Il nuovo blog amministrativo e fiscale. Semplice e chiaro!
Tag: Analisi Bilancio
La tag “Analisi di Bilancio” si riferisce al processo di valutazione e interpretazione dei dati finanziari presenti nei bilanci aziendali al fine di valutare la situazione finanziaria, le performance e la solidità finanziaria di un’azienda.
Questo processo è essenziale per gli investitori, i creditori, i manager e altri stakeholder interessati a comprendere la salute finanziaria e la redditività di un’azienda.
L’analisi di bilancio coinvolge la valutazione di diverse componenti finanziarie, tra cui l’attivo, il passivo, il patrimonio netto, i flussi di cassa e i risultati operativi.
Utilizzando una serie di indicatori finanziari e tecniche di valutazione, gli analisti possono valutare l’efficienza operativa, la liquidità, la solvibilità e la redditività di un’azienda, fornendo una panoramica completa della sua situazione finanziaria.
Tra gli indicatori più comunemente utilizzati nell’analisi di bilancio vi sono il rapporto corrente, il rapporto di liquidità, il rapporto di indebitamento, il margine operativo lordo, il margine di profitto netto e molti altri.
Questi indicatori forniscono informazioni cruciali sulla capacità di un’azienda di generare profitti, gestire il debito, coprire gli obblighi finanziari e creare valore per gli azionisti.
L’analisi di bilancio è uno strumento prezioso per prendere decisioni informate riguardo agli investimenti, ai prestiti, alla valutazione delle aziende e alla pianificazione finanziaria. Essa fornisce una prospettiva chiara e obiettiva della salute finanziaria di un’azienda, identificando punti di forza e debolezza e suggerendo eventuali azioni correttive o strategie di miglioramento.
In conclusione, la tag “Analisi di Bilancio” è un elemento fondamentale nell’ambito della finanza aziendale, consentendo agli stakeholder di valutare in modo accurato e approfondito la situazione finanziaria di un’azienda e di prendere decisioni informate sulla gestione delle risorse finanziarie. Una corretta analisi di bilancio può fornire preziose informazioni per il successo e la sostenibilità a lungo termine di un’azienda.
i nuovi test delle procedure antievasione; Conti correnti al via.
Effettivamente l’attività di controllo riveste il carattere della fondamentale importanza per contrastare il fastidioso fenomeno della evasione fiscale. Il quale si pone come vero e proprio freno dell’economia e motore di diffuso malumore ed insoddisfazione degli imprenditori.
Si rammenta che gli appartenenti agli Ordini Professionali sono onerati ad identificare i clienti e segnalare operazioni ed effettivo beneficiario della prestazione, attraverso il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90. per l’Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
Tutti quindi siamo in prima linea contro l’evasione fiscale.
Va accolta quindi favorevolmente anche la sperimentazione della procedura di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali. Basata sull’utilizzo delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari all’Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria.
La nuova tecnica messa a punto se pur a carattere sperimentale dall’Amministrazione finanziaria ha individuato le società per le quali. Pur risultando sui conti correnti movimenti sopratutto se in accredito, secondo le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari. È stata omessa la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed ai fini IVA per l’anno 2016 oppure. Nel caso sia stata presentata non sono stati in essa indicati dati contabili significativi.
In estrema sintesi la Divisione Contribuenti ricevuti i dati dalle Banche trasmette alle Direzioni regionali e alle Direzioni provinciali l’elenco delle posizioni di competenza. Individuate ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. tramite un applicativo informatico. Per ogni posizione segnalata, è comunicata l’informazione sulla numerosità dei conti correnti e sul totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari. Nonché gli ulteriori elementi significativi presenti in Anagrafe tributaria. Le Direzioni provinciali valutano le posizioni comunicate ai fini dell’ordinaria attività di controllo e comunicano gli esiti delle attività svolte. Mediante la compilazione di una scheda di feedback. Resa disponibile attraverso un apposito applicativo informatico.
Che dà attuazione al comma 4 dell’art. 11 D.L. 201/2011 il quale dispone che le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari siano utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per le analisi del rischio di evasione.
Essere seguiti da uno staff poco professionale o poco attento. Rende le imprese estremamente vulnerabili alle incursioni fiscali. Il nostro studio rende gratuitamente qualsiasi forma di consulenza finalizzata alla anti evasione fiscale, alla difesa delle imprese ed al contenzioso.
