Mandato Professionale in CLOUD

Mandato Professionale in CLOUD

Nell’epoca del digitale anche il Mandato Professionale ha subito alcune sostanziali variazioni, prima di tutto considerata la grande disponibilità su internet di consulenti, fac totum, fac simile, cultori del copia ed incolla.

Dobbiamo imparare a difenderci e comprendere con attenzione chi sia il nostro interlocutore. quale vocazione abbiano le sue soluzioni verso il concretare di  problemi futuri o ripercussioni in aree differenti ma sempre di interesse.

Considerato che si parla di interessi e di economia nostra o dell’impresa,

Il nostro interlocutore deve essere affidabile e garantire il proprio operato con opportuna polizza rischi professionali come fanno tutti gli iscritti negli albi professionali; Meglio se come espressosud.it, con il patrimonio personale dei suoi supporters.

Inoltre i componenti dello studio non basta che abbiano una o più pareti dello studio tappezzate di altezzosi quanto impolverati titoli di studio, bisogna che dimostrino di prestare la dovuta attenzione alla formazione costante, quantomeno quella minima prevista dagli Ordini di appartenenza.  Ad esempio gli iscritti all’ordine dei Dottori commercialisti devono seguire almeno 90 ore di aggiornamento in un triennio.

Non dobbiamo neanche trascurare, di creare un ambito scientifico tecnico con il quale interagire in tutta sicurezza per trattare i nostri fatti amministrativi contabili e dichiarativi. Infatti la nostra cloud offre un ambiente intuitivo perchè basato sul diffuso sistema Microsoft, veloce, sicuro e monitorato.

Al tempo stesso la garanzia che le comunicazioni sono garantite, scongiura il rischio che la risposta ricevuta dallo studio, non sia pertinente alla domanda o non tenga conto della situazione individuale del cliente, in maniera globale.

Soccorre la struttura software a “blockchain” dello studio,

La quale traccia e garantire che le comunicazioni all’interno siano conosciute solo, ma anche da tutti i Professionisti responsabili per e di quel cliente.

Grazie al mandato professionale on line il nostro studio professionale di Cava dei Tirreni (SA) garantisce che le informazioni che vi riguardano siano conosciute contemporaneamente da tutti i professionisti interessati a voi ed alle vostre vicende tecniche, amministrative e fiscali , quali architetti, avvocati, ingegneri, commercialisti, consulenti e medici del lavoro, di cui ci fornite i contatti.

Lo studio on line ed in mobilità consente di inviare il mandato professionale tradizionalmente inteso, compilando i modelli di documento predisposti dagli esperti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Infatti a richiesta sono disponibili studiate e predisposte lettere di incarico professionale via web per favorire le attività d:

  1. Apertura ditta individuale con attribuzione partita IVA;
  2. Costituzione Società Responsabilità Limitata – Semplificata – uniPersonale od a capitale ridotto;
  3. Tenuta della Contabilità semplificata con Trasmissione Telematica Dichiarazioni senza consulenza;
  4. Tenuta della Contabilità ordinaria, con trasmissione Telematica dichiarazioni senza consulenza;
  5. Redazione bilancio d’esercizio, nota integrativa, verbale di assemblea per spostamento od approvazione del bilancio, ed allegati senza consulenza;
  6. Trasmissione Telematica Bilancio e dichiarazioni senza consulenza;
  7. Controllo Dichiarazioni dei Redditi senza consulenza;
  8. Verifiche e controlli, consulenza generica con enti non commerciali ma ispettivi della P.A. o P.G.;
  9. Consulenza finanziaria;
  10. Consulenza gestionale;
  11. Controllo di gestione;
  12. Controllo legale;
  13. Perizia di stima;
  14. Cessione quote srl ed srl-s;
  15. Contratto di hosting su server, nella cloud dello studio DI MAIO di Cava dei Tirreni (SA);
  16. Studio ed analisi dell’impresa, costruzione e adozione del modello di organizzazione e gestione;
  17. Mandato professionale consulenza e adempimenti area lavoro;
  18. Mandato professionale modello 231, per la consulenza ed assistenza per la predisposizione del modello organizzativo e gestionale unitamente alle procedure interne di controllo e vigilanza idonei a prevenire il compimento di fatti illeciti e dei reati oggetto del decreto legislativo 231/2001.
  19. Preventivo incarico consulenza generica;
  20. Preventivo di massima ordinaria, bilancio, dichiarazioni, consulenza;
  21. Preventivo di massima ordinaria, dichiarazioni, consulenza;
  22. Preventivo di massima semplificata, dichiarazioni, consulenza;
  23. Preventivo di massima bilancio, dichiarazioni, consulenza;
  24. Preventivo di massima riclassificazione ed analisi di bilancio, economica, finanziaria, patrimoniale;
  25. Preventivo di massima analisi di bilancio, miglioramento del Rating;
  26. Delega/autorizzazione del cliente ad utilizzo servizio Fattura Elettronica fornito da Agenzia delle Entrate;
  27. Delega/autorizzazione del cliente ad utilizzo servizio Fattura Elettronica fornito da terzi;

Per maggiori informazioni e la nota informativa per i servizi erogati on line basta compilare la form che segue.

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Mandato Professionale in CLOUD


 

Revocabili i revisori; Ma non i sindaci nelle SrL

Revocabili i revisori; Ma non i sindaci nelle SrL

Il raddoppio dei parametri per la nomina del revisore rende revocabili quelli nominati in società per le quali i parametri al confronto si pongano al di sotto dei nuovi limiti dimensionali per la nomina dell’organo di controllo o del revisore unico.

Sono i principali effetti delle novellato art. 2477 del codice civile, con emendamento introdotto dal decreto legge c.d. sblocca cantieri (art. 2 bis), rispetto alle disposizioni in vigore dal 16 marzo, a seguito della vigenza della parte societaria del codice della crisi.

