Reddito di cittadinanza 2019

Reddito di cittadinanza 2019

La misura introdotta nella Legge di Bilancio 2019, è il sussidio in denaro per coloro che sono residenti in Italia da almeno 10 anni e questo a prescindere dal fatto che abbiano un reddito o meno.

La previsione normativa ha il duplice scopo di rilanciare l’economia con gli sgravi sul costo del lavoro per le imprese che assumono cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza.

Il secondo grande obiettivo nel welfare, è quello di livellare il reddito medio della popolazione ad € 9.360,00 annui, per chi non ha immobili.

Il sito che risponde al seguente indirizzo: https://www.redditodicittadinanza.gov.it/ è disponibile per dare tutte le informazioni di supporto ai cittadini.

Sono grandi quindi le aspettative dalla importante innovazione.

Reddito di cittadinanza 2019: cos’è e come funziona

A differenza degli altri ammortizzatori sociali quali la disoccupazione, per i quali la condizione imprescindibile è quella di non avere un lavoro, il reddito di cittadinanza ha a che fare con la soglia di povertà certificata dall’ISEE.

Pertanto, anche chi ha un impiego o è già in pensione ma ha il reddito molto basso sotto i 780 euro mensili può richiedere il Reddito di Cittadinanza.

Ha infatti diritto al reddito di cittadinanza:

  • chi possiede un reddito al di sotto dei 780 mensili ed è da solo in famiglia quindi il nucleo familiare è composto da una sola persona.
  • chi è in una famiglia con un numero di componenti maggiore di uno, in questo caso il reddito di riferimento viene moltiplicato per la scala di equivalenza.
  • avere più di 18 anni quindi essere maggiorenne;
  • essere in possesso della cittadinanza italiana o di paesi dell’Unione Europea o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o proveniente dai Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, o cittadini di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per lunghi periodi;
  • essere residenti in Italia da almeno 10 anni;
  • avere un reddito da lavoro inferiore a quanto previsto dalla soglia di povertà;
  • percepire una pensione al di sotto della soglia di povertà;
  • avere un patrimonio immobiliare, eccezione fatta per la prima casa, che non superi i 30mila euro;
  • non avere depositi in conto correnti, obbligazioni o azioni per un valore superiore ai 6mila euro. La somma é aumenta di 2 mila euro per ogni componente della famiglia, se tra essi vi fosse un disabile l’aumento arriva a 5mila euro.
  • se una famiglia abita in una casa locata, il reddito da cui poter partire, come nucleo familiare per la richiesta del reddito di cittadinanza è di 9.360 euro.

Il reddito comunque secondo l’indicatore ISEE non deve superare i 9.360,00 euro annui.

Che scende ad euro 7.560,00 nel caso di residenza in casa di proprietà.

Come fare domanda

Tra i documenti utili alla compilazione della domanda c’è il proprio ISEE il modello che scade a gennaio di ogni anno, bisogna accertarsi di essere in possesso di un conteggio ISEE valido ed aggiornato.

Le domande possono essere inoltrate, a partire dal 6 marzo 2019:

  • online attraverso il sito dedicato al Reddito di Cittadinanza;
  • tramite gli uffici postali;
  • tramite CAF;
  • tramite gli Studi Professionali dei Dottori Commercialisti che offrono il servizio gratis;
  • tramite gli Studi professionali dei Consulenti del Lavoro che offrono il servizio gratis.

Successivamente l’invio della domanda L’INPS verifica il possesso dei requisiti. Dopo l’accettazione, entro 30 giorni, il beneficiario verrà contattato dai Centri per l’impiego per individuare il percorso di formazione propedeutico al reinserimento lavorativo più congeniale e da attuare attraverso la figura di riferimento di ciascun richiedente del reddito di cittadinanza il tanto discusso Navigator.

Come viene erogato il reddito di cittadinanza

Luigi DI MAIO, ha presentato alla stampa la prima card, ed ha informato che da aprile saranno emesse le prime carte destinate alla distribuzione prepagate delle Poste, la card che abbiamo visto è simile a un bancomat ed è dotata di chip elettronico, già battezzata la Carta RdC.

Sarà utile per pagare bollette, affitti, mutuo e per acquistare beni di prima necessità.

Sarà possibile effettuare prelievi in contante per un massimo di 100,00 euro al mese per singola card, se per un nucleo familiare sarà moltiplicato per la scala di equivalenza.

