Il nuovo blog amministrativo e fiscale. Semplice e chiaro!
Categoria: Governo
La categoria “Governo” nel contesto italiano. Comprende una vasta gamma di argomenti legati alle leggi, ai regolamenti e alle attività che riguardano il funzionamento e l’amministrazione del governo italiano.
Questa categoria può includere:
Leggi e Regolamenti: Questo comprende tutte le leggi, i decreti legislativi, i decreti ministeriali e i regolamenti emanati dal governo italiano.
Ciò può riguardare leggi relative a diversi ambiti.
Come il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto tributario, il diritto del lavoro e così via.
I regolamenti possono essere emessi per implementare e dettagliare le disposizioni di leggi specifiche.
Attività Legislativa: Questo include le attività della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e del governo italiano nel processo di creazione e modifica delle leggi.
Queste attività possono includere la presentazione di proposte di legge, la discussione e il dibattito sui progetti di legge.
Nonché il processo di votazione e l’approvazione delle leggi.
Politiche Pubbliche e Programmi Governativi: Questo aspetto comprende le politiche pubbliche e i programmi governativi promossi e attuati in italia.
Per affrontare sfide e problemi specifici della società.
Questi possono riguardare settori come l’istruzione, la sanità, l’economia, l’ambiente, la sicurezza pubblica e molti altri.
Organizzazione del Governo: Questo comprende l’organizzazione e il funzionamento del governo italiano. Comprese le varie istituzioni, ministeri, agenzie e organismi coinvolti nell’amministrazione e nella gestione del paese.
Attività Politico-Amministrative: Questo aspetto riguarda le attività quotidiane del governo italiano.
Comprese le decisioni amministrative, la gestione delle risorse pubbliche, la supervisione delle istituzioni statali e altre funzioni governative.
In sintesi, la categoria “Governo” italiano comprende una vasta gamma di argomenti.
Legati alla creazione, all’attuazione e alla gestione delle leggi, dei regolamenti e delle politiche pubbliche.
stipendi addio contanti: dal 1° Luglio solo pagamenti tracciati.
Nuove regole per il pagamento degli stipendi stop ai contanti a partire dal 1° luglio 2018
La Busta paga cambia per effetto delle novità della Legge di Bilancio 2018
A CHI SI RIFERISCE LA NORMA
I datori di lavoro e committenti potranno pagare le retribuzioni, nonchè gli anticipi di retribuzione, solo con mezzi tracciabili e sarà totalmente vietato il pagamento in contanti. Vediamo in breve cosa dice la norma e , dunque, quali sono gli obblighi e le regole che dovranno rispettare i datori di lavoro.
IL CONTENUTO
La novità sul divieto di pagamento degli stipendi in contanti è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2018, sulla base di un emendamento presentato dall’On. Titti di Salvo e riprendendo le regole contenute della Legge n. 1041, già precedentemente approvata alla Camera.
Oltre allo stop del pagamento in contanti degli stipendi la norma fissa anche un altro principio. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante.
COME EFFETTUARE I PAGAMENTI
Il pagamento della busta paga potrà avvenire solo tramite banca o ufficio postale come di seguito indicato:
bonifico su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore;
altri strumenti per i pagamenti elettronici;
pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
tramite assegno bancario o circolare; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro familiare o affine del lavoratore, comunque con età sopra i sedici anni.
A QUALI RAPPORTI DI LAVORO SI APPLICA
Il divieto di pagare in contanti la busta paga vale, per espressa volontà della norma, per tutti i rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto. Quindi è applicabile:
contratti a tempo pieno e part-time;
rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
ai contratti di apprendistato;
a tutte le altre forme di lavoro flessibile (contratto a chiamata, job sharing ecc.)
ai soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati.
ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co).
Viceversa, sempre per espressa previsione della norma, il divieto di pagamento della retribuzione in contanti non si applica:
nella Pubblica Amministrazione
nei rapporti di lavoro domestici (colf e badanti).
i compensi derivanti dalle borse di studio
le indennità di partecipazione dei tirocini formativi
i rapporti autonomi di natura occasionale
SANZIONI
Al fine di far rispettare l’obbligo da tutti i soggetti indicati dalla norma sono state indicate anche le sanzioni applicabili ai contravventori.
Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni è punibile infatti con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
ATTENZIONE!!
si rischia l’applicazione delle pesanti sanzioni anche nei seguenti casi:
quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.
Pignoramento presso terzi; Su stipendi e pensioni si ma a patto e condizioni.