I nuovi limiti lasciano inalterati i termini per la nomina.

Come noto, l’articolo 2477 codice civile. È stato modificato dal d.lgs. n. 13/2019 recante il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

In pratica, entro il prossimo 15 dicembre le srl che nei bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018 avessero superato anche solo uno dei seguenti parametri:

1) Totale attivo dello stato patrimoniale 2 milioni di euro;

2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2 milioni di euro;

3) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio, 10 unità;

Erano tenute alla nomina di un organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale con annesse funzioni di revisione legale) o un revisore Legale.

Ebbene, ora in pratica, l’obbligo di tale nomina scatterà quando, nei due bilanci in commento, la società superi uno dei seguenti nuovi parametri:

1) Totale attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro;

2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro;

3) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 20 unità;

È sufficiente quindi superare uno su tre per due esercizi consecutivi per essere onerati alla nomina; Il termine per nominare l’organo di controllo resta quello del 15 dicembre 2019.

Per contro la naturale cessazione dell’incarico si avrà quando i parametri non sono superati per tre anni consecutivi.

I revisori già nominati ?

Essendo le soglie, in via di superamento vigenti dallo scorso 16 marzo, molte srl potrebbero aver utilizzato l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2018 di norma da tenersi nei mesi di aprile o maggio per nominare il revisore esterno.

In tal senso, peraltro, consigliavano anche alcune conservatorie dei registri delle imprese.

Ma dette nomine, possono essere revocate dalla stessa assemblea di nomina, in quelle società che superavano i vecchi parametri ma risultano al di sotto dei nuovi.

Per le società che abbiano provveduto alla nomina del revisore legale, tale possibilità appare espressamente prevista dalla legge . L’art. 4 del dm. 261/2012 infatti, ritiene (alla lett. 1), giusta causa di revoca del revisore «la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge».

Ed è questa l’espressa fattispecie generale, dato che con i nuovi parametri per molte società potrebbero essere venuti meno i presupposti che hanno determinato l’obbligo di nomina.

Più complessa appare la possibilità di revocare il sindaco unico o il collegio sindacale.

In questi casi, infatti, la revoca ai sensi dell’art. 2400 codice civile da parte dell’assemblea, dovrà essere approvata con decreto del tribunale, di norma la giurisprudenza riconosce la giusta causa in negligenze del sindaco (Trib. Milano 11/7/86 Trib. Napoli 16/3/89) o in situazioni di salute personali, più che il mero venir meno dell’obbligo di legge.

In ogni caso la revoca del sindaco dall’ufficio diverrebbe operativa solo alla data del decreto del tribunale di autorizzazione o nulla osta alla esecuzione della relativa delibera dell’assemblea.


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Revocabili i revisori; Ma non i sindaci nelle SrL

Fattura Elettronica e Bollo da 2 €

Fattura Elettronica e Bollo da 2 €

Fattura Elettronica e Bollo da 2 €

E’ disponibile, nel portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, il servizio che consente all’operatore Iva di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

In alternativa si può versare tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici utilizzando i codici istituiti con la risoluzione n. 42E del 09/04/2019 riportata più sotto in estratto.

In particolare, per le fatture elettroniche emesse via SdI nel trimestre di riferimento, il servizio consente di visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’importo complessivo del tributo dichiarato.
Il servizio permette, se necessario, di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l’imposta di bollo e calcola di conseguenza l’ammontare del tributo complessivamente dovuto.

Il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E del 9 aprile di quest’anno, che ha istituito gli specifici codici tributo.

Scadenza imposta di bollo fattura elettronica

Ai sensi del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2018, che ha Modificato il DM 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche. (19A00047) (GU Serie Generale n.5 del 07-01-2019)

Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Pertanto, per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019, il pagamento deve essere effettuato entro il 23 aprile, tenuto conto che il giorno 20 aprile è sabato e dei successivi giorni festivi.

RISOLUZIONE N. 42/E Divisione Servizi, 9 aprile 2019

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli “F24” e“F24 Enti pubblici”, dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.”

La suddetta disposizione si applica alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.
Tanto premesso, fermo restando che il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato attraverso l’apposito servizio telematico reso disponibile nell’area riservata del soggetto passivo IVA, accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle entrate, in alternativa, per consentirne il pagamento tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), si istituiscono i seguenti codici tributo:

CODICE TRIBUTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

  • 2521 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
  • 2522 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
  • 2523 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
  • 2524 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
  • 2525 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SANZIONI
  • 2526 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – INTERESSI

In sede di compilazione del modello “F24”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna“Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”, i suddetti codici tributo sono esposti esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, riportando nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” i seguenti dati:

  • nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
  • nel campo “codice tributo/causale”, uno degli elencati codici tributo;
  • nel campo “riferimento A”, nessun valore;
  • nel campo “riferimento B”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato“AAAA”.

CODICE TRIBUTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE PRIMA DEL 01/01/2019 ED ALTRI DOCUMENTI INFORMATICI

Sono utilizzati per il versamento dell’imposta di bollo relativa ai documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018 i seguenti codice tributo:

  • 2501 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari
  • 2502 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- SANZIONI
  • 2503 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – INTERESSI

CONTROLLO CONTRASSEGNI TELEMATICI
Il servizio dell’ Agenzia delle Entrate consente di controllare che il contrassegno che vi interessa non sia contraffatto. Sarà sufficiente inserire i dati del contrassegno nella form seguendo il link Valori Bollati.


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Fattura Elettronica e Bollo da 2 €

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate

Dal 1° gennaio la fattura elettronica diventa obbligatoria

abbiamo la soluzione; Semplice ed a prova di errore.

