La legge che estingue i debiti utilizzata da pochi!

La legge che estingue i debiti utilizzata da pochi!

In Italia esiste la legge (sul sovra indebitamento) La legge 27 gennaio 2012 n. 3 sul Sovra indebitamento  La quale dispone in materia di usura e di estorsione, nonché’ di composizione delle crisi da sovra indebitamento. Vigente dal: 18-1-2013, grazie alla quale qualsiasi debitore, può estinguere i propri debiti una volta per tutte, senza entrare o per uscire definitivamente dalla lista dei cosiddetti “cattivi pagatori”.

Accedendo a questa procedura infatti ci si potrà liberare da tutti quei debiti che sono da considerarsi impagabili in quanto il proprio reddito ovvero l’intero patrimonio se c’è posto a garanzia del debito è insufficiente a pagarlo secondo le normali disponibilità finanziarie del debitore.

Una volta accolta l’istanza (da presentare presso un organismo OCC, il riferimento può essere anche l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno ed effettuate le procedure previste dalla legge e dal Regolamento  il richiedente potrà :

  • Ristrutturare i debiti ed avere una rata consona alle proprie entrate.
  • Accedere all’esdebitazione.
  • Bloccare atti esecutivi.
  • Evitare il pignoramento dei propri beni.
  • Uscire dalla lista dei cattivi pagatori.

Una manna dal cielo per chi ha debiti con ex Equitalia, Agenzia delle Entrare o con le banche!

Eppure dal 2017 ad oggi solo pochissimi italiani in difficoltà hanno approfittato di questa legge, nonostante la norma sia finita anche in tv (se ne erano occupati Report,  Le Iene e Tagadà). Come Mai ?

I motivi principali sono 2:

  • Disinformazione
  • Complessità della disciplina che non può essere attivata in modo autonomo

Al contrario, sono numerosi i casi di successo di gente riuscita ad ottenere in breve tempo un piano di ristrutturazione del debito rivolgendosi ad un team di professionisti esperti in difesa da sovra indebitamento.

La normativa consente ai debitori (in termini molto spiccioli) di presentare un piano di rientro del debito a misura del proprio reddito.
Il beneficio immediato è che , una volta presentata la domanda, ogni atto esecutivo viene bloccato e vengono sospesi gli interessi convenzionali o legali.

Chi può sanare i debiti?

Se ti trovi in questa particolare situazione, il primo passo è fare una valutazione preliminare compilando una semplice richiesta tramite un form online è possibile così ottenere una consulenza gratuita e scoprire la fattibilità dell’applicazione della legge.

Cosa fare?

Segui questi semplici passaggi:

  1. Collegati al sito corporate  e compila il form di contatto;
  2. Inserisci i tuoi dati non personali;
  3. In poco tempo otterrai una consulenza sulla debitoria.

La legge che estingue i debiti, utilizzata da pochi!

Privacy; cambia tutto ma cosa è cambiato veramente ?

Privacy; cambia tutto ma cosa è cambiato veramente ?

È tempo di cambiamenti da più parti si elevano gli inni alla riservatezza tutto grazie al nuovo Regolamento Europeo 679/2016 per la Protezione dei Dati Personali, il quale nella versione inglese nota come GDPR – General Data Protection Regulation oppure Regolamento (UE) 2016/679) ci impone quella presa di coscienza per obblighi già derivanti dalla normativa nazionale (Codice Privacy L 196/2003) non tutto quanto ci prospettano come nuovo e complicato; Effettivamente lo è.

Nonostante il gran fragore sulla scadenza del 25 maggio e le tante nuove regole introdotte, con una seria presa di coscienza, ed altrettanto seria Autovalutazione dei rischi secondo il Garante per la Protezione dei Dati Personali, risolviamo l’arcano privacy.

Quindi se fino ad oggi si poteva tollerare una diffusa disinformazione, da oggi in poi sarà difficile evitare multe se qualche nostro cliente dovesse lamentarsi sulle modalità di gestione dei suoi dati da parte nostra.

Perciò meglio informare le persone gli utenti ed i clienti dei quali a qualsiasi titolo deteniamo i loro dati personali.

Se non avete mai istituito l’informativa di cui all’art 13 vecchio TU privacy Legge 196/2003, avete l’occasione per redimervi, con l’adozione della Informativa ex artt. 13 e 14 GDPR. Di cui proponiamo un confronto per semplificare l’aggiornamento.

Per qualsiasi difficoltà sulla redazione dell’autovalutazione o per l’aggiornamento della informativa non dimenticate di contattarci via internet, non possiamo prendere coscienza al posto vostro, ma insieme possiamo semplificare le operazioni da seguire in relazione al rischio oggettivo al quale sono esposti i dati dei terzi che detenete e gestite.

Seguendo il link un esempio di informativa predisposta per il corporate site del nostro sponsor Incista SpA.

In conclusione il regime sanzionatorio, il quale prevede quelle amministrative minime da € 3,000,00 in caso non possiamo dimostrare di aver informato sul trattamento un cliente, ma che possono raggiungere la insana somma di 20Mil. di Euro in caso di cessione di dati all’estero senza autorizzazione. In ambito penale c’è stato l’inasprimento di quanto già censurato.

 

 

Informativa ex art. 13

Codice della Privacy Decreto legislativo, testo coordinato, 30/06/2003 n° 196, G.U. 29/07/2003

Informativa ex artt. 13 e 14 GDPR 

Regolamento ue 2016/679
(25 maggio 2018)

1
Nelle attività da iniziare è previsto il trattamento di dati personali?

L’informativa è un obbligo generale che va adempiuto prima o al massimo al momento di dare avvio alla raccolta per il trattamento di dati personali.

