Forfettari esclusi dalla fatturazione elettronica non per forza

Forfettari esclusi dalla fatturazione elettronica non per forza

Imprese e professionisti saranno interessati all’emissione delle fatture in formato elettronico; sappiamo che tra i soggetti esonerati vi sono i contribuenti che applicano i regimi agevolati, quale il regime forfettario, anche alla luce dei minori vincoli introdotti dalla Legge di Bilancio. Ma non sembra tutto oro quello che luccica nella semplificazione. Procediamo con ordine, per meglio comprendere per quale motivo un esonerato potrebbe essere; Non per legge ma comunque obbligato ad emettere la fattura elettronica.

È precisato nella guida per la fatturazione elettronica, l’esonero dalla fatturazione elettronica non è un divieto, tanto che gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche come tutti gli altri operatori economici potranno così beneficiare dei vantaggi legali al nuovo sistema di fatturazione.

È possibile infatti che alcuni cessionari o committenti potrebbero obbligare i loro fornitori artigiani o professionisti i quali se pur operanti in regime di vantaggio; All’utilizzo dello strumento telematico fiscale, al fine di uniformare il flusso in ingresso delle fatture passive.

Quindi nonostante vi sia un precipuo esonero normativo, il contribuente forfettario potrebbe essere chiamato o meglio obbligato all’emissione della fattura elettronica per poter accedere o mantenere “alcuni” clienti.

Se il cliente dovesse far parte della Pubblica Amministrazione, la fattura elettronica continua ad essere obbligatoria anche per il contribuente in regime forfettario.


Le fatture Emesse

In relazione alla fattura emessa in formato elettronico, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 127/2015 (così come modificato dall’articolo 1, comma 909, L. 205/2017) beneficiano dell’esonero le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nei regimi agevolati esonerati dall’applicazione dell’imposta IVA:

  • Regime di vantaggio” (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011);
  • Regime forfettario” di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.

Per quanto riguarda l’eliminazione dello spesometro, è confermata anche per una eventuale fattura passiva ricevuta in maniera c.d. tradizionale da un forfettario. Tra le FAQ pubblicate sul sito, l’Agenzia delle Entrate pubblica le due circostanze supporto della tesi in riferimento a:

  • l’obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato, come previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015;
  • la Legge di Bilancio 2018 ha abrogato l’articolo 21 D.L. 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019.

Le fatture ricevute

In relazione alla necessità o meno di conservare a norma le fatture elettroniche, aspetto sul quale si sono posti molti interrogativi a seguito di risposte non sempre univoche rilasciate dall’Amministrazione Finanziaria. Al momento l’Agenzia delle Entrate nelle proprie FAQ già richiamate, riporta:

“Come stabilito dall’articolo 1 del d.Lgs. n. 127/15, l’operatore Iva residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la Pec ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.”

Il forfettario ha due concrete possibilità:

  • pretendere una copia della fattura in modalità analogica, nel qual caso risulta esonerato dagli obblighi di conservazione avrà comunque la possibilità di scaricare la fattura elettronica nella propria area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate “fatture e corrispettivi”);
  • comunicare Pec o codice destinatario per farsi recapitare la fattura elettronica come avviene per gli altri soggetti, nel qual caso scattano gli obblighi di conservazione che possono essere assolti anche semplicemente sottoscrivendo lo specifico accordo con l’Agenzia delle Entrate.

lo spesometro ?

È giusta al momento, la considerazione che a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione dello “spesometro”.

Se non per le operazioni transfrontaliere.


Che dire siamo vicini a quanti nelle prime ore dell’applicazione delle nuove regole si troveranno a dover assumere decisioni e complicazioni.

Per maggiori informazioni oltre quanto pubblicato nell’articolo per contatti o qualsiasi altra necessità non esitate e compilate la form di contatto, da diritto alla consulenza totalmente gratuita via e-Mail sugli argomenti che seguono:

Programma
Regime forfettario
  • Allargamento della platea dei soggetti coinvolti, alla luce della Legge di bilancio 2019;
  • Quadro normativo di riferimento;
  • Novità riguardanti i requisiti di accesso;
  • Esclusioni soggettive e oggettive;
  • Valutazioni di convenienza;
  • Vincoli per il cambio di regime: l’apertura della Risoluzione Ministeriale n 64/E/18;
  • Esonero dall’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica: quando opera?
  • Considerazioni in vista del regime di tassazione al 20% in vigore dal 2020.

Semplificati per cassa

  • Requisiti di accesso al regime;
  • Nuove regole per la determinazione del reddito d’impresa e professionale;
  • Analisi derogatorie al regime per cassa;
  • Adempimenti contabili del regime per cassa;
  • Gli aspetti operativi del regime per cassa;
  • Registrazione ex art. 18 c.5 DPR 600/73
  • La nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2019 per il riporto delle perdite

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Forfettari esclusi dalla fatturazione elettronica… ma non per forza !
Fonte:

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate

Dal 1° gennaio la fattura elettronica diventa obbligatoria

abbiamo la soluzione; Semplice ed a prova di errore.

L’Agenzia delle Entrate, ha diffuso le linee giuda per rispettare correttamente le indicazioni della Legge di Bilancio 2018.
Le linee guida dell’Agenzia delle Entrate per la fattura elettronica inoltre ci informano come sarebbe possibile rispettare la legge senza spendere niente.
Il processo indicato oltre che completo ove dovesse risultare complicato valutate  il nostro Servizio “Fatturazione Elettronica” tramite il WEB (invio e ricezione con codice univoco o PEC) verso i Privati, le Aziende ed i Professionisti e la Pubblica Amministrazione / Enti Pubblici e Privati, produce documenti informatici conformi allo standard XML 1.2 in vigore già dal 1 gennaio 2017, il servizio completa con la conservazione elettronica a norma.

Anche nella forma “ASSISTITA” Facciamo Tutto Noi  da remote. ( compilare, firmare, spedire e controllare gli esiti)

Il nuovo portale Web è stato sviluppato per consentire di creare, trasmettere , ricevere e archiviare le Fatture Elettroniche nel formato conforme alle specifiche dell’Agenzia delle Entrate (XML) e rendere indipendenti le Aziende ed i Professionisti rispetto al nuovo obbligo procedurale che decorre dal 1 gennaio 2019. In qualità di “intermediari” accreditati dall’Agenzia possiamo assegnare i “codici univoci” per ricevere le fatture dei Vostri fornitori direttamente consultabili con un click dall’apposita funzione.

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La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate

Contratto di Rete o di Franchising, quale scegliere?

Contratto di Rete o di Franchising, quale scegliere?

Da più parti viene richiesto di trovare sistemi ed iniziative per rilanciare la propria attività, consolidare i risultati raggiunti, oppure migliorare i margini di guadagno. Così spesso l’attenzione cade sulle forme associative tra imprese oppure tra imprenditori e professionisti.

L’articolo che segue riguarda la rappresentazione delle regole ufficiali che orbitano intorno ai due simili e particolari negozi giuridici.

Contratto di rete o affiliazione Commerciale, il Franchising.

Ci siamo soffermati sul secondo l’Affiliazione Commerciale o Franchising con la pubblicazione di un contratto schema per un centro di servizi fiscali, contabili ed amministrativi od assicurativo sociali.

Come richiesto dalla società Incista Spa per il rilancio della divisione allServiceS.

La pubblicazione dello schema di contratto perchè ci sembra una buona occasione per molti, i quali pur avendo perso il riferimento principale, conservano le loro capacità ed alimentano gli stimoli di crescita professionale.

Ovviamente ogni adattamento deve essere preventivamente valutato da un Professionista di vostra fiducia iscritto in Albo Professionale ad esempio quello dei Dottori Commercialisti o degli Avvocati.

Il blog espressosud.it come di consueto, ai contatti provenienti dai social anche se non specificamente collegati, offre la specifica consulenza che non comporti alcuna spesa, ma solo parere anche se scritto in maniera totalmente gratuita e confidenziale.


Mini Guida al Contratto di Rete 

Secondo quanto indicato dall’art. 3, comma 4ter, del D.M. n. 33/2009 possono essere parti del contratto di rete unicamente soggetti che rivestano la qualifica d’imprenditori, ai sensi dell’art. 2082 c.c., e che sono tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese ed in possesso di una partita iva anche se non comunitaria.

Cos’é il Contratto di Rete?

Il Contratto di Rete è una forma di aggregazione tra imprese, che prevede la collaborazione e la cooperazione, purchè siano mantenute tutte le caratteristiche di indipendenza, autonomia e specialità delle singole aziende partecipi alla rete.

Lo scopo del contratto è quello di perseguire obiettivi comuni, condivisi, al fine di incrementare la competitività sui mercati ridurre i costi di esercizio aumentare la capacità innovativa.

Chi può stipulare?

