Il nuovo blog amministrativo e fiscale. Semplice e chiaro!
Categoria: Lex
La categoria “Lex” può essere associata al diritto e alla legislazione in generale. Ecco cosa può comprendere questa categoria:
Leggi e Normative:
Questo aspetto riguarda le leggi, i regolamenti, le direttive e le normative che regolano una determinata giurisdizione o ambito legale. Ciò può includere leggi costituzionali, leggi statali, regolamenti ministeriali, direttive europee e altre disposizioni normative.
Attività Legislativa:
Questa sezione comprende informazioni sul processo legislativo, che può coinvolgere l’elaborazione, la discussione, l’approvazione e l’emanazione di nuove leggi e normative. Si può anche includere l’analisi e la valutazione delle proposte legislative in corso.
Attività Giuridiche:
Questo aspetto riguarda le attività pratiche dei professionisti del diritto, come avvocati, giudici, notai e altre figure legali. Ciò può includere la consulenza legale, la rappresentanza legale, la negoziazione di contratti, la redazione di documenti legali e altre attività correlate.
Innovazioni nel Settore Legale:
Questa sezione comprende le innovazioni tecnologiche e di processo nel campo del diritto, come l’uso di software per la gestione dei casi, la digitalizzazione dei processi giudiziari, l’implementazione di sistemi di intelligenza artificiale per la ricerca legale e altre innovazioni che stanno trasformando il settore.
Tendenze Legali e Giuridiche:
Questo aspetto riguarda le tendenze emergenti nel campo del diritto, come cambiamenti normativi, evoluzioni giurisprudenziali, sfide etiche, impatti socio-economici delle leggi e altre questioni di rilevanza legale.
Educazione e Formazione Legale:
Questa sezione include informazioni sull’istruzione e la formazione nel campo del diritto, come programmi accademici, corsi di formazione professionale, seminari e conferenze legali volte a fornire competenze e conoscenze aggiornate nel settore.
In sintesi, la categoria “Lex” comprende una vasta gamma di argomenti legati al diritto, alla legislazione, alle attività giuridiche, alle innovazioni nel settore legale, alle tendenze giuridiche e alle iniziative di formazione e educazione nel campo del diritto.
Consigli per aprire un Ambulatorio Infermieristico.
Si parla spesso di libera professione infermieristica e della possibilità, come per i medici. Di mettersi in proprio e di aprire un centro di cura capace di accogliere i propri pazienti in un ambiente confortevole e all’avanguardia. Sono nati in Italia da qualche anno i primi Ambulatori Infermieristici.
I consigli per aprire un ambulatorio Infermieristico
Esempio di ambulatorio infermieristico
Da alcuni anni si continua a parlare della possibilità per gli Infermieri di dotarsi di P.Iva e di mettersi in proprio aprendo un’attività assistenziale: un Ambulatorio Infermieristico. In pratica una vera e propria impresa con tanto di fatture e di fatturato, di clienti e di servizi di gestione dei clienti, di una struttura fisica e di mezzi per spostarsi rapidamente sul territorio.
Ogni anno, come si legge in una recente informativa della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI (recuperando i dati forniti dal Censis nel 2015), si rivolgono agli Infermieri (spesso liberi professionisti) circa 8.7000.000 di cittadini italiani o di stranieri in Italia. Si tratta del 17,2% dei maggiorenni che vivono nel nostro Paese.
Il dato non è ottimo, anzi
Infatti, potenzialmente, la domanda di assistenza infermieristica sul territorio potrebbe riguardare:
3,1 milioni di utenti non autosufficienti;
9,1 milioni con patologie croniche;
5,6 milioni di anziani affetti da una o più patologie di lungo corso.
In totale 17,8 milioni di potenziali clienti che per oltre la metà preferiscono ancora rivolgersi al medico o ad altri professionisti della salute per pratiche assistenziali che afferiscono alle competenze degli Infermieri.
L’orientamento del Sistema Sanitario Nazionale – e di quelli Regionali – non è stato mai così chiaro come negli ultimi anni:
occorre garantire la maggiore efficienza possibile;
le dimissioni dagli ospedali devono essere precoci;
le prestazioni Infermieristiche possono sostituire in gran parte quelle mediche.
Ciò mentre sono in essere un progressivo ed ormai evidente invecchiamento della popolazione e un aumento dei quadri poli-patologici con compromissione dell’autonomia degli stessi.
Mettersi in proprio aprendo uno Studio Infermieristico
Facile a dirsi, un po’ più complicata l’attuazione dell’idea imprenditoriale. L’Infermiere Libero Professionista non nasce per caso, ma da una scelta motivazionale profonda e dalle effettive richieste del mercato.
Requisiti Ambulatorio privato
L’ambulatorio infermieristico dovrà essere costituito da almeno un locale con una superficie di 12 mq, provvisto di lavandino; una sala di attesa; un servizio igienico a esclusivo uso dello studio, al quale si possa accedere anche dalla sala di attesa. l locali dovranno avere avere pavimenti di materiale impermeabile, facilmente lavabile e ben connesso, con pareti rivestite fino all’altezza di due metri con materiale sempre impermeabile e lavabile; sia il locale di lavoro che la sala di attesa devono essere illuminati e aerati direttamente dall’esterno; le pareti e i pavimenti del servizio igienico (composto da antibagno, WC, lavamano) devono essere lavabili. Se esiste un solo servizio igienico, questo dovrà essere utilizzabile anche dai portatori di handicap. La rubinetteria deve essere apribile con i gomiti.
Autorizzazione dell’ambulatorio infermieristico
L’infermiere interessato all’apertura dell’ambulatorio, dopo la ricerca del locale idoneo, dovrà presentare al Comune di riferimento la domanda di autorizzazione (come previsto dall’art. 193 RD 27 luglio 1934 n. 1265) seguendo il modello di domanda fornito dalla Federazione IPASVI.
Gestione dell’ambulatorio infermieristico
Ai fini del funzionamento dell’ambulatorio privato, sono necessari: il registro dei clienti; un raccoglitore per conservazione delle prescrizioni del medico ove queste costituiscano il presupposto per l’attivazione dell’intervento infermieristico; i bollettari a madre e figlia per il rilascio delle ricevute fiscali relative a compensi ricevuti dalla clientela; schedari per la conservazione delle cartelle infermieristiche o dell’altra modulistica adottata per la registrazione delle prestazioni.
Le singole Regioni stabiliscono, autonomamente, quali requisiti strutturali ed organizzativi sono poi necessari per il tipo di ambulatorio che si intende aprire. Il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 193 RD 27 luglio 1934 per l’apertura dell’ambulatorio presuppone una congrua attività istruttoria sull’idoneità igienico-sanitaria che coinvolge non solo gli ambienti in senso stretto, ma, più in generale, l’affidabilità della struttura nel suo complesso, tenendo conto anche delle attrezzature, delle apparecchiature e della loro organizzazione e conduzione da parte del soggetto richiedente, nonché di ogni altra circostanza che possa comunque influire sulla qualità del servizio.