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i nuovi test delle procedure antievasione; Conti correnti al via.
Operazioni nei porti e applicazione dell’imposta IVA
Sappiamo che la fattura elettronica anche tra i privati è slittata di sei mesi. Da gennaio 2019, abbiamo il tempo di rivedere alcune sistematicità ormai obsolete. Infatti esistono in ambito portuale alcuni Servizi non imponibili per i quali continuiamo ad addebitare l’IVA.
Nell’ambito della normativa relativa all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (Dpr 633/72), vengono classificate una serie di operazioni che godono del criterio di “non imponibilità”. L’articolo 9 del Dpr 633/72 considera “non imponibili” i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, e, fra questi. Sono da reputare particolarmente rilevanti quelli individuati nel numero 6 del comma 1 dell’articolo 9 del citato Dpr. Nell’articolo sono individuati “i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine i quali. Riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari”.
Con particolare riferimento ai servizi prestati nei porti. Si può quindi affermare che la non imponibilità si rende applicabile allorché risultano verificate le seguenti duplici condizioni (risoluzione 176/2000): 1) le operazioni devono essere svolte nei porti; 2) le operazioni devono essere rivolte “direttamente” a quegli interventi espressamente indicati nella norma testé riportata. (riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti portuali) La semplice enunciazione dei presupposti non sembra esaustiva ai fini della comprensione dell’ambito applicativo della norma. Bisogna infatti, considerare la problematica interpretativa che negli anni si è sviluppata. Sia dal punto di vista delle operazioni che possono riscontrare il requisito di non imponibilità sia dell’ambito territoriale entro il quale le stesse devono svolgersi. Nonché la verifica della sussistenza del rapporto diretto delle operazioni con determinate attività portuali appunto.
Operazioni che consentono la non imponibilità
Ai fini della esatta individuazione delle operazioni rientranti nel criterio di non imponibilità, va preliminarmente considerato quanto sottolineato e ribadito dalla risoluzione n. 247/E del 23/7/2002, a fronte dell’ipotesi di acquisizione di immobili destinati a incrementare gli scambi ma situati peraltro al di fuori dell’area portuale. Infatti, il n. 6 del primo comma dell’articolo 9 del Dpr 633/72 riconosce, come già detto. Il trattamento di non imponibilità “ai servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari. Di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti. Ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto. Pertanto, come si evince senza possibilità di dubbio dal disposto testuale della norma citata. Il trattamento di non imponibilità si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi rispondenti ai requisiti posti dalla norma medesima. E non anche alle cessioni di beni”.
Dal punto di vista della considerazione della tipologia di operazioni non imponibili. Va altresì rilevato che abitualmente quelle svolte dalle compagnie portuali. Quali imbarco, sbarco, trasbordo deposito e il movimento delle merci in genere rivestono tale caratteristica. Sia che queste “agiscano come tali sia nel caso che operino in veste di imprese addette alle operazioni portuali per conto di terzi …” (risoluzione n. 522788/73). La non imponibilità, peraltro. È da riconoscersi anche nel caso in cui le suddette prestazioni “siano rese per merci nazionali imbarcate su navi in servizio di cabotaggio” (risoluzione n. 531302/73). La non imponibilità, inoltre, è da riconoscersi anche nel caso in cui terzi riscuotano compensi in nome e per conto delle compagnie. Ed a quest’ultime destinati (risoluzione n. 360490/78).
Ciò premesso, è opportuno dettagliare una serie di operazioni a cui è stato ritenuto applicabile il criterio in questione. In quanto rispondenti alle condizioni in precedenza esposte.
Sono da considerarsi non imponibili, fra l’altro:
Le perizie sulle condizioni delle navi e delle dotazioni di bordo rese agli armatori, onde accertarne l’idoneità alle operazioni di ricevimento e trasporto, poiché “riflettono direttamente il movimento della nave ” e sono effettuate nei porti (risoluzione n. 422516 del 9/7/81).
Nell’ambito di tali perizie vanno considerate anche quelle attinenti alla verifica di eventuali gas a bordo, ad esclusione di quelle che non sono direttamente connesse al movimento delle navi
Le perizie effettuate sulle merci in relazione all’imbarco o allo sbarco, al fine di accertarne la qualità o la quantità (risoluzione n. 422516 del 9/7/81). Tuttavia, sono da considerasi non imponibili “esclusivamente quelle che, eseguite nell’ambito portuale, sono necessariamente e direttamente connesse al movimento dei beni (es. perizie effettuate sull’imballo di una merce pericolosa).
