Business Intelligence Analyst

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Business Intelligence Analyst sempre più organigrammi aziendali si arricchiscono di figure altamente specializzate. Non perdiamo l’occasione di rimanere al passo con i tempi.

Tenuto conto che un’azienda sana genera attività sana la BI quindi sarà inficiata dalla governance e la sua moralità.

Scopri il lavoro e le nuove sfide in azienda

  • Chi è il Business Intelligence Analyst e la sua routine;
  • Comunicare con l’utente/cliente per comprendere la sua richiesta;
  • Identificare le origini ed elaborare dati e metadati;
  • Visualizzare l’informazione.

La quotidianità della Business Intelligence

Quali sono i compiti, le sfide, le routine che incontra sul lavoro chi si occupa di Business Intelligence. Scoprilo con con il nostro studio l’organizzazione da BI, che ottimizza e semplifica le procedure del “BI Analyst“.

In questo contest parliamo di:

  • Chi è il Business Intelligence Analyst;
  • La routine operativa del BI Analyst;
  • Fase zero: comunicare con l’utente/cliente;
  • Fase uno: comprendere la richiesta ed i sui contenuti;
  • Fase due: identificare l’origine dei dati e metadati;
  • Fase tre: elaborare i dati
  • Fase quattro: fornire l’informazione verificata.

Cosa fa il Business Intelligence Analyst?

L’analista o consulente Business Intelligence è una figura tecnica che si occupa di rielaborare i dati provenienti dai vari reparti di un’azienda per estrarre nuove informazioni utili alla guida operativa, direzionale e strategica dell’azienda stessa.

Queste informazioni sono estrapolate dai dati del sistema informativo aziendale, per poi essere utilizzate dal management per prendere le decisioni o prevenire e verificare senza costi le mosse più opportune relative all’azienda.

Il BI Analyst è la persona con competenze tecniche incaricata di elaborare i metadati nella maniera più corretta e funzionale alle esigenze di qualsiasi core business.

In materia fiscale anche l’AdE ha avviato l’uso della IA attraverso l’analisi dei metadati già in suo possesso con i quali promette di scovare fino all’ultimo evasore attraverso l’allegato tecnico, che riporta un esempio di applicazione della logica degli algoritmi fiscali, utili al BI Analyst, per non confondere l’AdE e rimanere intrappolati in assurdi contenziosi o richieste fiscali non dovute.

In particolare, questi algoritmi sono stati sviluppati al fine di supportare gli Uffici preposti al controllo, con lo scopo di effettuare efficaci selezioni delle posizioni dei contribuenti verso cui avviare l’attività istruttoria.

Approfondimenti e consigli

Ci occupiamo ogni giorno di Business Intelligence, dalla programmazione dell’utilizzo delle soluzioni più competitive presenti e possibili nel mercato di riferimento.

Siamo a disposizione per consigliare la soluzione più adatta alle esigenze dell’azienda, contattaci per consulenza senza impegno.

Informatica quantistica nello Studio Professionale

Quale influenza potrebbe avere l’informatica quantistica nello Studio Professionale?

Quale influenza potrebbe avere l’informatica quantistica nello Studio Professionale ? Abbiamo visto come la IA può influenzare l’attività del commercialista.

L’idea dell’informatica quantistica nasce all’inizio degli anni ottanta quando il fisico americano Paul Benioff espose il suo primo modello teorico di computer quantico. Parallelamente a Benioff, un altro fisico statunitense, Richard Feynman, indicò nel suo studio Simulating Physics with Computers la necessità di progettare computer quantistici per poter realizzare esperimenti di meccanica quantistica in modo digitale.

Concetti base del calcolo quantistico

Prima di procedere, introduciamo rapidamente alcuni concetti di calcolo quantisticoNei computer classici (ad esempio i nostri laptop, telefoni, ecc.), tutte le informazioni sono rappresentate in forma binaria, attraverso sistemi fisici bistabili che possono trovarsi in uno stato 0 oppure 1. Ciò che rende unici i bit quantistici (o qubit) è che sono “non-binari”, nel senso che possono trovarsi in uno stato 0, 1 o in uno stato speciale noto come sovrapposizioneMentre si trova in sovrapposizione, un qubit è contemporaneamente sia 0 che 1. Quando misuriamo il qubit, esso collassa fuori dal suo stato quantico e restituisce uno 0 o 1.

L’informatica quantistica si sta facendo strada nel mondo. I computer quantistici sono passati da essere il futuro dell’informatica nei primi anni 90 ad essere sempre più vicini e diventare realtà.

Questi super computer utilizzano le regole della meccanica quantistica, cioè, quel ramo della fisica che studia il comportamento della luce e della materia su scala atomica e subatomica, per superare le limitazioni dell’informatica classica.

Anche lo studio professionale e l’attività del Libero Professionista, saranno influenzate. Ma quali applicazioni può avere questa nuova informatica quantistica nello Studio Professionale?

