PERCHÉ LA BANCA STRESSA

PERCHÉ LA BANCA STRESSA

La banca si allerta e dopo un poco, rende stressante il rapporto quando gli indicatori di bancabilità, segnalano la posizione prima al direttore di filiale e poi alla sede provinciale e regionale. Ma cosa sono gli

Indicatori di Bancabilità

Quando inviamo i nostri bilanci alla banca (non CEE) i suoi dipendenti copiano i dati dell’ATTIVO del PASSIVO dei COSTI e dei RICAVI, nelle apposite sezioni di un software di analisi il quale rielabora i dati e risolve alcune funzioni.

Il risultato è diviso per indici, parte di questi sono assunti anche dalle banche quali indicatori.

Infatti quei pochi utilizzati sono stati battezzati indicatori di Bancabilità perché indicano la capacità futura dell’azienda di rimborsare il Finanziamento nei loro confronti, il dato assume affidabilità perché ci si arriva tramite i Flussi Finanziari della Gestione Caratteristica.

La banca di norma utilizza due indicatori di affidabilità e capacità di rimborso. Vediamoli sommariamente nella speranza di sensibilizzare senza annoiare. Il DSCR è indice di bancabilità.

DSCR – Debt Service Coverage Ratio

È un indicatore di finanza aziendale, il quale analizzala quantità di flusso di cassa disponibile ed indica la capacità di soddisfare gli interessi annuali e il rimborso del capitale riguardo ad una determinata linea di debito; Ivi compresi i pagamenti dei fondi promessi per la partecipazione a gruppi d’impresa.

La sigla DSCR indica il Debt Service Coverage Ratio a volte indicato ADSCR quando si osserva una debitoria a breve od entro l’anno, la A sta appunto ad indicare l’Annualità di riferimento.

Grazie alla sua capacità di rilevare situazioni di crisi in anticipo proprio perché provvede ad analizzare i flussi di cassa e la capacità dell’impresa di mantenerli o migliorarli nel tempo se pur breve. Molte delle nuove attività, sono finanziate a leva finanziaria, per questo l’indice viene usato nella presentazione dei progetti.

Più il DSCR è alto più il soggetto economico è “Sicuro” ed in grado di restituire il prestito ottenuto.

Ovviamente è auspicabile che il prodotto dell’analisi sia maggiore di 1 oppure l’azienda verificata non sarà in grado di ripagare il debito.

Più il DSCR derivante dall’analisi di un determinato bilancio è oltre l’unità, maggiore sarà la solidità finanziaria della impresa rappresentata in quel bilancio.

Il secondo indice il quale a mo di paraocchi per cavalli chiude ogni visione prospettica dell’impresa ovvero le capacità dell’imprenditore. In pratica oggi i direttori non possono più fare il loro mestiere se non piegarsi a logiche matematiche e finanziarie, che nulla hanno a che vedere con il rischio dell’impresa. Sopratutto in un mercato in evoluzione come il nostro, proprio grazie ad internet e la sua globalizzazione.

LLCR – Loan Life Coverage Ratio

Il Loan Life Coverage Ratio rappresenta l’indicatore di bancabilità che di norma si utilizza durante il periodo di sussistenza del debito ed è pari al rapporto fra la somma cumulata ed eventualmente attualizzata dei flussi di cassa a servizio del debito, incrementata della riserva di cassa utilizzata per il pagamento del debito stesso. Diviso il debito residuo calcolato al momento iniziale in cui viene effettuata la valutazione.

È utilizzato per l’analisi della sostenibilità di un determinato livello di indebitamento e consente di valutarne la rischiosità ed il relativo costo. Sopratutto se l’impresa rappresenta più aperture di credito verso istituti diversi.

L’indicatore ha un’interpretazione meno immediata rispetto al DSCR, ma un valore superiore all’unità rappresenta una garanzia più efficace o meglio rispondente alle aspettative dei finanziatori.

Infatti il flusso di cassa da utilizzare nel computo non è il Flusso di cassa operativo, utilizzato per il DSCR, bensì il Flusso di cassa al servizio del debito.

Tale flusso rappresenta il totale delle risorse di cui l’azienda dispone per rimborsare la quota capitale del debito contratto e corrispondere i relativi interessi passivi. Immaginiamo quando la banca chiede rimborsi ad oras e rientri assurdi, dopo aver concesso la linea di credito nemmeno raggiunta.

Mentre voi pensate di lavorare con la banca nell’ambito dello scoperto; La banca provvede a rilevare l’indice e se il valore non è assolutamente maggiore di 1, in quanto rappresenta la capacità dell’azienda con i flussi finanziari futuri  di remunerare il debito residuo, nell’arco dell’anno, allora vi richiede il rientro immediato.

Il valore da voi utilizzato entro la soglia dell’affidamento viene attualizzato al tasso che corrisponde al costo medio ponderato del capitale (cmpc), il quale tiene conto del costo del finanziamento stesso (oneri finanziari) e della remunerazione del capitale di rischio.

Se alla banca non conviene tenere i suoi soldi nelle vostre mani a prescindere dello scoperto accordato; Bisogna rientrare subito. Va bene tutto basta che si rientri.

Per il calcolo dei 2 indicatori, è necessaria la Redazione di un Piano Finanziario più che economico, il quale sia capace di sviluppare i flussi finanziari operativi futuri dell’azienda per il periodo di durata del finanziamento stesso.

Solitamente le banche considerano gli indicatori al minimo per 1.30-1.40, mentre quello medio per 1.5.