Le movimentazioni sono disponibili grazie alle piattaforme informatiche dedicate proprio al reddito di cittadinanza del “Sistema informativo unitario dei servizi sociali”.

Entro 30 giorni dal riconoscimento del reddito è necessario spendere il reddito, pena il decurtamento del 20% sull’importo del mese successivo. Ad esempio il reddito di cittadinanza di aprile va speso entro maggio.

C’è anche chi non ha diritto

Oltre a chi non rispetta il mantenimento dei requisiti sopra, non hanno diritto al reddito di cittadinanza:

  • le persone che si trovano in carcere, dal momento di accesso e per tutta la durata della pena;
  • chi è ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica;
  • i nuclei familiari in cui tra i componenti c’è una o più persone disoccupate a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, eccezion fatta per le dimissioni per giusta causa.

A quanto ammonta il reddito di cittadinanza

sappiamo che il massimo previsto è di 780,00 euro al mese per chi non ha un lavoro ed è senza reddito.

Chi ha un reddito, invece, ma è comunque al di sotto della soglia di povertà, avrà diritto al reddito di cittadinanza, sino alla soglia dei 780,00 euro previsti.

Va tenuto conto però del nucleo familiare:

  • infatti se la famiglia in realtà è un solo componente: il massimo ottenibile, come integrazione, è pari a 6.000,00 euro l’anno, ossia 500,00 euro al mese, attenzione la quota varia per la pensione di cittadinanza;
  • se invece la famiglia ha più componenti: il massimo ottenibile è di 1.050,00 euro al mese ossia 12.600,00 euro all’anno.

Inoltre c’è una seconda componente del Reddito di Cittadinanza che varia tenendo conto della disponibilità della residenza abituale. Affitto da pagare o mutuo:

  • chi ha un affitto da pagare, può avere una integrazione per il solo canone di locazione che è di 360,00 euro al mese, ossia 3.720,00 euro anni;
  • tale quota si dimezza per chi ha una pensione di cittadinanza;
  • in caso di mutuo, il massimo previsto è di 150.00 euro al mese, ossia 1.800,00 euro all’anno,
  • se il contratto di mutuo o di locazione è a nome di uno dei componenti del nucleo familiare.

La durata

Se si hanno tutti i requisiti si può ottenere il reddito di cittadinanza per un massimo 18 mesi, con possibilità di rinnovo e, in tal caso, con sospensione per un mese.

Il reddito di cittadinanza è legato anche ai patti di inclusione e lavoro, pertanto se i centri per l’impiego, così come vorrebbe il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, saranno rafforzati, nel periodo in cui si ottiene il sussidio, potrebbero arrivare delle offerte di lavoro che possono essere rifiutate al massimo 2 volte.

La prima potrà essere indicata nell’ambito di 100 km la seconda 250 km dalla residenza del beneficiario.

Inoltre, qualsiasi variazione della condizione occupazionale di uno o più componenti della famiglia deve essere comunicata all’INPS entro 30 giorni, altrimenti il beneficio decade.

A buon intenditore

Chiunque presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure ometta informazioni dovute è punito con la reclusione da due a sei anni.

È prevista, la reclusione da uno a tre anni nei casi in cui si ometta la comunicazione all’ente erogatore delle variazioni di reddito o di patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio.

In entrambi i casi, è prevista la decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito.
Se l’interruzione della fruizione del Reddito di cittadinanza avviene per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo dei 18 mesi residuo e non goduto.

Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.


Per qualsiasi dubbio o necessità, ricordiamo che la consulenza via internet è totalmente gratuita basta compilare la form che segue, anche per semplici informazioni.


Free Contact : [contact-form-7 id=”204″ title=”Modulo di contatto”]


 

Attività sportive e ricreative in mare

Attività sportive e ricreative in mare

Le unità da diporto possono essere impiegate anche in attività ricreative e sportive per l’esercizio della pesca sportiva, di quella subacquea sportiva o per esercitare lo sci nautico, con l’osservanza delle regole di seguito indicate.

La pesca sportiva, può essere esercitata con i seguenti attrezzi:

  • coppo;
  • bilancia (di lato non superiore a m 6);
  • giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro non superiore a 16 m;
  • lenze fisse quali canne (massimo 5 per ogni pescatore a non più di 3 ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di 6 ami, lenze per cefalopodi;
  • lenze a traino di superficie e di fondo, filaccioni;
  • nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
  • parangali fissi o derivanti (coffe) per un massimo di 200 ami calati da ciascuna unità da diporto, qualunque sia il numero delle persone a bordo; nasse massimo due, calate da ciascuna unità da diporto qualunque sia il numero delle persone a bordo;
  • rastrelli da usarsi a piedi.