Ricapitolando, ecco la lista dei 10 punti per aprire l’attività:
la volontà di fare impresa, di mettersi in gioco e di mettersi continuamente in discussione;
una innata capacità manageriale
, di lavorare in team e di operare a contatto con pazienti potenzialmente sempre diversi e con patologie e richieste assistenziali differenti;
competenze
acquisite sul campo o provenienti da tirocini e corsi di formazione altamente specializzanti (lavorare in un ambulatorio o al letto del paziente in ambito privato richiede delle conoscenze che purtroppo l’Università non fornisce integralmente durante la Laurea triennale);
un capitale proprio
(dai 5.000 ai 25.000 euro in base a ciò che si vuole realizzare); occorre prevedere di:
affittare una struttura idonea (se non si è proprietari di beni immobiliari atti allo scopo);
acquistare le attrezzature necessarie (per esempio scrivania, sedie, scaffali, vetrinette, lettino, fonendo, sfigmomanometro, glucometro, saturimetro, termometro digitale, macchina per aspirazione tracheale, centimetro da balia, asta porta flebo, borsa attrezzata per l’assistenza domiciliare ed altro);
comprare i presidi medicali e tecnici occorrenti per la gestione delle lesioni cutanee (forbici, materiale per debridement, cura e gestione delle ferite, fasciature, fasce elastiche, medicazioni avanzate, garze sterili e non sterili, disinfettanti, soluzione fisiologica, sondini naso-gastrici, sondini per aspirazione tracheale e per raccolta escreato, cateteri vescicali e sacche di raccolta urine, creme medicali utilizzabili per automedicazione ed altro);
dotarsi di materiale per analisi di sangue, urine, escrementi e carica batterica (aghi, sistema sottovuoto per i prelievi, provette, contenitori sterili e non sterili per le urine, contenitori per la raccolta dell’escreato e delle feci, vari tipi di tamponi e via discorrendo);
locare o acquistare mezzi di locomozione a seconda delle esigenze assistenziali dei richiedenti le cure (auto, bici, moto ed altro);
acquistare un computer e dei software per la gestione della clientela e del magazzino;
una rete di conoscenze e di amicizie
(senza una rete di contatti è molto difficile iniziare; potrebbe essere utile la complicità di colleghi che lavorano in strutture sanitarie; il passaparola e i consigli degli amici possono rivelarsi molto utili nella fase di lancio della vostra attività imprenditoriale; cercate di stipulare accordi con strutture che si occupano di analisi di laboratorio, assistenza domicilia, gestione dei presidi ed altro);
un sistema informativo all’avanguardia
e in linea con le regole del mercato di nuova generazione; dovete essere social e raggiungere i vostri potenziali clienti direttamente sul loro cellulare o sullo smartphone/tablet dei loro congiunti e care-giver (dotatevi di un buon sito internet e aggiornatelo costantemente per esempio con la le vostre esperienze assistenziali positive o magari pubblicando novità che riguardano il vostro lavoro; create una pagina professionale su Facebook, un profilo su Twitter, un account su Google+ e registratevi a Google My Bussiness; dotatevi di un numero Whatsapp per raggiungere o farvi raggiungere gratuitamente e con estrema immediatezza);
una buona assicurazione
che riesca a coprire un massimale di almeno 5/10 milioni di euro e sia la parte civile, sia la parte penale (obbligatoria per i liberi professionisti, a tutela degli utenti che giustamente pretendono, se si sbaglia, di essere risarciti); soprattutto all’inizio della vostra attività, con poca esperienza, potreste anche involontariamente creare dei danni, per questo mettetevi al sicuro;
un sostituto
del vostro stesso livello professionale/esperienziale nel caso di assenze non programmate per malattia o infortuni (garantire la qualità e la continuità dell’assistenza significa fidelizzare la clientela e offrire una tangibile qualità del servizio);
una segretaria
o un sistema di segreteria informatizzata (ci sono tante aziende che rispondono alle chiamate, prendono i contatti e gestiscono la clientela per voi; i costi non sono esagerati ed è possibile aderirvi con un semplice abbonamento “on line”); non pensate di poter fare tutto da soli, i soldi spesi per un aiuto saranno presto ben ripagati;
momenti da dedicare a voi stessi e ai vostri cari
(staccare dal lavoro e prendersi qualche ora di tempo per fare sport, uscire con il partner, andare a cena con amici, vedere un film al cinema, seguire un concerto, andare a ballare in discoteca via aiuta a staccare dal lavoro e a recuperare la lucidità e il riposo necessario per la vostra sicurezza e soprattutto per la sicurezza dei vostri assistiti).
Per maggiori approfondimenti, potete consultare il Vademecum della Libera Professione Infermieristica, realizzato dalla Federazione Nazionale dei Collegi Ipasvi in collaborazione con la cassa previdenziale Enpapi.
Una delle forme più antiche di finanziamento privato è il cosiddetto credito su pegno. Tornato in auge, negli ultimi tempi, a causa delle tante difficoltà economiche vissute da molte imprese. Oltre alle sempre maggiori difficoltà per l’accesso al credito bancario.
Vediamo come funziona il sistema per dare in garanzia qualsiasi bene mobile e/o immobile riservandosi l’uso ed il godimento. E comunque, ottenere un prestito ovvero una apertura straordinaria di credito bancario.
Ci occuperemo della normativa che disciplina il settore del credito bancario, quali sono le conseguenze se non si ripaga il debito contratto. Il meccanismo delle aste.
Quindi, valuteremo l’opportunità del credito su pegno, anche alla luce delle nuove tecnologie sugli smart contract ed il loro contenuto di patti ed immagini. I famigerati NFT (Non Fongible Token).
In fine segnaliamo le banche e le finanziarie che permettono di ottenere un piccolo prestito con il credito su pegno, almeno quelle principali. Le quali nonostante impieghino sempre più massicciamente la tecnologia in block chain non si prestano ancora alla realizzazione dei NFT.
Chi cerca una soluzione di questo tipo è ovviamente un soggetto in gravi difficoltà economiche, costretto ad impegnare un bene posseduto, in genere oro. Per ottenere un piccolo prestito da restituire in un secondo momento.
Il funzionamento del credito su pegno è semplice, si dà in garanzia un bene di norma mobile, si ottiene un finanziamento. E se non si restituisce il prestito, il bene impegnato viene venduto all’asta dalla banca o altro soggetto finanziatore.
In particolare all’articolo 1 del DL 59/2016, approvato dal parlamento il 29 giugno 2016 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Sono definite tutte le caratteristiche di questo che appare come nuovo contratto.
In questo approfondimento vediamo chi può farlo, su quali beni, quali caratteristiche ha il contratto. In cosa consiste la nuova formalità del “registro dei pegni non possessori”.
Cercheremo anche di tracciare un profilo contrattuale per la block chain.
Pegno Mobiliare NON Possessorio:
Quali le caratteristiche del contratto
Il contratto costitutivo, che può essere generato come NFT su block chain, a pena di nullità. Deve risultare da atto scritto e registrato con le seguenti caratteristiche:
data di stipula indicazione del creditore;
indicazione del debitore e dell’eventuale terzo concedente il pegno;
descrizione del bene dato in garanzia;
indicazione del valore di commercio ed ammontare del prestito;
indicazione del credito garantito;
indicazione dell’importo massimo garantito;
modalità di pagamento degli interessi;
scadenza del rimborso del credito.
Pegno Mobiliare NON Possessorio:
Il registro dei pegni non possessori
Il contratto così redatto è opponibile ai terzi solo se iscritto nel registro informatizzato (“registro dei pegni non possessori”) tenuto dall’Agenzia delle entrate: l’iscrizione determina il grado della garanzia e consente l’opposizione del pegno ai terzi e nelle procedure concorsuali.
Attenzione: il pegno non possessorio non si costituisce con l’iscrizione nel registro. Essendo sufficiente la conclusione del contratto. L’iscrizione consente però di rendere la garanzia sul bene pubblica e opponibile ai terzi.
A seguito di tale adempimento, inoltre, il contratto sarà opponibile anche nelle procedure esecutive, oltre che in quelle concorsuali.
Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non è opponibile a chi abbia acquistato con un precedente finanziamento. Un bene determinato che sia destinato all’esercizio dell’impresa e sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo. Oppure da un pegno anche non possessorio, a condizione che il pegno non possessorio sia iscritto nel registro. E che al momento della sua iscrizione il creditore, informi i titolari della esistenza del precedente pegno non possessorio iscritto.
L’iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito. Secondo quanto previsto dal comma 1 e. Per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l’acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del medesimo bene. L’iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di un’iscrizione nel registro effettuata prima della scadenza del decimo anno.
Tutte le specifiche del registro sono rimesse a un decreto del MEF da pubblicare entro i 30 giorni dalla conversione in legge del decreto legge.
Al registro dell’ AdE si affianca la block chain, la quale come sappiamo si presta a rendere univoca qualsiasi transazione e/o accordo, ogni transazione/accordo è rappresentata da un NFT.
Pegno Mobiliare NON Possessorio:
La garanzia del prestito è il bene dato in pegno
Il richiedente un prestito consegna alla banca, ma anche alcune finanziarie fanno credito su pegno. Un bene in garanzia il cui valore è sufficiente a coprire la richiesta di credito effettuata.