Pignoramento pensione, in quali circostanze; minimo vitale impignorabile per il 2018.
Il pignoramento della pensione, dello stipendio oppure del Trattamento di Fine Rapporto, è un’attività che rientra nel cosiddetto pignoramento presso terzi, il quale rappresenta la procedura formale esecutiva, volta al recupero del credito da parte di qualsiasi creditore procedente. Qualsiasi creditore.
L’azione diretta verso la somma da pignorare sopra indicata, deve rispettare determinati limiti, stabiliti dal
Vediamo nel dettaglio come funzionano e quali sono i nuovi limiti dei pignoramenti per l’anno 2018.
Ripetiamo e ricordiamo; Qualsiasi creditore ad esempio soggetti privati, banche, Agenzia delle entrate, Enti Previdenziali, ecc. chiunque in possesso di un titolo esecutivo, cioè chiunque ci rappresenti un credito certo, liquido ed esigibile. Può avviare un’esecuzione forzata e aggredire con il pignoramento presso terzi, anche la pensione.
direttamente presso l’Inps o altro ente previdenziale, prima che l’importo venga corrisposto;
dopo che la somma è stata accreditata sul conto corrente bancario o postale.
La pensione, come gli altri proventi dal lavoro non può mai essere pignorata per intero, infatti limite di 1/5 sarà sempre rispettato.
Come stabilito dalla norma l’importo massimo pignorabile non è sempre uguale poiché dipende dalla misura annua dell’assegno sociale: la misura quindi è un parametro fissato dalla legge per determinare fino a quanto si può spingere il pignoramento cui è assoggettato il terzo custode o detentore delle somme spettanti al debitore.
limiti di pignoramento della pensione 2018.
minimo vitale impignorabile;
Agenzia delle Entrate e Riscossione;
pensione è accreditata sul conto corrente;
la pensione è di invalidità o una indennità di accompagnamento.
minimo vitale impignorabile
È prevista la particolare tutela esclusivamente a favore dei pensionati per le somme provenienti da indennità, pensione o di altri assegni di quiescenza ivi comprese quelle di infortunio.
Ad esempio Non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nel limite di 1/5.
Si tratta del cosiddetto «minimo vitale», una somma ritenuta impignorabile per garantire al pensionato un’esistenza dignitosa e decorosa, con la riforma del 2015 è intervenuta la modifica dell’art. 545 del c.p.c, il legislatore ha infatti fissato i nuovi limiti definiti vitali per il sostentamento del pensionato.
Per calcolare l’importo del minimo vitale, occorre prendere la misura dell’assegno sociale erogato dall’Inps (importo annualmente rivalutato) e sommarvi la metà di tale stesso importo.
Pertanto, se l’importo dell’assegno sociale per l’anno 2018 è attualmente di euro 453,00, il minimo di sopravvivenza impignorabile è pari ad euro 679,50 (ossia 453,00 + 226,50 – che è la metà di 453,00).
Dunque, per individuare la parte di pensione che i creditore può effettivamente pignorare, occorre sottrarre dalla pensione netta l’importo di 679,50 euro e calcolare sull’importo residuo il limite di 1/5.
Agenzia delle Entrate e Riscossione
Anche l’Agenzia delle Entrate e quella dell’incorporata Riscossione, in caso di debiti erariali iscritti nei ruoli a carico del contribuente, se non pagati neanche a seguito della notifica delle cartelle esattoriali e delle eventuali intimazioni di pagamento, possono procedere ad esecuzione forzata ed accedere alla procedura del pignoramento presso terzi.
Ad ogni buon conto, per intero; La pensione non può essere pignorata.
La legge prevede infatti specifici limiti di pignorabilità con riguardo ai crediti esattoriali, variabili in base agli importi di stipendi/pensioni e altre indennità relative al rapporto di lavoro ad esempio il infortuni gratifiche od il TFR:
1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;
1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro;
1/5 per importi superiori a 5.000 euro.
Anche l’Agenzia delle Entrate e della Riscossione devono rispettare quindi il minimo vitale impignorabile.
A seguito della novella del 2015, le pensioni, assegni ed indennità erogati dall’INPS sono disciplinati dal comma settimo all’art. 545 c.p.c., sui crediti impignorabili.
La pensione di inabilità può essere pignorata? Come ricordato dal Tribunale di Padova con ordinanza del 14 gennaio 2016 (il testo qui ), astrattamente ma è, sì! O almeno, sino al limite pignorabile tenuto conto del minimo vitale impignorabile.
