Tolleranza zero: sembrano indigenti ma evadono il fisco.

Tolleranza zero: sembrano indigenti ma evadono il fisco.

Tolleranza zero: sembrano indigenti ma evadono il fisco.Perché molti lavoratori dipendenti omettono di pagare le tasse ?

Semplicemente perchè spesso conviene a tutti non documentare il rapporto di lavoro in presenza di una collaborazione soprattutto se familiare.

Senza che stiamo zitti e facciamo finta di non sapere, saremo chiamati noi a coprire, le somme non raccolte dallo Stato per la copertura della spesa pubblica. Se non proprio coinvolti con l’evasore una volta scoperto il rapporto dagli organi ispettivi.

Il concetto civile è specificamente previsto con il seguente tenore:

Tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva”, così l’articolo 53 della nostra bella Costituzione che semplifica ed attribuisce ai produttori di reddito la capacità di contribuire alla spesa pubblica per finanziare la democrazia e la civiltà.

In termini pratici, tutti sono tenuti a pagare le tasse se producono quantomeno un reddito.

Chiaramente uno stato civile come il nostro ha previsto un’area di non tassazione per non vessare i lavoratori se non proprio indigenti,  chi guadagna una somma annuale nell’ambito della no tax area la quale  identifica un reddito imponibile che non è soggetto al pagamento di imposte e tasse; entro la soglia di povertà quindi, La no tax area è stata introdotta dalla Legge n. 289 del 2002 e più in particolare dall’articolo 2 con la finalità è quella di tutelare il primo scaglione di reddito Irpef ossia al di sotto della soglia di sussistenza l’argomento interessa anche molti proprietari di immobili che per colpa di consulenti poco attenti. Pagano e zitt! possiamo approfondire singoli casi se richiesto per fornire chiarimenti come di consueto in risposta alle domande via form di contatto.

Tornando all’obbligo di contribuire che si assolve con la presentazione della dichiarazione dei redditi, oltre che un concetto è un adempimento imposto dalla legge.

Nessuno può essere escluso da questo obbligo, nemmeno i lavoratori di settori particolarmente sfuggenti, uno in particolare in continua crescita e sempre più importante dal punto di vista di impiego sociale, il lavoro d’ausilio domestico.

Badiamo bene ! Stiamo coprendo una infinità o un esercito di evasori fiscali.

Badanti, colf, giardinieri, cuochi, babysitter e dog sitter, e così via se il loro business vale più di 8.000 euro all’anno sono obbligati a presentare anche loro la denuncia dei redditi alla stregua di tutti gli altri lavoratori.

Sono sempre di più i risultati di servizio della Guardia di Finanza; Da operazioni a campione i nominativi che ha scoperto evidenziano casi critici, con lavoratori che hanno “dimenticato” di dichiarare i propri redditi.

Una dimenticanza che si protrae da anni, assumendo i contorni della serialità. Senza contare come e quanto si allarga, proprio perché, coperta con convenienza da chi o meglio la famiglia che ne usufruisce.

Evasione totale

Non si tratta di casi isolati o riconducibili ad una determinata zona d’italia o nazionalità dei lavoratori. Infatti tra i nominativi di questi evasori fiscali totali scovati dalla GdF ci sono italiani, romeni, polacchi, filippini ecc. ecc..

Persone che pur lavorando stabilmente in ambito domestico e pur percependo redditi superiori alla no tax area citata, ogni anno omettono di dichiarare i propri redditi.

Per alcuni di loro la Guardia di Finanza ha scoperto che hanno tenuto nascosto redditi per oltre 300.000,00 euro, soldi sui quali si sarebbero dovute pagare le relative tasse proporzionali e che hanno cagionato un grave danno all’erario.

Le banche dati

Ormai anche la Guardia di Finanza ha pieno accesso alle banche dati e grazie all’incrocio degli stessi sarà sempre più semplice scoprire situazioni illegali.  Come quella che si genera quando per qualche lavoretto in casa non chiamate l’impresa autorizzata ma un lavoratore qualsiasi, per il quale certamente non conosciamo le sue capacità contributive, ma, come detto se guadagno più di 8 mila euro l’anno stiamo favorendo la sua evasione fiscale e contribuendo al riciclaggio di danaro. Perché semplicemente prodotto da fondi in nero.

Sarà così in tutta Italia, continueranno ad eseguire questi controlli sul lavoro in ambito domestico che risulta uno di quelli in cui la mancanza di dichiarazioni dei redditi da parte degli addetti è la più frequente.

