Quando l’amministratore diventa il padrone del palazzo ?

Quando l'amministratore diventa il padrone del palazzo ?

Quando l’amministratore diventa il padrone del palazzo ?

Il titolo dell’articolo vuol rimarcare l’atteggiamento di molti amministratori di condominio, i quali di fatto adottano linee di condotta non proprio trasparenti o legali, le quali pongono un vero e proprio macigno dinanzi l’esercizio democratico dei propri diritti da parte dei singoli comproprietari.

Possiamo subito rispondere alla domanda posta nel titolo, in estrema sintesi l’amministratore crede di essere stato nominato proprietario esclusivo dell’intero fabbricato quando, all’interno del sodalizio serpeggia l’ignoranza supportata dalla fiducia verso questa specie di professionista “l’amministraTore di condominio”.

Lui l’amministratore non sa, o non dice le cose, l’assemblea fiduciosa approva.

Il momento magico per far valere i propri diritti in condominio è l’assemblea, infatti come tutti i sodalizi in regime democratico, per la gestione della “cosa comune” e per la gestione della coincidenza della proprietà privata, tutti i proprietari si riuniscono;

  1. nominano un amministratore della proprietà in comunione;
  2. gli attribuiscono un emolumento;
  3. stabiliscono la durata del suo mandato.

La legge poi spiega e dettaglia come lo stesso amministratore potrà e dovrà provvedere al suo ufficio.

L’amministratore del condominio secondo il nostro Codice con l’assunzione della carica deve anche assolvere alla funzione di informatore dei proprietari, vediamo bene ed in dettaglio di cosa dobbiamo essere informati e sopratutto con quale forma.

Assume pertanto una particolare funzione ed importanza il rendiconto dell’amministratore di condominio,  perché pur non conforme a quello previsto dagli amministratori delle società, non è neanche uno sterile elenco di numeri,  che per molti condomini proprietari rappresenta solo un documento da visionare ed approvare in fiducia. Sul quale meglio non fare domande per non fare la figura del fesso davanti a tutti gli altri condomini od in assemblea.

Il rendiconto condominiale

Vediamo cos’è il rendiconto, cosa deve contenere, gli obblighi e le sanzioni per l’amministratore.
Sappiamo che la riforma del condominio del 2012 ha imposto obblighi e procedure contabili nonché reso il rendiconto condominiale sicuramente più complesso.
Ma utile a chiunque per operare una trasparente verifica delle attività poste in essere dall’amministratore.
 

– cos’è

Prima che intervenisse la riforma, era sufficiente che l’amministratore “rendesse il conto della sua gestione”, senza precisare in che modo dovesse essere realizzato il rendiconto, mentre sul punto il Legislatore nel 2012 ha meglio articolato la norma.
Questa tiene conto della specialità dell’ambito condominiale, evitando qualunque richiamo alle regole dettate in ambito di bilancio di esercizio societario poiché questo si ritiene essere qualcosa di distinto e separato, concepito per attività differente e governato da una disciplina diversa.

– dopo la riforma del 2012

La riforma in parola, ha notevolmente inciso e implementato gli obblighi contabili che l’amministratore è tenuto a rispettare nei confronti dei proprietari (cfr. artt. 1129, 1130 e 1130-bis, c.c.): questi, ad esempio, deve :
1) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione
2) convocare l’assemblea per la relativa approvazione
3) eseguire gli adempimenti fiscali,
4) assicurare la tracciabilità delle operazioni di entrata ed uscita.
Infatti, l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; inoltre, ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, potrà chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