Si tratta infatti di una prestazione di natura previdenziale che può essere attaccata dai creditori tranne che per l’ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà come previsto dalla norma.
Diverso è, invece, il caso delle indennità quali ad esempio l’indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità totale: queste, infatti, sono prestazioni di natura assistenziale e non possono essere pignorate.
Se la pensione è accreditata sul conto corrente
Se la pensione è accreditata su conto bancario o postale intestato al debitore, può essere pignorata per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito è avvenuto in data anteriore al pignoramento in pratica euro1.359,00 cioè 453,00 importo stabilito dell’assegno sociale × 3.
I nuovi importi dell’assegno sociale, sono stabiliti ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT senza tabacchi e così pubblicati ad esempio.
Pignoramento presso terzi; Su stipendi e pensioni si ma a patto e condizioni.
Assegno sociale importo:
447,17 euro nel 2014;
448,52 euro nel 2015;
448,07 euro nel 2016 e 2017 con limite di reddito è pari ad 5.824,91.
453 euro.
Quando invece l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti dell’art. 545 cpc, avvenuta attraverso il Dl n. 83/2015 che ricordiamo :
1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;
1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro;
1/5 per importi superiori a 5.000 euro.
In ogni caso, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato sul conto corrente.
Pignoramento auto e conto corrente 2018.
Anche nel caso di pignoramento del conto corrente l’Agenzia delle Entrate non può spingersi troppo in là.
In caso di saldo positivo del conto corrente non superi le somme intimate, questo viene bloccato fino all’udienza di assegnazione; il debitore non può prelevare, ma può ricevere bonifici e versamenti.
Le somme che sono accreditare prima della notifica del pignoramento si procede come già sopra esposto, ovvero si possono pignorare o “bloccare” solo le somme che superano 1.359,00 euro il triplo dell’assegno sociale di 453,00 euro al mese e sino al soddisfo).
Invece, se tali somme vengono accreditate dopo la data di notifica del pignoramento, il pignoramento può avvenire nella misura massima di un quinto.
Ne discende che il conto corrente è pignorabile al 100% solo se non vi vengono depositati redditi di natura previdenziale o da lavoro dipendente.
L’auto pignorata sarà consegnata dal debitore al creditore o all’istituto vendite giudiziarie entro e non oltre il termine di 10 giorni. In uno al libretto di circolazione ed il relativo foglio complementare.
L’Ufficiale Giudiziario, deve poi consegnare al creditore l’atto di pignoramento, perché lo stesso sia trascritto nei registri pubblici a sue spese.
Pignoramento presso terzi; Su stipendi e pensioni si ma a patto e condizioni.
Attenzione il creditore, a seguito di specifica istanza d’assegnazione può diventare proprietario dell’auto del suo debitore, chiedendo al Giudice dell’Esecuzione l’assegnazione diretta del bene. Sino al soddisfo totale del credito.
Vi sarà l’esonero dal far mettere all’asta l’auto del debitore presso il canonico istituto di Aste Giudiziarie.
Il G.E. successivamente, dopo le sue valutazioni deciderà se assegnare la proprietà del mezzo al creditore o mettere all’asta il mezzo stesso, all’esito in caso di eccesso di incasso sarà versata la differenza al debitore, Il G.E. in caso di assegnazione al creditore stabilirà l’eventuale estinzione del debito ovvero la differenza da esigere non soddisfatta dalla procedura conclusa con l’assegnazione.
in conclusione
La pensione quasi sempre pignorabile, è possibile nella misura di 1/5, secondo i criteri indicati sopra.
Ad esempio, partendo dall’ipotesi più comune della pensione netta, di € 1.460,14:
PENSIONE 1460,14 sappiamo che la BASE IMPIGNORABILE è 672,11 da calcolare caso per caso, la BASE PIGNORABILE sarà la differenza tra l’importo mensile della pensione € 1.460,14 – 672,11 = 788,03
Il massimo pignorabile ammonta alla metà della predetta base pignorabile cioè € 394,01.
Nel caso in cui un secondo creditore proceda sulla stessa pensione presso la stessa banca se a seguito del calcolo sia già impegnato il massimo pignorabile dai suoi precedenti vincoli. Si potrà procedere ad un secondo pignoramento.
Nel caso non a valle dei calcoli non sembra possano esserci margini per ulteriormente pignoramento, il creditore potrà procedere a monte, cioè direttamente presso l’Istitutodi previdenza, che eroga la pensione.
