Nuda proprietà batte usufrutto investimenti a 1000

Nuda proprietà batte usufrutto investimenti a 1000

Ci viene richiesto di selezionare interesse per una cessione immobiliare da ciò l’articolo che sembra una pubblicità ma vuol essere il mezzo per informare su una occasione irripetibile, dal rendimento sicure e più che vantaggioso.

La nuda proprietà è in genere un’opzione di investimento scelta da quanti puntano alla rivalutazione del capitale investito nel lungo periodo, senza avere immediate necessità né abitative né di produzione immediata di reddito dall’investimento.

Negli anni l’offerta di soluzioni di cessione della sola Nuda Proprietà hanno visto una crescita costante l’anno trascorso ha raggiunto la soglia del + 11,7% ( 24.107 transazioni).

Cosa significa acquistare la nuda proprietà di un immobile

Il nostro codice  Codice Civile (art. da 978 a 1020), prevede per i beni immobili la scissione della proprietà dal godimento dei frutti prodotti dalla stessa.

In altre parole chi cede la nuda proprietà potrà riservarsi l’uso ed i frutti del bene ceduto, vita natural durante per le persone fisiche per quelle giuridiche invece massimo 30 anni.

Non v’è dubbio che per chi vende la formula soddisfa l’interesse a ricavare della liquidità, smobilizzando ma senza rinunciare al bene, in poche parole, è possibile cedere solo la nuda proprietà della casa ricavare dal 40 al 60% del suo valore subito ed intanto riservato l’usufrutto la si può abitare oppure locare vita natural durante. Colmare così il gap tra il valore venale e quello effettivamente incassato per la cessione della nuda proprietà.

Per chi compra, potrà acquistare a prezzi ridotti secondo le regole che di anno in anno sono stabilite con Decreto Dirigenziale, in estrema sostanza tanto più giovane è la persona meno varrà la nuda proprietà in cessione considerato che l’aspettativa di vita é più lunga ovvero il presumibile momento della cessione anche del possesso si allontana.

In pratica Lo si fa come investimento ad esempio in vista di dare la casa ad un figlio che al momento è ancora piccolo. E comunque sempre meglio comprare una casa pagarla meno di quello che vale e prima o poi ne avrai il possesso od i frutti dell’investimento. Invece che comprare titoli del mercato immobiliare rischiosi o che sicuramente in caso di default ci faranno perdere tutto il capitale vedi banca Etruria, MPS Parmalat ecc. ecc.

Quali sono gli oneri fiscali?

Chi compra la nuda proprietà paga le imposte indirette secondo le aliquote ordinarie: quindi se ha i requisiti prima casa paga il 2% sul prezzo o valore catastale (qualora invochi il prezzo-valore); se seconda casa, paga il 9%. Naturalmente la base imponibile è ridotta in quanto decurtata del valore dell’usufrutto calcolato in base a delle tabelle allegate al TU in tema di imposta di registro.

Quanto agli oneri successivi: le spese di imposte dirette, ad esempio quelle comunali e le spese condominiali, oltre quelle di manutenzione ordinaria sono a carico dell’usufruttuario.

Le spese straordinarie restano a carico del nudo proprietario.

A chi conviene questa opzione?

L’acquirente:

  1. compra ad un prezzo di gran lunga più basso perché sappiamo che scommette sulla sopravvivenza più o meno lunga del cedente venditore il quale ha riservato a se od a terzi l’usufrutto per calibrare i tempi in cui potrò entrare in casa o affittarla per metterla a reddito;
  2. Potrà anche rateizzare il pagamento visto che non entrerà in possesso subito;
  3. Pur acquistando un bene significativamente maggiore delle sue possibilità contributive non subirà accertamenti o segnalazioni tributarie per l’incremento patrimoniale non proporzionato ai redditi dichiarati negli ultimi 5 anni.
  4. Prima del materiale perfezionamento del contratto con la cessione dell’usufrutto, la stessa nuda proprietà potrà essere ulteriormente ceduta ad un terzo il quale subentra nel diritto a riceversi anche l’usufrutto.

Il venditore:

  1. Monetizza a sufficienza;
  2. Non esce di casa;
  3. Potrà continuare a percepire eventuali redditi dall’immobile.

Quali sono gli altri aspetti da considerare?