La GdF ha stanato gli evasori totali controllando i nominativi presenti nelle banche dati e passando al setaccio quelli che presentavano numeri più rilevanti in materia di spese voluttuarie.

L’Irpef è l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Siamo tutti chiamati quindi, pertanto sui redditi prodotti dal nostro lavoro ogni anno occorre pagare l’Irpef.

I lavoratori autonomi provvedono a dichiarare e tassare i propri redditi; Ma il lavoratore dipendente anche in ambito domestico ha bisogno del suo datore di lavoro che interceda nei rapporti del lavoratore con il fisco.

Infatti

I datori di lavoro assumo la qualifica di sostituto d’imposta, e pagano le imposte a carico dei loro dipendenti decurtando dalla paga l’imposta (ed i contributi ma adesso parliamo solo dell’imposta).

Nel lavoro domestico non esiste un sostituto di imposta perché questa figura che nella generalità delle attività di lavoro subordinato è svolta dal datore di lavoro, non appartiene alla famiglia o all’anziano presso cui lavorano giardinieri, parrucchieri badanti e colf. Tutto legale, perché la legge prevede che nel lavoro domestico il datore di lavoro non funge da sostituto di imposta.

Devono essere i lavoratori a pagare le tasse presentando la dichiarazione dei redditi che tra l’altro serve anche per recuperare eventuali crediti di imposta a loro favore.

I redditi da lavoro prodotti da questi dipendenti sono soggetti ad Irpef e relative addizionali la regionale e quella comunale.

Le percentuali delle addizionali sono stabilite dagli Enti Locali mentre l’Irpef è una imposta a scaglioni i quali  aumentano all’aumentare del reddito.

Ad esempio per redditi sopra gli 8.000,00 euro annui e fino a 15.000,00 si paga il 23% di Irpef, l’aliquota sale al 27% sulla parte eccedente i 15.000,00 euro e fino a 20.000,00 e così via con aliquote appunto progressive 38, 41 e 43%.

L’invito quindi è quello di verificare che nell’ambito della famiglia, non vi siano situazioni a rischio se non proprio fuorilegge. Ovviamente la verifica in  relazione alle specifiche caratteristiche del rapporto di collaborazione familiare, per gli utenti di internet come di consueto è totalmente gratuita.

Ciascuno ha l’occasione di fare la sua parte per l’Italia e per favorire la legalità.

Chiunque usufruisce di lavoro anche da parte di un parente, anche se in casa propria, deve redigere un contratto di lavoro e denunciare la posizione all’INPS ed all’INAIL, poi dovete anche verificare che il soggetto percettore dei vostri soldi sia esente dall’IRPEF e relative addizionali, per la eventuale coincidenza dei compensi pagati rientrino nella No tax area.


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Tolleranza zero: sembrano indigenti ma evadono il fisco.

 


 

l’Avvocato istruttore novità nella riforma del processo civile

l’Avvocato istruttore novità nella riforma del processo civile

Avvocato istruttore: con la riforma Bonafede del processo civile l’avvocato acquisirà le competenze del giudice istruttore.

Questa la novità più importante della riforma del processo civile proposta dal Ministro Bonafede relativa all’introduzione, nell’ambito della negoziazione assistita della possibilità per gli avvocati di svolgere attività istruttoria c.d. “attività istruttoria stragiudiziale”.
L’avvocato avrà la possibilità di acquisire dichiarazioni anche di terzi su fatti rilevanti ai fini della controversia e di richiedere alla controparte di dichiarare in forma scritta la verità di fatti a essa sfavorevoli e favorevoli al richiedente, per ottenere una sorta di confessione stragiudiziale.

Le prove raccolte dall’avvocato, che ricalcano la prova per testi e l’interrogatorio formale, potranno essere utilizzate nel corso dell’eventuale successivo giudizio.
Si tratta in sostanza di una sorta di “ricognizione” dell’attività istruttoria che verrebbe svolta prima del giudizio vero e proprio.
La proposta prevede altresì l’introduzione di  sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per le parti che si sottraggono agli interrogatori.
Quanto agli avvocati che svolgeranno attività istruttoria è previsto con finalità incentivanti verso tale procedura l’aumento del compenso di almeno il 30%, a meno che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell’istruzione preventiva.

Per la procedura di negoziazione assistita nel progetto di riforma è prevista l’estensione alle controversie di lavoro, pur non imponendone l’uso per la condizione di procedibilità in Tribunale.