In cambio otterrà il prestito. Corrispondente ad un valore di stima, che andrà restituito in una certa data con in più gli interessi stabiliti ed eventuali spese dovute. Se vogliamo, il credito su pegno è una particolare forma di prestiti senza garanzie. Se per queste ultime intendiamo una busta paga od un reddito che sia.
Pegno Mobiliare NON Possessorio:
Quali oggetti si possono impegnare
Naturalmente, le banche e le finanziarie che offrono credito su pegno tendono ad accettare in garanzia beni facilmente valutabili e vendibili. Se non si ripaga il prestito ottenuto.
Viene da sè che, soprattutto, si possono impegnare oggetti in metalli preziosi, monete, argenteria di casa, orologi di lusso e gioielli. Ovviamente, si possono impegnare anche i diamanti, ma aspettatevi una valutazione certo non a vostro favore.
Sono accettati anche altri beni di valore, come i tappeti, quadri, soprammobili e così via. L’importante è che abbiano un valore sufficiente a coprire il credito richiesto (vedremo più avanti come funziona la normativa del credito su pegno al riguardo).
Pegno Mobiliare NON Possessorio:
Valutazione del bene impegnato
È bene precisare che l’ammontare del prestito che concede una banca che fa servizio di credito su pegno. Non sarà mai equivalente al valore stimato del bene che andrete ad impegnare.
Vedremo poi come funziona la normativa del settore. Comunque la legge stabilisce un valore massimo del prestito che non può superare la soglia dei 4/5 del valore di stima dell’oggetto impegnato. Per quanto riguarda i beni preziosi, ed i 2/3 nel caso di altre tipologie di beni.
Quindi, se decidiamo di impegnare un’anello d’oro che il perito della banca stima con un valore di 1.000 euro. Il prestito che ci verrà concesso corrisponderà ad un massimo di 800 euro. Nel caso di una autovettura, per esempio, valutata 6.000 euro, otterremo un finanziamento fino a 4.000 euro.
La ragione di questi limiti per legge è data dal fatto che in mancanza di riscatto del bene da parte del proprietario. La banca, o finanziaria che sia, può recuperare dalla vendita del bene all’asta sia il capitale equivalente al prestito concesso che gli interessi previsti.
Per evitare di accettare una valutazione troppo bassa, se decidete di impegnare un oggetto in oro. Dovete farvi un’idea più precisa nel momento in cui decidete di impegnare un oggetto di tipo equivalente. Valutando se il valore stabilito dal perito della banca, o della finanziaria, rispecchia il reale valore del vostro bene.
Pegno Mobiliare NON Possessorio:
Nessuna istruttoria e tempi veloci
Normalmente, quando si richiede un prestito presso una banca o una finanziaria. Viene svolta la cosiddetta istruttoria creditizia, con cui si valuta l’affidabilità del futuro debitore.
Nel caso del credito su pegno il bene consegnato fa da garanzia e quindi non è necessaria un’istruttoria o indagine patrimoniale, come la vogliamo chiamare. Questa caratteristica rende il prestito ottenuto con il credito su pegno particolarmente veloce, quasi istantaneo nella sostanza. I documenti necessari alla richiesta del finanziamento sono semplicemente un documento di identità ed il codice fiscale.
Una volta valutato il valore del pegno la banca rilascia una polizza al portatore. Con la data del riscatto del bene impegnato e l’indicazione degli interessi da pagare, vale a dire del costo del prestito. Il credito su pegno, dal punto di vista della velocità di erogazione del capitale richiesto, è l’alternativa principale ai prestiti cambializzati.
Pegno Mobiliare NON Possessorio:
Durata e riscatto
Per legge il credito su pegno può avere una durata che va da un minimo di 3 mesi ad un massimo di un anno. In media, le banche che erogano questo servizio stabiliscono una durata di 6 mesi. Che si può successivamente anche rinnovare pagando gli interessi maturati e il diritto fisso di custodia.
Scaduto il termine del prestito, stabilito nella polizza al portatore. Il cliente debitore ha le due possibilità, seguono:
Riscatto del bene e restituzione del prestito;
Messa all’asta dell’oggetto impegnato.
Pegno Mobiliare NON Possessorio:
A chi conviene
Se per convenienza si intendono gli interessi, allora ci sentiamo di dire a nessuno! La verità è che il credito su pegno è considerato rischioso e quindi è costoso e non certo conveniente in genere. Ma può essere una soluzione per chi non può accedere al normale settore creditizio. Quindi è possibile superare i limiti di banche e finanziarie. Per chi non passerebbe la fase dell’istruttoria creditizia, perché non ha una busta paga, un reddito dimostrabile. Oppure ha avuto problemi nella restituzione di un precedente prestito ed è inserito in una lista di cattivi pagatori.
A questo proposito, vi consigliamo la nostra guida alle centrali di rischio. Dove troverete tutte le informazioni su quali sono e come funzionano le banche dati dei cattivi pagatori. Dalla Centrale rischi di Banca d’Italia ai vari SIC, come CRIF, il più diffuso nel nostro paese. Chi si trova in questa situazione, oltre ai prestiti cambializzati. può provare la strada del prestito tra privati. Oppure anche del Social Lending, il prestito tra privati online che sta prendendo piede sempre di più anche in Italia. In quest’ultimo caso qualche garanzia può essere richiesta, ma non è una regola fissa.
Pegno Mobiliare NON Possessorio:
Normativa e legge del credito su pegno
Il credito su pegno viene disciplinato da una normativa risalente addirittura al 1938 ed ancora in vigore. Parliamo della Legge n° 745 del 10 maggio 1938, rivisitata soltanto con il D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385. La garanzia di pegno si applica su cose mobili. La normativa stabilisce anche durata minima e massima del prestito ed altre caratteristiche che andiamo ad elencare:
Durata;
Polizza al portatore;
Stima del bene;
Vendita all’asta;
Diritto di restituzione.
Pegno Mobiliare NON Possessorio:
Divieto del patto commissorio
Un aspetto molto importante della normativa del credito su pegno. Riguarda la proprietà del bene nel momento in cui il debitore non restituisce il prestito ricevuto. L’argomento è decisivo, perché va a legiferare la differenza di prezzo tra la stima iniziale del bene. Ed il valore che lo stesso potrebbe avere al momento della vendita all’asta. Pensiamo, per esempio, ad un oggetto in oro o in un altro materiale prezioso, la cui quotazione può variare nel tempo. Come abbiamo detto in precedenza, in questo caso la banca deve versare al cliente l’eventuale differenza di prezzo. Non può incassarla, perché il bene non diventa di sua proprietà se il cliente non lo riscatta. Può solo venderlo per rientrare del capitale finanziato e degli interessi vantati. Il divieto del patto commissorio, che alcune banche potrebbero cercare di imporre al cliente, è normato dall’articolo 2744 del Codice Civile, che recita:
“È nullo il patto (1419) con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno (2796 e seguenti del c.c.).”
Pegno Mobiliare NON Possessorio:
Lista istituti bancari che fanno credito su pegno
Non sono poche le banche che effettuano questo servizio. Quindi vedremo la lista di quelle che, a nostro parere, ma anche per ricerche online effettuate da altri siti. Possono essere considerati gli istituti principali a cui è possibile rivolgersi per richiedere un credito su pegno.
Nella tabella seguente indicheremo anche varie caratteristiche del prestito che si può ottenere, compresi durata, interessi e costo totale. Mostreremo anche il Tan e il Taeg, così potrete farvi un’idea della convenienza o meno di questa soluzione rispetto ad altre opportunità. Come vedrete, comunque, il credito su pegno costa, non è certo a buon mercato. La tabella mostra le condizioni di un prestito per un bene impegnato con un valore di stima di 500 euro. Che quindi permette di ottenere un capitale finanziato di massimo 400 euro. Il costo totale viene calcolato, nei vari esempi, sommando il credito ottenuto e gli interessi dovuti. Questi esempi sono solo indicativi. In quanto le banche possono cambiare le condizioni del finanziamento anche con una certa frequenza. Quindi solo recandosi presso una filiale si può venire a conoscenza del costo reale del prestito.
