Pagina web a norma

Pagina web a norma

Avere una pagina web oggi è cosa comune.

Molto spesso purtroppo ci ritroviamo di fronte a pagine web che mancano dei requisiti legali per poter essere online.

Vediamoli allora; Quali sono i requisiti richiesti dalla legge per poter avere una pagina web a norma.

Dato che vi sono molti requisiti, molti di questi hanno bisogno di ulteriori spiegazioni, ci limiteremo in questa sede ad effettuare una panoramica generale di quali sono quelli più importanti richiesti della legge, per poi addentrarci in profondità in altre sedi.

Indicare le generalità del titolare

Come per ogni altra attività, anche la pagina internet dovrà indicare le generalità del titolare della stessa. In base alla nuova formula dell’articolo 2250 Codice Civile, se il titolare di una pagina web è una Società questa dovrà pubblicare nella pagina i seguenti elementi:

  • Ragione sociale, sede legale, Codice Fiscale e Partita IVA;
  • Posta elettronica certificata (PEC);
  • Ufficio del Registro dove si è iscritti;
  • Numero Repertorio economico amministrativo (Rea);
  • Eventuale liquidazione in seguito a scioglimento;
  • Eventuale stato Unipersonale della Società, ossia se vi è un unico socio;
  • Società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta (art. 2497-bis c.c.), ossia se vi è un gruppo di società.
  • Se la Società è una Società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.) dovrà indicare anche il capitale sociale.

Nel caso in cui invece il titolare della pagina web sia un soggetto autonomo ditta individuale con Partita Iva, si applicherà l’art. 2199 c.c., e si dovrà indicare:

  • La stessa Partita Iva e Codice Fiscale;
  • Numero registro imprese presso il quale è iscritto.

Nel caso, infine, in cui il titolare sia un’Associazione o un Ente del terzo settore, si dovrà indicare l’eventuale Partita Iva e il nome per esteso dell’Associazione o dell’Ente.

E’ molto importante indicare quanto previsto dalla legge, in quanto le sanzioni vanno da 100 € a 10.000 € per omessa comunicazione.

Le note di cui sopra non rappresentano una consulenza specifica, ma lo stato attuale della norma, per eventuale approfondimento gratuito via internet potrete usare la form di contatto che segue.

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ECA. abrogata ma i comuni la riscuotono;

ECA. abrogata ma i comuni la riscuotono;

L’ECA é contenuta in migliaia di avvisi di accertamento nonostante abrogata, i comuni continuano a riscuoterla a mezzo ruoli contenenti importi relativi alla locuzione “addizionale ex Eca”. 

La ex Tarsu rinominata TARI dal 2013 fa nutrire forti dubbi sul fondamento della pretesa per gli abituali rilievi che ne compromettono l’efficacia.

Cos’è L’ECA

ECA è la sigla degli ex “Enti comunali di assistenza”, istituiti con la legge n. 837 del 3 giugno 1937 in sostituzione delle preesistenti “Congregazioni di carità”. Gli enti ECA furono soppressi di fatto già nel 1978, con il passaggio delle funzioni assistenziali e sanitarie alle Regioni.

La storia dell’ECA

L’addizionale  fu istituita con il R.D.L. 2145 del 30 novembre 1937, convertito con la L. n° 614 del 1938, nella misura del 2% sui tributi erariali. Dopo la soppressione degli ECA, l’addizionale nel frattempo elevata sino al 10 % infatti è stata devoluta dalla legge n° 549 del 28 dicembre 1995 ai Comuni, i quali potevano riscuoterla sul prelievo della tassa sui rifiuti.

Federalismo Impositivo

Il Regio Decreto consentiva il prelievo sui tributi riscossi tramite concessionario e ruolo, in questi termini hanno continuato le disposizioni che nel tempo si sono succedute, in particolare la L. 549/1995 e il D.M. delle Finanze del 2 maggio 1996.