Occorre ricordare che l’obbligo non scatta:

  • quando il trattamento concerne dati che non sono personali bensì anonimi (es., dati aggregati o statistici);
  • quando il trattamento riguarda i dati di enti / persone giuridiche: la normativa a protezione dei dati personali non concerne le informazioni relative a soggetti diversi dalle persone fisiche l’attenzione sarà focalizzata sulla circostanza che, il trattamento di dati dell’ente persona giuridica include inevitabilmente quello dei dati riconducibili alle persone fisiche che la rappresentano o semplicemente vi lavorano.
Nella attività da iniziare è previsto il trattamento di dati personali?

Vale integralmente quanto detto sull’argomento nell’omologo riquadro del TU.

2
Nella attività da iniziare è previsto l’obbligo dell’informativa?

Non deve prestare l’informativa:

  • la persona fisica che effettui il trattamento dei dati per fini esclusivamente personali e i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica ovvero alla diffusione;
  • il titolare che riceva un curriculum vitae spontaneamente trasmesso dall’interessato, almeno fino al momento del primo contatto successivo con l’interessato, quando sarà quindi dovrà rendere una informativa breve contenente almeno l’indicazione:
  1. della finalità del trattamento;
  2. dei soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione se prevista, dei medesimi;
  3. gli estremi identificativi del titolare ovvero del responsabile per il riscontro all’interessato, se nominato.
Nella attività da iniziare è previsto l’obbligo dell’informativa?

Non è tenuta a prestare l’informativa la persona fisica che effettui il trattamento dei dati per attività a carattere esclusivamente personale e domestico.

3
Il titolare ha reso in precedenza una informativa per attività similare?

Per stabilire se si è di fronte ad una attività similare se non identica, bisogna fare precipuo riferimento alla finalità del trattamento. In ogni caso, l’eventuale nuova informativa potrà non comprendere gli elementi già noti all’interessato.

L’interessato dispone già delle informazioni?

In questo caso l’informativa non è dovuta.

4
I dati sono raccolti presso l’interessato o presso un terzo?

Nel caso di raccolta dei dati presso il terzo, l’informativa è data all’interessato:

  • nel momento in cui i dati sono registrati;
  • è prevista la comunicazione al momento del primo contatto.

L’informativa deve comprendere, oltre alle informazioni richieste in generale, anche l’indicazione delle categorie di dati trattati (solo dati personali comuni o anche dati sensibili e/o giudiziari).

I dati sono raccolti presso l’interessato o presso un terzo?

Nel caso di raccolta dei dati presso il terzo, l’informativa è data all’interessato:

  • entro un termine “ragionevole” e comunque entro 1 mese;
  • è prevista la comunicazione non oltre il primo contatto con l’interessato o ad altro destinatario.

L’informativa deve essere completa dei contenuti prescritti in via generale, con le seguenti novità:

  • l’indicazione delle categorie dei dati personali oggetto del trattamento;
  • l’indicazione della fonte da cui hanno origine i dati personali (che può essere anche fonte accessibile al pubblico);
  • si omette l’informazione circa la natura obbligatoria o meno della comunicazione di dati personali, perché nella fattispecie i dati non sono raccolti presso l’interessato.
  • la facoltà alla trasportabilità.
5
(Nel caso di raccolta presso terzi) Il titolare è sempre tenuto ad informare l’interessato?

Il TU individua tre fattispecie nelle quali il titolare non è tenuto a informare l’interessato, quando:

  • il trattamento è da eseguire in base ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero in base ad una norma comunitaria;
  • i dati sono da trattare ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive ovvero per far valere/difendere un diritto in sede giudiziaria;
  • l’informativa all’interessato comporti un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, sempre per il Garante, impossibile.
(Nel caso di raccolta presso terzi) Il titolare è sempre tenuto ad informare l’interessato?

Il GDPR individua le fattispecie in cui il titolare non è tenuto a informare l’interessato, quando:

  • l’interessato dispone già delle informazioni;
  • comunicare tali informazioni risulta impossibile o  implicherebbe uno sforzo sproporzionato;
  • l’ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare;
  • i dati personali debbano rimanere riservati per obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.

6

L’informativa è da rendere in forma scritta o orale?

Sono forme parimenti ammesse dalla legge ma è chiaro che una informativa scritta (riportata su supporto cartaceo/digitale e inviata/consegnata al destinatario con evidenza della ricezione da parte del medesimo) costituisce prova obiettiva dell’assolvimento dell’obbligo da parte del titolare.

Quali requisiti di forma sono stabiliti per l’informativa?

L’informativa deve essere resa in forma:

  • concisa
  • trasparente
  • intelligibile
  • facilmente accessibile
  • con un linguaggio semplice e chiaro (in particolare per il caso di minori).

L’informativa deve essere resa per iscritto in maniera tradizionale o con altri mezzi anche elettronici, come per es., la posta elettronica. Ove richiesto dall’interessato, l’informativa è da rendere oralmente purché sia comprovata l’identità dell’interessato informato, anche qui può essere opportuno che il titolare si procuri e conservi una attestazione di aver ricevuto l’informazione.

7

Quale è, quali sono la oppure le finalità del trattamento?

La domanda offre lo spunto per una attenta riflessione. Può riscontrarsi in tal modo come all’interno di una presunta unica finalità ve ne siano, in realtà, di più.