Lista degli istituti bancari che fanno credito su pegno
Cessione crediti: Tra privati? C’è ancora la possibilità di optare per la cessione del credito tra privati per bonus edilizi? Questa la domanda che si pongono molti contribuenti con i crediti incagliati.
Sul blog ci siamo occupati in varie occasioni dei bonus fiscali legati alla casa.
La normativa inerente il Superbonus e altri bonus edilizi con cessione del credito sta destando dubbi e perplessità a causa del costante mutamento delle norme. La confusione non viene meno nonostante l’Agenzia delle Entrate pubblichi costantemente nuovi documenti miranti a chiarire perplessità.
Molti si chiedono se ad oggi è possibile cedere le quote delle proprie detrazioni fiscali derivanti dall’esecuzione dei lavori previsti dall’articolo 121 del decreto Rilancio a privati, ad esempio a un amico che ha sufficiente capienza fiscale. Diciamo fin da subito che le possibilità residue sono davvero poche, ma vediamo in quali casi si può optare per la cessione del credito tra privati.
Cessione del credito tra privati conviventi e familiari
Le strade percorribili per riuscire a liquidare i crediti maturati sono diverse, ma tutte abbastanza strette. Chi ha effettuato lavori e si ritrova con i crediti incagliati, non ha sufficiente capienza fiscale per sfruttare in autonomia le detrazioni fiscali, può provare a far utilizzare la detrazione da altro soggetto titolato, cioè da un soggetto che fin dall’inizio avrebbe potuto eseguire i lavori e utilizzare il credito di imposta in detrazione.
Si tratta di:
proprietari, anche solo di una quota, di diritti reali di proprietà sull’immobile, ad esempio nel caso di immobile che risulta essere di proprietà di due o più soggetti (un fratello e una sorella, genitore/ figlio, marito/moglie);
i detentori dell’immobile, come gli inquilini, ma rientrano in questa categoria anche i comodatari, in questo caso è necessario che il contratto di locazione sia antecedente rispetto all’avvio dei lavori.
Possono sfruttare il credito di imposta maturato con i bonus edilizi anche i familiari conviventi.
Come chiarito nella circolare 28/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate, possono ottenere la detrazione non solo i familiari del proprietario, ma anche i familiari del detentore, ad esempio l’inquilino.
Sono considerati familiari che possono quindi portare in detrazione le spese sostenute per il Superbonus e altri bonus edilizi, i soggetti elencati nell’articolo 5 del Tuir, cioè il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Questi devono però essere conviventi con il “beneficiario principale” per potersi avvalere delle detrazioni, in compenso non hanno bisogno di un contratto di comodato per poter ottenere i vantaggi fiscali. La convivenza può essere anche autocertificata, ma deve sussistere al momento dell’avvio dei lavori.
Cessione dei crediti tra privati; c’è ancora spazio?
Abbiamo parlato della possibilità per alcune categorie di persone che hanno capienza fiscale di approfittare delle detrazioni al posto dell’originario beneficiario. C’è da chiedersi se è possibile praticare la cessione del creditotra privati vera e propria, ad esempio cedere il credito a un amico che ha capienza fiscale.
Ci sono poche, residue, possibilità.
In particolare la normativa prevede l’opportunità di un’unica cessione tra privati e quindi non nei confronti di banche o altri intermediari, ma solo nel caso in cui non si sia incappati già nel blocco previsto dal Dl 11/2023. La cessione doveva inoltre essere effettuata entro il 31 marzo 2023 per le spese del 2022 ed essere per intero. L’acquirente può utilizzare il credito per compensare le proprie imposte con il modello F24 oppure potrà, a sua volta, cederlo, ma in questo caso, trattandosi di ulteriore cessione, l’operazione potrà essere effettuata solo in ambiente controllato, cioè nei confronti di banche o altri intermediari finanziari e assicurativi.
In questo campo non c’è spazio per la remissione in bonis, questa prevede la possibilità con una sanatoria di 250 euro di effettuare la cessione del credito entro la fine del mese di novembre, ma questa possibilità può essere sfruttata solo nel caso in cui la cessione avvenga in ambiente controllato.
Come nascono i crediti incagliati?
Le difficoltà di coloro che hanno effettuato lavori edili pensando di poter sfruttare la cessione del credito e lo sconto in fattura iniziano nel momento in cui aumentano i controlli.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate 23 del giugno 2022 prevedeva la responsabilità in solido tra il beneficiario del Superbonus e il cessionario in caso di anomalie nell’uso delle detrazioni fiscali.
La circolare, poi attenuata nei suoi effetti, prevedeva che se in sede di controllo fossero emersi crediti eccessivi rispetto ai lavori o non fossero sufficientemente provati i lavori dichiarati, trovasse applicazione la responsabilità in solido tra coloro che avevano partecipato alla cessione del credito.
Di conseguenza le banche potevano ritrovarsi in mano crediti fiscali che in realtà erano carta straccia. La circolare ha portato molti potenziali cessionari del credito a valutare con particolare attenzione le pratiche da portare avanti chiedendo anche asseverazioni dei lavori eseguiti attraverso video e rifiutando numerose operazioni per evitare rischi.
Questo è uno dei motivi per i quali poche banche riaprono ancora ad oggi alla cessione del credito.
Il successivo atto che va a creare un vero imbuto di crediti incagliati è il decreto Cessioni che crea una vera e propria barriera tra il prima e il dopo rispetto all’entrata in vigore il 16 febbraio 2023. Il risultato è che molte persone si ritrovano con crediti nei cassetti fiscali che non riescono a smaltire e si chiedono verso quali soggetti è possibile praticare la cessione per i crediti maturati prima del blocco delle cessioni del credito.
Molti si chiedono se è possibile cederli a familiari. Ragion per cui sicuramente l’Agenzia delle Entrate dovrà provvedere a pubblicare nuove circolari esemplificative.
Holding Societaria; fiscalità, vantaggi. Tutto quello che bisogna sapere se costretti ad aprire una holding per gestire il gruppo societario.
La creazione di una holding consente di gestire un gruppo societario, ovvero una struttura di società legate da partecipazioni dove una o più società saranno operative (c.d. “figlie“) ed una sola ne detiene le partecipazioni (c.d. “madre”).
Questa struttura è alla base di moltissime imprese anche internazionali, consente di ottimizzare l’organizzazione contabile delle imprese ed oltre sotto il profilo della protezione patrimoniale in alcuni casi anche in ottica fiscale si riscontrano notevoli vantaggi.
Uno degli aspetti che creano maggiori problemi è scegliere la migliore struttura societaria per il proprio core business business, in altre parole a quale madre affidare la proprietà di tutte le altre.
Da tener presente che ancora oggi non tutti i professionisti del settore conoscono le potenzialità che può offrire una holding per gestire un gruppo societario.
Il classico schema operativo holding ed una società operativa, non è una struttura che permette un costante risparmio fiscale (solo in un unica fattispecie lo consente). Per questo motivo, in questo articolo non ci occuperemo di strategie di pianificazione ma piuttosto di struttura di business che riteniamo corretta.
Buona parte degli imprenditori che ci contattano in relazione alla struttura del proprio business si trovano in una situazione ove la holding può essere applicabile. Tuttavia, ancora oggi la possibilità di creare una holding viene sottovalutata.
Non sono rari i casi in cui è opportuno consigliare la costituzione di un gruppo societario: questo sia per gestire al meglio la propria attività, che per pianificare un eventuale e prevedibile passaggio generazionale.
Spesso tanti consulenti sconsigliano una gestione di questo tipo perché formalmente costosa e complessa. Tuttavia, molto spesso a fronte di questi costi ci sono dei vantaggi che è opportuno conoscere e considerare per sfruttare al meglio l’opportunità.
In questo articolo affronteremo il problema legato alla scelta della struttura societaria da adottare per gestire un business in modo ottimale.
In quale ambito la scelta legata alla formazione di una holding societaria può essere un valido strumento in grado di offrire vantaggi legati sia alla gestione dei flussi finanziari che al risparmio fiscale.