Il Contratto di Rete può essere stipulato senza limitazioni relative a:

  • NUMERO DI IMPRESE: che devono essere almeno due;
  • FORMA GIURIDICA: possono partecipare società di capitali, imprese individuali, cooperative, consorzi, purchè in possesso di un codice iva.
  • LUOGO: possono partecipare imprese situate in diverse parti del territorio italiano e imprese estere purchè con sedi operative in Italia;
  • DIMENSIONE: possono essere grandi, medie e piccole imprese;
  • ATTIVITÀ: possono essere operanti in settori differenti.

Quali attività quali le caratteristiche ?

La normativa prevede che le parti :

  1. predispongano un programma di rete – ossia un piano globale d’azione volto ad,
  2. accrescere la capacità innovativa e la competitività di entrambe,
  3. infine che, portino a termine le attività previste nel programma.

I programmi possono essere di 3 tipologie:

  1. COLLABORAZIONE: tra le parti in ambiti affini, attinenti o complementari l’esercizio delle proprie imprese;
  2. SCAMBIO: tra le parti di informazioni o di prestazioni di qualsiasi natura (commerciale, industriale, tecnica e tecnologica);
  3. ESERCIZIO IN COMUNE: tra le parti di una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese.

I Vantaggi ?

Costituire una rete permette di aumentare la crescita dimensionale preservando l’autonomia giuridica ed operativa delle diverse imprese che si aggregano. Contemporaneamente avviane lo scambio del potenziale operativo senza aumentare i costi aumentano gli sbocchi d’impiego delle attività previste per la singola impresa partecipe alla rete.

La sinergia in estrema sintesi consente di:

  • diventare un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare e raggiungere meglio il mercato di riferimento sopratutto quelli esteri;
  • ampliare l’offerta;
  • dividere i costi; O quantomeno accedere a nuove condizioni di vantaggio anche se solo nei pagamenti;
  • accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto e godere di agevolazioni fiscali;
  • partecipare alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici;
  • impiegare il distacco del personale tra le imprese (l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete);
  • assumere in regime di codatorialità Utilizzazione della prestazione lavorativa di uno o più dipendenti a favore di uno o più datori di lavoro, in base a una particolare normazione nel caso in cui questi ultimi facciano parte di una rete d’impresa.

Gestione della Rete

Il Contratto di Rete, nella sua essenza, permette di rendere ufficiale il rapporto di collaborazione fra le imprese aderenti, così da poter rendere chiari l’impegno, gli investimenti e il tipo di rapporti di scambio da adottare.

Nello specifico è bene formalizzare:

  • MODALITÀ: si identifica e condivide uno scopo comune a tutte le imprese partecipi alla rete, si individua come verranno monitorati i vari step che cadenzano gli obiettivi strategici; infine si devono definire obblighi e diritti di tutte le imprese partecipanti.
  • ASSUNZIONE DI DECISIONI: si avrà cura di regolamentare il potere decisionale da parte delle partecipanti in materia di interessi comuni ad esempio definire e prevedere le maggioranze quali quella  semplice, quale maggioranza é qualificata, e l’unanimità su determinate o tutte le decisioni.
  • FONDO PATRIMONIALE COMUNE: si devono definire le regole su come gestire un eventuale fondo patrimoniale comune e la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascuna partecipante si obbliga a versare.
  • RAPPRESENTANTE COMUNE: eventuale definizione di un organo di rappresentanza comune per l’esecuzione delle volontà delle aziende nel rispetto del contratto di rete, per i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti e le regole per il suo compenso e la sua eventuale sostituzione.
  • ADESIONE, DURATA E RECESSO:  si devono definire la durata del contratto di rete, le modalità di adesione di eventuali altre imprese e le cause di recesso anticipato.

Requisiti minimi del contratto di rete.

L’atto da sottoscrivere per avere validità deve contenere:

  • le imprese aderenti potrà prevedersi nell’atto la successiva adesione di altre imprese;
  • gli obiettivi comuni e strategici ivi comprese le modalità di verifica dell’avanzamento verso tali obiettivi;
  • il programma della rete, con la specificazione dei diritti e degli obblighi di ciascun partecipante;
  • la durata, e le modalità di eventuali rinnovi;
  • le eventuali modalità di adesione di altre aziende/imprenditori/professionisti/associazioni;
  • le regole di gestione delle decisioni comuni.

Possono essere elementi facoltativi: 

  • l’organo comune il/i soggetti individuati per l’esecuzione del contratto al quale affidare le modalità di gestione della rete nomina ed attribuzione poteri e compenso della Rappresentanza amministrativa.
  • controllo Legale dei conti.
  • il fondo patrimoniale
  • le cause di recesso anticipato
  • le modifiche, le maggioranze, del programma di rete.

In questo contesto normativo appare ovvio che il contratto di rete favorisce l’aggregazione di grandi imprese con piccolo o micro al fine di trasferire o cedere in parte i grandi lavori ad esse affidati.

La capacità attrattiva è della grande impresa la quale giocoforza è portatrice del lavoro, particolare attenzione dovrà essere prestare su clausole vessatoria in seno alla capacità delle piccole imprese di rivalersi per danni subiti per cause ad essa non imputabili.

Indubbiamente senza responsabilità civile diretta sulla parte esecutiva, per una impresa appaltatrice di un grande lavoro, affronterà tutto il lavoro con maggiore disinvoltura, ciò porta di norma al doppio vantaggio di ridurre i costi ed aumentare il margine di guadagno.

Altra nota caratteristica interessante nel contratto di rete è la possibilità di creare e gestire un patrimonio comune, a ciò quindi prestare molta attenzione a chi risulterà intestatario dei beni iscritti, dovrà essere colui che lo ha pagato, ovvero sarà trascritto nel registro della P.A. il vincolo di proprietà a favore di tutte le imprese partecipi all’acquisto.


Mini guida al contratto di franchising con fac-simile di contratto.

Il contratto di franchising noto in Italia come il contratto di affiliazione commerciale, è un contratto atipico ovvero non direttamente disciplinato dal Codice Civile, ma rientra nella categoria dei contratti di distribuzione.

Il legislatore ha quindi provveduto a disciplinarlo in una legge speciale, la legge 6 maggio 2004 n. 129, entrata in vigore il 25/05/2004 e da questa data si applica ai contratti di franchising in Italia.

La legge 129/2004 ha così sostituito il termine franchising con la dicitura italiana di contratto di “affiliazione commerciale”. Vediamo in dettaglio i caratteri fondamentali della norma in esame.

Cos’è e come funziona il franchising

Il Franchising è un accordo di collaborazione commerciale tra due o più imprenditori o più Professionisti giuridicamente ed economicamente indipendenti.

Le parti del franchising

Da una parte il Franchisor comunemente detto affiliante e dall’altra il franchisee detto anche affiliato i quali sono già in attività individuale, attraverso la stipula del contratto di franchising pongono in essere una collaborazione diretta alla commercializzazione di beni e/o la produzione di servizi con gli stessi elementi distintivi e con le procedure sperimentate dal Franchisor-Affiliante.

Il Franchisor prima di sviluppare il suo franchising ha sperimentato la sua formula di commercializzazione nel mercato, raggiunge successi e consolida il brand; Che intende rafforzare attraverso il sistema del franchising.

Così si impegna a condividere con il proprio Franchisee-Affiliato tutto quel bagaglio di esperienza sul modo di lavorare detto anche know how.

Trasferisce all’affiliato un patrimonio di conoscenze attraverso la :

  1. formazione
  2. manuali a questo riservati.

In questo modo, il potenziale affiliato apre o rilancia un’attività con l’azienda che sa già come muoversi per entrare con minori impieghi economici e maggiori possibilità di successo nel mercato di riferimento.

La formula del franchising viene spesso scelta anche da chi; Ha lavorato in proprio e ha esperienza sull’attività che andrà a intraprendere non necessita quindi di particolare formazione od affiancamento, ma.

Decide che conviene affiliarsi se non altro, per abbattere i costi legati alle materiali elaborazioni contabili, personale dipendente, spostamenti documentali originali, sede di lavoro.

La standardizzazione del sistema di gestione dei documenti del franchising che interessa questo blog, nasce proprio per questo.

I diversi tipi di franchising

Esistono tre macro eree d’impiego della formula del franchising, e più precisamente :

  • franchising del produttore;
  • franchising di distribuzione;
  • franchising di servizi.

Il franchising di produzione

Con un franchising di produzione, l’Affiliante di norma è una impresa industriale, produce i propri beni e li distribuisce attraverso la propria rete di franchiesee/rivenditori/affiliati. Questo tipo di contratto è caratteristico del settore dell’abbigliamento, delle calzature, accessori di abbigliamento, dei mobili delle autovetture, e moltissimi altri beni di largo consumo.

Il franchising di distribuzione

È tipico invece di quelle catene dove il franchisor funge da centrale di acquisti, l’Affiliante si occupa di monitorare i consumi delle Affiliate per acquistare grandi stock di prodotto anche se da diversi produttori, acquisisce così un forte margine di sconto che distribuisce agli affiliati, così il franchisor seleziona i fornitori e per l’affiliato si ha un vantaggio rappresentato dal fatto di avere un unico interlocutore che ha selezionato per lui i prodotti, e cioè il franchisor.
Ne sono un esempio negozi e catene alimentari oppure che trattano prodotti per l’igiene e la pulizia della casa e della persona.

Il franchising di servizi

Con la costante penetrazione dell’informatica in tutti i settori produttivi, risulta diffuso il franchising di servizi.
In questo caso, non viene distribuito nessun prodotto ma sono offerti dei servizi, i quali possono spaziare nei più differenti campi professionali.
Rientrano in questo settore dal franchising della ristorazione, dei viaggi, della mediazione creditizia, o dei servizi internet alla elaborazione dei dati in conto terzi.

Franchising: fee e royalties

Quando il potenziale affiliato aderisce al franchising di solito gli viene chiesto dal franchisor un diritto di entrata denominato fee d’ingresso.

La fee d’ingresso è un corrispettivo iniziale che viene dato una tantum di solito al momento della stipula del contratto di affiliazione.
La fee d’ingresso può essere più o meno alta, dipende dal tipo di servizi offerti, dalla quantità e qualità della formazione impartita, dall’assistenza prestata e soprattutto dalla notorietà del marchio Affiliante. In genere più il marchio è noto più la fee d’ingresso è alta.

Quando entra a fare parte di una rete di servizi in franchising ci sono però minori costi di quanti non se ne dovrebbero sostenere se si dovesse aprire un’attività in proprio.

Basti pensare all’acquisizione di nuova clientela non reperibile senza i titoli professionali o le esclusive dell’affiliante.

Potrebbe esserci bisogno infatti di spese per il design dell’arredo del locale, anche la grafica e l’immagine sono studiate dall’Affliliante.

Non c’è bisogno di fare esperienza la l’Affiliante fornisce già un percorso di formazione e non c’è bisogno di far conoscere il brand dato che in genere il marchio è già noto nel mercato di riferimento, ciò consente all’affiliato di aprire una nuova attività immediatamente riconoscibile e nota a gran parte se non a tutti della sua potenziale utenza.

Le royalties costituiscono invece un corrispettivo mensile che versa l’Affiliato all’Affiliante.
Si può prevedere un pagamento sotto forma di canone fisso  oppure come percentuale sui guadagni. Stabilita la quota potenziale dell’Affiliato prima del contratto.

In alcuni casi non si prevedono royalties perché l’affiliante ha già un suo ritorno economico dai prodotti o servizi distribuiti all’affiliato.

Franchising: la definizione normativa

L’articolo 1 della legge n. 129/2004 definisce questo negozio giuridico come:

il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi“.

Per anni il franchisee ha rappresentato la parte economicamente più debole.

Tra le varie novità introdotte è quindi da tenere presente la costante volontà di tutela dell’affiliato che trova espressione in una maggiore presenza di norme “protettive”.

La legge 129/2004 non solo disciplina i vari aspetti dell’affiliazione commerciale, ma definisce gli elementi tipici del contratto in maniera completa e precisa cogliendone l’aspetto innovativo.

Cenni storici sul franchising

È opinione di molti studiosi della storia dell’economia che il termine franchising è derivato da una prassi sorta dopo la guerra di Secessione. Si pensa infatti che la realizzazione di una rete di distribuzione basata sulle aziende meridionali, rappresentò l’unico strumento di successo per gli imprenditori degli stati del Nord.

La storia evidenzia come il fine economico del contratto di franchising sia quello di creare una rete di distribuzione con caratteri organizzativi, segni distintivi e marchi omogenei che risultino facilmente individuabili dai clienti, una rete gestita da soggetti imprenditori individuali autonomi che cooperano con un unico produttore/fornitore.

Possiamo quindi stabilire che il contratto di franchising è classificato come contratto atipico, considerato misto perché raccoglie elementi da diversi altri contratti.

Infatti nel contratto di Franchising o di Affiliazione Commerciale; Si rinvengono caratteri tipici della somministrazione di beni e servizi ma anche della licenza di sfruttamento del marchio e d’insegna per non dimenticare il patto di esclusiva di rappresentanza e quello di deposito.

Franchising: gli obblighi previsti dalla legge 

Il legislatore con la legge n. 129/2004 ha previsto una serie di obblighi ad esempio L’articolo:

4 illustra quelli che riguardano l’affiliante.

5 quelli a carico dell’affiliato.

6 introduce gli “obblighi di comportamento precontrattuali ” a carico di entrambe le parti.

I primi sono rivolti a garantire una sufficiente ed adeguata conoscenza del contratto al soggetto economicamente più debole, ritenuto il futuro affiliato.

A costui sono concesse varie facoltà che mirano assicurare il maggior numero di informazioni possibili nella fase precontrattuale decisionale.

Per questo l’affiliato prima della conclusione del contratto può ottenere:

  1. copia del bilancio dell’Affiliante degli ultimi tre esercizi;
  2. i dati relativi all’attività dell’Affiliante (ragione e capitale sociale);
  3. elenco di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali relativi al sistema di affiliazione in oggetto, promossi nei confronti dell’affiliante (si considerano soltanto quei procedimenti conclusi negli ultimi tre anni promossi da affiliati, da terzi privati o da pubbliche autorità);
  4. notizie relative ai marchi in gestione (estremi della registrazione, eventuale licenza concessa da terzi all’affiliante e altro abilitante il diritto alla sfruttamento di quanto ceduto in franchising);
  5. documentazione inerente i caratteri essenziali dell’attività oggetto di contratto di affiliazione commerciale; (sintesi del procedimenti operativi e delle procedure da seguire per la corretta esecuzione del franchising)
  6. elenco aggiornato degli affiliati o franchisee che partecipano al sistema, la variazione anno per anno con riferimento agli ultimi tre anni; L’affiliato ha la possibilità di richiedere informazioni che riguardano il numero degli affiliati, la relativa ubicazione.

Il legislatore ha introdotto due obblighi a carico dell’affiliato:

  • la non trasferibilità della sede senza il preventivo consenso dell’affiliante, salvo causa di forza maggiore;
  • la tenuta della massima riservatezza, da parte sua e dei dipendenti o collaboratori, riguardo al contenuto dell’attività oggetto del contratto di Affiliazione o Franchising.

Gli obblighi comportamentali riguardano l’affiliante oltre che l’affiliato e entrambi hanno il dovere di comportarsi con lealtà, correttezza e bona fide.

L’affiliante è tenuto a riferire alla controparte ogni notizia che possa rivestire una importanza fondamentale per l’attività, in modo tempestivo e completo.

Anche se l’articolo 6 della legge 129/2004 individua chiari obblighi a carico dei soggetti coinvolti, sembra carente sul piano dell coincidenza al momento storico che stiamo vivendo.

Ciò sembra sia dovuto al mutare delle regole commerciali basti pensare al Drop Shipping, oppure alle modalità di scambio dei beni e dei servizi, in luogo del disco di vinile per la musica oggi si consegna files allegati alle email.

causa e motore di novità che impone l’aggiornamento legislativo sembrano essere soprattutto l’avvento dell’informatizzazione di tutti i settori.

Si ritiene non da ultime anche le regole per la lotta al riciclaggio di danaro di provenienza illecita oppure la lotta all’evasione fiscale, imprimono quelle linee guida per la corretta esecuzione anche di semplici scambi interni commerciali fiscali o finanziari.


Di seguito il modello di studio per l’Affiliazione in Franchising di un’impresa fornitrice di servizi nel settore del Terziario Avanzato per gli specifici campi operativi; Amministrativo e Contabile; Fiscale; Immobiliare; Mobiliare e Finanziario.

Franchising di servizi: fac-simile di contratto

 CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE (FRANCHISING)

ai sensi della L. 129/2004

*****

Con la presente Scrittura Privata da valere quale Atto Pubblico; Si stipula e si conviene tra:

– Il Sig ………….…….. nato a ……………. il …………. e residente in ……………….. Via …………..………. n.……. e-Mail ……………………. C.F……………………. il quale interviene nella sua spiegata qualità di legale rappresentante della ditta/società …………..……… con sede in …………..……… alla via …………..……… in possesso della P.IVA n°  …….………..; pec; ……………………. successivamente per brevità indicata quale affiliante;

e

– Il Sig ………….…….. nato a ……………. il …………. e residente in ……………….. Via …………..………. n.……. e-Mail ……………………. C.F……………………. nella sua spiegata qualità di titolare dello studio professionale ……………………..…………. con sede in ……………….……….. Via .……………n. …. P.Iva…………………………. Pec; …………………….. Successivamente indicato per brevità affiliato;

Con il presente accordo premettono e pattuiscono quanto segue:

Premesso

L’affiliante opera nel campo dell’attività proposta dal …………………. e che i risultati raggiunti hanno permesso il consolidamento delle posizioni di vantaggio ……………………………………………………………………………. nel mercato di riferimento.

I punti di forza quindi dell’affiliante che la stabilizzano nel mercato di riferimento sono …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

L’affiliante ha strutturato un piano organizzativo di lavoro che consente l’affiliazione di altre imprese.

Il piano di lavoro è diviso in sezioni le quali cadenzano la crescita o l’incremento delle attività proposte.

La crescita non è ne obbligatoria ne vincolante per gli Affiliati. A titolo di esempio si espone che l’affiliato il quale non intenda dotarsi di firma elettronica od altro necessario per i rapporti verso la Pubblica Amministrazione informatizzata, non sarà obbligato ad investire in personal computer e certificati software ed hardware.

L’affiliato ha valutato le condizioni organizzative in fase pre contrattuale, ritenutosi informato sulle clausole di ogni accordo e sopratutto sui suoi impegni.

L’affiliato ha valutato ogni circostanza legata all’affiliazione, e ritenuta remunerativa e soddisfacente per se e la sua attività, chiede di aderirvi con la formula dell’affiliazione.

Art. 1: Oggetto del contratto

– L’Affiliante …………………., il quale ha sperimentato sul mercato la propria formula organizzativa ed ha consolidato la sua penetrazione nel mercato di riferimento, concede al Sig ………………………….. ed alla sua impresa/studio, la qualifica di Affiliato e con essa, la disponibilità di tutti i servizi che costituiscono il suo know-how per la realizzazione dell’attività di fornitura di servizi verso l’apparato produttivo attivo e non ivi comprese le aziende i consumatori od i pensionati.

In particolare i servizi resi ed il know how trasferito dall’Affiliante riguardano le attività comprese nelle classificazioni merceologiche definite dall’istat indicate nella statistica delle attività codificate con la sigla ATECO 2007 reperibile ai sito internet https://www.istat.it/it/archivio/17888#:

  • 69.20.14 Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf);
  • 69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi.

Il contratto prevede l’esclusiva per l’area di ……………………………….. in relazione ad altri affiliati e ad altri canali e unità operative gestite dall’Affiliante anche se non direttamente, nella medesima zona anche se non metropolitana.

– L’Affiliato è autorizzato ad utilizzare la formula organizzativa dell’Affiliante, con la stessa immagine, segni distintivi ivi compreso il marchio, l’ insegna le forme di assistenza on line per il corretto funzionamento della formula organizzativa.

Art. 2: Investimento dell’Affiliato – spese di ingresso

In relazione alla tipologia di clientela dell’affiliato lo stesso dovrà dotarsi della sufficiente attrezzatura di ufficio, per:

  1. raccolta delle richieste o dei dati;
  2. l’invio al centro di calcolo dell’Affiliante oppure l’inserimento in proprio attraverso l’utilizzo del software in licenza d’uso.
  3. recezione dei risultati delle elaborazioni ad esempio buste paga o F24 di pagamento, attraverso i normali canali telematici, email whatz up ecc ecc.

L’Affiliato quindi ove non intenda delegare l’elaborazione dei dati al centro dell’Affiliante si impegna ad effettuare un investimento di € _______,00 in relazione alle seguenti voci:

  • n° 1 Personal Computer anche se portatile;
  • n° 1 software specifico gestionale contabile, se del caso del lavoro e dichiarativi.
  • n° 1 Stampante formato A4;
  • n° 1 Web Cam;
  • n° 1 account social network;
  • n° 1 account whatz Up
  • n° 1 Casella di posta elettronica;
  • n° 1 Casella di posta elettronica Certificata;

Fee d’ingresso

In relazione alla tipologia dello studio dell’affiliato o dell’impegno e delle forniture richieste all’Affiliante prima dell’inizio dell’attività l’affiliato si impegna a corrispondere all’Affiliante spese d’ingresso, per un importo pari a € ___,00.

A titolo di parziale copertura del capitolo indicato quale recupero spese d’ingresso, le somma sarà rimborsata all’affiliato durante il processo di utilizzi dei servizi dell’Affiliante direttamente con l’applicazione di ulteriori sconti.

Art. 3: Royalties

In relazione al costante aggiornamento professionale ed informatico che l’affiliante sostiene per il raggiungimento dei migliori risultati per tutti i partecipi al franchising. L’Affiliato riconosce e corrisponde all’Affiliante la percentuale del __% da calcolarsi sul volume d’affari realizzato dallo stesso Affiliato, accertato in dichiarazione UNICO e se del caso dal Revisore incaricato.  L’affiliato si impegna infine a realizzare un incasso minimo annuale di €.1.000,00.

Art. 4: Obblighi dell’Affiliante

L’Affiliante deve fornire all’Affiliato, che ne beneficerà nel rispetto della politica commerciale dell’Affiliante:

– il patrimonio delle sue conoscenze tecnico-scientifiche;

– le procedure tecnico-operative connesse;

– la soluzione ovvero le giuste indicazioni per soddisfare qualsiasi quesiti venga posto dall’affiliato;

– help desk e manuali operativi;

– il patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate il know-how, come noti il frutto dell’esperienza dell’Affiliante, che è coperto da segreto e che consiste nel “organizzazione di un sistema affidabile ed economico, dedicato all’assistenza o consulenza, diviso per soggetto beneficiario che può essere un imprenditore/ice, una impresa un professionista un pensionato/a od un lavoratore/ice. Tenuto conto degli specifici adempimenti civili e fiscali.

L’Affiliante deve fornire all’Affiliato assistenza tecnica, commerciale, amministrativa, pubblicitaria e di marketing, servizi di progettazione, allestimento, corsi per la formazione iniziale e l’aggiornamento; modulistica quale ad esempio la carta intestata, le buste, i biglietti da visita e tutti gli stampati su specifica richiesta dell’Affiliato.

Art. 5: Diritti di esclusiva

L’Affiliante si impegna a fornire tutti i suoi prodotti e servizi in esclusiva, per la menzionata area.

L’Affiliato da parte sua si impegna a non:

– immagazzinare od usare prodotti di consumo della concorrenza, anche se di proprietà di terzi;

– concedere il proprio recapito o domiciliare presso la sua sede soggetti concorrenti.

– trasferire le informazioni ricevute dall’Affiliante a terzi anche se non concorrenti, senza consenso scritto dell’Affiliante.

Art. 6: Prezzi al pubblico dei prodotti

L’affiliato si impegna a promuovere i prodotti ed i servizi dell’Affiliante ai prezzi pattuiti, i quali saranno esposti su tutti i prodotti o nei listini in modo chiaro e leggibile.

Art. 7: Oneri e spese di gestione

L’Affiliato è obbligato a sostenere tutti gli oneri e costi retributivi e contributivi del personale assunto presso il centro di servizi sotto la sua responsabilità.

Egli inoltre si obbliga a pagare il costo di tutti i contratti di somministrazione per consumi quali acqua, energia elettrica, telefono, linea adsl del centro di servizi di cui è responsabile.

Infine l’affiliato s’impegna a partecipare alla spesa generale pro quota per tutte le iniziative promozionali in favore del franchising.

Art. 8: Controlli e verifiche

L’Affiliante può effettuare in qualunque momento controlli presso il centro servizi dell’Affiliato anche attraverso un Revisore Legale o Contabile Nominato per appurare se l’Affiliato rispetta la politica commerciale e l’immagine del concedente Affiliante.

Art. 9: Divieto di trasferire la sede

L’Affiliato si obbliga a non trasferire la sede del centro servizi di sua competenza sita in ………..…….. …………….via ………………n. ..…… , coordinate Google Lat.  …………… Long. ………… senza il preventivo consenso dell’Affiliante, se non per causa di forza maggiore.

Art. 10: Riservatezza

L’Affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, anche dopo lo scioglimento del contratto per non meno di un quinquennio, la riservatezza sul contenuto dell’attività oggetto della presente affiliazione commerciale.

S’impegna inoltre a non estrarre documenti e dati dai server posti a sua disposizione dall’Affiliante se non per la esecuzione delle consultazioni necessarie allo svolgimento del lavoro. Il divieto in particolare riguarda l’estrazione dei dati per l’accumulo sistematico in altro data base non conosciuto dall’Affiliante. Al fine di non generare confusione sulle modalità di conservazione ed i responsabili dei dati  dei clienti, si specifica che i data base dell’Affiliante, gli archivi dei clienti la CLOUD con l’Area riservata agli Affiliati risponde solo all’indirizzo internet allService.incista.it.

Art. 11: Durata della concessione e cessione del contratto

Il presente contratto ha durata di anni tre.

Esso si intende rinnovato agli stessi patti e condizioni per la stessa durata, se non interviene disdetta di una delle parti almeno 6 mesi prima della naturale scadenza, tramite lettera raccomandata A/R da inviare alla sede legale dell’Affiliante. Ovvero a mezzo pec, da inviarsi con la stessa tempistica.

Si fa salva l’ipotesi di risoluzione anticipata per volontà od inadempimento di uno dei contraenti.

Il presente contratto può essere oggetto di cessione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1406 e ss. c.c.

Art. 12: Clausola risolutiva espressa

Costituisce causa di risoluzione espressa del contratto ex art.1456 c.c. la violazione della premessa o delle seguenti clausole contrattuali: Art. 1: Oggetto del contratto; Art. 2: Investimento dell’Affiliato – spese di ingresso;  Art. 3: Royalties; Art. 4: Obblighi dell’Affiliante; Art. 5: Diritti di esclusiva; Art. 6: Prezzi al pubblico dei prodotti; Art. 7: Oneri e spese di gestione; Art. 8: Controlli e verifiche; Art. 9: Divieto di trasferire la sede; Art. 10: Riservatezza; Art. 11: Durata della concessione e cessione del contratto; Art. 13: Annullamento del contratto e risarcimento del danno; Art. 14: Effetti della risoluzione o cessazione; Art. 15: Modifiche del contratto; Art. 16: Registrazione del contratto; Art. 17: Foro competente e Risoluzione delle controversie; Art. 18: Trattamento dei dati personali.

Art. 13: Annullamento del contratto e risarcimento del danno

Se una delle parti fornisce all’altra false informazioni, chi le riceve può richiedere l’annullamento del presente accordo, secondo quanto previsto dall’art. 1439 c.c., oltre al risarcimento del danno.

Art. 14: Effetti della risoluzione o cessazione

Nel caso in cui dovesse verificarsi la risoluzione, il mancato rinnovo, il recesso di una delle parti o la cessazione del presente contratto, l’Affiliato deve:

– cessare immediatamente l’utilizzo del marchio e di ogni segno distintivo;

– cessare immediatamente l’attività;

– restituire il materiale pubblicitario residuo;

– eliminare ogni riferimento grafico ed informatico verso l’Affiliante da tutta la sua attività esterna al centro di servizi quali ad esempio i siti internet o le pagine o gruppi dei social network

– eliminare ogni riferimento alla qualifica di affiliato alla rete commerciale dell’affiliante da ogni pubblicazione, compreso l’elenco del telefono o simili in internet.

Art. 15: Modifiche del contratto

Ogni eventuale integrazione o modifica al presente contratto deve essere fatta per iscritto di comune accordo tra le parti le quali devono fare riferimento a questa scrittura, approvare e controfirmare a pena di nullità.

Art. 16: Registrazione del contratto

Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico di entrambe le parti e nella stessa misura quelle conseguenziali e fiscali sono a carico della parte in capo alla quale naturalmente cadono.

Art. 17: Foro Competente e Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente, le parti stabiliscono che il foro competente sia quello di Salerno.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in virtù del presente contratto sono automaticamente deferite in tentativo di mediazione obbligatorio.

Se il tentativo di conciliazione dovesse fallire, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte tramite arbitrato. Il Tribunale arbitrale sarà composto da un solo arbitro, che verrà nominato nel rispetto del Regolamento della camera di Commercio, il quale deciderà nel rispetto degli artt. 806 e s.s. c.p.c

Art. 18: Trattamento dei dati personali

Le parti prestano e si scambiano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati personali comunicati ai fini della corretta esecuzione anche fiscale del presente accordo.

Per i dati ricevuti, entrambe si obbligano a trattarli nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art. 13, paragrafo 1, e art. 14, paragrafo 1, e del  Regolamento Europeo 679/2016 per la Protezione dei Dati Personali, nella versione inglese nota come GDPR – General Data Protection Regulation, Regolamento (UE) 2016/679.

Le parti si impegnano a rispettare i principi e i precetti delle menzionate regole sul trattamento dei dati personali, anche in riferimento a qualsiasi altro dato personale, compresi quelli di terzi utenti, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o trattato nel rispetto e in virtù del presente contratto, garantendo la diligente osservanza delle disposizioni sulla sicurezza, consenso e informazioni del soggetto interessato.

Letto, confermato e sottoscritto presso la sede della società Affiliante il ___________

in fede

………………….…….…..                                                …………..………..……

l’Affiliante                                                                             l’Affiliato

Il contratto potrà essere sottoscritto e registrato anche in maniera digitale previa compilazione e apposizione della firma digitale al formato canonico PDF-A.


CONTATTI liberi:

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Contratto di Rete o di Franchising quale scegliere?

Boat & Breakfast le nuove frontiere del ricettivo

Boat & Breakfast le nuove frontiere del ricettivo

Boat and breakfast: rappresenta la nuova forma della ricettività

Per boat & breakfast o boat and breakfast (in breve Bo&B) si rappresenta «l’ospitalità, a bordo di imbarcazioni (o navi) ormeggiate in porto e comprendente il pernottamento e la prima colazione» con la formula del pagamento anticipato.

Non sono previste uscite od escursioni sia giornaliere che notturne.

Bo&B trae le sue origini negli Stati Uniti e prende piede nel nord Europa dal 2008. Attraverso la costruzione di un data base che metta in comunicazione gli armatori decisi alla locazione per notte ed i fruitori, quanti cioè casomai prima di decidere se comprare o meno una barca vogliono “abitarla” per una o più giorni-notti in porto.

In Italia sono presenti Bo&B a Salerno, Roma, Nettuno, Genova, Venezia, Cagliari, Catania, alcuni in Toscana. Sul lago di Garda presente a Padenghe. Sul lago d’Iseo presente a Lovere

Boat & Breakfast le nuove frontiere del ricettivo

Per avviare l’attività per Bo&B. 

Il Boat & Breakfast dal punto di vista imprenditoriale e dei costi di gestione, è sicuramente un’ottima soluzione per rendere remunerativa l’imbarcazione anche nei periodi invernali.

In Italia il fenomeno del cosiddetto Boat & Breakfast è oramai una realtà consolidata, sia nei porti che in alcuni bacini lacustri e con diverse realtà imprenditoriali attive nel settore.

Concettualmente è da ritenersi, a tutti gli effetti, un’attività di tipo ricettivo, al pari di un Hotel o di un Bed & Breakfast tradizionale, seppur sul mare.

In similitudine ad un normalissimo B&B di “terra” è solitamente assicurata, oltre al pernottamento, la prima colazione.

Bisogna quindi disporre di imbarcazioni (dai 10 ai 24 metri) anche le navi da diporto (oltre i 24 metri) possono  essere adibite e armate per questa nuova forma di ricettività.

Essendo un’attività ricettiva che deriva dalla formula; Bed & Breakfast l’operatore deve sottostare alle leggi dell’Autorità marittima limitatamente alla circostanza che non c’è navigazione, ma deve anche rispettare e prendere come riferimento la Legge 29 marzo 2001, n. 135 che ha riformato la legislazione nazionale del turismo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001.

La Riforma della legislazione nazionale del turismo citata assume il Ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico per favorire la crescita competitiva dell’offerta tutelare e valorizzare le risorse ambientali, promuovere l’immagine turistica nazionale e locale sui mercati mondiali.

Nonostante le difficoltà a causa della diffidenza degli armatori nei confronti di una attività di per se sconosciuta, ma che dovrebbe mettere a disposizione il proprio gioiello a terzi sconosciuti.

Dal 2013 che ha registrato un incremento del 300% ad oggi la crescita del fenomeno è costantemente in crescita.

Per avere un’idea sui costi in bassa stagione: € 40,00 a notte; Alta stagione: €60,00 a notte.

Bisogna considerare che la permanenza raramente supera le 7 notti e che i costi variano a seconda dei servizi richiesti dal cliente e dalla grandezza e del confort della barca.

Per le imbarcazioni che superano i 50 piedi (15,7 metri) si sfiorano € 1.500,00 a notte, ma in questo caso non è più una formula Bo&B ma un noleggio vero e proprio sopratutto se sono previste uscite dal porto od escursioni se pur brevi.

La prima colazione od eventualmente la somministrazione, implica sempre la previsione sull’igiene alimentare sarà utile quindi predisporre un sistema di autocontrollo del tipo HACCP, sopratutto se la somministrazione avviene a mezzo di lavoratori, sarà necessario informare gli stessi sui rischi del lavoro e predisporre un sistema di sicurezza ed igiene del lavoro anche a bordo.

Val bene la pena di ricordare anche il Boat&Country che rappresenta l’iniziativa nata con l’obiettivo di sviluppare il turismo rurale in uno con quello lussuoso e sfarzoso delle imbarcazioni, il sistema spinge il turista a scoprire i borghi e l’entroterra oltre le coste.

Allo stesso tempo è necessario sviluppare servizi che rendano vivi i porti anche nei mesi invernali non solo in quelli estivi, e raccogliere sinergie con organizzazioni locali dell’entroterra. A seconda dell’offerta turistica si voglia organizzare.

Dal punto di vista imprenditoriale 

E dei costi di gestione, è sicuramente un’ottima soluzione per rendere remunerativa l’imbarcazione anche nei periodi invernali: in questo modo si possono ad esempio abbattere alcuni esborsi, come per l’ormeggio o le manutenzioni, altra cosa invece è guadagnarci.

Un interessante capitolo è sicuramente da dedicare alla parte normativa, applicata al contesto nazionale.

In primis essendo lo strumento lucrativo l’unità nautica, la normativa applicabile è da ricercarsi su quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 171 dell’08/07/2005, meglio conosciuto come Codice della Nautica da Diporto.

Nell’art. 2, dove vengono elencate le attività commerciali disciplinate dal legislatore, è però assente l’attività ricettiva in generale, al pari di altre attività ugualmente e correntemente svolte, utilizzando come strumento un’unità nautica.

Ciò detto, seppur questo si tramuta in un evidente ed oggettivo vuoto normativo, non si può certo escludere che l’imbarcazione non eserciti, de facto, l’attività commerciale.

Da qui dovrebbe nascere l’esigenza di allineare l’unità, in riferimento a tutti i dispositivi, sia tecnici che amministrativi, attualmente previsti per le unità da diporto adibite all’utilizzo commerciale differentre dalla pesca dai transfer o dai charter.

Sempre sul fronte normativo, è altrettanto importante valutare gli effetti del Codice della Nautica e di quanto in esso disciplinato infatti la legge 7 ottobre 2015, n. 167 art. 1, comma 2, lett. r, testualmente recita: omissis… r) equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all’aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato …omissis.

Infine, come ultimo elemento di analisi, è da citare naturalmente l’obbligo di dotare l’unità di copertura assicurativa RC con l’estensione per i terzi trasportati, così come tra l’altro imposto dall’art. 48 del D.lgs. 171/2005. Avendo cura di richiedere eventuali specifiche estensioni alle coperture per l’utilizzo commerciale.

Questo al fine di evitare spiacevoli sorprese in caso di sinistro, che possono portare la propria assicurazione a valutare la possibilità di non erogare alcun rimborso, o peggio, ad esercitare un’azione di rivalsa.

In termini fiscali, il noleggio occasionale prevede di applicare la c.d. cedolare secca.

Il noleggio occasionale può essere esercitato da persona fisica o società non aventi quale oggetto sociale l’attività di noleggio e locazione e l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

Per quanto riguarda la tipologia di unità idonee al noleggio occasionale, queste sono individuabili nelle imbarcazioni e le navi, escludendo dunque i natanti.

Da notare inoltre, che l’attività di noleggio occasionale può essere svolta solo in Italia e da unità da diporto battenti bandiera italiana.

In termini fiscali, il noleggio occasionale per le persone fisiche prevede di applicare la c.d. cedolare secca del 20%, a patto che si rispettino anche dei limiti temporali.  Attualmente il limite previsto dalla normativa è pari a 42 giorni all’anno.

Nel caso in cui si superi il suddetto limite, il soggetto beneficiario perde semplicemente la possibilità di usufruire dell’agevolazione al 20%.

Gli adempimenti necessari, in termini di comunicazioni, vanno inviati all’Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di Porto territorialmente competente, anche in modalità telematica (la modulistica è scaricabile on-line).

Ulteriore comunicazione va inoltre inviata all’INPS e all’INAIL nel caso in cui si preveda di impiegare del personale (in regime di lavoro occasionale od accessorio) nell’attività di noleggio occasionale.

È molto importante custodire a bordo copia delle comunicazioni effettuate, ossia copia del contratto di noleggio occasionale.

Boat & Breakfast le nuove frontiere del ricettivo

Oltre a tutto questo, è comunque importante evitare certi passi falsi.

Ad esempio, in fase di pubblicizzazione, è da evitare l’eventualità di finire nella casistica della c.d. “pubblicità ingannevole”. Oppure semplicemente è bene evitare confusione o fraintendimenti. Meglio evitare quindi gli aggettivi oppure le impressioni personali sulla barca o sulle sensazioni di una notte a bordo, infatti ciascuno vive a modo suo le esperienze, quindi la pubblictà sarà sintetica e dimostrativa con molte foto della barca del posto di ormeggio, il prezzo offerto per notte chiaro, informazioni dettagliate sui servizi a bordo. sic.

A bordo poi, sarà importante prima di affidare l’imbarcazione a terzi, offrire informazioni sulle attrezzature da poter utilizzare ed assitenza costante.

Bisogna anche avere cura di non proporre l’attività come una vera e propria attività professionale perchè altrimenti si dovrebbero rispettare tutti i canoni normativi dell’utilizzo commerciale dell’inbarcazione.

La società Agritur Italia SrL, raccoglie le disponibilità di natanti di yacht e super o mega yacht per le notti in barca e nei porti della Campania.

Chi fosse interessato alle due formule proposte Bo&B Bo&C può contattare la nostra sede e comunicare i dati della propria imbarcazione.

Buona e sicura estate 2018.

Boat & Breakfast le nuove frontiere del ricettivo

Statistiche

 

Privacy; cambia tutto ma cosa è cambiato veramente ?

Privacy; cambia tutto ma cosa è cambiato veramente ?

È tempo di cambiamenti da più parti si elevano gli inni alla riservatezza tutto grazie al nuovo Regolamento Europeo 679/2016 per la Protezione dei Dati Personali, il quale nella versione inglese nota come GDPR – General Data Protection Regulation oppure Regolamento (UE) 2016/679) ci impone quella presa di coscienza per obblighi già derivanti dalla normativa nazionale (Codice Privacy L 196/2003) non tutto quanto ci prospettano come nuovo e complicato; Effettivamente lo è.

Nonostante il gran fragore sulla scadenza del 25 maggio e le tante nuove regole introdotte, con una seria presa di coscienza, ed altrettanto seria Autovalutazione dei rischi secondo il Garante per la Protezione dei Dati Personali, risolviamo l’arcano privacy.

Quindi se fino ad oggi si poteva tollerare una diffusa disinformazione, da oggi in poi sarà difficile evitare multe se qualche nostro cliente dovesse lamentarsi sulle modalità di gestione dei suoi dati da parte nostra.

Perciò meglio informare le persone gli utenti ed i clienti dei quali a qualsiasi titolo deteniamo i loro dati personali.

Se non avete mai istituito l’informativa di cui all’art 13 vecchio TU privacy Legge 196/2003, avete l’occasione per redimervi, con l’adozione della Informativa ex artt. 13 e 14 GDPR. Di cui proponiamo un confronto per semplificare l’aggiornamento.

Per qualsiasi difficoltà sulla redazione dell’autovalutazione o per l’aggiornamento della informativa non dimenticate di contattarci via internet, non possiamo prendere coscienza al posto vostro, ma insieme possiamo semplificare le operazioni da seguire in relazione al rischio oggettivo al quale sono esposti i dati dei terzi che detenete e gestite.

Seguendo il link un esempio di informativa predisposta per il corporate site del nostro sponsor Incista SpA.

In conclusione il regime sanzionatorio, il quale prevede quelle amministrative minime da € 3,000,00 in caso non possiamo dimostrare di aver informato sul trattamento un cliente, ma che possono raggiungere la insana somma di 20Mil. di Euro in caso di cessione di dati all’estero senza autorizzazione. In ambito penale c’è stato l’inasprimento di quanto già censurato.

 

 

Informativa ex art. 13

Codice della Privacy Decreto legislativo, testo coordinato, 30/06/2003 n° 196, G.U. 29/07/2003

Informativa ex artt. 13 e 14 GDPR 

Regolamento ue 2016/679
(25 maggio 2018)

1
Nelle attività da iniziare è previsto il trattamento di dati personali?

L’informativa è un obbligo generale che va adempiuto prima o al massimo al momento di dare avvio alla raccolta per il trattamento di dati personali.

Occorre ricordare che l’obbligo non scatta:

  • quando il trattamento concerne dati che non sono personali bensì anonimi (es., dati aggregati o statistici);
  • quando il trattamento riguarda i dati di enti / persone giuridiche: la normativa a protezione dei dati personali non concerne le informazioni relative a soggetti diversi dalle persone fisiche l’attenzione sarà focalizzata sulla circostanza che, il trattamento di dati dell’ente persona giuridica include inevitabilmente quello dei dati riconducibili alle persone fisiche che la rappresentano o semplicemente vi lavorano.
Nella attività da iniziare è previsto il trattamento di dati personali?

Vale integralmente quanto detto sull’argomento nell’omologo riquadro del TU.

2
Nella attività da iniziare è previsto l’obbligo dell’informativa?

Non deve prestare l’informativa:

  • la persona fisica che effettui il trattamento dei dati per fini esclusivamente personali e i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica ovvero alla diffusione;
  • il titolare che riceva un curriculum vitae spontaneamente trasmesso dall’interessato, almeno fino al momento del primo contatto successivo con l’interessato, quando sarà quindi dovrà rendere una informativa breve contenente almeno l’indicazione:
  1. della finalità del trattamento;
  2. dei soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione se prevista, dei medesimi;
  3. gli estremi identificativi del titolare ovvero del responsabile per il riscontro all’interessato, se nominato.
Nella attività da iniziare è previsto l’obbligo dell’informativa?

Non è tenuta a prestare l’informativa la persona fisica che effettui il trattamento dei dati per attività a carattere esclusivamente personale e domestico.

3
Il titolare ha reso in precedenza una informativa per attività similare?

Per stabilire se si è di fronte ad una attività similare se non identica, bisogna fare precipuo riferimento alla finalità del trattamento. In ogni caso, l’eventuale nuova informativa potrà non comprendere gli elementi già noti all’interessato.

L’interessato dispone già delle informazioni?

In questo caso l’informativa non è dovuta.

4
I dati sono raccolti presso l’interessato o presso un terzo?

Nel caso di raccolta dei dati presso il terzo, l’informativa è data all’interessato:

  • nel momento in cui i dati sono registrati;
  • è prevista la comunicazione al momento del primo contatto.

L’informativa deve comprendere, oltre alle informazioni richieste in generale, anche l’indicazione delle categorie di dati trattati (solo dati personali comuni o anche dati sensibili e/o giudiziari).

I dati sono raccolti presso l’interessato o presso un terzo?

Nel caso di raccolta dei dati presso il terzo, l’informativa è data all’interessato:

  • entro un termine “ragionevole” e comunque entro 1 mese;
  • è prevista la comunicazione non oltre il primo contatto con l’interessato o ad altro destinatario.

L’informativa deve essere completa dei contenuti prescritti in via generale, con le seguenti novità:

  • l’indicazione delle categorie dei dati personali oggetto del trattamento;
  • l’indicazione della fonte da cui hanno origine i dati personali (che può essere anche fonte accessibile al pubblico);
  • si omette l’informazione circa la natura obbligatoria o meno della comunicazione di dati personali, perché nella fattispecie i dati non sono raccolti presso l’interessato.
  • la facoltà alla trasportabilità.
5
(Nel caso di raccolta presso terzi) Il titolare è sempre tenuto ad informare l’interessato?

Il TU individua tre fattispecie nelle quali il titolare non è tenuto a informare l’interessato, quando:

  • il trattamento è da eseguire in base ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero in base ad una norma comunitaria;
  • i dati sono da trattare ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive ovvero per far valere/difendere un diritto in sede giudiziaria;
  • l’informativa all’interessato comporti un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, sempre per il Garante, impossibile.
(Nel caso di raccolta presso terzi) Il titolare è sempre tenuto ad informare l’interessato?

Il GDPR individua le fattispecie in cui il titolare non è tenuto a informare l’interessato, quando:

  • l’interessato dispone già delle informazioni;
  • comunicare tali informazioni risulta impossibile o  implicherebbe uno sforzo sproporzionato;
  • l’ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare;
  • i dati personali debbano rimanere riservati per obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.

6

L’informativa è da rendere in forma scritta o orale?

Sono forme parimenti ammesse dalla legge ma è chiaro che una informativa scritta (riportata su supporto cartaceo/digitale e inviata/consegnata al destinatario con evidenza della ricezione da parte del medesimo) costituisce prova obiettiva dell’assolvimento dell’obbligo da parte del titolare.

Quali requisiti di forma sono stabiliti per l’informativa?

L’informativa deve essere resa in forma:

  • concisa
  • trasparente
  • intelligibile
  • facilmente accessibile
  • con un linguaggio semplice e chiaro (in particolare per il caso di minori).

L’informativa deve essere resa per iscritto in maniera tradizionale o con altri mezzi anche elettronici, come per es., la posta elettronica. Ove richiesto dall’interessato, l’informativa è da rendere oralmente purché sia comprovata l’identità dell’interessato informato, anche qui può essere opportuno che il titolare si procuri e conservi una attestazione di aver ricevuto l’informazione.

7

Quale è, quali sono la oppure le finalità del trattamento?

La domanda offre lo spunto per una attenta riflessione. Può riscontrarsi in tal modo come all’interno di una presunta unica finalità ve ne siano, in realtà, di più.

Occorre pertanto che:

  • a ciascuna finalità del trattamento siano correlate tutte le informazioni imposte dall’art. 13 è come se, nel caso di finalità plurime, si redigessero altrettante informative in un unico contesto documentale;
  • l’interessato (il soggetto, cioè, cui i dati si riferiscono) sia messo in condizione di scegliere liberamente, per es., di prestare il consenso discriminando anche un singolo trattamento. (libertà del consenso).
Quale è, quali sono la oppure le finalità del trattamento?

Vale integralmente quanto scritto nell’omologo riquadro per il TU.

Viene aggiunta una presa di coscienza da parte del titolare dei dati il quale solo con una meticolosa valutazione preventiva dimostrabile potrà sottrarsi all’applicazione indiscriminata di sanzioni.

8

Quali sono le modalità del trattamento?

La domanda è riferita soprattutto alle cautele/misure di sicurezza adottate al fine di eseguire il trattamento nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati. E’ sufficiente che l’informativa rechi una descrizione di sintesi, senza cioè entrare in dettagli che potrebbero renderla oltremodo lunga, faticosa e incomprensibile.

L’informativa ai sensi del GDPR non è chiamata a informare specificamente sull’argomento.

9

La base giuridica del trattamento

È richiesta dal GDPR mentre non è direttamente richiamata dal TU. La ricognizione di cui al successivo punto 11 fornisce in ogni caso una informazione al riguardo.

Qual è la base giuridica del trattamento?

Per base giuridica del trattamento si può intendere la necessità di indicare la font ovvero l’origine ma anche  la giustificazione del trattamento ad esempio:

  • in una organizzazione a carattere sociale o sportivo;
  • in una norma di legge;
  • *nell’adempimento di un contratto;
  • *nella soddisfazione di una richiesta dell’interessato.

*Nel caso di sussistenza di un obblighi contrattuali o di risposta alle richieste dell’utenza, è opportuno fornire indicazioni precise.

10

Nel TU non si fa riferimento

Al legittimo interesse del titolare o di terzi di cui al GDPR. Dal punto di vista sostanziale, l’informazione può dirsi compresa nell’ambito delle finalità del trattamento.

Il trattamento è necessario per perseguire un legittimo interesse del titolare o di terzi?

Quando il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (es., trattamento finalizzato a prevenire delitti, ecc.) – a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore, è necessario che il titolare espliciti detto interesse.

11

Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo?

Il conferimento dei dati può essere dovuto:

  • ad un obbligo di legge
  • ad un obbligo contrattuale
  • ad una richiesta dell’interessato.

Da ciò si desume la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento.

L’interessato è obbligato a fornire i dati?

L’informativa deve precisare se l’interessato possa o meno rifiutare la fornitura dei dati e quali siano le conseguenze dell’eventuale rifiuto. Come in precedenza.

12

Quali sono le conseguenze del rifiuto di fornire i dati da parte dell’interessato?

Questa informazione consegue logicamente al contenuto di quella di cui al precedente punto. Ciò comporta la distinzione tra i casi in cui, essendo implicato/a:

  • un obbligo di legge, il rifiuto di fornire i dati impedisca l’assolvimento dell’obbligo ed esponga eventualmente l’interessato anche a sanzioni contemplate dall’ordinamento giuridico;
  • un obbligo contrattuale, il rifiuto di fornire i dati precluda l’esecuzione del contratto ed esponga l’interessato ad una eventuale responsabilità per inadempimento contrattuale;
  • una richiesta dell’interessato, questi semplicemente non riceva la prestazione richiesta;
Quali sono le conseguenze del rifiuto di fornire i dati da parte dell’interessato?

Dal punto di vista logico-giuridico valgono le considerazioni svolte bel riquadro per il TU.

13

A quali soggetti saranno comunicati i dati raccolti?

Anche questo è un quesito che impone di prefigurare a priori il flusso delle informazioni dal titolare verso l’esterno. Si presti attenzione al fatto che:

  • deve trattarsi di un flusso informativo coerente con la finalità del trattamento ad es., se i dati sono raccolti per finalità di esecuzione di un rapporto di studio o sport, non è lecito che i dati siano comunicati ad una società che si occupa di web-analysis;
  • ad ogni finalità del trattamento di norma si associa un elenco di soggetti a cui i dati potranno essere comunicati.

Oltre alla comunicazione di dati a terzi, l’interessato deve altresì essere informato dell’eventuale diffusione di detti dati, ove prevista e coerente con le finalità del trattamento, ad ogni buon conto la diffusione non potrà mai concernere dati idonei a rivelare lo stato di salute se conosciuto.

Lo scopo di questo requisito particolarmente importante dell’informativa è:

  • rendere edotto l’interessato della destinazione dei dati riferiti;
  • metterlo in condizione di esercitare pienamente i diritti di controllo sull’utilizzo degli stessi dati.
Chi sono i destinatari (o le eventuali categorie di destinatari) dei dati

E’ requisito analogo a quello già previsto nell’informativa ex art. 13 TU. Anche qui la finalità della norma è rendere consapevole l’interessato della destinazione dei dati a sé riferiti e permettergli l’esercizio dei vari diritti connessi al trattamento.

Valgono dunque tutte le ulteriori considerazioni svolte nel riquadro per il TU.

14

L’informazione sull’eventuale trasferimento dei dati extra-UE

Verso organizzazioni internazionali specificamente richiesta dal GDPR è da inserire, almeno come indicazione dei destinatari dei dati, all’interno di quanto previsto al punto precedente. Nel TU è del resto presente una disciplina del trasferimento dei dati in Paesi extra-UE, in adempimento della quale può essere necessario il consenso stesso dell’interessato (che ovviamente presuppone una idonea informativa).

E’ previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali?

In caso affermativo, l’informativa deve chiarire all’interessato:

  • se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE. In sintesi se la Commissione ha deciso che il paese terzo, uno specifico territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo, o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche;
  • in carenza di quanto sopra, si deve fare riferimento alle garanzie appropriate od opportune e l’indicazione dei mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.

15

Non è richiesta dal TU una informazione concernente il tempo o periodo di conservazione dei dati.
Qual è il periodo di conservazione dei dati?

Si tratta di una informazione non sempre agevole. Implica una capillare autoanalisi dell’organizzazione del titolare, che deve preventivamente definire il tempo di conservazione dei dati, ovviamente, in relazione alla finalità del trattamento. E’ evidente che un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere preceduto da una nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al consenso dell’interessato.

Se l’indicazione di tale periodo non è possibile, si debbono perlomeno esplicitare i criteri per determinarlo.

16

L’interessato è informato dei diritti di cui all’art. 7?

L’informativa deve contenere una anche se succinta informazione dove si riepilogano i diritti dell’interessato:

  • ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e, nel caso, la loro comunicazione in forma intelligibile;
  • l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati;
  • di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’interessato è informato dei suoi diritti?

L’interessato ha diritto:

  • di accesso ai dati personali;
  • di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
  • di opporsi al trattamento;
  • alla portabilità dei dati;
  • di revocare il consenso (l’informazione da rendere all’interessato circa il diritto di revoca del consenso non può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad esempio, necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
  • di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).

17

L’informazione su un eventuale processo automatizzato

Ivi inclusa la profilazione per quanto non specificamente richiesta dal TU può ritenersi compresa nelle finalità e modalità del trattamento.

Il trattamento contempla un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione?
Il titolare è tenuto a informare l’interessato dell’eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, ivi inclusa la profilazione, intesa dal GDPR come qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.

18

Chi è titolare del trattamento?

È immediata o agevole l’identificazione del titolare del trattamento: in tal caso occorre senz’altro comprendere a chi siano riconducibili le scelte fondamentali concernenti il trattamento e, segnatamente, quelle attinenti alle finalità e alle modalità del trattamento.

L’informativa deve contenere il nome e cognome o la ragione sociale la denominazione del titolare, con i necessari riferimenti per i contatti quali la sede legale, il numero di telefono, l’indirizzo mail, ecc..

Chi è titolare del trattamento?

Valgono qui considerazioni analoghe a quelle per il TU.

L’art. 13 GDPR impone la esplicitazione:

  • dell’identità del titolare, nome e cognome ovvero la ragione sociale la denominazione, il domicilio sede, ecc.;
  • dei dati di contatto quali il telefono, la e-mail, ecc..

19

E’ nominato un responsabile del trattamento?

La nomina di un responsabile del trattamento è facoltativa. Il titolare vi ricorre, al fine di indicarla nell’informativa, quando vuole procurare agli interessati un interlocutore dedicato, presso cui essi possano esercitare i diritti di cui all’art. 7 ed ottenere il c.d ‘riscontro’. Il responsabile può essere:

  • una persona fisica;
  • un organismo interno o anche un ente od una persona giuridica.

Per conseguenza, i dati identificativi del responsabile e quelli di contatto con il medesimo – ove nominato – debbono figurare nell’informativa.

E’ nominato un responsabile della protezione dei dati?

Facoltativo ma se nominato, l’informativa deve contenere in tal caso anche i dati di contatto del responsabile.

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Privacy; cambia tutto ma cosa è cambiato veramente ?

Piano di autocontrollo piccola somministrazione alimenti e bevande

Piano di autocontrollo piccola somministrazione alimenti e bevande

L’autocontrollo secondo il modello HACCP in inglese Hazard Analysis and Critical Control Points rappresenta l’insieme di tutte le misure che il responsabile dell’industria alimentare deve adottare per garantire la sicurezza igienica e l’integrità dei prodotti alimentari.

La nostra Guida si propone di fungere da strumento concreto per i responsabili delle aziende della piccola distribuzione alimentare, ristorazione, pub ecc. al fine di elaborare e attuare autonomamente una documentazione individuale di autocontrollo HACCP valida e concreta la quale completa l’organizzazione strutturale delle piccole aziende che operano nel settore alimentare.

Per elaborare un sistema HACCP efficace, un’azienda deve :

  1. disporre di idonei requisiti strutturali di base;
  2. rispettare le regole generali sulle buone pratiche igieniche di lavorazione e di produzione.

Rappresentano esempi di buoni requisiti strutturali di base:

Il sistema dell’HACCP, in ogni azienda alimentare, è un sistema complesso e armonizzato che coinvolge diverse aspetti e diverse nozioni per ottenere un piano HACCP finale completo di tutte le informazioni necessarie all’azienda per ottenere uno standard lavorativo elevato, corretto e conforme.

Il piano dell’HACCP infatti si sviluppa dall’implementazione di normative vigenti (vedi Pacchetto Igiene) con la documentazione necessaria e le procedure che, pur non essendo legate ai processi produttivi, costituiscono i prerequisiti dell’HACCP e che se applicate correttamente permettono di tenere sotto controllo più fasi del processo, che altrimenti potrebbero essere considerate critiche.

I prerequisiti si basano sulle GMP (good manufacturing practice) e le GHP (good hygiene practice) e le stesse prendono ispirazione e indicazioni dalle normative vigenti.

Tra le GMP hanno notevole importanza i requisiti che riguardano gli ambienti e la struttura dell’azienda. Sono i requisiti strutturali infatti ad essere i requisiti basilari di ogni azienda e sono ben delineati a livello normativo.

I principali riferimenti normativi infatti sono il Reg. CE 852/04 e 853/04; il D.lgs 81/08; le Norme tecniche; il DPR 327/80; i Regolamenti ingienico-edilizi comunali e i DM 12 aprile 1996 e DM 28 aprile 2005.

Il Reg. CE 852/04 nell’ Allegato II definisce sia i requisiti generali applicabili alle strutture destinate agli alimenti, che i requisiti specifici applicabili all’interno dei locali dove vengono preparati, lavorati o trasformati i prodotti alimentari.

Rappresentano esempi di buone pratiche igieniche di lavorazione e di produzione:

L’utilizzo di materie prime di un buon livello qualitativo, fresche ed acquistate da produttori di fiducia;

La conservazione di detersivi, disinfettanti, medicinali ed insetticidi in luogo nettamente separato da alimenti, attrezzi da lavoro e materiali d’imballaggio;

La conservazione di alimenti sfusi in contenitori chiusi contrassegnati come idonei a venir a contatto con gli alimenti;

La rapida collocazione in frigorifero di alimenti facilmente deperibili da conservare refrigerati;

La completa separazione nei frigoriferi dei cibi già cotti e pronti per il consumo dagli alimenti crudi, in modo da evitare un nuovo inquinamento degli stessi; soprattutto le uova e il pollame possono contenere germi patogeni;

Lo scongelamento rapido (forno a microonde) oppure in frigorifero di alimenti surgelati; in questo caso il liquido prodotto dallo scongelamento non deve venire a contatto con altri alimenti;

L’utilizzo di uova pastorizzate nella preparazione di cibi a base di uova che non possono essere sottoposti a un sufficiente processo di riscaldamento;

L’uso per la preparazione dei cibi di superfici o strumenti di lavoro diversi a seconda del tipo di alimento (p. e. non mettere a contatto anche indirettamente pollame crudo e insalata);

Il controllo a campione delle condizioni di trasporto della merce fornita (p.e. controllo della merce in entrata);

Il controllo prima dell’uso dei prodotti in deposito per verificarne la data di scadenza e l’eventuale deterioramento;

Il collocamento dei cibi non a contatto diretto con il pavimento;

Speriamo di aver riassunto in maniera esaustiva che il concetto di igiene fa parte di una cultura civile che deve essere sopratutto, promossa e supportata da tutti.

In pratica. Non dobbiamo per forza avere un ristorante per dover sapere come si conservano e si preparano i cibi.

Scarica la guida per la redazione dell’autocontrollo HACCP (Si.Ri.A. Min. Sanità)

Per qualsiasi difficoltà e per la corretta interpretazione della guida non esitate a contattarci utilizzando la form.

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Fonti

Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Af84001

https://haccproma.it/igiene-negli-ambienti-di-lavoro.aspx

http://www.asdaa.it/prevenzione/la-conservazione-degli-alimenti-in-frigorifero.asp

http://haccproma.it/News/pacchetto-igiene-i-requisiti-strutturali.aspx

Fai clic per accedere a HACCP%20semplificato%20con%20annotazioni_784_13321.pdf