PERCHÉ LA BANCA STRESSA

PERCHÉ LA BANCA STRESSA

La banca si allerta e dopo un poco, rende stressante il rapporto quando gli indicatori di bancabilità, segnalano la posizione prima al direttore di filiale e poi alla sede provinciale e regionale. Ma cosa sono gli

Indicatori di Bancabilità

Quando inviamo i nostri bilanci alla banca (non CEE) i suoi dipendenti copiano i dati dell’ATTIVO del PASSIVO dei COSTI e dei RICAVI, nelle apposite sezioni di un software di analisi il quale rielabora i dati e risolve alcune funzioni.

Il risultato è diviso per indici, parte di questi sono assunti anche dalle banche quali indicatori.

Infatti quei pochi utilizzati sono stati battezzati indicatori di Bancabilità perché indicano la capacità futura dell’azienda di rimborsare il Finanziamento nei loro confronti, il dato assume affidabilità perché ci si arriva tramite i Flussi Finanziari della Gestione Caratteristica.

La banca di norma utilizza due indicatori di affidabilità e capacità di rimborso. Vediamoli sommariamente nella speranza di sensibilizzare senza annoiare. Il DSCR è indice di bancabilità.

DSCR – Debt Service Coverage Ratio

È un indicatore di finanza aziendale, il quale analizzala quantità di flusso di cassa disponibile ed indica la capacità di soddisfare gli interessi annuali e il rimborso del capitale riguardo ad una determinata linea di debito; Ivi compresi i pagamenti dei fondi promessi per la partecipazione a gruppi d’impresa.

La sigla DSCR indica il Debt Service Coverage Ratio a volte indicato ADSCR quando si osserva una debitoria a breve od entro l’anno, la A sta appunto ad indicare l’Annualità di riferimento.

Grazie alla sua capacità di rilevare situazioni di crisi in anticipo proprio perché provvede ad analizzare i flussi di cassa e la capacità dell’impresa di mantenerli o migliorarli nel tempo se pur breve. Molte delle nuove attività, sono finanziate a leva finanziaria, per questo l’indice viene usato nella presentazione dei progetti.

Più il DSCR è alto più il soggetto economico è “Sicuro” ed in grado di restituire il prestito ottenuto.

Ovviamente è auspicabile che il prodotto dell’analisi sia maggiore di 1 oppure l’azienda verificata non sarà in grado di ripagare il debito.

Più il DSCR derivante dall’analisi di un determinato bilancio è oltre l’unità, maggiore sarà la solidità finanziaria della impresa rappresentata in quel bilancio.

Il secondo indice il quale a mo di paraocchi per cavalli chiude ogni visione prospettica dell’impresa ovvero le capacità dell’imprenditore. In pratica oggi i direttori non possono più fare il loro mestiere se non piegarsi a logiche matematiche e finanziarie, che nulla hanno a che vedere con il rischio dell’impresa. Sopratutto in un mercato in evoluzione come il nostro, proprio grazie ad internet e la sua globalizzazione.

LLCR – Loan Life Coverage Ratio

Il Loan Life Coverage Ratio rappresenta l’indicatore di bancabilità che di norma si utilizza durante il periodo di sussistenza del debito ed è pari al rapporto fra la somma cumulata ed eventualmente attualizzata dei flussi di cassa a servizio del debito, incrementata della riserva di cassa utilizzata per il pagamento del debito stesso. Diviso il debito residuo calcolato al momento iniziale in cui viene effettuata la valutazione.

È utilizzato per l’analisi della sostenibilità di un determinato livello di indebitamento e consente di valutarne la rischiosità ed il relativo costo. Sopratutto se l’impresa rappresenta più aperture di credito verso istituti diversi.

L’indicatore ha un’interpretazione meno immediata rispetto al DSCR, ma un valore superiore all’unità rappresenta una garanzia più efficace o meglio rispondente alle aspettative dei finanziatori.

Infatti il flusso di cassa da utilizzare nel computo non è il Flusso di cassa operativo, utilizzato per il DSCR, bensì il Flusso di cassa al servizio del debito.

Tale flusso rappresenta il totale delle risorse di cui l’azienda dispone per rimborsare la quota capitale del debito contratto e corrispondere i relativi interessi passivi. Immaginiamo quando la banca chiede rimborsi ad oras e rientri assurdi, dopo aver concesso la linea di credito nemmeno raggiunta.

Mentre voi pensate di lavorare con la banca nell’ambito dello scoperto; La banca provvede a rilevare l’indice e se il valore non è assolutamente maggiore di 1, in quanto rappresenta la capacità dell’azienda con i flussi finanziari futuri  di remunerare il debito residuo, nell’arco dell’anno, allora vi richiede il rientro immediato.

Il valore da voi utilizzato entro la soglia dell’affidamento viene attualizzato al tasso che corrisponde al costo medio ponderato del capitale (cmpc), il quale tiene conto del costo del finanziamento stesso (oneri finanziari) e della remunerazione del capitale di rischio.

Se alla banca non conviene tenere i suoi soldi nelle vostre mani a prescindere dello scoperto accordato; Bisogna rientrare subito. Va bene tutto basta che si rientri.

Per il calcolo dei 2 indicatori, è necessaria la Redazione di un Piano Finanziario più che economico, il quale sia capace di sviluppare i flussi finanziari operativi futuri dell’azienda per il periodo di durata del finanziamento stesso.

Solitamente le banche considerano gli indicatori al minimo per 1.30-1.40, mentre quello medio per 1.5.

È importante quindi darsi una spiegazione quando vediamo rifiutarci nuovi finanziamenti dalla banca.
Evidentemente l’analisi finanziaria del nostro bilancio non soddisfa quei requisiti minimi di solvibilità ed affidabilità futura, il direttore della banca, non ha più la possibilità di aiutare.
Le soluzioni sono due;
O si migliora l’esposizioni dei dati del bilancio, attraverso un’analisi più professionale nella sua formazione, una sorta di revisione finalizzata alla finanza dell’impresa, alla esatta identificazione del patrimonio netto che in banca molti confondono ancora con il netto patrimoniale.
Oppure bisognerà rinunciare al credito pubblico bancario.
Optando quindi per la prima ipotesi; Anche in considerazione che la filiera dei flussi finanziari ormai sembra definitivamente impostata sul credito, infatti il merito e la premialità per le imprese si misura sempre più con la sua capacità di indebitarsi, così come per gli stati partecipi all’europa.
Appare anche consigliabile richiedere l’analisi di valutazione del proprio bilancio come di consueto in maniera totalmente gratuita semplicemente compilando la form.

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Mandato Professionale in CLOUD

Mandato Professionale in CLOUD

Nell’epoca del digitale anche il Mandato Professionale ha subito alcune sostanziali variazioni, prima di tutto considerata la grande disponibilità su internet di consulenti, fac totum, fac simile, cultori del copia ed incolla.

