Come aprire uno studio medico privato

Come aprire uno studio medico privato

Come aprire uno studio medico privato

Appena laureati in medicina i ragazzi non sanno di essere ad un passo dal diventare un professionista della salute e poter aprire un proprio studio medico, infatti il successivo esame di abilitazione, renderà possibile la realizzazione del traguardo dei precedenti studi.
Poi; Una volta aperto il proprio studio professionale, oltre lo studio per l’aggiornamento professionale che è un adempimento per rimanere iscritto presso il proprio albo. Chi ha passione continuerà la propria ricerca, oltre alle ore da dedicare ai pazienti ovviamente.
Coscienti quindi che il libero professionista è sempre uno studente, il quale però deve certamente trovare il tempo per continuare a farlo senza per altro togliere tempo alla famiglia; E le pubbliche relazioni? ci vorrà del tempo anche per quello se vogliamo gestire anche l’immagine dello studio.

Ecco le informazioni minime per avviare l’attività medico professionale.

Dal punto di vista fiscale non esiste una sostanziale differenza se non nel margine di redditività oggi espresso dalla fantastica combinazione codice attività ATECO 2007 ed ISA. Il professionista deve adottare un tipo di contabilità la quale tiene espressamente conto dei flussi di cassa. Solo le spese pagate saranno deducibili e soltanto i ricavi incassati formeranno l’imponibile.

Ovviamente sono comprese tutte le spese di gestione dello studio, l’ammortamento degli impianti dei macchinari e delle attrezzature. I dipendenti, eventuali collaborazioni, ecc.

Il professionista sarà infine chiamato a contribuire al sostentamento della cassa di previdenza professionale, che corrisponde all’ente che erogherà la pensione. In Italia tutti i professionisti storici non utilizzano l’INPS ma hanno una cassa di previdenza propria ad esempio i medici si iscrivono all’ENPAM, allo scopo segnaliamo la rivoluzionaria possibilità di iscrizione che hanno solo gli studenti in medicina.

Gli operatori del settore ovviamente non lo fanno ma molti confondo lo studio con l’ ambulatorio medico.

Lo studio medico professionale è il luogo in cui il professionista abilitato ovvero specializzato alla professione sanitaria, svolge la sua attività. Che può essere eseguita anche in forma associata ma senza intermediari; Il professionista abilitato alla professione, qualifica un sito quale studio medico, pertanto il sito non necessita di autorizzazione previa essendo il professionista sanitario già abilitato all’esercizio della professione medica.

La sede presso la quale il medico svolge l’attività professionale, non ha una rilevanza giuridica autonoma per la sua natura per altro anche privata. L’attività medico professionale, prevale rispetto anche l’attività economica eventualmente presente nello stesso sito.

Lo studio medico, non è un locale aperto al pubblico, non essendo accessibile alla generalità indistinta di utenti ma è pensato e strutturato per accogliere pazienti, i quali  nutrono verso il professionista un rapporto di natura fiduciaria. È facile che lo studio sia collocato all’interno o comunque è parte dell’abitazione del medico.

Per ambulatorio s’intende il luogo dove sono fornite prestazioni sanitarie. In tali ambienti prevale la struttura organizzativa, cioè l’insieme delle risorse umane e materiali utilizzate per l’esercizio dell’attività rispetto alle singole prestazioni professionali disponibili nel complesso ambulatoriale.

Ciascun ambulatorio assume valenza giuridica soggettiva, lasciando al professionista o ai professionisti che lavorano al suo interno, le attività operative professionali.

E’ una struttura sanitaria con individualità e organizzazione propria; Considerata la complessità della struttura ed il tipo di attrezzature impiegate, l’attività imprenditoriale prevale rispetto a quella professionale del singolo operatore sanitario che vi lavora dai medici alle maestranze.

L’ambulatorio è considerato una struttura sanitaria rischiosa e complessa, è prevista la presenza di un direttore sanitario ed è soggetta ad autorizzazione regionale oltre che comunale.

Sia l’ambulatorio che il poliambulatorio sono quindi considerate delle imprese commerciali vere e proprio. La responsabilità imprenditoriale e la responsabilità professionale relativa al singolo professionista sono nettamente separate.