Occorre pertanto che:

  • a ciascuna finalità del trattamento siano correlate tutte le informazioni imposte dall’art. 13 è come se, nel caso di finalità plurime, si redigessero altrettante informative in un unico contesto documentale;
  • l’interessato (il soggetto, cioè, cui i dati si riferiscono) sia messo in condizione di scegliere liberamente, per es., di prestare il consenso discriminando anche un singolo trattamento. (libertà del consenso).
Quale è, quali sono la oppure le finalità del trattamento?

Vale integralmente quanto scritto nell’omologo riquadro per il TU.

Viene aggiunta una presa di coscienza da parte del titolare dei dati il quale solo con una meticolosa valutazione preventiva dimostrabile potrà sottrarsi all’applicazione indiscriminata di sanzioni.

8

Quali sono le modalità del trattamento?

La domanda è riferita soprattutto alle cautele/misure di sicurezza adottate al fine di eseguire il trattamento nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati. E’ sufficiente che l’informativa rechi una descrizione di sintesi, senza cioè entrare in dettagli che potrebbero renderla oltremodo lunga, faticosa e incomprensibile.

L’informativa ai sensi del GDPR non è chiamata a informare specificamente sull’argomento.

9

La base giuridica del trattamento

È richiesta dal GDPR mentre non è direttamente richiamata dal TU. La ricognizione di cui al successivo punto 11 fornisce in ogni caso una informazione al riguardo.

Qual è la base giuridica del trattamento?

Per base giuridica del trattamento si può intendere la necessità di indicare la font ovvero l’origine ma anche  la giustificazione del trattamento ad esempio:

  • in una organizzazione a carattere sociale o sportivo;
  • in una norma di legge;
  • *nell’adempimento di un contratto;
  • *nella soddisfazione di una richiesta dell’interessato.

*Nel caso di sussistenza di un obblighi contrattuali o di risposta alle richieste dell’utenza, è opportuno fornire indicazioni precise.

10

Nel TU non si fa riferimento

Al legittimo interesse del titolare o di terzi di cui al GDPR. Dal punto di vista sostanziale, l’informazione può dirsi compresa nell’ambito delle finalità del trattamento.

Il trattamento è necessario per perseguire un legittimo interesse del titolare o di terzi?

Quando il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (es., trattamento finalizzato a prevenire delitti, ecc.) – a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore, è necessario che il titolare espliciti detto interesse.

11

Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo?

Il conferimento dei dati può essere dovuto:

  • ad un obbligo di legge
  • ad un obbligo contrattuale
  • ad una richiesta dell’interessato.

Da ciò si desume la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento.

L’interessato è obbligato a fornire i dati?

L’informativa deve precisare se l’interessato possa o meno rifiutare la fornitura dei dati e quali siano le conseguenze dell’eventuale rifiuto. Come in precedenza.

12

Quali sono le conseguenze del rifiuto di fornire i dati da parte dell’interessato?

Questa informazione consegue logicamente al contenuto di quella di cui al precedente punto. Ciò comporta la distinzione tra i casi in cui, essendo implicato/a:

  • un obbligo di legge, il rifiuto di fornire i dati impedisca l’assolvimento dell’obbligo ed esponga eventualmente l’interessato anche a sanzioni contemplate dall’ordinamento giuridico;
  • un obbligo contrattuale, il rifiuto di fornire i dati precluda l’esecuzione del contratto ed esponga l’interessato ad una eventuale responsabilità per inadempimento contrattuale;
  • una richiesta dell’interessato, questi semplicemente non riceva la prestazione richiesta;
Quali sono le conseguenze del rifiuto di fornire i dati da parte dell’interessato?

Dal punto di vista logico-giuridico valgono le considerazioni svolte bel riquadro per il TU.

13

A quali soggetti saranno comunicati i dati raccolti?

Anche questo è un quesito che impone di prefigurare a priori il flusso delle informazioni dal titolare verso l’esterno. Si presti attenzione al fatto che:

  • deve trattarsi di un flusso informativo coerente con la finalità del trattamento ad es., se i dati sono raccolti per finalità di esecuzione di un rapporto di studio o sport, non è lecito che i dati siano comunicati ad una società che si occupa di web-analysis;
  • ad ogni finalità del trattamento di norma si associa un elenco di soggetti a cui i dati potranno essere comunicati.

Oltre alla comunicazione di dati a terzi, l’interessato deve altresì essere informato dell’eventuale diffusione di detti dati, ove prevista e coerente con le finalità del trattamento, ad ogni buon conto la diffusione non potrà mai concernere dati idonei a rivelare lo stato di salute se conosciuto.

Lo scopo di questo requisito particolarmente importante dell’informativa è:

  • rendere edotto l’interessato della destinazione dei dati riferiti;
  • metterlo in condizione di esercitare pienamente i diritti di controllo sull’utilizzo degli stessi dati.
Chi sono i destinatari (o le eventuali categorie di destinatari) dei dati

E’ requisito analogo a quello già previsto nell’informativa ex art. 13 TU. Anche qui la finalità della norma è rendere consapevole l’interessato della destinazione dei dati a sé riferiti e permettergli l’esercizio dei vari diritti connessi al trattamento.

Valgono dunque tutte le ulteriori considerazioni svolte nel riquadro per il TU.

14

L’informazione sull’eventuale trasferimento dei dati extra-UE

Verso organizzazioni internazionali specificamente richiesta dal GDPR è da inserire, almeno come indicazione dei destinatari dei dati, all’interno di quanto previsto al punto precedente. Nel TU è del resto presente una disciplina del trasferimento dei dati in Paesi extra-UE, in adempimento della quale può essere necessario il consenso stesso dell’interessato (che ovviamente presuppone una idonea informativa).

E’ previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali?

