COVID-19: Perchè il MES non ci può aiutare?

Il Meccanismo Europeo di Stabilità  in sigla MES, conosciuto anche come Fondo Salva Stati, funziona in maniera tale che se uno stato ha difficoltà economiche, l’europa interviene con aperture di credito e finanziamenti; Però, oltre a dover restituire la somma prestata o mutuata, lo stato dovrà inserire nel proprio Ordinamento Giuridico  le riforme imposte dagli altri paesi.

Dalla 2 giorni di Lisbona del 24 – 25 Marzo 2012 date storiche in cui abbiamo perso gran parte della nostra Sovranità Nazionale, e così in Italia ogni tanto, siamo costretti ad inserire nel nostro Ordinamento Giuridico norme europee dettate dall’invidia e dall’odio, non conformi alla corretta amministrazione del popolo fiero, di aver riunito l’europa per primo. Grazie ai Romani.

L’europa. Oggi non fa più per gli Italiani.

L’humus che ha portato a quella sottoscrizione è cambiato, adesso la gente ha fame e veramente non c’è lavoro. Ricordiamo il momento politico con questa foto del convegno che ha partorito il Meccanismo Europeo di Stabilità.

Il secondo da destra in prima fila, da non crederci è proprio lui, Silvio Berlusconi. Il grande, quello che si è fatto da solo che è a capo di un impero economico, finanziere e stratega politico. È stato capace di firmare la condanna a morte dell nostra Bella Costituzione. Forse pensava che l’Italia non avrebbe mai attinto al fondo salva stati.

Con la scusa del COVID-19 gli europeisti daranno la spallata finale alla nostra libertà. Per non parlare delle generazioni future destinate a supportare tutta l’europa finanziariamente, sempre con maggiori restrizioni.

Possiamo avere una maggiore cognizione di ciò che dovremo essere e fare, per poter mantenere la nostra Dignità Nazionale seguendo, Mauro Scardovelli e Diego Fusaro sul canale youtube di quest’ultimo al quale è possibile iscriversi! per tenersi informati nel modo migliore in questo caso per una diagnosi e terapia della emergenza COVID-19 prorogata oggi dal Governo sino al 13 Aprile.

Dal loro condivisibile pensiero, si capisce che non c’è tempo per pensare il momento è certamente utile per far meglio riflettere tutti ed evitare così, che la nostra Costituzione sia sottomessa ad altre regole, come è stata già sottomessa la finanza.
Inaccettabile.
Parassiti della società e politici sono le uniche categorie che possono digerire un discorso così capestro, come quello che sostiene il MES.
La dignità con la vita non si scambiano, quando perdi la vita perdi la dignità ma anche il contrario; È totalmente inutile che i politici cerchino ragioni per scindere le due. I risultati sono disastrosi per tutti tranne per chi vive con stipendi da 5 6 mila euro in su al mese, quindi i politici ed i parassiti.
Mi rivolgo agli altri quelli che invece guadagnano il proprio stipendio, ebbene oggi del vostro almeno il 30% se ne va per supportare l’europa e le sue isterie.
Ma se non usciamo da questa europa saremo completamente destinati a supportare direttamente la banca centrale europea.
Ce la faremo a sconfiggere il virus, ma saremo anche capaci di riformare il sistema economico prima che infetti quello Giuridico.
Dalle parole del Presidente Conte di oggi in TV traspare la volontà di non collegare questa emergenza al MES. Ma perchè per le altre è fatto bene ?
Siamo fiduciosi verso una irrinunciabile veloce e matura “Italexit”.
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Assemblee in videoconferenza

Assemblee in videoconferenza

Assemblee in videoconferenza, dal notariato tutte le regole.

In riferimento al DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 l’ormai famoso decreto Cura Italia va evidenziato che l’art 106 rubricato con le Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società. Prevede al comma secondo che “Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere.

Anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga. Anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti. La loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile. Senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Sarà quindi l’avviso di convocazione ad informare sulla possibilità di partecipare all’assemblea per via telematica. La tendenza a questo tipo di semplificazione viene da lontano. Ma di recente è riproposta l’applicazione informatica in sede assembleare con la massima che riportiamo il;

C O N S I G L I O  N O T A R I L E   –  C O M M I S S I O N E  S O C I E T À
– 1 –
Massima n. 187 – 11 marzo 2020
Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
(art. 2370, comma 4, c.c.)
MASSIMA

L’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina. Può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione. Ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio. Unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l’accertamento. Di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).
Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione. (o comunque nel medesimo luogo) Devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell’assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare. Con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione. Potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare. Con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

È lecita quindi la clausola statutaria che prevede la possibilità. Che l’assemblea ordinaria e straordinaria di una società di capitali si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi. Contigui o distanti. Audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

1 – sia consentito al presidente dell’assemblea. Anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti. Regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2 – sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

3 – sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

4 – siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società. Nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Seguendo il link è possibile ricevere uno schema di verbale di assemblea di SrL. Per l’approvazione del bilancio di esercizio, per società senza organo di controllo.

Per ogni esigenza ed assistenza più specifica come di consueto potete liberamente utilizzare il modulo di contatto gratuito che sta riscuotendo notevole successo:

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COVID-19; Triste contabilità

COVID-19; Triste contabilità

C’è una triste contabilità che va tenuta nel debito conto.

Sono i dati pubblicati dal ministero della Salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La platea (contagiati, deceduti e guariti) di coloro che sono stati investiti dal coronavirus sono tanti da definire la pandemia.

La dichiarazione di pandemia porterà regole comuni a tutti i paesi dettate appunto dall’OMS.

Non viviamo in un tempo normale. Siamo entrati in guerra contro un nemico insidioso e sfuggente. L’Italia quando entrò in guerra nel 1940 era ancora una società in cui l’agricoltura aveva un peso dominante ma al temine del conflitto. Grazie anche ad esso, si era trasformata in un Paese industrializzato. I governi furono capaci di convertire rapidamente l’intera economia, furono gli anni del “miracolo economico”. Oggi, quest’accelerazione tecnologica si vede meno, anche se qualche tentativo (la comunicazione a distanza ed il telelavoro) è stato avviato. Con ogni probabilità i maggiori progressi li avremo nel campo biomedico, dopo la grande paura.

Dovremo essere capaci di convertire la nostra economia basata sul consumismo provinciale. Ad una economia di servizi, dove la persona se vuole essere al centro sarà costretta a rendersi controllabile.

L’economia del controllo e della sicurezza.

L’impatto per l’economia globale quindi è veramente pesante. Ma potrebbe essere devastante se si giungesse ad una situazione in cui i provvedimenti più coercitivi venissero impiegati su vasta scala.

Anche l’Italia in questo particolare momento si trova a dover far fronte ad una forte riduzione dei consumi. E quindi del lavoro, che ricade soprattutto su certe categorie come i commercianti, i ristoratori e gli addetti dei servizi nel settore del turismo.

Ma se si dovesse pensare più a salvaguardare il lavoro rispetto alla esigenza di contenere il virus, nell’immediato futuro. Vista la sua alta trasmissibilità. Si potrebbe andare incontro a uno scenario tipo Wuhan su scala nazionale. Europea e soprattutto nazionale con intere province (o regioni) messe in quarantena e col blocco di ogni attività lavorativa. Una situazione ben peggiore di quella attuale.

L’europa dal canto suo ha assunto una posizione in estrema controtendenza. Rispetto alle politiche consuete, molta disponibilità, comprensione e solidarietà, come a voler dire tenetevi in Italia il COVID-19;

Va anche detto che la Cina. Attraverso le sue aziende pubbliche e private, tenta di darci una mano a risolvere il problema di carenza di mascherine del personale medico italiano. Ma la Germania si mette in mezzo. Infatti: una azienda di Sondrio, la Dispotech, acquista 830.000 mascherine dalla Cina. Il carico arriva al porto di Rotterdam, da lì si sposta verso la Germania per essere poi trasportato in Italia fino all’azienda acquirente. Ma attenzione: Berlino trattiene le nostre mascherine, sotto disposizioni del governo, perché potranno essere utili a loro. Qui non salta soltanto il principio di libera circolazione delle merci su cui si fonda l’Unione Europea. O il principio di solidarietà di cui tanto ci si vanta nelle sedi europee. Ma la Germania una volta costretta a rispettare le regole che ha imposto all’Italia che hanno comportato tanti sacrifici ed anche qualche morto. Le sta rinnegando.