Con il D.Lgs. n. 446 del 1997 il legislatore attribuì ai Comuni una specifica potestà regolamentare in materia di accertamento e di riscossione dei tributi locali e delle altre entrate proprie, introducendo la formula della riscossione diretta, che consente agli enti comunali di procedere in autonomia.

Stabilito che l’addizionale è consentito riscuoterla tramite il Concessionario (ex Esattorie) e ruolo (titolo esecutivo), ci si domanda se l’addizionale ECA sia dovuta anche per quei Comuni che procedono direttamente all’accertamento e riscossione dei tributi locali come il caso di Salerno. A giudicare dalla scomparsa dell’addizionale dal calcolo sembra proprio scomparsa definitivamente.

Tutto è possibile

Intanto sono intervenuti anche autorevoli pareri, fino alla Corte dei conti (cfr Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 146/2009/PAR del 24 aprile 2009 e nr 274/2011 della sezione regionale di controllo della Campania) che ne stabiliscono la non applicabilità dell’addizionale ECA.

Stante ciò, in base a quale legge e regolamento il Comune di Salerno continuava ad applicare tale addizionale nonostante la sua intervenuta abrogazione con la gestione diretta del servizio di riscossione omettendo di emettere il ruolo presupposto fondamentale per la sua riscossione.

Più nel profondo della sua inapplicabilità

Non è da escludere, altresì, la presumibile violazione costituzionale posta in essere dallo stesso Comune in quanto la reiterata applicazione dell’addizionale ex ECA senza alcuna altra specificazione, di per sé vìola l’art. 53 della Costituzione perché il prelievo addizionale non è correlato ad alcun servizio.

Mai fidarsi degli addebiti alla cieca

Non indirizzandosi a finanziare direttamente alcunché, ovvero supportare alcuna spesa comunale, il criptico prelievo quando presente in dettaglio, assume i chiari tratti dell’imposta più che della tassa, violando apertamente il principio costituzionale della capacità contributiva di ciascuno.

Per ricevere maggiori dettagli e spiegazioni sulle voci di addebito indicati nelle richieste di pagamento ricevute, potete fare riferimento al form che segue.

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ECA. abrogata ma i comuni la riscuotono;

Redditometro & auto

Redditometro & auto

Redditometro & auto

Dopo l’ennesimo flop sugli aiuti economici, vedi il secondo Decreto Ristori e la incombente necessità di un terzo ristoro, per tutte le categorie “dimenticate” dal Governo.

Sicuramente saranno utilizzati fondi europei, che produrranno interessi da pagare.

Difficile quindi pensare ad una ripresa spontanea dell’economia e delle finanze.

L’unica via di fuga per il Governo è la lotta alla evasione fiscale, infatti la pandemia avrà modificato la vita a tutti, partendo proprio dal modo di intendere il lavoro, ma non ha fornito alcuna forma di contrasto alla evasione fiscale. Anzi!

Prima della pandemia l’attenzione fiscale era concentrata sulle spese dei contribuenti al fine di poter ricostruire con estrema precisione, il reddito prodotto, o quantomeno il flusso di danaro occorrente per il tenore di vita rappresentato dal redditometro.

Tra le spese capaci di determinare un Accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate vi sono quelle legate all’acquisto ed al mantenimento dell’auto anche se non di grossa cilindrata ed anche se non è stata acquistata ma è solo in lungo noleggio oppure in  leasing.

La possibilità che il coronamento del proprio sogno possa creare problemi con il fisco è concreta

Infatti la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate sappiamo che hanno in calendario i controlli a tappeto per stanare le evasioni fiscali e, nella valutazione dei soggetti a rischio, fanno riferimento al possesso di beni di elevato valore come auto e non solo di lusso, infatti è ben noto a chiunque che il mantenimento in esercizio di un natante anche di piccole dimensioni di un’auto d’epoca o storica implica l’impiego di molto capitale.