È importante quindi darsi una spiegazione quando vediamo rifiutarci nuovi finanziamenti dalla banca.
Evidentemente l’analisi finanziaria del nostro bilancio non soddisfa quei requisiti minimi di solvibilità ed affidabilità futura, il direttore della banca, non ha più la possibilità di aiutare.
Le soluzioni sono due;
O si migliora l’esposizioni dei dati del bilancio, attraverso un’analisi più professionale nella sua formazione, una sorta di revisione finalizzata alla finanza dell’impresa, alla esatta identificazione del patrimonio netto che in banca molti confondono ancora con il netto patrimoniale.
Oppure bisognerà rinunciare al credito pubblico bancario.
Optando quindi per la prima ipotesi; Anche in considerazione che la filiera dei flussi finanziari ormai sembra definitivamente impostata sul credito, infatti il merito e la premialità per le imprese si misura sempre più con la sua capacità di indebitarsi, così come per gli stati partecipi all’europa.
Appare anche consigliabile richiedere l’analisi di valutazione del proprio bilancio come di consueto in maniera totalmente gratuita semplicemente compilando la form.

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Tolleranza zero: sembrano indigenti ma evadono il fisco.

Tolleranza zero: sembrano indigenti ma evadono il fisco.

Tolleranza zero: sembrano indigenti ma evadono il fisco.Perché molti lavoratori dipendenti omettono di pagare le tasse ?

Semplicemente perchè spesso conviene a tutti non documentare il rapporto di lavoro in presenza di una collaborazione soprattutto se familiare.

Senza che stiamo zitti e facciamo finta di non sapere, saremo chiamati noi a coprire, le somme non raccolte dallo Stato per la copertura della spesa pubblica. Se non proprio coinvolti con l’evasore una volta scoperto il rapporto dagli organi ispettivi.

Il concetto civile è specificamente previsto con il seguente tenore:

Tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva”, così l’articolo 53 della nostra bella Costituzione che semplifica ed attribuisce ai produttori di reddito la capacità di contribuire alla spesa pubblica per finanziare la democrazia e la civiltà.

In termini pratici, tutti sono tenuti a pagare le tasse se producono quantomeno un reddito.

Chiaramente uno stato civile come il nostro ha previsto un’area di non tassazione per non vessare i lavoratori se non proprio indigenti,  chi guadagna una somma annuale nell’ambito della no tax area la quale  identifica un reddito imponibile che non è soggetto al pagamento di imposte e tasse; entro la soglia di povertà quindi, La no tax area è stata introdotta dalla Legge n. 289 del 2002 e più in particolare dall’articolo 2 con la finalità è quella di tutelare il primo scaglione di reddito Irpef ossia al di sotto della soglia di sussistenza l’argomento interessa anche molti proprietari di immobili che per colpa di consulenti poco attenti. Pagano e zitt! possiamo approfondire singoli casi se richiesto per fornire chiarimenti come di consueto in risposta alle domande via form di contatto.

Tornando all’obbligo di contribuire che si assolve con la presentazione della dichiarazione dei redditi, oltre che un concetto è un adempimento imposto dalla legge.

Nessuno può essere escluso da questo obbligo, nemmeno i lavoratori di settori particolarmente sfuggenti, uno in particolare in continua crescita e sempre più importante dal punto di vista di impiego sociale, il lavoro d’ausilio domestico.

Badiamo bene ! Stiamo coprendo una infinità o un esercito di evasori fiscali.

Badanti, colf, giardinieri, cuochi, babysitter e dog sitter, e così via se il loro business vale più di 8.000 euro all’anno sono obbligati a presentare anche loro la denuncia dei redditi alla stregua di tutti gli altri lavoratori.

Sono sempre di più i risultati di servizio della Guardia di Finanza; Da operazioni a campione i nominativi che ha scoperto evidenziano casi critici, con lavoratori che hanno “dimenticato” di dichiarare i propri redditi.

Una dimenticanza che si protrae da anni, assumendo i contorni della serialità. Senza contare come e quanto si allarga, proprio perché, coperta con convenienza da chi o meglio la famiglia che ne usufruisce.

Evasione totale

Non si tratta di casi isolati o riconducibili ad una determinata zona d’italia o nazionalità dei lavoratori. Infatti tra i nominativi di questi evasori fiscali totali scovati dalla GdF ci sono italiani, romeni, polacchi, filippini ecc. ecc..

Persone che pur lavorando stabilmente in ambito domestico e pur percependo redditi superiori alla no tax area citata, ogni anno omettono di dichiarare i propri redditi.

Per alcuni di loro la Guardia di Finanza ha scoperto che hanno tenuto nascosto redditi per oltre 300.000,00 euro, soldi sui quali si sarebbero dovute pagare le relative tasse proporzionali e che hanno cagionato un grave danno all’erario.

Le banche dati

Ormai anche la Guardia di Finanza ha pieno accesso alle banche dati e grazie all’incrocio degli stessi sarà sempre più semplice scoprire situazioni illegali.  Come quella che si genera quando per qualche lavoretto in casa non chiamate l’impresa autorizzata ma un lavoratore qualsiasi, per il quale certamente non conosciamo le sue capacità contributive, ma, come detto se guadagno più di 8 mila euro l’anno stiamo favorendo la sua evasione fiscale e contribuendo al riciclaggio di danaro. Perché semplicemente prodotto da fondi in nero.

Sarà così in tutta Italia, continueranno ad eseguire questi controlli sul lavoro in ambito domestico che risulta uno di quelli in cui la mancanza di dichiarazioni dei redditi da parte degli addetti è la più frequente.

La GdF ha stanato gli evasori totali controllando i nominativi presenti nelle banche dati e passando al setaccio quelli che presentavano numeri più rilevanti in materia di spese voluttuarie.

L’Irpef è l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Siamo tutti chiamati quindi, pertanto sui redditi prodotti dal nostro lavoro ogni anno occorre pagare l’Irpef.