É anche prevista l’abolizione del ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita nelle controversie di risarcimento danni da circolazione stradale, materia in cui si è rivelata molto poco utile ed inefficace, quindi inutile ai fini della riduzione del carico del contenzioso giudiziario in tal senso.


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http://legislature.camera.it/cost_reg_funz/671/672/documentotesto.asp#Iniziativa

l’Avvocato istruttore novità nella riforma del processo civile

Nomina organo di controllo e revisore legale nelle Srl

Nomina organo di controllo e revisore legale nelle Srl ancora nuovi limiti

Sindaco e Revisione Legale dei Conti, nelle SrL.

Con questo titolo ad aprile abbiamo già parlato dell’attenzione governativa sulla governance delle società.-

Sembra che la governance delle società private sia una vera e propria spina nel fianco anche di questo Governo. Infatti; di recente è nuovamente all’opera con la Legge 55/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2019 n. 140, per la conversione del Decreto sblocca cantieri (D.L. 32/2019), il quale ha ridefinito i limiti per la nomina dell’organo di controllo e del revisore nelle Srl.

Ricordiamo che l’articolo 379 del D.Lgs. 14/2019, contenente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, aveva già riscritto integralmente il secondo e terzo comma dell’articolo 2477 Codice Civile, il quale quindi, prevedeva che la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale, fosse obbligatoria se la società a responsabilità limitata:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo dell’organo di controllo o del revisore veniva meno se, per tre esercizi consecutivi non viene superato alcuno dei tre nuovi limiti. Notiamo che per due esercizi consecutivi si entra nei regimi di controllo per uscirne necessitano tre esercizi.

Orbene !

Con l’introduzione dell’articolo 2-bis nel D.L. 32/2019, per il naturale tramite della Legge 55/2019, il legislatore rivede quei limiti che rendono obbligatorie le nomine.

Mentre sono confermate le prime due ipotesi:

– obbligo di redazione del bilancio consolidato

– controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti

Le soglie relative alla terza condizione risultano raddoppiate. Pertanto, oggi, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore sussiste per le Srl che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Obbligo nomina organo di controllo a confronto
Parametri Ante modifiche D.Lgs. 14/2019 abrogato Post L. 55/2019 in vigore
2 esercizi consecutivi superamento 2 dei 3 limiti 2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti 2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti
Attivo stato patrimoniale 4.400.000 2.000.000 4.000.000
Ricavi conto economico 8.800.000 2.000.000 4.000.000
Media dipendenti occupati nell’esercizio 50 unità 10 unità 20 unità

Siamo quindi concordi che l’obbligo dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti.

Evidentemente, con riferimento alle società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie, si dovrà avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018. Immediatamente quindi.

Le Srl le quali; Superati i limiti precedenti, abbiano provveduto a nominare l’organo di controllo o il revisore, dopo le modifiche della Legge 55/2019, adesso si dovessero trovare sotto soglia, e quindi non più obbligate alla nomina, potrebbero procedere alla revoca dell’organo.

Però;

  • mentre per il revisore è sufficiente la sola delibera assembleare, atteso che, ai sensi dell’articolo 4 D.M. 28.12.2012 costituisce giusta causa di revoca “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”,
  • in caso di nomina del collegio sindacale o del sindaco unico, l’articolo 2400 cod. civ. prevede che “I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato”. Il Ministero della Giustizia, con la nota n. 4865/2015, allegata alla circolare MiSE 6100/2015, ritiene imprescindibile il decreto di approvazione del Tribunale al fine della revoca per giusta causa dei sindaci; di parere opposto, invece, il Notariato, con lo Studio n. 1129/2014/I, ritiene bastevole la delibera dei soci nella quale è, e deve essere esplicitata la giusta causa.

Il  buon senso inoltre; Impone a tutti i sindaci o revisori legali nominati di recente, circostanza che ci coinvolge direttamente.

A valutare l’abbandono della carica a seguito della novella del Legislatore.

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Liquidazione Coop & SRL SRL-s Senza Notaio

Liquidazione Coop & SRL SRL-s Senza Notaio

Non in tutti i casi è possibile liquidare una società a responsabilità limitata o cooperativa senza l’assemblea straordinaria presieduta dal Notaio. Ma per  sapere se una  cooperativa a r.l. , al verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall’ art. 2484 del c.c., può nominare uno o più liquidatori senza ricorrere all’assemblea straordinaria(art. 2365) ne tantomeno al notaio( art. 2436) .