Restano di conseguenza escluse quelle perizie che non avendo detta connessione, né essendo previste dalla legge, vengono eseguite nell’interesse esclusivo dell’armatore o dell’importatore”.
A tale proposito va anche ricordata la risoluzione n. 391468/82, ove è stato precisato che le prestazioni di controllo peso e qualità merci nei porti sono viceversa imponibili, se “eseguite su beni in partenza da un porto italiano e con destinazione finale ad altro porto italiano trattandosi di operazioni che non riflettono direttamente il movimento dei beni o mezzi di trasporto, così come tassativamente prescrive la citata norma di legge”. Inoltre, la risoluzione n. 2851 del 28/11/88 ha escluso la non imponibilità per le operazioni di introduzione di merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia in quanto rese “nell’esclusivo interesse dell’operatore, dal momento che questi la richiede allorquando non intenda dare alle merci in arrivo nel territorio doganale una immediata destinazione doganale, ne consegue che le relative spese di magazzinaggio, a prescindere dall’ubicazione degli impianti, non possono non essere assoggettate al regolare pagamento dell’IVA, nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni in vigore”
Le perizie su navi per presa in consegna a termini di contratto di noleggio, al fine di accertarne le condizioni tecniche, poiché anche queste “connesse direttamente al movimento della nave” (risoluzione n. 422516 del 9/7/81).
Le operazioni di alleggerimento delle navi (allibo), anche se rese nelle rade antistanti i porti “in quanto, giusta i chiarimenti forniti dal Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti – le rade medesime sono da considerarsi, ai sensi della vigente normativa regolante la materia, come parte del porto” (risoluzione n. 399650/84) Le operazioni di disinquinamento o antinquinamento, se rese nelle acque portuali (comprese le rade), a condizione che l’inquinamento rappresenti un ostacolo per l’impiego normale degli impianti portuali o i mezzi di trasporto, “purché tale circostanza sia riconosciuta dall’Autorità Marittima cui fa capo la sorveglianza e la sicurezza del porto” (risoluzione n. 2/96). Viceversa, sono sottoposte a tassazione le operazioni svolte al di fuori delle aree portuali e quelle che sebbene effettuate in tali aree mirano soltanto a prevenire l’inquinamento. “In tali ultimi casi, infatti, i servizi non riflettono direttamente, come richiesto dalla legge, il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto” (risoluzione n. 2/96). Vedasi anche, a tale proposito, le risoluzioni n. 355684/85 e n. 415043/86.
I servizi prestati nei porti e il movimento dei mezzi di trasporto (numero 6 del comma 1 dell’articolo 9).
In relazione a questi ultimi, devono ricomprendersi anche il pilotaggio e il rimorchio delle navi (risoluzione n. 410082 del 22/10/76). La risoluzione n. 465321 del 20/8/92 ha riconosciuto, inoltre, la non imponibilità per le prestazioni di manutenzione e riparazione eseguite nell’ambito di autoporti su autoveicoli adibiti a trasporto internazionale. Va, altresì, considerato che talvolta gli operatori ricorrono a società terze per poter portare a compimento le operazioni di sbarco e imbarco delle merci. A tal proposito, la risoluzione n. 153 del 22/7/1996 ritenne imponibili le prestazioni di servizi relative alla fornitura di manovalanza e attrezzature onde adempiere alle operazioni predette, mentre per quelle “che riflettono direttamente la movimentazione delle merci” permane il carattere di non imponibilità.
Ciò in quanto quest’ultime hanno “natura oggettiva” e, quindi, a esse si rende applicabile il criterio di non imponibilità “a prescindere dalla circostanza che i servizi stessi vengano eseguiti direttamente dall’impresa appaltatrice (società associata) ovvero da quest’ultima affidati in subappalto a terzi” (risoluzione n. 153/96).
Allo stesso modo, ritenendo che fossero conformi al quadro normativo che prevede la non imponibilità in presenza di un dato luogo (porto) “in cui le prestazioni sono rese e dall’altro dalla riferibilità delle stesse prestazioni all’attività che viene svolta ordinariamente nei predetti luoghi”, la risoluzione n. 176/2000 ha ritenuto non imponibili le prestazioni di servizio dirette ad assicurare la movimentazione delle merci conto terra e la introduzione delle medesime nei magazzini e nei recinti di temporanea custodia.