Dobbiamo imparare a difenderci e comprendere con attenzione chi sia il nostro interlocutore. quale vocazione abbiano le sue soluzioni verso il concretare di  problemi futuri o ripercussioni in aree differenti ma sempre di interesse.

Considerato che si parla di interessi e di economia nostra o dell’impresa,

Il nostro interlocutore deve essere affidabile e garantire il proprio operato con opportuna polizza rischi professionali come fanno tutti gli iscritti negli albi professionali; Meglio se come espressosud.it, con il patrimonio personale dei suoi supporters.

Inoltre i componenti dello studio non basta che abbiano una o più pareti dello studio tappezzate di altezzosi quanto impolverati titoli di studio, bisogna che dimostrino di prestare la dovuta attenzione alla formazione costante, quantomeno quella minima prevista dagli Ordini di appartenenza.  Ad esempio gli iscritti all’ordine dei Dottori commercialisti devono seguire almeno 90 ore di aggiornamento in un triennio.

Non dobbiamo neanche trascurare, di creare un ambito scientifico tecnico con il quale interagire in tutta sicurezza per trattare i nostri fatti amministrativi contabili e dichiarativi. Infatti la nostra cloud offre un ambiente intuitivo perchè basato sul diffuso sistema Microsoft, veloce, sicuro e monitorato.

Al tempo stesso la garanzia che le comunicazioni sono garantite, scongiura il rischio che la risposta ricevuta dallo studio, non sia pertinente alla domanda o non tenga conto della situazione individuale del cliente, in maniera globale.

Soccorre la struttura software a “blockchain” dello studio,

La quale traccia e garantire che le comunicazioni all’interno siano conosciute solo, ma anche da tutti i Professionisti responsabili per e di quel cliente.

Grazie al mandato professionale on line il nostro studio professionale di Cava dei Tirreni (SA) garantisce che le informazioni che vi riguardano siano conosciute contemporaneamente da tutti i professionisti interessati a voi ed alle vostre vicende tecniche, amministrative e fiscali , quali architetti, avvocati, ingegneri, commercialisti, consulenti e medici del lavoro, di cui ci fornite i contatti.

Lo studio on line ed in mobilità consente di inviare il mandato professionale tradizionalmente inteso, compilando i modelli di documento predisposti dagli esperti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Infatti a richiesta sono disponibili studiate e predisposte lettere di incarico professionale via web per favorire le attività d:

  1. Apertura ditta individuale con attribuzione partita IVA;
  2. Costituzione Società Responsabilità Limitata – Semplificata – uniPersonale od a capitale ridotto;
  3. Tenuta della Contabilità semplificata con Trasmissione Telematica Dichiarazioni senza consulenza;
  4. Tenuta della Contabilità ordinaria, con trasmissione Telematica dichiarazioni senza consulenza;
  5. Redazione bilancio d’esercizio, nota integrativa, verbale di assemblea per spostamento od approvazione del bilancio, ed allegati senza consulenza;
  6. Trasmissione Telematica Bilancio e dichiarazioni senza consulenza;
  7. Controllo Dichiarazioni dei Redditi senza consulenza;
  8. Verifiche e controlli, consulenza generica con enti non commerciali ma ispettivi della P.A. o P.G.;
  9. Consulenza finanziaria;
  10. Consulenza gestionale;
  11. Controllo di gestione;
  12. Controllo legale;
  13. Perizia di stima;
  14. Cessione quote srl ed srl-s;
  15. Contratto di hosting su server, nella cloud dello studio DI MAIO di Cava dei Tirreni (SA);
  16. Studio ed analisi dell’impresa, costruzione e adozione del modello di organizzazione e gestione;
  17. Mandato professionale consulenza e adempimenti area lavoro;
  18. Mandato professionale modello 231, per la consulenza ed assistenza per la predisposizione del modello organizzativo e gestionale unitamente alle procedure interne di controllo e vigilanza idonei a prevenire il compimento di fatti illeciti e dei reati oggetto del decreto legislativo 231/2001.
  19. Preventivo incarico consulenza generica;
  20. Preventivo di massima ordinaria, bilancio, dichiarazioni, consulenza;
  21. Preventivo di massima ordinaria, dichiarazioni, consulenza;
  22. Preventivo di massima semplificata, dichiarazioni, consulenza;
  23. Preventivo di massima bilancio, dichiarazioni, consulenza;
  24. Preventivo di massima riclassificazione ed analisi di bilancio, economica, finanziaria, patrimoniale;
  25. Preventivo di massima analisi di bilancio, miglioramento del Rating;
  26. Delega/autorizzazione del cliente ad utilizzo servizio Fattura Elettronica fornito da Agenzia delle Entrate;
  27. Delega/autorizzazione del cliente ad utilizzo servizio Fattura Elettronica fornito da terzi;

Per maggiori informazioni e la nota informativa per i servizi erogati on line basta compilare la form che segue.

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Mandato Professionale in CLOUD


 

Nomina organo di controllo e revisore legale nelle Srl

Nomina organo di controllo e revisore legale nelle Srl ancora nuovi limiti

Sindaco e Revisione Legale dei Conti, nelle SrL.

Con questo titolo ad aprile abbiamo già parlato dell’attenzione governativa sulla governance delle società.-

Sembra che la governance delle società private sia una vera e propria spina nel fianco anche di questo Governo. Infatti; di recente è nuovamente all’opera con la Legge 55/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2019 n. 140, per la conversione del Decreto sblocca cantieri (D.L. 32/2019), il quale ha ridefinito i limiti per la nomina dell’organo di controllo e del revisore nelle Srl.

Ricordiamo che l’articolo 379 del D.Lgs. 14/2019, contenente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, aveva già riscritto integralmente il secondo e terzo comma dell’articolo 2477 Codice Civile, il quale quindi, prevedeva che la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale, fosse obbligatoria se la società a responsabilità limitata:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo dell’organo di controllo o del revisore veniva meno se, per tre esercizi consecutivi non viene superato alcuno dei tre nuovi limiti. Notiamo che per due esercizi consecutivi si entra nei regimi di controllo per uscirne necessitano tre esercizi.

Orbene !

Con l’introduzione dell’articolo 2-bis nel D.L. 32/2019, per il naturale tramite della Legge 55/2019, il legislatore rivede quei limiti che rendono obbligatorie le nomine.

Mentre sono confermate le prime due ipotesi:

– obbligo di redazione del bilancio consolidato

– controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti

Le soglie relative alla terza condizione risultano raddoppiate. Pertanto, oggi, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore sussiste per le Srl che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Obbligo nomina organo di controllo a confronto
Parametri Ante modifiche D.Lgs. 14/2019 abrogato Post L. 55/2019 in vigore
2 esercizi consecutivi superamento 2 dei 3 limiti 2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti 2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti
Attivo stato patrimoniale 4.400.000 2.000.000 4.000.000
Ricavi conto economico 8.800.000 2.000.000 4.000.000
Media dipendenti occupati nell’esercizio 50 unità 10 unità 20 unità

Siamo quindi concordi che l’obbligo dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti.