Completano il ciclo delle attenzioni ovvero si determina una recrudescenza la coincidenza tra bene mobile sospetto e la e proprietà/disponibilità di appartamenti di grande dimensione.

Molti concessionari, mossi dalla necessità di convincere il cliente all’acquisto dell’auto, suggeriscono di prendere la macchina in leasing/noleggio. Sperando di evitare l’allerta del sistema informatico fiscale (SID). Infatti nella circostanza il cliente non risulterà intestatario. Ma non è così !

È possibile l’accertamento fiscale per l’auto in leasing ?

E l’auto usata ?

A partire da quale cilindrata per l’auto si rischia l’applicazione di un accertamento scaturito dal redditometro ?

A fornire una risposta a questo comprensibile dubbio sono state numerose pronunce della Cassazione tra cui l’ultima  [Cass. ord. n. 29750/2018.].

La pronuncia della Corte Suprema spiega come funziona il redditometro auto non solo per le auto di lusso, ma per qualsiasi altro mezzo di trasporto che il contribuente non possa apparentemente permettersi. Tenuto conto dei dati di reddito dallo stesso dichiarati.

L’acquisto di una macchina può comportare dei rischi nei rapporti con il fisco, vediamo se le cose cambiano in caso di auto di seconda mano o in lungo noleggio ovvero quello finanziario cosiddetto leasing.

Ma procediamo secondo l’indice che segue:

Cos’è e come funziona il Redditometro

Chi spende di più di quanto dichiara all’Agenzia delle Entrate è perché ha dei redditi nascosti.

Su questo principio nasceva il redditometro, ma oggi ?

Chi più spende più guadagna !

Così ragiona il software in uso al fisco con cui vengono messi su una bilancia, da un lato, i redditi riportati nella dichiarazione annuale e, dall’altro, gli acquisti per incrementi patrimoniali, intesi per tali anche le spese occurrenti per il mantenimento dello stesso patrimonio: se c’è scostamento più alto del 20% di quanto risulta dalla dichiarazione presentata per l’annualità in accertamento, allora parte l’allerta per l’ufficio delle imposte di competenza.

Ma prima di poter acclarare che il maggior impiego di spesa o di incremento patrimoniale è frutto di evasione fiscale, con l’aggravante dell’auto riciclaggio di proventi illeciti;

Il contribuente è invitato; A fornire chiarimenti sulla provenienza del denaro impiegato in più, rispetto a quanto dichiarato nell’anno, e nei 5 precedenti quello in contestazione.

A questo punto; Se ritenute insufficienti le giustificazioni, l’Agenzia delle Entrate con il supporto della consolidata Cassazione, parte all’attacco e notifica l’accertamento fiscale. Non c’è scampo solo la Commissione Tributaria potrà rilevare eventuali vizi di forma della procedura.

Redditometro per auto nuova

Il Redditometro è viene utilizzato per qualsiasi acquisto fatto dai contribuenti ma solo per quelli di valore elevato e che siano “tracciabili”;

È il caso dell’acquisto di qualsiasi bene mobile od immobile la cui proprietà risulta trascritta nei pubblici registri.

L’attenzione fiscale quindi si concentra sui contratti di acquisto anche di beni di consumo dove bisogna fornire il codice fiscale o la partita Iva: un mutuo, un affitto, un viaggio, un’utenza telefonica. V’è di più non dimentichiamo che a ciò si aggiungono tutte le spese di manutenzione e/o riparazione.

Tornando a chi compra una macchina e non ha un reddito sufficiente non solo per pagarne il prezzo, ma anche per mantenerla ivi compresi i costi periodici che essa comporta come il bollo, l’assicurazione, la benzina è molto probabile che sia convocato a documentare con quali soldi ha fatto fronte alla spesa.

La giurisprudenza unanime espressa dalla Suprema Corte, attesta nello specifico che la titolarità di un’automobile fa scattare il redditometro.

