essere emessa nel medesimo formato oggi previsto per le fatture elettroniche PA. Quindi in formato XML e deve essere trasmessa al destinatario tramite il sistema d’interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate.

Le fatture elettroniche B2C, emesse nei confronti dei consumatori finali, sono rese disponibili a questi ultimi attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Una copia della fattura elettronica o analogica sarà sempre messa a disposizione dal fornitore emittente.

È comunque facoltà dei consumatori rinunciare a tale copia.

Da Gennaio 2024 non sono più esonerati dall’obbligo di emissione le imprese e i lavoratori autonomi che si trovano nel regime di vantaggio. (regolato dall’articolo 27, commi 1 e 2 del Dl 98/2011, convertito nella Legge 111/2011). E quelli che applicano il regime forfetario (art 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014).

In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3. (fattura elettronica) la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Per quanto riguarda gli obblighi di conservazione elettronica di cui all’art. 3 del DM 17 giugno 2014, fase più costosa dell’intero processo di gestione della fattura elettronica. Si precisa che si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche o documenti informatici che transitano attraverso lo SdI e memorizzati dall’Agenzia delle entrate.

Fattura Elettronica per tutti

La fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le operazioni Iva ha determinato l’abrogazione del c.d. “spesometro”. (comunicazione dei dati delle fatture e dei corrispettivi) Ed ha eliminato gli incentivi prima legati alla libera scelta di adottare la emissione delle fatture elettronica.

Dal 2019, gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente ai soggetti IVA che garantiranno la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati. Relativi ad operazioni superiori a 500 euro, nei modi stabiliti con decreto del MEF.

In particolare, è garantito un minor lasso di tempo entro cui l’agenzia delle entrate potrà inviare avvisi d’accertamento. Sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte dirette. 3 anni in luogo dei 5 anni previsti ordinariamente.

La società produttiva si inoltra nel contesto sempre più informatizzato. D’altronde come sarebbe possibile oggi sostenere che l’uso del computer è complicato e rallenta i processi amministrativi aziendali. Non dimentichiamo che in Italia oltre 23 milioni di cittadini usano il solo social facebook.it.

Per maggiori informazioni, potete compilare la form di contatto, oppure inviate il vostro quesito.

[contact-form-7 id=”204″ title=”Modulo di contatto 1″]

COPYRIGHT ESPRESSOSUD.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Iva Agevolata 4 e 10 autocertificazione per le ristrutturazioni

Iva Agevolata 4 e 10 autocertificazione per le ristrutturazioni

Iva Agevolata 4 e 10 autocertificazione per le ristrutturazioni

È possibile autocertificare le Spese di ristrutturazione detraibili in dichiarazione dei redditi 2018, elenco lavori e tipi di detrazione edilizia, progettazione, cessione del credito fiscale.

Le spese di ristrutturazione detraibili per l’anno 2018 le quali possono usufruire della detrazione IRPEF pari al 50% sono deducibili in dichiarazione dei redditi 2018 con modello 730 o modello redditi ex Unico, ovviamente per i 730 telematici sarà il contribuente ad inserire gli importi, in quanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione energetica, di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi, lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per prevenire il rischio sismico e di atti illeciti, di bonifica amianto e lavori al fine di aumentare la sicurezza in casa evitando gli infortuni domestici, ecc. ecc.

Spese di ristrutturazione detraibili nel 2018:

Spese di ristrutturazione edili detraibili dalla dichiarazione dei redditi 2018:

  • Per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute al 31 dicembre 2018 con il cd. bonus ristrutturazioni 2018 spetta la detrazione pari al 50% per un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
  • Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 c’è il nuovo sismabonus 2018;
  • nuovo bonus caldaia 2018.
  • Bonus condizionatori detrazione spese al 50% o 65% con e senza ristrutturazione.
  • Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 per l’acquisto di mobili, a seguito di una ristrutturazione edile, di arredi con il cd. Bonus mobili ed elettrodomestici spetta detrazione pari al 50% per un limite di spesa pari a 10.000 euro da dividere in 10 quote annuali di pari importo. Nel 2018, i due bonus, sono stati riconfermati.
  • Per il recupero ed il mantenimento del verde, in arrivo il bonus verde giardini, terrazzi e balconi.
  • Costi per gli interventi di risparmio energetico effettuati tra il 4 agosto 2013 ed il 31 dicembre 2018 spettano le nuove detrazioni Ecobonus 2018.

Spese per ristrutturazioni detraibili: a chi spetta la detrazione?

