Decreto Rilancio: il testo pubblicato in Gazzetta

Decreto Rilancio: il testo pubblicato in Gazzetta

Decreto Rilancio: il testo pubblicato in Gazzetta

La manovra da 55 miliardi per la ripresa prevede: 4 miliardi per il taglio delle tasse, 15 per le aziende, 3,25 alla sanità, 1,4 a Università e ricerca, 2 al turismo

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128 è stato pubblicato il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

La manovra, da 55 miliardi per la ripresa dell’Italia post lockdown, prevede: 4 miliardi per il taglio delle tasse, 15 miliardi per le aziende, 3,25 miliardi alla sanità, 1,4 miliardi a Università e ricerca, 2 miliardi al settore turistico.

Sommario:

Contributi a fondo perduto

10 miliardi alle imprese con fatturato non superiore di 5 milioni, accreditabili direttamente dall’Agenzia delle Entrate, a condizione che l’azienda abbia subito una diminuzione dei ricavi di almeno un terzo ad aprile rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. L’istanza deve essere corredata dall’autocertificazione di regolarità antimafia. L’indennizzo è pari al:

  • 20% per i fatturati fino a 400mila euro,
  • 15% fino tra 400mila euro e un milione
  • 10% da un milione a 5 milioni.

Canoni di locazione

Previsto un credito d’imposta del 60% per tre mensilità, a patto che sia registrata una perdita del fatturato di almeno il 50% rispetto al mese di riferimento.

Medie imprese

Le imprese tra 5 e 50 milioni di fatturato, che abbiano patito un calo dei ricavi non inferiore al 33%, potranno beneficiare di un sostegno alla ricapitalizzazione e della detassazione degli aumenti di capitale, a condizione che non sia inferiore a 250.000 euro. Sconto fiscale fino a 2 milioni, in tre anni, su Ires o Irpef per favorire le ricapitalizzazioni private.

Grandi imprese

Cassa depositi e prestiti, attraverso il cd. Patrimonio Rilancio opererà concedendo alle S.p.A., anche quotate, prestiti obbligazionari convertibili, oppure garantendo la partecipazione ad aumenti di capitale e l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in ipotesi di operazioni strategiche. Patrimonio Rilancio sarà sostenuto tramite titoli di Stato emessi dal Mef.

Debiti della PA

Anticipati 12 miliardi, da rimborsare in 30 anni, a enti locali e sistema sanitario, destinati a pagare i debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni per forniture, appalti e prestazioni, dei quali:

  • 6,5 miliardi a Comuni, Province e Città metropolitane,
  • 1,5 miliardi alle Regioni,
  • 4 miliardi alle ASL.

Enti locali

Stanziati 3,5 miliardi per gli enti locali. Il 30 per cento del fondo verrà erogata a ciascun ente, come acconto su quanto spettante, calcolato in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019. 100 milioni previsti per indennizzare i Comuni per i mancati incassi della tassa di soggiorno.

Irap per imprese fino a 250 milioni

Stop a saldo e acconto del 40% Irap, dovuto a giugno dalle imprese fino a 250 milioni di fatturato, escluse:

  • banche,
  • enti finanziari,
  • assicurazioni
  • pubbliche amministrazioni.

Sport

Fino al 30 giugno le società ed associazioni sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, non dovranno corrispondere i canoni di locazione e di concessione di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. Gli acquirenti di ticket per assistere a eventi sportivi possono presentare istanza di rimborso e il gestore dell’impianto, in alternativa, può rilasciare un voucher di stesso valore. Per i mesi di aprile e maggio, indennità di 600 euro per i lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione.

Strutture turistiche

Soppresso il versamento della prima rata Imu, quota-Stato e quota-Comune, con scadenza 16 giugno, per alberghi, agriturismi, villaggi turistici, e similari.

Sanificazione

Per le spese di sanificazione previsto un credito d’imposta del 60%, ampliato pure al terzo settore.

Bar e ristoranti

Bar, ristoranti, locali all’aperto, saranno esenti dalla tassa sull’occupazione di suolo pubblico per i tavolini collocati all’aperto, fino ad ottobre prossimo. Beneficeranno anche di un credito di imposta, cedibile, pari al 60% delle spese destinate agli interventi per far ripartire l’attività.

Cassa integrazione

Ulteriori 9 settimane di cassa integrazione si aggiungono alle 9 settimane contemplate dal cd. Cura Italia:

  • 5 si potranno impiegare fino alla fine di agosto, per chi ne abbia già usufruito,
  • 4 tra settembre e ottobre.