Dal punto di vista normativo, per aprire uno studio medico è sufficiente una semplice comunicazione all’autorità di vigilanza annonaria comunale, mentre per gli ambulatori è necessaria una specifica autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività.

I principali riferimenti normativi sono rintracciabili nell’art. 193 del T.U.L.S. ancora vigente, nell’art. 43 della legge n. 833/78 e nell’art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/1992.

Poi le leggi regionali.

COME APRIRE UNO STUDIO MEDICO

Trasformato lo studente in medicina, in un dottore vero e proprio, necessita, un elemento indispensabile rappresentato dall’immobile.

Anche l’abitazione privata può essere adibita a studio medico, purché sia igienicamente apprezzabile ed a norma.

Ricordiamo che il paziente non è un cliente, ma resta sempre un consumatore.

Questo significa che il medico dovrà dotarsi di una sala d’attesa, di una stanza all’interno della quale effettuare le visite ed adeguati servizi igienici. Tutto proporzionato al numero dei pazienti giornalieri che hanno accesso allo studio. Infatti, non esistono limiti, per quanto riguarda la metratura, mentre devono essere presenti ad esempio finestre in grado di garantire il ricambio d’aria. Se non è possibile utilizzare l’abitazione privata, un contratto di locazione commerciale per uso medico permetterà di scegliere l’immobile perfetto nel pieno rispetto di tutte le regole.

Controlliamo i documenti utili per aprire lo studio medico esercitato in maniera professionale:

  • Attestato iscrizione Ordine dei Medici;
  • Iscrizione all’ENPAM (Cassa di previdenza dei medici);
  • Apertura della posizione Iva;
  • Regolarizzare la posizione Inail;
  • Scia di avviso apertura attività;
  • Stipula assicurazione professionale;
  • Creazione della PEC;
  • Istituzione di un sistema informatico software ed hardware protetto;
  • Creazione di una pagina dello studio su social.

Per quanto riguarda la fiscalità. Il rispetto delle regole, le comunicazioni telematiche con il servizio sanitario nazionale ovvero le trasmissioni delle dichiarazioni dei redditi la predisposizione delle deleghe di pagamento e tanto altro.

Anche il medico si dovrà affidare ad un commercialista.

Per il resto; Buona libera Professione a tutti/e.


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Boat & Breakfast le nuove frontiere del ricettivo

Boat & Breakfast le nuove frontiere del ricettivo

Boat and breakfast: rappresenta la nuova forma della ricettività

Per boat & breakfast o boat and breakfast (in breve Bo&B) si rappresenta «l’ospitalità, a bordo di imbarcazioni (o navi) ormeggiate in porto e comprendente il pernottamento e la prima colazione» con la formula del pagamento anticipato.

Non sono previste uscite od escursioni sia giornaliere che notturne.

Bo&B trae le sue origini negli Stati Uniti e prende piede nel nord Europa dal 2008. Attraverso la costruzione di un data base che metta in comunicazione gli armatori decisi alla locazione per notte ed i fruitori, quanti cioè casomai prima di decidere se comprare o meno una barca vogliono “abitarla” per una o più giorni-notti in porto.

In Italia sono presenti Bo&B a Salerno, Roma, Nettuno, Genova, Venezia, Cagliari, Catania, alcuni in Toscana. Sul lago di Garda presente a Padenghe. Sul lago d’Iseo presente a Lovere

Boat & Breakfast le nuove frontiere del ricettivo

Per avviare l’attività per Bo&B. 

Il Boat & Breakfast dal punto di vista imprenditoriale e dei costi di gestione, è sicuramente un’ottima soluzione per rendere remunerativa l’imbarcazione anche nei periodi invernali.

In Italia il fenomeno del cosiddetto Boat & Breakfast è oramai una realtà consolidata, sia nei porti che in alcuni bacini lacustri e con diverse realtà imprenditoriali attive nel settore.

Concettualmente è da ritenersi, a tutti gli effetti, un’attività di tipo ricettivo, al pari di un Hotel o di un Bed & Breakfast tradizionale, seppur sul mare.

In similitudine ad un normalissimo B&B di “terra” è solitamente assicurata, oltre al pernottamento, la prima colazione.

Bisogna quindi disporre di imbarcazioni (dai 10 ai 24 metri) anche le navi da diporto (oltre i 24 metri) possono  essere adibite e armate per questa nuova forma di ricettività.