Viceversa, la risoluzione n. 410 del 30/12/93 ha negato la non imponibilità al servizio di portabagagli “in quanto le prestazioni in parola solo indirettamente sono connesse con il movimento dei beni trattandosi di un servizio reso a diretto vantaggio del viaggiatore e che non si appalesa necessario ai fini dell’oggettiva movimentazione dei beni”. “In tale caso, infatti, si evidenzia l’esistenza di una esigenza personale del soggetto in quanto tale e non nella veste di viaggiatore” (risoluzione n. 176/2000). Allo stesso modo devono considerarsi imponibili le operazioni di emissione per conto terzi delle lettere di trasporto aereo con le relative commissioni.
Una ulteriore tipologia di operazioni è quella costituita dalla concessione di posti per natanti da diporto e le prestazioni di ormeggio.
Le due operazioni non sono entrambe non imponibili, poiché la sosta dell’imbarcazione rappresenta una prestazione e come tale tassabile, ben distinguendosi dai servizi indicati nel n. 6 dell’articolo 9, che, se distinti ai fini della riscossione dei corrispettivi, possono essere considerati non imponibili. Tanto veniva stabilito con la risoluzione n. 521057/76, ma, successivamente, la risoluzione n. 411666/77 precisò che “ove detta prestazione non si esaurisca nel puro e semplice stazionamento nel porto delle cennate unità ma dia la possibilità sia pure in base a distinti rapporti giuridici, di utilizzare altri servizi portuali di natura tecnica, il contratto relativo al posto di ormeggio viene ad inquadrarsi nell’ambito di un complesso organico di prestazioni che, nella loro globalità, sono direttamente connesse al movimento delle unità in questione.
Ne consegue che, in tal caso, la non imponibilità all’I.V.A. di cui all’art. 9, punto 6), del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, quale risulta dalle modifiche apportate dal D.P.R. 23.12.1974, n. 687, trova applicazione, oltre che per i richiamati servizi di natura tecnica, anche per la prestazione che concretizza il contratto relativo al posto di ormeggio”.
L’ambito portuale
In precedenza si è avuto modo di accennare come l’operazione goda o meno della non imponibilità anche in funzione del suo svolgimento nell’ambito del porto, secondo il preciso riferimento effettuato dal numero 6 del comma 1 dell’articolo 9 del Dpr 633/72 (risoluzione n. 420249/80). Tra l’altro, va detto che tale riconoscimento è da intendersi di natura “oggettiva” e quindi a nulla influendo che i porti rientrino eventualmente nell’ambito delle funzioni amministrative dell’ente Regione.
Tuttavia, una delle questioni postesi nel tempo è se nell’ambito del concetto di “area portuale” potessero essere ricompresi anche i porti turistici.
A tal fine, bisogna premettere che per “porto” ai fini fiscali deve intendersi “il complesso di opere ed attrezzature funzionalmente destinate a consentire gli scambi commerciali e le attività a questi strumentali, quali ad esempio il movimento dei mezzi di trasporto” (risoluzione n. 66/88).
Viceversa, i porti turistici non rispondono a tale criterio poiché “non possono essere utilizzati per attività commerciali, in ragione delle loro caratteristiche di costruzione e del tipo di imbarcazione (da diporto) che in netta prevalenza vi sono ospitate per durevoli periodi di ormeggio” (risoluzione n. 66/88). Pertanto, essi “non risultano aperti all’uso della generalità secondo i principi che governano, in particolare, l’uso c.d. comune dei beni demaniali, bensì ad uso eccezionale riservato ad un limitato numero di utenti (con la sola eccezione della parte destinata a fungere da “porto pubblico”)” (risoluzione n. 66/88). Ne consegue, quindi, che le operazioni svolte nei porti turistici, con particolare riferimento a quelle di ormeggio, locazioni o concessione di posti barca, non possono godere del criterio di non imponibilità. La negazione della non imponibilità si estende anche a eventuali lavori di dragaggio, ampliamento specchio acqueo e ampliamento della struttura in genere, per le motivazioni in precedenza addotte (risoluzione n. 82/2002).