Lavoratori autonomi

Esteso, anche per il mese di aprile, l’indennizzo di 600 euro per i professionisti e collaboratori. L’importo lievita a 1.000 euro, per il mese di maggio, per i liberi professionisti purché:

  • titolari di partita Iva attiva
  • iscritti alla Gestione separata Inps
  • non beneficiari di pensione
  • non iscritti ad ulteriori forme previdenziali obbligatorie,
  • che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del bimestre marzo-aprile, rispetto al reddito del secondo bimestre dell’anno precedente.

Per i lavoratori agricoli il bonus di aprile è di 500 euro.

Colf e badanti

Ai lavoratori domestici titolari, al 23 febbraio 2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata globale superiore a 10 ore settimanali, viene ammesso un indennizzo mensile di 500 euro, per aprile e maggio, 600 euro per i contratti che oltrepassano le 20 ore settimanali.

Stranieri e lavoro irregolare

Si può presentare istanza al fine di concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, con cittadini italiani o cittadini stranieri, per:

  • lavoratori agricoli,
  • colf,
  • badanti.

Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno decaduto tra ottobre 2019 e gennaio 2020 possono richiedere il permesso temporaneo di 6 mesi.

Sono esclusi:

  • datori di lavoro condannati negli ultimi 5 anni per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, o allo sfruttamento di minori.
  • cittadini stranieri destinatari di provvedimento di espulsione.

Provvidenze familiari per lavoratori

Numerose misure per i lavoratori:

  • 1.200 euro di bonus babysitter per chi non ha beneficiato di quello previsto dal d.l. Cura Italia
  • 2.000 euro di bonus babysitter per medici e operatori sanitari
  • bonus baby sitter spendibile per i centri estivi
  • 15 giorni di congedo parentale straordinario con retribuzione al 30%, fino a luglio, per chi ha figli sotto i 12 anni
  • i lavoratori dipendenti del settore privato con figli sotto ai 14 anni, fino al termine dell’emergenza sanitaria possono operare in smart working, se detta modalità risulti compatibile con le peculiarità della prestazione
  • ulteriori 12 giorni di permesso ex legge 104.

Reddito di emergenza

Stanziato 1 miliardo per erogare due mesi di Reddito di emergenza, da 400 a 800 euro mensili, per i nuclei familiari in difficoltà. Tra i requisiti:

  • residenza in Italia,
  • reddito familiare inferiore al reddito di emergenza spettante,
  • patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila,
  • Isee inferiore a 15mila euro,
  • non beneficiare di ulteriori sussidi.

Bonus vacanze

Per i nuclei familiari con Isee non superiore a 40.000, è previsto un bonus, spendibile dal I luglio al 31 dicembre prossimi, per servizi in ambito turistico, in Italia:

  • 500 euro per ogni famiglia,
  • 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone,
  • 150 euro per quelli composti da una sola persona,

Il bonus è fruibile:

  • l’80% a titolo di sconto,
  • il 20% come detrazione di imposta.

Affitti

Ulteriori 140 milioni di euro destinati al fondo per gli affitti.

Bonus bici

Pari al 60% dell’importo versato fino a concorrenza di 500 euro.

Edilizia

Incentivo al 110% per i lavori di riqualificazione energetica e antisismica, con facoltà di cessione del credito maturato agli istituti bancari, oppure di beneficiare dello sconto in fattura dall’impresa che esegue i lavori.

Versamenti tasse e contributi

I versamenti di tasse e contributi, sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio, slitta al 16 settembre e potrà avvenire, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da mese di settembre. Sospesi i pignoramenti su stipendi e pensioni.

Sanità

3,25 miliardi alla sanità:

  • 1,25 miliardi per implementare l’assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale,
  • 1,46 miliardi per gli ospedali,
  • 430,9 milioni per interventi sul personale sanitario (assunzione di 10.000 infermieri),
  • 95 milioni per finanziare 3.800 contratti di specializzazione sanitaria.

DPI

Soppressa l’Iva nel 2020, che salirà al 5% nel 2021, su mascherine, gel disinfettanti e sugli altri dispositivi di protezione individuale destinati alla prevenzione del contagio.

16 mila insegnanti da stabilizzare

Entro il prossimo settembre 8 mila docenti verranno stabilizzati tramite concorso ordinario, altri 8mila attraverso il concorso straordinario.

Scuole

331 milioni previsti per la ripresa delle attività scolastiche, a settembre, in condizioni di sicurezza.

Centri estivi

150 milioni destinati al Fondo per le politiche per la famiglia per centri estivi e lotta alla povertà educativa.