I lavoratori autonomi provvedono a dichiarare e tassare i propri redditi; Ma il lavoratore dipendente anche in ambito domestico ha bisogno del suo datore di lavoro che interceda nei rapporti del lavoratore con il fisco.

Infatti

I datori di lavoro assumo la qualifica di sostituto d’imposta, e pagano le imposte a carico dei loro dipendenti decurtando dalla paga l’imposta (ed i contributi ma adesso parliamo solo dell’imposta).

Nel lavoro domestico non esiste un sostituto di imposta perché questa figura che nella generalità delle attività di lavoro subordinato è svolta dal datore di lavoro, non appartiene alla famiglia o all’anziano presso cui lavorano giardinieri, parrucchieri badanti e colf. Tutto legale, perché la legge prevede che nel lavoro domestico il datore di lavoro non funge da sostituto di imposta.

Devono essere i lavoratori a pagare le tasse presentando la dichiarazione dei redditi che tra l’altro serve anche per recuperare eventuali crediti di imposta a loro favore.

I redditi da lavoro prodotti da questi dipendenti sono soggetti ad Irpef e relative addizionali la regionale e quella comunale.

Le percentuali delle addizionali sono stabilite dagli Enti Locali mentre l’Irpef è una imposta a scaglioni i quali  aumentano all’aumentare del reddito.

Ad esempio per redditi sopra gli 8.000,00 euro annui e fino a 15.000,00 si paga il 23% di Irpef, l’aliquota sale al 27% sulla parte eccedente i 15.000,00 euro e fino a 20.000,00 e così via con aliquote appunto progressive 38, 41 e 43%.

L’invito quindi è quello di verificare che nell’ambito della famiglia, non vi siano situazioni a rischio se non proprio fuorilegge. Ovviamente la verifica in  relazione alle specifiche caratteristiche del rapporto di collaborazione familiare, per gli utenti di internet come di consueto è totalmente gratuita.

Ciascuno ha l’occasione di fare la sua parte per l’Italia e per favorire la legalità.

Chiunque usufruisce di lavoro anche da parte di un parente, anche se in casa propria, deve redigere un contratto di lavoro e denunciare la posizione all’INPS ed all’INAIL, poi dovete anche verificare che il soggetto percettore dei vostri soldi sia esente dall’IRPEF e relative addizionali, per la eventuale coincidenza dei compensi pagati rientrino nella No tax area.


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Tolleranza zero: sembrano indigenti ma evadono il fisco.

 


 

Impresa

Impresa

L’impresa è un’attività a vocazione economica, professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e/o servizi.

Il concetto di “impresa” non va confuso con quello di “azienda“, che identifica invece il complesso dei beni organizzati dal suo titolare (imprenditore) per l’esercizio dell’attività caratteristica, nemmeno va confuso il concetto di “società“, che rappresenta invece uno specifico e nuovo soggetto giuridico esercente attività di impresa, spesso è anche un’azienda.

Si usa anche, come sinonimo di impresa, il termine inglese business letteralmente per indicare gli “affari” il movimento economico o gli scambi..

Si può dire quindi che l’impresa è l’attività esercitata dall’imprenditore, che potrà essere anche una società con o senza personalità giuridica.

L’azienda è in concreto l’alea aziendale, composta dagli immobili per le sedi, dalle attrezzature, dagli impianti, da tutto il personale, dai metodi di costruzione o produzione e quelli di controllo o procedure interne ed esterne di audit, più in generale le modalità di impiego e coordinamento/sfruttamento delle risorse di cui l’imprenditore dispone per esercitare appunto, la sua impresa.

La locuzione “ditta” per consuetudine, è anteposto alla denominazione od identificativo univoco commerciale dell’impresa in qualsiasi modo costituita. Di cui ne rappresenta anche un sinonimo.

In diritto commerciale si discute sulla possibilità che non tutte le imprese sono esercitate mediante un’azienda ad esempio il tipico caso dell’impresa individuale, ma non è possibile condividere appieno la teoria, in quanto anche l’imprenditore individuale se vuole fare impresa dovrà organizzarsi come fanno le aziende.

Va detto che, non sempre l’imprenditore è anche il proprietario dell’azienda.

Esistono alcune aziende le quali se pur organizzate quali imprese ad esempio l’ASL non hanno finalità di lucro ma di soddisfazione della clientela. Ovvero di raggiungimento di risultati sul piano socio assistenziale.

Gli studi professionali non sono imprese, non possono essere organizzati come una qualsiasi attivita’ economica. Possono avere caratteristiche molto vicine per organizzazione e tempi, ma lo scopo è totalmente diverso nessuno studio professionale persegue il fine del lucro, ma ciascun professionista titolare di studio, persegue le finalità di studio appunto; Di ricerca di applicazione delle regole scritte e non, di dare sempre maggiore credito alla propria opera per favorire tutta la categoria.

È difficile che un professionista quando si manifesta non coinvolga l’intera categoria di appartenenza. La differenza tra studi si puo’ notare sopratutto tra quanti eseguono compiti ripetitivi o volumetrici ad esempio gli studi legali delle compagnie assicuratrici. E gli studi che offrono assistenza alla propria clientela a 360 gradi, perche’ credono nell’amicizia e nella fiducia del proprio cliente.

Tornando all’impresa; È caratterizzata dallo scopo degli scopi. La famigerata produzione del reddito.

Inoltre come abbiamo detto l’impresa persegue. Lo scambio di beni o servizi e le conseguenti modalità adottate per il suo raggiungimento quali l’organizzazione, la economicità e la professionalità, la lealta’ commerciale desumibile attraverso l’impiego dei fattori produttivi a disposizione come ad esempio capitale, mezzi di produzione, materie prime e forza lavoro non da ultimi, relativi investimenti, provenienza modalita’ di impiego, destinazione.