– cosa contiene

Il rendiconto condominiale, precisa la legge, “contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente la situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica”.
Il rendiconto, prosegue la norma, si compone di :
1) un registro di contabilità,
2) un riepilogo finanziario,
3) una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
All’assemblea condominiale sarà consentito, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio;
Oltre a stabilire che le scritture e i documenti giustificativi dovranno essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione, la riforma ha ufficializzato un diritto già in precedenza riconosciuto seppur nel silenzio della legge, quello dei condomini e dei titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari a prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e di estrarne copia a proprie spese.
La giurisprudenza in formazione dal 2012, con la sentenza torinese n. 3528/2017 ha rammentato che l’art. 1130-bis c.c. impone la redazione del rendiconto condominiale annuale e che lo stesso debba contenere una serie di specifiche voci contabili, indispensabili alla ricostruzione e al controllo della gestione dell’amministratore da parte di ogni condomino.
In particolare, gli elementi imprescindibili del rendiconto sono:
1) il registro di contabilità;
2) il riepilogo finanziario;
3) una nota di accompagnamento sintetica, esplicativa della gestione annuale.
Come già detto; La mancanza di uno solo di questi documenti, secondo la pronuncia del Tribunale piemontese, renderà invalida la delibera assembleare che approva il rendiconto nel caso, il Tribunale ha annullato la delibera che aveva approvato il rendiconto condominiale per mancanza della nota esplicativa.

– le sanzioni

Se l’art. 1129 espressamente prevede la revoca dell’amministratore che non usa (anche parzialmente) il conto corrente, molto spesso la giurisprudenza è già intervenuta ma non perde occasione per confermare come la situazione degli obblighi contabili post riforma sia particolarmente stringente.
Nessuno spazio è stato lasciato all’interpretazione.

Tracciabilità delle operazioni condominiali

Va detto che la norma che stabilisce l’obbligo ex lege di tracciare le operazioni contabili (in entrata e in uscita) alcun limite minimo o massimo di valore è stato posto, pertanto; Ogni movimentazione dovrà necessariamente transitare dal conto corrente condominiale.
L’adempimento di tale obbligo, inoltre, dovrà risultare in sede di redazione del rendiconto poiché andranno indicate specificamente, per ogni operazione di entrata e di uscita, le modalità attraverso le quali sono state effettuate (ad esempio tramite bonifico, pos, assegno, ecc.).
Dalle nuove regole e dai nuovi obblighi enucleati dalla riforma si comprende la necessaria complessità del rendiconto e della sua redazione,risultante dalla somma di diversi documenti i quali dovranno consentire la ricostruzione, la verifica o il riscontro immediato delle operazioni contabili dell’ente da parte dei condomini.

Revoca amministratore che ritarda il rendiconto

Molti tribunali come ad esempio il Tribunale di Taranto, con un decreto del 21 settembre 2015 hanno ritenuto legittima la revoca dell’amministratore di condominio il quale sottopone in ritardo all’assemblea per l’approvazione del conto dei suoi esercizi, anche se questi siano stati poi approvati dai condomini.
Ciò in quanto, non rendere il conto della gestione rileva di per sé ai sensi dell’art. 1129 c.c. grave irregolarità e, per il giudice, “deve al riguardo sottolinearsi che quando ci si trova di fronte a delibera assembleare che approvi rendiconti pluriennali, non osservandosi la regola della necessaria annualità del rendiconto, si ritiene che si configuri una forma di nullità e non di semplice annullabilità della delibera“.
La ratio, pertanto, è quella di “assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore” Il provvedimento di revoca dell’amministratore non è suscettibile di ricorso per cassazione.

Omissione rendiconto

Anche la Cassazione (sent. 28764/2017) ha sottolineato l’obbligo gravante sull’amministratore di condominio di redigere il rendiconto annuale che dovrà essere approvato dall’assemblea, appositamente convocata entro centottanta giorni.
Tale omissione potrà comportare la revoca giudiziale dell’amministratore, siccome espressamente ritenuta “grave irregolarità”; qualora penda un provvedimento giudiziale di revoca, le delibere di approvazione tardiva dei rendiconti, eventualmente adottate nelle more di detto procedimento, non varranno a sanare l’inadempimento dell’amministratore che ha tra i suoi precipui compiti, quello di rendere il conto della sua gestione (leggi: Condominio: il rendiconto approvato tardivamente non “salva” l’amministratore dalla revoca giudiziale).
 