Librerie, musei, cinema

210 milioni a librerie, editoria, musei e luoghi di cultura, da erogare tramite il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, a titolo di ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Prevista l’emissione dei voucher per chi abbia acquistato biglietti per cinema, teatri, musei e altri luoghi della cultura.

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COVID-19: Perchè il MES non ci può aiutare?

Il Meccanismo Europeo di Stabilità  in sigla MES, conosciuto anche come Fondo Salva Stati, funziona in maniera tale che se uno stato ha difficoltà economiche, l’europa interviene con aperture di credito e finanziamenti; Però, oltre a dover restituire la somma prestata o mutuata, lo stato dovrà inserire nel proprio Ordinamento Giuridico  le riforme imposte dagli altri paesi.

Dalla 2 giorni di Lisbona del 24 – 25 Marzo 2012 date storiche in cui abbiamo perso gran parte della nostra Sovranità Nazionale, e così in Italia ogni tanto, siamo costretti ad inserire nel nostro Ordinamento Giuridico norme europee dettate dall’invidia e dall’odio, non conformi alla corretta amministrazione del popolo fiero, di aver riunito l’europa per primo. Grazie ai Romani.

L’europa. Oggi non fa più per gli Italiani.

L’humus che ha portato a quella sottoscrizione è cambiato, adesso la gente ha fame e veramente non c’è lavoro. Ricordiamo il momento politico con questa foto del convegno che ha partorito il Meccanismo Europeo di Stabilità.

Il secondo da destra in prima fila, da non crederci è proprio lui, Silvio Berlusconi. Il grande, quello che si è fatto da solo che è a capo di un impero economico, finanziere e stratega politico. È stato capace di firmare la condanna a morte dell nostra Bella Costituzione. Forse pensava che l’Italia non avrebbe mai attinto al fondo salva stati.

Con la scusa del COVID-19 gli europeisti daranno la spallata finale alla nostra libertà. Per non parlare delle generazioni future destinate a supportare tutta l’europa finanziariamente, sempre con maggiori restrizioni.

Possiamo avere una maggiore cognizione di ciò che dovremo essere e fare, per poter mantenere la nostra Dignità Nazionale seguendo, Mauro Scardovelli e Diego Fusaro sul canale youtube di quest’ultimo al quale è possibile iscriversi! per tenersi informati nel modo migliore in questo caso per una diagnosi e terapia della emergenza COVID-19 prorogata oggi dal Governo sino al 13 Aprile.

Dal loro condivisibile pensiero, si capisce che non c’è tempo per pensare il momento è certamente utile per far meglio riflettere tutti ed evitare così, che la nostra Costituzione sia sottomessa ad altre regole, come è stata già sottomessa la finanza.
Inaccettabile.
Parassiti della società e politici sono le uniche categorie che possono digerire un discorso così capestro, come quello che sostiene il MES.
La dignità con la vita non si scambiano, quando perdi la vita perdi la dignità ma anche il contrario; È totalmente inutile che i politici cerchino ragioni per scindere le due. I risultati sono disastrosi per tutti tranne per chi vive con stipendi da 5 6 mila euro in su al mese, quindi i politici ed i parassiti.
Mi rivolgo agli altri quelli che invece guadagnano il proprio stipendio, ebbene oggi del vostro almeno il 30% se ne va per supportare l’europa e le sue isterie.
Ma se non usciamo da questa europa saremo completamente destinati a supportare direttamente la banca centrale europea.
Ce la faremo a sconfiggere il virus, ma saremo anche capaci di riformare il sistema economico prima che infetti quello Giuridico.
Dalle parole del Presidente Conte di oggi in TV traspare la volontà di non collegare questa emergenza al MES. Ma perchè per le altre è fatto bene ?
Siamo fiduciosi verso una irrinunciabile veloce e matura “Italexit”.
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Nomina organo di controllo e revisore legale nelle Srl

Nomina organo di controllo e revisore legale nelle Srl ancora nuovi limiti

Sindaco e Revisione Legale dei Conti, nelle SrL.

Con questo titolo ad aprile abbiamo già parlato dell’attenzione governativa sulla governance delle società.-

Sembra che la governance delle società private sia una vera e propria spina nel fianco anche di questo Governo. Infatti; di recente è nuovamente all’opera con la Legge 55/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2019 n. 140, per la conversione del Decreto sblocca cantieri (D.L. 32/2019), il quale ha ridefinito i limiti per la nomina dell’organo di controllo e del revisore nelle Srl.