I beneficiari della detrazione massima del 50% delle spese di ristrutturazione edile, mobili ed elettrodomestici e di risparmio energetico sono:
  • Proprietario dell’immobile o Nudo proprietario;
  • Usufruttuario, affittuario o comodatario;
  • Soci di cooperative e di società semplici;  purché l’immobile in parola sia la prima casa per il contribuente.
  • Imprenditori individuali a patto però che l’immobile oggetto della ristrutturazione e quindi della detrazione, non sia ad uso strumentale o merce.

La detrazione al 50% spetta inoltre anche al Coniuge; Parenti entro il III° grado e Affini entro il II° grado a condizione però che siano conviventi con chi possiede o detiene l’immobile al momento della comunicazione di inizio lavori, e che le spese, fatture e bonifici siano intestati a loro.

Tale agevolazione spetta anche:
  • Se le autorizzazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione;
  • Per chi acquista un immobile ristrutturato che rientra nello sconto fiscale, le quote residuali della detrazione sono trasferite automaticamente al nuovo acquirente, salvo diverso accordo con il venditore
  • A chi esegue i lavori di ristrutturazione in proprio, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
  • Immobili in successione: In caso di decesso da parte del proprietario che ha sostenuto i costi della ristrutturazione, le quote di detrazione non ancora fruite possono essere fruite dall’erede che riceve in successione l’immobile, a patto che ne abbia immediata disponibilità ance se lo stesso immobile non è la sua abitazione principale.
  • Trasferimento dell’affittuario o del comodatario: in caso di cessazione del contratto di locazione o di comodato, l’agevolazione continua ad essere fruita dall’inquilino che ha sostenuto le spese di ristrutturazione anche se ha lasciato l’abitazione.

Importante: i contribuenti beneficiari del bonus ristrutturazione 2018, spetta anche il bonus mobili.

In quante quote si divide la spesa massima di 96.000 euro?

La detrazione 50% sulle spese di ristrutturazione va divisa in 10 quote annuali di pari importo, per un limite di spesa fino a 96.000 euro, a partire dall’anno in cui sono state sostenute le spese.

Per cui se i lavori sono iniziati nel 2017 la prima quota è detraibile a partire dalla dichiarazione dei redditi 2018 spese ristrutturazione, sia che si usi il modello 730 o Unico.

Esempio pratico: se la spesa sostenuta per eseguire lavori di ristrutturazione edilizia è complessivamente di 120.000 euro, la detrazione spetta sul 50%, pertanto, si ha diritto a scaricare dalla dichiarazione dei redditi massimo 60.000 euro che vanno poi ripartiti in 10 quote di pari importo, quindi 6.000 euro all’anno per 10 anni.

La spesa ristrutturazione detraibile in ciascuna dichiarazione di redditi è pari a 6.000 euro.

Ricordiamo che le spese di ristrutturazione effettuate entro il 31 dicembre 2011 la ripartizione della detrazione funziona in modo diverso, ossia: per i contribuenti sotto i 75 anni la detrazione andava ripartita in 5 quote mentre per i contribuenti sopra gli 80 anni in tre rate annuali di pari importo.

Elenco lavori edili detraibili dalla dichiarazione dei redditi 2018:

Le spese di ristrutturazione detraibili sulle quali spetta la detrazione fiscale pari al 50% su un massimo di spesa di 96.000 euro sono secondo l’elenco lavori ristrutturazioni Agenzia delle Entrate:

  • 1) Spese elencate alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001, nelle quali rientrano i lavori di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali a prescindere dalla categoria catastale stessa agevolazione spetta anche sulle loro pertinenze.
  • 2) Spese elencate alle lett. a), b), c) e d) articolo 3 del Dpr 380/2001, nelle quali rientrano i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuate su tutte le parti comuni degli edifici residenziali. Pertanto, le spese di manutenzione ordinaria sono ammesse alla detrazione solo se sostenute per eseguire lavori che riguardano le parti comuni degli edifici residenziali.
  • 3) Spese per la ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, e quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.

Elenco Spese di ristrutturazione edilizia detraibili:

Rientrano tutti gli interventi volti a realizzare una modifica dell’organismo edilizio rispetto a quello esistente, per cui vi rientrano anche i lavori di demolizione e ricostruzione purché sia mantenuto lo stesso volume e la stessa superficie di quanto preesistente, salvo le innovazioni necessarie per adeguare l’edificio in tema di norme antisismiche.

Nello specifico, a titolo di esempio, riportiamo alcuni tipi di lavori agevolabili:

  • Costruzione dei servizi igienici più grandi rispetto alla superficie e al volume esistente.
  • Interventi che modificano la destinazione d’uso di edifici, in base alle leggi regionali e dalla normativa locale;
  • Interventi per trasformare i locali accessori in residenziali;
  • Lavori di ampliamento delle superfici.