Abbiamo visto quindi come l’amministratore del condominio dovrà predisporre i documenti utili al suo ufficio.
Se in assemblea condominiale non sono prodotti questi documenti dal vostro amministratore, poi non vi lamentate se fa il padrone con la vostra proprietà.
In pratica nessuno di noi manderebbe qualcuno ad eseguire delle commissioni dotandolo di autonomia economica, senza riceversi o attendersi una resa del conto di quanto commissionato e soprattutto gli esiti della commissione.

Per qualsiasi dubbio o approfondimento, compilare la form che segue, anche per singole informazioni.

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Quando l’amministratore diventa il padrone del palazzo ?

Acquistare casa pagando rate d’affitto

Acquistare casa pagando rate d’affitto spunti sul regime fiscale da applicare

Acquistare casa pagando rate d’affitto spunti sul regime fiscale da applicare

http://www.renttobuyconsulting.it/Il-NOTAIO-lultimo-anello-della-vendita-Rent-to-Buy-La-trascrizione-del-contratto/

Il rent to buy e l’opzione per l’imponibilità Iva – Nel quadro della formula di
contrattazione del rent to buy, la circolare chiarisce che i canoni di locazione versati per
il godimento di un fabbricato abitativo rientrano tra le operazioni esenti da Iva, salvo
l’ipotesi in cui il concedente sia un’impresa di costruzione o di ripristino e opti per il
regime di imponibilità Iva. Lo stesso regime di esenzione si applica anche ai canoni
versati per la locazione di fabbricati strumentali, con la possibilità di optare per il
regime di imponibilità da parte di tutti i soggetti passivi e non solo per le imprese di
costruzione e di ripristino.
Aliquote Iva e imposta di registro per il proprietario/concedente in regime di
impresa – In dettaglio, nei casi in cui l’operazione sia imponibile ai fini dell’Iva, le
aliquote applicabili alla quota di canone pagata come acconto per la successiva
acquisizione dell’immobile sono le seguenti: aliquota ridotta del 4% se il futuro
acquirente dichiara di poter beneficiare dei requisiti “prima casa” e se si tratta di case
classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9; aliquota ridotta del 10%,
se si tratta di case di abitazione che hanno la medesima classificazione catastale di
quelle che possono fruire dell’agevolazione “prima casa”; aliquota del 22% per gli
immobili classificabili nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per gli immobili
strumentali. Riguardo l’imposta di registro, la misura è determinata in base al regime
Iva applicabile. Per gli acconti prezzo soggetti ad Iva, l’imposta di registro è dovuta
nella misura fissa di 200 euro. Per quanto attiene, invece alla quota di canone
corrisposta quale acconto-pezzo, per gli immobili abitativi esenti Iva si applica
l’imposta di registro con aliquota del 2%, mentre se è imponibile Iva, perché il
concedente, cioè il potenziale venditore, ha espresso tale opzione, l’imposta di registro è
dovuta in misura fissa (67 euro se il contratto è stipulato per scrittura privata, 200 euro
se formato per scrittura privata autenticata o è redatto in forma pubblica). Per gli
immobili strumentali, in deroga al principio di alternatività Iva/Registro, l’imposta di
registro è applicata in misura proporzionale (1%), indipendentemente dal regime Iva di
imponibilità o di esenzione cui l’operazione è soggetta.
Se il proprietario/concedente non opera in regime d’impresa – Se il venditore non è
un imprenditore ma un soggetto Irpef, sulla quota percepita del canone per la
concessione in godimento, cioè per l’affitto, è applicata la disciplina fiscale dei redditi
fondiari, mentre la misura dell’imposta di registro è proporzionale ed è pari al 2%, sia
per gli immobili strumentali che abitativi. Comunque, è utile ricordare che, ove
ricorrano i presupposti, per i soggetti Irpef è aperta la chance di optare per il regime
della “cedolare secca”.
Imposte dirette, Iva e registro all’atto del trasferimento dell’immobile – Per il
proprietario in regime d’impresa si rileverà, al momento del trasferimento di proprietà
dell’immobile, un incremento del reddito pari alla differenza tra il prezzo di cessione, al
lordo degli acconti, e il costo fiscale dell’immobile. Ai fini Iva, invece, la base
imponibile su cui applicare l’imposta sarà data dal prezzo della cessione al netto dei soli
acconti sulla vendita pagati fino a quel momento dal nuovo proprietario, cioè dall’exaffittuario,
esclusi quindi quelli versati per il mero godimento dell’immobile. Riguardo
le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ai trasferimenti dei fabbricati strumentali
rilevanti ai fini Iva (in regime di esenzione o imponibilità) si applica l’imposta di
registro fissa di 200 euro e le imposte ipotecaria e catastale in misura rispettivamente
pari all’1% e al 3%. Per i fabbricati abitativi in esenzione Iva l’imposta di registro è
dovuta nella misura proporzionale del 9% o del 2%, con un minimo 1.000 euro, mentre
le imposte ipotecaria e catastale sono in misura fissa pari a 50 euro ciascuna; se, invece,
il trasferimento del fabbricato abitativo è imponibile Iva, per il principio di alternatività
tra Iva e Registro, l’imposta di registro è fissa (200 euro) così come le imposte
ipotecaria e catastale (sempre nella misura di 200 euro ciascuna).
Se il proprietario/concedente non agisce in regime di impresa – In questo caso, il
corrispettivo del trasferimento dell’immobile è tassato come una plusvalenza realizzata
mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, se la cessione interviene entro
cinque anni dall’acquisto. Le quote di canone incassate come acconto-prezzo saranno
assoggettate alla disciplina dei redditi diversi e diventeranno imponibili al momento
della cessione effettiva dell’immobile. Per le cessioni fuori campo Iva, prima casa e
altro, l’imposta di registro sarà del 2% nel primo caso e del 9% nel secondo, mentre
quella ipotecaria e catastale saranno versate in misura fissa di 50 euro in entrambi i casi.