Dal lato del venditore:

  1. Dovrà sopportare il carico fiscale;
  2. Dovrà provvedere a sue spese alle opere di manutenzione ordinaria;
  3. Manterrà la Responsabilità Civile del detentore.

Dal lato dell’acquirente

  1. Non potrà godere della casa fino al momento della estinzione dell’usufrutto;
  2. Non è tenuto a sopportare il carico fiscale;
  3. Dovrà pagare le opere di manutenzione straordinaria.

Quale la posizione degli eredi di chi vende una nuda proprietà?

Gli eredi del venditore (riservatario del diritto di usufrutto) non troveranno nulla in eredità perché l’usufrutto si estingue con la morte del suo titolare. Se non i residui casomai passivi della gestione ordinaria dell’immobile ad esempio forniture o quote condominiali da pagare od imposte per contro crediti da conguagli o saldi di imposte versate in eccesso.

Attenzione quindi all’apertura della successione di un usufruttuario, accettare sempre conb il beneficio d’inventario.

Oppure rinunciare.

È consigliabile quindi usare questo schema di vendita quando non si hanno eredi; Se si vuol utilizzare lo strumento giuridico della cessione della sola nuda proprietà riservandosi l’usufrutto per punire eventuali eredi giudicati immeritevoli. In tal caso lo strumento è un modo indiretto per diseredarli, ma occorre che la vendita sia fatta ad un prezzo congruo altrimenti l’erede o gli eredi legittimi e naturali potrebbero impugnare la vendita con l’azione di riduzione dimostrando (con le tabelle sopra richiamate) che si è trattato di un negozio misto a donazione. Che come sappiamo lede la eredità legittima degli eredi.

Si può comprare con mutuo?

Si.

Naturalmente, dato il valore ridotto della nuda proprietà, anche la somma che posso chiedere sarà proporzionata allo stesso valore.

Se poi l’usufruttuario consente ad iscrivere ipoteca anche sul suo usufrutto (compartendo nell’atto di mutuo quale 3° datore) allora la banca avrà la garanzia sulla piena proprietà e non sulla sola nuda proprietà, per cui potrebbe darmi una somma maggiore a mutuo.

FONTI:

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Iva Agevolata 4 e 10 autocertificazione per le ristrutturazioni

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È possibile autocertificare le Spese di ristrutturazione detraibili in dichiarazione dei redditi 2018, elenco lavori e tipi di detrazione edilizia, progettazione, cessione del credito fiscale.

Le spese di ristrutturazione detraibili per l’anno 2018 le quali possono usufruire della detrazione IRPEF pari al 50% sono deducibili in dichiarazione dei redditi 2018 con modello 730 o modello redditi ex Unico, ovviamente per i 730 telematici sarà il contribuente ad inserire gli importi, in quanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione energetica, di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi, lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per prevenire il rischio sismico e di atti illeciti, di bonifica amianto e lavori al fine di aumentare la sicurezza in casa evitando gli infortuni domestici, ecc. ecc.

Spese di ristrutturazione detraibili nel 2018:

Spese di ristrutturazione edili detraibili dalla dichiarazione dei redditi 2018:

  • Per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute al 31 dicembre 2018 con il cd. bonus ristrutturazioni 2018 spetta la detrazione pari al 50% per un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
  • Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 c’è il nuovo sismabonus 2018;
  • nuovo bonus caldaia 2018.
  • Bonus condizionatori detrazione spese al 50% o 65% con e senza ristrutturazione.
  • Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 per l’acquisto di mobili, a seguito di una ristrutturazione edile, di arredi con il cd. Bonus mobili ed elettrodomestici spetta detrazione pari al 50% per un limite di spesa pari a 10.000 euro da dividere in 10 quote annuali di pari importo. Nel 2018, i due bonus, sono stati riconfermati.
  • Per il recupero ed il mantenimento del verde, in arrivo il bonus verde giardini, terrazzi e balconi.
  • Costi per gli interventi di risparmio energetico effettuati tra il 4 agosto 2013 ed il 31 dicembre 2018 spettano le nuove detrazioni Ecobonus 2018.