L’Agenzia delle Entrate, ha diffuso le linee giuda per rispettare correttamente le indicazioni della Legge di Bilancio 2018.
Le linee guida dell’Agenzia delle Entrate per la fattura elettronica inoltre ci informano come sarebbe possibile rispettare la legge senza spendere niente.
Il processo indicato oltre che completo ove dovesse risultare complicato valutate  il nostro Servizio “Fatturazione Elettronica” tramite il WEB (invio e ricezione con codice univoco o PEC) verso i Privati, le Aziende ed i Professionisti e la Pubblica Amministrazione / Enti Pubblici e Privati, produce documenti informatici conformi allo standard XML 1.2 in vigore già dal 1 gennaio 2017, il servizio completa con la conservazione elettronica a norma.

Anche nella forma “ASSISTITA” Facciamo Tutto Noi  da remote. ( compilare, firmare, spedire e controllare gli esiti)

Il nuovo portale Web è stato sviluppato per consentire di creare, trasmettere , ricevere e archiviare le Fatture Elettroniche nel formato conforme alle specifiche dell’Agenzia delle Entrate (XML) e rendere indipendenti le Aziende ed i Professionisti rispetto al nuovo obbligo procedurale che decorre dal 1 gennaio 2019. In qualità di “intermediari” accreditati dall’Agenzia possiamo assegnare i “codici univoci” per ricevere le fatture dei Vostri fornitori direttamente consultabili con un click dall’apposita funzione.

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La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate

Contratto di Rete o di Franchising, quale scegliere?

Contratto di Rete o di Franchising, quale scegliere?

Da più parti viene richiesto di trovare sistemi ed iniziative per rilanciare la propria attività, consolidare i risultati raggiunti, oppure migliorare i margini di guadagno. Così spesso l’attenzione cade sulle forme associative tra imprese oppure tra imprenditori e professionisti.

L’articolo che segue riguarda la rappresentazione delle regole ufficiali che orbitano intorno ai due simili e particolari negozi giuridici.

Contratto di rete o affiliazione Commerciale, il Franchising.

Ci siamo soffermati sul secondo l’Affiliazione Commerciale o Franchising con la pubblicazione di un contratto schema per un centro di servizi fiscali, contabili ed amministrativi od assicurativo sociali.

Come richiesto dalla società Incista Spa per il rilancio della divisione allServiceS.

La pubblicazione dello schema di contratto perchè ci sembra una buona occasione per molti, i quali pur avendo perso il riferimento principale, conservano le loro capacità ed alimentano gli stimoli di crescita professionale.

Ovviamente ogni adattamento deve essere preventivamente valutato da un Professionista di vostra fiducia iscritto in Albo Professionale ad esempio quello dei Dottori Commercialisti o degli Avvocati.

Il blog espressosud.it come di consueto, ai contatti provenienti dai social anche se non specificamente collegati, offre la specifica consulenza che non comporti alcuna spesa, ma solo parere anche se scritto in maniera totalmente gratuita e confidenziale.


Mini Guida al Contratto di Rete 

Secondo quanto indicato dall’art. 3, comma 4ter, del D.M. n. 33/2009 possono essere parti del contratto di rete unicamente soggetti che rivestano la qualifica d’imprenditori, ai sensi dell’art. 2082 c.c., e che sono tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese ed in possesso di una partita iva anche se non comunitaria.

Cos’é il Contratto di Rete?

Il Contratto di Rete è una forma di aggregazione tra imprese, che prevede la collaborazione e la cooperazione, purchè siano mantenute tutte le caratteristiche di indipendenza, autonomia e specialità delle singole aziende partecipi alla rete.

Lo scopo del contratto è quello di perseguire obiettivi comuni, condivisi, al fine di incrementare la competitività sui mercati ridurre i costi di esercizio aumentare la capacità innovativa.

Chi può stipulare?

Il Contratto di Rete può essere stipulato senza limitazioni relative a:

  • NUMERO DI IMPRESE: che devono essere almeno due;
  • FORMA GIURIDICA: possono partecipare società di capitali, imprese individuali, cooperative, consorzi, purchè in possesso di un codice iva.
  • LUOGO: possono partecipare imprese situate in diverse parti del territorio italiano e imprese estere purchè con sedi operative in Italia;
  • DIMENSIONE: possono essere grandi, medie e piccole imprese;
  • ATTIVITÀ: possono essere operanti in settori differenti.

Quali attività quali le caratteristiche ?

La normativa prevede che le parti :

  1. predispongano un programma di rete – ossia un piano globale d’azione volto ad,
  2. accrescere la capacità innovativa e la competitività di entrambe,
  3. infine che, portino a termine le attività previste nel programma.

I programmi possono essere di 3 tipologie:

  1. COLLABORAZIONE: tra le parti in ambiti affini, attinenti o complementari l’esercizio delle proprie imprese;
  2. SCAMBIO: tra le parti di informazioni o di prestazioni di qualsiasi natura (commerciale, industriale, tecnica e tecnologica);
  3. ESERCIZIO IN COMUNE: tra le parti di una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese.

I Vantaggi ?

Costituire una rete permette di aumentare la crescita dimensionale preservando l’autonomia giuridica ed operativa delle diverse imprese che si aggregano. Contemporaneamente avviane lo scambio del potenziale operativo senza aumentare i costi aumentano gli sbocchi d’impiego delle attività previste per la singola impresa partecipe alla rete.

La sinergia in estrema sintesi consente di:

  • diventare un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare e raggiungere meglio il mercato di riferimento sopratutto quelli esteri;
  • ampliare l’offerta;
  • dividere i costi; O quantomeno accedere a nuove condizioni di vantaggio anche se solo nei pagamenti;
  • accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto e godere di agevolazioni fiscali;
  • partecipare alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici;
  • impiegare il distacco del personale tra le imprese (l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete);
  • assumere in regime di codatorialità Utilizzazione della prestazione lavorativa di uno o più dipendenti a favore di uno o più datori di lavoro, in base a una particolare normazione nel caso in cui questi ultimi facciano parte di una rete d’impresa.