Quando è opportuno passare da SRL o SRL-s a gruppo societario
Diciamo subito che non esiste la risposta unica a questa domanda. Infatti; ogni impresa ha le proprie caratteristiche, ed un proprio contesto operativo, dovuto al comparto ed al contesto territoriale, a ciò aggiungendo anche quello virtuale del metaverso, ogni imprenditore ha i propri obiettivi, per questo diffidare sempre da chi è portato a generalizzare.
Possiamo dire con certezza che, in molti casi l’imprenditore si rende conto che per migliorare la redditività della propria attività deve investire in altri business, collegati al core business principale, oppure in settori completamente diversi.
Pensa al caso dell’impresa che decide di integrare ed acquisire la società di un fornitore per migliorare la redditività e ridurre i costi, oppure ad un altro imprenditore che decide di investire in un business completamente diverso dal suo principale per reimpiegare i proventi evitandone la tassazione.
In altri casi, invece, l’imprenditore può sentire la necessità di diversificare il rischio di impresa, magari separando l’attività commerciale da quella immobiliare il c.d. “spin-off immobiliare”, oppure pensiamo al caso in cui l’impresa decida di entrare in mercati esteri e debba aprire una unità produttiva all’estero con partner locali.
Quando l’impresa oppure l’imprenditore detengono più partecipazioni in altre società anch’esse operative è necessario valutare con attenzione la situazione per capire se vi sono condizioni della ottimizzazione del gruppo societario in holding.
Schema_gruppo_societario_con_holding
Come è possibile vedere dall’immagine la holding operante nel settore chimico è la società che detiene partecipazioni in:
Società che detengono a loro volta altre partecipazioni (c.d. “sub-holding“, come la “A” nel medesimo settore chimico e la “B” diversificando il business nel settore siderurgico. Come rappresentato nell’immagine);
Società operative nel settore chimico (come “x”, “y”, tramite essa sub holding A “z”).
Società operative nel settore siderurgico (come “m”, “n”, tramite essa sub holding B “o”, “q”).
La creazione di questo tipo di struttura societaria caratterizza tantissime società multinazionali, ma anche molte imprese che operano sul territorio nazionale. Si cerca di consigliare la struttura in quanto consente di limitare i rischi economici sulle società controllate perché il patrimonio è veicolato attraverso società che non svolgono attività di tipo commerciale.
L’obiettivo di questo schema è arrivare ad annullare il rischio di impresa.
In questo modo da una parte le proprietà immobiliari i diritti attivi ed i beni immateriali vengono tenuti distinti dall’attività operativa. Attività che per sua natura soggetta al rischio di impresa.
Per poter mitigare il rischio d’impresa è necessario costituire la società holding del gruppo.
In questo articolo non trovano tutte le informazioni necessarie per capire se anche nel singolo caso specifico è utile costituire una holding e realizzare un gruppo societario.
Cos’è la holding
Sappiamo quindi che la holding, o società di partecipazione, è una società che possiede le azioni/quote di altre società. Il suo scopo principale non è produrre beni o servizi da sola, ma possedere gli asset delle altre società per formarne un gruppo societario.
La parola “holding” deriva dall’inglese “to hold“, che significa “prendere” possiamo in questo caso ritenere anche “detenere“. Le holding company nascono, infatti, con l’obiettivo di detenere quote e/o azioni di altre società. Le società che detengono partecipazioni si possono ulteriormente distinguere tra:
Holding pure o finanziarie. Si tratta di società di sola partecipazione le quali svolgono l’unica attività del controllo e il finanziamento delle società partecipate, operative e non;
Holding miste o industriali. Si tratta di società che oltre a detenere e gestire partecipazioni svolgono anche direttamente attività commerciale o industriale;
Investment holding. Si tratta di società aventi ad oggetto l’acquisizione di partecipazioni al fine di ottenere redditi sotto forma di dividendi e di capital gains. Chi costituisce questo tipo di holding lo fa con esclusiva ottica di investimento finanziario, non è rilevante l’esercizio o meno del controllo economico delle società partecipate.
La caratteristica giuridicamente rilevante nell’ambito della rappresentazione economico-aziendale del gruppo di imprese è l’esistenza di un rapporto societario. Il controllo societario, giuridicamente, può essere di diritto o di fatto.
Si ha controllo di diritto quando si detiene la maggioranza dei diritti di voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di una società. Questo presume, pertanto, in maniera assoluta l’esercizio di un’influenza dominante.
Il controllo di fatto si fonda, invece, sulla disponibilità di diritti di voto sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di una società (c.d. controllo di fatto interno). Ovvero sulla possibilità di esercitare un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali (c.d. controllo di fatto esterno).
Le holding company detengono la maggioranza delle azioni di voto delle società in cui investono, il che consente loro di controllare queste società e le loro politiche di gestione. In alcuni casi, una holding company può possedere tutte le azioni di una società, rendendola interamente controllata.
Le holding company sono utilizzate per ridurre il rischio pur ottenendo il controllo di più società. Possono anche consentire la creazione di strutture aziendali più efficienti e offrire benefici fiscali.
Ad esempio, una holding company può essere utilizzata per possedere attività ad alto rischio e legalmente separate, proteggendo il resto dell’azienda da eventuali responsabilità. Oppure, una holding company può essere utilizzata per consolidare le attività di diverse società, permettendo una gestione e un controllo più efficienti.
Come funziona la holding
Le cosiddette “holding di partecipazioni industriali” sono società di capitali (SPA, SRL, SAPA) oppure di persone (ad esempio, società semplice). Si tratta di società che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente:
L’assunzione e la gestione (statica o dinamica) di partecipazioni, di solito di controllo, in altre imprese svolgenti attività industriali e/o commerciali e/o di servizi. Si tratta delle holding industriali;
L’assunzione e la gestione (Statica o dinamica) di partecipazioni di controllo in altre imprese, con la relativa gestione finanziaria del gruppo. Si tratta delle holding finanziarie.
L’attività di una holding nei gruppi di più grandi dimensioni può essere esercitata anche tramite una o più sub-holding. Si tratta di società che rappresentano un’ulteriore schermo tra la proprietà e le società operative in business diversificati. Solitamente, le holdingindustriali, possono avere la residenza fiscale sia in Italia che all’estero.
Esse sono possedute da persone fisiche o da famiglie che ne traggono un reddito tramite:
Dividendi;
Interessi attivi;
Compensi da amministratore.
Quali sono i vantaggi della holding di partecipazioni
Le società holding possono essere costituite per molteplici motivi, tra cui possiamo individuare i principali:
Protezione del patrimonio familiare;
Gestione del passaggio generazionale all’interno della famiglia;
Gestione dei legami e dei flussi tra la proprietà e l’impresa.
A partire da queste motivazioni di base è possibile individuare alcuni vantaggi legati alla costituzione di una società holding a capo del gruppo societario. Vantaggi che possono essere di natura fiscale, finanziaria o gestoria.
Attraverso la holding è possibile, ottenere in alcuni casi dei vantaggi di ordine fiscale.
Quali sono i vantaggi fiscali della holding di partecipazioni
La costituzione di una holding porta con se diversi elementi positivi da un punto di vista fiscale:
Possibilità di sfruttare il regime della partecipation exemption (c.d. “PEX“);
Possibilità di usufruire del consolidato fiscale o dell’IVA di gruppo;
Sfruttamento della gestione finanziaria di gruppo, finanziamenti, interessi, etc;
Possibilità di sfruttare trattati la tassazione agevolata sui dividendi.
Vediamo insieme questi vantaggi con maggiore dettaglio.
Holding per sfruttare il regime della partecipation exemption
La gestione di un gruppo societario con una holding può essere vantaggioso in caso di cessione di partecipazioni delle società controllate operative. Il nostro sistema fiscale prevede un particolare regime, conosciuto con l’acronimo di “PEX“. Tale regime è disciplinato dall’articolo 87 del DPR n. 917/86 (TUIR).
L’applicazione di questo regime, rispettandone i requisiti, permette la detassazione dell’eventuale plusvalenza generata dalla cessione di partecipazioni.
Si tratta, sicuramente, di un vantaggio fiscale importante. Qualora la holding, verificando i requisiti che vedremo di seguito, ceda una partecipazione in una società operativa ha la possibilità di detassare al 95% la plusvalenza generata dalla cessione della partecipazione.