Evidentemente, con riferimento alle società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie, si dovrà avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018. Immediatamente quindi.

Le Srl le quali; Superati i limiti precedenti, abbiano provveduto a nominare l’organo di controllo o il revisore, dopo le modifiche della Legge 55/2019, adesso si dovessero trovare sotto soglia, e quindi non più obbligate alla nomina, potrebbero procedere alla revoca dell’organo.

Però;

  • mentre per il revisore è sufficiente la sola delibera assembleare, atteso che, ai sensi dell’articolo 4 D.M. 28.12.2012 costituisce giusta causa di revoca “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”,
  • in caso di nomina del collegio sindacale o del sindaco unico, l’articolo 2400 cod. civ. prevede che “I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato”. Il Ministero della Giustizia, con la nota n. 4865/2015, allegata alla circolare MiSE 6100/2015, ritiene imprescindibile il decreto di approvazione del Tribunale al fine della revoca per giusta causa dei sindaci; di parere opposto, invece, il Notariato, con lo Studio n. 1129/2014/I, ritiene bastevole la delibera dei soci nella quale è, e deve essere esplicitata la giusta causa.

Il  buon senso inoltre; Impone a tutti i sindaci o revisori legali nominati di recente, circostanza che ci coinvolge direttamente.

A valutare l’abbandono della carica a seguito della novella del Legislatore.

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Pace fiscale 2019 o condono ?

Pace fiscale 2019 o condono ?

Vediamo in estrema sintesi la Pace Fiscale discussa ed approvata in occasione della Legge di Bilancio 2019:Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018.

il Governo “del cambiamento” ha previsto tre diversi momenti di intervento per agevolazioni e sconti; Individuabili prima, durante e dopo il famigerato e costoso contenzioso fiscale.

Vediamoli in sequenza

Va detto subito che, in precedenza esistevano già strumenti deflattivi del contenzioso con questo provvedimento casomai sono stati rimarcati ed in alcuni casi potenziati.

In pratica, il contribuente che riceve un accertamento fiscale disponeva già di una serie di strumenti normativi per evitare il contenzioso ed evitare i recuperi coattivi delle somme. Gli strumenti oggi aggiunti con il rispetto dei diritti del contribuente, tendono ad assicurare il giusto equilibrio tra i suoi diritti e la effettiva capacità contributiva.

Per evitare contenziosi quindi in caso di accertamento è possibile:

  • L’autotutela;
  • L’acquiescenza;
  • L’Accertamento con adesione;
  • Il Reclamo/Mediazione;
  • Ricorso tributario;
  • Conciliazione Giudiziale.

Pace fiscale 2019:

Consiste in una concreta riduzione di imposte, sanzioni ed interessi che gravano sui contribuenti debitori, anche professionisti ed imprese che hanno in corso cartelle esattoriali anche in contenzioso purchè con l’Agenzia delle Entrate ovvero con la Riscossione (ex Equitalia).

La pace fiscale come detto è stata concentrata in tre diversi momenti di intervento:

  1. Quello precedente la notifica dell’accertamento fiscale vero e proprio;
  2. Quello successivo la notifica dell’accertamento, nelle more dell’attivazione di un eventuale ricorso agli atti notificati, con l’obiettivo di ridurre in modo importante i contenziosi potenziali;
  3. Durante il contenzioso tributario. Ivi compresa la procedura di Cassazione.

È vero, la pace fiscale prevede sconti su imposte, sanzioni ed interessi; Ma tiene conto di due elementi fondamentali:

  1. Capacità economica del contribuente; attraverso la verifica ISEE;
  2. La probabilità di chiusura con soddisfazione reciproca del contenzioso.

Pace fiscale 2019: secondo il Governo non sarà un condono ma un’ottimizzazione degli strumenti già esistenti deflattivi del contenzioso

Secondo quanto dichiarato dagli esponenti della maggioranza parlamentare e dallo stesso ministro dell’economia Giovanni Tria, l’attuale pace fiscale, non è la rivisitazione del famigerato condono tombale varato dal Governo Berlusconi II nel 2002.

La pace fiscale 2019 si pone, infatti, l’obiettivo di ottimizzare gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario già esistenti.

Proprio per questo motivo, soprattutto dalle opposizioni, si parla già di una rottamazione ter in riferimento alle definizioni dei ruoli in esazione.

In ogni caso, secondo quanto palesato dal documento approvato anche questa pace fiscale 2019 per come approvata, ha totalmente dimenticato il ravvedimento operoso in tutti i momenti di riflessione che hanno portato alla costruzione dell’intero pacchetto di regole “nuove”

Il primo momento, precedente la notifica dell’accertamento e l’avvio del contenzioso

In particolare, il primo intervento riguarderebbe il momento in cui il contribuente decide spontaneamente di mettersi in regola, subito dopo essersi accorto di un errore nel versamento delle imposte dirette ed indirette quali l’IVA.

Il secondo momento, si concreta nelle more della presentazione del ricorso.

Il secondo momento della pace fiscale 2019 riguarda la procedura precedente il contenzioso potenziale, e parte con le notifiche dei processi verbali di constatazione emessi dalle Fiamme Gialle o dagli avvisi di accertamento.

Il momento durante e dopo l’avvio del contenzioso

Il momento a nostro avviso più interessante della pace fiscale 2019, che si applica alla fase del contenzioso vero e proprio, è attualmente regolamentato nel modo che testualmente si riporta in sintesi:

Le controversie attribuite alla Giurisdizione Tributaria in cui e’ parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi e’ subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia e’ stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) della meta’ del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Pace fiscale e obiettivi finanziari

È possibile che la pace fiscale 2019, sarà uno tra gli strumenti fondamentali per reperire le risorse finanziarie necessarie per i dati di bilancio, ma non va negato che con la pace fiscale 2019 si dovrebbe anche poter porre in essere altri interventi di necessaria politica fiscale, tra cui la rimodulazione delle aliquote Irpef  oppure l’introduzione graduale della flat tax.

Per qualsiasi dubbio o necessità anche interpretativa vi ricordiamo che la consulenza via internet è totalmente gratuita.


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La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate

Dal 1° gennaio la fattura elettronica diventa obbligatoria

abbiamo la soluzione; Semplice ed a prova di errore.

L’Agenzia delle Entrate, ha diffuso le linee giuda per rispettare correttamente le indicazioni della Legge di Bilancio 2018.
Le linee guida dell’Agenzia delle Entrate per la fattura elettronica inoltre ci informano come sarebbe possibile rispettare la legge senza spendere niente.
Il processo indicato oltre che completo ove dovesse risultare complicato valutate  il nostro Servizio “Fatturazione Elettronica” tramite il WEB (invio e ricezione con codice univoco o PEC) verso i Privati, le Aziende ed i Professionisti e la Pubblica Amministrazione / Enti Pubblici e Privati, produce documenti informatici conformi allo standard XML 1.2 in vigore già dal 1 gennaio 2017, il servizio completa con la conservazione elettronica a norma.