Gestione della Rete

Il Contratto di Rete, nella sua essenza, permette di rendere ufficiale il rapporto di collaborazione fra le imprese aderenti, così da poter rendere chiari l’impegno, gli investimenti e il tipo di rapporti di scambio da adottare.

Nello specifico è bene formalizzare:

  • MODALITÀ: si identifica e condivide uno scopo comune a tutte le imprese partecipi alla rete, si individua come verranno monitorati i vari step che cadenzano gli obiettivi strategici; infine si devono definire obblighi e diritti di tutte le imprese partecipanti.
  • ASSUNZIONE DI DECISIONI: si avrà cura di regolamentare il potere decisionale da parte delle partecipanti in materia di interessi comuni ad esempio definire e prevedere le maggioranze quali quella  semplice, quale maggioranza é qualificata, e l’unanimità su determinate o tutte le decisioni.
  • FONDO PATRIMONIALE COMUNE: si devono definire le regole su come gestire un eventuale fondo patrimoniale comune e la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascuna partecipante si obbliga a versare.
  • RAPPRESENTANTE COMUNE: eventuale definizione di un organo di rappresentanza comune per l’esecuzione delle volontà delle aziende nel rispetto del contratto di rete, per i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti e le regole per il suo compenso e la sua eventuale sostituzione.
  • ADESIONE, DURATA E RECESSO:  si devono definire la durata del contratto di rete, le modalità di adesione di eventuali altre imprese e le cause di recesso anticipato.

Requisiti minimi del contratto di rete.

L’atto da sottoscrivere per avere validità deve contenere:

  • le imprese aderenti potrà prevedersi nell’atto la successiva adesione di altre imprese;
  • gli obiettivi comuni e strategici ivi comprese le modalità di verifica dell’avanzamento verso tali obiettivi;
  • il programma della rete, con la specificazione dei diritti e degli obblighi di ciascun partecipante;
  • la durata, e le modalità di eventuali rinnovi;
  • le eventuali modalità di adesione di altre aziende/imprenditori/professionisti/associazioni;
  • le regole di gestione delle decisioni comuni.

Possono essere elementi facoltativi: 

  • l’organo comune il/i soggetti individuati per l’esecuzione del contratto al quale affidare le modalità di gestione della rete nomina ed attribuzione poteri e compenso della Rappresentanza amministrativa.
  • controllo Legale dei conti.
  • il fondo patrimoniale
  • le cause di recesso anticipato
  • le modifiche, le maggioranze, del programma di rete.

In questo contesto normativo appare ovvio che il contratto di rete favorisce l’aggregazione di grandi imprese con piccolo o micro al fine di trasferire o cedere in parte i grandi lavori ad esse affidati.

La capacità attrattiva è della grande impresa la quale giocoforza è portatrice del lavoro, particolare attenzione dovrà essere prestare su clausole vessatoria in seno alla capacità delle piccole imprese di rivalersi per danni subiti per cause ad essa non imputabili.

Indubbiamente senza responsabilità civile diretta sulla parte esecutiva, per una impresa appaltatrice di un grande lavoro, affronterà tutto il lavoro con maggiore disinvoltura, ciò porta di norma al doppio vantaggio di ridurre i costi ed aumentare il margine di guadagno.

Altra nota caratteristica interessante nel contratto di rete è la possibilità di creare e gestire un patrimonio comune, a ciò quindi prestare molta attenzione a chi risulterà intestatario dei beni iscritti, dovrà essere colui che lo ha pagato, ovvero sarà trascritto nel registro della P.A. il vincolo di proprietà a favore di tutte le imprese partecipi all’acquisto.


Mini guida al contratto di franchising con fac-simile di contratto.

Il contratto di franchising noto in Italia come il contratto di affiliazione commerciale, è un contratto atipico ovvero non direttamente disciplinato dal Codice Civile, ma rientra nella categoria dei contratti di distribuzione.

Il legislatore ha quindi provveduto a disciplinarlo in una legge speciale, la legge 6 maggio 2004 n. 129, entrata in vigore il 25/05/2004 e da questa data si applica ai contratti di franchising in Italia.

La legge 129/2004 ha così sostituito il termine franchising con la dicitura italiana di contratto di “affiliazione commerciale”. Vediamo in dettaglio i caratteri fondamentali della norma in esame.

Cos’è e come funziona il franchising

Il Franchising è un accordo di collaborazione commerciale tra due o più imprenditori o più Professionisti giuridicamente ed economicamente indipendenti.

Le parti del franchising

Da una parte il Franchisor comunemente detto affiliante e dall’altra il franchisee detto anche affiliato i quali sono già in attività individuale, attraverso la stipula del contratto di franchising pongono in essere una collaborazione diretta alla commercializzazione di beni e/o la produzione di servizi con gli stessi elementi distintivi e con le procedure sperimentate dal Franchisor-Affiliante.

Il Franchisor prima di sviluppare il suo franchising ha sperimentato la sua formula di commercializzazione nel mercato, raggiunge successi e consolida il brand; Che intende rafforzare attraverso il sistema del franchising.

Così si impegna a condividere con il proprio Franchisee-Affiliato tutto quel bagaglio di esperienza sul modo di lavorare detto anche know how.

Trasferisce all’affiliato un patrimonio di conoscenze attraverso la :

  1. formazione
  2. manuali a questo riservati.

In questo modo, il potenziale affiliato apre o rilancia un’attività con l’azienda che sa già come muoversi per entrare con minori impieghi economici e maggiori possibilità di successo nel mercato di riferimento.

La formula del franchising viene spesso scelta anche da chi; Ha lavorato in proprio e ha esperienza sull’attività che andrà a intraprendere non necessita quindi di particolare formazione od affiancamento, ma.

Decide che conviene affiliarsi se non altro, per abbattere i costi legati alle materiali elaborazioni contabili, personale dipendente, spostamenti documentali originali, sede di lavoro.