È fondamentale per l’impresa che procuri capitale sufficiente a coprire e superare il costo delle spese di produzione, ossia produca un guadagno o profitto o utile: se questa non è più in grado di sopportare la spesa finisce inevitabilmente col fallire. Oggi e’ possibile prevenire tale forma di crisi aziendale, procurando che gli utili durante la vita della stessa azienda consentano di supportare l’impresa e la sua attivita’ anche quando gli utili non soddisfano tutte le le richieste finanziarie delle risorse aziendali utili all’attivita’ caratteristica dell’ impresa.

Con il termine core business si intende l’insieme delle attività principali che contribuiscono maggiormente alla produzione. Infatti il core business di un’azienda di trasporti è spostare merci, mentre il core business di un’azienda sanitaria quale l’ASL è curare i pazienti e prevenire.

Le imprese assumono tipologie diverse a seconda della tipologia della proprieta’ da cui parte l’idea e della tipologia della governance che la proprieta’ intende assumere per l’impresa da amministrare.


Se l’impresa e’ esercitata da una persona fisica si tratta di impresa in forma individuale, con questa forma l’imprenditore individuale rispondera’ in maniera solidale ed illimitata per i debiti della sua impresa. Se fallisce l’impresa fallisce anche lui.

Secondo il profilo giurisprudenziale, simili all’impresa individuale c’e’ quella familiare, formata dal 51% dall’imprenditore titolare dell’impresa e dal 49% da uno o piu’ familiari, riportanti un grado di parentela non superiore al 2º. Molte similitudini contornano l’azienda coniugale, di norma formata solo da marito e moglie. La sistematicita’ di aggregazione non incide in maniera sostanziale sulle regole civili e fiscali alle quali saranno soggette tutte le forme di attivita’ individuale o simile.

Se l’impresa è esercitata da una persona giuridica assume invece una veste societaria tra le forme aziendali collettive, che può essere a natura personale, di capitale o collettiva:

    • di società di persone. Le quali sono caratterizzate da un’autonomia patrimoniale imperfetta. Cioe’ il patrimonio della società non è perfettamente distinto da quello dei soci, per cui i creditori possono rivalersi se il patrimonio della societa’ è insufficiente a saldare il suo credito anche sui beni dei soci. Il nostro codice prevede
      • la società semplice (S.s.) non destinata alle attività commerciali, ma per gestire un’attività di tipo agricola o professionale, come ad esempio uno studio associato;
      • la società in nome collettivo (S.n.c.), nella quale tutti i soci sono responsabili solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali.
      • la società in accomandita semplice (S.a.s.) in cui i soci
        • accomandatari amministrano la società e rispondono in maniera solidale ed illimitata con le obbligazioni sociali. Mentre i soci
        • accomandanti rispondono limitatamente al capitale conferito. Non possono amministrare la società.
    • le società di capitali sono quei soggetti giuridici che godono di autonomia patrimoniale perfetta, infatti il patrimonio di questo tipo di società è ben distinto da quello dei soci. Se una società di capitali fallisce, i creditori possono attingere solo dal patrimonio della società per capitale, beni immobili, ricavato dalla vendita delle attivita’ o dei brevetti posseduti dalla stessa, ecc. Una volta esaurito il patrimonio della società, se ci sono ancora debiti, essi restano insoluti. Le possibili forme che può assumere sono:
      • società a responsabilità limitata (S.r.l.),
      • società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.-s), Anche agricola, artigiana, unipersonale. a capitale ridotto il minimo per costituire e’ un solo euro.
      • società per azioni (S.p.a.)
      • società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).
    • le società cooperative rappresentano una particolare forma societaria, le cui peculiarità sono connesse allo scopo mutualistico che perseguono.

Le imprese producono beni materiali  molto diversificati come le

    • Imprese agricole che producono beni non necessariamente sfruttando processi naturali legati alla terra, allevano animali, curano cicli biologici, praticano l’attività boschiva oggi anche del turismo o ricettivo agricolo rurale.
  • Imprese artigianali e industriali le quali compiono trasformazioni dei beni. 

Imprese che producono servizi 

  • Imprese di trasporto e telecomunicazioni;
  • Imprese di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua;
  • Imprese di servizi ausiliari al commercio ed alla distribuzione;
  • Imprese di credito od intermediari abilitati;
  • Società di intermediazione finanziaria;
  • Imprese di assicurazione e riassicurazione;
  • Imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale;
  • Imprese che erogano servizi di consulenza non riservata ali iscritti in albi professionali;
  • Imprese che erogano servizi di formazione professionale;
  • Imprese operanti nel settore della cura della salute che possono essere convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale Italiano,
  • Imprese del benessere, della prevenzione/diagnostica sanitaria (es: ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche, centri di riabilitazione, SPA, ecc.);
  • Imprese che forniscono servizi di assistenza alle persone quali: baby e dog sitter, badanti, sorveglianti accompagnatori e similari, vigilanza, accettazione o ricevimento cose e persone;
  • Società sportive;
  • Società che svolgono attività di contact center;
  • Laboratori di analisi, prove e tarature;
  • Imprese che forniscono servizi informatici;
  • Imprese di facchinaggio e pulizia;
  • Societa’ od Organismi di certificazione e di omologazione;
  • Imprese che noleggiano mezzi, apparecchiature, strutture, sistemi informatici;
  • Imprese che si occupano della manutenzione di infrastrutture di proprietà di terzi e/o gestiscono i servizi connessi;
  • Imprese per la manutenzione del verde giardinaggio, disboscamento, taglio boschivo;
  • Imprese di installazione, manutenzione e/o assistenza post vendita, monitoraggio, riparazione di impianti, apparecchiature, sistemi, macchine ed attrezzature, opere in genere;
  • Imprese di intermediazione commerciale, del tipo talent scout per agenti e rappresentanti;
  • Imprese di partecipazione finanziaria od holding, di intermediazione finanziaria, per utilizzo di concessioni pubbliche o private;
  • Imprese dell’intrattenimento, dello spettacolo, della cultura, della formazione e dell’informazione della emissione radio e televisiva;
  • Imprese del turismo e della ristorazione.