In caso affermativo, l’informativa deve chiarire all’interessato:

  • se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE. In sintesi se la Commissione ha deciso che il paese terzo, uno specifico territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo, o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche;
  • in carenza di quanto sopra, si deve fare riferimento alle garanzie appropriate od opportune e l’indicazione dei mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.

15

Non è richiesta dal TU una informazione concernente il tempo o periodo di conservazione dei dati.
Qual è il periodo di conservazione dei dati?

Si tratta di una informazione non sempre agevole. Implica una capillare autoanalisi dell’organizzazione del titolare, che deve preventivamente definire il tempo di conservazione dei dati, ovviamente, in relazione alla finalità del trattamento. E’ evidente che un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere preceduto da una nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al consenso dell’interessato.

Se l’indicazione di tale periodo non è possibile, si debbono perlomeno esplicitare i criteri per determinarlo.

16

L’interessato è informato dei diritti di cui all’art. 7?

L’informativa deve contenere una anche se succinta informazione dove si riepilogano i diritti dell’interessato:

  • ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e, nel caso, la loro comunicazione in forma intelligibile;
  • l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati;
  • di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’interessato è informato dei suoi diritti?

L’interessato ha diritto:

  • di accesso ai dati personali;
  • di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
  • di opporsi al trattamento;
  • alla portabilità dei dati;
  • di revocare il consenso (l’informazione da rendere all’interessato circa il diritto di revoca del consenso non può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad esempio, necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
  • di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).

17

L’informazione su un eventuale processo automatizzato

Ivi inclusa la profilazione per quanto non specificamente richiesta dal TU può ritenersi compresa nelle finalità e modalità del trattamento.

Il trattamento contempla un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione?
Il titolare è tenuto a informare l’interessato dell’eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, ivi inclusa la profilazione, intesa dal GDPR come qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.

18

Chi è titolare del trattamento?

È immediata o agevole l’identificazione del titolare del trattamento: in tal caso occorre senz’altro comprendere a chi siano riconducibili le scelte fondamentali concernenti il trattamento e, segnatamente, quelle attinenti alle finalità e alle modalità del trattamento.

L’informativa deve contenere il nome e cognome o la ragione sociale la denominazione del titolare, con i necessari riferimenti per i contatti quali la sede legale, il numero di telefono, l’indirizzo mail, ecc..

Chi è titolare del trattamento?

Valgono qui considerazioni analoghe a quelle per il TU.

L’art. 13 GDPR impone la esplicitazione:

  • dell’identità del titolare, nome e cognome ovvero la ragione sociale la denominazione, il domicilio sede, ecc.;
  • dei dati di contatto quali il telefono, la e-mail, ecc..

19

E’ nominato un responsabile del trattamento?

La nomina di un responsabile del trattamento è facoltativa. Il titolare vi ricorre, al fine di indicarla nell’informativa, quando vuole procurare agli interessati un interlocutore dedicato, presso cui essi possano esercitare i diritti di cui all’art. 7 ed ottenere il c.d ‘riscontro’. Il responsabile può essere:

  • una persona fisica;
  • un organismo interno o anche un ente od una persona giuridica.

Per conseguenza, i dati identificativi del responsabile e quelli di contatto con il medesimo – ove nominato – debbono figurare nell’informativa.

E’ nominato un responsabile della protezione dei dati?

Facoltativo ma se nominato, l’informativa deve contenere in tal caso anche i dati di contatto del responsabile.

Disclaimer

Il blog precisa; Che il materiale pubblicato è di sua esclusiva proprietà e che le risposte ai quesiti, ovvero gli articoli pubblicati seppur elaborati con estrema attenzione e diligenza da parte dei Professionisti suoi collaboratori, non costituiscono erogazione di consulenza professionale né tecnica o legale, ma solo attività di informazione.
il Richiedente del quesito ovvero l’utente di Internet è quindi espressamente ed esplicitamente tenuto a non basare le proprie azioni sulle consulenze e risposte ai quesiti posti ovvero dalle informazioni estemporanee attinte dal blog, ed é invitato ad approfondire le questioni trattate con professionisti di Sua esclusiva fiducia.

Casomai potete stampare le informazioni reperite sul blog per sottoporle al Professionista conosciuto e di fiducia.
Il Blog espressosud.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi o danni causati dalle risposte ai quesiti e dalle informazioni rilasciate o pubblicate o comunque fornite e neppure per le conseguenze negative che possa eventualmente subire il Richiedente che riferisca di essersi uniformato dalle risposte e/o notizie ricevute, se non ha dato modo di conoscere prima della risposta, la sua personale ed individuale condizione civile e fiscale.

Per qualsiasi necessità non esitate a contattare la redazione del blog. espressosud.it; Redazione 80013- Cava dei Tirreni- (SA) Piazza Duomo,2 – Tel. 089 465746- Fax 089 444444 – eurobusiness@tin.it – P.IVA 0056761 065 4.


Privacy; cambia tutto ma cosa è cambiato veramente ?

Se fitto casa mia, perché devo scrivere o dichiarare ?

Spesso si confondono gli adempimenti civili e fiscali con la tutela dei propri diritti.

Pur di non pagare le imposte, non per la loro esosità ma solo per partito preso, siamo propensi ad assumerci responsabilità superiori di gran lunga alla pressione fiscale corrispondente e proporzionata all’attività posta in essere.

Infatti siamo poco propensi a scrivere o far scrivere ovvero semplicemente sottoscrivere documenti ai nostri clienti, nella comune convinzione che è meglio non lasciare tracce.