La standardizzazione del sistema di gestione dei documenti del franchising che interessa questo blog, nasce proprio per questo.

I diversi tipi di franchising

Esistono tre macro eree d’impiego della formula del franchising, e più precisamente :

  • franchising del produttore;
  • franchising di distribuzione;
  • franchising di servizi.

Il franchising di produzione

Con un franchising di produzione, l’Affiliante di norma è una impresa industriale, produce i propri beni e li distribuisce attraverso la propria rete di franchiesee/rivenditori/affiliati. Questo tipo di contratto è caratteristico del settore dell’abbigliamento, delle calzature, accessori di abbigliamento, dei mobili delle autovetture, e moltissimi altri beni di largo consumo.

Il franchising di distribuzione

È tipico invece di quelle catene dove il franchisor funge da centrale di acquisti, l’Affiliante si occupa di monitorare i consumi delle Affiliate per acquistare grandi stock di prodotto anche se da diversi produttori, acquisisce così un forte margine di sconto che distribuisce agli affiliati, così il franchisor seleziona i fornitori e per l’affiliato si ha un vantaggio rappresentato dal fatto di avere un unico interlocutore che ha selezionato per lui i prodotti, e cioè il franchisor.
Ne sono un esempio negozi e catene alimentari oppure che trattano prodotti per l’igiene e la pulizia della casa e della persona.

Il franchising di servizi

Con la costante penetrazione dell’informatica in tutti i settori produttivi, risulta diffuso il franchising di servizi.
In questo caso, non viene distribuito nessun prodotto ma sono offerti dei servizi, i quali possono spaziare nei più differenti campi professionali.
Rientrano in questo settore dal franchising della ristorazione, dei viaggi, della mediazione creditizia, o dei servizi internet alla elaborazione dei dati in conto terzi.

Franchising: fee e royalties

Quando il potenziale affiliato aderisce al franchising di solito gli viene chiesto dal franchisor un diritto di entrata denominato fee d’ingresso.

La fee d’ingresso è un corrispettivo iniziale che viene dato una tantum di solito al momento della stipula del contratto di affiliazione.
La fee d’ingresso può essere più o meno alta, dipende dal tipo di servizi offerti, dalla quantità e qualità della formazione impartita, dall’assistenza prestata e soprattutto dalla notorietà del marchio Affiliante. In genere più il marchio è noto più la fee d’ingresso è alta.

Quando entra a fare parte di una rete di servizi in franchising ci sono però minori costi di quanti non se ne dovrebbero sostenere se si dovesse aprire un’attività in proprio.

Basti pensare all’acquisizione di nuova clientela non reperibile senza i titoli professionali o le esclusive dell’affiliante.

Potrebbe esserci bisogno infatti di spese per il design dell’arredo del locale, anche la grafica e l’immagine sono studiate dall’Affliliante.

Non c’è bisogno di fare esperienza la l’Affiliante fornisce già un percorso di formazione e non c’è bisogno di far conoscere il brand dato che in genere il marchio è già noto nel mercato di riferimento, ciò consente all’affiliato di aprire una nuova attività immediatamente riconoscibile e nota a gran parte se non a tutti della sua potenziale utenza.

Le royalties costituiscono invece un corrispettivo mensile che versa l’Affiliato all’Affiliante.
Si può prevedere un pagamento sotto forma di canone fisso  oppure come percentuale sui guadagni. Stabilita la quota potenziale dell’Affiliato prima del contratto.

In alcuni casi non si prevedono royalties perché l’affiliante ha già un suo ritorno economico dai prodotti o servizi distribuiti all’affiliato.

Franchising: la definizione normativa

L’articolo 1 della legge n. 129/2004 definisce questo negozio giuridico come:

il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi“.

Per anni il franchisee ha rappresentato la parte economicamente più debole.

Tra le varie novità introdotte è quindi da tenere presente la costante volontà di tutela dell’affiliato che trova espressione in una maggiore presenza di norme “protettive”.

La legge 129/2004 non solo disciplina i vari aspetti dell’affiliazione commerciale, ma definisce gli elementi tipici del contratto in maniera completa e precisa cogliendone l’aspetto innovativo.

Cenni storici sul franchising

È opinione di molti studiosi della storia dell’economia che il termine franchising è derivato da una prassi sorta dopo la guerra di Secessione. Si pensa infatti che la realizzazione di una rete di distribuzione basata sulle aziende meridionali, rappresentò l’unico strumento di successo per gli imprenditori degli stati del Nord.

La storia evidenzia come il fine economico del contratto di franchising sia quello di creare una rete di distribuzione con caratteri organizzativi, segni distintivi e marchi omogenei che risultino facilmente individuabili dai clienti, una rete gestita da soggetti imprenditori individuali autonomi che cooperano con un unico produttore/fornitore.

Possiamo quindi stabilire che il contratto di franchising è classificato come contratto atipico, considerato misto perché raccoglie elementi da diversi altri contratti.

Infatti nel contratto di Franchising o di Affiliazione Commerciale; Si rinvengono caratteri tipici della somministrazione di beni e servizi ma anche della licenza di sfruttamento del marchio e d’insegna per non dimenticare il patto di esclusiva di rappresentanza e quello di deposito.

Franchising: gli obblighi previsti dalla legge 

Il legislatore con la legge n. 129/2004 ha previsto una serie di obblighi ad esempio L’articolo:

4 illustra quelli che riguardano l’affiliante.

5 quelli a carico dell’affiliato.

6 introduce gli “obblighi di comportamento precontrattuali ” a carico di entrambe le parti.

I primi sono rivolti a garantire una sufficiente ed adeguata conoscenza del contratto al soggetto economicamente più debole, ritenuto il futuro affiliato.

A costui sono concesse varie facoltà che mirano assicurare il maggior numero di informazioni possibili nella fase precontrattuale decisionale.