Operazioni nei porti e applicazione dell’imposta IVA
Ogni tanto una notizia legittima ma totalmente inattesa, ricompone la nostra società in una sfera civile e dal Diritto certo.
Credere nella Giustizia e perseverare nella correttezza è un nostro preciso dovere, anche se qualcuno fa di tutto per coinvolgerci in un invidioso e tortuoso cammino sociale.
La situazione descritta nella sentenza evidenzia un importante aspetto del sistema giudiziario: l’importanza della giustizia e dell’imparzialità nel processo decisionale. Nel caso specifico, il giudice di primo grado sembra non aver considerato adeguatamente le argomentazioni e le prove presentate dal contribuente nel suo ricorso.
Il fatto che i giudici di appello abbiano richiamato il giudice di primo grado a prestare maggiore attenzione nella valutazione dei ricorsi sottolinea l’importanza di una corretta e equa valutazione delle prove e delle argomentazioni presentate da entrambe le parti coinvolte in una controversia legale.
Inoltre, il richiamo all’imparzialità dimostra la necessità che i giudici operino in modo neutro e imparziale, senza pregiudizi o influenze esterne, al fine di garantire un processo giusto e equo per tutte le parti coinvolte.
Questa sentenza sottolinea l’importanza della trasparenza e della correttezza nel sistema giudiziario, oltre a evidenziare la responsabilità dei giudici nel garantire che ogni caso venga trattato con attenzione, imparzialità e rispetto per i principi di giustizia.
Spesso si confondono gli adempimenti civili e fiscali con la tutela dei propri diritti.
Pur di non pagare le imposte, non per la loro esosità ma solo per partito preso, siamo propensi ad assumerci responsabilità superiori di gran lunga alla pressione fiscale corrispondente e proporzionata all’attività posta in essere.
Infatti siamo poco propensi a scrivere o far scrivere ovvero semplicemente sottoscrivere documenti ai nostri clienti, nella comune convinzione che è meglio non lasciare tracce.
Bene ! forse fino ad oggi (anni 2000 secondo l’agenda europea) avevate ragione, ma l’informatizzazione della pubblica Amministrazione e le tecniche utilizzate dagli organi ispettivi.
Suggeriscono di cambiare il modus ragionandi ancor prima dell’operandi. Infatti;
Così agendo; Nel caso vogliate locare la vostra casa vacanze casomai dotata di piscina effettivamente riuscirete ad evadere l’importo riscosso, (salvo a valutare l’effettivo guadagno, ma ciò riguarda un altro discorso sulla opportunità di gestire l’attività con una società e non in maniera privatistica considerato che in entrambi i casi il vaglio sarà strettissimo e legato all’informatizzazione della vostra offerta.) ma vi esporrete a qualsiasi rischio civile, ovviamente non ci sarebbe neanche la necessità che si infortuni qualcuno per essere chiamati come responsabili infatti ormai è corpo del nostro Diritto anche il danno da vacanza rovinata.
Capite bene che per locare una casa privata anche se non a carattere professionale ma ospitando persone che comunque pagano e contribuiscono alla spesa per il bene (casa di vostra proprietà) in esercizio. Bisognerà:
Comunicare al sig. Prefetto competente L’attività posta in essere ed essere autorizzati ad iscrivere al portale internet gli avvicendamenti per i pernottamenti in periodi inferiori a 30 giorni se superiori va stilato un contratto e registrato;
Informare gli ospiti sui pericoli della casa, sul corretto uso degli impianti, e sui riferimenti telefonici in caso di necessità;
Regolamentare tutte le singole attività poste in essere nella casa.
Assoggettare a tassazione separata (unico Persone fisiche) tutto l’incasso annuale. Il rilascio della ricevuta con marca da 2€ è previsto solo in caso il reddito superi gli € 30mila annui.
Premesso ciò ad esempio in caso la vostra casa sia dotata ovvero gli ospiti possano usufruire di una di piscina bisogna, fare esclusivo riferimento alla normativa in riferimento al regolamento piscine ad uso pubblico con o senza bagnino.
Premesse le indicazioni normative di ordine generale di seguito esposte, è doveroso segnalare che il Regolamento interno di gestione dell’impianto piscina (come per le altre strutture dedicate) è un vero e proprio contratto che viene ad essere stipulato tra il gestore e l’utente anche se sottoscritto solo dal gestore, in ordine alle modalità comportamentali reciproche compresi gli elementi di assistenza e tutela. A patto che il regolamento stesso sia ben reperibile affisso o comunque conosciuto dall’utenza.