Procedendo al pignoramento del conto corrente, un ipotetico creditore potrebbe pignorare tutte le somme presenti sul conto stesso, purché eccedenti il triplo dell’assegno sociale aumentato della metà (€ 1.344,21) come chiarito sopra.
Quindi, appare appena evidente la buona regola di “tenere” il proprio conto corrente quasi sempre “all’asciutto” o giù di lì.
Cosa fare?
per chi si trovi in questa particolare situazione, il primo passo è contattare un avvocato esperto richiedergli una valutazione anche se preliminare; Semplicemente compilando la richiesta tramite form online.
La legge che estingue i debiti utilizzata da pochi!
In Italia esiste la legge (sul sovra indebitamento) La legge 27 gennaio 2012 n. 3 sul Sovra indebitamento La quale dispone in materia di usura e di estorsione, nonché’ di composizione delle crisi da sovra indebitamento. Vigente dal: 18-1-2013, grazie alla quale qualsiasi debitore, può estinguere i propri debiti una volta per tutte, senza entrare o per uscire definitivamente dalla lista dei cosiddetti “cattivi pagatori”.
Accedendo a questa procedura infatti ci si potrà liberare da tutti quei debiti che sono da considerarsi impagabili in quanto il proprio reddito ovvero l’intero patrimonio se c’è posto a garanzia del debito è insufficiente a pagarlo secondo le normali disponibilità finanziarie del debitore.
Ristrutturare i debiti ed avere una rata consona alle proprie entrate.
Accedere all’esdebitazione.
Bloccare atti esecutivi.
Evitare il pignoramento dei propri beni.
Uscire dalla lista dei cattivi pagatori.
Una manna dal cielo per chi ha debiti con ex Equitalia, Agenzia delle Entrare o con le banche!
Eppure dal 2017 ad oggi solo pochissimi italiani in difficoltà hanno approfittato di questa legge, nonostante la norma sia finita anche in tv (se ne erano occupati Report, Le Iene e Tagadà). Come Mai ?
I motivi principali sono 2:
Disinformazione
Complessità della disciplina che non può essere attivata in modo autonomo
Al contrario, sono numerosi i casi di successo di gente riuscita ad ottenere in breve tempo un piano di ristrutturazione del debito rivolgendosi ad un team di professionisti esperti in difesa da sovra indebitamento.
La normativa consente ai debitori (in termini molto spiccioli) di presentare un piano di rientro del debito a misura del proprio reddito. Il beneficio immediato è che , una volta presentata la domanda, ogni atto esecutivo viene bloccato e vengono sospesi gli interessi convenzionali o legali.
Chi può sanare i debiti?
Se ti trovi in questa particolare situazione, il primo passo è fare una valutazione preliminare compilando una semplice richiesta tramite un form online è possibile così ottenere una consulenza gratuita e scoprire la fattibilità dell’applicazione della legge.
Privacy; cambia tutto ma cosa è cambiato veramente ?
È tempo di cambiamenti da più parti si elevano gli inni alla riservatezza tutto grazie al nuovo Regolamento Europeo 679/2016 per la Protezione dei Dati Personali, il quale nella versione inglese nota come GDPR – General Data Protection Regulation oppure Regolamento (UE) 2016/679) ci impone quella presa di coscienza per obblighi già derivanti dalla normativa nazionale (Codice Privacy L 196/2003) non tutto quanto ci prospettano come nuovo e complicato; Effettivamente lo è.
Nonostante il gran fragore sulla scadenza del 25 maggio e le tante nuove regole introdotte, con una seria presa di coscienza, ed altrettanto seria Autovalutazione dei rischi secondo il Garante per la Protezione dei Dati Personali, risolviamo l’arcano privacy.
Quindi se fino ad oggi si poteva tollerare una diffusa disinformazione, da oggi in poi sarà difficile evitare multe se qualche nostro cliente dovesse lamentarsi sulle modalità di gestione dei suoi dati da parte nostra.
Perciò meglio informare le persone gli utenti ed i clienti dei quali a qualsiasi titolo deteniamo i loro dati personali.
Se non avete mai istituito l’informativa di cui all’art 13 vecchio TU privacy Legge 196/2003, avete l’occasione per redimervi, con l’adozione della Informativa ex artt. 13 e 14 GDPR. Di cui proponiamo un confronto per semplificare l’aggiornamento.