Per qualsiasi dubbio sulle  forme, di società, per aprire e condurre un’impresa. Non esitate ad inviare la form di contatto totalmente gratuita per gli utenti di internet.

Per tutte le modifiche od i rapporti con l’agenzia delle entrate per la gestione della vostra partita iva, non esistate a compilare la form.

Tutte le imprese nostre assistite sono gestite in cloud anche le imprese “manifatturiere” quelle del “commercio” o del terziario avanzato ai piu’ noto come settore dei “servizi”, trovano all’interno della nostra cloud assistenza h24 sicurezza informatica e discrezione degli impiegati.

L’elenco delle tipologie di imprese di servizio da noi assistite contiene solo una parte, a titolo di esempio, in quanto il mondo dei servizi è oggetto di continua evoluzione. Non perdere l’occasione di creare la tua impresa di produzione o di sevizi.


Semplice modulo di contatto

 

Fattura Elettronica e Bollo da 2 €

Fattura Elettronica e Bollo da 2 €

Fattura Elettronica e Bollo da 2 €

E’ disponibile, nel portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, il servizio che consente all’operatore Iva di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

In alternativa si può versare tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici utilizzando i codici istituiti con la risoluzione n. 42E del 09/04/2019 riportata più sotto in estratto.

In particolare, per le fatture elettroniche emesse via SdI nel trimestre di riferimento, il servizio consente di visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’importo complessivo del tributo dichiarato.
Il servizio permette, se necessario, di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l’imposta di bollo e calcola di conseguenza l’ammontare del tributo complessivamente dovuto.

Il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E del 9 aprile di quest’anno, che ha istituito gli specifici codici tributo.

Scadenza imposta di bollo fattura elettronica

Ai sensi del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2018, che ha Modificato il DM 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche. (19A00047) (GU Serie Generale n.5 del 07-01-2019)

Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Pertanto, per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019, il pagamento deve essere effettuato entro il 23 aprile, tenuto conto che il giorno 20 aprile è sabato e dei successivi giorni festivi.

RISOLUZIONE N. 42/E Divisione Servizi, 9 aprile 2019

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli “F24” e“F24 Enti pubblici”, dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.”

La suddetta disposizione si applica alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.
Tanto premesso, fermo restando che il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato attraverso l’apposito servizio telematico reso disponibile nell’area riservata del soggetto passivo IVA, accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle entrate, in alternativa, per consentirne il pagamento tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), si istituiscono i seguenti codici tributo:

CODICE TRIBUTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

  • 2521 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
  • 2522 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
  • 2523 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
  • 2524 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
  • 2525 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SANZIONI
  • 2526 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – INTERESSI

In sede di compilazione del modello “F24”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna“Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”, i suddetti codici tributo sono esposti esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, riportando nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” i seguenti dati:

  • nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
  • nel campo “codice tributo/causale”, uno degli elencati codici tributo;
  • nel campo “riferimento A”, nessun valore;
  • nel campo “riferimento B”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato“AAAA”.

CODICE TRIBUTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE PRIMA DEL 01/01/2019 ED ALTRI DOCUMENTI INFORMATICI

Sono utilizzati per il versamento dell’imposta di bollo relativa ai documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018 i seguenti codice tributo:

  • 2501 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari
  • 2502 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- SANZIONI
  • 2503 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – INTERESSI

CONTROLLO CONTRASSEGNI TELEMATICI
Il servizio dell’ Agenzia delle Entrate consente di controllare che il contrassegno che vi interessa non sia contraffatto. Sarà sufficiente inserire i dati del contrassegno nella form seguendo il link Valori Bollati.


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Fattura Elettronica e Bollo da 2 €

Quando l’amministratore diventa il padrone del palazzo ?

Quando l'amministratore diventa il padrone del palazzo ?

Quando l’amministratore diventa il padrone del palazzo ?

Il titolo dell’articolo vuol rimarcare l’atteggiamento di molti amministratori di condominio, i quali di fatto adottano linee di condotta non proprio trasparenti o legali, le quali pongono un vero e proprio macigno dinanzi l’esercizio democratico dei propri diritti da parte dei singoli comproprietari.

Possiamo subito rispondere alla domanda posta nel titolo, in estrema sintesi l’amministratore crede di essere stato nominato proprietario esclusivo dell’intero fabbricato quando, all’interno del sodalizio serpeggia l’ignoranza supportata dalla fiducia verso questa specie di professionista “l’amministraTore di condominio”.

Lui l’amministratore non sa, o non dice le cose, l’assemblea fiduciosa approva.

Il momento magico per far valere i propri diritti in condominio è l’assemblea, infatti come tutti i sodalizi in regime democratico, per la gestione della “cosa comune” e per la gestione della coincidenza della proprietà privata, tutti i proprietari si riuniscono;

  1. nominano un amministratore della proprietà in comunione;
  2. gli attribuiscono un emolumento;
  3. stabiliscono la durata del suo mandato.

La legge poi spiega e dettaglia come lo stesso amministratore potrà e dovrà provvedere al suo ufficio.