Bisogna premettere che ai sensi dell’art. 2519, le disposizioni in materia di S.r.l. e le relative modalità interpretative trovano applicazione anche alle società cooperative per le quali lo statuto sociale preveda, ovvero la legge ha imposto, il riferimento al modello s.r.l.

La delibera assembleare di nomina dei liquidatori nelle cooperative a rl, può effettivamente essere adottata senza la presenza del notaio verbalizzante.

Tuttavia tale affermazione non ha valenza generale, in quanto tutte le volte in cui lo scioglimento determini nella sostanza un mutamente del contratto societario, ritorna imprescindibile la presenza della forma pubblica.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso il parere che è possibile accertare alcune delle cause di scioglimento di SRL, senza ricorrere alla funzione notarile.

Ecco qual è la procedura da seguire per la messa in liquidazione di una SRL/coop. senza notaio.

Come è noto, nelle società di capitali, la fase di liquidazione è un passaggio obbligato, anche nel caso in cui non ci siano attività o passività da liquidare.

Orbene, da tempo si discuteva sulla possibilità di iscrivere presso i Registri delle Imprese, l’accertamento delle cause di scioglimento societario di cui all’art. 2484 codice civile senza l’intervento notarile.

In particolare ci si riferiva alle situazioni contemplate ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7) escludendosi, il n. 6 ( per deliberazione dell’assemblea).

ll MISE, con il Parere n. 94215 del 19.5.2014, ha risposto con valenza generale agli interrogativi posti dall’Ufficio del Registro delle Imprese.

Il parere ministeriale dapprima richiama i punti fermi emersi nel corso del dibattito svolto sul tema da autorevoli fonti quali il Consiglio Nazionale del Notariato e l’IRDCEC, per poi addentrarsi nelle considerazioni del caso.

Le linee generali di risoluzione della questione sono le seguenti: nei casi in cui le cause di scioglimento previste dall’art. 2484 del codice civile siano oggettive – automatiche, l’organo amministrativo potrà iscrivere detta causa al Registro delle Imprese, senza ricorrere alla verbalizzazione – controllo di legalità – notarile.

Ove invece i soci esprimano la volontà di mettere in scioglimento la società, sarà la verbalizzazione notarile a definire detta decisione.

La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale è una delle situazioni in cui è possibile ricorrere alla procedura semplificata di iscrizione al Registro delle Imprese, senza ricorrere all’atto notarile.

In questo caso, gli amministratori, eseguita la verifica della situazione contabile dalla quale risulti detta circostanza, senza indugio, devono convocare l’assemblea dei soci.

Vista la situazione contabile, si prospetterà ai soci la possibilità di:

  • ricapitalizzare la società;
  • trasformare la società.

Nel caso in cui si decida di non avvalersi di nessuna delle due possibilità, di fatto si verifica la causa di scioglimento.

L’organo amministrativo, pertanto, attesterà sotto la propria responsabilità, in apposito modulo, l’esito dell’assemblea dei soci e che, pertanto, si è verificata la causa di scioglimento prevista dal n. 4 dell’art. 2484 del codice civile.

Dopo l’iscrizione al Registro delle Imprese della causa di scioglimento, l’organo amministrativo potrà depositare il verbale d’assemblea dei soci di nomina del liquidatore/i e dei relativi poteri e dei criteri con cui dovrà svolgersi la liquidazione.

Anche questa deliberazione dell’assemblea non è soggetta a verbalizzazione notarile, dato che il relativo verbale non occorre che rivesta la forma dell’atto pubblico, ne la decisione è soggetta al controllo di legalità da parte del notaio.


Il nostro Studio propone le procedure di liquidazione semplificata con o senza nuovo liquidatore, e se del caso fornendo anche la sede della liquidazione.

Per qualsiasi dubbio o necessità ricordiamo che la consulenza via internet è totalmente gratuita v’invitiamo quindi a compilare la form che segue anche per semplici contatti.


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Liquidazione Coop & SRL SRL-s Senza Notaio


Quando l’amministratore diventa il padrone del palazzo ?

Quando l'amministratore diventa il padrone del palazzo ?

Quando l’amministratore diventa il padrone del palazzo ?

Il titolo dell’articolo vuol rimarcare l’atteggiamento di molti amministratori di condominio, i quali di fatto adottano linee di condotta non proprio trasparenti o legali, le quali pongono un vero e proprio macigno dinanzi l’esercizio democratico dei propri diritti da parte dei singoli comproprietari.

