Scheda carburante: proroga rinvio abolizione al 31 Dicembre 2018

Scheda carburante: proroga rinvio abolizione al 31 Dicembre 2018

La scheda carburante doveva essere abolita dal 1° luglio 2018 per effetto della nuova legge di Bilancio 2018. È arrivata però la proroga ufficiale, sarà possibile utilizzarla fino al 31 Dicembre 2018.

il DECRETO-LEGGE 28 giugno 2018, n. 79 dispone la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di

fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

Resta fermo l’obbligo, dal 1° luglio 2018. Di utilizzare strumenti tracciabili di pagamento per l’acquisto di carburante ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’Iva.

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto, infatti, dal 1° luglio 2018 l’obbligo. Da parte dei soggetti passivi Iva, di effettuare gli acquisti di carburante tramite strumenti che assicurino la tracciabilità del pagamento (art. 164 del TUIR e l’art. 19-bis1, comma 1, lett. d) del DPR 633/72).  Le spese sostenute per l’acquisto di carburanti, potranno, quindi. Essere portate in deduzione e l’Iva in detrazione, solo se il pagamento verrà effettuato con mezzi tracciabili, aboliti i pagamenti in contanti.

Con il Provvedimento del 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate. Ha illustrato cosa intende per mezzi ritenuti idonei a consentire il tracciamento, e ha ricompreso in questa fattispecie:

  • gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali.
  • mezzi di pagamento elettronici
    • addebito diretto;
    • bonifico bancario o postale;
    • bollettino postale;
    • carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Tali mezzi di pagamento risultano validi. Ai fini della detraibilità dell’Iva e della deducibilità del costo, anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione .

Scheda carburante: proroga rinvio abolizione al 31 Dicembre 2018

Vince il porto sul comune: i canoni vanno ricalcolati

Vince il porto sul comune: i canoni vanno ricalcolati

Finalmente un Tribunale Amministrativo Regionale ha emesso l’ ordinanza tanto attesa e sperata da tutti gli operatori del settore nautico.

L’Ordinanza n° 1176/2017 pubblicata il 9 ottobre 2017, del TAR Toscana. Ha accolto le doglianze di Marina Cala de’ Medici. La quale pone al centro il risultato giurisprudenziale per dare certezza ai canoni demaniali e rilanciare così il marketing del diporto locale.

La ordinanza del TAR Toscana in estrema sintesi obbliga il Comune di Rosignano Marittimo (LI) a riportare al pattuito. Il canone demaniale che era stato alzato esponenzialmente in seguito a una legge del 2007, al tempo del governo Letta[1].

La vicenda di cui si sente parlare anche a Salerno. Trae la sua origine negli anni ‘90 quando lo Stato, concesse gli spazi demaniali a privati interessati a realizzare investimenti. In cambio dello sfruttamento del bene demaniale per 50 anni.

Attività meglio nota come Project Financing.

Il canone demaniale da versare sarebbe stato correlato all’ammontare dell’investimento. Infatti più l’investimento è alto più il bene che ritornerà allo Stato avrà valore maggiore, quindi minore sarà il costo del canone demaniale annuale.

Più che una concessione di sfruttamento da subito apparve come un accordo tra le parti.

Invece nel 2007 il legislatore adegua i canoni a tariffe più alte e correlate al valore dei beni costruiti o realizzati.

Poiché la legge è stata applicata in ritardo, la retroattività di cui si parla è riferita alla data di promulgazione della legge, il 2007.

Tanti inoltre se da un lato avrebbero voluto investire per rispettare l’accordo. Dall’altro poi si trovavano a dover accettare che l’aumento del valore o le costruzioni sul bene demaniale. Avrebbero fatto lievitare il il canone annuale della “concessione”.

Dal 2009 sono partiti i contenziosi delle singole strutture portuali presso i TAR che però si sono sempre ritenuti non competenti. Rinviando qualsiasi questione sull’argomento alla Corte Costituzionale la quale solo recentemente si è espressa per dare un indirizzo ed una interpretazione costituzionalmente corretta.

L’ordinanza del TAR Toscana è stata la prima a recepire l’indirizzo che ha dato la Corte Costituzionale.

In generale la convinzione è che la nautica. Non sia stata danneggiata solo dal governo Monti [2] con la tassa sullo stazionamento. Ma da un vero e proprio atteggiamento persecutorio dello Stato perpetrato anche a mezzo delle verifiche mirate della G di F. Per scovare gli evasori. La quale segnalava gli utilizzatori se differente dall’armatore del natante all’AdE; In fine il contesto poco chiaro. Ha sempre reso incerti i costi, quanto di peggio per qualsiasi mercato, bisognoso di investimenti il quale voglia attrarre utenti ed investitori.