Con l’aiuto della quantistica si potrebbe ottenere, ad esempio, una migliore gestione della clientela in termini di assistenza realmente efficiente, Prevenire l’assunzione di responsabilità non attese o non previste, nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei suoi organi di controllo.

Cos’è l’informatica quantistica?

La computazione quantistica consiste nell’applicare le leggi della meccanica quantistica nell’ambito dell’informatica. Secondo quanto afferma il Professore di Scienza Quantistica Lee Spector nel suo libro Advances in Genetic Programming: “L’informatica quantistica è un campo dell’informatica che utilizza le dinamiche degli oggetti su scala atomica per immagazzinare e manipolare le informazioni”.

In altre parole, questa tecnologia parte dai principi di sovrapposizione della materia e la correlazione quantistica per sviluppare la capacità dei computer. Se possibile mantenere la capacità dell’uomo di non perdere il controllo. L’informatica mette a disposizione dei computer algoritmi molto più efficaci a livello numerico, dotando il sistema di maggior capacità di calcolo rispetto a un computer tradizionale.

Dal bit classico al qubit

qubit (dall’inglese, quantum bit) sono l’unità d’informazione usata nell’informatica quantistica.

A differenza del classico bit binario, che ammette solo i valori 0 o 1, un qubit ammette uno stato indefinito di 0, 1 o qualsiasi proporzione di 0 e 1 sovrapposta.

Potendo sviluppare contemporaneamente funzioni di 0 e 1 mediante i bit quantistici, l’informatica quantistica aumenta notevolmente la velocità di esecuzione“I qubit sono l’unità d’informazione più piccola processabile nell’informatica quantistica, cioè, un sistema di meccanica quantistica bidimensionale che permette di combinare allo stesso tempo la codifica classica dei bit d’informazione (0 e 1)”, cos’ semplifica Román Orús, Professore della Johannes Gutenberg University in Germania, nella rivista accademica Reviews in Physics.

In funzione del numero esatto di bit quantistici, questi computer possono eseguire calcoli in meno spazio e a una velocità irraggiungibile da un computer classico. Microsoft, in tema di spazio occupato l’azienda leader nella realizzazione del software quantistico, spiega che, ad esempio, l’informazione contenuta in 500 qubit equivale alla medesima informazione in più di 2500 bit classici.

Attualmente, esistono già i computer quantistici sul mercato: la multinazionale nordamericana IBM ha lanciato il suo primo computer quantistico commerciale nel 2019, che unisce l’informatica quantistica con quella tradizionale.

Vantaggi (e svantaggi) dell’informatica quantistica

Il principale vantaggio dell’informatica quantistica è il suo maggior potere di calcolo. Questa tecnologia, tuttavia, continua a presentare alcuni svantaggi. I super computer quantistici non apportano ancora la flessibilità necessaria. Questo non è l’unico inconveniente dell’informatica quantistica: i computer quantistici hanno bisogno di lavorare in ambienti molto freddi (-273 ºC). Attualmente, questi computer richiedono che i materiali superconduttivi stiano a questa temperatura per garantire un buon funzionamento.

Applicazioni in ufficio del computer quantistico

L’informatica quantistica potrebbe migliorare la velocità di risposta delle tecnologie che sono sempre più presenti nel nostro quotidiano: Internet delle Cose Industriali, Big data o blockchain. La maggiore interazione tra le macchine di gestione delle immagini e le machine che eseguono applicativi possono restituire una precisa archiviazione dei documenti ricevuti dai clienti.

Sulla stessa linea si trova lo studio Quantum supremacy using a programmable superconducting processor, pubblicato sulla rivista Nature“Con i computer quantistici certe attività di calcolo potrebbero essere eseguite molto più rapidamente in un processore quantistico piuttosto che in uno tradizionale”.

Questo incremento della velocità dei computer potrebbe apportare vantaggi in molti campi, dall’investigazione statistica, alla diagnosi di patologie delle imprese o della clientela, fino alla prevenzione di attività, i cui studi ne aumentano l’affidabilità grazie all’analisi simultanea di molteplici modelli dell’informatica quantistica applicata alla gestione dello Studio Professionale..

L’informatica quantistica nello Studio Professionale

L’informatica quantistica potrebbe offrire molteplici possibilità nel campo della logica e della promozione, della affidabilità e della esaustività. Se supportati con professionale attenzione, i computer quantistici integrerebbero i processori attuali, aumentando la rapidità dei dispositivi che lavorano con tecnologie come il machine learning o l’intelligenza artificiale.

Come segnala un report dell’agenzia di consulenza internazionale Accenture, “I computer quantistici possono fornire informazioni sicure agli algoritmi di machine learning. Ogni iterazione di nuovi dati può aiutare l’intelligenza artificiale nell’apprendimento”.

Nel campo libero Professionale, la pianificazione delle consulenze sarebbe una delle grandi avvantaggiate dall’implementazione dei super computer quantistici.

L’informatica quantistica permetterebbe una migliore applicazione della simulazione sulle attività del Professionista, analizzando tutti i percorsi possibili e scegliendo quelli più efficienti, tenendo in considerazione tutte le varianti. Cliente per cliente.