Possiamo subito rispondere alla domanda posta nel titolo, in estrema sintesi l’amministratore crede di essere stato nominato proprietario esclusivo dell’intero fabbricato quando, all’interno del sodalizio serpeggia l’ignoranza supportata dalla fiducia verso questa specie di professionista “l’amministraTore di condominio”.

Lui l’amministratore non sa, o non dice le cose, l’assemblea fiduciosa approva.

Il momento magico per far valere i propri diritti in condominio è l’assemblea, infatti come tutti i sodalizi in regime democratico, per la gestione della “cosa comune” e per la gestione della coincidenza della proprietà privata, tutti i proprietari si riuniscono;

  1. nominano un amministratore della proprietà in comunione;
  2. gli attribuiscono un emolumento;
  3. stabiliscono la durata del suo mandato.

La legge poi spiega e dettaglia come lo stesso amministratore potrà e dovrà provvedere al suo ufficio.

L’amministratore del condominio secondo il nostro Codice con l’assunzione della carica deve anche assolvere alla funzione di informatore dei proprietari, vediamo bene ed in dettaglio di cosa dobbiamo essere informati e sopratutto con quale forma.

Assume pertanto una particolare funzione ed importanza il rendiconto dell’amministratore di condominio,  perché pur non conforme a quello previsto dagli amministratori delle società, non è neanche uno sterile elenco di numeri,  che per molti condomini proprietari rappresenta solo un documento da visionare ed approvare in fiducia. Sul quale meglio non fare domande per non fare la figura del fesso davanti a tutti gli altri condomini od in assemblea.

Il rendiconto condominiale

Vediamo cos’è il rendiconto, cosa deve contenere, gli obblighi e le sanzioni per l’amministratore.
Sappiamo che la riforma del condominio del 2012 ha imposto obblighi e procedure contabili nonché reso il rendiconto condominiale sicuramente più complesso.
Ma utile a chiunque per operare una trasparente verifica delle attività poste in essere dall’amministratore.
 

– cos’è

Prima che intervenisse la riforma, era sufficiente che l’amministratore “rendesse il conto della sua gestione”, senza precisare in che modo dovesse essere realizzato il rendiconto, mentre sul punto il Legislatore nel 2012 ha meglio articolato la norma.
Questa tiene conto della specialità dell’ambito condominiale, evitando qualunque richiamo alle regole dettate in ambito di bilancio di esercizio societario poiché questo si ritiene essere qualcosa di distinto e separato, concepito per attività differente e governato da una disciplina diversa.

– dopo la riforma del 2012

La riforma in parola, ha notevolmente inciso e implementato gli obblighi contabili che l’amministratore è tenuto a rispettare nei confronti dei proprietari (cfr. artt. 1129, 1130 e 1130-bis, c.c.): questi, ad esempio, deve :
1) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione
2) convocare l’assemblea per la relativa approvazione
3) eseguire gli adempimenti fiscali,
4) assicurare la tracciabilità delle operazioni di entrata ed uscita.
Infatti, l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; inoltre, ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, potrà chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

– cosa contiene

Il rendiconto condominiale, precisa la legge, “contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente la situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica”.
Il rendiconto, prosegue la norma, si compone di :
1) un registro di contabilità,
2) un riepilogo finanziario,
3) una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
All’assemblea condominiale sarà consentito, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio;
Oltre a stabilire che le scritture e i documenti giustificativi dovranno essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione, la riforma ha ufficializzato un diritto già in precedenza riconosciuto seppur nel silenzio della legge, quello dei condomini e dei titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari a prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e di estrarne copia a proprie spese.
La giurisprudenza in formazione dal 2012, con la sentenza torinese n. 3528/2017 ha rammentato che l’art. 1130-bis c.c. impone la redazione del rendiconto condominiale annuale e che lo stesso debba contenere una serie di specifiche voci contabili, indispensabili alla ricostruzione e al controllo della gestione dell’amministratore da parte di ogni condomino.
In particolare, gli elementi imprescindibili del rendiconto sono:
1) il registro di contabilità;
2) il riepilogo finanziario;
3) una nota di accompagnamento sintetica, esplicativa della gestione annuale.
Come già detto; La mancanza di uno solo di questi documenti, secondo la pronuncia del Tribunale piemontese, renderà invalida la delibera assembleare che approva il rendiconto nel caso, il Tribunale ha annullato la delibera che aveva approvato il rendiconto condominiale per mancanza della nota esplicativa.