Quindi, in ottica di possibilità di cessione di “rami aziendali” la holding permette all’imprenditore di poter sfruttare questo tipo di detassazione. Tuttavia, al fine di poter concretamente sfruttare il regime PEX è necessario il rispetto di alcuni requisiti.
In particolare:
Classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione;
Residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio non a fiscalità privilegiata. Salvo interpello;
Esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale. Questo secondo la definizione di cui all’articolo 55 del DPR n. 917/86. Con esclusione delle società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da immobili non strumentali.
Holding per sfruttare il consolidato fiscale
L’utilizzo di una holding permette anche la possibilità di usufruire del consolidato fiscale. Si tratta della possibilità per le imposte dirette di effettuare un unico versamento delle imposte per tutte le società appartenenti al gruppo ed incluse nel perimetro di consolidamento. Il vantaggio legato all’adozione del consolidato fiscale riguarda la determinazione di un unico imponibile fiscale che viene versato (aspetto finanziario) da una società del gruppo (solitamente la holding). Tale imponibile rappresenta la somma algebrica di imponibili e perdite fiscali delle varie società del gruppo (in questo modo società in utile ed in perdita possono compensare le proprie posizioni con il Fisco). In buona sostanza, con il consolidato fiscale è possibile raggiungere una migliore gestione finanziaria del gruppo.
Allo stesso modo, oltre che per i redditi è possibile utilizzare anche la disciplina dell’IVA di gruppo.
Holding e finanziamenti infragruppo
Una holding pura, di tipo finanziario, viene sfruttata per operare da società finanziaria del gruppo. Questa società ha la possibilità di sfruttare i finanziamenti infragruppo, anche tra società appartenenti alla UE. Infatti, in questi casi è possibile sfruttare l’esenzione dall’applicazione della ritenuta sugli interessi attivi, se si tratta di società a partecipazione diretta.
Holding ed esenzione sui dividendi percepiti
Il principale vantaggio di una Holding è quello di poter accentrare la gestione finanziaria del gruppo. Non a caso le holding spesso vengono definite “società Cassaforte“. Questo perché la società a capo del gruppo ha la possibilità di farsi arrivare i dividendi una quasi totale detassazione. L’imponibilità è solo al 5%. Questo è quanto prevede il comma 2, dell’articolo 89 del TUIR. Nel caso di Holding Estera in Paese UE, si può arrivare alla totale detassazione del dividendo distribuito. La detassazione è possibile sfruttando e rispettando i requisiti previsti dalla Direttiva Madre-Figlia.
In altri casi, invece, la ritenuta in uscita è ridotta, secondo quanto previsto dalle Convenzioni Internazionali. Il fatto di poter accentrare i dividendi è sicuramente un vantaggio non da poco. La liquidità del gruppo viene accentrata e da li può essere o distribuita ai soci oppure reinvestita nelle società operative.
Quali sono i vantaggi gestori della holding
Dal punto di vista della gestione la holding consente di raggruppare e consolidare la proprietà del gruppo. Attraverso la ottimale costituzione della holding è possibile evitare o limitare gli effetti sulle società di eventuali litigi o dissidi tra i soci.
Specialmente nelle imprese partecipate da più gruppi familiari la gestione del business attraverso una holding permette di risolvere più facilmente eventuali dissidi. Inoltre, bisogna considerare che cessioni di quote o altri passaggi possono essere gestiti senza interferire direttamente sul business.
Inoltre, attraverso la holding, è possibile gestire al meglio l’eventuale passaggio generazionale dell’impresa. Molto spesso, infatti, si parla di holding di famiglia proprio per sottolineare l’aspetto familiare del business comune.
Quali sono i vantaggi finanziari della holding
Finanziariamente attraverso la costituzione di una holding si ha la possibilità di razionalizzazione la struttura finanziaria del gruppo. Questo anche tramite ilcash pooling, ovvero la possibilità per la capogruppo di gestire indirettamente la finanza delle società partecipate.
Questo tipo di gestione, solitamente, porta ad una migliore solidità finanziaria quando ci si interfaccia con il sistema bancario. A meno che si ritenga strategicamente utile che ogni società operativa debba avere la massima autonomia finanziaria. Inoltre si possono gestire più efficacemente gli utili relativi alle società del gruppo.
Svantaggi della holding di partecipazioni
Tra gli aspetti sfavorevoli si segnala la moltiplicazione dei costi societari ed amministrativi, l’eventuale presentazione del bilancio consolidatodi gruppo e l’aumento della burocrazia infragruppo.
In linea generale l’utilizzo della società di capitali, rispetto alla più snella società di persone, comporta indubbi aggravi amministrativi.
Basti pensare che viene meno la possibilità di adottare la contabilità semplificata ed inoltre è obbligatorio depositare il bilancio annuale.
Gli oneri, quindi, aumentano consideriamo inoltre una minore riservatezza nei confronti dei terzi. Soggetti che dispongono di un documento dal quale risulta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Tutto questo in quanto vi sarà la stipula di contratti su eventuali finanziamenti erogati e sull’attività svolta con:
Servizi amministrativi contabili;
Servizi gestionali;
Infine, servizi finanziari.
Dal punto di vista fiscale si deve tenere presente:
L’applicazione della disciplina sulle società di comodo;
L’effettuazione di operazioni esenti ai fini IVA (interessi passivi e cessione di partecipazioni). Operazioni che possono ridurre la detraibilità dell’Iva sugli acquisti.
Si tratta di svantaggi che devono essere messi in conto, ma che devono comunque essere ponderati adeguatamente pesando i vantaggi che si possono ottenere.
Per questo motivo occorre un consulente esperto in materia regolarmente iscritto all’Albo Professionale.
Tassazione della holding societaria
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, invece la società di capitali sconta di norma l’IRES al 24%. Tuttavia, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, è possibile optare per il regime della trasparenza fiscale. Si tratta di un regime fiscale opzionale con cui è possibile determinare la tassazione in capo ai soci come nelle società di persone. In questo secondo caso la distribuzione di dividendi non comporterà tassazione alcuna. In relazione alla tassazione dei proventi tipici della holding, si segnala che l’articolo 89 del DPR n. 917/86 esenta al 95% i dividendi provenienti da altre società di capitali residenti o di società estere.
Proviamo a fare un esempio concreto. Immagina la tua holding Alfa SRL, che incassa un dividendo dalla sua controllata Beta SRL. Il dividendo incassato è pari a 100 euro. Alfa SRL tassa soltanto il 5% del dividendo, ottenendo una tassazione del 24% su 5 euro.
In pratica la holding pura tassa i dividendi incassati all’1,2%.
Non male vero!? Questo tipo di tassazione riguarda tutti i dividendi incassati le cui partecipazioni rispettano i requisiti PEX. Non vi sono differenze tra dividendi provenienti da società italiane od estere. L’unica eccezione è data dai dividendi incassati da controllate residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. Paesi black list). In questo caso la tassazione del dividendo è piena (al 100%).
Holding e applicazione dell’IRAP
A seguito del recepimento della Direttiva ATAD UE ad opera del D.Lgs. n. 142/18 è stato introdotto il concetto di “società di partecipazione finanziaria“.
Nella definizione sono riconducibili le società che esercitano in via prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
Sostanzialmente si ha una società di partecipazione finanziaria quando, in base ai dati dell’ultimo bilancio approvato, l’ammontare complessivo delle partecipazioni nei soggetti diversi dagli intermediari finanziari, nonché gli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, superino (unitariamente) il 50% del totale dell’attivo patrimoniale.
In questo caso la holding (società di partecipazione finanziaria) è soggetta all’applicazione dell’IRAP.
L’articolo 6, comma 9, del DLgs n 446/97 stabilisce che i contribuenti riconducibili alle società a partecipazione non finanziaria determinano la base imponibile come le società ordinarie, oltre a tener conto della “differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati” (con interessi passivi che concorrono alla formazione del valore della produzione per il 96%).
Inoltre, per tali soggetti trova applicazione l’aliquota IRAP maggiorata del 4,65% (articolo 16, comma 1-bis lettera b) DLgs n 446/97).