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Se fitto casa mia, perché devo scrivere o dichiarare ?

Spesso si confondono gli adempimenti civili e fiscali con la tutela dei propri diritti.

Pur di non pagare le imposte, non per la loro esosità ma solo per partito preso, siamo propensi ad assumerci responsabilità superiori di gran lunga alla pressione fiscale corrispondente e proporzionata all’attività posta in essere.

Infatti siamo poco propensi a scrivere o far scrivere ovvero semplicemente sottoscrivere documenti ai nostri clienti, nella comune convinzione che è meglio non lasciare tracce.

Bene ! forse fino ad oggi (anni 2000 secondo l’agenda europea) avevate ragione, ma l’informatizzazione della pubblica Amministrazione e le tecniche utilizzate dagli organi ispettivi.

Suggeriscono di cambiare il modus ragionandi ancor prima dell’operandi. Infatti;

Così agendo; Nel caso vogliate locare la vostra casa vacanze casomai dotata di piscina effettivamente riuscirete ad evadere l’importo riscosso, (salvo a valutare l’effettivo guadagno, ma ciò riguarda un altro discorso sulla opportunità di gestire l’attività con una società e non in maniera privatistica considerato che in entrambi i casi il vaglio sarà strettissimo e legato all’informatizzazione della vostra offerta.) ma vi esporrete a qualsiasi rischio civile, ovviamente non ci sarebbe neanche la necessità che si infortuni qualcuno per essere chiamati come responsabili infatti ormai è corpo del nostro Diritto anche il danno da vacanza rovinata.

Capite bene che per locare una casa privata anche se non a carattere professionale ma ospitando persone che comunque pagano e contribuiscono alla spesa per il bene (casa di vostra proprietà) in esercizio. Bisognerà:

  • Comunicare al sig. Prefetto competente L’attività posta in essere ed essere autorizzati ad iscrivere al portale internet gli avvicendamenti per i pernottamenti in periodi inferiori a 30 giorni se superiori va stilato un contratto e registrato;
  • Informare gli ospiti sui pericoli della casa, sul corretto uso degli impianti, e sui riferimenti telefonici in caso di necessità;
  • Regolamentare tutte le singole attività poste in essere nella casa.
  • Assoggettare a tassazione separata (unico Persone fisiche) tutto l’incasso annuale. Il rilascio della ricevuta con marca da 2€ è previsto solo in caso il reddito superi gli € 30mila annui.