Anche nella forma “ASSISTITA” Facciamo Tutto Noi  da remote. ( compilare, firmare, spedire e controllare gli esiti)

Il nuovo portale Web è stato sviluppato per consentire di creare, trasmettere , ricevere e archiviare le Fatture Elettroniche nel formato conforme alle specifiche dell’Agenzia delle Entrate (XML) e rendere indipendenti le Aziende ed i Professionisti rispetto al nuovo obbligo procedurale che decorre dal 1 gennaio 2019. In qualità di “intermediari” accreditati dall’Agenzia possiamo assegnare i “codici univoci” per ricevere le fatture dei Vostri fornitori direttamente consultabili con un click dall’apposita funzione.

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Contratto di Rete o di Franchising, quale scegliere?

Contratto di Rete o di Franchising, quale scegliere?

Da più parti viene richiesto di trovare sistemi ed iniziative per rilanciare la propria attività, consolidare i risultati raggiunti, oppure migliorare i margini di guadagno. Così spesso l’attenzione cade sulle forme associative tra imprese oppure tra imprenditori e professionisti.

L’articolo che segue riguarda la rappresentazione delle regole ufficiali che orbitano intorno ai due simili e particolari negozi giuridici.

Contratto di rete o affiliazione Commerciale, il Franchising.

Ci siamo soffermati sul secondo l’Affiliazione Commerciale o Franchising con la pubblicazione di un contratto schema per un centro di servizi fiscali, contabili ed amministrativi od assicurativo sociali.

Come richiesto dalla società Incista Spa per il rilancio della divisione allServiceS.

La pubblicazione dello schema di contratto perchè ci sembra una buona occasione per molti, i quali pur avendo perso il riferimento principale, conservano le loro capacità ed alimentano gli stimoli di crescita professionale.

Ovviamente ogni adattamento deve essere preventivamente valutato da un Professionista di vostra fiducia iscritto in Albo Professionale ad esempio quello dei Dottori Commercialisti o degli Avvocati.

Il blog espressosud.it come di consueto, ai contatti provenienti dai social anche se non specificamente collegati, offre la specifica consulenza che non comporti alcuna spesa, ma solo parere anche se scritto in maniera totalmente gratuita e confidenziale.


Mini Guida al Contratto di Rete 

Secondo quanto indicato dall’art. 3, comma 4ter, del D.M. n. 33/2009 possono essere parti del contratto di rete unicamente soggetti che rivestano la qualifica d’imprenditori, ai sensi dell’art. 2082 c.c., e che sono tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese ed in possesso di una partita iva anche se non comunitaria.

Cos’é il Contratto di Rete?

Il Contratto di Rete è una forma di aggregazione tra imprese, che prevede la collaborazione e la cooperazione, purchè siano mantenute tutte le caratteristiche di indipendenza, autonomia e specialità delle singole aziende partecipi alla rete.

Lo scopo del contratto è quello di perseguire obiettivi comuni, condivisi, al fine di incrementare la competitività sui mercati ridurre i costi di esercizio aumentare la capacità innovativa.

Chi può stipulare?

Il Contratto di Rete può essere stipulato senza limitazioni relative a:

  • NUMERO DI IMPRESE: che devono essere almeno due;
  • FORMA GIURIDICA: possono partecipare società di capitali, imprese individuali, cooperative, consorzi, purchè in possesso di un codice iva.
  • LUOGO: possono partecipare imprese situate in diverse parti del territorio italiano e imprese estere purchè con sedi operative in Italia;
  • DIMENSIONE: possono essere grandi, medie e piccole imprese;
  • ATTIVITÀ: possono essere operanti in settori differenti.

Quali attività quali le caratteristiche ?

La normativa prevede che le parti :

  1. predispongano un programma di rete – ossia un piano globale d’azione volto ad,
  2. accrescere la capacità innovativa e la competitività di entrambe,
  3. infine che, portino a termine le attività previste nel programma.

I programmi possono essere di 3 tipologie:

  1. COLLABORAZIONE: tra le parti in ambiti affini, attinenti o complementari l’esercizio delle proprie imprese;
  2. SCAMBIO: tra le parti di informazioni o di prestazioni di qualsiasi natura (commerciale, industriale, tecnica e tecnologica);
  3. ESERCIZIO IN COMUNE: tra le parti di una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese.

I Vantaggi ?

Costituire una rete permette di aumentare la crescita dimensionale preservando l’autonomia giuridica ed operativa delle diverse imprese che si aggregano. Contemporaneamente avviane lo scambio del potenziale operativo senza aumentare i costi aumentano gli sbocchi d’impiego delle attività previste per la singola impresa partecipe alla rete.

La sinergia in estrema sintesi consente di:

  • diventare un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare e raggiungere meglio il mercato di riferimento sopratutto quelli esteri;
  • ampliare l’offerta;
  • dividere i costi; O quantomeno accedere a nuove condizioni di vantaggio anche se solo nei pagamenti;
  • accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto e godere di agevolazioni fiscali;
  • partecipare alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici;
  • impiegare il distacco del personale tra le imprese (l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete);
  • assumere in regime di codatorialità Utilizzazione della prestazione lavorativa di uno o più dipendenti a favore di uno o più datori di lavoro, in base a una particolare normazione nel caso in cui questi ultimi facciano parte di una rete d’impresa.

Gestione della Rete

Il Contratto di Rete, nella sua essenza, permette di rendere ufficiale il rapporto di collaborazione fra le imprese aderenti, così da poter rendere chiari l’impegno, gli investimenti e il tipo di rapporti di scambio da adottare.

Nello specifico è bene formalizzare:

  • MODALITÀ: si identifica e condivide uno scopo comune a tutte le imprese partecipi alla rete, si individua come verranno monitorati i vari step che cadenzano gli obiettivi strategici; infine si devono definire obblighi e diritti di tutte le imprese partecipanti.
  • ASSUNZIONE DI DECISIONI: si avrà cura di regolamentare il potere decisionale da parte delle partecipanti in materia di interessi comuni ad esempio definire e prevedere le maggioranze quali quella  semplice, quale maggioranza é qualificata, e l’unanimità su determinate o tutte le decisioni.
  • FONDO PATRIMONIALE COMUNE: si devono definire le regole su come gestire un eventuale fondo patrimoniale comune e la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascuna partecipante si obbliga a versare.
  • RAPPRESENTANTE COMUNE: eventuale definizione di un organo di rappresentanza comune per l’esecuzione delle volontà delle aziende nel rispetto del contratto di rete, per i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti e le regole per il suo compenso e la sua eventuale sostituzione.
  • ADESIONE, DURATA E RECESSO:  si devono definire la durata del contratto di rete, le modalità di adesione di eventuali altre imprese e le cause di recesso anticipato.