La Pianificazione delle consulenze non è l’unico campo dove l’implementazione dell’informatica quantistica potrebbe beneficiare il rendimento logico di uno Studio Professionale. Velocizzando la simulazione degli scenari, i computer quantistici potrebbero arrivare ad essere in grado di creare delle supply chain più resilienti e sostenibili.

Quale influenza potrebbe avere l’informatica quantistica nello Studio Professionale?

L’informatica quantistica non è semplicemente una tecnologia in più da tenere presente nei prossimi anni.
Coloro che non vogliono essere presi alla sprovvista dall’informatica quantistica, possono già iniziare a preparare il suo arrivo.

Quale influenza potrebbe avere l’informatica quantistica nello Studio Professionale?

Società Semplice!

Società Semplice!

La società semplice (Ss) fa parte, insieme alla società in nome collettivo (snc) e alla società in accomandita semplice (sas), delle società di persone. Abbiamo avuto già modo di evidenziare i vantaggi attribuiti alle Ss dal Codice Civile nel precedente articolo reperibile al link ma vediamo anche i vantaggi secondo il codice dell’Esecuzione e le regole fiscali sui tributi locali e nazionali.
Concettualmente va evidenziato che la società semplice si differenzia dalle altre società per l’esclusione della possibilità di aver ad oggetto attività commerciali e per la conseguente esclusione:
1) dell’obbligo di tenere i libri e le altre scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. (salvo l’obbligo di rendiconto o riparto ai soci);
2) la soggezione a fallimento e alle altre procedure concorsuali (artt. 2221 c.c. e 1 del RD 16.3.42 n. 267, L. fall.).

La disciplina codicistica

della società semplice è contenuta negli artt. 2251 – 2290 c.c., suddivisi in sezioni concernenti:
il contratto sociale e le sue modificazioni;
i rapporti tra i soci;
i rapporti con i terzi;
lo scioglimento della società;
lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.
Tale disciplina rappresenta la “base” della normativa delle società personali, risultando applicabile, tramite la tecnica del rinvio, ove non derogata dalle norme specificamente dedicate ai singoli tipi societari, anche alla snc (art. 2293 c.c.) e alla sas (art. 2315 c.c.).
Secondo il nostro codice ponendo il vincolo di cessione delle quote dei soci a terzi previo gradimento e nulla osta del socio già partecipe alla società. Se nello statuto è previsto tale vincolo le quote dei soci NON sono pignorabili.
Dal punto di vista giuridico civile vediamo che la Ss offre protezione al patrimonio oggettiva perchè non può essa stessa essere attratta a fallimento, in quanto non persegue scopi commerciali quindi fuori da tale disciplina.

Altro presidio

Riguarda gli attacchi al singolo socio, contro il soggetto non si potrà chiedere la liquidazione della quota od altro previsto vincolo di pignoramento sulla sua partecipazione societaria. Apposto il vincolo nello Statuto.
Dal punto di vista fiscale la Ss rispetto alle altre società di persone offre i seguenti vantaggi.
Società Semplice! Imposte Indirette
Ai sensi dell’art. 4 co. 2 n. 2) del DPR 633/72, si considerano effettuate nell’esercizio d’impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, fra l’altro, da società semplici che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole.
Se invece la società non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di dette attività (art. 4 co. 4 del DPR 633/72).
Pertanto, per le operazioni effettuate da società semplici non si applica la presunzione assoluta di commercialità ai fini IVA ex art. 4 co. 1 n. 1) del DPR 633/72.
Tuttavia, poiché ai fini civilistici le società semplici non possono svolgere attività “commerciali” di cui all’art. 2195 c.c., la disposizione di cui all’art. 4 co. 2 n. 2) del DPR 633/72 deve considerarsi limitata al solo svolgimento di attività agricole.
In base all’art. 5 del DPR 633/72, invece, l’attività di lavoro autonomo svolta per professione abituale da parte di società semplici rientra nell’esercizio di arti o professioni.
Ne deriva che le società semplici si considerano soggetti passivi IVA quando esercitano attività di lavoro autonomo o attività agricole.
Se invece hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni, si considera che esse non svolgano attività rilevante ai fini IVA (circ. 26/E/2016, capitolo III, parte II; circ. 37/E/2016; circ. 40/E/2002).

Società Semplice! Imposte Dirette

Le società semplici imputano ai soci, in misura proporzionale, i redditi e le perdite secondo il regime della trasparenza fiscale, di cui all’art. 5 del TUIR.
Holding di partecipazioni
La società semplice, avente come oggetto sociale la gestione statica di partecipazioni, non è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi se nel corso del periodo di imposta non ha conseguito alcun reddito, in quanto non ha ricevuto dividendi o trasferito partecipazioni (DRE Piemonte 7.4.2017 n. 901-171/2017).
Inoltre, si segnala che, secondo la risposta interpello della DRE Piemonte 4.7.2019 n. 901-384/2019, le società semplici “holding” non sono tenute alle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l’Anagrafe tributaria.
Soggettività IVIE Imposta sul valore degli immobili situati all’estero ed IVAFE relativa al pagamento delle nuove imposte sul valore degli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero.
A partire dall’1.1.2020, anche le società semplici sono tenute ad assolvere l’IVIE e l’IVAFE sugli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero.