Nel delicato comparto della nautica si ritiene necessiti certezza dei costi ed  elevato standard di qualità proporzionato alla competenza delle maestranze e degli imprenditori.

L’ordinanza del TAR Toscana è un buon inizio per rilanciare il comparto anche locale.

[1] in carica dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014,

[2]in carica dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013.


Vince il porto sul comune: i canoni vanno ricalcolati

Credere nella Giustizia non è un optional.

Credere nella Giustizia non è un optional.

Ogni tanto una notizia legittima ma totalmente inattesa, ricompone la nostra società in una sfera civile e dal Diritto certo.

Credere nella Giustizia e perseverare nella correttezza è un nostro preciso dovere, anche se qualcuno fa di tutto per coinvolgerci in un invidioso e tortuoso cammino sociale.

La situazione descritta nella sentenza evidenzia un importante aspetto del sistema giudiziario: l’importanza della giustizia e dell’imparzialità nel processo decisionale. Nel caso specifico, il giudice di primo grado sembra non aver considerato adeguatamente le argomentazioni e le prove presentate dal contribuente nel suo ricorso.

Il fatto che i giudici di appello abbiano richiamato il giudice di primo grado a prestare maggiore attenzione nella valutazione dei ricorsi sottolinea l’importanza di una corretta e equa valutazione delle prove e delle argomentazioni presentate da entrambe le parti coinvolte in una controversia legale.

Inoltre, il richiamo all’imparzialità dimostra la necessità che i giudici operino in modo neutro e imparziale, senza pregiudizi o influenze esterne, al fine di garantire un processo giusto e equo per tutte le parti coinvolte.

Questa sentenza sottolinea l’importanza della trasparenza e della correttezza nel sistema giudiziario, oltre a evidenziare la responsabilità dei giudici nel garantire che ogni caso venga trattato con attenzione, imparzialità e rispetto per i principi di giustizia.

Credere nella Giustizia, non è un optional.

stipendi addio contanti: dal 1° Luglio solo pagamenti tracciati.

stipendi addio contanti: dal 1° Luglio solo pagamenti tracciati.

Nuove regole per il pagamento degli stipendi stop ai contanti a partire dal 1° luglio 2018

La Busta paga cambia per effetto delle novità della Legge di Bilancio 2018
A CHI SI RIFERISCE LA NORMA

I datori di lavoro e committenti potranno pagare le retribuzioni, nonchè gli anticipi di retribuzione, solo con mezzi tracciabili e sarà totalmente vietato il pagamento in contanti. Vediamo in breve cosa dice la norma e , dunque, quali sono gli obblighi e le regole che dovranno rispettare i datori di lavoro.

IL CONTENUTO

La novità sul divieto di pagamento degli stipendi in contanti è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2018, sulla base di un emendamento presentato dall’On. Titti di Salvo e riprendendo le regole contenute della Legge n. 1041, già precedentemente approvata alla Camera.

Oltre allo stop del pagamento in contanti degli stipendi la norma fissa anche un altro principio. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante.

COME EFFETTUARE I PAGAMENTI

Il pagamento della busta paga potrà avvenire solo tramite banca o ufficio postale come di seguito indicato:

  • bonifico su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • altri strumenti per i pagamenti elettronici;
  • pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
  • tramite assegno bancario o circolare; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro familiare o affine del lavoratore, comunque con età sopra i sedici anni.
A QUALI RAPPORTI DI LAVORO SI APPLICA

Il divieto di pagare in contanti la busta paga vale, per espressa volontà della norma, per tutti i rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto. Quindi è applicabile:

  • contratti a tempo pieno e part-time;
  • rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
  • ai contratti di apprendistato;
  • a tutte le altre forme di lavoro flessibile (contratto a chiamata, job sharing ecc.)
  • ai soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati.
  • ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co).

Viceversa, sempre per espressa previsione della norma, il divieto di pagamento della retribuzione in contanti non si applica:

  • nella Pubblica Amministrazione
  • nei rapporti di lavoro domestici (colf e badanti).
  • i compensi derivanti dalle borse di studio
  • le indennità di partecipazione dei tirocini formativi
  • i rapporti autonomi di natura occasionale

 

SANZIONI

Al fine di far rispettare l’obbligo da tutti i soggetti indicati dalla norma sono state indicate anche le sanzioni applicabili ai contravventori.

Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni è punibile infatti con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

 

ATTENZIONE!!

si rischia l’applicazione delle pesanti sanzioni anche nei seguenti casi:

  • quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
  • nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.

 

 

 

Pignoramento presso terzi; Su stipendi e pensioni si ma a patto e condizioni.

Pignoramento presso terzi; Su stipendi e pensioni si ma a patto e condizioni.

Pignoramento pensione, in quali circostanze; minimo vitale impignorabile per il 2018.

Il pignoramento della pensione, dello stipendio oppure del Trattamento di Fine Rapporto, è un’attività che rientra nel cosiddetto pignoramento presso terzi, il quale rappresenta la procedura formale esecutiva, volta al recupero del credito da parte di qualsiasi creditore procedente. Qualsiasi creditore.

L’azione diretta verso la somma da pignorare sopra indicata, deve rispettare determinati limiti, stabiliti dal

DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 il quale porta il roboante titolo Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria. (15G00098) (GU Serie Generale n.147 del 27-06-2015).

Vediamo nel dettaglio come funzionano e quali sono i nuovi limiti dei pignoramenti per l’anno 2018.

Ripetiamo e ricordiamo; Qualsiasi creditore ad esempio soggetti privati, banche, Agenzia delle entrate, Enti Previdenziali, ecc. chiunque in possesso di un titolo esecutivo, cioè chiunque ci rappresenti un credito certo, liquido ed esigibile. Può avviare un’esecuzione forzata e aggredire con il pignoramento presso terzi, anche la pensione.

Il pignoramento della pensione secondo il D.L. 27/06/2015, n. 83 può avvenire:

  • direttamente presso l’Inps o altro ente previdenziale, prima che l’importo venga corrisposto;
  • dopo che la somma è stata accreditata sul conto corrente bancario o postale.

La pensione, come gli altri proventi dal lavoro non può mai essere pignorata per intero, infatti limite di 1/5 sarà sempre rispettato.

Come stabilito dalla norma l’importo massimo pignorabile non è sempre uguale poiché dipende dalla misura annua dell’assegno sociale: la misura quindi è un parametro fissato dalla legge per determinare fino a quanto si può spingere il pignoramento cui è assoggettato il terzo custode o detentore delle somme spettanti al debitore.

limiti di pignoramento della pensione 2018.

  1. minimo vitale impignorabile;
  2. Agenzia delle Entrate e Riscossione;
  3. pensione è accreditata sul conto corrente;
  4. la pensione è di invalidità o una indennità di accompagnamento.

minimo vitale impignorabile

È prevista la particolare tutela esclusivamente a favore dei pensionati per le somme provenienti da indennità, pensione o di altri assegni di quiescenza ivi comprese quelle di infortunio.

Ad esempio Non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno socialeaumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nel limite di 1/5.

Si tratta del cosiddetto «minimo vitale», una somma ritenuta impignorabile per garantire al pensionato un’esistenza dignitosa e decorosa, con la riforma del 2015 è intervenuta la modifica dell’art. 545 del c.p.c, il legislatore ha infatti fissato i nuovi limiti definiti vitali per il sostentamento del pensionato.

Per calcolare l’importo del minimo vitale, occorre prendere la misura dell’assegno sociale erogato dall’Inps (importo annualmente rivalutato) e sommarvi la metà di tale stesso importo.

Pertanto, se l’importo dell’assegno sociale per l’anno 2018 è attualmente di euro 453,00, il minimo di sopravvivenza impignorabile è pari ad euro 679,50 (ossia 453,00 + 226,50 – che è la metà di 453,00).

Dunque, per individuare la parte di pensione che i creditore può effettivamente pignorare, occorre sottrarre dalla pensione netta l’importo di 679,50 euro e calcolare sull’importo residuo il limite di 1/5.

Agenzia delle Entrate e Riscossione

Anche l’Agenzia delle Entrate e quella dell’incorporata Riscossione, in caso di debiti erariali iscritti nei ruoli a carico del contribuente, se non pagati neanche a seguito della notifica delle cartelle esattoriali e delle eventuali intimazioni di pagamento, possono procedere ad esecuzione forzata ed accedere alla procedura del pignoramento presso terzi.

Ad ogni buon conto, per intero; La pensione non può essere pignorata.

La legge prevede infatti specifici limiti di pignorabilità con riguardo ai crediti esattoriali, variabili in base agli importi di stipendi/pensioni e altre indennità relative al rapporto di lavoro ad esempio il infortuni gratifiche od il TFR:

  • 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;
  • 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro;
  • 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.