Requisiti minimi del contratto di rete.

L’atto da sottoscrivere per avere validità deve contenere:

  • le imprese aderenti potrà prevedersi nell’atto la successiva adesione di altre imprese;
  • gli obiettivi comuni e strategici ivi comprese le modalità di verifica dell’avanzamento verso tali obiettivi;
  • il programma della rete, con la specificazione dei diritti e degli obblighi di ciascun partecipante;
  • la durata, e le modalità di eventuali rinnovi;
  • le eventuali modalità di adesione di altre aziende/imprenditori/professionisti/associazioni;
  • le regole di gestione delle decisioni comuni.

Possono essere elementi facoltativi: 

  • l’organo comune il/i soggetti individuati per l’esecuzione del contratto al quale affidare le modalità di gestione della rete nomina ed attribuzione poteri e compenso della Rappresentanza amministrativa.
  • controllo Legale dei conti.
  • il fondo patrimoniale
  • le cause di recesso anticipato
  • le modifiche, le maggioranze, del programma di rete.

In questo contesto normativo appare ovvio che il contratto di rete favorisce l’aggregazione di grandi imprese con piccolo o micro al fine di trasferire o cedere in parte i grandi lavori ad esse affidati.

La capacità attrattiva è della grande impresa la quale giocoforza è portatrice del lavoro, particolare attenzione dovrà essere prestare su clausole vessatoria in seno alla capacità delle piccole imprese di rivalersi per danni subiti per cause ad essa non imputabili.

Indubbiamente senza responsabilità civile diretta sulla parte esecutiva, per una impresa appaltatrice di un grande lavoro, affronterà tutto il lavoro con maggiore disinvoltura, ciò porta di norma al doppio vantaggio di ridurre i costi ed aumentare il margine di guadagno.

Altra nota caratteristica interessante nel contratto di rete è la possibilità di creare e gestire un patrimonio comune, a ciò quindi prestare molta attenzione a chi risulterà intestatario dei beni iscritti, dovrà essere colui che lo ha pagato, ovvero sarà trascritto nel registro della P.A. il vincolo di proprietà a favore di tutte le imprese partecipi all’acquisto.


Mini guida al contratto di franchising con fac-simile di contratto.

Il contratto di franchising noto in Italia come il contratto di affiliazione commerciale, è un contratto atipico ovvero non direttamente disciplinato dal Codice Civile, ma rientra nella categoria dei contratti di distribuzione.

Il legislatore ha quindi provveduto a disciplinarlo in una legge speciale, la legge 6 maggio 2004 n. 129, entrata in vigore il 25/05/2004 e da questa data si applica ai contratti di franchising in Italia.

La legge 129/2004 ha così sostituito il termine franchising con la dicitura italiana di contratto di “affiliazione commerciale”. Vediamo in dettaglio i caratteri fondamentali della norma in esame.

Cos’è e come funziona il franchising

Il Franchising è un accordo di collaborazione commerciale tra due o più imprenditori o più Professionisti giuridicamente ed economicamente indipendenti.

Le parti del franchising

Da una parte il Franchisor comunemente detto affiliante e dall’altra il franchisee detto anche affiliato i quali sono già in attività individuale, attraverso la stipula del contratto di franchising pongono in essere una collaborazione diretta alla commercializzazione di beni e/o la produzione di servizi con gli stessi elementi distintivi e con le procedure sperimentate dal Franchisor-Affiliante.

Il Franchisor prima di sviluppare il suo franchising ha sperimentato la sua formula di commercializzazione nel mercato, raggiunge successi e consolida il brand; Che intende rafforzare attraverso il sistema del franchising.

Così si impegna a condividere con il proprio Franchisee-Affiliato tutto quel bagaglio di esperienza sul modo di lavorare detto anche know how.

Trasferisce all’affiliato un patrimonio di conoscenze attraverso la :

  1. formazione
  2. manuali a questo riservati.

In questo modo, il potenziale affiliato apre o rilancia un’attività con l’azienda che sa già come muoversi per entrare con minori impieghi economici e maggiori possibilità di successo nel mercato di riferimento.

La formula del franchising viene spesso scelta anche da chi; Ha lavorato in proprio e ha esperienza sull’attività che andrà a intraprendere non necessita quindi di particolare formazione od affiancamento, ma.

Decide che conviene affiliarsi se non altro, per abbattere i costi legati alle materiali elaborazioni contabili, personale dipendente, spostamenti documentali originali, sede di lavoro.

La standardizzazione del sistema di gestione dei documenti del franchising che interessa questo blog, nasce proprio per questo.

I diversi tipi di franchising

Esistono tre macro eree d’impiego della formula del franchising, e più precisamente :

  • franchising del produttore;
  • franchising di distribuzione;
  • franchising di servizi.

Il franchising di produzione

Con un franchising di produzione, l’Affiliante di norma è una impresa industriale, produce i propri beni e li distribuisce attraverso la propria rete di franchiesee/rivenditori/affiliati. Questo tipo di contratto è caratteristico del settore dell’abbigliamento, delle calzature, accessori di abbigliamento, dei mobili delle autovetture, e moltissimi altri beni di largo consumo.

Il franchising di distribuzione

È tipico invece di quelle catene dove il franchisor funge da centrale di acquisti, l’Affiliante si occupa di monitorare i consumi delle Affiliate per acquistare grandi stock di prodotto anche se da diversi produttori, acquisisce così un forte margine di sconto che distribuisce agli affiliati, così il franchisor seleziona i fornitori e per l’affiliato si ha un vantaggio rappresentato dal fatto di avere un unico interlocutore che ha selezionato per lui i prodotti, e cioè il franchisor.
Ne sono un esempio negozi e catene alimentari oppure che trattano prodotti per l’igiene e la pulizia della casa e della persona.

Il franchising di servizi

Con la costante penetrazione dell’informatica in tutti i settori produttivi, risulta diffuso il franchising di servizi.
In questo caso, non viene distribuito nessun prodotto ma sono offerti dei servizi, i quali possono spaziare nei più differenti campi professionali.
Rientrano in questo settore dal franchising della ristorazione, dei viaggi, della mediazione creditizia, o dei servizi internet alla elaborazione dei dati in conto terzi.

Franchising: fee e royalties

Quando il potenziale affiliato aderisce al franchising di solito gli viene chiesto dal franchisor un diritto di entrata denominato fee d’ingresso.

La fee d’ingresso è un corrispettivo iniziale che viene dato una tantum di solito al momento della stipula del contratto di affiliazione.
La fee d’ingresso può essere più o meno alta, dipende dal tipo di servizi offerti, dalla quantità e qualità della formazione impartita, dall’assistenza prestata e soprattutto dalla notorietà del marchio Affiliante. In genere più il marchio è noto più la fee d’ingresso è alta.

Quando entra a fare parte di una rete di servizi in franchising ci sono però minori costi di quanti non se ne dovrebbero sostenere se si dovesse aprire un’attività in proprio.