Bene ! forse fino ad oggi (anni 2000 secondo l’agenda europea) avevate ragione, ma l’informatizzazione della pubblica Amministrazione e le tecniche utilizzate dagli organi ispettivi.

Suggeriscono di cambiare il modus ragionandi ancor prima dell’operandi. Infatti;

Così agendo; Nel caso vogliate locare la vostra casa vacanze casomai dotata di piscina effettivamente riuscirete ad evadere l’importo riscosso, (salvo a valutare l’effettivo guadagno, ma ciò riguarda un altro discorso sulla opportunità di gestire l’attività con una società e non in maniera privatistica considerato che in entrambi i casi il vaglio sarà strettissimo e legato all’informatizzazione della vostra offerta.) ma vi esporrete a qualsiasi rischio civile, ovviamente non ci sarebbe neanche la necessità che si infortuni qualcuno per essere chiamati come responsabili infatti ormai è corpo del nostro Diritto anche il danno da vacanza rovinata.

Capite bene che per locare una casa privata anche se non a carattere professionale ma ospitando persone che comunque pagano e contribuiscono alla spesa per il bene (casa di vostra proprietà) in esercizio. Bisognerà:

  • Comunicare al sig. Prefetto competente L’attività posta in essere ed essere autorizzati ad iscrivere al portale internet gli avvicendamenti per i pernottamenti in periodi inferiori a 30 giorni se superiori va stilato un contratto e registrato;
  • Informare gli ospiti sui pericoli della casa, sul corretto uso degli impianti, e sui riferimenti telefonici in caso di necessità;
  • Regolamentare tutte le singole attività poste in essere nella casa.
  • Assoggettare a tassazione separata (unico Persone fisiche) tutto l’incasso annuale. Il rilascio della ricevuta con marca da 2€ è previsto solo in caso il reddito superi gli € 30mila annui.

Premesso ciò ad esempio in caso la vostra casa sia dotata ovvero gli ospiti possano usufruire di una di piscina bisogna, fare esclusivo riferimento alla normativa in riferimento al regolamento piscine ad uso pubblico con o senza bagnino.

Premesse le indicazioni normative di ordine generale di seguito esposte, è doveroso segnalare che il Regolamento interno di gestione dell’impianto piscina (come per le altre strutture dedicate) è un vero e proprio contratto che viene ad essere stipulato tra il gestore e l’utente anche se sottoscritto solo dal gestore, in ordine alle modalità comportamentali reciproche compresi gli elementi di assistenza e tutela. A patto che il regolamento stesso sia ben reperibile affisso o comunque conosciuto dall’utenza.

Anche il Regolamento di piscina è quindi documento da tarare specificamente per singolo impianto, da affiggere alla pubblica visione in luogo idoneo e deve contenere, tra l’altro, le modalità di accesso alla vasca e a tutte le sezioni e aree dell’impianto, l’indicazione della profondità dell’acqua e degli eventuali punti della vasca a profondità ridotta, il divieto di effettuare tuffi in assenza di strutture adeguate, la raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto, l’ubicazione dei più vicini servizi igienici, gli orari di accesso alla piscina, il divieto di ingresso ai minori di anni 14 non accompagnati in modo permanente da persona maggiorenne, le modalità di segnalazione della presenza e/o di assenza del servizio di assistente bagnanti.

Immaginate quindi se qualche vostro avventore se per qualsiasi motivo decida di lamentare una insufficienza della sua soddisfazione od addirittura un suo danno, quale sarebbe una vostra linea di difesa possibile se alle prime righe della citazione ricevuta si leggerà che lo stesso NON è stato informato sui pericoli, oppure NON hanno rilasciato neanche la ricevuta fiscale, ecc. ecc.

È facile immaginare che dagli occhi di un Giudicante saremo sempre visti come evasori fiscali, dediti al profitto sfrenato ed al capitalisti incallito a discapito anche della sicurezza e casomai dell’ambiente.

Secondo me paghiamo. Anche e perché una eventuale polizza RC a copertura in caso di determinate attività non dichiarate non copre tutto il rischio.

Per comodità pubblichiamo in estratto l’ Accordo S/R/PA del 16 gennaio 2003
Omissis …
Punto 4.1 – il titolare dell’impianto individua i soggetti responsabili dell’igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine.
Le relative figure sono individuate dalle Regioni. (trattasi di denominazione, formazione, mansioni, …)
L’assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l’orario di funzionamento della piscina.
L’assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.
In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.
… omissis.

Accordo Interregionale del 16 dicembre 2004       
Omissis …+
Punto 4bis.2 – l’assistente bagnanti , abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali attorno ad essa.
Punto 4bis.3 – la presenza di assistenti bagnanti a bordo vasca in numero proporzionato al numero e caratteristiche delle vasche e al numero dei bagnanti secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l’orario di funzionamento della piscina.
… omissis …
Punto 17.1 – le piscine devono essere dotate di regolamento interno per la disciplina del rapporto gestore-utenti in riferimento agli aspetti igienico sanitari.
In particolare esso deve contenere gli elementi di educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale, che contribuiscono a mantenere idonee condizioni nell’impianto natatorio, secondo le indicazioni delle disposizioni tecniche regionali.

Relativamente al concetto di piscine ad uso pubblico, in base alle norme sottonotate, sono considerate tali le piscine di Categoria A – di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica.
Sono tali le piscine “Gruppo a1 – pubbliche propriamente dette (comunali); Gruppo a2 – uso collettivo (pubblici esercizi, attività ricettive turistiche e agrituristiche, collettività varie, palestre, centri estetici, circoli, associazioni, …); Gruppo a3 – finalizzate al gioco acquatico.
Salvo disposizioni locali contrarie o mitigatrici, per le piscine di Categoria A l’assistente bagnanti è previsto.