Per qualsiasi difficoltà sulla redazione dell’autovalutazione o per l’aggiornamento della informativa non dimenticate di contattarci via internet, non possiamo prendere coscienza al posto vostro, ma insieme possiamo semplificare le operazioni da seguire in relazione al rischio oggettivo al quale sono esposti i dati dei terzi che detenete e gestite.
In conclusione il regime sanzionatorio, il quale prevede quelle amministrative minime da € 3,000,00 in caso non possiamo dimostrare di aver informato sul trattamento un cliente, ma che possono raggiungere la insana somma di 20Mil. di Euro in caso di cessione di dati all’estero senza autorizzazione. In ambito penale c’è stato l’inasprimento di quanto già censurato.
Nelle attività da iniziare è previsto il trattamento di dati personali?
L’informativa è un obbligo generale che va adempiuto prima o al massimo al momento di dare avvio alla raccolta per il trattamento di dati personali.
Occorre ricordare che l’obbligo non scatta:
quando il trattamento concerne dati che non sono personali bensì anonimi (es., dati aggregati o statistici);
quando il trattamento riguarda i dati di enti / persone giuridiche: la normativa a protezione dei dati personali non concerne le informazioni relative a soggetti diversi dalle persone fisiche l’attenzione sarà focalizzata sulla circostanza che, il trattamento di dati dell’ente persona giuridica include inevitabilmente quello dei dati riconducibili alle persone fisiche che la rappresentano o semplicemente vi lavorano.
Nella attività da iniziare è previsto il trattamento di dati personali?
Vale integralmente quanto detto sull’argomento nell’omologo riquadro del TU.
2
Nella attività da iniziare è previsto l’obbligo dell’informativa?
Non deve prestare l’informativa:
la persona fisica che effettui il trattamento dei dati per fini esclusivamente personali e i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica ovvero alla diffusione;
il titolare che riceva un curriculum vitae spontaneamente trasmesso dall’interessato, almeno fino al momento del primo contatto successivo con l’interessato, quando sarà quindi dovrà rendere una informativa breve contenente almeno l’indicazione:
della finalità del trattamento;
dei soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione se prevista, dei medesimi;
gli estremi identificativi del titolare ovvero del responsabile per il riscontro all’interessato, se nominato.
Nella attività da iniziare è previsto l’obbligo dell’informativa?
Non è tenuta a prestare l’informativa la persona fisica che effettui il trattamento dei dati per attività a carattere esclusivamente personale e domestico.
3
Il titolare ha reso in precedenza una informativa per attività similare?
Per stabilire se si è di fronte ad una attività similare se non identica, bisogna fare precipuo riferimento alla finalità del trattamento. In ogni caso, l’eventuale nuova informativa potrà non comprendere gli elementi già noti all’interessato.
L’interessato dispone già delle informazioni?
In questo caso l’informativa non è dovuta.
4
I dati sono raccolti presso l’interessato o presso un terzo?
Nel caso di raccolta dei dati presso il terzo, l’informativa è data all’interessato:
nel momento in cui i dati sono registrati;
è prevista la comunicazione al momento del primo contatto.
L’informativa deve comprendere, oltre alle informazioni richieste in generale, anche l’indicazione delle categorie di dati trattati (solo dati personali comuni o anche dati sensibili e/o giudiziari).
I dati sono raccolti presso l’interessato o presso un terzo?
Nel caso di raccolta dei dati presso il terzo, l’informativa è data all’interessato:
entro un termine “ragionevole” e comunque entro 1 mese;
è prevista la comunicazione non oltre il primo contatto con l’interessato o ad altro destinatario.
L’informativa deve essere completa dei contenuti prescritti in via generale, con le seguenti novità:
l’indicazione delle categorie dei dati personali oggetto del trattamento;
l’indicazione della fonte da cui hanno origine i dati personali (che può essere anche fonte accessibile al pubblico);
si omette l’informazione circa la natura obbligatoria o meno della comunicazione di dati personali, perché nella fattispecie i dati non sono raccolti presso l’interessato.
la facoltà alla trasportabilità.
5
(Nel caso di raccolta presso terzi) Il titolare è sempre tenuto ad informare l’interessato?
Il TU individua tre fattispecie nelle quali il titolare non è tenuto a informare l’interessato, quando:
il trattamento è da eseguire in base ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero in base ad una norma comunitaria;
i dati sono da trattare ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive ovvero per far valere/difendere un diritto in sede giudiziaria;
l’informativa all’interessato comporti un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, sempre per il Garante, impossibile.