Anche l’Agenzia delle Entrate e della Riscossione devono rispettare quindi il minimo vitale impignorabile.

A seguito della novella del 2015, le pensioni, assegni ed indennità erogati dall’INPS sono disciplinati dal comma settimo all’art. 545 c.p.c., sui crediti impignorabili.

La pensione di inabilità può essere pignorata? Come ricordato dal Tribunale di Padova con ordinanza del 14 gennaio 2016 (il testo qui ), astrattamente ma è, sì! O almeno, sino al limite pignorabile tenuto conto del minimo vitale impignorabile.

Si tratta infatti di una prestazione di natura previdenziale che può essere attaccata dai creditori tranne che per l’ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà come previsto dalla norma.

Diverso è, invece, il caso delle indennità quali ad esempio l’indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità totale: queste, infatti, sono prestazioni di natura assistenziale e non possono essere pignorate.

Se la pensione è accreditata sul conto corrente

Se la pensione è accreditata su conto bancario o postale intestato al debitore, può essere pignorata per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito è avvenuto in data anteriore al pignoramento in pratica euro 1.359,00 cioè 453,00 importo stabilito dell’assegno sociale × 3.

nuovi importi dell’assegno sociale, sono stabiliti ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT senza tabacchi e così pubblicati ad esempio.

Pignoramento presso terzi; Su stipendi e pensioni si ma a patto e condizioni.

Assegno sociale importo:

  • 447,17 euro nel 2014;
  • 448,52 euro nel 2015;
  • 448,07 euro nel 2016 e 2017 con limite di reddito è pari ad 5.824,91.
  • 453 euro.

Quando invece l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti dell’art. 545 cpc, avvenuta attraverso il Dl n. 83/2015 che ricordiamo :

  • 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;
  • 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro;
  • 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.

In ogni caso, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato sul conto corrente.

Pignoramento auto e conto corrente 2018.

Anche nel caso di pignoramento del conto corrente l’Agenzia delle Entrate non può spingersi troppo in là.

In caso di saldo positivo del conto corrente non superi le somme intimate, questo viene bloccato fino all’udienza di assegnazione; il debitore non può prelevare, ma può ricevere bonifici e versamenti.

Le somme che sono accreditare prima della notifica del pignoramento si procede come già sopra esposto, ovvero si possono pignorare o “bloccare” solo le somme che superano 1.359,00 euro il triplo dell’assegno sociale di 453,00 euro al mese e sino al soddisfo).

Invece, se tali somme vengono accreditate dopo la data di notifica del pignoramento, il pignoramento può avvenire nella misura massima di un quinto.

Ne discende che il conto corrente è pignorabile al 100% solo se non vi vengono depositati redditi di natura previdenziale o da lavoro dipendente.

L’auto pignorata sarà consegnata dal debitore al creditore o all’istituto vendite giudiziarie entro e non oltre il termine di 10 giorni. In uno  al libretto di circolazione ed il relativo foglio complementare. 

L’Ufficiale Giudiziario, deve poi consegnare al creditore l’atto di pignoramento, perché lo stesso sia trascritto nei registri pubblici a sue spese.

Pignoramento presso terzi; Su stipendi e pensioni si ma a patto e condizioni.

Attenzione il creditore, a seguito di specifica istanza d’assegnazione può diventare proprietario dell’auto del suo debitore, chiedendo al Giudice dell’Esecuzione l’assegnazione diretta del bene. Sino al soddisfo totale del credito.

Vi sarà l’esonero dal far mettere all’asta l’auto del debitore presso il canonico istituto di Aste Giudiziarie.

Il G.E. successivamente, dopo le sue valutazioni deciderà se assegnare la proprietà del mezzo al creditore o mettere all’asta il mezzo stesso, all’esito in caso di eccesso di incasso sarà versata la differenza al debitore, Il G.E. in caso di assegnazione al creditore stabilirà l’eventuale estinzione del debito ovvero la differenza da esigere non soddisfatta dalla procedura conclusa con l’assegnazione.

in conclusione

La pensione quasi sempre pignorabile, è possibile nella misura di 1/5, secondo i criteri indicati sopra.

Ad esempio, partendo dall’ipotesi più comune della pensione netta, di € 1.460,14:

PENSIONE 1460,14 sappiamo che la BASE IMPIGNORABILE è 672,11 da calcolare caso per caso, la BASE PIGNORABILE sarà la differenza tra l’importo mensile della pensione € 1.460,14 – 672,11 = 788,03

Il massimo pignorabile ammonta alla metà della predetta base pignorabile cioè € 394,01.