Per questo l’affiliato prima della conclusione del contratto può ottenere:

  1. copia del bilancio dell’Affiliante degli ultimi tre esercizi;
  2. i dati relativi all’attività dell’Affiliante (ragione e capitale sociale);
  3. elenco di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali relativi al sistema di affiliazione in oggetto, promossi nei confronti dell’affiliante (si considerano soltanto quei procedimenti conclusi negli ultimi tre anni promossi da affiliati, da terzi privati o da pubbliche autorità);
  4. notizie relative ai marchi in gestione (estremi della registrazione, eventuale licenza concessa da terzi all’affiliante e altro abilitante il diritto alla sfruttamento di quanto ceduto in franchising);
  5. documentazione inerente i caratteri essenziali dell’attività oggetto di contratto di affiliazione commerciale; (sintesi del procedimenti operativi e delle procedure da seguire per la corretta esecuzione del franchising)
  6. elenco aggiornato degli affiliati o franchisee che partecipano al sistema, la variazione anno per anno con riferimento agli ultimi tre anni; L’affiliato ha la possibilità di richiedere informazioni che riguardano il numero degli affiliati, la relativa ubicazione.

Il legislatore ha introdotto due obblighi a carico dell’affiliato:

  • la non trasferibilità della sede senza il preventivo consenso dell’affiliante, salvo causa di forza maggiore;
  • la tenuta della massima riservatezza, da parte sua e dei dipendenti o collaboratori, riguardo al contenuto dell’attività oggetto del contratto di Affiliazione o Franchising.

Gli obblighi comportamentali riguardano l’affiliante oltre che l’affiliato e entrambi hanno il dovere di comportarsi con lealtà, correttezza e bona fide.

L’affiliante è tenuto a riferire alla controparte ogni notizia che possa rivestire una importanza fondamentale per l’attività, in modo tempestivo e completo.

Anche se l’articolo 6 della legge 129/2004 individua chiari obblighi a carico dei soggetti coinvolti, sembra carente sul piano dell coincidenza al momento storico che stiamo vivendo.

Ciò sembra sia dovuto al mutare delle regole commerciali basti pensare al Drop Shipping, oppure alle modalità di scambio dei beni e dei servizi, in luogo del disco di vinile per la musica oggi si consegna files allegati alle email.

causa e motore di novità che impone l’aggiornamento legislativo sembrano essere soprattutto l’avvento dell’informatizzazione di tutti i settori.

Si ritiene non da ultime anche le regole per la lotta al riciclaggio di danaro di provenienza illecita oppure la lotta all’evasione fiscale, imprimono quelle linee guida per la corretta esecuzione anche di semplici scambi interni commerciali fiscali o finanziari.


Di seguito il modello di studio per l’Affiliazione in Franchising di un’impresa fornitrice di servizi nel settore del Terziario Avanzato per gli specifici campi operativi; Amministrativo e Contabile; Fiscale; Immobiliare; Mobiliare e Finanziario.

Franchising di servizi: fac-simile di contratto

 CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE (FRANCHISING)

ai sensi della L. 129/2004

*****

Con la presente Scrittura Privata da valere quale Atto Pubblico; Si stipula e si conviene tra:

– Il Sig ………….…….. nato a ……………. il …………. e residente in ……………….. Via …………..………. n.……. e-Mail ……………………. C.F……………………. il quale interviene nella sua spiegata qualità di legale rappresentante della ditta/società …………..……… con sede in …………..……… alla via …………..……… in possesso della P.IVA n°  …….………..; pec; ……………………. successivamente per brevità indicata quale affiliante;

e

– Il Sig ………….…….. nato a ……………. il …………. e residente in ……………….. Via …………..………. n.……. e-Mail ……………………. C.F……………………. nella sua spiegata qualità di titolare dello studio professionale ……………………..…………. con sede in ……………….……….. Via .……………n. …. P.Iva…………………………. Pec; …………………….. Successivamente indicato per brevità affiliato;

Con il presente accordo premettono e pattuiscono quanto segue:

Premesso

L’affiliante opera nel campo dell’attività proposta dal …………………. e che i risultati raggiunti hanno permesso il consolidamento delle posizioni di vantaggio ……………………………………………………………………………. nel mercato di riferimento.

I punti di forza quindi dell’affiliante che la stabilizzano nel mercato di riferimento sono …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

L’affiliante ha strutturato un piano organizzativo di lavoro che consente l’affiliazione di altre imprese.

Il piano di lavoro è diviso in sezioni le quali cadenzano la crescita o l’incremento delle attività proposte.

La crescita non è ne obbligatoria ne vincolante per gli Affiliati. A titolo di esempio si espone che l’affiliato il quale non intenda dotarsi di firma elettronica od altro necessario per i rapporti verso la Pubblica Amministrazione informatizzata, non sarà obbligato ad investire in personal computer e certificati software ed hardware.

L’affiliato ha valutato le condizioni organizzative in fase pre contrattuale, ritenutosi informato sulle clausole di ogni accordo e sopratutto sui suoi impegni.

L’affiliato ha valutato ogni circostanza legata all’affiliazione, e ritenuta remunerativa e soddisfacente per se e la sua attività, chiede di aderirvi con la formula dell’affiliazione.

Art. 1: Oggetto del contratto

– L’Affiliante …………………., il quale ha sperimentato sul mercato la propria formula organizzativa ed ha consolidato la sua penetrazione nel mercato di riferimento, concede al Sig ………………………….. ed alla sua impresa/studio, la qualifica di Affiliato e con essa, la disponibilità di tutti i servizi che costituiscono il suo know-how per la realizzazione dell’attività di fornitura di servizi verso l’apparato produttivo attivo e non ivi comprese le aziende i consumatori od i pensionati.