Sta al contribuente dimostrare che :

  1. il presunto reddito maggiore non esiste;
  2. l’esborso non è riconducibile al contribuente;
  3. la differenza di reddito non è significativa ai fini dell’accertamento;
  4. la spesa è stata possibile con redditi soggetti a ritenuta alla fonte;
  5. la spesa esiste ma in misura inferiore a quella contestata.

Secondo la giurisprudenza [Cass. sent. n. 13041/17 del 24.05.2017], infatti, è legittimo l’accertamento fiscale dell’Agenzia delle Entrate successivo all’acquisto di un’auto, «in quanto fondato sui fattori-indice, essenzialmente costituiti dal possesso da parte del contribuente di determinati beni in concomitanza, attestati un tenore di vita definibile di lusso (macchine, case, barche, cavalli, qualsiasi bene rifugio, ecc.).

Si tratta di elementi sintomatici di capacità di spesa occultata da cui deriva la presunta corrispondente disponibilità di un adeguato reddito da tassare in capo al Contribuente».

Redditometro per auto usata

Al momento sembra che le cose vadano meglio per chi acquista un’auto di seconda mano. Infatti la Suprema Corte ha statuito che [Cass. ord. n. 23715/2018], non c’è rischio di un accertamento fiscale se il valore residuo del mezzo usato è minimo.

Ma se la macchina dovesse avere ancora un discreto valore allora il controllo sarebbe lecito, sopratutto in presenza di ingenti spese di mantenimento.

Redditometro per auto in leasing

Con l’ordinanza cui abbiamo fatto riferimento in apertura, la Cassazione ha ritenuto legittimo l’accertamento fiscale basato sul redditometro anche se l’auto di lusso non è stata acquistata ma è soltanto in leasing.

La legge [Art. 38 DPR n. 600/1973] si legge – legittima la presunzione, da parte dell’amministrazione finanziaria, di un reddito maggiore di quello dichiarato dal contribuente sulla base di elementi indiziari dotati dei caratteri della gravità, precisione e concordanza.

E ancora, per la Cassazione, in presenza di tale presupposto, la norma non impone altro onere all’Amministrazione  Finanziaria ma piuttosto consente al Contribuente di offrire la prova contraria: Con la espressa precisazione che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. Non bastano eventuali prove testimoniali.

Come contestare il redditometro auto

Considerato come l’acquisto la locazione oppure il leasing di un’auto possa mettere in moto il redditometro, vediamo come il contribuente può difendersi.

Se convocato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di precedenti indagini oppure dall’Agenzia delle Entrate per segnalazione tributaria, il Contribuente deve dimostrare la fonte da cui provengono i redditi “eccedenti il 20%” rispetto a quelli denunciati nella dichiarazione dei redditi, grazie ai quali si è potuto permettere determinate spese.

Esperita la fase precedente la notifica dell’accertamento, compresa la possibilità di raggiungere un accordo con l’Amministrazione Finanziaria;

Al Contribuente non rimane quindi che impugnare e contestare l’accertamento con redditometro.

Ovviamente dovrà fornire prova documentale e dimostrare che eventualmente:

  • ci sono errori procedurali;
  • ci sono errori materiali o di calcolo;
  • i soldi sono frutto di un prestito tra parenti: nel caso si dovrà quindi dimostrare il passaggio di denaro dal conto del parente a quello proprio oppure a quello dello stesso venditore; Oppure dovrà produrre le copie degli assegni con cui gli è stato donato il denaro; Un ulteriore documento che attesti la non assoggettabilità del prestito ad interesse verso il parente coinvolto, perchè esposto anch’esso ad accertamento.
  • i soldi sono risultati da un risarcimento assicurativo oppure da una vincita al gioco: La prova documentale della maggiore disponibilità economica è di quelle previste per la circostanza;
  • ha venduto un oggetto di sua proprietà (ad esempio la precedente macchina) e con il ricavato, o parte di questo, ha comprato il nuovo veicolo;
  • ha ottenuto un mutuo;
  • ha percepito altri redditi esenti o già tassati alla fonte che, come tali, non andavano riportati nella dichiarazione dei redditi. di cui non si è voluto tener conto durante la fase precedente l’accertamento.