Essendo un’attività ricettiva che deriva dalla formula; Bed & Breakfast l’operatore deve sottostare alle leggi dell’Autorità marittima limitatamente alla circostanza che non c’è navigazione, ma deve anche rispettare e prendere come riferimento la Legge 29 marzo 2001, n. 135 che ha riformato la legislazione nazionale del turismo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001.

La Riforma della legislazione nazionale del turismo citata assume il Ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico per favorire la crescita competitiva dell’offerta tutelare e valorizzare le risorse ambientali, promuovere l’immagine turistica nazionale e locale sui mercati mondiali.

Nonostante le difficoltà a causa della diffidenza degli armatori nei confronti di una attività di per se sconosciuta, ma che dovrebbe mettere a disposizione il proprio gioiello a terzi sconosciuti.

Dal 2013 che ha registrato un incremento del 300% ad oggi la crescita del fenomeno è costantemente in crescita.

Per avere un’idea sui costi in bassa stagione: € 40,00 a notte; Alta stagione: €60,00 a notte.

Bisogna considerare che la permanenza raramente supera le 7 notti e che i costi variano a seconda dei servizi richiesti dal cliente e dalla grandezza e del confort della barca.

Per le imbarcazioni che superano i 50 piedi (15,7 metri) si sfiorano € 1.500,00 a notte, ma in questo caso non è più una formula Bo&B ma un noleggio vero e proprio sopratutto se sono previste uscite dal porto od escursioni se pur brevi.

La prima colazione od eventualmente la somministrazione, implica sempre la previsione sull’igiene alimentare sarà utile quindi predisporre un sistema di autocontrollo del tipo HACCP, sopratutto se la somministrazione avviene a mezzo di lavoratori, sarà necessario informare gli stessi sui rischi del lavoro e predisporre un sistema di sicurezza ed igiene del lavoro anche a bordo.

Val bene la pena di ricordare anche il Boat&Country che rappresenta l’iniziativa nata con l’obiettivo di sviluppare il turismo rurale in uno con quello lussuoso e sfarzoso delle imbarcazioni, il sistema spinge il turista a scoprire i borghi e l’entroterra oltre le coste.

Allo stesso tempo è necessario sviluppare servizi che rendano vivi i porti anche nei mesi invernali non solo in quelli estivi, e raccogliere sinergie con organizzazioni locali dell’entroterra. A seconda dell’offerta turistica si voglia organizzare.

Dal punto di vista imprenditoriale 

E dei costi di gestione, è sicuramente un’ottima soluzione per rendere remunerativa l’imbarcazione anche nei periodi invernali: in questo modo si possono ad esempio abbattere alcuni esborsi, come per l’ormeggio o le manutenzioni, altra cosa invece è guadagnarci.

Un interessante capitolo è sicuramente da dedicare alla parte normativa, applicata al contesto nazionale.

In primis essendo lo strumento lucrativo l’unità nautica, la normativa applicabile è da ricercarsi su quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 171 dell’08/07/2005, meglio conosciuto come Codice della Nautica da Diporto.

Nell’art. 2, dove vengono elencate le attività commerciali disciplinate dal legislatore, è però assente l’attività ricettiva in generale, al pari di altre attività ugualmente e correntemente svolte, utilizzando come strumento un’unità nautica.

Ciò detto, seppur questo si tramuta in un evidente ed oggettivo vuoto normativo, non si può certo escludere che l’imbarcazione non eserciti, de facto, l’attività commerciale.

Da qui dovrebbe nascere l’esigenza di allineare l’unità, in riferimento a tutti i dispositivi, sia tecnici che amministrativi, attualmente previsti per le unità da diporto adibite all’utilizzo commerciale differentre dalla pesca dai transfer o dai charter.

Sempre sul fronte normativo, è altrettanto importante valutare gli effetti del Codice della Nautica e di quanto in esso disciplinato infatti la legge 7 ottobre 2015, n. 167 art. 1, comma 2, lett. r, testualmente recita: omissis… r) equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all’aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato …omissis.

Infine, come ultimo elemento di analisi, è da citare naturalmente l’obbligo di dotare l’unità di copertura assicurativa RC con l’estensione per i terzi trasportati, così come tra l’altro imposto dall’art. 48 del D.lgs. 171/2005. Avendo cura di richiedere eventuali specifiche estensioni alle coperture per l’utilizzo commerciale.