Ulteriori norme relative alla pesca sportiva:

La pesca con fonti luminose è vietata.

Per la pesca con la fiocina è consentito l’uso di una lampada (non sono previsti limiti di luminosità);
Il pescatore sportivo può pescare pesci e molluschi (cefalopodi, seppie, polpi e calamari) e crostacei in quantità massima di 5 kg giornalieri, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; la vendita dei prodotti ittici pescati è vietata.

Non può essere catturata giornalmente più di una cernia;
La pesca della “lumachina di mare” è consentita purché non sia utilizzato l’attrezzo denominato “rapido” e “sfogliara”;
La pesca del riccio di mare è consentita in apnea solo manualmente fino a 50 esemplari al giorno.  E’ vietata nei mesi di maggio e giugno.
La pesca dell’aragosta (e dell’astice) è vietata nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile. Attenzione alle dimensioni dei pesci, dei molluschi e dei crostacei. Per ogni specie esiste una misura minima al disotto della quale è vietata la pesca.

La pesca subacquea sportiva può essere esercitata:

a distanza superiore a m 500 dalle spiagge frequentate dai bagnanti;
a distanza superiore a m 100 dalle reti da pesca dei pescatori professionisti;
dal sorgere al tramonto del sole;
senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione.

E’ consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea e apparecchi di respirazione dotati di bombola della capacità massima di 10 litri (una per ogni mezzo nautico) ma non è consentito utilizzare gli apparecchi di respirazione per la pesca subacquea. Il pescatore subacqueo, durante la pesca, deve essere sempre seguito da un mezzo nautico con una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.

Regole e prescrizioni da osservare nell’esercizio della pesca subacquea:

  • è vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un’arma subacquea carica;
    è fatto obbligo al subacqueo di segnalarsi con un galleggiante provvisto di una bandiera rossa con una striscia diagonale bianca visibile a 300 metri.

Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico (il mezzo non è obbligatorio) il segnale va innalzato sul mezzo;
il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 m dal mezzo nautico con la bandiera;
l’età minima per praticare la pesca con fucile subacqueo è di 16 anni (consegnare un fucile ad un minore di detta età comporta una sanzione da euro 516 a euro 3.098);
al pescatore sportivo subacqueo è vietato raccogliere coralli o molluschi.

Adempimenti da osservare dai pescatori sportivi (dal 1° maggio 2011):

Con decreto 6 dicembre 2010 il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. ha disposto la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare.

Il provvedimento ha lo scopo di assicurarne la compatibilità con lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine oggetto della pesca.

Attività sportive e ricreative in mare

A tale scopo chiunque effettua la pesca in mare a scopo sportivo o ricreativo deve comunicare entro il 1° maggio l’esercizio dell’attività al citato Ministero – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.

La comunicazione va fatta per iscritto, ogni tre anni, utilizzando l’apposito modello nel quale devono essere indicate le complete generalità del pescatore sportivo, il tipo di pesca esercitata (da terra, da unità da diporto, subacquea), l’attrezzatura utilizzata per la pesca sportiva, il mezzo nautico impiegato (privato, noleggio, charter), l’appartenenza – o meno – ad un’associazione sportiva e l’area regionale in cui avviene la pesca.

L’invio del modello può essere eseguito direttamente dall’interessato, tramite le associazioni di settore, ovvero l’autorità marittima locale o sul sito del Ministero: www.politicheagricole.gov.it.

Conservare la ricevuta della raccomandata, la copia del modello (con protocollo e data) consegnato all’autorità marittima o qualsiasi altro mezzo di prova.

Successivamente all’entrata in vigore del provvedimento (11 maggio 2011) il pescatore sportivo, a richiesta degli organi di vigilanza in mare, dovrà esibire l’attestazione dell’avvenuto invio della comunicazione.

La mancata presentazione comporta la sospensione dell’attività di pesca con l’obbligo di inviare entro 10 giorni dalla data dell’accertamento la prescritta comunicazione ovvero presentare all’organo di polizia che ha effettuato il controllo, l’informativa già effettuata, che al momento non era tenuta a bordo.