Anche il Regolamento di piscina è quindi documento da tarare specificamente per singolo impianto, da affiggere alla pubblica visione in luogo idoneo e deve contenere, tra l’altro, le modalità di accesso alla vasca e a tutte le sezioni e aree dell’impianto, l’indicazione della profondità dell’acqua e degli eventuali punti della vasca a profondità ridotta, il divieto di effettuare tuffi in assenza di strutture adeguate, la raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto, l’ubicazione dei più vicini servizi igienici, gli orari di accesso alla piscina, il divieto di ingresso ai minori di anni 14 non accompagnati in modo permanente da persona maggiorenne, le modalità di segnalazione della presenza e/o di assenza del servizio di assistente bagnanti.
Immaginate quindi se qualche vostro avventore se per qualsiasi motivo decida di lamentare una insufficienza della sua soddisfazione od addirittura un suo danno, quale sarebbe una vostra linea di difesa possibile se alle prime righe della citazione ricevuta si leggerà che lo stesso NON è stato informato sui pericoli, oppure NON hanno rilasciato neanche la ricevuta fiscale, ecc. ecc.
È facile immaginare che dagli occhi di un Giudicante saremo sempre visti come evasori fiscali, dediti al profitto sfrenato ed al capitalisti incallito a discapito anche della sicurezza e casomai dell’ambiente.
Secondo me paghiamo. Anche e perché una eventuale polizza RC a copertura in caso di determinate attività non dichiarate non copre tutto il rischio.
Per comodità pubblichiamo in estratto l’ Accordo S/R/PA del 16 gennaio 2003
Omissis … Punto 4.1 – il titolare dell’impianto individua i soggetti responsabili dell’igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine.
Le relative figure sono individuate dalle Regioni. (trattasi di denominazione, formazione, mansioni, …)
L’assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l’orario di funzionamento della piscina.
L’assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.
In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.
… omissis.
Accordo Interregionale del 16 dicembre 2004
Omissis …+ Punto 4bis.2 – l’assistente bagnanti , abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali attorno ad essa. Punto 4bis.3 – la presenza di assistenti bagnanti a bordo vasca in numero proporzionato al numero e caratteristiche delle vasche e al numero dei bagnanti secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l’orario di funzionamento della piscina.
… omissis … Punto 17.1 – le piscine devono essere dotate di regolamento interno per la disciplina del rapporto gestore-utenti in riferimento agli aspetti igienico sanitari.
In particolare esso deve contenere gli elementi di educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale, che contribuiscono a mantenere idonee condizioni nell’impianto natatorio, secondo le indicazioni delle disposizioni tecniche regionali.
Relativamente al concetto di piscine ad uso pubblico, in base alle norme sottonotate, sono considerate tali le piscine di Categoria A – di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica.
Sono tali le piscine “Gruppo a1 – pubbliche propriamente dette (comunali); Gruppo a2 – uso collettivo (pubblici esercizi, attività ricettive turistiche e agrituristiche, collettività varie, palestre, centri estetici, circoli, associazioni, …); Gruppo a3 – finalizzate al gioco acquatico.
Salvo disposizioni locali contrarie o mitigatrici, per le piscine di Categoria A l’assistente bagnanti è previsto.
Per maggiori dettagli od esigenze specifiche compilare la form al sito allservices.incista.it seguendo il link.
Il blog precisa; Che il materiale pubblicato è di sua esclusiva proprietà e che le risposte ai quesiti, ovvero gli articoli pubblicati seppur elaborati con estrema attenzione e diligenza da parte dei Professionisti suoi collaboratori, non costituiscono erogazione di consulenza professionale né tecnica o legale, ma solo attività di informazione.
il Richiedente del quesito ovvero l’utente di Internet è quindi espressamente ed esplicitamente tenuto a non basare le proprie azioni sulle consulenze e risposte ai quesiti posti ovvero dalle informazioni estemporanee attinte dal blog, ed é invitato ad approfondire le questioni trattate con professionisti di Sua esclusiva fiducia. Casomai stampando le informazioni reperite sul blog e sottoponendole al Professionista conosciuto e di fiducia.
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