Per maggiori dettagli od esigenze specifiche compilare la form al sito allservices.incista.it seguendo il link.

 

Fonti:

Assopiscine

Commissione Euopea

Disclaimer

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il Richiedente del quesito ovvero l’utente di Internet è quindi espressamente ed esplicitamente tenuto a non basare le proprie azioni sulle consulenze e risposte ai quesiti posti ovvero dalle informazioni estemporanee attinte dal blog, ed é invitato ad approfondire le questioni trattate con professionisti di Sua esclusiva fiducia. Casomai stampando le informazioni reperite sul blog e sottoponendole al Professionista conosciuto e di fiducia.
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Nuda proprietà batte usufrutto investimenti a 1000

Nuda proprietà batte usufrutto investimenti a 1000

Ci viene richiesto di selezionare interesse per una cessione immobiliare da ciò l’articolo che sembra una pubblicità ma vuol essere il mezzo per informare su una occasione irripetibile, dal rendimento sicure e più che vantaggioso.

La nuda proprietà è in genere un’opzione di investimento scelta da quanti puntano alla rivalutazione del capitale investito nel lungo periodo, senza avere immediate necessità né abitative né di produzione immediata di reddito dall’investimento.

Negli anni l’offerta di soluzioni di cessione della sola Nuda Proprietà hanno visto una crescita costante l’anno trascorso ha raggiunto la soglia del + 11,7% ( 24.107 transazioni).

Cosa significa acquistare la nuda proprietà di un immobile

Il nostro codice  Codice Civile (art. da 978 a 1020), prevede per i beni immobili la scissione della proprietà dal godimento dei frutti prodotti dalla stessa.

In altre parole chi cede la nuda proprietà potrà riservarsi l’uso ed i frutti del bene ceduto, vita natural durante per le persone fisiche per quelle giuridiche invece massimo 30 anni.

Non v’è dubbio che per chi vende la formula soddisfa l’interesse a ricavare della liquidità, smobilizzando ma senza rinunciare al bene, in poche parole, è possibile cedere solo la nuda proprietà della casa ricavare dal 40 al 60% del suo valore subito ed intanto riservato l’usufrutto la si può abitare oppure locare vita natural durante. Colmare così il gap tra il valore venale e quello effettivamente incassato per la cessione della nuda proprietà.

Per chi compra, potrà acquistare a prezzi ridotti secondo le regole che di anno in anno sono stabilite con Decreto Dirigenziale, in estrema sostanza tanto più giovane è la persona meno varrà la nuda proprietà in cessione considerato che l’aspettativa di vita é più lunga ovvero il presumibile momento della cessione anche del possesso si allontana.

In pratica Lo si fa come investimento ad esempio in vista di dare la casa ad un figlio che al momento è ancora piccolo. E comunque sempre meglio comprare una casa pagarla meno di quello che vale e prima o poi ne avrai il possesso od i frutti dell’investimento. Invece che comprare titoli del mercato immobiliare rischiosi o che sicuramente in caso di default ci faranno perdere tutto il capitale vedi banca Etruria, MPS Parmalat ecc. ecc.

Quali sono gli oneri fiscali?

Chi compra la nuda proprietà paga le imposte indirette secondo le aliquote ordinarie: quindi se ha i requisiti prima casa paga il 2% sul prezzo o valore catastale (qualora invochi il prezzo-valore); se seconda casa, paga il 9%. Naturalmente la base imponibile è ridotta in quanto decurtata del valore dell’usufrutto calcolato in base a delle tabelle allegate al TU in tema di imposta di registro.

Quanto agli oneri successivi: le spese di imposte dirette, ad esempio quelle comunali e le spese condominiali, oltre quelle di manutenzione ordinaria sono a carico dell’usufruttuario.

Le spese straordinarie restano a carico del nudo proprietario.

A chi conviene questa opzione?

L’acquirente:

  1. compra ad un prezzo di gran lunga più basso perché sappiamo che scommette sulla sopravvivenza più o meno lunga del cedente venditore il quale ha riservato a se od a terzi l’usufrutto per calibrare i tempi in cui potrò entrare in casa o affittarla per metterla a reddito;
  2. Potrà anche rateizzare il pagamento visto che non entrerà in possesso subito;
  3. Pur acquistando un bene significativamente maggiore delle sue possibilità contributive non subirà accertamenti o segnalazioni tributarie per l’incremento patrimoniale non proporzionato ai redditi dichiarati negli ultimi 5 anni.
  4. Prima del materiale perfezionamento del contratto con la cessione dell’usufrutto, la stessa nuda proprietà potrà essere ulteriormente ceduta ad un terzo il quale subentra nel diritto a riceversi anche l’usufrutto.

Il venditore:

  1. Monetizza a sufficienza;
  2. Non esce di casa;
  3. Potrà continuare a percepire eventuali redditi dall’immobile.

Quali sono gli altri aspetti da considerare?

Dal lato del venditore:

  1. Dovrà sopportare il carico fiscale;
  2. Dovrà provvedere a sue spese alle opere di manutenzione ordinaria;
  3. Manterrà la Responsabilità Civile del detentore.

Dal lato dell’acquirente

  1. Non potrà godere della casa fino al momento della estinzione dell’usufrutto;
  2. Non è tenuto a sopportare il carico fiscale;
  3. Dovrà pagare le opere di manutenzione straordinaria.

Quale la posizione degli eredi di chi vende una nuda proprietà?