Basti pensare all’acquisizione di nuova clientela non reperibile senza i titoli professionali o le esclusive dell’affiliante.

Potrebbe esserci bisogno infatti di spese per il design dell’arredo del locale, anche la grafica e l’immagine sono studiate dall’Affliliante.

Non c’è bisogno di fare esperienza la l’Affiliante fornisce già un percorso di formazione e non c’è bisogno di far conoscere il brand dato che in genere il marchio è già noto nel mercato di riferimento, ciò consente all’affiliato di aprire una nuova attività immediatamente riconoscibile e nota a gran parte se non a tutti della sua potenziale utenza.

Le royalties costituiscono invece un corrispettivo mensile che versa l’Affiliato all’Affiliante.
Si può prevedere un pagamento sotto forma di canone fisso  oppure come percentuale sui guadagni. Stabilita la quota potenziale dell’Affiliato prima del contratto.

In alcuni casi non si prevedono royalties perché l’affiliante ha già un suo ritorno economico dai prodotti o servizi distribuiti all’affiliato.

Franchising: la definizione normativa

L’articolo 1 della legge n. 129/2004 definisce questo negozio giuridico come:

il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi“.

Per anni il franchisee ha rappresentato la parte economicamente più debole.

Tra le varie novità introdotte è quindi da tenere presente la costante volontà di tutela dell’affiliato che trova espressione in una maggiore presenza di norme “protettive”.

La legge 129/2004 non solo disciplina i vari aspetti dell’affiliazione commerciale, ma definisce gli elementi tipici del contratto in maniera completa e precisa cogliendone l’aspetto innovativo.

Cenni storici sul franchising

È opinione di molti studiosi della storia dell’economia che il termine franchising è derivato da una prassi sorta dopo la guerra di Secessione. Si pensa infatti che la realizzazione di una rete di distribuzione basata sulle aziende meridionali, rappresentò l’unico strumento di successo per gli imprenditori degli stati del Nord.

La storia evidenzia come il fine economico del contratto di franchising sia quello di creare una rete di distribuzione con caratteri organizzativi, segni distintivi e marchi omogenei che risultino facilmente individuabili dai clienti, una rete gestita da soggetti imprenditori individuali autonomi che cooperano con un unico produttore/fornitore.

Possiamo quindi stabilire che il contratto di franchising è classificato come contratto atipico, considerato misto perché raccoglie elementi da diversi altri contratti.

Infatti nel contratto di Franchising o di Affiliazione Commerciale; Si rinvengono caratteri tipici della somministrazione di beni e servizi ma anche della licenza di sfruttamento del marchio e d’insegna per non dimenticare il patto di esclusiva di rappresentanza e quello di deposito.

Franchising: gli obblighi previsti dalla legge 

Il legislatore con la legge n. 129/2004 ha previsto una serie di obblighi ad esempio L’articolo:

4 illustra quelli che riguardano l’affiliante.

5 quelli a carico dell’affiliato.

6 introduce gli “obblighi di comportamento precontrattuali ” a carico di entrambe le parti.

I primi sono rivolti a garantire una sufficiente ed adeguata conoscenza del contratto al soggetto economicamente più debole, ritenuto il futuro affiliato.

A costui sono concesse varie facoltà che mirano assicurare il maggior numero di informazioni possibili nella fase precontrattuale decisionale.

Per questo l’affiliato prima della conclusione del contratto può ottenere:

  1. copia del bilancio dell’Affiliante degli ultimi tre esercizi;
  2. i dati relativi all’attività dell’Affiliante (ragione e capitale sociale);
  3. elenco di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali relativi al sistema di affiliazione in oggetto, promossi nei confronti dell’affiliante (si considerano soltanto quei procedimenti conclusi negli ultimi tre anni promossi da affiliati, da terzi privati o da pubbliche autorità);
  4. notizie relative ai marchi in gestione (estremi della registrazione, eventuale licenza concessa da terzi all’affiliante e altro abilitante il diritto alla sfruttamento di quanto ceduto in franchising);
  5. documentazione inerente i caratteri essenziali dell’attività oggetto di contratto di affiliazione commerciale; (sintesi del procedimenti operativi e delle procedure da seguire per la corretta esecuzione del franchising)
  6. elenco aggiornato degli affiliati o franchisee che partecipano al sistema, la variazione anno per anno con riferimento agli ultimi tre anni; L’affiliato ha la possibilità di richiedere informazioni che riguardano il numero degli affiliati, la relativa ubicazione.

Il legislatore ha introdotto due obblighi a carico dell’affiliato:

  • la non trasferibilità della sede senza il preventivo consenso dell’affiliante, salvo causa di forza maggiore;
  • la tenuta della massima riservatezza, da parte sua e dei dipendenti o collaboratori, riguardo al contenuto dell’attività oggetto del contratto di Affiliazione o Franchising.

Gli obblighi comportamentali riguardano l’affiliante oltre che l’affiliato e entrambi hanno il dovere di comportarsi con lealtà, correttezza e bona fide.

L’affiliante è tenuto a riferire alla controparte ogni notizia che possa rivestire una importanza fondamentale per l’attività, in modo tempestivo e completo.

Anche se l’articolo 6 della legge 129/2004 individua chiari obblighi a carico dei soggetti coinvolti, sembra carente sul piano dell coincidenza al momento storico che stiamo vivendo.

Ciò sembra sia dovuto al mutare delle regole commerciali basti pensare al Drop Shipping, oppure alle modalità di scambio dei beni e dei servizi, in luogo del disco di vinile per la musica oggi si consegna files allegati alle email.

causa e motore di novità che impone l’aggiornamento legislativo sembrano essere soprattutto l’avvento dell’informatizzazione di tutti i settori.

Si ritiene non da ultime anche le regole per la lotta al riciclaggio di danaro di provenienza illecita oppure la lotta all’evasione fiscale, imprimono quelle linee guida per la corretta esecuzione anche di semplici scambi interni commerciali fiscali o finanziari.


Di seguito il modello di studio per l’Affiliazione in Franchising di un’impresa fornitrice di servizi nel settore del Terziario Avanzato per gli specifici campi operativi; Amministrativo e Contabile; Fiscale; Immobiliare; Mobiliare e Finanziario.

Franchising di servizi: fac-simile di contratto

 CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE (FRANCHISING)

ai sensi della L. 129/2004

*****

Con la presente Scrittura Privata da valere quale Atto Pubblico; Si stipula e si conviene tra:

– Il Sig ………….…….. nato a ……………. il …………. e residente in ……………….. Via …………..………. n.……. e-Mail ……………………. C.F……………………. il quale interviene nella sua spiegata qualità di legale rappresentante della ditta/società …………..……… con sede in …………..……… alla via …………..……… in possesso della P.IVA n°  …….………..; pec; ……………………. successivamente per brevità indicata quale affiliante;

e

– Il Sig ………….…….. nato a ……………. il …………. e residente in ……………….. Via …………..………. n.……. e-Mail ……………………. C.F……………………. nella sua spiegata qualità di titolare dello studio professionale ……………………..…………. con sede in ……………….……….. Via .……………n. …. P.Iva…………………………. Pec; …………………….. Successivamente indicato per brevità affiliato;

Con il presente accordo premettono e pattuiscono quanto segue:

Premesso

L’affiliante opera nel campo dell’attività proposta dal …………………. e che i risultati raggiunti hanno permesso il consolidamento delle posizioni di vantaggio ……………………………………………………………………………. nel mercato di riferimento.