Prima di tutto come siamo entrati, così in due anni bisogna uscire dall’europa.

Bisogna anche comprendere che siamo soli e che bisogna connettere e connettersi alla rete.

Meglio quindi raccogliere le informazioni utili e riprogettare il proprio lavoro ormai tutti gli uffici e gli enti rilasciano servizi e certificazioni via internet.

Molte delle attività dei dipendenti in ufficio od in azienda possono svolgersi in telelavoro.

Sono molte le iniziative per la creazione di negozi on line. Anche di piccole realtà perché, non è detto che il commerciante dovrà chiudere la propria bottega. Se sarà capace di fidelizzare la clientela, la stessa potrà acquistare dal sito Internet, semplicemente e con consegna a domicilio.

Nella speranza che possa a breve definirsi anche se ancora non si è raggiunto il picco massimo di espansione della diffusione del COVID-19. Siamo vicini a tutti i piccoli studi professionali agli artigiani ed ai commercianti. Che non sapranno/vorranno cogliere il momento del cambiamento. Per tutti gli altri siamo come di consueto preparati ad accompagnarli in questo nuovo processo economico, finanziario e fiscale.

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COVID-19; Triste contabilità

PEC obbligatoria anche per gli automobilisti

PEC obbligatoria anche per gli automobilisti

PEC obbligatoria anche per gli automobilisti

Il proprietario del veicolo dovrà comunicare il proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni relative alle infrazioni commesse.

Il CNEL ha presentato tre disegni di legge (DDL Camera 31, 32, 33:) per modificare il Codice della Strada.

I dati sui sinistri stradali che hanno conseguenze fatali sono in aumento in Italia. Nonostante l’attuazione delle norme sull’omicidio stradale avesse fatto registrare una tendenziale e, a quanto pare momentanea, discesa dei numeri. Il CNEL (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro) ha quindi presentato ben tre ddl alla Camera. Col dichiarato obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e contrastare l’aumento degli incidenti.

Il primo ddl del CNEL rubricato “Modifiche alla legislazione vigente sulla pianificazione, l’attuazione e il monitoraggio degli interventi in materia di sicurezza stradale. Costituzione della Consulta nazionale per la sicurezza stradale e per la mobilità sostenibile”, è finalizzato a rafforzare la capacità di governo in tema di sicurezza stradale, prevedendo il rilancio di uno specifico organismo, la “Consulta nazionale per la sicurezza stradale” già esistente presso il CNEL dal 2001, con compiti di consultazione pubblica, proposta, promozione di iniziative a sostegno della sicurezza e dello sviluppo sostenibile della mobilità, valutazione degli esiti del monitoraggio, come pure delle risultanze del conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di domanda di mobilità.

Nelle intenzioni, il ddl n. 32, rubricato “Interventi di modifica al codice della strada per il rafforzamento della effettività delle prescrizioni. Protezione degli utenti vulnerabili. Controllo diffuso. Semplificazione e contenimento della spesa”, dovrebbe modificare il testo dell’art. 80 del Codice della Strada, statuendo, all’atto dell’immatricolazione dei veicoli, ovvero della revisione periodica degli stessi, l’obbligo per il proprietario di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec) per le notificazioni delle violazioni previste dall’articolo 201 dello stesso C.d.S. In linea con le disposizioni già contenute nel decreto interministeriale 18 dicembre 2017, recante la “Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata”.

Lo stesso ddl n. 32 prevede un’intensificazione delle sanzioni amministrative accessorie e penali all’accertamento di reati, previste dall’art. 222 del Codice della Strada, dall’art. 145 sulla precedenza, nonché dall’art. 149 sulla distanza di sicurezza. Inoltre, introduce l’obbligo, per i ciclisti, di indossare il casco, oltre all’aumento delle pene per chi contravviene alle disposizioni dell’art. 182 sulla circolazione dei velocipedi. Nella nuova formulazione dell’art. 190 è prevista la possibilità, in capo ad ogni utente della strada, di segnalare il pericolo derivante dalla presenza di un cattivo stato di manutenzione di strade e relative pertinenze (marciapiedi e via dicendo). Inasprite le sanzioni anche per chi circola in assenza di copertura assicurativa.

Il ddl 33, infine. Riguarda le “Modifiche al codice della strada in materia di sicurezza del lavoro e per il sostegno al lavoro meccanizzato in agricoltura”. Estendendo le revisioni previste dai veicoli e disciplinate dall’art. 80 C.d.S. sia alle macchine agricole che a quelle operatrici. L’art. 105 C.d.S. Sul traino di macchine agricole, viene emendato nella finalità di adeguare l’ordinamento alla mutata esigenza delle macchine agricole che circolano su strada per le necessità produttive del settore, stabilendo inoltre che l’eventuale scavalcamento dei limiti circoscritti all’art 105, raffigura un convoglio agricolo eccezionale.


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i magnifici sette del CCII

i magnifici sette del CCII

i magnifici sette del CCII

Ci rivolgiamo agli imprenditori ed i manager i quali pensano che l’aumento della pressione fiscale sia il peggior male per le imprese, ma a ben vedere con la scomparsa del fallimento e delle procedure concorsuali per come intese prima della istituzione del nuovo Codice Unico, non già del fallimento essendo passato proprio in disuso, anche il termine, saranno le attenzioni agli indici di bilancio da parte oltre che del fisco per le sue valutazioni, ma anche dalle banche ad esempio, le quali possono estrarre un RATING della vostra impresa e valutare eventuali rientri di affidamento, idem i fornitori, particolari clienti invece ricercano aziende in difficoltà alle quali dare la spallata finale,  grazie a questi indici di bilancio possono valutare la salute dell’impresa.

Bisogna quindi ben conoscere il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza quantomeno per non trovarsi impreparati, correggere le deficienze di bilancio attraverso l’analisi e la riclassificazione specifica secondo il tipo di attività.

Il nuovo codice sappiamo che prevede, la verifica di sette indici di bilancio i quali consentiranno di definire se l’impresa è insolvente o meno.

L’argomento non è di poco conto infatti il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in sigla CNDCEC ha predisposto, ai sensi dell’art. 13 co. 2 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII), il documento per la corretta elaborazione degli indici di allerta, trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico per l’approvazione definitiva e l’emanazione mediante apposito decreto.

Per i non addetti o meglio per la maggioranza degli imprenditori sarà utile segnare le fondamenta stabilite dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

il comma 1 dell’art. 13 del CCII testualmente recita:

“Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24”.

Dalla lettura della norma secondo il documento emanato dal CNDEC emerge il seguente assunto fondamentale:

  • gli indici hanno carattere strumentale rispetto agli indicatori di crisi definiti come “squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario”.
  • gli indici elaborati costituiscono segnali di crisi, ma non assumono da soli rilevanza sufficiente a fare ritenere sussistente uno stato di crisi.

Il legislatore stabilisce che gli indici “diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale” e che “sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi”.

Inoltre, il legislatore stabilisce che “costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi”.

Riassumendo, i fondamentali per l’impresa intenta a valutare la sua solvibilità sono:

  • gli Indicatori di crisi (indici i bilancio);
  • i Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

Occorrerà in futuro tenere ben presente che non sarà più possibile discriminare i pagamenti tra fornitori o dipendenti a discapito delle imposte o degli enti previdenziali.

Le situazioni di crisi individuate dal CNDCEC

Tenuto conto quindi degli individuati fondamenti di diritto sull’insolvenza delle imprese, il CNDCEC individua una sola discriminante tra le situazioni di crisi e precisamente :

  1. quelle che possono essere gestite ancora internamente all’impresa
  2. e quelle situazioni di crisi rilevante che comportano l’obbligo di segnalazione all’OCRI (organismo di composizione della crisi d’impresa).

I commercialisti tenutari delle scritture contabili per conto terzi a questo punto hanno delle responsabilità in seno alla segnalazione considerato il palese auto riciclaggio dell’impresa cliente nel solo caso di pagamenti in assenza di cassa i quali normalmente si coprono con le rimesse dei soci o dell’amministratore.

I casi di rilevante crisi che comportano la segnalazione all’OCRI sono i seguenti:

  1. l’assenza della sostenibilità del debito nei successivi sei mesi;
  2. il pregiudizio per la continuità aziendale nell’esercizio in corso o quanto meno per sei mesi;
  3. la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti.

Gli indici di allerta dello stato di crisi individuati dal CNDCEC

Il CNDCEC ha elaborato gli indici che facciano presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa da analizzare attraverso la precisa sequenza gerarchica e progressiva che segue:

  1. patrimonio netto negativo; Per le società di capitali è sufficiente che il patrimonio netto sia rilevato al di sotto del limite di legge;
  2. Rilevazione dell’indice da riclassificazione di bilancio DSCR (Debt Service Coverage Ratio), a sei mesi se inferiore a 1;

Qualora non sia disponibile il DSCR, sarà necessaria la coincidenza del superamento congiunto delle soglie previste per i seguenti cinque indici:

    1. sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
    2. adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
    3. ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
    4. liquidità immediata, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
    5. indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

Il CNDEC precisa inoltre che:

gli ultimi 5 indici hanno significato solo se contemporaneamente utilizzati, fornendo ciascuno, ove isolatamente considerato, solo viste parziali di eventuali indizi di crisi.

La valutazione unitaria richiesta dal Legislatore richiede perciò il contestuale superamento di tutte le 5 soglie stabilite per tali indici.

Gerarchia e progressione di rilevamento degli indici di allerta

Il sistema di indici applicato in sequenza gerarchica progressiva sarà correttamente eseguito partendo dalla rilevazione del patrimonio netto infatti il superamento del valore soglia del primo indice (patrimonio netto negativo) rende ipotizzabile la presenza della crisi.

In presenza di patrimonio netto positivo, si passa alla verifica del superamento del valore soglia del secondo indice il (DSCR).

L’indice è uno strumento che consente di valutare la sostenibilità dell’indebitamento il Debt Service Coverage Ratio, rapporta il cash flow prodotto dall’impresa, con gli impegni finanziari assunti in termini di quota capitale ed interesse oggetto di rimborso nell’orizzonte temporale considerato.

Se tale indice non è disponibile o attendibile, si passa all’analisi congiunta dei valori soglia dei successivi 5 indici.

Nel caso in cui gli ultimi 5 indici superino i valori soglia, si rende ipotizzabile lo stato di crisi.

Sarà a questo punto naturale valutare :

  1. l’origine della crisi;
  2. lo stato della crisi;
  3. la sua soluzione;
  4. i correttivi da intraprendere;
  5. i correttivi intrapresi
  6. possibilità della soluzione;
  7. conseguenze della soluzione.

Ove tutte le circostanze fossero di difficile applicazione se non impossibili allora l’unica attività possibile è la segnalazione all’OCRI.

in Conclusione

Anche nel caso in cui il risultato della suddetta analisi dia l’assenza di una ragionevole presunzione di stato di crisi, non si può escluderne la presenza viceversa anche quando gli indicatori evidenziano una situazione critica non è foriera di circostanze critiche per insolvenza .

Il documento del CNDCEC in argomento benché definitivo resta una bozza sino a che il MISE non lo avrà approvato, come prevede la legge (art. 13, co. 2 CCII).


ANTICIPIAMO IL LAVORO

basta verificare tempestivamente e costantemente i 7 indicatori di crisi del CNDCEC ed ottemperare alle nuove norme sulla prevenzione dell’insolvenza e della crisi d’impresa, attraverso l’impiego di tool semplici ed intuitivi capaci di evidenziare i risultati utili alla discriminazione per eseguire correttivi o comunicazioni.

– inserisci le voci di bilancio liberamente o mediante del file Excel rilasciato dalla Camera di Commercio;

– per ogni periodo inserito ottieni: il giudizio sulla ragionevole presenza o assenza dello stato di crisi d’impresa e il superamento delle soglie settoriali secondo i parametri CNDCEC.

Per ottenere maggiori informazioni basta compilare la form.

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