(Nel caso di raccolta presso terzi) Il titolare è sempre tenuto ad informare l’interessato?
Il GDPR individua le fattispecie in cui il titolare non è tenuto a informare l’interessato, quando:
l’interessato dispone già delle informazioni;
comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato;
l’ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare;
i dati personali debbano rimanere riservati per obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.
6
L’informativa è da rendere in forma scritta o orale?
Sono forme parimenti ammesse dalla legge ma è chiaro che una informativa scritta (riportata su supporto cartaceo/digitale e inviata/consegnata al destinatario con evidenza della ricezione da parte del medesimo) costituisce prova obiettiva dell’assolvimento dell’obbligo da parte del titolare.
Quali requisiti di forma sono stabiliti per l’informativa?
L’informativa deve essere resa in forma:
concisa
trasparente
intelligibile
facilmente accessibile
con un linguaggio semplice e chiaro (in particolare per il caso di minori).
L’informativa deve essere resa per iscritto in maniera tradizionale o con altri mezzi anche elettronici, come per es., la posta elettronica. Ove richiesto dall’interessato, l’informativa è da rendere oralmente purché sia comprovata l’identità dell’interessato informato, anche qui può essere opportuno che il titolare si procuri e conservi una attestazione di aver ricevuto l’informazione.
7
Quale è, quali sono la oppure le finalità del trattamento?
La domanda offre lo spunto per una attenta riflessione. Può riscontrarsi in tal modo come all’interno di una presunta unica finalità ve ne siano, in realtà, di più.
Occorre pertanto che:
a ciascuna finalità del trattamento siano correlate tutte le informazioni imposte dall’art. 13 è come se, nel caso di finalità plurime, si redigessero altrettante informative in un unico contesto documentale;
l’interessato (il soggetto, cioè, cui i dati si riferiscono) sia messo in condizione di scegliere liberamente, per es., di prestare il consenso discriminando anche un singolo trattamento. (libertà del consenso).
Quale è, quali sono la oppure le finalità del trattamento?
Vale integralmente quanto scritto nell’omologo riquadro per il TU.
Viene aggiunta una presa di coscienza da parte del titolare dei dati il quale solo con una meticolosa valutazione preventiva dimostrabile potrà sottrarsi all’applicazione indiscriminata di sanzioni.
8
Quali sono le modalità del trattamento?
La domanda è riferita soprattutto alle cautele/misure di sicurezza adottate al fine di eseguire il trattamento nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati. E’ sufficiente che l’informativa rechi una descrizione di sintesi, senza cioè entrare in dettagli che potrebbero renderla oltremodo lunga, faticosa e incomprensibile.
L’informativa ai sensi del GDPR non è chiamata a informare specificamente sull’argomento.
9
La base giuridica del trattamento
È richiesta dal GDPR mentre non è direttamente richiamata dal TU. La ricognizione di cui al successivo punto 11 fornisce in ogni caso una informazione al riguardo.
Qual è la base giuridica del trattamento?
Per base giuridica del trattamento si può intendere la necessità di indicare la font ovvero l’origine ma anche la giustificazione del trattamento ad esempio:
in una organizzazione a carattere sociale o sportivo;
in una norma di legge;
*nell’adempimento di un contratto;
*nella soddisfazione di una richiesta dell’interessato.
*Nel caso di sussistenza di un obblighi contrattuali o di risposta alle richieste dell’utenza, è opportuno fornire indicazioni precise.
10
Nel TU non si fa riferimento
Al legittimo interesse del titolare o di terzi di cui al GDPR. Dal punto di vista sostanziale, l’informazione può dirsi compresa nell’ambito delle finalità del trattamento.
Il trattamento è necessario per perseguire un legittimo interesse del titolare o di terzi?
Quando il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (es., trattamento finalizzato a prevenire delitti, ecc.) – a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore, è necessario che il titolare espliciti detto interesse.
11
Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo?
Il conferimento dei dati può essere dovuto:
ad un obbligo di legge
ad un obbligo contrattuale
ad una richiesta dell’interessato.
Da ciò si desume la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento.
L’interessato è obbligato a fornire i dati?
L’informativa deve precisare se l’interessato possa o meno rifiutare la fornitura dei dati e quali siano le conseguenze dell’eventuale rifiuto. Come in precedenza.
12
Quali sono le conseguenze del rifiuto di fornire i dati da parte dell’interessato?