Determinazione del reddito della società semplice

Ai sensi dell’art. 2249 c.c., alla società semplice è precluso l’esercizio di attività commerciali.
Considerato che dette società non possono produrre redditi di impresa e redditi da lavoro dipendente, guardando all’attività effettivamente esercitata dalla società semplice, i redditi potenzialmente realizzabili dalle società semplici sono i seguenti:
1) fondiari;
2) di capitale;
3) di lavoro autonomo;
4) diversi.
5) derivanti da immobili detenuti da società semplici.
Le componenti di reddito derivanti dagli immobili posseduti da società semplici rilevano fiscalmente secondo i criteri propri dei redditi fondiari, indicati agli artt. da 25 a 43 del TUIR.
Secondo quanto si riscontra nelle istruzioni al modello REDDITI SP, si applica l’art. 41 del TUIR che comporta l’incremento di un terzo della rendita catastale da dichiarare nei casi in cui le unità immobiliari siano tenute a disposizione.
L’art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011 stabilisce che l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.
Quindi, salvo alcune eccezioni:

  • per gli immobili non locati, è dovuta l’IMU, ma il reddito fondiario prodotto dalla società non risulta imponibile IRPEF per i soci;
  • per gli immobili locati a terzi è prevista, nello stesso tempo sia l’IMU, sia la concorrenza al reddito che sarà imputato ai soci del reddito fondiario prodotto.
  • Dividendi percepiti da società semplici.

Gli utili percepiti dalle società semplici residenti.

Non sono mai stati soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ex art. 27 co. 1 del DPR 600/73 sui dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate (circ. n. 26/2004, § 3.1).
Tutti i dividendi (su partecipazioni qualificate o non qualificate) concorrevano al reddito imponibile IRPEF parzialmente (per il 40%, il 49,72% o il 58,14%).
Con la riforma della disciplina ad opera della L. 205/2017 che ha abrogato il primo periodo del co. 1 dell’art. 47 del TUIR, gli utili percepiti da società semplice (su partecipazioni qualificate e non qualificate) si dovevano considerare integralmente concorrenti al reddito imponibile (cfr. modello REDDITI SP).
Tuttavia, l’art. 32-quater del DL 124/2019 convertito ha colmato questa lacuna normativa, stabilendo che i dividendi corrisposti alle società semplici dal 25.12.2019 si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.
Questa norma si applica per i dividendi distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società. Pertanto:
1) per la quota imputabile ai soggetti IRES, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
2) per la quota imputabile alle imprese individuali ed alle società di persone commerciali, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;
3) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

La ritenuta a titolo d’imposta

Menzionata nell’ultimo punto deve essere operata dalle società e dagli enti commerciali residenti sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.
La norma è stata successivamente integrata dall’art. 28 del DL 8.4.2020 n. 23 (conv. L. 40/2020), il quale ha previsto:
la conferma dell’integrale imposizione per i dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata;
l’applicazione della ritenuta del 26% o dell’1,20% ex art. 27 del DPR 600/73 per i soci non residenti delle società semplici che percepiscono dividendi;
l’integrale imponibilità dei dividendi per la quota riferibile ai soci enti non commerciali.
Le disposizioni del DL 23/2020 si applicano ai dividendi percepiti a partire dall’1.1.2020 Tuttavia, in via transitoria, alle distribuzioni derivanti da utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2019 e deliberate entro il 31.12.2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dalla L 205/2017.
Applicando il regime transitorio, quindi, i dividendi percepiti dalla società semplice (su partecipazioni qualificate o non qualificate) concorrono al reddito dei soci nel limite:
1) del 40%, per gli utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2007;
2) del 49,72%, per gli utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all’esercizio in corso al 31.12.2016;
3) del 58,14%, per gli utili formatisi dall’esercizio in corso al 31.12.2017 e fino all’esercizio in corso al 31.12.2019.
Secondo quanto riportato dalle istruzioni al modello REDDITI 2020 SP e muovendo dai commenti della circ. Assonime 9.11.2020 n. 28, il regime transitorio sopra riportato dovrebbe valere anche per i dividendi percepiti dall’1.1.2019 al 31.12.2019.

Interessi percepiti da società semplici

Le società semplici sono soggette:
all’imposta sostitutiva del 26% di cui al DLgs. 1.4.96 n. 239 sugli interessi percepiti dalle obbligazioni emesse dai c.d. “grandi emittenti” (ad esempio, banche e società quotate);
dalla ritenuta a titolo di imposta del 26% applicata sugli interessi relativi alle altre tipologie di obbligazioni (per i titoli pubblici l’aliquota è del 12,50%), ai depositi ed ai conti correnti bancari e postali ai sensi dell’art. 26 co. 2 e 4 del DPR 600/73.
Inoltre, la società semplice subisce una ritenuta a titolo di acconto in ragione della percezione degli altri redditi di capitale indicati all’art. 26 co. 5 del DPR 600/73 (ad es. gli interessi dei finanziamenti dei soci, ecc.).

Società Semplice! Plusvalenze immobiliari

Le plusvalenze realizzate dalla società semplice a seguito di cessione onerosa di fabbricati e di terreni sono soggette agli artt. 67 e 68 del TUIR, ossia alle medesime regole previste per le persone fisiche non imprenditori.
Pertanto, la cessione a titolo oneroso di fabbricati genera un reddito diverso imponibile, qualora:
la vendita avvenga entro 5 anni dalla costruzione o dall’acquisto;
il corrispettivo percepito superi il costo storico di acquisto o costruzione.
In presenza di beni immobili (diversi dalle aree edificabili) posseduti da più di 5 anni, non sussiste alcun presupposto impositivo, e, quindi, la relativa cessione non determina alcun reddito imponibile per la società semplice.
La successiva distribuzione delle somme derivanti dalla predetta cessione, peraltro, non determina tassazione in capo ai soci: per questi, infatti, emerge materia imponibile, non sulla base dei redditi distribuiti, bensì in relazione ai redditi prodotti dalla società ed imputati per effetto del principio di trasparenza.
Queste conclusioni valgono anche nel caso:
di scioglimento della società semplice con assegnazione degli immobili ai soci;
di cessione degli immobili (posseduti da più di 5 anni e diversi dalle aree edificabili) da parte della società semplice e di attribuzione del ricavato ai soci in sede di scioglimento della società.
“cfr. Interpelli DRE Piemonte 29.9.2017 n. 901-526/2017 e DRE Lombardia 22.4.2013 n. 904-91/2013.”

Società Semplice! Plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria

Alle plusvalenze di natura finanziaria realizzate dalle società semplici si applicano le regole del regime dei c.d. capital gain, previsto per i contribuenti IRPEF non imprenditori.
Con riferimento ai redditi diversi realizzati dall’1.1.2019, per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualificate e non qualificate) si applica l’imposta sostitutiva del 26%.
Società Semplice! Oneri deducibili
Nella dichiarazione dei redditi della società semplice possono essere riportati gli oneri e le spese, sostenuti direttamente dalla società, deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci, nella medesima proporzione prevista per gli utili.
Ai sensi dell’art. 10 co 3 del TUIR, si tratta:

delle somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali (lett. f);

dei contributi, delle donazioni e delle oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative (lett. g);

delle indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione (lett. h).
Oneri detraibili
Secondo l’art. 15 co. 3 del TUIR, in relazione ad alcuni oneri previsti dal medesimo articolo e sostenuti dalle società semplici, la relativa detrazione d’imposta del 19% spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nell’art. 5 del TUIR ai fini dell’imputazione del reddito.
La tabella riporta gli oneri, previsti dal co. 1 del medesimo art. 15 del TUIR, per i quali si applica la suddetta disciplina.
Art. 15 co. 1 del TUIR

Società Semplice! Spesa detraibile Lett.:

a) Interessi pagati su prestiti o mutui agrari
g) Spese sostenute per il restauro o la manutenzione dei beni vincolati
h) e h-bis) Erogazioni liberali in denaro e le cessioni gratuite di beni a favore degli enti che operano nel settore culturale e artistico
i) Erogazioni liberali in denaro a favore degli enti che operano nel settore dello spettacolo
i-bis Le quote associative alle società di mutuo soccorso
Come indicato dalle istruzioni alla compilazione del modello REDDITI SP, per gli oneri di cui alle lett. h) e i) vanno escluse le erogazioni che danno diritto al credito d’imposta di cui all’art. 1 del DL 31.5.2014 n. 83, conv. L. 29.7.2014 n. 106 (c.d. Art bonus).
Ulteriori detrazioni dall’imposta, inoltre, sono disciplinate da altre disposizioni normative, di seguito elencate.

Società Semplice! Spesa detraibile

Art. 16-bis del TUIR e art. 16 del DL 63/2013
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e quelle relative ad interventi antisismici.Art. 1 co. 344 – 349 della L. 27.12.2006 n. 296 e art. 14 del DL 63/2013.

Spese relative ad interventi di riqualificazione energetica.
Art. 14 co. 2-quater.1 del DL 63/2013
Lavori antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Art. 1 co. 12-15 della L. 27.12.2017 n. 205
Spese riguardanti gli interventi di “sistemazione a verde” (c.d. “bonus verde”)
Art. 25 del DLgs. 29.6.96 n. 367.