Ricordiamo che l’articolo 379 del D.Lgs. 14/2019, contenente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, aveva già riscritto integralmente il secondo e terzo comma dell’articolo 2477 Codice Civile, il quale quindi, prevedeva che la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale, fosse obbligatoria se la società a responsabilità limitata:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo dell’organo di controllo o del revisore veniva meno se, per tre esercizi consecutivi non viene superato alcuno dei tre nuovi limiti. Notiamo che per due esercizi consecutivi si entra nei regimi di controllo per uscirne necessitano tre esercizi.

Orbene !

Con l’introduzione dell’articolo 2-bis nel D.L. 32/2019, per il naturale tramite della Legge 55/2019, il legislatore rivede quei limiti che rendono obbligatorie le nomine.

Mentre sono confermate le prime due ipotesi:

– obbligo di redazione del bilancio consolidato

– controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti

Le soglie relative alla terza condizione risultano raddoppiate. Pertanto, oggi, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore sussiste per le Srl che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Obbligo nomina organo di controllo a confronto
Parametri Ante modifiche D.Lgs. 14/2019 abrogato Post L. 55/2019 in vigore
2 esercizi consecutivi superamento 2 dei 3 limiti 2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti 2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti
Attivo stato patrimoniale 4.400.000 2.000.000 4.000.000
Ricavi conto economico 8.800.000 2.000.000 4.000.000
Media dipendenti occupati nell’esercizio 50 unità 10 unità 20 unità

Siamo quindi concordi che l’obbligo dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti.

Evidentemente, con riferimento alle società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie, si dovrà avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018. Immediatamente quindi.

Le Srl le quali; Superati i limiti precedenti, abbiano provveduto a nominare l’organo di controllo o il revisore, dopo le modifiche della Legge 55/2019, adesso si dovessero trovare sotto soglia, e quindi non più obbligate alla nomina, potrebbero procedere alla revoca dell’organo.

Però;

  • mentre per il revisore è sufficiente la sola delibera assembleare, atteso che, ai sensi dell’articolo 4 D.M. 28.12.2012 costituisce giusta causa di revoca “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”,
  • in caso di nomina del collegio sindacale o del sindaco unico, l’articolo 2400 cod. civ. prevede che “I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato”. Il Ministero della Giustizia, con la nota n. 4865/2015, allegata alla circolare MiSE 6100/2015, ritiene imprescindibile il decreto di approvazione del Tribunale al fine della revoca per giusta causa dei sindaci; di parere opposto, invece, il Notariato, con lo Studio n. 1129/2014/I, ritiene bastevole la delibera dei soci nella quale è, e deve essere esplicitata la giusta causa.

Il  buon senso inoltre; Impone a tutti i sindaci o revisori legali nominati di recente, circostanza che ci coinvolge direttamente.

A valutare l’abbandono della carica a seguito della novella del Legislatore.

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Nomina organo di controllo e revisore legale nelle Srl ancora nuovi limiti

La Trasmissione Telematica dei corrispettivi è un OBBLIGO

La Trasmissione Telematica dei corrispettivi è un OBBLIGO

L’Agenzia delle Entrate ad agosto 2018 ha aggiornato le specifiche tecniche per l’Invio telematico delle fatture e dei corrispettivi

 
Il DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 127 ha indicato le nuove specifiche per l’invio telematico delle fatture ma, sappiamo, anche dei corrispettivi elettronici.

Sino ad oggi a causa delle novità introdotte dal Decreto Legge 127/2015, non c’era chiarezza in merito alle disposizioni normative, alle procedure che regolano l’invio telematico dei corrispettivi e alle modifiche del sistema interno di gestione per le attività da prevedere nei punti vendita per adeguarsi, ormai la scadenza è prossima, infatti entro il 31/12/2018, scatta l’obbligo per le aziende che non hanno già aderito all’invio dei corrispettivi in modalità telematica.


Invio telematico corrispettivi

L’invio telematico dei corrispettivi al quale facciamo costante riferimento è quello previsto dal D.Lgs. 127/2015, nel quale sono inserite le disposizioni circa le modalità per l’invio dei corrispettivi a partire dall’ 1/1/2019.

Si tratta di una modalità elettronica di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi di ciascun punto vendita, tramite registratore telematico (se si è in possesso di meno di 3 punti cassa) o tramite server RT (se i punti cassa sono più di 3).

La situazione normativa attuale

Prima di introdurre le novità normative, riassumiamo la situazione attuale che prevede 2 modalità di dichiarazione dei corrispettivi al controllo fiscale.

Il Misuratore di cassa fiscale

Attualmente l’esercente utilizza il misuratore fiscale con al proprio interno un vero e proprio registro cronologico delle operazioni, il giornale fiscale, con tutte le transazioni registrate secondo una procedura tecnica definita.