Spese detraibili manutenzione ordinaria e straordinaria:

Quali sono i lavori di manutenzione ordinaria per i quali spetta l’agevolazione?

Le spese di manutenzione ordinaria per cui spetta la detrazione del 50% sono solo quelle sostenute per eseguire lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali per cui non spetta sulla singola unità familiare.

Elenco spese di ristrutturazione detraibile per lavori di manutenzione ordinaria: 

Rientrano in questa tipologia di lavori, tutti gli interventi edili effettuati per riparare, rinnovare e sostituire finiture degli edifici e per migliore, integrare o mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti, come ad esempio:

  • Sostituzione dell’intera pavimentazione o parte di essa con relativa opera di finitura e conservazione;
  • Riparazione dell’impianto idraulico, idrico e smaltimento acque reflue;
  • Lavori di rivestimento e tinteggiatura dell’esterno senza alcuna modifica e rifacimento intonaco degli interni.
  • Rifacimento della pavimentazione esterna senza modifiche ai materiali.
  • Rinnovo delle impermeabilizzazioni per lo smaltimento dell’acqua piovana.
  • Riparazioni balconi e terrazze, recinzioni;
  • Sostituzione di alcune parti degli impianti tecnologici, degli infissi, serramenti e serrande senza modificare il tipo di infisso.
Elenco spese ristrutturazione agevolabili per lavori di Manutenzione straordinaria:

In questa tipologia di spese rientrano tutti gli interventi eseguiti per rinnovare o sostituire parti dell’unità residenziale, le parti comuni e quelle strutturali dell’edificio, per realizzare per esempio un nuovo bagno o integrare impianti tecnologici purché non comportino modifiche nel volume, superficie e nella destinazioni d’uso.

Rientrano nei seguenti interventi agevolabili:

  • Lavori per la sostituzione di infissi esterni, serramenti, persiane con serrande, modificando anche il materiale o la tipologia di infisso;
  • Lavori per realizzare e adeguare opere accessorie e pertinenziali senza modificare il volume o la superficie e impianti ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;
  • Realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari
  • Lavori di chiusura o apertura interne senza modifiche dell’edificio o dello schema con cui sono distribuite le unità immobiliari.
  • Consolidamento delle fondamenta o sostituzione solai di copertura.
  • Rifacimento di scalini, scale o rampe;
  • Realizzare recinzioni, muri di cinta e cancellate;
  • Interventi di risparmio energetico.

Ape, IVA, bollo sono detraibili dal 730 e Unico?

Sono detraibili dal 730 e Unico anche gli oneri accessori per l’esecuzione dei lavori:

Spese per le prestazioni professionali, per la progettazione, per la sicurezza impianti elettrici e a metano, acquisto dei materiali, compenso per le relazioni di conformità alla legge come ad esempio la certificazione energetica con il nuovo APE, spese per perizie e sopralluoghi, IVA, bollo e diritti di segreteria per le concessioni, autorizzazioni e comunicazione di inizio lavori, oneri di urbanizzazione e altri eventuali costi sempre relativi agli interventi di ristrutturazione agevolabili per cui spetta la detrazione.

Non sono invece detraibili eventuali spese per traslochi o custodie di beni mobili ed immobili nel periodo in cui vengono eseguiti i lavori.

Restauro e risanamento conservativo

Nella detrazione spese di restauro e risanamento conservativo rientrano tutti i lavori edili che servono per mantenere nel tempo l’organismo edilizio.

Sono interventi di restauro i lavori per restituire all’immobile un particolare valore architettonico, storico o artistico mentre sono interventi di risanamento conservativo i lavori per mantenere le opere originali, ad esempio la detrazione spese di restauro e risanamento conservativo spetta per i seguenti interventi:

  • Lavori per innovare le strutture verticali e orizzontali;
  • Lavori per far ripristinare l’aspetto storico-architettonico di un edificio;
  • Adeguare le altezze dei solai, mantenendo il rispetto dei volumi esistenti;
  • Aprire nuove finestre per favorire una maggiore aerazione dei locali.

Iva Agevolata 4 e 10 autocertificazione per le ristrutturazioni

 
Fonti:
 
 
 
COPYRIGHT ESPRESSOSUD.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecobonus 2018 arrivano le istruzioni per la cessione del credito ristrutturazioni

Ecobonus 2018, arrivano le istruzioni per la cessione del credito ristrutturazioni da taxBlogger è possibile accedere alle altre informazioni fiscali.

l’Agenzia delle Entrate pubblica le modalità di accesso per la cessione del credito anche per i contribuenti “no tax area”, novità.