I punti di forza quindi dell’affiliante che la stabilizzano nel mercato di riferimento sono …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

L’affiliante ha strutturato un piano organizzativo di lavoro che consente l’affiliazione di altre imprese.

Il piano di lavoro è diviso in sezioni le quali cadenzano la crescita o l’incremento delle attività proposte.

La crescita non è ne obbligatoria ne vincolante per gli Affiliati. A titolo di esempio si espone che l’affiliato il quale non intenda dotarsi di firma elettronica od altro necessario per i rapporti verso la Pubblica Amministrazione informatizzata, non sarà obbligato ad investire in personal computer e certificati software ed hardware.

L’affiliato ha valutato le condizioni organizzative in fase pre contrattuale, ritenutosi informato sulle clausole di ogni accordo e sopratutto sui suoi impegni.

L’affiliato ha valutato ogni circostanza legata all’affiliazione, e ritenuta remunerativa e soddisfacente per se e la sua attività, chiede di aderirvi con la formula dell’affiliazione.

Art. 1: Oggetto del contratto

– L’Affiliante …………………., il quale ha sperimentato sul mercato la propria formula organizzativa ed ha consolidato la sua penetrazione nel mercato di riferimento, concede al Sig ………………………….. ed alla sua impresa/studio, la qualifica di Affiliato e con essa, la disponibilità di tutti i servizi che costituiscono il suo know-how per la realizzazione dell’attività di fornitura di servizi verso l’apparato produttivo attivo e non ivi comprese le aziende i consumatori od i pensionati.

In particolare i servizi resi ed il know how trasferito dall’Affiliante riguardano le attività comprese nelle classificazioni merceologiche definite dall’istat indicate nella statistica delle attività codificate con la sigla ATECO 2007 reperibile ai sito internet https://www.istat.it/it/archivio/17888#:

  • 69.20.14 Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf);
  • 69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi.

Il contratto prevede l’esclusiva per l’area di ……………………………….. in relazione ad altri affiliati e ad altri canali e unità operative gestite dall’Affiliante anche se non direttamente, nella medesima zona anche se non metropolitana.

– L’Affiliato è autorizzato ad utilizzare la formula organizzativa dell’Affiliante, con la stessa immagine, segni distintivi ivi compreso il marchio, l’ insegna le forme di assistenza on line per il corretto funzionamento della formula organizzativa.

Art. 2: Investimento dell’Affiliato – spese di ingresso

In relazione alla tipologia di clientela dell’affiliato lo stesso dovrà dotarsi della sufficiente attrezzatura di ufficio, per:

  1. raccolta delle richieste o dei dati;
  2. l’invio al centro di calcolo dell’Affiliante oppure l’inserimento in proprio attraverso l’utilizzo del software in licenza d’uso.
  3. recezione dei risultati delle elaborazioni ad esempio buste paga o F24 di pagamento, attraverso i normali canali telematici, email whatz up ecc ecc.

L’Affiliato quindi ove non intenda delegare l’elaborazione dei dati al centro dell’Affiliante si impegna ad effettuare un investimento di € _______,00 in relazione alle seguenti voci:

  • n° 1 Personal Computer anche se portatile;
  • n° 1 software specifico gestionale contabile, se del caso del lavoro e dichiarativi.
  • n° 1 Stampante formato A4;
  • n° 1 Web Cam;
  • n° 1 account social network;
  • n° 1 account whatz Up
  • n° 1 Casella di posta elettronica;
  • n° 1 Casella di posta elettronica Certificata;

Fee d’ingresso

In relazione alla tipologia dello studio dell’affiliato o dell’impegno e delle forniture richieste all’Affiliante prima dell’inizio dell’attività l’affiliato si impegna a corrispondere all’Affiliante spese d’ingresso, per un importo pari a € ___,00.

A titolo di parziale copertura del capitolo indicato quale recupero spese d’ingresso, le somma sarà rimborsata all’affiliato durante il processo di utilizzi dei servizi dell’Affiliante direttamente con l’applicazione di ulteriori sconti.

Art. 3: Royalties

In relazione al costante aggiornamento professionale ed informatico che l’affiliante sostiene per il raggiungimento dei migliori risultati per tutti i partecipi al franchising. L’Affiliato riconosce e corrisponde all’Affiliante la percentuale del __% da calcolarsi sul volume d’affari realizzato dallo stesso Affiliato, accertato in dichiarazione UNICO e se del caso dal Revisore incaricato.  L’affiliato si impegna infine a realizzare un incasso minimo annuale di €.1.000,00.

Art. 4: Obblighi dell’Affiliante

L’Affiliante deve fornire all’Affiliato, che ne beneficerà nel rispetto della politica commerciale dell’Affiliante:

– il patrimonio delle sue conoscenze tecnico-scientifiche;

– le procedure tecnico-operative connesse;

– la soluzione ovvero le giuste indicazioni per soddisfare qualsiasi quesiti venga posto dall’affiliato;

– help desk e manuali operativi;

– il patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate il know-how, come noti il frutto dell’esperienza dell’Affiliante, che è coperto da segreto e che consiste nel “organizzazione di un sistema affidabile ed economico, dedicato all’assistenza o consulenza, diviso per soggetto beneficiario che può essere un imprenditore/ice, una impresa un professionista un pensionato/a od un lavoratore/ice. Tenuto conto degli specifici adempimenti civili e fiscali.

L’Affiliante deve fornire all’Affiliato assistenza tecnica, commerciale, amministrativa, pubblicitaria e di marketing, servizi di progettazione, allestimento, corsi per la formazione iniziale e l’aggiornamento; modulistica quale ad esempio la carta intestata, le buste, i biglietti da visita e tutti gli stampati su specifica richiesta dell’Affiliato.

Art. 5: Diritti di esclusiva

L’Affiliante si impegna a fornire tutti i suoi prodotti e servizi in esclusiva, per la menzionata area.

L’Affiliato da parte sua si impegna a non:

– immagazzinare od usare prodotti di consumo della concorrenza, anche se di proprietà di terzi;

– concedere il proprio recapito o domiciliare presso la sua sede soggetti concorrenti.

– trasferire le informazioni ricevute dall’Affiliante a terzi anche se non concorrenti, senza consenso scritto dell’Affiliante.