Spese per ristrutturazioni detraibili: a chi spetta la detrazione?

I beneficiari della detrazione massima del 50% delle spese di ristrutturazione edile, mobili ed elettrodomestici e di risparmio energetico sono:
  • Proprietario dell’immobile o Nudo proprietario;
  • Usufruttuario, affittuario o comodatario;
  • Soci di cooperative e di società semplici;  purché l’immobile in parola sia la prima casa per il contribuente.
  • Imprenditori individuali a patto però che l’immobile oggetto della ristrutturazione e quindi della detrazione, non sia ad uso strumentale o merce.

La detrazione al 50% spetta inoltre anche al Coniuge; Parenti entro il III° grado e Affini entro il II° grado a condizione però che siano conviventi con chi possiede o detiene l’immobile al momento della comunicazione di inizio lavori, e che le spese, fatture e bonifici siano intestati a loro.

Tale agevolazione spetta anche:
  • Se le autorizzazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione;
  • Per chi acquista un immobile ristrutturato che rientra nello sconto fiscale, le quote residuali della detrazione sono trasferite automaticamente al nuovo acquirente, salvo diverso accordo con il venditore
  • A chi esegue i lavori di ristrutturazione in proprio, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
  • Immobili in successione: In caso di decesso da parte del proprietario che ha sostenuto i costi della ristrutturazione, le quote di detrazione non ancora fruite possono essere fruite dall’erede che riceve in successione l’immobile, a patto che ne abbia immediata disponibilità ance se lo stesso immobile non è la sua abitazione principale.
  • Trasferimento dell’affittuario o del comodatario: in caso di cessazione del contratto di locazione o di comodato, l’agevolazione continua ad essere fruita dall’inquilino che ha sostenuto le spese di ristrutturazione anche se ha lasciato l’abitazione.

Importante: i contribuenti beneficiari del bonus ristrutturazione 2018, spetta anche il bonus mobili.

In quante quote si divide la spesa massima di 96.000 euro?

La detrazione 50% sulle spese di ristrutturazione va divisa in 10 quote annuali di pari importo, per un limite di spesa fino a 96.000 euro, a partire dall’anno in cui sono state sostenute le spese.

Per cui se i lavori sono iniziati nel 2017 la prima quota è detraibile a partire dalla dichiarazione dei redditi 2018 spese ristrutturazione, sia che si usi il modello 730 o Unico.

Esempio pratico: se la spesa sostenuta per eseguire lavori di ristrutturazione edilizia è complessivamente di 120.000 euro, la detrazione spetta sul 50%, pertanto, si ha diritto a scaricare dalla dichiarazione dei redditi massimo 60.000 euro che vanno poi ripartiti in 10 quote di pari importo, quindi 6.000 euro all’anno per 10 anni.

La spesa ristrutturazione detraibile in ciascuna dichiarazione di redditi è pari a 6.000 euro.

Ricordiamo che le spese di ristrutturazione effettuate entro il 31 dicembre 2011 la ripartizione della detrazione funziona in modo diverso, ossia: per i contribuenti sotto i 75 anni la detrazione andava ripartita in 5 quote mentre per i contribuenti sopra gli 80 anni in tre rate annuali di pari importo.

Elenco lavori edili detraibili dalla dichiarazione dei redditi 2018:

Le spese di ristrutturazione detraibili sulle quali spetta la detrazione fiscale pari al 50% su un massimo di spesa di 96.000 euro sono secondo l’elenco lavori ristrutturazioni Agenzia delle Entrate:

  • 1) Spese elencate alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001, nelle quali rientrano i lavori di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali a prescindere dalla categoria catastale stessa agevolazione spetta anche sulle loro pertinenze.
  • 2) Spese elencate alle lett. a), b), c) e d) articolo 3 del Dpr 380/2001, nelle quali rientrano i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuate su tutte le parti comuni degli edifici residenziali. Pertanto, le spese di manutenzione ordinaria sono ammesse alla detrazione solo se sostenute per eseguire lavori che riguardano le parti comuni degli edifici residenziali.
  • 3) Spese per la ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, e quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.