In particolare i servizi resi ed il know how trasferito dall’Affiliante riguardano le attività comprese nelle classificazioni merceologiche definite dall’istat indicate nella statistica delle attività codificate con la sigla ATECO 2007 reperibile ai sito internet https://www.istat.it/it/archivio/17888#:

  • 69.20.14 Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf);
  • 69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi.

Il contratto prevede l’esclusiva per l’area di ……………………………….. in relazione ad altri affiliati e ad altri canali e unità operative gestite dall’Affiliante anche se non direttamente, nella medesima zona anche se non metropolitana.

– L’Affiliato è autorizzato ad utilizzare la formula organizzativa dell’Affiliante, con la stessa immagine, segni distintivi ivi compreso il marchio, l’ insegna le forme di assistenza on line per il corretto funzionamento della formula organizzativa.

Art. 2: Investimento dell’Affiliato – spese di ingresso

In relazione alla tipologia di clientela dell’affiliato lo stesso dovrà dotarsi della sufficiente attrezzatura di ufficio, per:

  1. raccolta delle richieste o dei dati;
  2. l’invio al centro di calcolo dell’Affiliante oppure l’inserimento in proprio attraverso l’utilizzo del software in licenza d’uso.
  3. recezione dei risultati delle elaborazioni ad esempio buste paga o F24 di pagamento, attraverso i normali canali telematici, email whatz up ecc ecc.

L’Affiliato quindi ove non intenda delegare l’elaborazione dei dati al centro dell’Affiliante si impegna ad effettuare un investimento di € _______,00 in relazione alle seguenti voci:

  • n° 1 Personal Computer anche se portatile;
  • n° 1 software specifico gestionale contabile, se del caso del lavoro e dichiarativi.
  • n° 1 Stampante formato A4;
  • n° 1 Web Cam;
  • n° 1 account social network;
  • n° 1 account whatz Up
  • n° 1 Casella di posta elettronica;
  • n° 1 Casella di posta elettronica Certificata;

Fee d’ingresso

In relazione alla tipologia dello studio dell’affiliato o dell’impegno e delle forniture richieste all’Affiliante prima dell’inizio dell’attività l’affiliato si impegna a corrispondere all’Affiliante spese d’ingresso, per un importo pari a € ___,00.

A titolo di parziale copertura del capitolo indicato quale recupero spese d’ingresso, le somma sarà rimborsata all’affiliato durante il processo di utilizzi dei servizi dell’Affiliante direttamente con l’applicazione di ulteriori sconti.

Art. 3: Royalties

In relazione al costante aggiornamento professionale ed informatico che l’affiliante sostiene per il raggiungimento dei migliori risultati per tutti i partecipi al franchising. L’Affiliato riconosce e corrisponde all’Affiliante la percentuale del __% da calcolarsi sul volume d’affari realizzato dallo stesso Affiliato, accertato in dichiarazione UNICO e se del caso dal Revisore incaricato.  L’affiliato si impegna infine a realizzare un incasso minimo annuale di €.1.000,00.

Art. 4: Obblighi dell’Affiliante

L’Affiliante deve fornire all’Affiliato, che ne beneficerà nel rispetto della politica commerciale dell’Affiliante:

– il patrimonio delle sue conoscenze tecnico-scientifiche;

– le procedure tecnico-operative connesse;

– la soluzione ovvero le giuste indicazioni per soddisfare qualsiasi quesiti venga posto dall’affiliato;

– help desk e manuali operativi;

– il patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate il know-how, come noti il frutto dell’esperienza dell’Affiliante, che è coperto da segreto e che consiste nel “organizzazione di un sistema affidabile ed economico, dedicato all’assistenza o consulenza, diviso per soggetto beneficiario che può essere un imprenditore/ice, una impresa un professionista un pensionato/a od un lavoratore/ice. Tenuto conto degli specifici adempimenti civili e fiscali.

L’Affiliante deve fornire all’Affiliato assistenza tecnica, commerciale, amministrativa, pubblicitaria e di marketing, servizi di progettazione, allestimento, corsi per la formazione iniziale e l’aggiornamento; modulistica quale ad esempio la carta intestata, le buste, i biglietti da visita e tutti gli stampati su specifica richiesta dell’Affiliato.

Art. 5: Diritti di esclusiva

L’Affiliante si impegna a fornire tutti i suoi prodotti e servizi in esclusiva, per la menzionata area.

L’Affiliato da parte sua si impegna a non:

– immagazzinare od usare prodotti di consumo della concorrenza, anche se di proprietà di terzi;

– concedere il proprio recapito o domiciliare presso la sua sede soggetti concorrenti.

– trasferire le informazioni ricevute dall’Affiliante a terzi anche se non concorrenti, senza consenso scritto dell’Affiliante.

Art. 6: Prezzi al pubblico dei prodotti

L’affiliato si impegna a promuovere i prodotti ed i servizi dell’Affiliante ai prezzi pattuiti, i quali saranno esposti su tutti i prodotti o nei listini in modo chiaro e leggibile.

Art. 7: Oneri e spese di gestione

L’Affiliato è obbligato a sostenere tutti gli oneri e costi retributivi e contributivi del personale assunto presso il centro di servizi sotto la sua responsabilità.

Egli inoltre si obbliga a pagare il costo di tutti i contratti di somministrazione per consumi quali acqua, energia elettrica, telefono, linea adsl del centro di servizi di cui è responsabile.

Infine l’affiliato s’impegna a partecipare alla spesa generale pro quota per tutte le iniziative promozionali in favore del franchising.

Art. 8: Controlli e verifiche

L’Affiliante può effettuare in qualunque momento controlli presso il centro servizi dell’Affiliato anche attraverso un Revisore Legale o Contabile Nominato per appurare se l’Affiliato rispetta la politica commerciale e l’immagine del concedente Affiliante.