Premesso ciò ad esempio in caso la vostra casa sia dotata ovvero gli ospiti possano usufruire di una di piscina bisogna, fare esclusivo riferimento alla normativa in riferimento al regolamento piscine ad uso pubblico con o senza bagnino.

Premesse le indicazioni normative di ordine generale di seguito esposte, è doveroso segnalare che il Regolamento interno di gestione dell’impianto piscina (come per le altre strutture dedicate) è un vero e proprio contratto che viene ad essere stipulato tra il gestore e l’utente anche se sottoscritto solo dal gestore, in ordine alle modalità comportamentali reciproche compresi gli elementi di assistenza e tutela. A patto che il regolamento stesso sia ben reperibile affisso o comunque conosciuto dall’utenza.

Anche il Regolamento di piscina è quindi documento da tarare specificamente per singolo impianto, da affiggere alla pubblica visione in luogo idoneo e deve contenere, tra l’altro, le modalità di accesso alla vasca e a tutte le sezioni e aree dell’impianto, l’indicazione della profondità dell’acqua e degli eventuali punti della vasca a profondità ridotta, il divieto di effettuare tuffi in assenza di strutture adeguate, la raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto, l’ubicazione dei più vicini servizi igienici, gli orari di accesso alla piscina, il divieto di ingresso ai minori di anni 14 non accompagnati in modo permanente da persona maggiorenne, le modalità di segnalazione della presenza e/o di assenza del servizio di assistente bagnanti.

Immaginate quindi se qualche vostro avventore se per qualsiasi motivo decida di lamentare una insufficienza della sua soddisfazione od addirittura un suo danno, quale sarebbe una vostra linea di difesa possibile se alle prime righe della citazione ricevuta si leggerà che lo stesso NON è stato informato sui pericoli, oppure NON hanno rilasciato neanche la ricevuta fiscale, ecc. ecc.

È facile immaginare che dagli occhi di un Giudicante saremo sempre visti come evasori fiscali, dediti al profitto sfrenato ed al capitalisti incallito a discapito anche della sicurezza e casomai dell’ambiente.

Secondo me paghiamo. Anche e perché una eventuale polizza RC a copertura in caso di determinate attività non dichiarate non copre tutto il rischio.

Per comodità pubblichiamo in estratto l’ Accordo S/R/PA del 16 gennaio 2003
Omissis …
Punto 4.1 – il titolare dell’impianto individua i soggetti responsabili dell’igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine.
Le relative figure sono individuate dalle Regioni. (trattasi di denominazione, formazione, mansioni, …)
L’assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l’orario di funzionamento della piscina.
L’assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.
In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.
… omissis.

Accordo Interregionale del 16 dicembre 2004       
Omissis …+
Punto 4bis.2 – l’assistente bagnanti , abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali attorno ad essa.
Punto 4bis.3 – la presenza di assistenti bagnanti a bordo vasca in numero proporzionato al numero e caratteristiche delle vasche e al numero dei bagnanti secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l’orario di funzionamento della piscina.
… omissis …
Punto 17.1 – le piscine devono essere dotate di regolamento interno per la disciplina del rapporto gestore-utenti in riferimento agli aspetti igienico sanitari.
In particolare esso deve contenere gli elementi di educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale, che contribuiscono a mantenere idonee condizioni nell’impianto natatorio, secondo le indicazioni delle disposizioni tecniche regionali.

