Forma scritta per i patti

Forma scritta per i patti

Forma scritta per i patti tra cliente e professionista sul compenso, anche se non digitalizzato con la IA, il professionista previa informativa, deve sempre pattuire il compenso della prestazione.

L’art. 9 del D.L. 1/2012 ha abrogato le tariffe professionali ed ha stabilito che per la liquidazione giudiziale dei compensi il giudice dovrà fare riferimento a parametri ministeriali, fissati con decreto per le diverse categorie professionali.
L’inciso relativo al parere dell’associazione professionale deve ritenersi abrogato in quanto le norme corporative sono state soppresse con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

L’art. 2233 c.c. dispone la nullità dei patti conclusi tra i professionisti e clienti sui compensi professionali non è abrogato, proposta e accettazione, per la validità dell’accordo, devono essere quindi redatte in forma scritta

  • Accordo sui compensi professionali
  • Nessun accordo scritto sul compenso ridotto
  • Proposta e accettazione devono avere la stessa forma, il silenzio non ha valore

Accordo sui compensi professionali

Quando cliente e professionista si accordano per la determinazione del compenso, è necessario stipulare il patto per iscritto. Nel caso in cui infatti a una proposta inviata via email dall’avvocato non segua un’accettazione nella stessa forma scritta, l’accordo non può dirsi concluso, così come se un fax di risposta a una proposta non richiami espressamente un particolare criterio indicato dal cliente per la quantificazione del compenso. Queste le due importanti precisazioni contenute nell’ordinanza di Cassazione n. 15563/2022.

Azione di recupero per i compensi di un avvocato

Un avvocato ricorre in giudizio per ottenere il pagamento dei propri compensi da una società, in relazione a tre giudizi, per un importo complessivo che supera i 122.000,00 euro. La convenuta non contesta le prestazioni eseguite, ma fa presente di aver convenuto con l’avvocato l’applicazione delle tariffe nella misura minima, con ulteriore riduzione e la divisione a metà del corrispettivo, avendo seguito le pratiche con un collega.

Il Tribunale riduce il compenso richiesto dall’Avvocato, rilevando in effetti, in un caso la presenza di un accordo e negli alti due la già avvenuta corresponsione di somme in suo favore.

Nessun accordo scritto sul compenso ridotto

L’avvocato però nel ricorrere in Cassazione solleva i seguenti motivi di doglianza:

  • con il primo motivo contesta la sussistenza di un accordo con la cliente, visto che per la normativa impone la forma scritta per questi patti e il dimezzamento del compenso visto che l’intera pratica è stata svolta dallo stesso;
  • con il secondo deduce l’assenza di accordi sul compenso in relazione a un’altra pratica e lamenta il mancato aumento del 30% del compenso a lui spettante, come previsto dal d.m 55/2014;
  • con il terzo fa presente infine l’errata decorrenza degli interessi dovuti in un caso dalla costituzione in mora e in un altro dalla domanda giudiziale.

Proposta e accettazione devono avere la stessa forma, il silenzio non ha valore

Per la Cassazione devono essere accolti il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito invece il terzo.

In effetti, ha precisato di recente la stessa Cassazione l’art. 2233 c.c. non può ritenersi implicitamente abrogato dall’art. 13, comma 2, della 1. n. 247 del 2012: tale norma stabilisce che il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto. Infatti, secondo l’interpretazione preferibile, la novità legislativa ha lasciato impregiudicata la prescrizione contenuta nel terzo comma dell’art. 2233 c.c..

In base a questa interpretazione, la norma sopravvenuta non si riferisce alla forma del patto, ma al momento in cui stipularlo: essa, cioè, stabilisce che il patto deve essere stipulato all’atto del conferimento dell’incarico.

Pertanto, poiché la email inviata dall’avv. non è stata seguita dall’accettazione nella stessa forma non è possibile affermare che vi è stato un consenso in quanto “in tema di formazione del contratto, l’accettazione non può essere desunta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur quando questa faccia seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti, delle quali mostri di aver tenuto conto, assumendo il silenzio valore negoziale soltanto se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l’onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell’altro.

Avvocati: Requisiti per rimanere iscritti

Avvocati: Requisiti per rimanere iscritti all’Albo

Concluso l’iter parlamentare con il parere favorevole delle commissioni, manca solo il testo finale del ministero e la pubblicazione in gazzetta.

 
L’iter del regolamento sull’esercizio della professione forense ha incassato il sì della commissione Bilancio, il 1 ottobre scorso, con rilievi relativi a questioni di copertura finanziaria, oggetto di rassicurazioni da parte del Governo, la commissione giustizia ha rilasciato parere favorevole allo schema di decreto ministeriale che ora si appresta a tornare sul tavolo del ministro della giustizia per l’elaborazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda che, durante il suo iter, il regolamento ha già assistito alla soppressione, a seguito dei pareri espressi dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio di Stato, di due dei requisiti considerati essenziali per l’esercizio della professione:

  1. essere in regola con i pagamenti alla Cassa forense e
  2. essere in regola con i pagamenti al consiglio dell’ordine.

I sei requisiti ormai da considerare definitivi.

Dei quali chi vuole continuare ad esercitare il mestiere di avvocato dovrà necessariamente possedere contemporaneamente, fatta eccezione per i giovani legali iscritti all’albo da meno di cinque anni, per dimostrare l’esercizio “effettivo, continuativo, abituale e prevalente” della professione di avvocato se patrocinante:

– essere titolare di una partita Iva attiva o far parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita Iva attiva;

– avere l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica, destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società o associazione di studio con altri colleghi, o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

– aver trattato almeno cinque affari l’anno (sia attività giudiziale che stragiudiziale), anche se l’incarico è stato conferito da altro professionista;

– essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’ordine;

– aver assolto gli obblighi di aggiornamento professionale;

– aver stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.

Dalla Camera, anche l’ok, con rilievi.

Al decreto attuativo per lo svolgimento dell’esame di Stato mentre è ancora in corso l’esame sullo schema riguardante il tirocinio forense.

Attendiamo la pubblicazione in gazzetta per la valutazioni finali o definitive.

Per qualsiasi dubbio o necessità anche interpretativa vi ricordiamo che la consulenza via internet è totalmente gratuita v’invitiamo quindi a compilare la form che segue.


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