Erogazioni liberali

In denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato
Art. 1 della L. 18.2.99 n. 28
Erogazioni liberali a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”.
Art. 138 co. 14 della L. 23.12.2000 n. 388
Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari.
Art. 1 co. 4 del DL 31.12.96 n. 669 (conv. L. 30/97) e DM 22.3.97
Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione per mutui stipulati nel 1997 per l’effettuazione di interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.
Art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63 (conv. L. 90/2013)
Spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, con determinate caratteristiche, finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” (c.d. “bonus mobili”).
Art. 29 del DL 18.10.2012 n. 179 (conv. L. 17.12.2012)
Somme investite in imprese start up innovative.

Imputazione del reddito della società semplice ai soci

Il reddito prodotto dalla società semplice è ripartito in modo automatico, secondo i criteri della “trasparenza fiscale”, tra i soci che risultano tali alla chiusura del periodo d’imposta:

Nello stesso periodo di produzione del reddito;

In proporzione alle quote di partecipazione agli utili;

Indipendentemente dalla effettiva percezione.
Tale principio interessa, inoltre, le perdite, le ritenute subite ed i crediti d’imposta, i quali vengono attribuiti secondo il medesimo criterio, cioè in proporzione alle quote di partecipazione agli utili (cfr. Miele L., Russo V., Saccaro M., Scappini L., Vial E., Vio R. “Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi”, Euroconference, Verona, 2013, p. 36).
Tali elementi devono risultare da un apposito prospetto di riparto ed attribuzione che la società semplice deve rilasciare a ciascun socio.
Riattribuzione alla società semplice delle ritenute IRPEF da parte dei soci
Anche con riferimento alle società semplici, è ammessa la possibilità di re attribuire le ritenute che residuano dopo il loro scomputo, dall’IRPEF dovuta dai soci o associati, in analogia a quanto previsto per le associazioni tra professionisti.

il ruolo strategico dell’IoV nella Blockchain

il ruolo strategico dell’IoV nella Blockchain

Il nostro ufficio come per altro molti altri in Italia. Ormai siamo sempre più attenti all’Internet of  Value, infatti la ricca serie di casi e di esperienze di cui ci occupiamo. Segnalano un rapporto sempre più stretto tra Internet dei Valori e Blockchain.

Spesso ci domandiamo come, la Blockchain delle Imprese e dei Professionisti. Possa prepararci alla nuova “Internet” quella del Valore Aggiunto, il valore di riferimento per la stabilità oppure della Crescita.

In strettissima correlazione la Blockchain interfaccia le attività d’impresa con quelle dei Professionisti che orbitano intorno al mondo del lavoro;

Possiamo sicuramente confermare che la Blockchain sta assumendo un ruolo sempre più importante nel mondo del business. Sia quello finanziario dei servizi che in quello del manifatturiero in particolare.

Il merito va anche al rapporto sempre più stretto tra la tecnologia di gestione dei Big Data e gli sviluppi dell’Internet of Value.

Grazie all’intuizione e alla lungimiranza di alcune imprese tra le quali le startup ovvero di molti professionisti. Si è compreso il valore di sviluppo e di crescita. Del proprio core business che “Internet del Valore” poteva cogliere nel momento in cui ai contenuti per servizi o di prodotti. Posti in internet veniva associata e garantita una specifica identità del fornitore del produttore, del titolare dello studio professionale o di un artista.

Sul tema la Blockchain sta dimostrando la sua vocazione a nuove soluzioni sempre più accessibili e affidabili.

Proprio per dare evidenza e cercare di rendere la portata di questa prospettiva anche il nostro Studio promuove la sostenibilità dell’attività con la Blockchain per. Imprese/Professionisti, come tanti altri studi all’avanguardia dedichiamo un intero settore interno al rapporto tra “Blockchain e Internet of Value”

Ma e soprattutto dedichiamo tanto spazio e tanta attenzione alle soluzioni che si riferiscono a progetti aziendali ovvero  artistici o professionali basati sulle nuove tecnologie; Per supportare il valore del proprio core business, che si può generare solo con l’impiego massivo delle nuove tecnologie.

L’IoV (Internet of Value)

È certamente un tema stimolante permeato di strategia che può essere applicato e sfruttato da tutti, ma solo nel momento in cui si ha una visione di insieme delle prospettive legate alla Blockchain.

Ed è proprio su questi nuovi e stimolanti temi, che si concentra l’attività dei commercialisti ed anche del nostro Studio.

L’impegno è dedicato alle imprese in generale interessate al mondo del business ivi compresi i Professionisti, siamo tutti chiamati a mettere a disposizione indicazioni, stimoli, idee, strumenti e quella serie di esperienze individuali per capire come e quando la Blockchain può portare valore alla vostra impresa, quando e come occorre prepararsi od attuare i correttivi necessari per per l’ufficio Professionale.

 

In questa fase verte il nostro studio il quale concentra la sua attività per dedicarla all’Internet of Value con esempi di soluzioni e applicazioni possibili; Blockchain e Intelligenza Artificiale, Blockchain e Big Data, conduciamo il nostro impegno in approfondimenti dedicati ai mercati come il manifatturiero, l’ industria 4.0, fashion, agrifood, trasporti e logistica, energia, farmaceutico, finance, media e tutti gli altri.