Ecobonus accesso per i contribuenti “no tax area”

L’ Agenzia delle Entrata, con il comunicato stampa del 28 agosto, ha diramato le modalità di accesso anche alla cessione alle banche per i contribuenti no tax area.

Con il provvedimento i contribuenti che rientrano nella no tax area possono cedere il credito relativo all’ecobonus sui lavori condominiali anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili.

Questa possibilità è riservata a chi possiede redditi che sono esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda viene assorbita dalle detrazioni previste dal Tuir.

È questa la principale indicazione contenuta nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia, che sostituisce quello dell’8 giugno 2017, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 4-bis del decreto legge 50/2017, convertito nella legge 96/2017.

Ecobonus e bonus ristrutturazione per altri 5 anni, per i condomini sale al 75% e per il sisma fino all’85%

Apertura per i contribuenti che ricadono nella “No tax area”

Tali contribuenti potranno cedere il credito ai fornitori e alle imprese che effettuano i lavori o ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari.

Il Dl 50/2017 ha poi stabilito che per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali, i beneficiari degli incentivi che si trovano nella no tax area (in quanto possiedono redditi esclusi dalla imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir) possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari.

Già per le spese sostenute nel 2016, tali soggetti potevano cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta ai fornitori e alle imprese che hanno effettuato i lavori con esclusione, tuttavia, di banche e intermediari finanziari.

Il provvedimento stabilisce, inoltre, che la detrazione non può essere in nessun caso ceduta alle pubbliche amministrazioni.

Ecobonus 65%: confermato per il triennio 2017-2019

Ecobonus: chi può cedere il credito?

Il credito può essere ceduto da tutti i condomini teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi di riqualificazione energetica, anche se non tenuti al versamento dell’imposta.

La possibilità di cedere il credito, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione; i cessionari del credito possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni.

Ecobonus 2018, arrivano le istruzioni per la cessione del credito ristrutturazioni

Ecobonus 2017: qual è la misura del credito cedibile?

Il credito d’imposta cedibile da parte di tutti i condomini, compresi quelli che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese ricadono nella c.d. no tax area, corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura del 70%, per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio e nella misura del 75%, per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva degli edifici medesimi.

La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40 mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

I condomini che ricadono nella no tax area possono, inoltre, cedere sotto forma di credito anche la detrazione spettante per gli altri interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Ecobonus 2018, arrivano le istruzioni per la cessione del credito ristrutturazioni

Gli adempimenti per la cessione del credito Ecobonus

Il condomino che cede il credito d’imposta, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione e l’accettazione del cessionario, indicandone la denominazione e il codice fiscale.

L’amministratore del condominio comunica annualmente questi dati all’Agenzia delle Entrate con la procedura prevista per l’invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata e consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio.

Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito a lui ceduto che può essere utilizzato, o ulteriormente ceduto.

Utilizzo del credito d’imposta in compensazione

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia. La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso. Con successiva risoluzione l’Agenzia istituirà il codice tributo per la fruizione del credito da indicare nel modello F24.

Per maggiori informazioni, potete compilare la form di contatto, oppure inviate il vostro quesito.

[contact-form-7 id=”204″ title=”Modulo di contatto 1″]

COPYRIGHT ESPRESSOSUD.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Cos’è il Rating Aziendale!

Cos'è il Rating Aziendale!

Cos’è il Rating Aziendale! È possibile migliorarlo? Questo ed altri argomenti fiscali sono reperibili su TaxBlogger.

Negli ambienti imprenditoriali di aziende medio-piccole, il termine “Rating” sta guadagnando sempre più rilevanza. Questo perché le banche sono ora tenute a valutare le imprese utilizzando gli stessi metodi con cui vengono valutate dalla Banca Centrale Europea (BCE).

Durante il rinnovo delle linee di credito concesse alle imprese, molte di esse si trovano a fronteggiare il rifiuto della concessione a causa di un “Rating dell’Impresa basso”. Questo interesse si sta diffondendo, almeno per le imprese con affidamenti o conti correnti o sconti commerciali/finanziari.

La valutazione di un affidamento per un mutuo, considerato il tipo di garanzia (ipotecaria) sul bene mutuato, dovrebbe seguire una linea di valutazione tradizionale. Questa comprende la perizia sul valore del bene, la partecipazione al valore d’acquisto, e la moralità del cliente che può convincere l’istituto a erogare il mutuo.

Tuttavia, anche in caso di apertura di credito con garanzia non chirografaria, le imprese possono essere valutate attraverso l’applicazione del Rating Aziendale.