L’amministratore del condominio secondo il nostro Codice con l’assunzione della carica deve anche assolvere alla funzione di informatore dei proprietari, vediamo bene ed in dettaglio di cosa dobbiamo essere informati e sopratutto con quale forma.

Assume pertanto una particolare funzione ed importanza il rendiconto dell’amministratore di condominio,  perché pur non conforme a quello previsto dagli amministratori delle società, non è neanche uno sterile elenco di numeri,  che per molti condomini proprietari rappresenta solo un documento da visionare ed approvare in fiducia. Sul quale meglio non fare domande per non fare la figura del fesso davanti a tutti gli altri condomini od in assemblea.

Il rendiconto condominiale

Vediamo cos’è il rendiconto, cosa deve contenere, gli obblighi e le sanzioni per l’amministratore.
Sappiamo che la riforma del condominio del 2012 ha imposto obblighi e procedure contabili nonché reso il rendiconto condominiale sicuramente più complesso.
Ma utile a chiunque per operare una trasparente verifica delle attività poste in essere dall’amministratore.
 

– cos’è

Prima che intervenisse la riforma, era sufficiente che l’amministratore “rendesse il conto della sua gestione”, senza precisare in che modo dovesse essere realizzato il rendiconto, mentre sul punto il Legislatore nel 2012 ha meglio articolato la norma.
Questa tiene conto della specialità dell’ambito condominiale, evitando qualunque richiamo alle regole dettate in ambito di bilancio di esercizio societario poiché questo si ritiene essere qualcosa di distinto e separato, concepito per attività differente e governato da una disciplina diversa.

– dopo la riforma del 2012

La riforma in parola, ha notevolmente inciso e implementato gli obblighi contabili che l’amministratore è tenuto a rispettare nei confronti dei proprietari (cfr. artt. 1129, 1130 e 1130-bis, c.c.): questi, ad esempio, deve :
1) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione
2) convocare l’assemblea per la relativa approvazione
3) eseguire gli adempimenti fiscali,
4) assicurare la tracciabilità delle operazioni di entrata ed uscita.
Infatti, l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; inoltre, ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, potrà chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

– cosa contiene

Il rendiconto condominiale, precisa la legge, “contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente la situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica”.
Il rendiconto, prosegue la norma, si compone di :
1) un registro di contabilità,
2) un riepilogo finanziario,
3) una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
All’assemblea condominiale sarà consentito, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio;
Oltre a stabilire che le scritture e i documenti giustificativi dovranno essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione, la riforma ha ufficializzato un diritto già in precedenza riconosciuto seppur nel silenzio della legge, quello dei condomini e dei titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari a prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e di estrarne copia a proprie spese.
La giurisprudenza in formazione dal 2012, con la sentenza torinese n. 3528/2017 ha rammentato che l’art. 1130-bis c.c. impone la redazione del rendiconto condominiale annuale e che lo stesso debba contenere una serie di specifiche voci contabili, indispensabili alla ricostruzione e al controllo della gestione dell’amministratore da parte di ogni condomino.
In particolare, gli elementi imprescindibili del rendiconto sono:
1) il registro di contabilità;
2) il riepilogo finanziario;
3) una nota di accompagnamento sintetica, esplicativa della gestione annuale.
Come già detto; La mancanza di uno solo di questi documenti, secondo la pronuncia del Tribunale piemontese, renderà invalida la delibera assembleare che approva il rendiconto nel caso, il Tribunale ha annullato la delibera che aveva approvato il rendiconto condominiale per mancanza della nota esplicativa.

– le sanzioni

Se l’art. 1129 espressamente prevede la revoca dell’amministratore che non usa (anche parzialmente) il conto corrente, molto spesso la giurisprudenza è già intervenuta ma non perde occasione per confermare come la situazione degli obblighi contabili post riforma sia particolarmente stringente.
Nessuno spazio è stato lasciato all’interpretazione.

Tracciabilità delle operazioni condominiali

Va detto che la norma che stabilisce l’obbligo ex lege di tracciare le operazioni contabili (in entrata e in uscita) alcun limite minimo o massimo di valore è stato posto, pertanto; Ogni movimentazione dovrà necessariamente transitare dal conto corrente condominiale.
L’adempimento di tale obbligo, inoltre, dovrà risultare in sede di redazione del rendiconto poiché andranno indicate specificamente, per ogni operazione di entrata e di uscita, le modalità attraverso le quali sono state effettuate (ad esempio tramite bonifico, pos, assegno, ecc.).
Dalle nuove regole e dai nuovi obblighi enucleati dalla riforma si comprende la necessaria complessità del rendiconto e della sua redazione,risultante dalla somma di diversi documenti i quali dovranno consentire la ricostruzione, la verifica o il riscontro immediato delle operazioni contabili dell’ente da parte dei condomini.

Revoca amministratore che ritarda il rendiconto

Molti tribunali come ad esempio il Tribunale di Taranto, con un decreto del 21 settembre 2015 hanno ritenuto legittima la revoca dell’amministratore di condominio il quale sottopone in ritardo all’assemblea per l’approvazione del conto dei suoi esercizi, anche se questi siano stati poi approvati dai condomini.
Ciò in quanto, non rendere il conto della gestione rileva di per sé ai sensi dell’art. 1129 c.c. grave irregolarità e, per il giudice, “deve al riguardo sottolinearsi che quando ci si trova di fronte a delibera assembleare che approvi rendiconti pluriennali, non osservandosi la regola della necessaria annualità del rendiconto, si ritiene che si configuri una forma di nullità e non di semplice annullabilità della delibera“.
La ratio, pertanto, è quella di “assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore” Il provvedimento di revoca dell’amministratore non è suscettibile di ricorso per cassazione.