Siamo convinti, che tutti possono accedere liberamente al sostenibile sviluppo della Blockchain, unito alla fidelizzazione della clientela.

Vero ed unico mostro, cerbero di tutte le attività. È possibile richiedere maggiori informazioni o dettagli anche per esigenze specifiche in maniera anonima e gratuita semplicemente compilando il form che segue:

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il ruolo strategico dell’IoV nella Blockchain

Decreto Rilancio: il testo pubblicato in Gazzetta

Decreto Rilancio: il testo pubblicato in Gazzetta

Decreto Rilancio: il testo pubblicato in Gazzetta

La manovra da 55 miliardi per la ripresa prevede: 4 miliardi per il taglio delle tasse, 15 per le aziende, 3,25 alla sanità, 1,4 a Università e ricerca, 2 al turismo

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128 è stato pubblicato il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

La manovra, da 55 miliardi per la ripresa dell’Italia post lockdown, prevede: 4 miliardi per il taglio delle tasse, 15 miliardi per le aziende, 3,25 miliardi alla sanità, 1,4 miliardi a Università e ricerca, 2 miliardi al settore turistico.

Sommario:

Contributi a fondo perduto

10 miliardi alle imprese con fatturato non superiore di 5 milioni, accreditabili direttamente dall’Agenzia delle Entrate, a condizione che l’azienda abbia subito una diminuzione dei ricavi di almeno un terzo ad aprile rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. L’istanza deve essere corredata dall’autocertificazione di regolarità antimafia. L’indennizzo è pari al:

  • 20% per i fatturati fino a 400mila euro,
  • 15% fino tra 400mila euro e un milione
  • 10% da un milione a 5 milioni.

Canoni di locazione

Previsto un credito d’imposta del 60% per tre mensilità, a patto che sia registrata una perdita del fatturato di almeno il 50% rispetto al mese di riferimento.

Medie imprese

Le imprese tra 5 e 50 milioni di fatturato, che abbiano patito un calo dei ricavi non inferiore al 33%, potranno beneficiare di un sostegno alla ricapitalizzazione e della detassazione degli aumenti di capitale, a condizione che non sia inferiore a 250.000 euro. Sconto fiscale fino a 2 milioni, in tre anni, su Ires o Irpef per favorire le ricapitalizzazioni private.

Grandi imprese

Cassa depositi e prestiti, attraverso il cd. Patrimonio Rilancio opererà concedendo alle S.p.A., anche quotate, prestiti obbligazionari convertibili, oppure garantendo la partecipazione ad aumenti di capitale e l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in ipotesi di operazioni strategiche. Patrimonio Rilancio sarà sostenuto tramite titoli di Stato emessi dal Mef.

Debiti della PA

Anticipati 12 miliardi, da rimborsare in 30 anni, a enti locali e sistema sanitario, destinati a pagare i debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni per forniture, appalti e prestazioni, dei quali:

  • 6,5 miliardi a Comuni, Province e Città metropolitane,
  • 1,5 miliardi alle Regioni,
  • 4 miliardi alle ASL.

Enti locali

Stanziati 3,5 miliardi per gli enti locali. Il 30 per cento del fondo verrà erogata a ciascun ente, come acconto su quanto spettante, calcolato in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019. 100 milioni previsti per indennizzare i Comuni per i mancati incassi della tassa di soggiorno.

Irap per imprese fino a 250 milioni

Stop a saldo e acconto del 40% Irap, dovuto a giugno dalle imprese fino a 250 milioni di fatturato, escluse:

  • banche,
  • enti finanziari,
  • assicurazioni
  • pubbliche amministrazioni.

Sport

Fino al 30 giugno le società ed associazioni sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, non dovranno corrispondere i canoni di locazione e di concessione di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. Gli acquirenti di ticket per assistere a eventi sportivi possono presentare istanza di rimborso e il gestore dell’impianto, in alternativa, può rilasciare un voucher di stesso valore. Per i mesi di aprile e maggio, indennità di 600 euro per i lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione.

Strutture turistiche

Soppresso il versamento della prima rata Imu, quota-Stato e quota-Comune, con scadenza 16 giugno, per alberghi, agriturismi, villaggi turistici, e similari.

Sanificazione

Per le spese di sanificazione previsto un credito d’imposta del 60%, ampliato pure al terzo settore.

Bar e ristoranti

Bar, ristoranti, locali all’aperto, saranno esenti dalla tassa sull’occupazione di suolo pubblico per i tavolini collocati all’aperto, fino ad ottobre prossimo. Beneficeranno anche di un credito di imposta, cedibile, pari al 60% delle spese destinate agli interventi per far ripartire l’attività.

Cassa integrazione

Ulteriori 9 settimane di cassa integrazione si aggiungono alle 9 settimane contemplate dal cd. Cura Italia:

  • 5 si potranno impiegare fino alla fine di agosto, per chi ne abbia già usufruito,
  • 4 tra settembre e ottobre.