Questo al fine di evitare spiacevoli sorprese in caso di sinistro, che possono portare la propria assicurazione a valutare la possibilità di non erogare alcun rimborso, o peggio, ad esercitare un’azione di rivalsa.

In termini fiscali, il noleggio occasionale prevede di applicare la c.d. cedolare secca.

Il noleggio occasionale può essere esercitato da persona fisica o società non aventi quale oggetto sociale l’attività di noleggio e locazione e l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

Per quanto riguarda la tipologia di unità idonee al noleggio occasionale, queste sono individuabili nelle imbarcazioni e le navi, escludendo dunque i natanti.

Da notare inoltre, che l’attività di noleggio occasionale può essere svolta solo in Italia e da unità da diporto battenti bandiera italiana.

In termini fiscali, il noleggio occasionale per le persone fisiche prevede di applicare la c.d. cedolare secca del 20%, a patto che si rispettino anche dei limiti temporali.  Attualmente il limite previsto dalla normativa è pari a 42 giorni all’anno.

Nel caso in cui si superi il suddetto limite, il soggetto beneficiario perde semplicemente la possibilità di usufruire dell’agevolazione al 20%.

Gli adempimenti necessari, in termini di comunicazioni, vanno inviati all’Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di Porto territorialmente competente, anche in modalità telematica (la modulistica è scaricabile on-line).

Ulteriore comunicazione va inoltre inviata all’INPS e all’INAIL nel caso in cui si preveda di impiegare del personale (in regime di lavoro occasionale od accessorio) nell’attività di noleggio occasionale.

È molto importante custodire a bordo copia delle comunicazioni effettuate, ossia copia del contratto di noleggio occasionale.

Boat & Breakfast le nuove frontiere del ricettivo

Oltre a tutto questo, è comunque importante evitare certi passi falsi.

Ad esempio, in fase di pubblicizzazione, è da evitare l’eventualità di finire nella casistica della c.d. “pubblicità ingannevole”. Oppure semplicemente è bene evitare confusione o fraintendimenti. Meglio evitare quindi gli aggettivi oppure le impressioni personali sulla barca o sulle sensazioni di una notte a bordo, infatti ciascuno vive a modo suo le esperienze, quindi la pubblictà sarà sintetica e dimostrativa con molte foto della barca del posto di ormeggio, il prezzo offerto per notte chiaro, informazioni dettagliate sui servizi a bordo. sic.

A bordo poi, sarà importante prima di affidare l’imbarcazione a terzi, offrire informazioni sulle attrezzature da poter utilizzare ed assitenza costante.

Bisogna anche avere cura di non proporre l’attività come una vera e propria attività professionale perchè altrimenti si dovrebbero rispettare tutti i canoni normativi dell’utilizzo commerciale dell’inbarcazione.

La società Agritur Italia SrL, raccoglie le disponibilità di natanti di yacht e super o mega yacht per le notti in barca e nei porti della Campania.

Chi fosse interessato alle due formule proposte Bo&B Bo&C può contattare la nostra sede e comunicare i dati della propria imbarcazione.

Buona e sicura estate 2018.

Boat & Breakfast le nuove frontiere del ricettivo

Statistiche

 

Piano di autocontrollo piccola somministrazione alimenti e bevande

Piano di autocontrollo piccola somministrazione alimenti e bevande

L’autocontrollo secondo il modello HACCP in inglese Hazard Analysis and Critical Control Points rappresenta l’insieme di tutte le misure che il responsabile dell’industria alimentare deve adottare per garantire la sicurezza igienica e l’integrità dei prodotti alimentari.

La nostra Guida si propone di fungere da strumento concreto per i responsabili delle aziende della piccola distribuzione alimentare, ristorazione, pub ecc. al fine di elaborare e attuare autonomamente una documentazione individuale di autocontrollo HACCP valida e concreta la quale completa l’organizzazione strutturale delle piccole aziende che operano nel settore alimentare.

Per elaborare un sistema HACCP efficace, un’azienda deve :

  1. disporre di idonei requisiti strutturali di base;
  2. rispettare le regole generali sulle buone pratiche igieniche di lavorazione e di produzione.