Gli eredi del venditore (riservatario del diritto di usufrutto) non troveranno nulla in eredità perché l’usufrutto si estingue con la morte del suo titolare. Se non i residui casomai passivi della gestione ordinaria dell’immobile ad esempio forniture o quote condominiali da pagare od imposte per contro crediti da conguagli o saldi di imposte versate in eccesso.

Attenzione quindi all’apertura della successione di un usufruttuario, accettare sempre conb il beneficio d’inventario.

Oppure rinunciare.

È consigliabile quindi usare questo schema di vendita quando non si hanno eredi; Se si vuol utilizzare lo strumento giuridico della cessione della sola nuda proprietà riservandosi l’usufrutto per punire eventuali eredi giudicati immeritevoli. In tal caso lo strumento è un modo indiretto per diseredarli, ma occorre che la vendita sia fatta ad un prezzo congruo altrimenti l’erede o gli eredi legittimi e naturali potrebbero impugnare la vendita con l’azione di riduzione dimostrando (con le tabelle sopra richiamate) che si è trattato di un negozio misto a donazione. Che come sappiamo lede la eredità legittima degli eredi.

Si può comprare con mutuo?

Si.

Naturalmente, dato il valore ridotto della nuda proprietà, anche la somma che posso chiedere sarà proporzionata allo stesso valore.

Se poi l’usufruttuario consente ad iscrivere ipoteca anche sul suo usufrutto (compartendo nell’atto di mutuo quale 3° datore) allora la banca avrà la garanzia sulla piena proprietà e non sulla sola nuda proprietà, per cui potrebbe darmi una somma maggiore a mutuo.

FONTI:

Il sole 24 ore

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Software fattura elettronica B2B dall’Agenzia delle Entrate

Software fattura elettronica B2B dall’Agenzia delle Entrate

Fatture elettroniche generazione trasmissione conservazione, il software per la fatturazione elettronica gratis, è dell’Agenzia delle Entrate.

Software fatturazione elettronica tra privati:

L’Agenzia, ha di recente aggiunto un altro tassello al completamento della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione nello specifico la fatturazione, mettendo a disposizione, a partire dal 1° luglio 2017, il software gratuito SdI, acronimo che indica il Sistema di Interscambio, per la creazione, gestione e conservazione della fattura elettronica tra privati, ossia, tra imprese, professionisti, società ecc.

Da gennaio 2019 scatta l’obbligatorietà per tutti di emettere unicamente fatture elettroniche.

Vediamo quindi come funziona il nuovo software fatturazione elettronica privati e come scaricare l’app gratuita dell’Agenzia delle Entrate.

In precedenza, abbiamo commentato, la notizia diffusa dall’Agenzia delle Entrate, la quale avrebbe avviato la sperimentazione del servizio di fatturazione elettronica tra privati, attraverso il Sistema di Interscambio SdI.

Ora, il sistema con cui professionisti, imprese e artigiani potranno creare, gestire, trasmettere e conservare le fatture elettroniche, è pronto e può essere utilizzato quest’anno da chi ha accettato l’opzione all’Agenzia delle Entrate, per l’invio telematico delle fatture emesse e ricevute.

Ovvero obbligatoriamente per gli acquisti carburante già dal Luglio 2018.

Ricordiamo che, gli utenti interessati, possono accedere al SdI solo secondo i seguenti accessi:

  • PIN Agenzia Entrate accesso servizi telematici;
  • nuovo SPID;
  • tramite CNS carta Nazionale dei Servizi,;
  • intermediario abilitato. (quale la Incista spa)

Nel portale on line dedicato, c’è la sezione fattura elettronica tra privati sono presenti i servizi per la :

  1. generazione;
  2. trasmissione;
  3. conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche e i dati corrispettivi.

Il medesimo software può essere utilizzato per le fatture verso la Pubblica Amministrazione già obbligatoriamente emesse in formato digitale.

Generazione, trasmissione e conservazione fatture elettroniche:

Andando sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, è possibile accedere, dal menù a sinistra in homepage, ai servizi Fatture e corrispettivi.

Qui, l’utente troverà oltre alla possibilità di creare, generare, trasmettere e conservare la fattura elettronica. Sono disponibili sul sito anche tutte le informazioni circa la nuova normativa che regola sia la fattura che i corrispettivi digitalizzati.

Vediamo ora come funziona il servizio online gratuito per la fatturazione elettronica dell’Agenzia delle Entrate.

Il servizio Fattura elettronica e Corrispettivi elettronici, utilizza il SdI, Sistema di Interscambio, già utilizzato per la fatturazione elettronica PA, il quale é stato personalizzato per i privati dalla Sogei.

Una volta effettuato l’accesso al servizio fattura elettronica e corrispettivi, con le apposite credenziali, Entratel e Fisconline, SPID Pin Unico PA o CNS, l’utente ha la possibilità quindi di generare, trasmettere e conservare le fatture e i corrispettivi, la cui procedura è spiegata in dettaglio nella sezione “Info e Assistenza online” dello stesso sito.

Procedura generazione fattura elettronica tra privati Agenzia delle Entrate:

L’utente privato, per effettuare la generazione della fattura elettronica tra privati, imprese e professionisti, deve:

1) Accedere al Servizio e scegliere l’utenza di lavoro;

3) Generare la fattura elettronica;

4) Selezionare il formato della fattura elettronica, per cui può scegliere se generare una fatttura PA, ordinaria o Semplificata;

5) Una volta effettuata la scelta, in base all’opzione selezionata, l’utente può:

  • Generare una nuova fattura;
  • Riprendere l’ultima fattura generata e archiviata;
  • Importare la fattura da file XML.