Come si determina la base imponibile IRAP per le Holding Industriali
Verificata la sussistenza dei requisiti la società qualificabile come Holding Industriale determina la base imponibile IRAP partendo dai criteri dettati per le società di capitali (art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997).
Si deve poi rettificare l’importo così ottenuto con una componente finanziaria, rappresentata dal risultato della differenza tra due aggregati (art. 6, co. 9, del Decreto Irap), irrilevanti ai fini IRAP nel caso della generalità delle imprese esclusivamente commerciali:
Gli interessi attivi e i proventi ad essi assimilati;
Gli interessi passivi ed oneri della medesima natura ad essi assimilati, nel limite del 96% del proprio importo.
PEX e consolidato nazionale
L’articolo 87 del DPR n.917/86, inoltre, prevede l’esenzione al 95% in relazione alle plusvalenze derivanti dall’alienazione di società commerciali residenti o da società estere.
Questo regime fiscale di favore è applicabile a condizione che le società oggetto di cessione non siano residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, (per approfondire: “La disciplina della Pex“).
A differenza delle società di persone, inoltre, le società di capitali possono optare per l’applicazione del regime del consolidato Nazionale.
Un regime che consente la tassazione del reddito imponibile complessivo del gruppo derivante dalla somma degli imponibili dei singoli soggetti aderenti. In questo modo è possibile compensare gli utili e le perdite realizzate nello stesso esercizio. Il regime del consolidato fiscale offre inoltre ulteriori opportunità come ad esempio la possibilità di trasferire beni plusvalenti tra le società del gruppo in sospensione di imposta. Questi, in particolare sono i principali vantaggi fiscali legati alla holding di un gruppo di imprese. Naturalmente quanto più si rendono necessarie queste operazioni societarie nel tempo, più la holding diventa strumento profittevole.
Holding e gruppi a vocazione internazionale
L’utilizzo della società di capitali, è fortemente raccomandato nel caso di gruppi a vocazione internazionale.
Solamente le società di capitale, infatti, possono applicare le normative comunitarie che agevolano le ristrutturazioni o la tassazione dei flussi di reddito. Si pensi al caso di soci di una società di capitale italiana che possono conferire le partecipazioni in una Holding residente in un altro Paese dell’Unione Europea. L’operazione è fiscalmente neutra se viene conferita la maggioranza della società italiana e se si tratta di società di capitale.
Inoltre, la direttiva n. 1990/435 impone, nel rispetto di alcune condizioni, la non applicazione delle ritenute alla fonte sui dividendi. Si tratta di dividendi distribuiti da una società di capitali ad un’altra società residente in un altro stato UE. Si tratta della c.d. Direttiva Madre-Figlia, di cui al precedente accenno.
Da sottolineare in questo senso come una valida alternativa all’utilizzo delle società italiane come Holding di partecipazioni possa essere costituita indubbiamente dall’impiego di società estere.
Ad esempio una holding Francese, può ricevere dividendi in esenzione d’imposta da una controllata italiana. Stessa cosa vale al contrario.
Sulla base di quanto sin qui esposto si possono effettuare delle considerazioni conclusive in merito ai vantaggi e svantaggi derivanti dal conferimento di partecipazioni in una holding.
Senza dubbio, comunque in caso di imprese di medio grandi dimensioni l’operazione presenta molte più “opportunità assorbenti in larga misura i maggiori costi”.
Holding di partecipazioni: esempi concreti
Arrivati a questo punto della lettura bisogna sapere se e quando una holding può aiutare nella pianificazione fiscale.
È chiaro che la holding è un eccellente strumento per convogliare i dividendi delle società operative.
La prima regola generale quindi è che:
Se non si ha un gruppo societario, non c’è bisogno della Holding!
Cosa vuol dire?
Immaginiamo di essere il socio al 100% della società SUD SRL che distribuisce un dividendo di 1000 euro. Il dividendo è tassato sul socio persona fisica con ritenuta a titolo di imposta del 26%.
Al netto della tassazione rimane in tasca, il netto di 740 euro.
Se si inserisce in questo schema la holding (Daba SRL) che incassa il dividendo di 1000 euro di SUD SRL, la situazione fiscale per il socio è la seguente:
Daba SRL tassa il 5% del dividendo, arrivando a sua volta a distribuire un dividendo di 980,8 euro (1000 arrivate da SUD al netto della tassazione di 1,2);
Il socio di Daba SRL, persona fisica, incassa il dividendo di 980,8 euro ed applica sempre la ritenuta del 26%. Il suo netto è di 730,11 euro.
La holding è utile se vi sono più società che devono distribuire un dividendo ad una stessa compagine sociale.
In questo caso la holding segrega il patrimonio e permette una migliore gestione dei dividendi.
Si tenga in considerazione che Paesi come Italia, Spagna e Austria offrono l’esenzione parziale su dividendi e plusvalenze dopo un anno di possesso delle partecipazioni.
Altri Paesi, come Olanda, Inghilterra, Bulgaria, Irlanda, offrono l’esenzione su dividendi e plusvalenze da subito.
La scelta del Paese in cui localizzare la Holding è di fondamentale importanza.
Per questo motivo invitiamo a richiedere la consulenza specifica.
Consigli di ordine gemerale.
Il Paese in cui posizionare la Holding non deve dipendere da mere ragioni fiscali
La scelta del Paese in cui localizzare una Controllante dipende anche dalla giurisdizione in cui sono localizzate le società figlie La scelta del Paese ove posizionare la Holding dipende anche dalla Residenza Fiscale dei soci di maggioranza.
Gli apporti dei soci nella holdinged i vantaggi del “realizzo controllato“
Una volta analizzata la disciplina fiscale della holding societaria, con vantaggi e svantaggi, è opportuno andare ad analizzare anche gli aspetti connessi agli apporti dei soci.
I soci di una holding, infatti, possono apportare denaro o beni all’interno della società. Questo apporto, a seconda dei casi, può essere effettuato a titolo di capitale proprio o a titolo di capitale di debito (es. finanziamento soci).
La scelta di una modalità di apporto piuttosto che l’altra ha dei risvolti sia fiscali sia legati alla possibilità per il socio di rientrare dell’apporto effettuato a distanza di tempo.
Allo stesso modo deve essere valutata anche la tipologia di bene che viene apportato.
In caso di partecipazioni, il conferimento è sicuramente la scelta migliore, in quanto consente la capitalizzazione della società, ed alla verifica di determinate condizioni, ex art. 177, co 2 o art. 175 del TUIR (a seconda dei casi) è possibile beneficiare della disciplina di favore del conferimento a “realizzo controllato“.
Allo stesso modo in caso di beni immobili è opportuno valutare il conferimento ovvero l’acquisto dell’immobile da parte della società, con i relativi riflessi ai fini delle imposte indirette (in particolare l’imposta di registro al 9%).
In conclusione, la holding presenta riflessi fiscali e di gestione importanti che devono essere attentamente valutati ai fini delle diverse modalità di apporto che hanno a disposizione i soci. Per questo motivo è opportuno farsi assistere, in questa fase valutativa, da un dottore Commercialista esperto.
Per approfondire: “Conferimento di partecipazioni a realizzo controllato“.
Gruppo societario e contributi previdenziali INPS
L’ultimo paragrafo per approfondire un aspetto che interessa molti imprenditori, ovvero, i contributi previdenziali dovuti su società commerciali o artigianali. In queste società l’imprenditore (socio amministratore) può essere chiamato a versare una doppia contribuzione previdenziale, ovvero:
La gestione separata sul compenso amministratore percepito;
La gestione artigiani e commercianti sul reddito imponibile della società.
Attraverso la costituzione di un gruppo di società viene a mancare il presupposto legato alla contribuzione sul reddito imponibile della società, ovvero che l’amministratore sia anche socio e svolga attività prevalente per la società.
Qualora, infatti, la società operativa sia controllata da altra società, viene a mancare il presupposto legato alla partecipazione detenuta direttamente dalla persone fisica (imprenditore).
Per questo motivo la costituzione di un gruppo societario può essere valutata anche per ottimizzare questo aspetto e valutare per quali società versare i contributi previdenziali.