Rappresentano esempi di buoni requisiti strutturali di base:

Il sistema dell’HACCP, in ogni azienda alimentare, è un sistema complesso e armonizzato che coinvolge diverse aspetti e diverse nozioni per ottenere un piano HACCP finale completo di tutte le informazioni necessarie all’azienda per ottenere uno standard lavorativo elevato, corretto e conforme.

Il piano dell’HACCP infatti si sviluppa dall’implementazione di normative vigenti (vedi Pacchetto Igiene) con la documentazione necessaria e le procedure che, pur non essendo legate ai processi produttivi, costituiscono i prerequisiti dell’HACCP e che se applicate correttamente permettono di tenere sotto controllo più fasi del processo, che altrimenti potrebbero essere considerate critiche.

I prerequisiti si basano sulle GMP (good manufacturing practice) e le GHP (good hygiene practice) e le stesse prendono ispirazione e indicazioni dalle normative vigenti.

Tra le GMP hanno notevole importanza i requisiti che riguardano gli ambienti e la struttura dell’azienda. Sono i requisiti strutturali infatti ad essere i requisiti basilari di ogni azienda e sono ben delineati a livello normativo.

I principali riferimenti normativi infatti sono il Reg. CE 852/04 e 853/04; il D.lgs 81/08; le Norme tecniche; il DPR 327/80; i Regolamenti ingienico-edilizi comunali e i DM 12 aprile 1996 e DM 28 aprile 2005.

Il Reg. CE 852/04 nell’ Allegato II definisce sia i requisiti generali applicabili alle strutture destinate agli alimenti, che i requisiti specifici applicabili all’interno dei locali dove vengono preparati, lavorati o trasformati i prodotti alimentari.

Rappresentano esempi di buone pratiche igieniche di lavorazione e di produzione:

L’utilizzo di materie prime di un buon livello qualitativo, fresche ed acquistate da produttori di fiducia;

La conservazione di detersivi, disinfettanti, medicinali ed insetticidi in luogo nettamente separato da alimenti, attrezzi da lavoro e materiali d’imballaggio;

La conservazione di alimenti sfusi in contenitori chiusi contrassegnati come idonei a venir a contatto con gli alimenti;

La rapida collocazione in frigorifero di alimenti facilmente deperibili da conservare refrigerati;

La completa separazione nei frigoriferi dei cibi già cotti e pronti per il consumo dagli alimenti crudi, in modo da evitare un nuovo inquinamento degli stessi; soprattutto le uova e il pollame possono contenere germi patogeni;

Lo scongelamento rapido (forno a microonde) oppure in frigorifero di alimenti surgelati; in questo caso il liquido prodotto dallo scongelamento non deve venire a contatto con altri alimenti;

L’utilizzo di uova pastorizzate nella preparazione di cibi a base di uova che non possono essere sottoposti a un sufficiente processo di riscaldamento;

L’uso per la preparazione dei cibi di superfici o strumenti di lavoro diversi a seconda del tipo di alimento (p. e. non mettere a contatto anche indirettamente pollame crudo e insalata);

Il controllo a campione delle condizioni di trasporto della merce fornita (p.e. controllo della merce in entrata);

Il controllo prima dell’uso dei prodotti in deposito per verificarne la data di scadenza e l’eventuale deterioramento;

Il collocamento dei cibi non a contatto diretto con il pavimento;

Speriamo di aver riassunto in maniera esaustiva che il concetto di igiene fa parte di una cultura civile che deve essere sopratutto, promossa e supportata da tutti.

In pratica. Non dobbiamo per forza avere un ristorante per dover sapere come si conservano e si preparano i cibi.

Scarica la guida per la redazione dell’autocontrollo HACCP (Si.Ri.A. Min. Sanità)

Per qualsiasi difficoltà e per la corretta interpretazione della guida non esitate a contattarci utilizzando la form.

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Fonti

Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Af84001

https://haccproma.it/igiene-negli-ambienti-di-lavoro.aspx

http://www.asdaa.it/prevenzione/la-conservazione-degli-alimenti-in-frigorifero.asp

http://haccproma.it/News/pacchetto-igiene-i-requisiti-strutturali.aspx

Fai clic per accedere a HACCP%20semplificato%20con%20annotazioni_784_13321.pdf