Di norma nelle attività di revisione è sempre prestata particolare attenzione alla documentazione delle spese tenuto conto della rilevanza ai fini del redditometro.

Dal Blog è possibile richiedere adesso la CONSULENZA specifica GRATUITA: il blogger esperto – sulla base delle esigenze specifiche– verificherà se ci sono i presupposti per applicare i servizi del blog. Per ridurre il rischio da accertamento a causa del redditometro oppure per ridurre il carico fiscale in maniera inattaccabile.

Eventuali esigenze specifiche del lettore vanno analizzate, il tutto va impostato per essere adattato al caso concreto eventualmente sottoposto. Per redigere un parere scritto per il web, è opportuno rivolgersi ad un professionista esperto della materia e che abbia conoscenze approfondite di del web.

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Esazione Imposte; prescrizione o decadenza ?

Esazione Imposte; Ad Ottobre ricomincia la diatriba - prescrizione o decadenza ?

Esazione Imposte; Ad Ottobre ricomincia la diatriba – prescrizione o decadenza ?

La Pandemia e look down hanno contribuito a rendere le cartelle di pagamento sospese per la riscossione;

Molti si domandano; Allora nulla sarà più dovuto ?

Chiariamo subito che gli effetti della pandemia sulla riscossione delle imposte. Hanno soltanto sospeso i termini di prescrizione, pertanto tutte le attività poste in essere presso l’esattore delle imposte restano congelate.

Le somme che sono state oggetto di ruolo consegnato all’esattore. Sono tutte lì ad attendere la fine della sospensione che sembra sia operativa già dal 14 ottobre.

Invece! Se l’ente ha ritardato la formazione del ruolo. Resta operativa e non sospesa la decadenza dello stesso ente per la richiesta e la formazione del ruolo da consegnare all’esattore. In quanto solo la decadenza non è suscettibile di sospensione.

Da ciò ne discerne una sostanziale differenza tra l’istituto della prescrizione e quello della decadenza.

Va detto ancora che le regole della prescrizione non possono essere applicate alla decadenza.

È chiaro quindi. Che nel momento in cui si dovesse ricevere la notifica di un ruolo. Emesso dall’ente impositore tramite una cartella di pagamento da parte dell’esattore delle imposte. Bisogna con molta cautela analizzare il documento ricevuto e gli atti che lo hanno preceduto. Presso gli enti coinvolti nella formazione del ruolo, anche tenuto conto dei due sopra cennati momenti.

Con queste note non si esorta l’evasione. L’elusione fiscale ovvero inutili contenziosi tributari, ma semplicemente si vuol rendere edotti i debitori o presunti tali, sui propri diritti.

Come di consueto l’analisi dei ruoli notificati, resta attività di studio totalmente gratuita per i fruitori del nostro Blog ed i collegati sui social.

Per qualsiasi necessità, non rinunciate all’utilizzo della form che segue per richiedere l’analisi degli atti ricevuti.

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Assemblee in videoconferenza

Assemblee in videoconferenza

Assemblee in videoconferenza, dal notariato tutte le regole.

In riferimento al DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 l’ormai famoso decreto Cura Italia va evidenziato che l’art 106 rubricato con le Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società. Prevede al comma secondo che “Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere.

Anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga. Anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti. La loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile. Senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Sarà quindi l’avviso di convocazione ad informare sulla possibilità di partecipare all’assemblea per via telematica. La tendenza a questo tipo di semplificazione viene da lontano. Ma di recente è riproposta l’applicazione informatica in sede assembleare con la massima che riportiamo il;

C O N S I G L I O  N O T A R I L E   –  C O M M I S S I O N E  S O C I E T À
– 1 –
Massima n. 187 – 11 marzo 2020
Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
(art. 2370, comma 4, c.c.)
MASSIMA

L’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina. Può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione. Ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio. Unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l’accertamento. Di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).
Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione. (o comunque nel medesimo luogo) Devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell’assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare. Con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione. Potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare. Con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

È lecita quindi la clausola statutaria che prevede la possibilità. Che l’assemblea ordinaria e straordinaria di una società di capitali si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi. Contigui o distanti. Audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

1 – sia consentito al presidente dell’assemblea. Anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti. Regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2 – sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

3 – sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

4 – siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società. Nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Seguendo il link è possibile ricevere uno schema di verbale di assemblea di SrL. Per l’approvazione del bilancio di esercizio, per società senza organo di controllo.

Per ogni esigenza ed assistenza più specifica come di consueto potete liberamente utilizzare il modulo di contatto gratuito che sta riscuotendo notevole successo:

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PERCHÉ LA BANCA STRESSA

PERCHÉ LA BANCA STRESSA

La banca si allerta e dopo un poco, rende stressante il rapporto quando gli indicatori di bancabilità, segnalano la posizione prima al direttore di filiale e poi alla sede provinciale e regionale. Ma cosa sono gli

Indicatori di Bancabilità

Quando inviamo i nostri bilanci alla banca (non CEE) i suoi dipendenti copiano i dati dell’ATTIVO del PASSIVO dei COSTI e dei RICAVI, nelle apposite sezioni di un software di analisi il quale rielabora i dati e risolve alcune funzioni.

Il risultato è diviso per indici, parte di questi sono assunti anche dalle banche quali indicatori.

Infatti quei pochi utilizzati sono stati battezzati indicatori di Bancabilità perché indicano la capacità futura dell’azienda di rimborsare il Finanziamento nei loro confronti, il dato assume affidabilità perché ci si arriva tramite i Flussi Finanziari della Gestione Caratteristica.

La banca di norma utilizza due indicatori di affidabilità e capacità di rimborso. Vediamoli sommariamente nella speranza di sensibilizzare senza annoiare. Il DSCR è indice di bancabilità.

DSCR – Debt Service Coverage Ratio

È un indicatore di finanza aziendale, il quale analizzala quantità di flusso di cassa disponibile ed indica la capacità di soddisfare gli interessi annuali e il rimborso del capitale riguardo ad una determinata linea di debito; Ivi compresi i pagamenti dei fondi promessi per la partecipazione a gruppi d’impresa.

La sigla DSCR indica il Debt Service Coverage Ratio a volte indicato ADSCR quando si osserva una debitoria a breve od entro l’anno, la A sta appunto ad indicare l’Annualità di riferimento.

Grazie alla sua capacità di rilevare situazioni di crisi in anticipo proprio perché provvede ad analizzare i flussi di cassa e la capacità dell’impresa di mantenerli o migliorarli nel tempo se pur breve. Molte delle nuove attività, sono finanziate a leva finanziaria, per questo l’indice viene usato nella presentazione dei progetti.

Più il DSCR è alto più il soggetto economico è “Sicuro” ed in grado di restituire il prestito ottenuto.

Ovviamente è auspicabile che il prodotto dell’analisi sia maggiore di 1 oppure l’azienda verificata non sarà in grado di ripagare il debito.

Più il DSCR derivante dall’analisi di un determinato bilancio è oltre l’unità, maggiore sarà la solidità finanziaria della impresa rappresentata in quel bilancio.