Nel caso in cui un secondo creditore proceda sulla stessa pensione presso la stessa banca se a seguito del calcolo sia già impegnato il massimo pignorabile dai suoi precedenti vincoli. Si potrà procedere ad un secondo pignoramento.

Nel caso non a valle dei calcoli non sembra possano esserci margini per ulteriormente pignoramento, il creditore potrà procedere a monte, cioè direttamente presso l’Istituto di previdenza, che eroga la pensione.

Procedendo al pignoramento del conto corrente, un ipotetico creditore potrebbe pignorare tutte le somme presenti sul conto stesso, purché eccedenti il triplo dell’assegno sociale aumentato della metà (€ 1.344,21) come chiarito sopra.

Quindi, appare appena evidente la buona regola di “tenere” il proprio conto corrente quasi sempre “all’asciutto” o giù di lì.

Cosa fare?

per chi si trovi in questa particolare situazione, il primo passo è contattare un avvocato esperto richiedergli una valutazione anche se preliminare; Semplicemente compilando la richiesta tramite form online.

Segui questi semplici passaggi:

  1. Collegati al sito corporate
  2. compila il form di contatto;
  3. Inserisci i tuoi dati non personali ed esprimi ila tua richiesta o quesito;
  4. In poco tempo otterrai una consulenza specifica da qualificato Professionista, totalmente gratuita.

Pignoramento presso terzi; Su stipendi e pensioni si ma a patto e condizioni.

La legge che estingue i debiti utilizzata da pochi!

La legge che estingue i debiti utilizzata da pochi!

In Italia esiste la legge (sul sovra indebitamento) La legge 27 gennaio 2012 n. 3 sul Sovra indebitamento  La quale dispone in materia di usura e di estorsione, nonché’ di composizione delle crisi da sovra indebitamento. Vigente dal: 18-1-2013, grazie alla quale qualsiasi debitore, può estinguere i propri debiti una volta per tutte, senza entrare o per uscire definitivamente dalla lista dei cosiddetti “cattivi pagatori”.

Accedendo a questa procedura infatti ci si potrà liberare da tutti quei debiti che sono da considerarsi impagabili in quanto il proprio reddito ovvero l’intero patrimonio se c’è posto a garanzia del debito è insufficiente a pagarlo secondo le normali disponibilità finanziarie del debitore.

Una volta accolta l’istanza (da presentare presso un organismo OCC, il riferimento può essere anche l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno ed effettuate le procedure previste dalla legge e dal Regolamento  il richiedente potrà :

  • Ristrutturare i debiti ed avere una rata consona alle proprie entrate.
  • Accedere all’esdebitazione.
  • Bloccare atti esecutivi.
  • Evitare il pignoramento dei propri beni.
  • Uscire dalla lista dei cattivi pagatori.

Una manna dal cielo per chi ha debiti con ex Equitalia, Agenzia delle Entrare o con le banche!

Eppure dal 2017 ad oggi solo pochissimi italiani in difficoltà hanno approfittato di questa legge, nonostante la norma sia finita anche in tv (se ne erano occupati Report,  Le Iene e Tagadà). Come Mai ?

I motivi principali sono 2:

  • Disinformazione
  • Complessità della disciplina che non può essere attivata in modo autonomo

Al contrario, sono numerosi i casi di successo di gente riuscita ad ottenere in breve tempo un piano di ristrutturazione del debito rivolgendosi ad un team di professionisti esperti in difesa da sovra indebitamento.

La normativa consente ai debitori (in termini molto spiccioli) di presentare un piano di rientro del debito a misura del proprio reddito.
Il beneficio immediato è che , una volta presentata la domanda, ogni atto esecutivo viene bloccato e vengono sospesi gli interessi convenzionali o legali.

Chi può sanare i debiti?

Se ti trovi in questa particolare situazione, il primo passo è fare una valutazione preliminare compilando una semplice richiesta tramite un form online è possibile così ottenere una consulenza gratuita e scoprire la fattibilità dell’applicazione della legge.

Cosa fare?

Segui questi semplici passaggi:

  1. Collegati al sito corporate  e compila il form di contatto;
  2. Inserisci i tuoi dati non personali;
  3. In poco tempo otterrai una consulenza sulla debitoria.

La legge che estingue i debiti, utilizzata da pochi!