Questa informazione consegue logicamente al contenuto di quella di cui al precedente punto. Ciò comporta la distinzione tra i casi in cui, essendo implicato/a:
un obbligo di legge, il rifiuto di fornire i dati impedisca l’assolvimento dell’obbligo ed esponga eventualmente l’interessato anche a sanzioni contemplate dall’ordinamento giuridico;
un obbligo contrattuale, il rifiuto di fornire i dati precluda l’esecuzione del contratto ed esponga l’interessato ad una eventuale responsabilità per inadempimento contrattuale;
una richiesta dell’interessato, questi semplicemente non riceva la prestazione richiesta;
Quali sono le conseguenze del rifiuto di fornire i dati da parte dell’interessato?
Dal punto di vista logico-giuridico valgono le considerazioni svolte bel riquadro per il TU.
13
A quali soggetti saranno comunicati i dati raccolti?
Anche questo è un quesito che impone di prefigurare a priori il flusso delle informazioni dal titolare verso l’esterno. Si presti attenzione al fatto che:
deve trattarsi di un flusso informativo coerente con la finalità del trattamento ad es., se i dati sono raccolti per finalità di esecuzione di un rapporto di studio o sport, non è lecito che i dati siano comunicati ad una società che si occupa di web-analysis;
ad ogni finalità del trattamento di norma si associa un elenco di soggetti a cui i dati potranno essere comunicati.
Oltre alla comunicazione di dati a terzi, l’interessato deve altresì essere informato dell’eventuale diffusione di detti dati, ove prevista e coerente con le finalità del trattamento, ad ogni buon conto la diffusione non potrà mai concernere dati idonei a rivelare lo stato di salute se conosciuto.
Lo scopo di questo requisito particolarmente importante dell’informativa è:
rendere edotto l’interessato della destinazione dei dati riferiti;
metterlo in condizione di esercitare pienamente i diritti di controllo sull’utilizzo degli stessi dati.
Chi sono i destinatari (o le eventuali categorie di destinatari) dei dati
E’ requisito analogo a quello già previsto nell’informativa ex art. 13 TU. Anche qui la finalità della norma è rendere consapevole l’interessato della destinazione dei dati a sé riferiti e permettergli l’esercizio dei vari diritti connessi al trattamento.
Valgono dunque tutte le ulteriori considerazioni svolte nel riquadro per il TU.
14
L’informazione sull’eventuale trasferimento dei dati extra-UE
Verso organizzazioni internazionali specificamente richiesta dal GDPR è da inserire, almeno come indicazione dei destinatari dei dati, all’interno di quanto previsto al punto precedente. Nel TU è del resto presente una disciplina del trasferimento dei dati in Paesi extra-UE, in adempimento della quale può essere necessario il consenso stesso dell’interessato (che ovviamente presuppone una idonea informativa).
E’ previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali?
In caso affermativo, l’informativa deve chiarire all’interessato:
se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE. In sintesi se la Commissione ha deciso che il paese terzo, uno specifico territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo, o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche;
in carenza di quanto sopra, si deve fare riferimento alle garanzie appropriate od opportune e l’indicazione dei mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.
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Non è richiesta dal TU una informazione concernente il tempo o periodo di conservazione dei dati.
Qual è il periodo di conservazione dei dati?
Si tratta di una informazione non sempre agevole. Implica una capillare autoanalisi dell’organizzazione del titolare, che deve preventivamente definire il tempo di conservazione dei dati, ovviamente, in relazione alla finalità del trattamento. E’ evidente che un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere preceduto da una nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al consenso dell’interessato.
Se l’indicazione di tale periodo non è possibile, si debbono perlomeno esplicitare i criteri per determinarlo.
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L’interessato è informato dei diritti di cui all’art. 7?
L’informativa deve contenere una anche se succinta informazione dove si riepilogano i diritti dell’interessato:
ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e, nel caso, la loro comunicazione in forma intelligibile;
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati;
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’interessato è informato dei suoi diritti?
L’interessato ha diritto:
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
alla portabilità dei dati;
di revocare il consenso (l’informazione da rendere all’interessato circa il diritto di revoca del consenso non può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad esempio, necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
L’informazione su un eventuale processo automatizzato
Ivi inclusa la profilazione per quanto non specificamente richiesta dal TU può ritenersi compresa nelle finalità e modalità del trattamento.
Il trattamento contempla un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione? Il titolare è tenuto a informare l’interessato dell’eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, ivi inclusa la profilazione, intesa dal GDPR come qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.
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Chi è titolare del trattamento?