Art. 9: Divieto di trasferire la sede

L’Affiliato si obbliga a non trasferire la sede del centro servizi di sua competenza sita in ………..…….. …………….via ………………n. ..…… , coordinate Google Lat.  …………… Long. ………… senza il preventivo consenso dell’Affiliante, se non per causa di forza maggiore.

Art. 10: Riservatezza

L’Affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, anche dopo lo scioglimento del contratto per non meno di un quinquennio, la riservatezza sul contenuto dell’attività oggetto della presente affiliazione commerciale.

S’impegna inoltre a non estrarre documenti e dati dai server posti a sua disposizione dall’Affiliante se non per la esecuzione delle consultazioni necessarie allo svolgimento del lavoro. Il divieto in particolare riguarda l’estrazione dei dati per l’accumulo sistematico in altro data base non conosciuto dall’Affiliante. Al fine di non generare confusione sulle modalità di conservazione ed i responsabili dei dati  dei clienti, si specifica che i data base dell’Affiliante, gli archivi dei clienti la CLOUD con l’Area riservata agli Affiliati risponde solo all’indirizzo internet allService.incista.it.

Art. 11: Durata della concessione e cessione del contratto

Il presente contratto ha durata di anni tre.

Esso si intende rinnovato agli stessi patti e condizioni per la stessa durata, se non interviene disdetta di una delle parti almeno 6 mesi prima della naturale scadenza, tramite lettera raccomandata A/R da inviare alla sede legale dell’Affiliante. Ovvero a mezzo pec, da inviarsi con la stessa tempistica.

Si fa salva l’ipotesi di risoluzione anticipata per volontà od inadempimento di uno dei contraenti.

Il presente contratto può essere oggetto di cessione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1406 e ss. c.c.

Art. 12: Clausola risolutiva espressa

Costituisce causa di risoluzione espressa del contratto ex art.1456 c.c. la violazione della premessa o delle seguenti clausole contrattuali: Art. 1: Oggetto del contratto; Art. 2: Investimento dell’Affiliato – spese di ingresso;  Art. 3: Royalties; Art. 4: Obblighi dell’Affiliante; Art. 5: Diritti di esclusiva; Art. 6: Prezzi al pubblico dei prodotti; Art. 7: Oneri e spese di gestione; Art. 8: Controlli e verifiche; Art. 9: Divieto di trasferire la sede; Art. 10: Riservatezza; Art. 11: Durata della concessione e cessione del contratto; Art. 13: Annullamento del contratto e risarcimento del danno; Art. 14: Effetti della risoluzione o cessazione; Art. 15: Modifiche del contratto; Art. 16: Registrazione del contratto; Art. 17: Foro competente e Risoluzione delle controversie; Art. 18: Trattamento dei dati personali.

Art. 13: Annullamento del contratto e risarcimento del danno

Se una delle parti fornisce all’altra false informazioni, chi le riceve può richiedere l’annullamento del presente accordo, secondo quanto previsto dall’art. 1439 c.c., oltre al risarcimento del danno.

Art. 14: Effetti della risoluzione o cessazione

Nel caso in cui dovesse verificarsi la risoluzione, il mancato rinnovo, il recesso di una delle parti o la cessazione del presente contratto, l’Affiliato deve:

– cessare immediatamente l’utilizzo del marchio e di ogni segno distintivo;

– cessare immediatamente l’attività;

– restituire il materiale pubblicitario residuo;

– eliminare ogni riferimento grafico ed informatico verso l’Affiliante da tutta la sua attività esterna al centro di servizi quali ad esempio i siti internet o le pagine o gruppi dei social network

– eliminare ogni riferimento alla qualifica di affiliato alla rete commerciale dell’affiliante da ogni pubblicazione, compreso l’elenco del telefono o simili in internet.

Art. 15: Modifiche del contratto

Ogni eventuale integrazione o modifica al presente contratto deve essere fatta per iscritto di comune accordo tra le parti le quali devono fare riferimento a questa scrittura, approvare e controfirmare a pena di nullità.

Art. 16: Registrazione del contratto

Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico di entrambe le parti e nella stessa misura quelle conseguenziali e fiscali sono a carico della parte in capo alla quale naturalmente cadono.

Art. 17: Foro Competente e Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente, le parti stabiliscono che il foro competente sia quello di Salerno.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in virtù del presente contratto sono automaticamente deferite in tentativo di mediazione obbligatorio.

Se il tentativo di conciliazione dovesse fallire, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte tramite arbitrato. Il Tribunale arbitrale sarà composto da un solo arbitro, che verrà nominato nel rispetto del Regolamento della camera di Commercio, il quale deciderà nel rispetto degli artt. 806 e s.s. c.p.c

Art. 18: Trattamento dei dati personali

Le parti prestano e si scambiano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati personali comunicati ai fini della corretta esecuzione anche fiscale del presente accordo.

Per i dati ricevuti, entrambe si obbligano a trattarli nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art. 13, paragrafo 1, e art. 14, paragrafo 1, e del  Regolamento Europeo 679/2016 per la Protezione dei Dati Personali, nella versione inglese nota come GDPR – General Data Protection Regulation, Regolamento (UE) 2016/679.

Le parti si impegnano a rispettare i principi e i precetti delle menzionate regole sul trattamento dei dati personali, anche in riferimento a qualsiasi altro dato personale, compresi quelli di terzi utenti, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o trattato nel rispetto e in virtù del presente contratto, garantendo la diligente osservanza delle disposizioni sulla sicurezza, consenso e informazioni del soggetto interessato.

Letto, confermato e sottoscritto presso la sede della società Affiliante il ___________

in fede

………………….…….…..                                                …………..………..……

l’Affiliante                                                                             l’Affiliato

Il contratto potrà essere sottoscritto e registrato anche in maniera digitale previa compilazione e apposizione della firma digitale al formato canonico PDF-A.


CONTATTI liberi:

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Contratto di Rete o di Franchising quale scegliere?