– le sanzioni

Se l’art. 1129 espressamente prevede la revoca dell’amministratore che non usa (anche parzialmente) il conto corrente, molto spesso la giurisprudenza è già intervenuta ma non perde occasione per confermare come la situazione degli obblighi contabili post riforma sia particolarmente stringente.
Nessuno spazio è stato lasciato all’interpretazione.

Tracciabilità delle operazioni condominiali

Va detto che la norma che stabilisce l’obbligo ex lege di tracciare le operazioni contabili (in entrata e in uscita) alcun limite minimo o massimo di valore è stato posto, pertanto; Ogni movimentazione dovrà necessariamente transitare dal conto corrente condominiale.
L’adempimento di tale obbligo, inoltre, dovrà risultare in sede di redazione del rendiconto poiché andranno indicate specificamente, per ogni operazione di entrata e di uscita, le modalità attraverso le quali sono state effettuate (ad esempio tramite bonifico, pos, assegno, ecc.).
Dalle nuove regole e dai nuovi obblighi enucleati dalla riforma si comprende la necessaria complessità del rendiconto e della sua redazione,risultante dalla somma di diversi documenti i quali dovranno consentire la ricostruzione, la verifica o il riscontro immediato delle operazioni contabili dell’ente da parte dei condomini.

Revoca amministratore che ritarda il rendiconto

Molti tribunali come ad esempio il Tribunale di Taranto, con un decreto del 21 settembre 2015 hanno ritenuto legittima la revoca dell’amministratore di condominio il quale sottopone in ritardo all’assemblea per l’approvazione del conto dei suoi esercizi, anche se questi siano stati poi approvati dai condomini.
Ciò in quanto, non rendere il conto della gestione rileva di per sé ai sensi dell’art. 1129 c.c. grave irregolarità e, per il giudice, “deve al riguardo sottolinearsi che quando ci si trova di fronte a delibera assembleare che approvi rendiconti pluriennali, non osservandosi la regola della necessaria annualità del rendiconto, si ritiene che si configuri una forma di nullità e non di semplice annullabilità della delibera“.
La ratio, pertanto, è quella di “assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore” Il provvedimento di revoca dell’amministratore non è suscettibile di ricorso per cassazione.

Omissione rendiconto

Anche la Cassazione (sent. 28764/2017) ha sottolineato l’obbligo gravante sull’amministratore di condominio di redigere il rendiconto annuale che dovrà essere approvato dall’assemblea, appositamente convocata entro centottanta giorni.
Tale omissione potrà comportare la revoca giudiziale dell’amministratore, siccome espressamente ritenuta “grave irregolarità”; qualora penda un provvedimento giudiziale di revoca, le delibere di approvazione tardiva dei rendiconti, eventualmente adottate nelle more di detto procedimento, non varranno a sanare l’inadempimento dell’amministratore che ha tra i suoi precipui compiti, quello di rendere il conto della sua gestione (leggi: Condominio: il rendiconto approvato tardivamente non “salva” l’amministratore dalla revoca giudiziale).
 
Abbiamo visto quindi come l’amministratore del condominio dovrà predisporre i documenti utili al suo ufficio.
Se in assemblea condominiale non sono prodotti questi documenti dal vostro amministratore, poi non vi lamentate se fa il padrone con la vostra proprietà.
In pratica nessuno di noi manderebbe qualcuno ad eseguire delle commissioni dotandolo di autonomia economica, senza riceversi o attendersi una resa del conto di quanto commissionato e soprattutto gli esiti della commissione.

Per qualsiasi dubbio o approfondimento, compilare la form che segue, anche per singole informazioni.

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Quando l’amministratore diventa il padrone del palazzo ?

Unita da diporto e business

Unita da diporto e business

Unita da diporto e business

Si siamo quasi, tra qualche settimana si va a mare i lavori in barca sono cominciati.

Ciascuno avrà il suo bel da fare per rendere l’imbarcazione affidabile e sicura per soddisfare tutti i bisogni estivi.

Ogni barca sarà rimessa a nuovo per destinarla alle attività estive. Gare sportive e non, regate e quant’altro offre l’intrattenimento e l’escursione nautica. A salerno grazie al fenomeno turistico. L’indotto annovera certamente quello nautico e lo sfruttamento dei natanti per le attività che nella nostra città sta catturando le attenzioni di moltissimi armatori. I quali hanno capito che la propria barca anche se ferma al pontile purché bella e confortevole. Può essere impiegata in attività economiche e produttive ad esempio. Il boat & breakfast.