Nel caso in cui, venga selezionata la voce “Genera nuova fattura”, vanno inseriti i dati del fornitore, del cliente e della fattura.

Verificata la correttezza dei dati inseriti, si può procedere alla generazione, trasmissione e conservazione della fattura elettronica tra privati, imprese o professionisti.

 

Fattura elettronica privati, app Agenzia delle Entrate: perché usarla?

Il software fatturazione elettronica gratis agenzia entrate, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è in fase di aggiornamento e presto potrà essere utilizzato anche tramite App fatture elettroniche e corrispettivi, per smartphone e tablet.

Perché usare il software fattura elettronica tra privati e l’app?

Perché sono previste diverse agevolazioni per chi usa la fatturazione elettronica tra privati  ad esempio:

  • Esonero comunicazioni delle operazioni blacklist;
  • Esonero spesometro 2017;
  • Esclusione invio modelli Intrastat;
  • Esclusione invio comunicazione degli acquisti effettuati da operatori di San Marino con il modello polivalente e dei contratti stipulati dalle società di leasing;
  • Rimborsi entro 3 mesi successivi alla presentazione della dichiarazione;
  • Esonero dall’obbligo di registrare le fatture emesse e gli acquisti nell’apposito registro;
  • Accertamenti e controlli fiscali ridotti a 1 anno;
  • Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità.

CONTATTI liberi:

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ciao Gianfranco ci vediamo a mare!

ciao Gianfranco ci vediamo a mare!

Invece, il giorno 20 marzo 2018 dopo qualche minuto a mezzo giorno una pioggia battente ed una impietosa sofferenza durata circa due anni. Gianfranco smette di respirare.

In vero.

Ci lascia un amico, un valido sportivo, un affidabile e professionale imprenditore, protagonista della vita cittadina.

Il suo volto sembra sinceramente appagato, finalmente libero dal male dei mali quello che non da scampo, uno di quelli che si nutriva di chemio.

Da quando sono qua e non c’è più.

Un’aria surreale avvolge di colpo tutto, il cielo è grigio, battuto dalla pioggia sembra muoversi anzi contorcersi, allora cerco stabilità qualcosa di rassicurante guardo il mare dimostra tutta la sua forza e non si ferma. Cazzo non capisco più niente sembra un quadro di plastica fluida, metafisica pret a porté.

Vorrei impazzire ma No! semplicemente Gianfranco è fermo da quando sono qui.

Tutto si può muovere, ma il mare non si può fermare. Guardo Gianfranco vedo il grigio nei capelli, la sua forza ancora in viso, ma finalmente sereno. Penso; È così che và! e mi domando perché la vita si ferma ? La magnificenza della vita sarà la sua inutilità, se nasciamo per morire.

Ma perché nell’angoscia e nel dolore? dopo una vita da sportivo, innovatore, ricercatore, amante della vita galantuomo con tutti e le donne; Da temerario a combattente che senso ha ad armi impari. O senza.

Eventuali peccati di percorso sono automaticamente espiati da noi Cristiani con la presa di coscienza appunto della necessità della morte.

Gianfranco, pensava alla famiglia, al lavoro … al mare prima e dopo tutto.

Cercava la solitudine in mare, ma aveva un gran bisogno di comprensione, la sua discreta sensibilità non gli consentiva di invadere qualsiasi sfera privata ed altrui, così per ciascuno attento senza dover spiegare niente o troppo, si faceva capire. Per gli altri semplicemente un burbero.

Grande sportivo, con il comune denominatore vento, amava la barca a vela ed il rombo dei motori non ha mai rinunciato alla sua moto oppure ad una audi con l’elettronica modificata. Nessun appunto, solo per comprendere che un’auto una moto una barca o qualsiasi altro mezzo, se personalizzato ti da una maggiore padronanza e naturalmente più sicurezza. Questi i suoi insegnamenti, se pur semplici, ma assai efficaci. Sul lavoro poi, non ne parliamo infatti, non li pubblico su internet neanche come esempio, sono troppo importanti per me.

Grande senso dell’onore e grande responsabilità nelle sue attività, da sempre stimatissimo fornitore della Pubblica Amministrazione. Le sue aziende tra le altre la Eurochimica SrL ; non hanno mai subito inflessioni o pressioni.

Il sistema organizzativo comunque proiettato al futuro è fatto dei suoi scritti, ormai acquisiti alle certificazioni di qualità europee raggiunte dalle imprese, questa circostanza ovviamente consente quantomeno nel settore produttivo salernitano di far sentire ancora viva la sua organizzazione nel tempo.

Secondo me Gianfranco lascia il vuoto in questo mondo, ma lascia il mondo arricchito dalle tracce del suo passaggio di amore e professionalità profusi in famiglia nel lavoro nelle sue grandi passioni.

Sono sicuro; Gianfranco ti vedrò sul mare, casomai all’orizzonte oppure nelle smorfie delle imprevedibili onde, il mare sa anche come farti sentire, spero solo di avere il cuore giusto.

Il mare, si sente con il cuore ?

Le esequie muoveranno dalla residenza di Sala Abbagnano per raggiungere la chiesetta di san Giovanni al Torrione alto, dove alle 10 comincerà la funzione religiosa.

Dalle statistiche del sito sappiamo che sono venuti amici di Gianfranco da 4 continenti su sei.

 

Grazie del pensiero a Francesco Benincasa che ha pubblicato il 21 mar 2018 un suo estratto della partecipazione di Gianfranco Tortolani alla Ostar 2009. Visita il canale su YouTube.