Relativamente al concetto di piscine ad uso pubblico, in base alle norme sottonotate, sono considerate tali le piscine di Categoria A – di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica.
Sono tali le piscine “Gruppo a1 – pubbliche propriamente dette (comunali); Gruppo a2 – uso collettivo (pubblici esercizi, attività ricettive turistiche e agrituristiche, collettività varie, palestre, centri estetici, circoli, associazioni, …); Gruppo a3 – finalizzate al gioco acquatico.
Salvo disposizioni locali contrarie o mitigatrici, per le piscine di Categoria A l’assistente bagnanti è previsto.

Per maggiori dettagli od esigenze specifiche compilare la form al sito allservices.incista.it seguendo il link.

 

Fonti:

Assopiscine

Commissione Euopea

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il Richiedente del quesito ovvero l’utente di Internet è quindi espressamente ed esplicitamente tenuto a non basare le proprie azioni sulle consulenze e risposte ai quesiti posti ovvero dalle informazioni estemporanee attinte dal blog, ed é invitato ad approfondire le questioni trattate con professionisti di Sua esclusiva fiducia. Casomai stampando le informazioni reperite sul blog e sottoponendole al Professionista conosciuto e di fiducia.
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Iva Agevolata 4 e 10 autocertificazione per le ristrutturazioni

Iva Agevolata 4 e 10 autocertificazione per le ristrutturazioni

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È possibile autocertificare le Spese di ristrutturazione detraibili in dichiarazione dei redditi 2018, elenco lavori e tipi di detrazione edilizia, progettazione, cessione del credito fiscale.

Le spese di ristrutturazione detraibili per l’anno 2018 le quali possono usufruire della detrazione IRPEF pari al 50% sono deducibili in dichiarazione dei redditi 2018 con modello 730 o modello redditi ex Unico, ovviamente per i 730 telematici sarà il contribuente ad inserire gli importi, in quanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione energetica, di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi, lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per prevenire il rischio sismico e di atti illeciti, di bonifica amianto e lavori al fine di aumentare la sicurezza in casa evitando gli infortuni domestici, ecc. ecc.

Spese di ristrutturazione detraibili nel 2018:

Spese di ristrutturazione edili detraibili dalla dichiarazione dei redditi 2018:

  • Per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute al 31 dicembre 2018 con il cd. bonus ristrutturazioni 2018 spetta la detrazione pari al 50% per un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
  • Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 c’è il nuovo sismabonus 2018;
  • nuovo bonus caldaia 2018.
  • Bonus condizionatori detrazione spese al 50% o 65% con e senza ristrutturazione.
  • Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 per l’acquisto di mobili, a seguito di una ristrutturazione edile, di arredi con il cd. Bonus mobili ed elettrodomestici spetta detrazione pari al 50% per un limite di spesa pari a 10.000 euro da dividere in 10 quote annuali di pari importo. Nel 2018, i due bonus, sono stati riconfermati.
  • Per il recupero ed il mantenimento del verde, in arrivo il bonus verde giardini, terrazzi e balconi.
  • Costi per gli interventi di risparmio energetico effettuati tra il 4 agosto 2013 ed il 31 dicembre 2018 spettano le nuove detrazioni Ecobonus 2018.

Spese per ristrutturazioni detraibili: a chi spetta la detrazione?

I beneficiari della detrazione massima del 50% delle spese di ristrutturazione edile, mobili ed elettrodomestici e di risparmio energetico sono:
  • Proprietario dell’immobile o Nudo proprietario;
  • Usufruttuario, affittuario o comodatario;
  • Soci di cooperative e di società semplici;  purché l’immobile in parola sia la prima casa per il contribuente.
  • Imprenditori individuali a patto però che l’immobile oggetto della ristrutturazione e quindi della detrazione, non sia ad uso strumentale o merce.

La detrazione al 50% spetta inoltre anche al Coniuge; Parenti entro il III° grado e Affini entro il II° grado a condizione però che siano conviventi con chi possiede o detiene l’immobile al momento della comunicazione di inizio lavori, e che le spese, fatture e bonifici siano intestati a loro.