Il trattamento fiscale delle attività da diporto a scopi economici e commerciali segue le caratteristiche fiscali dell’armatore a seconda se:

  1. è una persona fisica, tenuto conto se l’attività è occasionale o è parte di un’attività di impresa individuale;
  2. è una persona giuridica senza alcuna distinzione se l’attività è occasionale ovvero rientra in quella caratteristica della società stessa

Analizzare le circostanze non interessa il testo. Ma vogliamo solo anticipare che in tutte le circostanze, non sarà facile. Evitare sanzioni in caso di controlli se prima non si siano comunicate le attività sportive ed economiche in capitaneria.

Gran parte delle attenzioni in caso di accessi a bordo da parte degli organi verificatori. I quali spesso sono militari della Guardia di Finanza, sono concentrate su due locuzioni per la cessione temporanea della imbarcazione del natante o della nave. “Noleggio e Locazione”.

Le attività assimilabili a locazione e noleggio sono. L’addestramento per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. La scuola le esercitazioni e le escursioni in nautica a motore e di vela, lo sci nautico.

Rientrano nelle attività di noleggio anche. Il traino di piccoli gommoni piattaforme galleggianti e giochi d’acqua. Il volo ascensionale, le brevi gite turistiche in mare, lo sci nautico per conto terzi, unità di appoggio anche alle immersioni (diving). Altre di queste attività riguardano. I baby-jet, le brevi gite turistiche in mare, le visite alle bellezze naturali delle coste e in genere tutte quelle micro attività di carattere stagionale. Che si svolgono nelle zone turistiche con l’impiego dei natanti.
Dall’entrata in vigore del codice della nautica. I natanti possono essere impiegati anche come unità di appoggio ai subacquei in immersione a scopo sportivo e ricreativo.

Il Codice della Nautica (D.L. 18 luglio 2005 n.171) ed il Regolamento di attuazione al Codice della Nautica (D.M. 29 luglio 2008 n. 146) disciplinano rispettivamente. I due contratti quello di locazione e quello del noleggio. Nonché la materia della sicurezza della navigazione delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e di quelle utilizzate da supporto per le immersioni.

Per meglio comprendere la normativa a supporto e di riferimento è necessario definire meglio la locazione ed il noleggio.
 
Definizione della Locazione marittima
Si intende per locazione. Il contratto con cui una delle parti si obbliga. In cambio di un corrispettivo a far godere all’altra per un dato periodo di tempo l’unità da diporto. In tal caso l’unità passa in godimento autonomo del conduttore. Che non assumerà la qualifica di armatore, ma solo quella di comandante, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità. Sia della unità a lui affidata che dei suoi ospiti trasportati o conviviali.
In tale regime l’unità è condotta con la patente nautica. Se prescritta per il tipo di imbarcazione, e può imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella licenza di navigazione della barca stessa.
Il regolamento di attuazione non si occupa della sicurezza delle unità impiegate in attività di locazione. Per cui la materia resta disciplinata dalle regole previste per unità da diporto private e dal codice civile per il medesimo titolo.
 
Definizione di noleggio marittimo (charter)
Si intende per noleggio il contratto con cui una delle parti. Sempre a seguito di un pattuito corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte. L’unità completa di comandante ed equipaggio, funzionante per un determinato periodo di tempo. Da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne come pattuite, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dallo stesso contratto.
L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio. Ma non il comandante, il quale potrebbe anche coincidere con l’armatore del natante a noleggio.
Per comandare le unità impiegate nell’attività di noleggio la sola patente nautica non basta infatti, è necessario possedere un’apposita qualifica, di cui al decreto n. 121 del 10 maggio 2005 recante la disciplina dei titoli professionali del diporto, che stabilisce anche i requisiti necessari e le modalità per conseguirli.

Il Regolamento di attuazione al Codice della nautica. Stabilisce che le unità impiegate nell’attività di noleggio non possono imbarcare un numero superiore a 12 passeggeri. Sono sempre esclusi dall’imbarco i bambini di età inferiore ad un anno. L’equipaggio deve essere previsto e comunque ricompreso nel conteggio degli imbarcati.

Qualora tali unità trasportino più di 12 passeggeri. Queste sono considerate navi passeggeri ed assoggettate alle norme di sicurezza previste dalla Direttiva 98/18/CE (recepita in Italia con il D.L. 4 febbraio 2000 n. 45), o dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS – Safety Of Life At Sea) se impiegate in navigazione internazionale.

Le unità da diporto possono essere impiegate anche in attività multiple

Tutte le attività ludiche alle quali si vuol destinare od impiegare l’unità anche simultaneamente, ma devono essere sempre indicate ed elencate sulla licenza di navigazione.