Art. 6: Prezzi al pubblico dei prodotti

L’affiliato si impegna a promuovere i prodotti ed i servizi dell’Affiliante ai prezzi pattuiti, i quali saranno esposti su tutti i prodotti o nei listini in modo chiaro e leggibile.

Art. 7: Oneri e spese di gestione

L’Affiliato è obbligato a sostenere tutti gli oneri e costi retributivi e contributivi del personale assunto presso il centro di servizi sotto la sua responsabilità.

Egli inoltre si obbliga a pagare il costo di tutti i contratti di somministrazione per consumi quali acqua, energia elettrica, telefono, linea adsl del centro di servizi di cui è responsabile.

Infine l’affiliato s’impegna a partecipare alla spesa generale pro quota per tutte le iniziative promozionali in favore del franchising.

Art. 8: Controlli e verifiche

L’Affiliante può effettuare in qualunque momento controlli presso il centro servizi dell’Affiliato anche attraverso un Revisore Legale o Contabile Nominato per appurare se l’Affiliato rispetta la politica commerciale e l’immagine del concedente Affiliante.

Art. 9: Divieto di trasferire la sede

L’Affiliato si obbliga a non trasferire la sede del centro servizi di sua competenza sita in ………..…….. …………….via ………………n. ..…… , coordinate Google Lat.  …………… Long. ………… senza il preventivo consenso dell’Affiliante, se non per causa di forza maggiore.

Art. 10: Riservatezza

L’Affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, anche dopo lo scioglimento del contratto per non meno di un quinquennio, la riservatezza sul contenuto dell’attività oggetto della presente affiliazione commerciale.

S’impegna inoltre a non estrarre documenti e dati dai server posti a sua disposizione dall’Affiliante se non per la esecuzione delle consultazioni necessarie allo svolgimento del lavoro. Il divieto in particolare riguarda l’estrazione dei dati per l’accumulo sistematico in altro data base non conosciuto dall’Affiliante. Al fine di non generare confusione sulle modalità di conservazione ed i responsabili dei dati  dei clienti, si specifica che i data base dell’Affiliante, gli archivi dei clienti la CLOUD con l’Area riservata agli Affiliati risponde solo all’indirizzo internet allService.incista.it.

Art. 11: Durata della concessione e cessione del contratto

Il presente contratto ha durata di anni tre.

Esso si intende rinnovato agli stessi patti e condizioni per la stessa durata, se non interviene disdetta di una delle parti almeno 6 mesi prima della naturale scadenza, tramite lettera raccomandata A/R da inviare alla sede legale dell’Affiliante. Ovvero a mezzo pec, da inviarsi con la stessa tempistica.

Si fa salva l’ipotesi di risoluzione anticipata per volontà od inadempimento di uno dei contraenti.

Il presente contratto può essere oggetto di cessione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1406 e ss. c.c.

Art. 12: Clausola risolutiva espressa

Costituisce causa di risoluzione espressa del contratto ex art.1456 c.c. la violazione della premessa o delle seguenti clausole contrattuali: Art. 1: Oggetto del contratto; Art. 2: Investimento dell’Affiliato – spese di ingresso;  Art. 3: Royalties; Art. 4: Obblighi dell’Affiliante; Art. 5: Diritti di esclusiva; Art. 6: Prezzi al pubblico dei prodotti; Art. 7: Oneri e spese di gestione; Art. 8: Controlli e verifiche; Art. 9: Divieto di trasferire la sede; Art. 10: Riservatezza; Art. 11: Durata della concessione e cessione del contratto; Art. 13: Annullamento del contratto e risarcimento del danno; Art. 14: Effetti della risoluzione o cessazione; Art. 15: Modifiche del contratto; Art. 16: Registrazione del contratto; Art. 17: Foro competente e Risoluzione delle controversie; Art. 18: Trattamento dei dati personali.

Art. 13: Annullamento del contratto e risarcimento del danno

Se una delle parti fornisce all’altra false informazioni, chi le riceve può richiedere l’annullamento del presente accordo, secondo quanto previsto dall’art. 1439 c.c., oltre al risarcimento del danno.

Art. 14: Effetti della risoluzione o cessazione

Nel caso in cui dovesse verificarsi la risoluzione, il mancato rinnovo, il recesso di una delle parti o la cessazione del presente contratto, l’Affiliato deve:

– cessare immediatamente l’utilizzo del marchio e di ogni segno distintivo;

– cessare immediatamente l’attività;

– restituire il materiale pubblicitario residuo;

– eliminare ogni riferimento grafico ed informatico verso l’Affiliante da tutta la sua attività esterna al centro di servizi quali ad esempio i siti internet o le pagine o gruppi dei social network

– eliminare ogni riferimento alla qualifica di affiliato alla rete commerciale dell’affiliante da ogni pubblicazione, compreso l’elenco del telefono o simili in internet.

Art. 15: Modifiche del contratto

Ogni eventuale integrazione o modifica al presente contratto deve essere fatta per iscritto di comune accordo tra le parti le quali devono fare riferimento a questa scrittura, approvare e controfirmare a pena di nullità.

Art. 16: Registrazione del contratto

Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico di entrambe le parti e nella stessa misura quelle conseguenziali e fiscali sono a carico della parte in capo alla quale naturalmente cadono.

Art. 17: Foro Competente e Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente, le parti stabiliscono che il foro competente sia quello di Salerno.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in virtù del presente contratto sono automaticamente deferite in tentativo di mediazione obbligatorio.

Se il tentativo di conciliazione dovesse fallire, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte tramite arbitrato. Il Tribunale arbitrale sarà composto da un solo arbitro, che verrà nominato nel rispetto del Regolamento della camera di Commercio, il quale deciderà nel rispetto degli artt. 806 e s.s. c.p.c

Art. 18: Trattamento dei dati personali

Le parti prestano e si scambiano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati personali comunicati ai fini della corretta esecuzione anche fiscale del presente accordo.

Per i dati ricevuti, entrambe si obbligano a trattarli nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art. 13, paragrafo 1, e art. 14, paragrafo 1, e del  Regolamento Europeo 679/2016 per la Protezione dei Dati Personali, nella versione inglese nota come GDPR – General Data Protection Regulation, Regolamento (UE) 2016/679.

Le parti si impegnano a rispettare i principi e i precetti delle menzionate regole sul trattamento dei dati personali, anche in riferimento a qualsiasi altro dato personale, compresi quelli di terzi utenti, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o trattato nel rispetto e in virtù del presente contratto, garantendo la diligente osservanza delle disposizioni sulla sicurezza, consenso e informazioni del soggetto interessato.

Letto, confermato e sottoscritto presso la sede della società Affiliante il ___________

in fede

………………….…….…..                                                …………..………..……

l’Affiliante                                                                             l’Affiliato

Il contratto potrà essere sottoscritto e registrato anche in maniera digitale previa compilazione e apposizione della firma digitale al formato canonico PDF-A.


CONTATTI liberi:

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Contratto di Rete o di Franchising quale scegliere?