Elenco Spese di ristrutturazione edilizia detraibili:

Rientrano tutti gli interventi volti a realizzare una modifica dell’organismo edilizio rispetto a quello esistente, per cui vi rientrano anche i lavori di demolizione e ricostruzione purché sia mantenuto lo stesso volume e la stessa superficie di quanto preesistente, salvo le innovazioni necessarie per adeguare l’edificio in tema di norme antisismiche.

Nello specifico, a titolo di esempio, riportiamo alcuni tipi di lavori agevolabili:

  • Costruzione dei servizi igienici più grandi rispetto alla superficie e al volume esistente.
  • Interventi che modificano la destinazione d’uso di edifici, in base alle leggi regionali e dalla normativa locale;
  • Interventi per trasformare i locali accessori in residenziali;
  • Lavori di ampliamento delle superfici.

Spese detraibili manutenzione ordinaria e straordinaria:

Quali sono i lavori di manutenzione ordinaria per i quali spetta l’agevolazione?

Le spese di manutenzione ordinaria per cui spetta la detrazione del 50% sono solo quelle sostenute per eseguire lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali per cui non spetta sulla singola unità familiare.

Elenco spese di ristrutturazione detraibile per lavori di manutenzione ordinaria: 

Rientrano in questa tipologia di lavori, tutti gli interventi edili effettuati per riparare, rinnovare e sostituire finiture degli edifici e per migliore, integrare o mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti, come ad esempio:

  • Sostituzione dell’intera pavimentazione o parte di essa con relativa opera di finitura e conservazione;
  • Riparazione dell’impianto idraulico, idrico e smaltimento acque reflue;
  • Lavori di rivestimento e tinteggiatura dell’esterno senza alcuna modifica e rifacimento intonaco degli interni.
  • Rifacimento della pavimentazione esterna senza modifiche ai materiali.
  • Rinnovo delle impermeabilizzazioni per lo smaltimento dell’acqua piovana.
  • Riparazioni balconi e terrazze, recinzioni;
  • Sostituzione di alcune parti degli impianti tecnologici, degli infissi, serramenti e serrande senza modificare il tipo di infisso.
Elenco spese ristrutturazione agevolabili per lavori di Manutenzione straordinaria:

In questa tipologia di spese rientrano tutti gli interventi eseguiti per rinnovare o sostituire parti dell’unità residenziale, le parti comuni e quelle strutturali dell’edificio, per realizzare per esempio un nuovo bagno o integrare impianti tecnologici purché non comportino modifiche nel volume, superficie e nella destinazioni d’uso.

Rientrano nei seguenti interventi agevolabili:

  • Lavori per la sostituzione di infissi esterni, serramenti, persiane con serrande, modificando anche il materiale o la tipologia di infisso;
  • Lavori per realizzare e adeguare opere accessorie e pertinenziali senza modificare il volume o la superficie e impianti ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;
  • Realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari
  • Lavori di chiusura o apertura interne senza modifiche dell’edificio o dello schema con cui sono distribuite le unità immobiliari.
  • Consolidamento delle fondamenta o sostituzione solai di copertura.
  • Rifacimento di scalini, scale o rampe;
  • Realizzare recinzioni, muri di cinta e cancellate;
  • Interventi di risparmio energetico.

Ape, IVA, bollo sono detraibili dal 730 e Unico?

Sono detraibili dal 730 e Unico anche gli oneri accessori per l’esecuzione dei lavori:

Spese per le prestazioni professionali, per la progettazione, per la sicurezza impianti elettrici e a metano, acquisto dei materiali, compenso per le relazioni di conformità alla legge come ad esempio la certificazione energetica con il nuovo APE, spese per perizie e sopralluoghi, IVA, bollo e diritti di segreteria per le concessioni, autorizzazioni e comunicazione di inizio lavori, oneri di urbanizzazione e altri eventuali costi sempre relativi agli interventi di ristrutturazione agevolabili per cui spetta la detrazione.

Non sono invece detraibili eventuali spese per traslochi o custodie di beni mobili ed immobili nel periodo in cui vengono eseguiti i lavori.

Restauro e risanamento conservativo

Nella detrazione spese di restauro e risanamento conservativo rientrano tutti i lavori edili che servono per mantenere nel tempo l’organismo edilizio.