Attenzione, poiché nei casi di mancato invio della comunicazione nei termini stabiliti si applicano le pesanti sanzioni previste dalla normativa sulla pesca sportiva.

Durante le uscite in mare è opportuno controllare che a bordo vi siano, oltre ai documenti dell’unità, anche la copia che comprova l’avvenuta comunicazione dell’attività sportiva.

Le disposizioni, di cui sopra, non si applicano ai pescatori ricreativi che effettuano l’attivita’ di pesca da terra;

Nel periodo intercorrente dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno sono sospese le attivita’ di controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che praticano l’attivita’ con imbarcazioni senza motore o di lunghezza inferiore a sei metri.

LO SCI NAUTICO

L’esercizio dello sci nautico è disciplinato con ordinanza del Capo del Compartimento.

Per esercitare l’attività devono essere osservate le seguenti norme:

Il conduttore dell’unità trainante deve essere in possesso della patente nautica, indipendentemente dalla potenza del motore (anche se inferiore a 40,8 Cv o 30 Kw).

A bordo, oltre al conduttore, deve esserci un’altra persona esperta nel nuoto e una cassetta di pronto soccorso.

Devono essere tenuti a bordo i mezzi e le dotazioni di sicurezza prescritti in relazione alla navigazione dalla costa più un salvagente per ogni sciatore.

Durante l’esercizio dello sci nautico le unità devono essere munite di un sistema di aggancio e rimorchio e di un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dalla Capitaneria di Porto competente per territorio.

Le modalità per praticare lo sci nautico sono indicate dall’ordinanza della locale Capitaneria di Porto.

Generalmente lo sci nautico è consentito nelle ore diurne, con tempo e mare calmo, a una distanza di 200-500 metri dalla battigia (profondità del mare) di 1,60 metri nelle zone antistanti le spiagge e di oltre 100 metri dalle coste a picco sul mare.

La distanza tra lo sciatore e il natante che traina non deve essere inferiore a 12 m.


Per qualsiasi dubbio o necessità ricordiamo che la consulenza via internet è totalmente gratuita v’invitiamo quindi a compilare la form che segue anche per semplici contatti.


Free Contact : [contact-form-7 id=”204″ title=”Modulo di contatto”]


Attività sportive e ricreative in mare

Asta con incanto e senza incanto

Asta con incanto e senza incanto

Una soluzione alternativa per acquistare un immobile e portare a termine un buon affare è quella di comprare casa all’asta.
E’ indispensabile però conoscere la procedura e le norme vigenti.

La normativa di riferimento è contenuta negli articoli compresi tra il 474 e il 632 del Codice di procedura civile, aggiornati dal decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, il cosiddetto “decreto banche”, convertito nella legge 30 giugno 2016, n. 119.

La norma prevede che, se l’immobile pignorato e messo all’asta, risultasse invenduto dopo tre tentativi (con un ribasso, a ogni asta, di un quarto del prezzo), il giudice disponga la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Il modificato art. 591, secondo comma, del Codice di procedura civile dispone, inoltre, che il giudice, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto e in mancanza di istanze di assegnazione, possa fissare una quarta asta con un prezzo di vendita ribassato fino al 50%.

Asta, come funziona

Le aste immobiliari giudiziarie riguardano la vendita forzata di un immobile di proprietà dell’esecutato, il quale se non ha:

  • pagato il debito,
  • proposto opposizione agli atti esecutivi
  • sostituito il compendio pignorato a norm dell’art 495 del codice di procedura civile;
  • avviato una procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento se ricorrono i presupposti L.27/01/2012 n°3 ;
  • verificato debito con il fisco per i quali esiste una forma di tutela per i proprietari di immobili “Decreto del Fare (D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n.98);
  • verificato la possibilità di beneficiare della norma Bramini, il nuovo meccanismo di tutela dei cittadini che hanno dei debiti nei confronti delle banche ma vantano dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

Subisce l’espropriazione del bene. Una volta messo all’asta, nel caso di bene immobile quale l’abitazione può essere acquistata da qualsiasi persona, fisica o giuridica, a eccezione del debitore. O da interposta persona a lui facente capo.

Il prezzo base di vendita dell’immobile viene stabilito da un perito nominato dal giudice.

Dopo il sopralluogo, il perito redige una perizia contenente:

  • identificazione catastale;
  • planimetria;
  • stato di conservazione;
  • segnalazione di abusi edilizi;
  • servitù o debiti nei confronti dell’eventuale condominio;
  • stato di fatto e di diritto dell’immobile.

Nel documento viene anche specificato se l’alloggio è libero o occupato dall’ex proprietario o da altri, con contratto di locazione.

Nel caso in cui l’immobile sia occupato dal proprietario esecutato si invia una lettera di diffida all’ormai ex proprietario, indicando il termine ultimo entro cui è tenuto a lasciare la casa. Se la lettera non ha effetti, é necessario notificare, tramite ufficiale giudiziario, un avviso che indichi ora e giorno entro cui l’immobile sarà liberato.

In caso di reiterata resistenza, l’ufficiale giudiziario può ricorrere all’ausilio delle forze dell’ordine compresa l’assistenza sanitaria per procedere allo sgombero dei locali.

Nel caso in cui l’immobile sia occupato da uno o più conduttori con un regolare contratto d’affitto, il nuovo proprietario è tenuto a rispettare i termini del contratto d’affitto e, solo dopo la sua scadenza, può disporre dell’appartamento.

La perizia può essere consultata alla cancelleria del tribunale, nello studio del professionista incaricato o su internet, qualora l’asta sia pubblicizzata sui siti dedicati. Le aste si possono svolgere in tribunale o negli studi di professionisti delegati dal giudice delle esecuzioni.

Con l’ordinanza di vendita, il giudice delle esecuzioni stabilisce le condizioni e i termini dell’asta:

  • prezzo base;
  • termini per la presentazione delle offerte;
  • udienza per la gara tra gli offerenti;
  • scadenza entro la quale pagare l’immobile, al netto della cauzione già versata.

Nel frattempo, il bene pignorato è affidato al custode giudiziario che conserva, amministra e gestisce l’immobile.

Il custode giudiziario è la figura di riferimento per gli interessati all’acquisto, a cui rivolgersi per avere ulteriori informazioni sul bene.

Il cancelliere del tribunale o il notaio oppure un professionista delegato, sono coloro che devono redigere l’avviso d’asta, che è il documento ufficiale nel quale sono riportati:

  • indirizzo dell’immobile;
  • data, ora e luogo in cui si terrà l’asta;
  • prezzo base;
  • rilancio minimo;
  • termine di presentazione delle offerte;
  • modalità di vendita e trasferimento della proprietà.

L’avviso deve essere affisso per almeno tre giorni consecutivi all’albo del tribunale in cui si svolge il procedimento esecutivo e pubblicato su siti specializzati e autorizzati, e diffuso su giornali e media.

Asta senza incanto

Nell’asta senza incanto i partecipanti presentano le loro offerte in busta chiusa (più il 10% di cauzione, senza segni di riconoscimento) nei termini e con le modalità indicate nell’avviso.

Le offerte non possono essere inferiori al prezzo base stabilito in perizia.

In presenza di più offerte, non vince la più alta, ma si indice una gara fra tutti i partecipanti, fissando come base l’importo indicato nell’offerta più alta.

Asta con incanto

Nel caso in cui la vendita senza incanto vada deserta, il giudice dispone una nuova asta con incanto, ossia una pubblica gara tra offerenti, dichiarata conclusa nel momento in cui siano trascorsi almeno tre minuti dall’ultima offerta e nessuno abbia effettuato un rilancio.

Asta, il pagamento

Nell’asta senza incanto, se vi è una sola offerta aumentata di un quinto o pari al prezzo base (in questo caso il creditore deve essere d’accordo), si procede direttamente all’aggiudicazione dell’immobile.

In presenza di più offerte, il giudice indice la gara a incanto, con un rilancio minimo indicato nell’avviso pubblico.

Nell’eventualità in cui il partecipante o il soggetto delegato non si presenti all’incanto, un decimo della cauzione è trattenuta come sanzione.

Nella vendita in busta chiusa l’aggiudicazione è sempre definitiva, nell’asta a incanto invece è provvisoria: nei dieci giorni successivi all’asta, infatti, i partecipanti “non aggiudicatari” possono presentare una nuova offerta, aumentata di un quinto rispetto a quella vincente.

Il giudice organizza allora una nuova gara, riservata solo a chi ha preso parte alla precedente con delle offerte.

L’aggiudicazione è, invece, definitiva se nei dieci giorni successivi non perviene nessuna proposta.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a pagare entro i tempi stabiliti nell’avviso di vendita, attraverso un bonifico ovvero con mutuo ipotecario.

In quest’ultimo caso, l’accordo con la banca deve essere definito prima della scadenza del termine del saldo.

Esiste una convenzione tra l’Associazione italiana bancari (Abi) e i tribunali per la concessione di mutui ipotecari agevolati, che coprono fino all’80% del prezzo di aggiudicazione dell’immobile.

vedi anche:

La tua casa è pignorata? Ecco 10 cose che non sai (e che dovresti sapere)

 

 


Per qualsiasi dubbio o necessità ricordiamo che la consulenza via internet è totalmente gratuita v’invitiamo quindi a compilare la form che segue anche per semplici contatti.


Free Contact : [contact-form-7 id=”204″ title=”Modulo di contatto”]


Bandiera rossa la triunferà

Bandiera rossa la triunferà

Bandiera rossa la triunferà

Stiamo assistendo al linciaggio mediatico verso il governo del cambiamento. E ci sta.

Perché così, efferatamente masochista?

Ad esempio oggi anche striscia da sempre ottimista e proiettata al futuro, vero baluardo della legalità e paladini delle masse. Da ciò la presente presa d’atto, li seguo sempre e rispetto la loro professionalità tantissimo.

Anche striscia la notizia del 11/01/2019 delle ore 21,10 circa ha definito le parole di DI MAIO con parole a nostro avviso non sue.

Nega od ironizza sulla possibilità dell’Italia di uscire dalla crisi, inneggiando al gioco unica fonte di sicurezza economica futura.

Come se per cambiare le cose non bastasse cambiare; Intanto atteggiamento.

L’Italia si è espressa ha scelto due partiti uno nuovo ed uno meno, partiti storicamente d’alternativa e storicamente fuori dal coro mai piegati alla burocrazia europea. Sicuramente sottovalutati, dagli antagonisti e dagli altri partiti. I quali oggi corrono ai ripari in maniera maldestra e pericolosa per il paese Italia.

I comunisti italiani quantomeno da quando hanno interrotto i rapporti con la Grande Madre, non sono poi tanto potenti, radicati nella società come sempre, ma oggi grazie alla volontà comune del centro allargato di buttare giù questo governo, si ritrovano ed hanno gran parte della editoria in mano.

Oggi l’editoria sfrutta tutti i media e sistemi di diffusione.  In pratica ci raggiunge tutti singolarmente.

Considerato che serpeggia tra le masse proprio quella voglia di rifondazione del comunismo; Fuori i sindacati e fuori tutti i partiti tradizionali, ormai inesorabilmente sfiduciati. Il momento politico sembra abbastanza delicato infatti il centro allargato si sta uniformando alla sinistra estrema, forse perchè il governo subisce il carisma del rappresentante di estrema destra. Neanche risponde a verità questo assunto, ma é quello che i media ci propinano.

Certamente quindi gli altri partiti stanno scientemente facendo in modo che i comunisti sembrino più potenti oppure pur di fare danni al governo preferiscono umiliare prima di tutto la loro intelligenza, costretti a negare anche l’ovvio e poi chi li ascolta, perchè costretto in un ambito senza uscita definitivamente prostrato. A governi succubi dell’europa e senza alcuna politica strategica interna.

Governi del lassismo e della umiliazione del popolo già prostrato. 

Inutile negare che la politica attuale che per altro, neanche ho votato, quantomeno ci sta ridando dignità in europa da dove certamente riprenderà la speranza Italiana.   Strutturale ed economica.

Bandiera rossa può anche trionfare, come intonava un ritornello già Garibaldino, poi ripreso durante la fine della II° guerra mondiale, ma e siamo tutti d’accordo, purché l’Italia o gli Italiani non siano ridotti in macerie.

Per il piacere di una ideologia masochista, la quale nega anche la possibilità di redimersi, od opporsi al sopruso, al fato, ma in compenso uniforma, come sta uniformando tutti i partiti coalizzati contro il popolo Italiano e soprattutto l’Italia; Altro che Grillini o Leghisti. I media stanno lavorando contro i confini e la possibilità di crescita e di sviluppo.

A cosa oppure a chi potrebbe mai essere utile, vincere una guerra dove muore tutto. E tutti.

Questo il comunismo reale ? Bandiera rossa la triunferà

Possibile che la crisi di coscienza comunista abbia partorito solo il paladino delle cooperative rosse del triveneto. ma si lo ricordiamo tutti mani pulite arrivata alle coop rosse é implosa scomparsa dai giornali e tele si è in pratica conclusa ma non era finita ne l’evasione fiscale ne la corruzione a tutti i livelli, forse da mani pulite in poi abbiamo assistito alle pretese di tangente più assurde ed ai livelli più bassi.  Il magistrato “che c’azzecca”  ? Entrò in politica dopo che pubblicamente l’aveva schifata da sempre e per sempre.

Media, direttori e direzioni perché fate questo ? Tutti non solo Striscia per la quale in questa occasione forse non ho compreso la satira. E mi scuso di ciò ma.

Facciamo lavorare il governo e lasciamo stare la diffusione di notizie o presunte tali ma comunque costruite in maniera tendenziosa, che possono incutere nelle perone sentimenti di svilimento ed afflizione in luogo della voglia di reagire della voglia di produrre e soprattutto riprendere l’abitudine di accumulare il risparmio.

Gli Italiani dopo tutto quello che sentono delle persone di cui si fidavano, hanno bisogno di sentirsi ancora utili e sicuri del futuro garantito dallo Stato i suoi servizi ed i media che lo supportano anche scherzandoci con la satira., o criticandolo ma senza cercare di convincere la gente su cose a giudizio comune totalmente immorali od assurde.

Alla fine del mandato vedremo, se questo governo ci sarà riuscito; Non e facile ridare fiducia agli imprenditori ed agli investitori soprattutto esteri, se vi ci mettete pure voi non ne usciamo più veramente ma per colpa vostra non dei politici che tentano di rilanciare soprattutto gli animi.

Meglio riparlarne a mandato politico finito. Credo siamo d’accordo, se intanto nessuno rimpiange tutti i governi precedenti.

Per qualsiasi dubbio o necessità ricordiamo che la consulenza via internet è totalmente gratuita v’invitiamo quindi a compilare la form che segue anche per semplici contatti.


Free Contact : [contact-form-7 id=”204″ title=”Modulo di contatto”]


Bandiera rossa la triunferà

Avvocati: Requisiti per rimanere iscritti

Avvocati: Requisiti per rimanere iscritti all’Albo

Concluso l’iter parlamentare con il parere favorevole delle commissioni, manca solo il testo finale del ministero e la pubblicazione in gazzetta.

 
L’iter del regolamento sull’esercizio della professione forense ha incassato il sì della commissione Bilancio, il 1 ottobre scorso, con rilievi relativi a questioni di copertura finanziaria, oggetto di rassicurazioni da parte del Governo, la commissione giustizia ha rilasciato parere favorevole allo schema di decreto ministeriale che ora si appresta a tornare sul tavolo del ministro della giustizia per l’elaborazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda che, durante il suo iter, il regolamento ha già assistito alla soppressione, a seguito dei pareri espressi dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio di Stato, di due dei requisiti considerati essenziali per l’esercizio della professione:

  1. essere in regola con i pagamenti alla Cassa forense e
  2. essere in regola con i pagamenti al consiglio dell’ordine.

I sei requisiti ormai da considerare definitivi.

Dei quali chi vuole continuare ad esercitare il mestiere di avvocato dovrà necessariamente possedere contemporaneamente, fatta eccezione per i giovani legali iscritti all’albo da meno di cinque anni, per dimostrare l’esercizio “effettivo, continuativo, abituale e prevalente” della professione di avvocato se patrocinante:

– essere titolare di una partita Iva attiva o far parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita Iva attiva;

– avere l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica, destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società o associazione di studio con altri colleghi, o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

– aver trattato almeno cinque affari l’anno (sia attività giudiziale che stragiudiziale), anche se l’incarico è stato conferito da altro professionista;

– essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’ordine;

– aver assolto gli obblighi di aggiornamento professionale;

– aver stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.

Dalla Camera, anche l’ok, con rilievi.

Al decreto attuativo per lo svolgimento dell’esame di Stato mentre è ancora in corso l’esame sullo schema riguardante il tirocinio forense.

Attendiamo la pubblicazione in gazzetta per la valutazioni finali o definitive.

Per qualsiasi dubbio o necessità anche interpretativa vi ricordiamo che la consulenza via internet è totalmente gratuita v’invitiamo quindi a compilare la form che segue.


Free Contact : [contact-form-7 id=”204″ title=”Modulo di contatto”]


Avvocati: Requisiti per rimanere iscritti all’Albo