Il secondo indice il quale a mo di paraocchi per cavalli chiude ogni visione prospettica dell’impresa ovvero le capacità dell’imprenditore. In pratica oggi i direttori non possono più fare il loro mestiere se non piegarsi a logiche matematiche e finanziarie, che nulla hanno a che vedere con il rischio dell’impresa. Sopratutto in un mercato in evoluzione come il nostro, proprio grazie ad internet e la sua globalizzazione.

LLCR – Loan Life Coverage Ratio

Il Loan Life Coverage Ratio rappresenta l’indicatore di bancabilità che di norma si utilizza durante il periodo di sussistenza del debito ed è pari al rapporto fra la somma cumulata ed eventualmente attualizzata dei flussi di cassa a servizio del debito, incrementata della riserva di cassa utilizzata per il pagamento del debito stesso. Diviso il debito residuo calcolato al momento iniziale in cui viene effettuata la valutazione.

È utilizzato per l’analisi della sostenibilità di un determinato livello di indebitamento e consente di valutarne la rischiosità ed il relativo costo. Sopratutto se l’impresa rappresenta più aperture di credito verso istituti diversi.

L’indicatore ha un’interpretazione meno immediata rispetto al DSCR, ma un valore superiore all’unità rappresenta una garanzia più efficace o meglio rispondente alle aspettative dei finanziatori.

Infatti il flusso di cassa da utilizzare nel computo non è il Flusso di cassa operativo, utilizzato per il DSCR, bensì il Flusso di cassa al servizio del debito.

Tale flusso rappresenta il totale delle risorse di cui l’azienda dispone per rimborsare la quota capitale del debito contratto e corrispondere i relativi interessi passivi. Immaginiamo quando la banca chiede rimborsi ad oras e rientri assurdi, dopo aver concesso la linea di credito nemmeno raggiunta.

Mentre voi pensate di lavorare con la banca nell’ambito dello scoperto; La banca provvede a rilevare l’indice e se il valore non è assolutamente maggiore di 1, in quanto rappresenta la capacità dell’azienda con i flussi finanziari futuri  di remunerare il debito residuo, nell’arco dell’anno, allora vi richiede il rientro immediato.

Il valore da voi utilizzato entro la soglia dell’affidamento viene attualizzato al tasso che corrisponde al costo medio ponderato del capitale (cmpc), il quale tiene conto del costo del finanziamento stesso (oneri finanziari) e della remunerazione del capitale di rischio.

Se alla banca non conviene tenere i suoi soldi nelle vostre mani a prescindere dello scoperto accordato; Bisogna rientrare subito. Va bene tutto basta che si rientri.

Per il calcolo dei 2 indicatori, è necessaria la Redazione di un Piano Finanziario più che economico, il quale sia capace di sviluppare i flussi finanziari operativi futuri dell’azienda per il periodo di durata del finanziamento stesso.

Solitamente le banche considerano gli indicatori al minimo per 1.30-1.40, mentre quello medio per 1.5.

È importante quindi darsi una spiegazione quando vediamo rifiutarci nuovi finanziamenti dalla banca.
Evidentemente l’analisi finanziaria del nostro bilancio non soddisfa quei requisiti minimi di solvibilità ed affidabilità futura, il direttore della banca, non ha più la possibilità di aiutare.
Le soluzioni sono due;
O si migliora l’esposizioni dei dati del bilancio, attraverso un’analisi più professionale nella sua formazione, una sorta di revisione finalizzata alla finanza dell’impresa, alla esatta identificazione del patrimonio netto che in banca molti confondono ancora con il netto patrimoniale.
Oppure bisognerà rinunciare al credito pubblico bancario.
Optando quindi per la prima ipotesi; Anche in considerazione che la filiera dei flussi finanziari ormai sembra definitivamente impostata sul credito, infatti il merito e la premialità per le imprese si misura sempre più con la sua capacità di indebitarsi, così come per gli stati partecipi all’europa.
Appare anche consigliabile richiedere l’analisi di valutazione del proprio bilancio come di consueto in maniera totalmente gratuita semplicemente compilando la form.

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