Il Rating Aziendale è un indicatore sintetico dell’affidabilità di un’azienda, non solo della sua solvibilità che può variare rapidamente, ma della capacità intrinseca di funzionamento aziendale che garantisce il rispetto degli impegni economici assunti dall’impresa.

Il Rating di un’impresa non si riferisce all’imprenditore o alle sue attività, ma piuttosto all’assemblaggio delle componenti che costituiscono l’unità economico-produttiva, ossia l’impresa stessa.

I media spesso informano sul Rating durante notizie di stampa nazionale e internazionale, quando giornalisti ed esperti parlano dell’andamento dell’economia di un paese e della sua salute finanziaria. Questi stessi concetti possono essere applicati alle aziende, purché siano in regola con le analisi di bilancio.

In breve, il Rating misura la capacità dell’impresa di rispettare i propri impegni nei confronti di terzi nei tempi stabiliti, come ad esempio nel momento del rinnovo del fido bancario.

Tuttavia, il Rating Aziendale non è l’unico tipo di Rating esistente. I Rating di Credito possono essere utilizzati per valutare debiti sovrani, titoli obbligazionari, istituzioni finanziarie e prodotti di finanza strutturata.

A cosa serve il Rating Aziendale?

Introdotto dagli accordi di Basilea 2, successivamente rivisitato con Basilea 3, il Rating Aziendale ha creato perplessità sull’accesso al credito delle imprese. Questo strumento consente alle banche di valutare se concedere crediti alle imprese, fornendo un valore preciso assegnato all’impresa prima di concedere un credito. La valutazione anticipa il grado di rischiosità dell’operazione in cui è necessario investire capitale.

Il Rating Aziendale ha l’obiettivo di indicare un valore che rappresenta l’affidabilità dell’impresa. Una tabella rappresenta graficamente i diversi punteggi di un Rating Aziendale su una scala di 5 classi di rischiosità, dalla massima affidabilità (tripla A) al livello più basso, caratterizzato da un rischio troppo alto.

Come si calcola il Rating di un’azienda?

Il calcolo del Rating aziendale segue una procedura complessa che coinvolge dati quantitativi e qualitativi. Si basa su studi statistici e include l’analisi di indici economico-finanziari, gestionali e organizzativi. Partendo dagli aspetti quantitativi, che derivano da elementi ufficiali come i bilanci degli ultimi 3 anni depositati presso la Camera di Commercio, si considerano diversi parametri come la liquidità, la solidità, la redditività e la produttività.

Inoltre, vengono verificate informazioni pregiudiziali, procedure concorsuali e controlli insolvenze, con particolare attenzione alle negatività della governance, che possono incidere sulla valutazione finale dell’azienda.

Per aspetti qualitativi, si svolgono interviste in azienda per comprendere l’andamento ed evoluzione dell’impresa, la sua organizzazione, il business plan, la sostenibilità delle attività e la presenza di controlli o influenze sulla gestione.

Il calcolo effettivo del Rating implica quindi una complessa acquisizione di dati e informazioni, con il coinvolgimento di esperti con esperienza nel settore economico e finanziario. Molti strumenti software, come il nostro programma di Analisi di Bilancio Basilea 3, offrono una soluzione per calcolare il Rating aziendale secondo i parametri di Basilea 3.

Come migliorare il Rating aziendale?

Il miglioramento del Rating aziendale è possibile attraverso correttivi alle criticità riscontrate. Non è necessario avere un addetto alla gestione finanziaria; anche le piccole e medie imprese possono migliorare il proprio Rating con attenzione ai dettagli. Alcuni suggerimenti includono:

  • Non seguire ciecamente i consigli del direttore di banca.
  • Organizzare l’utilizzo dei fidi in essere in modo oculato.
  • Evitare lo scoperto di conto e ricorrere all’autofinanziamento.
  • Rimborsare regolarmente le rate dei finanziamenti.
  • Evitare insoluti dai clienti.
  • Assicurarsi di avere un valido controllo di gestione.
  • Creare un solido business plan.
  • Mantenere l’equilibrio tra risorse finanziarie proprie e di terzi.

Posso calcolare il Rating della mia azienda?

Si! Chiunque può richiedere informazioni commerciali o il Rating della propria azienda. Conoscere dettagliatamente la propria azienda consente di fare scelte consapevoli e adottare correttivi per migliorare il proprio punteggio di Rating. Strumenti

Per maggiori informazioni, potete compilare la form di contatto, oppure inviate il vostro quesito.

[contact-form-7 id=”204″ title=”Modulo di contatto 1″]

COPYRIGHT ESPRESSOSUD.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA