Miniguida NFT: del Notaio

La nostra mini guida NFT's spiega l'uso degli NFT da parte del notaio.

Miniguida NFT: del Notaio; La nostra miniguida NFT spiega l’uso degli NFT da parte del Notaio. L’ultima pubblicazione ha riguardato l’impiego e la creazione degli NFT nello studio dell’Architetto.

Oggi ci occuperemo della figura professionale maggiormente interessata alla creazione ed all’impiego degli NFT’s in ambito professionale. Molti studiosi del settore ritengono che in futuro la figura del Notaio potrebbe essere resa obsoleta dall’uso degli NFT’s, però è anche vero che potrebbe essere proprio il notaio a specializzarsi nella loro realizzazione e custodia.

Introduzione agli NFT e il loro impatto nel settore digitale

Nel contesto dell’arte digitale, gli NFT (Non-Fungible Tokens) hanno rivoluzionato il modo in cui gli artisti creano, vendono e autenticano le loro opere digitali. Ma gli NFT non sono limitati solo all’arte digitale. Anche nel settore notarile, gli NFT stanno guadagnando popolarità grazie alla loro capacità di garantire autenticità, proprietà e tracciabilità di documenti e contratti importanti. In questo capitolo, esploreremo l’uso degli NFT da parte del notaio e come questa tecnologia può migliorare l’efficienza e la sicurezza delle operazioni notarili.

Autenticazione dei documenti tramite NFT

Uno degli aspetti chiave del lavoro di un notaio è l’autenticazione dei documenti. Gli NFT possono svolgere un ruolo fondamentale in questo processo, consentendo di creare una prova digitale di autenticità e proprietà dei documenti. Un notaio può associare un NFT a un documento, creando una connessione univoca tra l’opera od un documento e il suo proprietario. Questo NFT può contenere informazioni come la data di autenticazione, la firma digitale del notaio e un hash del documento stesso per garantirne l’integrità. In questo modo, è possibile verificare rapidamente l’autenticità di un documento e tracciare la sua storia come sappiamo attraverso la blockchain.

Trasferimento e registrazione di proprietà tramite NFT

Un’altra area in cui gli NFT possono essere utili per i notaio è il trasferimento e la registrazione di proprietà. Ad esempio, nel caso di transazioni immobiliari, un notaio può creare un NFT che rappresenta la proprietà di un immobile. Questo NFT può contenere informazioni sul proprietario, la descrizione dell’immobile, i dettagli della transazione e altri dati rilevanti. Quando avviene una transazione, il notaio può trasferire l’NFT al nuovo proprietario, registrando il cambiamento di proprietà sulla blockchain. Questo processo semplifica e accelera il trasferimento di proprietà, riducendo al minimo la possibilità di frodi o contestazioni.

Conservazione sicura dei documenti tramite NFT

La conservazione sicura dei documenti è un aspetto cruciale per un notaio. Gli NFT possono essere utilizzati come strumento per garantire la conservazione affidabile dei documenti importanti. Un notaio può creare un NFT per un documento e archiviarlo sulla blockchain, garantendo la sua integrità e accessibilità nel tempo.

Inoltre, l’utilizzo di contratti intelligenti basati su blockchain può consentire la creazione di regole e condizioni di accesso specifiche, fornendo un livello aggiuntivo di sicurezza e riservatezza per i documenti conservati. Questo approccio elimina il rischio di smarrimento o alterazione dei documenti, offrendo una soluzione sicura e duratura per la conservazione dei dati in genere ma in particolare quelli sensibili.

Conclusioni

L’uso degli NFT da parte del Notaio offre numerosi vantaggi, tra cui l’autenticazione sicura dei documenti, la registrazione e il trasferimento di proprietà semplificati e una conservazione affidabile dei documenti importanti. Gli NFT forniscono una prova digitale di autenticità e proprietà, tracciabilità sulla blockchain e un livello aggiuntivo di sicurezza grazie alla crittografia. Tuttavia, è importante sottolineare che l’adozione degli NFT nel settore notarile richiede una comprensione approfondita della tecnologia e delle implicazioni legali. Mentre gli NFT offrono nuove opportunità e soluzioni innovative per i notaio, è essenziale mantenere un equilibrio tra l’innovazione tecnologica e i principi fondamentali dell’autenticità e dell’affidabilità legale. Con ulteriori sviluppi nel campo degli NFT e delle tecnologie blockchain, l’uso di queste soluzioni nel settore notarile potrebbe espandersi, migliorando l’efficienza e la sicurezza delle operazioni notarili.

Come abbiamo anticipato, alcuni confrontano i certificati NFT con un atto notarile, sostenendo che determina anche chi è il proprietario del bene applicato al mondo digitale. Si dice che  l’NFT potrebbe sostituire progressivamente la fede pubblica, poiché i record sono archiviati in blockchain verificati e inalterabili. I sostenitori di questo confronto affermano che la blockchain diventerà il grande notaio universale, mentre gli NFT sarebbero i nuovi certificati immobiliari per eccellenza, nel breve medio e lungo periodo. 

Miniguida NFT: del Notaio

Tuttavia, sembra che questo confronto non tenga conto del ruolo del notaio come figura professionale.

Il lavoro del notaio non è solo  legittimare la firma e verificarne l’appartenenza ad una determinata persona, ma consiste anche:

  1. nel pronunciarsi sulla qualità del firmatario
  2. nel verificare la legittimità dell’operazione.
  3. Il notaio redige l’atto sotto la sua responsabilità
  4. verifica la legalità e che le parti ne abbiano compreso il contenuto.
  5. svolge anche altre funzioni quali la consulenza imparziale, la prevenzione del riciclaggio di denaro o la comunicazione dell’operazione ai diversi organi della pubblica amministrazione. 

Affermare che blockchain e NFT potranno sostituire i notai è un’affermazione che non ha senso.

Anche se è vero che l’uso di blockchain consente di garantire la veridicità e la titolarità di determinati beni che sono conservati in una rete pubblica, purtroppo però la blockchain non svolge molte delle funzioni dei notai.

La blockchain non redige gli atti come fanno i notai, non può provare la capacità dei suoi concedenti o la comprensione di quanto concesso, ma la cosa più importante è che non può garantire la legalità dell’operazione.

I notai svolgono tutte le funzioni sopra menzionate, ragion per cui solo alcune delle quali possono svolgere anche attività di tecnologia blockchain. Quello che però chi fa il paragone dimentica è che firmare un atto notarile è simbolo di garanzia di sicurezza e legalità. 

Forse, con il progresso della tecnologia, le blockchain possono integrare la funzione dei notai, ma non li possono sostituire a causa dell’impossibilità di svolgere tutte le medesime funzioni. 

L’ultima evoluzione degli NFT: Strumento Contrattuale

L’ultima evoluzione degli NFT

L’ultima evoluzione degli NFT contempla la possibilità di utilizzare questi certificati “di proprietà” nati per le opere digitali, come un potente strumento contrattuale anche per i professionisti e le imprese.

Abbiamo già avuto modo su tax blog di interessarci del Metaverso delle CryptoValute, e dell’uso indiscriminato di cui ne fanno i VIP nel mondo; Non possiamo non soffermarci sulle attività dello Studio libero Professionale e nelle aziende.

Ecco alcune evidenze, le piattaforme di utilizzo e le possibili prospettive di sviluppo, degli smart contract per i Professionisti, le imprese e perchè no, anche la Pubblica Amministrazione.

In questo momento di espansione, che potrebbe stabilizzare la crescita d’impiego o condannare all’oblio questo nuovo orizzonte tecnologico, gli NFT si stanno espandendo oltre il settore della crypto-art che li aveva fatti esplodere, cercando sempre nuove identità digitali e sperimentare nuove funzionalità.

Tutto ciò che è collezionabile può essere attratto e rappresentato da un NFT;

Tra i “collectibles” più bizzarri recentemente ceduti come NFT si registra, ad esempio, chi ha venduto il codice sorgente di internet, chi invece come l’Università della California ha venduto come NFT una sorta di copia autografata di parte del lavoro del premio Nobel James Allison; chi invece progetta di vendere il proprio genoma, i professionisti trasformeranno in NFT il prodotto del loro lavoro.

Le evoluzioni del fenomeno NFT si basano sempre sul principio per cui, i token non fungibili, sono utilizzabili per “digitalizzare” beni collezionabili o conservabili.

Volendo immaginare di aprire nuovi impieghi per l’NFT, a volte di fatto è possibile creare dal nulla un bene ed attribuirgli un valore, altrimenti non spendibile sul web o perché non vendibile o perché già troppo diffuso. La rivoluzione è l’unicità data dal concetto di Non Fungible Token “NFT”.

Nel mercato degli NFT inizia però a muoversi qualcos’altro, qualcosa di forse più interessante e più duraturo della semplice possibilità di “autografare” pezzi di codice, fotografie oppure quadri e sculture.

Se studiamo quindi le caratteristiche essenziali degli NFT, ci rendiamo conto che questi possono essere un potente strumento contrattuale, e che sono quindi reinventabili come strumento giuridico in un senso più ampio, che possa spaziare dalla fiscalità alla medicina, oppure dalla libera contrattazione civile al prova e data certa nel processo per altro già ampiamente telematico.

Bisogna sempre ricordare che per capire di cosa si tratta è utile tornare alla definizione di “NFT“.

Infatti chi acquista un non fungible token acquista di fatto una piccola serie di bit, che digitalizzano uno speciale contratto, lo “Smart Contract” il quale è costituito da un preciso standard tecnologico ad esempio su OpenSea uno dei Market Place dove si scambiano gli NFT attraverso gli standard utilizzati ERC-721 o ERC-1155 i sistemi (ce ne sono moti altri) sono universalmente riconosciuti a valenza notarile.

L’ultima evoluzione degli NFT prevede che gli Smart Contract di norma contengano:

(1) collegamento al Wallet portafoglio digitale che si occupa dell’aspetto finanziario di ogni NFT scambi o prenotazioni di cryptovaluta.

(2) la serie di bit oggetto del contratto, la quale sarà successivamente spezzettata e distribuita nella rete rimanendo collegati in testa e coda per mezzo dei puntatori, Il sistema forma la ormai famosa BlockChain;

(3) l’indirizzo, l’account, il soggetto informatico, da cui proviene la serie di bit;

(4) una serie di regole e condizioni che disciplinano alcuni aspetti tecnici e soprattutto quelli legali da uniformare al paese ove viene effettuata l’invio;;

(5) l’indirizzo del destinatario della serie di bit, di norma il gestore del Market Place e successivamente gli acquirenti i cedenti e comunque l’ultimo beneficiario;

(6) attribuzione di una frase chiave di almeno 12 parole.

Per quel che interessa il mondo delle professioni, la serie di bit oggetto del contratto rimanda con una funzione di hash, ovvero un riferimento univoco ad un file oppure ad un contenuto preciso nella rete.

Quel che dà valore al contenuto e lo distingue dalle sue infinite repliche sulla rete è l’audience dell’account “sempre accreditato”, da cui proviene il contenuto stesso e che ne costituisce, di fatto, la proprietà, paternità oppure la firma. Proprio quello che cercano i Professionisti la Rappresentanza e la Responsabilità Legale.

L’anonimato che caratterizza le operazioni su BlockChain viene quindi meno quando si parla di NFT

Anzi è essenziale denunciare il collegamento fra l’autore dell’opera e l’account da cui questa proviene, perché sarà proprio la provenienza dell’opera professionale da un dato account legittimo a conferirle valore, la tecnologia BlockChain consentirà di poter risalire la catena delle cessioni a ritroso fino al creatore con sicurezza e senza possibilità di errori, plagi o truffe.

L’opera anche Professionale in sé, potrebbe non essere inclusa nel token, il contratto quindi include solamente un rimando univoco all’opera professionale, che sarà poi conservata altrove sulla rete spesso con sistemi sicuri come gli indirizzi IPFS InterPlanetary File System.

Un contratto garantito da un terzo imparziale

L’NFT però evidentemente si presta anche a nascondere il contenuto dell’opera trasferita e questo può essere un ottimo espediente per trasferire ad esempio la paternità di un diritto intellettuale che non può ancora essere reso pubblico.

L’effetto è quello di un contratto “garantito” da una figura terza e imparziale senza la necessità di dover divulgare il contenuto dell’opera al terzo né di pagare il realizzatore per la sua attività come detto in bozza od incompleta.

Il terzo imparziale è sostituito dalla blockchain, che con il proprio registro distribuito garantisce con certezza data e contenuto di una determinata operazione.

L’ultima evoluzione degli NFT, può contiene un riferimento univoco al file della bozza di un’opera professionale.

Ad entrambe le parti del contratto, senza che nessuno possa conoscere il contenuto dell’originale, Si possono associare lo smart contract al file originale in modo univoco, dimostrando che il contratto era riferito a quell’opera e sottoscritto in una certa data.

Le potenzialità degli NFT come strumenti contrattuali

È pur vero che una semplice operazione di trasferimento di fondi su BlockChain consente di ottenere lo stesso effetto della data certa (inserendo come “causale” l’hash del file), ed è pur vero che l’ultima evoluzione degli NFT li vede collegabili in altri smart-contract consentendo così di trasferire la disponibilità di opere o documenti da mantenere “nascosti”.

I contratti che solitamente regolano gli NFT hanno dei vantaggi rispetto alle alternative descritte sopra per le transazioni in crypto valuta, in quanto sono molto più evoluti rispetto a una “semplice” transazione su BlockChain e, al contempo, sono in formato standard, molto diffusi e quindi più semplici da utilizzare anche per l’utente meno esperto.

Quanto alle potenzialità degli strumenti che gestiscono gli NFT, più evolute rispetto alle semplici transazioni su BlockChain o al progetto OpenTimeStamps che nasce con l’obiettivo di attribuire la sola data certa dei file, basti pensare ad esempio alla possibilità di trasferire il contratto con NFT annesso, fra professionista e cliente, nel caso in cui il Professionista voglia cedere il contratto a terzi interessati alla sua attività, ovvero gestire la diffusione di quello che si preannuncia un grande lavoro unitamente ad un altro professionista per esigenze di economia di scala. Quante volte ad esempio per eseguire un’attività il commercialista è costretto ad usufruire di altri professionisti quali medici, ingegneri, architetti, avvocati, ecc. ecc.

Gli standard contrattuali che regolano gli NFT su Ethereum sono perfettamente in grado di regolare una cessione totale o parziale dell’NFT, consentendo così alle parti del contratto originario una gestione digitale molto più flessibile nel loro rapporto negoziale.

Un altro esempio che consente di intuire le potenzialità dei sistemi contrattuali legati agli NFT è quello di un patto di riservatezza (NDA), in cui i dati da non divulgare potrebbero essere inclusi in un rimando contenuto in un NFT fra il titolare dei dati e il soggetto tenuto a non divulgarli.

Anche qui, un NFT permette alle parti di avere ben chiaro contenuto e limiti dell’obbligazione di non divulgazione, consentendo alle parti di documentare con precisione quando la pattuizione è stata negoziata e a quali dati va limitata o rivolta.

FL’ultima evoluzione degli NFT ha quindi il vantaggio di poter trasferire/estendere l’obbligazione a diversi soggetti.

Altri casi d’uso interessanti sono quelli, ad esempio, dei brevetti e dei contratti di sviluppo, che possono veder “registrati” su NFT i vari stati di avanzamento, con data certa per la detenzione od il relativo trasferimento di obbligazioni.

È chiaro che i casi d’uso della tecnologia alla base degli NFT nel settore del diritto siano molto più estesi rispetto a quelli astrattamente ipotizzabili oggi.

Gli smart-contract, sono diventati famosi con la vendita di collectibles, ma sono certamente destinati a sopravvivere all’hype e continuare a popolare il nostro quotidiano come strumenti dedicati a professionisti e imprenditori, Soamo anche certi che la Pubblica Amministrazione non sta li a guardare per il momento sta sperimentando le sue BlockChain nei rapporti con l’esterno, ma non è escluso che a breve le prestazioni sanitarie dell’INPS potrebbero essere rappresentate dall’ultima evoluzione degli NFT.

La possibilità di “combinare” smart-contract

L’utilizzo degli smart-contract dedicati agli NFT, quindi a prodotti, servizi opere dell’arte o dell’ingegno che sono e devono rimanere “unici” ben si presta anche a forme evolute di contrattualizzazione su BlockChain ricorderemo che partono da un contratto NFT (es. ERC721) per la cessione di un bene “unico” e che deve rimanere tale.

A questo NFT iniziale si possono aggiungere altri contratti secondo diversi standard ad esempio ERC20, il token “base” di Ethereum per gli smart contract.

Questi ulteriori, o contratti dipendenti sono invece focalizzati sulla transizione economica e quindi possono essere utilizzati ad esempio per gestire sub-licenze di un’opera intellettuale inizialmente ceduta via NFT.

La “tokenizzazione” attraverso l’ultima evoluzione degli NFT non è quindi, che la punta dell’iceberg per l’utilizzo professionale ed aziendale di questi contratti su BlockChain, indubbiamente il fenomeno della crypto-art ha contribuito a far conoscere e familiarizzare il grande pubblico.

Le piattaforme per l’utilizzo degli NFT

Ovviamente questi discorsi complessi dovranno essere tradotti in strumenti molto semplici ed immediati da utilizzare perché possano diffondersi al grande pubblico, ed in realtà ci sono già degli applicativi che si stanno occupando di queste soluzioni rivolte al mondo business.

Un interessante esempio italiano è Pablock, sviluppato da un’azienda spin-off del Politecnico di Milano, che offre su una comoda e intuitiva app un servizio API con le caratteristiche della certificazione notarile, creare NFT o token ERC20, il sistema presenta anche un meccanismo di “verifica” dell’utente per comprovare l’identità del soggetto che opera sulla BlockChain.

Il sistema operando su Ethereum ha il vantaggio di essere del tutto decentralizzato e quindi potenzialmente interoperabile con altri NFT.

Interessante è anche la proposta di Stampd che propone la creazione di NFT per finalità di certificazione notarile sulla blockchain di Cardano un’altra BlockChain basata su proof-of-stake, i file sono poi automaticamente caricati su InterPlanetary File System (IPFS).

Su iOS Apple, invece, è disponibile l’app S!NG, che promette la certificazione notarile come NFT per “ogni idea”. grazie al suo Smart Contract molto versatile.

Altra soluzione italiana è Dedit, che si fonda sulla BlockChain di Algorand, una BlockChain basata su un meccanismo di consenso proof-of-stake è stata lanciata nel 2019, la quale pur non consentendo di creare NFT, permette soluzioni di certificazione notarile in parte assimilabili, infatti combina la certificazione notarile su BlockChain e servizi di firma digitale.

Prospettive di sviluppo dell’ultima evoluzione degli NFT

Dopo aver scosso dalle fondamenta il mondo dell’arte, gli NFT sono stati oggetto di accesi entusiasmi e di argomentati ridimensionamenti. proprio quando si accede ai sistemi di conservazione e sicurezza, Di norma gli archivi dello studio del professionista sono sicuri e reperibili in qualsiasi momento, potrebbe non essere così per via della perdita delle password o la frase chiave per accedere all’NFT.

Comunque vada, va riconosciuto all’NFT l’effetto positivo di aver avvicinato gli utenti all’idea che valori economici estremamente significativi possano essere affidati ad un contratto su BlockChain, avvicinando anche gli utenti meno avvezzi all’idea di una gestione digitale di contratti e trasferimenti di beni immateriali

Cambiamo il modo in cui ci si approccia alla professione digitale ciò consente di ridare valore a contenuti creativi professionali spesso non spendibili per l’eccessiva riproducibilità consentita dal loro supporto informatico e dalla concorrenza.

Segnaliamo l’articolo apparso su Commercialista Telematico per approfondire le piattaforme di Market Place e le loro BlcokChain.

Questo avvicinamento potrebbe lasciare un’impronta duratura se fosse in grado di avvicinare definitivamente questi strumenti al mondo dei professionisti e delle imprese, rendendoli un asset significativo per la gestione di contratti spesso delicati e difficili da negoziare anche perché necessitano di segretezza da un lato e di certezza dall’altro.

È utile anche l’interpretazione che ne da Mark Zuckerberg del suo Metaverso visto che Meta ex Facebook si sta dirigendo proprio in questa direzione.

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Lo slittamento del termine, si è reso necessario per le difficoltà incontrate dagli enti, nella stesura di uno Stato Patrimoniale coerente con l’attività sociale e soprattutto che tenga conto di una eventuale devoluzione allo stato in caso di scioglimento.
Pensato anche per facilitare gli enti che ancora devono provvedere ad apportare le modifiche allo statuto con l’assemblea ordinaria, successivamente ricordiamo non sarà più possibile modificare gli statuti con l’assemblea ordinaria, ma necessiterà l’intervento del notaio in assemblea straordinaria per superare i controlli da parte degli uffici del Runts.
Il 23 novembre 2021
Avrebbe dovuto quindi iniziare la fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle:
organizzazioni di volontariato (ODV) e delle
associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS.
Al trasferimento, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statali e regionali.
Per le ONLUS, l’Agenzia delle Entrate concorderà con il Ministero le modalità di  comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data d’iscrizione.
Sempre dal momento in cui partirà effettivamente il RUNTS ricordiamo che non sarà più possibile richiedere l’iscrizione ai registri delle ODV e delle APS o all’anagrafe delle Onlus.

Gli enti di nuova iscrizione

Potranno richiedere l’iscrizione al RUNTS esclusivamente in via telematica sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con UNIONCAMERE, raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it, oppure potranno rivolgersi ad un  Commercialista Iscritto all’Ordine Provinciale, per eseguire correttamente tutte le procedure in relazione alle caratteristiche soggettive dell’ente da iscrivere.

Abbiamo già avuto modo di approfondire il nuovo testo dello Statuto da Adottare per gli enti del terzo settore, nel precedente articolo in questa occasione vogliamo concentrarci sulla necessita di redigere uno Stato Patrimoniale dell’ente, redatto alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A tutela della governance dell’ente,

Sarà necessaria anche la nostra attività di Revisione Legale, per convalidare i requisiti ed attestare la congruità dello Stato Patrimoniale.

Ricordiamo che in caso di scioglimento dell’ente, il patrimonio andrà devoluto allo Stato per scopi sociali.

Per ogni approfondimento su forme e modalità di iscrizione al RUNTS fate riferimento a questo interessante articolo dal sito cantiereterzosettore.it.


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Scopriamo la Società semplice

Scopriamo la Società semplice

Spesso si tende a ritenere che complicando le attività si raggiungono i migliori risultati, ma sicuramente così non è.

In caso di costituzione di una società nessuno pensa alla sua funzione ma si tende a concentrarsi esclusivamente sulle responsabilità e sul coinvolgimento del patrimonio personale dei soci con i fatti e le obbligazioni della società.
A ben vedere però la prima domanda da porsi quando si costituisce una società è se la stessa dovrà vivere del proprio lavoro, o più semplicemente dovrà amministrare un patrimonio.

Tutte le aziende commerciali o di servizi dotate di patrimonio immobiliare operano nell’errore  sbagliando clamorosamente approccio tributario

I nuovi indici di bilancio i famosi DSCR e l’analisi del rating ormai ci hanno convinto che l’impresa che pone il suo patrimonio a garanzia delle obbligazioni commerciali, commette un grave errore finanziario e soprattutto gli amministratori di quella società eccedono nella prudenza, ponendo il patrimonio sociale inutilmente a rischio.

Altro che trust e legge di Jersey il nostro Codice prevede la protezione del patrimonio semplice e funzionale anche al risparmio fiscale.

Vediamo perchè.

Prima di andare nel dettaglio dell’analisi dei vantaggi legati alla costituzione della società semplice va detto della previsione statutaria sulla non sequestrabilità o della non pignorabilità della quota del socio, a tal uopo occorre evidenziare che, per il perfezionamento dello strumento legato alla protezione patrimoniale occorre costituire la società semplice prima che vi siano pericoli di aggressione da parte di terzi.

Infatti, non si deve mai dimenticare che proteggere il patrimonio significa prevenire le possibili aggressioni, perché se si intervenisse quando ormai è troppo tardi, potrebbe esserci sempre la possibilità di attivare possibili azioni revocatorie; ricordiamo che la revocatoria ordinaria si estingue in cinque anni dal compimento dell’atto nello specifico dal conferimento.
Per i contabili l’invito è a leggere “Le scritture contabili e il bilancio delle società di persone” ottimo lavoro del Prof. Quattrocchio dell’Università di Torino, il quale ripercorrendo gli aspetti civili della struttura societaria, ci spiega la differenza tra rendiconto e bilancio e quale tipo di rendiconto-bilancio redigere in occasione di un particolare tipo di società semplice.
In conseguenza della non obbligatorietà del rendiconto-bilancio.

Modificabilità del contratto sociale con consenso unanime, nella società semplice

Riguardo la tutela della posizione del socio dal suo creditore particolare bisogna favorire l’analisi delle disposizioni civilistiche.

Sul punto occorre analizzare quanto dispone l’art. 2252 c.c., il quale prevede che “il contratto sociale può essere modificato soltanto attraverso il consenso di tutti i soci, se non è disposto diversamente“.

Ciò significa che nella società semplice come nelle altre società di persone è necessario il consenso di tutti i soci per modificare i patti sociali.

La modifica o trasferimento della quota nelle società di persone comporta la modifica della compagine soggettiva come identificata nell’atto costitutivo e caratterizzata dalla scelta personale e fiduciaria dei singoli soci, per questo la modifica rimane assoggettata alla necessità del consenso unanime dei soci ai sensi dell’art. 2252 c.c.

Questa situazione di fatto rende impossibile l’esecuzione forzata della quota del socio, almeno fino allo scioglimento della società per volontà dei soci e alla liquidazione pecuniaria delle rispettive quote.

Questo significa che è necessario il consenso unanime dei soci esistenti per l’introduzione di nuovi soci, così come non potrebbero essere sostituiti i soci esistenti, se non con il consenso e l’unanimità dei precedenti soci.

Riassumendo; nello statuto della società semplice che preveda limiti alla libera circolazione delle partecipazioni, non è possibile ottenere l’esecuzione forzata della quota di uno o più soci, durante la vita della società.

All’interno delle società di persone la quota sociale ha una valenza diversa da quella che si possiede nelle società di capitali.

Nella società di persone la quota rappresenta la misura della partecipazione del socio ai diritti ed agli obblighi relativi al rapporto sociale, intrinsecamente legata alla persona del socio stesso. Il medesimo socio rappresenta l’insostituibile parte animata della società la sua componente imprescindibile per il corretto funzionamento, verso il raggiungimento dello scopo sociale.

A proposito del Regime fiscale degli utili distribuiti dalla società semplice va tenuto principalmente conto che;

Gli utili distribuiti alle società semplici vanno imputati ai soci per trasparenza e seguono il regime diverso a seconda del socio percipiente per inserirli in dichiarazione si procede alle modalità che seguono tenuto conto che il 25 dicembre 2019 con l’art. 32-quater del decreto legge n. 124 del 2019 fu modificata la tassazione degli utili distribuiti alle società semplici in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione.

Fissando così il concetto della tassazione per trasparenza in capo al socio percettore.

Il regime fiscale della trasparenza in capo al socio percettore segue la sua natura giuridica e varia a seconda che si tratti di:

  • persone fisiche;
  • impresa individuale o società di persone;
  • soggetti IRES.

Va inoltre ricordato che :

  • i redditi sono imputati a ciascun socio pro quota, indipendentemente dalla effettiva percezione, unica condizione é l’approvazione del rendiconto dell’amministratore;
  • Le società semplici, non possono esercitare attività di tipo commerciale.

L’articolo 32-quater del D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020), convertito in Legge n. 157/2019 stabilisce la imposizione per trasparenza e pertanto i dividendi sono imputati ai soci e seguono la tassazione propria di ciascuno di essi.

Il trattamento fiscale degli utili che sono distribuiti dalle società semplici è differenziato, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione la società opera, la disposizione fiscale riguarda anche le somme o i beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale dalle società ed agli enti IRES residenti in Italia, secondo la provenienza.

Scopriamo la Società semplice Di conseguenza:

  • con riferimento alla quota di dividendi che è imputabile ai soggetti IRES, tenuti all’applicazione dell’art. 89 del TUIR, i dividendi attribuiti dalla società semplice sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare e vanno indicati nella dichiarazione al quadro SC al rigo RF58;
  • per la quota imputabile a soggetti titolari di reddito d’impresa, tenuti all’applicazione dell’articolo 59 TUIR, i dividendi attribuiti dalle società semplici sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare e vanno indicati nella dichiarazione dei redditi nei righi RF58, per le imprese in contabilità ordinaria oppure RG 26 per le imprese in contabilità semplificata;
  • per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del TUIR, i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta secca, nella misura del 26 per cento.

In sostanza si applica la modalità di tassazione che sarebbe operativa secondo la natura del soggetto percettore, anche ove non vi fosse il tramite della società.

Cosa dovrebbe contenere il contratto sociale di una società semplice per essere efficace.

  1. l’atto costitutivo di una società semplice
  2. Punti fondamentali dell’ atto costitutivo

Scopriamo la Società semplice l’atto costitutivo di una società semplice

L’atto costitutivo rappresenta il momento in cui almeno due persone sia fisiche che giuridiche, si accordano sulla costituzione di una S.s. e serve a regolare tutti i diritti e gli obblighi che i soci hanno sia tra loro che nei confronti della stessa società, ovvero verso i terzi.

Ma e soprattutto nei confronti del raggiungimento dello scopo sociale.

Siccome lo statuto della S.s. rappresenta l’accordo dei fondatori per la gestione della società e consentirle di raggiungere lo scopo sociale. Lo statuto della S.s. è anche rappresentato o definito “contratto”, la sua redazione non comporta esclusivamente la forma scritta, ma in caso i soci intendano conferire beni immobili è obbligatoria sia la forma scritta che l’atto pubblico.

La legge deduce l’esistenza di una società semplice anche solo tramite comportamento concludente ovvero per facta concludentia dei soci.

Ovvero dalla manifestazione tacita di una volontà di gestione. È infatti possibile limitarsi a stabilire un accordo di natura verbale per concretare una S.s. di fatto, tuttavia se dovessero insorgere complicazioni interne alla società sarà decisamente più complicato fare fede agli accordi presi, poiché formulati esclusivamente a voce.

Pertanto la stesura di un atto o contratto costitutivo comunemente indicato come statuto in forma scritta rende molto più facile il lavoro all’interno anche di una società semplice.

Ciò è dovuto principalmente al fatto che la legge non dà disposizioni precise, perciò l’atto costitutivo può aiutare a colmare quelle lacune lasciate dalla legge aiutando così a prevenire ambiguità e conflitti interni.

Il contratto sociale scritto di una società semplice è obbligatorio ai sensi dell’articolo 1350 del Codice civile solo se i soci conferiscono beni mobili o altri diritti reali immobiliari.

In linea di principio, tuttavia, raccomandiamo che ogni S.s. rediga per iscritto un atto costitutivo, i soci preventivamente alla firma lo sottopongano alla verifica di un notaio di un avvocato o meglio di un Commercialista.

I soci possono trarre grande beneficio dalla costituzione di una società semplice con atto scritto, il quale comprende sia l’atto costitutivo sia lo statuto, attraverso i patti contenuti.

Nell’Atto Costitutivo viene definita prima di tutto l’attività economica ma non commerciale che i soci intendono esercitare insieme; inoltre vengono determinati i conferimenti, i criteri di ripartizione degli utili e delle perdite, il potere degli amministratori e tutte le altre indicazioni che ritengono opportune.

Da non dimenticare la previsione statutaria del vincolo di trasferimento delle quote.

L’importanza dell’accordo scritto in quanto documento legale di riferimento si rivela in particolar modo utile al presentarsi di una delle seguenti situazioni:

  • Situazione economica svantaggiosa: in tempi di crisi il contratto può servire a regolare la distribuzione delle competenze;
  • Conflitti tra soci: conflitti di interesse e divergenze personali possono mettere a repentaglio l’esistenza della S.s.;
  • Distribuzione degli utili: un accordo scritto diventa praticamente indispensabile in caso di profitto da distribuire tra i soci se pur procurato da uno solo;
  • Scioglimento della S.s.: se i soci concordano sul fatto che la S.s. debba essere sciolta, senza un accordo scritto non è chiaro l’esatto svolgimento di tale processo, ma soprattutto la sua possibilità di soluzione.

Scopriamo la Società semplice Punti fondamentali dell’atto costitutivo

Come già accennato, nella pratica l’atto costitutivo è associato lo statuto che rappresenta l’accordo scritto nei patti sociali. Il primo definisce la volontà di creare la società, mentre il secondo ne regolamenta la gestione. Un accordo scritto che regolamenta una S.s. deve contenere:

  • I dati dei soci
  • La ragione sociale e la sede della S.s.
  • L’oggetto sociale
  • La natura, l’ammontare e l’attribuzione dei conferimenti
  • L’organizzazione amministrativa
  • La durata della società
  • Le norme sulla distribuzione degli utili/perdite
  • Le preclusioni sul trasferimento delle partecipazioni
  • Le regole per la rescissione o lo scioglimento
 Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti suscettibili di valutazione economica determinati nel contratto sociale.
Quando i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci sono obbligati a conferire, in parti uguali, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale. Così recita l’articolo 2253 del Codice civile il quale con questa formulazione rimarca l’importanza dell’impegno preso verso il conferimento. Impegno assunto con la costituzione della società semplice.
Vediamo cosa deve contenere esattamente il documento.
Sul web si trovano diversi esempi di contratti sociali per società semplici da scaricare gratuitamente. Accertatevi però che affrontino tutti gli aspetti importanti per la costituzione della vostra S.s.

Scopriamo la Società semplice Ragione sociale

Una società semplice è definita dal suo scopo, la vera ragione per cui le persone si riuniscono per formare una S.s.
Nel contratto questo punto deve essere in cima e rappresentare il credo vincolante della società.
A tal fine è necessario definirlo nel modo più comune possibile, in quanto si applica in ugual misura a tutti i soci.
Va usata una formulazione più chiara e semplice possibile: descrivendo nel modo più breve e preciso possibile ciò che la S.s. vuole essere e lo scopo che si prevede di raggiungere, possibilmente servendosi di un solo e corto periodo.
La ragione sociale può essere associata oppure seguire la denominazione e la sede legale della società nel primo paragrafo tra i patti dello statuto o contratto sociale.

Scopriamo la Società semplice Conferimenti dei soci

Come contenuto nell’articolo 2253 cc. sopra citato, ogni socio si prende l’impegno con l’apporto di beni e servizi di lavorare per raggiungere lo scopo comune della società.

Scopriamo la Società semplice. Nello specifico si fa riferimento a:

  • beni mobili o immobili
  • denaro
  • crediti
  • attività lavorativa

Tutto ciò indica il capitale sociale e come è stato conferito.

Scopriamo la Società semplice Ripartizione degli utili e delle perdite

Dopo aver approvato il rendiconto compreso del prospetto di riparto, ogni socio detiene il diritto di riscuotere la propria parte di utile, a meno che non sia stato deciso diversamente, come nel caso di conferimenti disuguali da parte dei singoli soci.

Nell’atto costitutivo si andrà a regolamentare il criterio di ripartizione degli utili. Se non si fa, ci pensa la legge a definire la ripartizione nel modo seguente:

  • ciascuno dei soci detiene il diritto di percepire parte degli utili, in proporzione al suo conferimento;
  • salvo quanto specificato nell’atto costitutivo, i conferimenti sono ritenuti pari ed uguali per tutti i soci;
  • se il conferimento è rappresentato da attività lavorativa o servizi, l’utile da ripartire va calcolato in mediazione preventiva oppure da un giudice secondo un principio di equità.

Scopriamo la Società semplice Amministrazione

L’amministrazione della società deve avere come unico fine quello di agire per realizzare l’attività economica e lavorare per ottenere lo scopo della società tramite i cosiddetti atti di gestione.

E’ possibile scegliere tra i diversi tipi di amministrazione:

  • disgiunta: ogni socio ricopre separatamente un ruolo amministrativo;
  • congiunta: qualsiasi atto di gestione va effettuato previo consenso di tutti i soci;
  • mista: si possono stabilire diverse categorie di atti di gestione per cui variano i ruoli amministrativi;
  • amministratore unico: un solo amministratore.

Durata

Si può decidere di dare una vita limitata alla società semplice, definendo già in anticipo la data del suo scioglimento.
In alternativa è possibile stabilire che la S.s. esista finché non venga conseguito il suo oggetto sociale.

Le informazioni contenute in questo articolo sono da considerarsi a titolo conoscitivo e non rappresentano attività di consulenza specifica, richiedibile gratuitamente compilando il form che segue.

fScopriamo la Società semplice



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Decreto Rilancio: il testo pubblicato in Gazzetta

Decreto Rilancio: il testo pubblicato in Gazzetta

Decreto Rilancio: il testo pubblicato in Gazzetta

La manovra da 55 miliardi per la ripresa prevede: 4 miliardi per il taglio delle tasse, 15 per le aziende, 3,25 alla sanità, 1,4 a Università e ricerca, 2 al turismo

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128 è stato pubblicato il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

La manovra, da 55 miliardi per la ripresa dell’Italia post lockdown, prevede: 4 miliardi per il taglio delle tasse, 15 miliardi per le aziende, 3,25 miliardi alla sanità, 1,4 miliardi a Università e ricerca, 2 miliardi al settore turistico.

Sommario:

Contributi a fondo perduto

10 miliardi alle imprese con fatturato non superiore di 5 milioni, accreditabili direttamente dall’Agenzia delle Entrate, a condizione che l’azienda abbia subito una diminuzione dei ricavi di almeno un terzo ad aprile rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. L’istanza deve essere corredata dall’autocertificazione di regolarità antimafia. L’indennizzo è pari al:

  • 20% per i fatturati fino a 400mila euro,
  • 15% fino tra 400mila euro e un milione
  • 10% da un milione a 5 milioni.

Canoni di locazione

Previsto un credito d’imposta del 60% per tre mensilità, a patto che sia registrata una perdita del fatturato di almeno il 50% rispetto al mese di riferimento.

Medie imprese

Le imprese tra 5 e 50 milioni di fatturato, che abbiano patito un calo dei ricavi non inferiore al 33%, potranno beneficiare di un sostegno alla ricapitalizzazione e della detassazione degli aumenti di capitale, a condizione che non sia inferiore a 250.000 euro. Sconto fiscale fino a 2 milioni, in tre anni, su Ires o Irpef per favorire le ricapitalizzazioni private.

Grandi imprese

Cassa depositi e prestiti, attraverso il cd. Patrimonio Rilancio opererà concedendo alle S.p.A., anche quotate, prestiti obbligazionari convertibili, oppure garantendo la partecipazione ad aumenti di capitale e l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in ipotesi di operazioni strategiche. Patrimonio Rilancio sarà sostenuto tramite titoli di Stato emessi dal Mef.

Debiti della PA

Anticipati 12 miliardi, da rimborsare in 30 anni, a enti locali e sistema sanitario, destinati a pagare i debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni per forniture, appalti e prestazioni, dei quali:

  • 6,5 miliardi a Comuni, Province e Città metropolitane,
  • 1,5 miliardi alle Regioni,
  • 4 miliardi alle ASL.

Enti locali

Stanziati 3,5 miliardi per gli enti locali. Il 30 per cento del fondo verrà erogata a ciascun ente, come acconto su quanto spettante, calcolato in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019. 100 milioni previsti per indennizzare i Comuni per i mancati incassi della tassa di soggiorno.

Irap per imprese fino a 250 milioni

Stop a saldo e acconto del 40% Irap, dovuto a giugno dalle imprese fino a 250 milioni di fatturato, escluse:

  • banche,
  • enti finanziari,
  • assicurazioni
  • pubbliche amministrazioni.

Sport

Fino al 30 giugno le società ed associazioni sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, non dovranno corrispondere i canoni di locazione e di concessione di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. Gli acquirenti di ticket per assistere a eventi sportivi possono presentare istanza di rimborso e il gestore dell’impianto, in alternativa, può rilasciare un voucher di stesso valore. Per i mesi di aprile e maggio, indennità di 600 euro per i lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione.

Strutture turistiche

Soppresso il versamento della prima rata Imu, quota-Stato e quota-Comune, con scadenza 16 giugno, per alberghi, agriturismi, villaggi turistici, e similari.

Sanificazione

Per le spese di sanificazione previsto un credito d’imposta del 60%, ampliato pure al terzo settore.

Bar e ristoranti

Bar, ristoranti, locali all’aperto, saranno esenti dalla tassa sull’occupazione di suolo pubblico per i tavolini collocati all’aperto, fino ad ottobre prossimo. Beneficeranno anche di un credito di imposta, cedibile, pari al 60% delle spese destinate agli interventi per far ripartire l’attività.

Cassa integrazione

Ulteriori 9 settimane di cassa integrazione si aggiungono alle 9 settimane contemplate dal cd. Cura Italia:

  • 5 si potranno impiegare fino alla fine di agosto, per chi ne abbia già usufruito,
  • 4 tra settembre e ottobre.

Lavoratori autonomi

Esteso, anche per il mese di aprile, l’indennizzo di 600 euro per i professionisti e collaboratori. L’importo lievita a 1.000 euro, per il mese di maggio, per i liberi professionisti purché:

  • titolari di partita Iva attiva
  • iscritti alla Gestione separata Inps
  • non beneficiari di pensione
  • non iscritti ad ulteriori forme previdenziali obbligatorie,
  • che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del bimestre marzo-aprile, rispetto al reddito del secondo bimestre dell’anno precedente.

Per i lavoratori agricoli il bonus di aprile è di 500 euro.

Colf e badanti

Ai lavoratori domestici titolari, al 23 febbraio 2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata globale superiore a 10 ore settimanali, viene ammesso un indennizzo mensile di 500 euro, per aprile e maggio, 600 euro per i contratti che oltrepassano le 20 ore settimanali.

Stranieri e lavoro irregolare

Si può presentare istanza al fine di concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, con cittadini italiani o cittadini stranieri, per:

  • lavoratori agricoli,
  • colf,
  • badanti.

Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno decaduto tra ottobre 2019 e gennaio 2020 possono richiedere il permesso temporaneo di 6 mesi.

Sono esclusi:

  • datori di lavoro condannati negli ultimi 5 anni per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, o allo sfruttamento di minori.
  • cittadini stranieri destinatari di provvedimento di espulsione.

Provvidenze familiari per lavoratori

Numerose misure per i lavoratori:

  • 1.200 euro di bonus babysitter per chi non ha beneficiato di quello previsto dal d.l. Cura Italia
  • 2.000 euro di bonus babysitter per medici e operatori sanitari
  • bonus baby sitter spendibile per i centri estivi
  • 15 giorni di congedo parentale straordinario con retribuzione al 30%, fino a luglio, per chi ha figli sotto i 12 anni
  • i lavoratori dipendenti del settore privato con figli sotto ai 14 anni, fino al termine dell’emergenza sanitaria possono operare in smart working, se detta modalità risulti compatibile con le peculiarità della prestazione
  • ulteriori 12 giorni di permesso ex legge 104.

Reddito di emergenza

Stanziato 1 miliardo per erogare due mesi di Reddito di emergenza, da 400 a 800 euro mensili, per i nuclei familiari in difficoltà. Tra i requisiti:

  • residenza in Italia,
  • reddito familiare inferiore al reddito di emergenza spettante,
  • patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila,
  • Isee inferiore a 15mila euro,
  • non beneficiare di ulteriori sussidi.

Bonus vacanze

Per i nuclei familiari con Isee non superiore a 40.000, è previsto un bonus, spendibile dal I luglio al 31 dicembre prossimi, per servizi in ambito turistico, in Italia:

  • 500 euro per ogni famiglia,
  • 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone,
  • 150 euro per quelli composti da una sola persona,

Il bonus è fruibile:

  • l’80% a titolo di sconto,
  • il 20% come detrazione di imposta.

Affitti

Ulteriori 140 milioni di euro destinati al fondo per gli affitti.

Bonus bici

Pari al 60% dell’importo versato fino a concorrenza di 500 euro.

Edilizia

Incentivo al 110% per i lavori di riqualificazione energetica e antisismica, con facoltà di cessione del credito maturato agli istituti bancari, oppure di beneficiare dello sconto in fattura dall’impresa che esegue i lavori.

Versamenti tasse e contributi

I versamenti di tasse e contributi, sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio, slitta al 16 settembre e potrà avvenire, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da mese di settembre. Sospesi i pignoramenti su stipendi e pensioni.

Sanità

3,25 miliardi alla sanità:

  • 1,25 miliardi per implementare l’assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale,
  • 1,46 miliardi per gli ospedali,
  • 430,9 milioni per interventi sul personale sanitario (assunzione di 10.000 infermieri),
  • 95 milioni per finanziare 3.800 contratti di specializzazione sanitaria.

DPI

Soppressa l’Iva nel 2020, che salirà al 5% nel 2021, su mascherine, gel disinfettanti e sugli altri dispositivi di protezione individuale destinati alla prevenzione del contagio.

16 mila insegnanti da stabilizzare

Entro il prossimo settembre 8 mila docenti verranno stabilizzati tramite concorso ordinario, altri 8mila attraverso il concorso straordinario.

Scuole

331 milioni previsti per la ripresa delle attività scolastiche, a settembre, in condizioni di sicurezza.

Centri estivi

150 milioni destinati al Fondo per le politiche per la famiglia per centri estivi e lotta alla povertà educativa.

Librerie, musei, cinema

210 milioni a librerie, editoria, musei e luoghi di cultura, da erogare tramite il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, a titolo di ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Prevista l’emissione dei voucher per chi abbia acquistato biglietti per cinema, teatri, musei e altri luoghi della cultura.

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Liquidazione Coop & SRL SRL-s Senza Notaio

Liquidazione Coop & SRL SRL-s Senza Notaio

Non in tutti i casi è possibile liquidare una società a responsabilità limitata o cooperativa senza l’assemblea straordinaria presieduta dal Notaio. Ma per  sapere se una  cooperativa a r.l. , al verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall’ art. 2484 del c.c., può nominare uno o più liquidatori senza ricorrere all’assemblea straordinaria(art. 2365) ne tantomeno al notaio( art. 2436) .

Bisogna premettere che ai sensi dell’art. 2519, le disposizioni in materia di S.r.l. e le relative modalità interpretative trovano applicazione anche alle società cooperative per le quali lo statuto sociale preveda, ovvero la legge ha imposto, il riferimento al modello s.r.l.

La delibera assembleare di nomina dei liquidatori nelle cooperative a rl, può effettivamente essere adottata senza la presenza del notaio verbalizzante.

Tuttavia tale affermazione non ha valenza generale, in quanto tutte le volte in cui lo scioglimento determini nella sostanza un mutamente del contratto societario, ritorna imprescindibile la presenza della forma pubblica.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso il parere che è possibile accertare alcune delle cause di scioglimento di SRL, senza ricorrere alla funzione notarile.

Ecco qual è la procedura da seguire per la messa in liquidazione di una SRL/coop. senza notaio.

Come è noto, nelle società di capitali, la fase di liquidazione è un passaggio obbligato, anche nel caso in cui non ci siano attività o passività da liquidare.

Orbene, da tempo si discuteva sulla possibilità di iscrivere presso i Registri delle Imprese, l’accertamento delle cause di scioglimento societario di cui all’art. 2484 codice civile senza l’intervento notarile.

In particolare ci si riferiva alle situazioni contemplate ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7) escludendosi, il n. 6 ( per deliberazione dell’assemblea).

ll MISE, con il Parere n. 94215 del 19.5.2014, ha risposto con valenza generale agli interrogativi posti dall’Ufficio del Registro delle Imprese.

Il parere ministeriale dapprima richiama i punti fermi emersi nel corso del dibattito svolto sul tema da autorevoli fonti quali il Consiglio Nazionale del Notariato e l’IRDCEC, per poi addentrarsi nelle considerazioni del caso.

Le linee generali di risoluzione della questione sono le seguenti: nei casi in cui le cause di scioglimento previste dall’art. 2484 del codice civile siano oggettive – automatiche, l’organo amministrativo potrà iscrivere detta causa al Registro delle Imprese, senza ricorrere alla verbalizzazione – controllo di legalità – notarile.

Ove invece i soci esprimano la volontà di mettere in scioglimento la società, sarà la verbalizzazione notarile a definire detta decisione.

La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale è una delle situazioni in cui è possibile ricorrere alla procedura semplificata di iscrizione al Registro delle Imprese, senza ricorrere all’atto notarile.

In questo caso, gli amministratori, eseguita la verifica della situazione contabile dalla quale risulti detta circostanza, senza indugio, devono convocare l’assemblea dei soci.

Vista la situazione contabile, si prospetterà ai soci la possibilità di:

  • ricapitalizzare la società;
  • trasformare la società.

Nel caso in cui si decida di non avvalersi di nessuna delle due possibilità, di fatto si verifica la causa di scioglimento.

L’organo amministrativo, pertanto, attesterà sotto la propria responsabilità, in apposito modulo, l’esito dell’assemblea dei soci e che, pertanto, si è verificata la causa di scioglimento prevista dal n. 4 dell’art. 2484 del codice civile.

Dopo l’iscrizione al Registro delle Imprese della causa di scioglimento, l’organo amministrativo potrà depositare il verbale d’assemblea dei soci di nomina del liquidatore/i e dei relativi poteri e dei criteri con cui dovrà svolgersi la liquidazione.

Anche questa deliberazione dell’assemblea non è soggetta a verbalizzazione notarile, dato che il relativo verbale non occorre che rivesta la forma dell’atto pubblico, ne la decisione è soggetta al controllo di legalità da parte del notaio.


Il nostro Studio propone le procedure di liquidazione semplificata con o senza nuovo liquidatore, e se del caso fornendo anche la sede della liquidazione.

Per qualsiasi dubbio o necessità ricordiamo che la consulenza via internet è totalmente gratuita v’invitiamo quindi a compilare la form che segue anche per semplici contatti.


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