Omissione rendiconto

Anche la Cassazione (sent. 28764/2017) ha sottolineato l’obbligo gravante sull’amministratore di condominio di redigere il rendiconto annuale che dovrà essere approvato dall’assemblea, appositamente convocata entro centottanta giorni.
Tale omissione potrà comportare la revoca giudiziale dell’amministratore, siccome espressamente ritenuta “grave irregolarità”; qualora penda un provvedimento giudiziale di revoca, le delibere di approvazione tardiva dei rendiconti, eventualmente adottate nelle more di detto procedimento, non varranno a sanare l’inadempimento dell’amministratore che ha tra i suoi precipui compiti, quello di rendere il conto della sua gestione (leggi: Condominio: il rendiconto approvato tardivamente non “salva” l’amministratore dalla revoca giudiziale).
 
Abbiamo visto quindi come l’amministratore del condominio dovrà predisporre i documenti utili al suo ufficio.
Se in assemblea condominiale non sono prodotti questi documenti dal vostro amministratore, poi non vi lamentate se fa il padrone con la vostra proprietà.
In pratica nessuno di noi manderebbe qualcuno ad eseguire delle commissioni dotandolo di autonomia economica, senza riceversi o attendersi una resa del conto di quanto commissionato e soprattutto gli esiti della commissione.

Per qualsiasi dubbio o approfondimento, compilare la form che segue, anche per singole informazioni.

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Quando l’amministratore diventa il padrone del palazzo ?

Unita da diporto e business

Unita da diporto e business

Unita da diporto e business

Si siamo quasi, tra qualche settimana si va a mare i lavori in barca sono cominciati.

Ciascuno avrà il suo bel da fare per rendere l’imbarcazione affidabile e sicura per soddisfare tutti i bisogni estivi.

Ogni barca sarà rimessa a nuovo per destinarla alle attività estive. Gare sportive e non, regate e quant’altro offre l’intrattenimento e l’escursione nautica. A salerno grazie al fenomeno turistico. L’indotto annovera certamente quello nautico e lo sfruttamento dei natanti per le attività che nella nostra città sta catturando le attenzioni di moltissimi armatori. I quali hanno capito che la propria barca anche se ferma al pontile purché bella e confortevole. Può essere impiegata in attività economiche e produttive ad esempio. Il boat & breakfast.

Il trattamento fiscale delle attività da diporto a scopi economici e commerciali segue le caratteristiche fiscali dell’armatore a seconda se:

  1. è una persona fisica, tenuto conto se l’attività è occasionale o è parte di un’attività di impresa individuale;
  2. è una persona giuridica senza alcuna distinzione se l’attività è occasionale ovvero rientra in quella caratteristica della società stessa

Analizzare le circostanze non interessa il testo. Ma vogliamo solo anticipare che in tutte le circostanze, non sarà facile. Evitare sanzioni in caso di controlli se prima non si siano comunicate le attività sportive ed economiche in capitaneria.

Gran parte delle attenzioni in caso di accessi a bordo da parte degli organi verificatori. I quali spesso sono militari della Guardia di Finanza, sono concentrate su due locuzioni per la cessione temporanea della imbarcazione del natante o della nave. “Noleggio e Locazione”.

Le attività assimilabili a locazione e noleggio sono. L’addestramento per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. La scuola le esercitazioni e le escursioni in nautica a motore e di vela, lo sci nautico.

Rientrano nelle attività di noleggio anche. Il traino di piccoli gommoni piattaforme galleggianti e giochi d’acqua. Il volo ascensionale, le brevi gite turistiche in mare, lo sci nautico per conto terzi, unità di appoggio anche alle immersioni (diving). Altre di queste attività riguardano. I baby-jet, le brevi gite turistiche in mare, le visite alle bellezze naturali delle coste e in genere tutte quelle micro attività di carattere stagionale. Che si svolgono nelle zone turistiche con l’impiego dei natanti.
Dall’entrata in vigore del codice della nautica. I natanti possono essere impiegati anche come unità di appoggio ai subacquei in immersione a scopo sportivo e ricreativo.

Il Codice della Nautica (D.L. 18 luglio 2005 n.171) ed il Regolamento di attuazione al Codice della Nautica (D.M. 29 luglio 2008 n. 146) disciplinano rispettivamente. I due contratti quello di locazione e quello del noleggio. Nonché la materia della sicurezza della navigazione delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e di quelle utilizzate da supporto per le immersioni.

Per meglio comprendere la normativa a supporto e di riferimento è necessario definire meglio la locazione ed il noleggio.
 
Definizione della Locazione marittima
Si intende per locazione. Il contratto con cui una delle parti si obbliga. In cambio di un corrispettivo a far godere all’altra per un dato periodo di tempo l’unità da diporto. In tal caso l’unità passa in godimento autonomo del conduttore. Che non assumerà la qualifica di armatore, ma solo quella di comandante, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità. Sia della unità a lui affidata che dei suoi ospiti trasportati o conviviali.
In tale regime l’unità è condotta con la patente nautica. Se prescritta per il tipo di imbarcazione, e può imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella licenza di navigazione della barca stessa.
Il regolamento di attuazione non si occupa della sicurezza delle unità impiegate in attività di locazione. Per cui la materia resta disciplinata dalle regole previste per unità da diporto private e dal codice civile per il medesimo titolo.
 
Definizione di noleggio marittimo (charter)
Si intende per noleggio il contratto con cui una delle parti. Sempre a seguito di un pattuito corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte. L’unità completa di comandante ed equipaggio, funzionante per un determinato periodo di tempo. Da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne come pattuite, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dallo stesso contratto.
L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio. Ma non il comandante, il quale potrebbe anche coincidere con l’armatore del natante a noleggio.
Per comandare le unità impiegate nell’attività di noleggio la sola patente nautica non basta infatti, è necessario possedere un’apposita qualifica, di cui al decreto n. 121 del 10 maggio 2005 recante la disciplina dei titoli professionali del diporto, che stabilisce anche i requisiti necessari e le modalità per conseguirli.