Quando ci si trova di fronte a partecipazioni detenute da società, infatti, non essendoci più coesistenza della figura del socio con quella dell’amministratore della società operativa, l’INPS non può richiedere il versamento dei contributi dovuti alla gestione artigiani e commercianti.
Val bene la pena di non prendere questa indicazione come valida in assoluto, ma piuttosto di valutarla attentamente come possibilità, in relazione alle esigenze di impresa ed anche personali dell’imprenditore.
Consigli e conclusionisulla creazione di un gruppo societario
Stante quanto detto sinora è possibile trasferire nella Holding gli introiti derivanti dalle società operative. Questo senza grossi esborsi di imposte. Con questo metodo è possibile avere a disposizione flussi finanziari detassati per effettuare altri investimenti. Si tratta di un elemento molto importante che ogni imprenditore dovrebbe avere bene a mente.
E’ vero che le holding pagano relativa poca imposizione sui proventi derivanti dalle attività operative, ma è altrettanto vero che questo può avvenire solo in caso di reinvestimento. Nel momento in cui, invece, questi flussi finanziari dovessero tornare nelle mani dei soci, quindi costituire ulteriori dividendi, la tassazione tornerebbe piena. Ed anzi, quella piccola percentuale di tassazione che grava sulle società holding diverrebbe un eccesso di tassazione rispetto alla tassazione ordinaria.
Per questo motivo la holding non è sempre la soluzione più conveniente. Dipende tutto dalla capacità di reinvestire i capitali che l’imprenditore vuole effettuare. Tuttavia, se sei spaventato dalla possibilità di far fuoriuscire i guadagni dalla tua società, puoi leggere questo articolo che ho scritto sull’argomento: “Prelevare i guadagni da una società: come farlo al meglio“.
Questa è sicuramente la migliore struttura giuridica da mettere in piedi e organizzare in maniera efficiente le aziende di medio grandi dimensioni. Tanto più è complessa la struttura delle aziende in gioco, tanto è più vantaggiosa questa struttura.
Pianificazione fiscale e consulenza online
Se questo articolo è stato di interesse sicuramente si avrà bisogno di capire meglio se anche nel caso specifico operare con una holding di partecipazioni può essere utile.
Si tenga presente che ogni attività ed ogni impresa che opera in un settore può avere caratteristiche diverse che ne possono influenzare la gestione. Si tratta di elementi che possono spingere o meno verso un modello di gestione caratterizzato dalla presenza di una holding a capo del gruppo.
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Il rating di legalità è uno strumento importante per valutare la conformità normativa e la reputazione delle aziende anche di quelle pubbliche.
Il modello organizzativo 231/01, noto anche come “Modello 231”, è il sistema di organizzazione e gestione adottato dalle aziende per favorire e valutare l’adeguato assetto organizzativo.
Il Modello 231 è utile anche per limitare la responsabilità amministrativa derivante da reati commessi dai propri dipendenti nell’esercizio delle attività aziendali. Questo modello di condotta è disciplinato dal Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. (G.U. n. 140 del 19 giugno 2001)
Rating di legalità: Modello231/01; Di seguito elenchiamo i punti salienti del Modello 231:
Ambito di applicazione: Il Modello 231 si applica a tutte le aziende, associazioni, enti e società di capitali italiane, sia pubbliche che private, operative.
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Il Modello 231 stabilisce che le persone giuridiche possono essere ritenute responsabili dei reati commessi dai propri dipendenti o rappresentanti.
Reati previsti. Il Modello 231 elenca una serie di reati per i quali le persone giuridiche possono essere ritenute responsabili. Tra essi la corruzione, frode, riciclaggio di denaro, finanziamento illecito dei partiti politici e altri reati economici.
Sistema di organizzazione e gestione. Il Modello 231 richiede alle aziende di adottare un sistema di organizzazione e gestione che includa misure di prevenzione e controllo finalizzate a evitare reati.
Codice etico e procedure interne. Le aziende devono sviluppare un codice etico che stabilisca i principi e i valori guida dell’azienda e definire procedure interne che disciplinino le attività aziendali. Prevenendo il rischio di commettere reati.
Nomina di un organismo di vigilanza. Le aziende devono nominare un organismo di vigilanza indipendente, incaricato di monitorare l’applicazione del Modello 231, segnalare eventuali violazioni e proporre miglioramenti.
Addestramento del personale. È importante fornire un adeguato addestramento al personale dell’azienda affinché sia consapevole dei rischi di reato e dei meccanismi di prevenzione previsti dal Modello 231.
Sanzioni. Il Modello 231 prevede sanzioni amministrative, quali multe e confisca dei beni, per le persone giuridiche ritenute responsabili di reati commessi nel contesto delle attività.
Questi sono solo alcuni dei punti principali del Modello 231.
È fondamentale che l’imprenditore; s’informi in modo più approfondito sulla normativa e si avvalga di consulenti legali specializzati per adeguare l’organizzazione aziendale a tale modello.
Rating di legalità: modello 231/01.
Il commercialista è abilitato per stilare un modello 231 ?;
No, il commercialista non è abilitato per stilare direttamente un Modello 231. La redazione e l’adeguamento del Modello 231 richiedono competenze specifiche in materia legale e di compliance.
Solitamente, per la stesura e l’implementazione del Modello 231, è necessario coinvolgere una figura professionale specializzata in diritto penale e compliance. Come ad esempio un avvocato esperto in diritto penale o un consulente legale specializzato nella normativa 231/2001.
Il commercialista può essere coinvolto nel processo di redazione e controllo del Modello 231/01 in quanto esperto in materia contabile e fiscale. Contribuisce però alla valutazione degli aspetti economici e finanziari legati all’implementazione del Modello 231 stesso.
Tuttavia, per garantire la corretta applicazione della normativa 231/2001, è consigliabile consultare un esperto legale qualificato. Per essere guidati nella stesura e nell’adeguamento del Modello 231 in base alle specifiche esigenze della azienda.
Proseguiamo con la Miniguida NFT: del Consulente del Lavoro il piccolo viaggio all’interno delle professioni. Per indicare l’impiego nell’attività del Consulente del Lavoro, degli smart contract e degli NFT.
Ovviamente ciascun professionista potrà adattare al proprio quotidiano l’utilizzo della nuova tecnologia.
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In sintesi, il Metaverso e la realtà virtuale possono essere utilizzati per offrire nuove opportunità per i consulenti del lavoro.
Perchè permettono di creare Ambienti Virtuali per offrire consulenza online, supporto nella ricerca del lavoro, negoziazione contrattuale e risoluzione dei conflitti.
Ma e non solo vediamo anche come sarà possibile creare i propri NFT.
nello specifico come potrà creare nft il Consulente del Lavoro
Miniguida NFT: del Consulente del Lavoro;
Sappiamo che gli NFT (non-fungible token) sono una forma di cryptovaluta che consente di creare e scambiare beni digitali unici.
Ad esempio immagini, video, brani musicali, documenti cartacei e opere dell’attività Professionale o qualsiasi altra cosa che possa essere rappresentata digitalmente.
Il consulente del lavoro potrebbe utilizzare gli NFT per creare e scambiare beni digitali unici legati al mondo del lavoro, ad esempio:
Certificati di formazione: il consulente del lavoro potrebbe creare NFT per certificare la formazione, consentendo di dimostrare le competenze e conoscenze in modo digitale.
Curriculum digitali: il consulente del lavoro potrebbe creare NFT per rappresentare i curriculum lavorativi, consentendo di dimostrare le proprie esperienze in modo digitale.
Contratti di lavoro: NFT per rappresentare i contratti di lavoro siglati tra dipendenti e datori di lavoro, da conservare in modo digitale.
Testimonianze: il consulente del lavoro potrebbe creare NFT per rappresentare le testimonianze dei propri clienti, per dimostrare la qualità dei propri servizi in modo digitale.
In sintesi, gli NFT possono offrire nuove opportunità, perchè permettono di creare e scambiare beni digitali unici legati al mondo del lavoro.
Come certificati di formazione, curriculum digitali, contratti di lavoro e testimonianze.
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