Il punto vendita è tenuto a dichiarare la presenza stessa del misuratore con la data di avvio delle registrazioni e le eventuali rotture le riparazioni, la sua momentanea sostituzione o non uso, sono regolarmente supportati da mezzi tradizionali quali il libro per il mancato funzionamento del misuratore fiscale.

Sarà quindi comunicato anche l’eventuale spostamento o del misuratore o il cambio della ragione sociale del soggetto fiscale a lui riferito.

A proposito della manutenzione, una specifica certificazione abilita i tecnici agli interventi suio misuratori fiscali abilitati.

Il cosiddetto punzone fiscale che rappresenta una certificazione in possesso dell’impresa autorizzata ad intervenire, sostituire e vendere i misuratori fiscali abilitati ed omologati.

Questo tipo misuratore fiscale prevede un limite massimo di chiusure giornaliere che possono essere gestite.

La quantità di chiusure che riesce a contenere il misuratore determina il valore commerciale dello strumento fiscale, in quanto eviterebbe quella manutenzione annuale volta alla liberazione del buffer per conentire l’accumulo di nuove chiusure giornaliere, od alla sua sostituzione.

Regime di defiscalizzazione

Con l’introduzione del Decreto Bersani, convertito poi con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006, è stata data la facoltà alla grande distribuzione “GDO/DO” con requisiti minimi in merito al n° di punti vendita con caratteristiche dimensionali ben definite, di entrare in regime di defiscalizzazione, in cambio dell’invio dei corrispettivi in modalità telematica, potendo così evitare l’uso dei registratori di cassa fiscali.

L’invio dei corrispettivi è stato introdotto con scadenza mensile e poi settimanale, in virtù di una migliore gestione delle situazioni anomale e di una definizione veloce delle procedure di rettifica.

L’obbligo per i rivenditore riguarda, in questo caso, la fornitura dei dati fiscali all’Agenzia delle Entrate secondo modalità e parametri prestabiliti e che tale dati corrispondano alle scritture contabili. L’obbligo non riguarda la scelta degli strumenti e la definizione delle procedure interne che possono essere individuate e sviluppate interamente dall’imprenditore.

I dati sono sempre inviati e suddivisi distinti per aliquota IVA.

Da qualche anno si è iniziato a parlare della normativa che ci occupa, con una prima scadenza prevista per il 31/12/2016, poi spostata al 31/12/2017 e oggi per il 31/12/2018 salvo le solite fastidiose e puerili proroghe dell’ultima ora.

dall’ 1/1/2019 ? sui corrispettivi elettronici!

I contenuti e i perimetri di definizione della normativa sono stati affinati.

L’articolo tiene in considerazione anche le ultime risposte fornite il sette agosto 2018 dalla Agenzia delle Entrate rispetto agli interpelli che si sono susseguiti da parte delle diverse associazioni di categoria.

Ecco di seguito gli obblighi normativi definiti dal Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015.

Tutti coloro che si trovano in regime di defiscalizzazione, i quali non intendono tornare in regime fiscale ordinario, hanno l’obbligo di modificare il processo di invio telematico corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

E così viene specificato che sono previste 2 diverse modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi:

  1. per chi possiede meno di 3 postazioni cassa per punto vendita e per
  2. chi ne ha più di 3.

Chi possiede meno di 3 postazioni per punto vendita è tenuto, per conformarsi alla normativa, a utilizzare il registratore telematico dotato di middleware, una componente in grado di dialogare direttamente con l’Agenzia delle Entrate e trasferire dati in tempo reale.

Tutti gli esercenti si dovranno dunque assumere l’onere di attivare un’infrastruttura che garantisca la connettività verso l’esterno del punto vendita.

Il registratore telematico, concepito proprio in compliance fiscale D.Lgs. n. 127/2015, ha già al suo interno il supporto necessario a gestire tutte le criticità e le eccezioni, a garanzia della continuità della trasmissione telematica dei dati.

Per chi ha più di 3 casse o registratori fiscali per punto vendita?

La normativa dispone che si dovrà installare un server RT, un concentratore, cioè lo strumento capace di raccogliere tutti i dati delle singole postazioni di cassa e di inviarli all’Agenzia delle Entrate.

Registratore di cassa telematico: cos’è e come funziona?

I registratori telematici sono strumenti che consentono di comunicare direttamente dalla cassa gli incassi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, in via elettronica, tramite la procedura online di invio telematico corrispettivi.

Il D.Lgs 127/2015 consente a tutti i soggetti passivi IVA, per i quali non è obbligatoria l’emissione della fattura e che sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale (art. 22 D.P.R. 633/72), di adottare il documento commerciale al posto dello scontrino e inviare i dati degli incassi in modalità telematica.