Non è consentito però a chi fa locazione e/o noleggio utilizzare l’unità per altri fini privati di diporto cui sono destinate le unità non commerciali.
Anche i natanti da diporto possono essere utilizzati, in attività di locazione o noleggio, per finalità ricreative connesse al turismo locale.

Norme di Sicurezza della Navigazione per le unità da diporto impiegate in attività di noleggio

Il Regolamento al Codice della Nautica (D.M. 29 luglio 2008 n. 146) disciplina dall’art. 78 all’art. 89 le norme di sicurezza specificatamente per le imbarcazioni e natanti da diporto impiegate in attività da noleggio. Tale decreto rappresenta il primo documento in assoluto che regola in modo organico la sicurezza della navigazione delle unità da diporto impiegate ai fini commerciali.

Il regolamento stabilisce un complesso di regole autonome da quelle sulla disciplina della navigazione da diporto puro (non commerciale). Che garantiscono l’idoneità delle unità impiegate nel noleggio, che in sintesi si possono assimilare a piccole navi passeggeri.

Iter di visita ai fini del certificato di noleggio

Per le unità da diporto impiegate nel charter sono previste tre tipi di visite di sicurezza:
  • Visita iniziale. Prima dell’impiego nell’attività di noleggio. Ad esclusione delle unità immesse per la prima volta in servizio, per le quali il certificato di idoneità è rilasciato sulla base. Della sola documentazione tecnica prevista ai fini dell’iscrizione nei registri;
  • Visita periodica ogni tre anni;
  • Visita occasionale ogni volta che se ne verifica la necessità o anche a richiesta dell’Autorità Marittima. Le visite sopra indicate sono effettuate dagli Organismi Tecnici Notificati e comprendono. Un’ispezione completa allo scafo, all’apparato motore, all’impianto elettrico, alla protezione contro gli incendi e ai mezzi di segnalazione, nonché un’ispezione a secco della carena.

Alle unità riconosciute idonee. Gli organismi tecnici rilasciano una dichiarazione di idoneità, che permette all’ufficio di iscrizione o, se si tratta di natante. All’ufficio del luogo ove lo stesso staziona abitualmente. Di rilasciare il “Certificato di idoneità al noleggio” avente la validità di 3 anni. Che sostituisce il certificato di sicurezza per le unità da diporto non impiegate ai fini commerciali.

Ai fini del rinnovo o della convalida del certificato di idoneità deve essere presentata all’autorità marittima ove si trova l’unità da parte dell’armatore. L’Autorità marittima provvede al rinnovo o convalida sul certificato.

La stessa autorità marittima trasmette poi copia del certificato di idoneità all’ufficio di iscrizione o. Se si tratta di natante, all’ufficio del luogo ove lo stesso staziona abitualmente. Per i natanti il documento deve essere allegato alla copia della domanda di impiego dell’unità nell’attività di noleggio.

Nelle unità da diporto puro o non commerciale. I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza sono dipendenti dalla navigazione svolta ed al numero di persone presenti a bordo. Per le unità da diporto impiegate nel noleggio il regolamento ha stabilito invece. La quantità ed il numero delle dotazioni di sicurezza da tenere a bordo. Indipendentemente dalla traversata effettuata.

Limitazioni per i “charter minori”

Per venire incontro alle esigenze del cosiddetto charter minore. Esistono delle deroghe a quanto sopra scritto in relazione alla navigazione in ambito locale, preventivamente dichiarata dall’armatore, ed in particolare per:
  • navigazione in acque interne/entro 3 miglia dalla costa;
  • navigazione entro 6 miglia dalla costa;
  • navigazione entro 12 miglia dalla costa.

Si tratta dunque di una autolimitazione della navigazione dichiarata dall’armatore all’autorità marittima, che permette di essere esentati dall’imbarco di alcune dotazioni di sicurezza.

In ogni caso. Deve essere cura dell’armatore o proprietario compilare e firmare l’elenco delle dotazioni e mezzi di salvataggio imbarcate, ed allegarlo al certificato di idoneità al noleggio.

Fonti:

Marcatura CE Unità da diporto delegato ANS

Riferimenti normativi: Codice della Nautica (D.L. 18 luglio 2005 n.171) ed il Regolamento di attuazione al Codice della Nautica (D.M. 29 luglio 2008 n. 146)

https://nesw.it/2018/01/31/riforma-codice-nautica-diporto/

 


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