Sono interventi di restauro i lavori per restituire all’immobile un particolare valore architettonico, storico o artistico mentre sono interventi di risanamento conservativo i lavori per mantenere le opere originali, ad esempio la detrazione spese di restauro e risanamento conservativo spetta per i seguenti interventi:

  • Lavori per innovare le strutture verticali e orizzontali;
  • Lavori per far ripristinare l’aspetto storico-architettonico di un edificio;
  • Adeguare le altezze dei solai, mantenendo il rispetto dei volumi esistenti;
  • Aprire nuove finestre per favorire una maggiore aerazione dei locali.

Iva Agevolata 4 e 10 autocertificazione per le ristrutturazioni

 
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Ecobonus 2018 arrivano le istruzioni per la cessione del credito ristrutturazioni

Ecobonus 2018, arrivano le istruzioni per la cessione del credito ristrutturazioni da taxBlogger è possibile accedere alle altre informazioni fiscali.

l’Agenzia delle Entrate pubblica le modalità di accesso per la cessione del credito anche per i contribuenti “no tax area”, novità.

Ecobonus accesso per i contribuenti “no tax area”

L’ Agenzia delle Entrata, con il comunicato stampa del 28 agosto, ha diramato le modalità di accesso anche alla cessione alle banche per i contribuenti no tax area.

Con il provvedimento i contribuenti che rientrano nella no tax area possono cedere il credito relativo all’ecobonus sui lavori condominiali anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili.

Questa possibilità è riservata a chi possiede redditi che sono esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda viene assorbita dalle detrazioni previste dal Tuir.

È questa la principale indicazione contenuta nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia, che sostituisce quello dell’8 giugno 2017, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 4-bis del decreto legge 50/2017, convertito nella legge 96/2017.

Ecobonus e bonus ristrutturazione per altri 5 anni, per i condomini sale al 75% e per il sisma fino all’85%

Apertura per i contribuenti che ricadono nella “No tax area”

Tali contribuenti potranno cedere il credito ai fornitori e alle imprese che effettuano i lavori o ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari.

Il Dl 50/2017 ha poi stabilito che per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali, i beneficiari degli incentivi che si trovano nella no tax area (in quanto possiedono redditi esclusi dalla imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir) possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari.

Già per le spese sostenute nel 2016, tali soggetti potevano cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta ai fornitori e alle imprese che hanno effettuato i lavori con esclusione, tuttavia, di banche e intermediari finanziari.

Il provvedimento stabilisce, inoltre, che la detrazione non può essere in nessun caso ceduta alle pubbliche amministrazioni.

Ecobonus 65%: confermato per il triennio 2017-2019

Ecobonus: chi può cedere il credito?

Il credito può essere ceduto da tutti i condomini teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi di riqualificazione energetica, anche se non tenuti al versamento dell’imposta.

La possibilità di cedere il credito, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione; i cessionari del credito possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni.

Ecobonus 2018, arrivano le istruzioni per la cessione del credito ristrutturazioni

Ecobonus 2017: qual è la misura del credito cedibile?

Il credito d’imposta cedibile da parte di tutti i condomini, compresi quelli che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese ricadono nella c.d. no tax area, corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura del 70%, per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio e nella misura del 75%, per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva degli edifici medesimi.

La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40 mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

I condomini che ricadono nella no tax area possono, inoltre, cedere sotto forma di credito anche la detrazione spettante per gli altri interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Ecobonus 2018, arrivano le istruzioni per la cessione del credito ristrutturazioni

Gli adempimenti per la cessione del credito Ecobonus

Il condomino che cede il credito d’imposta, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione e l’accettazione del cessionario, indicandone la denominazione e il codice fiscale.

L’amministratore del condominio comunica annualmente questi dati all’Agenzia delle Entrate con la procedura prevista per l’invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata e consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio.

Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito a lui ceduto che può essere utilizzato, o ulteriormente ceduto.

Utilizzo del credito d’imposta in compensazione

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia. La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso. Con successiva risoluzione l’Agenzia istituirà il codice tributo per la fruizione del credito da indicare nel modello F24.

Per maggiori informazioni, potete compilare la form di contatto, oppure inviate il vostro quesito.

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