Gli imprenditori o commercianti dettaglianti hanno la possibilità di scegliere la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Per farlo devono dotare la loro attività di un registratore telematico, uno strumento che garantisca la sicurezza e l’inalterabilità dei dati inviati.

Chi si trova ad aprire una nuova attività oppure chi deve cambiare il registratore di cassa, dunque, scegliendo il registratore di cassa telematico avrà a disposizione un prodotto già assoggettato ai paramenti della nuova normativa fiscale.

Perché scegliere il registratore telematico?

Coloro che scelgono di dotarsi e di utilizzare per le comunicazioni registratori di cassa telematici sono esonerati dall’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi (imposto dall’Art. 24, primo comma, del D.P.R. 633 del 1972).

Il registratore telematico come abbiamo visto permette di memorizzare le transazioni e trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate tramite un qualsiasi collegamento alla rete internet.

I dati delle operazioni commerciali sono digitati nel punto vendita normalmente dove sarà effettuata la chiusura di cassa giornaliera: Da quel momento il nuovo misuratore fiscale oggi registratore di cassa informatico ordinerà i dati dei corrispettivi memorizzati, predisporrà e sigillerà elettronicamente il file che li conterrà e lo trasmetterà all’Agenzia delle Entrate in modo diretto autonomo e sicuro, garantendone l’autenticità e l’integrità.

Quali sono i vantaggi del registratore telematico rispetto al registratore di cassa?

Innanzitutto, un risparmio di costi dato dalla verificazione periodica che diventa obbligatoria ogni 2 anni anziché 1 come ora; inoltre, non serve conservare carta e il documento emesso al cliente che ha solo validità civile commerciale, come garanzia dell’acquisto.

Qualora l’esercente disponga anche di un distributore automatico nel punto vendita, anche i dati dei corrispettivi incassati per la gestione di quella macchina potranno essere memorizzati e inviati automaticamente.

Server RT: cosa sono e come funzionano?

Il server RT è un server di connessione Registratore Telematico Agenzia delle Entrate.

Questo strumento, la cui obbligatorietà come abbiamo visto è introdotta per i punti vendita con più di 3 casse fiscali dal D.Lgs. 127/2015 il quale salvo proroghe entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019, permette di raccogliere i dati dei singoli punti cassa ordinarli sempre per aliquota IVA sigillarli in un unico file firmato e crittografato e di inviarlo in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Le specifiche tecniche prodotte dall’Agenzia delle Entrate in merito alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possono essere reperite a questo link.

Come valutare le proposte sul mercato

I punti vendita possono decidere di adottare il nuovo regime anche anticipatamente rispetto alla scadenza ultima del 31/12/2018 e avere tempo di ottimizzare le procedure affinando la conoscenza dei sistemi anche se non per l’attivazione di un server RT.

Per adeguarsi alla normativa sull’invio telematico dei corrispettivi i produttori si sono attivati per sviluppare e offrire la propria soluzione al mondo retail, GDO e della ristorazione.

La proposta offerta da Incista Spa è particolarmente innovativa dal punto di vista dell’architettura hardware e software, introduce degli elementi unici per andare incontro alle esigenze di ogni punto vendita, prevedere criticità solite e ricorrenti, rispetta standard elevati per attraversare il processo di integrazione con i sistemi interni già costituiti in maniera estremamente semplice ed intuitiva.

Innanzitutto, il Server RT consente la realizzazione di un concentratore capace di operare da remoto.

Ad esempio non è necessario che il server sia fisicamente posizionato nel punto vendita, ma può essere collocato presso la sede centrale della catena di negozi con i sigilli di certificazione corrispondenti a ciascun punto vendita.

Il vantaggio è immediatamente comprensibile se si pensa alla semplificazione e alla riduzione dei costi di manutenzione a cui dovrebbe provvedere l’azienda per rispettare la normativa.

Così facendo, vengono snellite anche eventuali operazioni di apertura di nuovi punti vendita.

Nell’eventualità in cui si verifichino fusioni o acquisizioni tra due diverse catene commerciali, il software per il punto cassa può essere integrato, per mantenere la continuità e l’omogeneità dei dati per l’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

L’applicazione POS è collegata a un registratore non fiscale per la stampa degli scontrini di vendita, il cui contenuto corrisponde ai precisi vincoli già definiti dall’Agenzia delle Entrate.

Gli scontrini di vendita, ora documenti commerciali, possono essere di tre tipologie:

  1. Transazione di vendita (scontrino non fiscale)
  2. Transazione di reso (bolla di reso)
  3. Transazione di annullo (nota di accredito)

Tutti gli altri scontrini stampati dal programma di cassa (coupon, versamento cassiere, voucher di pagamento con EFT ecc. ecc.) non sono considerati documenti fiscali e non sono inviati al server RT.