Lavoratori autonomi

Esteso, anche per il mese di aprile, l’indennizzo di 600 euro per i professionisti e collaboratori. L’importo lievita a 1.000 euro, per il mese di maggio, per i liberi professionisti purché:

  • titolari di partita Iva attiva
  • iscritti alla Gestione separata Inps
  • non beneficiari di pensione
  • non iscritti ad ulteriori forme previdenziali obbligatorie,
  • che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del bimestre marzo-aprile, rispetto al reddito del secondo bimestre dell’anno precedente.

Per i lavoratori agricoli il bonus di aprile è di 500 euro.

Colf e badanti

Ai lavoratori domestici titolari, al 23 febbraio 2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata globale superiore a 10 ore settimanali, viene ammesso un indennizzo mensile di 500 euro, per aprile e maggio, 600 euro per i contratti che oltrepassano le 20 ore settimanali.

Stranieri e lavoro irregolare

Si può presentare istanza al fine di concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, con cittadini italiani o cittadini stranieri, per:

  • lavoratori agricoli,
  • colf,
  • badanti.

Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno decaduto tra ottobre 2019 e gennaio 2020 possono richiedere il permesso temporaneo di 6 mesi.

Sono esclusi:

  • datori di lavoro condannati negli ultimi 5 anni per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, o allo sfruttamento di minori.
  • cittadini stranieri destinatari di provvedimento di espulsione.

Provvidenze familiari per lavoratori

Numerose misure per i lavoratori:

  • 1.200 euro di bonus babysitter per chi non ha beneficiato di quello previsto dal d.l. Cura Italia
  • 2.000 euro di bonus babysitter per medici e operatori sanitari
  • bonus baby sitter spendibile per i centri estivi
  • 15 giorni di congedo parentale straordinario con retribuzione al 30%, fino a luglio, per chi ha figli sotto i 12 anni
  • i lavoratori dipendenti del settore privato con figli sotto ai 14 anni, fino al termine dell’emergenza sanitaria possono operare in smart working, se detta modalità risulti compatibile con le peculiarità della prestazione
  • ulteriori 12 giorni di permesso ex legge 104.

Reddito di emergenza

Stanziato 1 miliardo per erogare due mesi di Reddito di emergenza, da 400 a 800 euro mensili, per i nuclei familiari in difficoltà. Tra i requisiti:

  • residenza in Italia,
  • reddito familiare inferiore al reddito di emergenza spettante,
  • patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila,
  • Isee inferiore a 15mila euro,
  • non beneficiare di ulteriori sussidi.

Bonus vacanze

Per i nuclei familiari con Isee non superiore a 40.000, è previsto un bonus, spendibile dal I luglio al 31 dicembre prossimi, per servizi in ambito turistico, in Italia:

  • 500 euro per ogni famiglia,
  • 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone,
  • 150 euro per quelli composti da una sola persona,

Il bonus è fruibile:

  • l’80% a titolo di sconto,
  • il 20% come detrazione di imposta.

Affitti

Ulteriori 140 milioni di euro destinati al fondo per gli affitti.

Bonus bici

Pari al 60% dell’importo versato fino a concorrenza di 500 euro.

Edilizia

Incentivo al 110% per i lavori di riqualificazione energetica e antisismica, con facoltà di cessione del credito maturato agli istituti bancari, oppure di beneficiare dello sconto in fattura dall’impresa che esegue i lavori.

Versamenti tasse e contributi

I versamenti di tasse e contributi, sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio, slitta al 16 settembre e potrà avvenire, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da mese di settembre. Sospesi i pignoramenti su stipendi e pensioni.

Sanità

3,25 miliardi alla sanità:

  • 1,25 miliardi per implementare l’assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale,
  • 1,46 miliardi per gli ospedali,
  • 430,9 milioni per interventi sul personale sanitario (assunzione di 10.000 infermieri),
  • 95 milioni per finanziare 3.800 contratti di specializzazione sanitaria.

DPI

Soppressa l’Iva nel 2020, che salirà al 5% nel 2021, su mascherine, gel disinfettanti e sugli altri dispositivi di protezione individuale destinati alla prevenzione del contagio.

16 mila insegnanti da stabilizzare

Entro il prossimo settembre 8 mila docenti verranno stabilizzati tramite concorso ordinario, altri 8mila attraverso il concorso straordinario.

Scuole

331 milioni previsti per la ripresa delle attività scolastiche, a settembre, in condizioni di sicurezza.

Centri estivi

150 milioni destinati al Fondo per le politiche per la famiglia per centri estivi e lotta alla povertà educativa.

Librerie, musei, cinema

210 milioni a librerie, editoria, musei e luoghi di cultura, da erogare tramite il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, a titolo di ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Prevista l’emissione dei voucher per chi abbia acquistato biglietti per cinema, teatri, musei e altri luoghi della cultura.

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