Tale agevolazione spetta anche:
  • Se le autorizzazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione;
  • Per chi acquista un immobile ristrutturato che rientra nello sconto fiscale, le quote residuali della detrazione sono trasferite automaticamente al nuovo acquirente, salvo diverso accordo con il venditore
  • A chi esegue i lavori di ristrutturazione in proprio, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
  • Immobili in successione: In caso di decesso da parte del proprietario che ha sostenuto i costi della ristrutturazione, le quote di detrazione non ancora fruite possono essere fruite dall’erede che riceve in successione l’immobile, a patto che ne abbia immediata disponibilità ance se lo stesso immobile non è la sua abitazione principale.
  • Trasferimento dell’affittuario o del comodatario: in caso di cessazione del contratto di locazione o di comodato, l’agevolazione continua ad essere fruita dall’inquilino che ha sostenuto le spese di ristrutturazione anche se ha lasciato l’abitazione.

Importante: i contribuenti beneficiari del bonus ristrutturazione 2018, spetta anche il bonus mobili.

In quante quote si divide la spesa massima di 96.000 euro?

La detrazione 50% sulle spese di ristrutturazione va divisa in 10 quote annuali di pari importo, per un limite di spesa fino a 96.000 euro, a partire dall’anno in cui sono state sostenute le spese.

Per cui se i lavori sono iniziati nel 2017 la prima quota è detraibile a partire dalla dichiarazione dei redditi 2018 spese ristrutturazione, sia che si usi il modello 730 o Unico.

Esempio pratico: se la spesa sostenuta per eseguire lavori di ristrutturazione edilizia è complessivamente di 120.000 euro, la detrazione spetta sul 50%, pertanto, si ha diritto a scaricare dalla dichiarazione dei redditi massimo 60.000 euro che vanno poi ripartiti in 10 quote di pari importo, quindi 6.000 euro all’anno per 10 anni.

La spesa ristrutturazione detraibile in ciascuna dichiarazione di redditi è pari a 6.000 euro.

Ricordiamo che le spese di ristrutturazione effettuate entro il 31 dicembre 2011 la ripartizione della detrazione funziona in modo diverso, ossia: per i contribuenti sotto i 75 anni la detrazione andava ripartita in 5 quote mentre per i contribuenti sopra gli 80 anni in tre rate annuali di pari importo.

Elenco lavori edili detraibili dalla dichiarazione dei redditi 2018:

Le spese di ristrutturazione detraibili sulle quali spetta la detrazione fiscale pari al 50% su un massimo di spesa di 96.000 euro sono secondo l’elenco lavori ristrutturazioni Agenzia delle Entrate:

  • 1) Spese elencate alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001, nelle quali rientrano i lavori di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali a prescindere dalla categoria catastale stessa agevolazione spetta anche sulle loro pertinenze.
  • 2) Spese elencate alle lett. a), b), c) e d) articolo 3 del Dpr 380/2001, nelle quali rientrano i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuate su tutte le parti comuni degli edifici residenziali. Pertanto, le spese di manutenzione ordinaria sono ammesse alla detrazione solo se sostenute per eseguire lavori che riguardano le parti comuni degli edifici residenziali.
  • 3) Spese per la ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, e quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.

Elenco Spese di ristrutturazione edilizia detraibili:

Rientrano tutti gli interventi volti a realizzare una modifica dell’organismo edilizio rispetto a quello esistente, per cui vi rientrano anche i lavori di demolizione e ricostruzione purché sia mantenuto lo stesso volume e la stessa superficie di quanto preesistente, salvo le innovazioni necessarie per adeguare l’edificio in tema di norme antisismiche.

Nello specifico, a titolo di esempio, riportiamo alcuni tipi di lavori agevolabili:

  • Costruzione dei servizi igienici più grandi rispetto alla superficie e al volume esistente.
  • Interventi che modificano la destinazione d’uso di edifici, in base alle leggi regionali e dalla normativa locale;
  • Interventi per trasformare i locali accessori in residenziali;
  • Lavori di ampliamento delle superfici.

Spese detraibili manutenzione ordinaria e straordinaria:

Quali sono i lavori di manutenzione ordinaria per i quali spetta l’agevolazione?