In questa fase, è fondamentale affidarsi a un partner competente, capace di analizzare le caratteristiche dei punti vendita e valutare la soluzione più adatta per rispondere agli adempimenti all’Art. 2 del D.Lgs. del 5 agosto 2015 n. 127.

Grazie ai numerosi progetti seguiti, durante l’evolversi della informatizzazione della pubblica amministrazione fiscale.

L’Incista  SpA conosce molto bene i processi organizzativi e le esigenze del mondo economico.

Mettiamo così a disposizione le nostre competenze acquisite in oltre 60 anni di esperienza sul campo per suggerirti l’approccio più adatto per un adeguamento alla nuova normativa fiscale che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019, semplice intuitivo e sopratutto economico.

Non aspettare! Contattaci subito per una consulenza gratuita compilando il form sotto.

CONTATTI liberi:


La Trasmissione Telematica dei corrispettivi è un OBBLIGO

Credere nella Giustizia non è un optional.

Credere nella Giustizia non è un optional.

Ogni tanto una notizia legittima ma totalmente inattesa, ricompone la nostra società in una sfera civile e dal Diritto certo.

Credere nella Giustizia e perseverare nella correttezza è un nostro preciso dovere, anche se qualcuno fa di tutto per coinvolgerci in un invidioso e tortuoso cammino sociale.

La situazione descritta nella sentenza evidenzia un importante aspetto del sistema giudiziario: l’importanza della giustizia e dell’imparzialità nel processo decisionale. Nel caso specifico, il giudice di primo grado sembra non aver considerato adeguatamente le argomentazioni e le prove presentate dal contribuente nel suo ricorso.

Il fatto che i giudici di appello abbiano richiamato il giudice di primo grado a prestare maggiore attenzione nella valutazione dei ricorsi sottolinea l’importanza di una corretta e equa valutazione delle prove e delle argomentazioni presentate da entrambe le parti coinvolte in una controversia legale.

Inoltre, il richiamo all’imparzialità dimostra la necessità che i giudici operino in modo neutro e imparziale, senza pregiudizi o influenze esterne, al fine di garantire un processo giusto e equo per tutte le parti coinvolte.

Questa sentenza sottolinea l’importanza della trasparenza e della correttezza nel sistema giudiziario, oltre a evidenziare la responsabilità dei giudici nel garantire che ogni caso venga trattato con attenzione, imparzialità e rispetto per i principi di giustizia.

Credere nella Giustizia, non è un optional.

Se fitto casa mia, perché devo scrivere o dichiarare ?

Spesso si confondono gli adempimenti civili e fiscali con la tutela dei propri diritti.

Pur di non pagare le imposte, non per la loro esosità ma solo per partito preso, siamo propensi ad assumerci responsabilità superiori di gran lunga alla pressione fiscale corrispondente e proporzionata all’attività posta in essere.

Infatti siamo poco propensi a scrivere o far scrivere ovvero semplicemente sottoscrivere documenti ai nostri clienti, nella comune convinzione che è meglio non lasciare tracce.

Bene ! forse fino ad oggi (anni 2000 secondo l’agenda europea) avevate ragione, ma l’informatizzazione della pubblica Amministrazione e le tecniche utilizzate dagli organi ispettivi.

Suggeriscono di cambiare il modus ragionandi ancor prima dell’operandi. Infatti;

Così agendo; Nel caso vogliate locare la vostra casa vacanze casomai dotata di piscina effettivamente riuscirete ad evadere l’importo riscosso, (salvo a valutare l’effettivo guadagno, ma ciò riguarda un altro discorso sulla opportunità di gestire l’attività con una società e non in maniera privatistica considerato che in entrambi i casi il vaglio sarà strettissimo e legato all’informatizzazione della vostra offerta.) ma vi esporrete a qualsiasi rischio civile, ovviamente non ci sarebbe neanche la necessità che si infortuni qualcuno per essere chiamati come responsabili infatti ormai è corpo del nostro Diritto anche il danno da vacanza rovinata.