Il Regolamento di attuazione al Codice della nautica. Stabilisce che le unità impiegate nell’attività di noleggio non possono imbarcare un numero superiore a 12 passeggeri. Sono sempre esclusi dall’imbarco i bambini di età inferiore ad un anno. L’equipaggio deve essere previsto e comunque ricompreso nel conteggio degli imbarcati.

Qualora tali unità trasportino più di 12 passeggeri. Queste sono considerate navi passeggeri ed assoggettate alle norme di sicurezza previste dalla Direttiva 98/18/CE (recepita in Italia con il D.L. 4 febbraio 2000 n. 45), o dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS – Safety Of Life At Sea) se impiegate in navigazione internazionale.

Le unità da diporto possono essere impiegate anche in attività multiple

Tutte le attività ludiche alle quali si vuol destinare od impiegare l’unità anche simultaneamente, ma devono essere sempre indicate ed elencate sulla licenza di navigazione.

Non è consentito però a chi fa locazione e/o noleggio utilizzare l’unità per altri fini privati di diporto cui sono destinate le unità non commerciali.
Anche i natanti da diporto possono essere utilizzati, in attività di locazione o noleggio, per finalità ricreative connesse al turismo locale.

Norme di Sicurezza della Navigazione per le unità da diporto impiegate in attività di noleggio

Il Regolamento al Codice della Nautica (D.M. 29 luglio 2008 n. 146) disciplina dall’art. 78 all’art. 89 le norme di sicurezza specificatamente per le imbarcazioni e natanti da diporto impiegate in attività da noleggio. Tale decreto rappresenta il primo documento in assoluto che regola in modo organico la sicurezza della navigazione delle unità da diporto impiegate ai fini commerciali.

Il regolamento stabilisce un complesso di regole autonome da quelle sulla disciplina della navigazione da diporto puro (non commerciale). Che garantiscono l’idoneità delle unità impiegate nel noleggio, che in sintesi si possono assimilare a piccole navi passeggeri.

Iter di visita ai fini del certificato di noleggio

Per le unità da diporto impiegate nel charter sono previste tre tipi di visite di sicurezza:
  • Visita iniziale. Prima dell’impiego nell’attività di noleggio. Ad esclusione delle unità immesse per la prima volta in servizio, per le quali il certificato di idoneità è rilasciato sulla base. Della sola documentazione tecnica prevista ai fini dell’iscrizione nei registri;
  • Visita periodica ogni tre anni;
  • Visita occasionale ogni volta che se ne verifica la necessità o anche a richiesta dell’Autorità Marittima. Le visite sopra indicate sono effettuate dagli Organismi Tecnici Notificati e comprendono. Un’ispezione completa allo scafo, all’apparato motore, all’impianto elettrico, alla protezione contro gli incendi e ai mezzi di segnalazione, nonché un’ispezione a secco della carena.

Alle unità riconosciute idonee. Gli organismi tecnici rilasciano una dichiarazione di idoneità, che permette all’ufficio di iscrizione o, se si tratta di natante. All’ufficio del luogo ove lo stesso staziona abitualmente. Di rilasciare il “Certificato di idoneità al noleggio” avente la validità di 3 anni. Che sostituisce il certificato di sicurezza per le unità da diporto non impiegate ai fini commerciali.

Ai fini del rinnovo o della convalida del certificato di idoneità deve essere presentata all’autorità marittima ove si trova l’unità da parte dell’armatore. L’Autorità marittima provvede al rinnovo o convalida sul certificato.

La stessa autorità marittima trasmette poi copia del certificato di idoneità all’ufficio di iscrizione o. Se si tratta di natante, all’ufficio del luogo ove lo stesso staziona abitualmente. Per i natanti il documento deve essere allegato alla copia della domanda di impiego dell’unità nell’attività di noleggio.

Nelle unità da diporto puro o non commerciale. I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza sono dipendenti dalla navigazione svolta ed al numero di persone presenti a bordo. Per le unità da diporto impiegate nel noleggio il regolamento ha stabilito invece. La quantità ed il numero delle dotazioni di sicurezza da tenere a bordo. Indipendentemente dalla traversata effettuata.

Limitazioni per i “charter minori”

Per venire incontro alle esigenze del cosiddetto charter minore. Esistono delle deroghe a quanto sopra scritto in relazione alla navigazione in ambito locale, preventivamente dichiarata dall’armatore, ed in particolare per:
  • navigazione in acque interne/entro 3 miglia dalla costa;
  • navigazione entro 6 miglia dalla costa;
  • navigazione entro 12 miglia dalla costa.

Si tratta dunque di una autolimitazione della navigazione dichiarata dall’armatore all’autorità marittima, che permette di essere esentati dall’imbarco di alcune dotazioni di sicurezza.

In ogni caso. Deve essere cura dell’armatore o proprietario compilare e firmare l’elenco delle dotazioni e mezzi di salvataggio imbarcate, ed allegarlo al certificato di idoneità al noleggio.

Fonti:

Marcatura CE Unità da diporto delegato ANS

Riferimenti normativi: Codice della Nautica (D.L. 18 luglio 2005 n.171) ed il Regolamento di attuazione al Codice della Nautica (D.M. 29 luglio 2008 n. 146)

https://nesw.it/2018/01/31/riforma-codice-nautica-diporto/

 


Per qualsiasi dubbio o approfondimento, compilare la form che segue, anche per informazioni.


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