Le spese di manutenzione ordinaria per cui spetta la detrazione del 50% sono solo quelle sostenute per eseguire lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali per cui non spetta sulla singola unità familiare.

Elenco spese di ristrutturazione detraibile per lavori di manutenzione ordinaria: 

Rientrano in questa tipologia di lavori, tutti gli interventi edili effettuati per riparare, rinnovare e sostituire finiture degli edifici e per migliore, integrare o mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti, come ad esempio:

  • Sostituzione dell’intera pavimentazione o parte di essa con relativa opera di finitura e conservazione;
  • Riparazione dell’impianto idraulico, idrico e smaltimento acque reflue;
  • Lavori di rivestimento e tinteggiatura dell’esterno senza alcuna modifica e rifacimento intonaco degli interni.
  • Rifacimento della pavimentazione esterna senza modifiche ai materiali.
  • Rinnovo delle impermeabilizzazioni per lo smaltimento dell’acqua piovana.
  • Riparazioni balconi e terrazze, recinzioni;
  • Sostituzione di alcune parti degli impianti tecnologici, degli infissi, serramenti e serrande senza modificare il tipo di infisso.
Elenco spese ristrutturazione agevolabili per lavori di Manutenzione straordinaria:

In questa tipologia di spese rientrano tutti gli interventi eseguiti per rinnovare o sostituire parti dell’unità residenziale, le parti comuni e quelle strutturali dell’edificio, per realizzare per esempio un nuovo bagno o integrare impianti tecnologici purché non comportino modifiche nel volume, superficie e nella destinazioni d’uso.

Rientrano nei seguenti interventi agevolabili:

  • Lavori per la sostituzione di infissi esterni, serramenti, persiane con serrande, modificando anche il materiale o la tipologia di infisso;
  • Lavori per realizzare e adeguare opere accessorie e pertinenziali senza modificare il volume o la superficie e impianti ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;
  • Realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari
  • Lavori di chiusura o apertura interne senza modifiche dell’edificio o dello schema con cui sono distribuite le unità immobiliari.
  • Consolidamento delle fondamenta o sostituzione solai di copertura.
  • Rifacimento di scalini, scale o rampe;
  • Realizzare recinzioni, muri di cinta e cancellate;
  • Interventi di risparmio energetico.

Ape, IVA, bollo sono detraibili dal 730 e Unico?

Sono detraibili dal 730 e Unico anche gli oneri accessori per l’esecuzione dei lavori:

Spese per le prestazioni professionali, per la progettazione, per la sicurezza impianti elettrici e a metano, acquisto dei materiali, compenso per le relazioni di conformità alla legge come ad esempio la certificazione energetica con il nuovo APE, spese per perizie e sopralluoghi, IVA, bollo e diritti di segreteria per le concessioni, autorizzazioni e comunicazione di inizio lavori, oneri di urbanizzazione e altri eventuali costi sempre relativi agli interventi di ristrutturazione agevolabili per cui spetta la detrazione.

Non sono invece detraibili eventuali spese per traslochi o custodie di beni mobili ed immobili nel periodo in cui vengono eseguiti i lavori.

Restauro e risanamento conservativo

Nella detrazione spese di restauro e risanamento conservativo rientrano tutti i lavori edili che servono per mantenere nel tempo l’organismo edilizio.

Sono interventi di restauro i lavori per restituire all’immobile un particolare valore architettonico, storico o artistico mentre sono interventi di risanamento conservativo i lavori per mantenere le opere originali, ad esempio la detrazione spese di restauro e risanamento conservativo spetta per i seguenti interventi:

  • Lavori per innovare le strutture verticali e orizzontali;
  • Lavori per far ripristinare l’aspetto storico-architettonico di un edificio;
  • Adeguare le altezze dei solai, mantenendo il rispetto dei volumi esistenti;
  • Aprire nuove finestre per favorire una maggiore aerazione dei locali.

Iva Agevolata 4 e 10 autocertificazione per le ristrutturazioni

 
Fonti:
 
 
 
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