Capite bene che per locare una casa privata anche se non a carattere professionale ma ospitando persone che comunque pagano e contribuiscono alla spesa per il bene (casa di vostra proprietà) in esercizio. Bisognerà:

  • Comunicare al sig. Prefetto competente L’attività posta in essere ed essere autorizzati ad iscrivere al portale internet gli avvicendamenti per i pernottamenti in periodi inferiori a 30 giorni se superiori va stilato un contratto e registrato;
  • Informare gli ospiti sui pericoli della casa, sul corretto uso degli impianti, e sui riferimenti telefonici in caso di necessità;
  • Regolamentare tutte le singole attività poste in essere nella casa.
  • Assoggettare a tassazione separata (unico Persone fisiche) tutto l’incasso annuale. Il rilascio della ricevuta con marca da 2€ è previsto solo in caso il reddito superi gli € 30mila annui.

Premesso ciò ad esempio in caso la vostra casa sia dotata ovvero gli ospiti possano usufruire di una di piscina bisogna, fare esclusivo riferimento alla normativa in riferimento al regolamento piscine ad uso pubblico con o senza bagnino.

Premesse le indicazioni normative di ordine generale di seguito esposte, è doveroso segnalare che il Regolamento interno di gestione dell’impianto piscina (come per le altre strutture dedicate) è un vero e proprio contratto che viene ad essere stipulato tra il gestore e l’utente anche se sottoscritto solo dal gestore, in ordine alle modalità comportamentali reciproche compresi gli elementi di assistenza e tutela. A patto che il regolamento stesso sia ben reperibile affisso o comunque conosciuto dall’utenza.

Anche il Regolamento di piscina è quindi documento da tarare specificamente per singolo impianto, da affiggere alla pubblica visione in luogo idoneo e deve contenere, tra l’altro, le modalità di accesso alla vasca e a tutte le sezioni e aree dell’impianto, l’indicazione della profondità dell’acqua e degli eventuali punti della vasca a profondità ridotta, il divieto di effettuare tuffi in assenza di strutture adeguate, la raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto, l’ubicazione dei più vicini servizi igienici, gli orari di accesso alla piscina, il divieto di ingresso ai minori di anni 14 non accompagnati in modo permanente da persona maggiorenne, le modalità di segnalazione della presenza e/o di assenza del servizio di assistente bagnanti.

Immaginate quindi se qualche vostro avventore se per qualsiasi motivo decida di lamentare una insufficienza della sua soddisfazione od addirittura un suo danno, quale sarebbe una vostra linea di difesa possibile se alle prime righe della citazione ricevuta si leggerà che lo stesso NON è stato informato sui pericoli, oppure NON hanno rilasciato neanche la ricevuta fiscale, ecc. ecc.

È facile immaginare che dagli occhi di un Giudicante saremo sempre visti come evasori fiscali, dediti al profitto sfrenato ed al capitalisti incallito a discapito anche della sicurezza e casomai dell’ambiente.

Secondo me paghiamo. Anche e perché una eventuale polizza RC a copertura in caso di determinate attività non dichiarate non copre tutto il rischio.

Per comodità pubblichiamo in estratto l’ Accordo S/R/PA del 16 gennaio 2003
Omissis …
Punto 4.1 – il titolare dell’impianto individua i soggetti responsabili dell’igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine.
Le relative figure sono individuate dalle Regioni. (trattasi di denominazione, formazione, mansioni, …)
L’assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l’orario di funzionamento della piscina.
L’assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.
In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.
… omissis.

Accordo Interregionale del 16 dicembre 2004       
Omissis …+
Punto 4bis.2 – l’assistente bagnanti , abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali attorno ad essa.
Punto 4bis.3 – la presenza di assistenti bagnanti a bordo vasca in numero proporzionato al numero e caratteristiche delle vasche e al numero dei bagnanti secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l’orario di funzionamento della piscina.
… omissis …
Punto 17.1 – le piscine devono essere dotate di regolamento interno per la disciplina del rapporto gestore-utenti in riferimento agli aspetti igienico sanitari.
In particolare esso deve contenere gli elementi di educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale, che contribuiscono a mantenere idonee condizioni nell’impianto natatorio, secondo le indicazioni delle disposizioni tecniche regionali.

Relativamente al concetto di piscine ad uso pubblico, in base alle norme sottonotate, sono considerate tali le piscine di Categoria A – di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica.
Sono tali le piscine “Gruppo a1 – pubbliche propriamente dette (comunali); Gruppo a2 – uso collettivo (pubblici esercizi, attività ricettive turistiche e agrituristiche, collettività varie, palestre, centri estetici, circoli, associazioni, …); Gruppo a3 – finalizzate al gioco acquatico.
Salvo disposizioni locali contrarie o mitigatrici, per le piscine di Categoria A l’assistente bagnanti è previsto.

Per maggiori dettagli od esigenze specifiche compilare la form al sito allservices.incista.it seguendo il link.

 

Fonti:

Assopiscine

Commissione Euopea

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