È immediata o agevole l’identificazione del titolare del trattamento: in tal caso occorre senz’altro comprendere a chi siano riconducibili le scelte fondamentali concernenti il trattamento e, segnatamente, quelle attinenti alle finalità e alle modalità del trattamento.
L’informativa deve contenere il nome e cognome o la ragione sociale la denominazione del titolare, con i necessari riferimenti per i contatti quali la sede legale, il numero di telefono, l’indirizzo mail, ecc..
Chi è titolare del trattamento?
Valgono qui considerazioni analoghe a quelle per il TU.
L’art. 13 GDPR impone la esplicitazione:
dell’identità del titolare, nome e cognome ovvero la ragione sociale la denominazione, il domicilio sede, ecc.;
dei dati di contatto quali il telefono, la e-mail, ecc..
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E’ nominato un responsabile del trattamento?
La nomina di un responsabile del trattamento è facoltativa. Il titolare vi ricorre, al fine di indicarla nell’informativa, quando vuole procurare agli interessati un interlocutore dedicato, presso cui essi possano esercitare i diritti di cui all’art. 7 ed ottenere il c.d ‘riscontro’. Il responsabile può essere:
una persona fisica;
un organismo interno o anche un ente od una persona giuridica.
Per conseguenza, i dati identificativi del responsabile e quelli di contatto con il medesimo – ove nominato – debbono figurare nell’informativa.
E’ nominato un responsabile della protezione dei dati?
Facoltativo ma se nominato, l’informativa deve contenere in tal caso anche i dati di contatto del responsabile.
Disclaimer
Il blog precisa; Che il materiale pubblicato è di sua esclusiva proprietà e che le risposte ai quesiti, ovvero gli articoli pubblicati seppur elaborati con estrema attenzione e diligenza da parte dei Professionisti suoi collaboratori, non costituiscono erogazione di consulenza professionale né tecnica o legale, ma solo attività di informazione. il Richiedente del quesito ovvero l’utente di Internet è quindi espressamente ed esplicitamente tenuto a non basare le proprie azioni sulle consulenze e risposte ai quesiti posti ovvero dalle informazioni estemporanee attinte dal blog, ed é invitato ad approfondire le questioni trattate con professionisti di Sua esclusiva fiducia.
Casomai potete stampare le informazioni reperite sul blog per sottoporle al Professionista conosciuto e di fiducia. Il Blog espressosud.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi o danni causati dalle risposte ai quesiti e dalle informazioni rilasciate o pubblicate o comunque fornite e neppure per le conseguenze negative che possa eventualmente subire il Richiedente che riferisca di essersi uniformato dalle risposte e/o notizie ricevute, se non ha dato modo di conoscere prima della risposta, la sua personale ed individuale condizione civile e fiscale.
Per qualsiasi necessità non esitate a contattare la redazione del blog. espressosud.it; Redazione 80013- Cava dei Tirreni- (SA) Piazza Duomo,2 – Tel. 089 465746- Fax 089 444444 – eurobusiness@tin.it – P.IVA 0056761 065 4.
Privacy; cambia tutto ma cosa è cambiato veramente ?
Spesso si confondono gli adempimenti civili e fiscali con la tutela dei propri diritti.
Pur di non pagare le imposte, non per la loro esosità ma solo per partito preso, siamo propensi ad assumerci responsabilità superiori di gran lunga alla pressione fiscale corrispondente e proporzionata all’attività posta in essere.
Infatti siamo poco propensi a scrivere o far scrivere ovvero semplicemente sottoscrivere documenti ai nostri clienti, nella comune convinzione che è meglio non lasciare tracce.
Bene ! forse fino ad oggi (anni 2000 secondo l’agenda europea) avevate ragione, ma l’informatizzazione della pubblica Amministrazione e le tecniche utilizzate dagli organi ispettivi.
Suggeriscono di cambiare il modus ragionandi ancor prima dell’operandi. Infatti;
Così agendo; Nel caso vogliate locare la vostra casa vacanze casomai dotata di piscina effettivamente riuscirete ad evadere l’importo riscosso, (salvo a valutare l’effettivo guadagno, ma ciò riguarda un altro discorso sulla opportunità di gestire l’attività con una società e non in maniera privatistica considerato che in entrambi i casi il vaglio sarà strettissimo e legato all’informatizzazione della vostra offerta.) ma vi esporrete a qualsiasi rischio civile, ovviamente non ci sarebbe neanche la necessità che si infortuni qualcuno per essere chiamati come responsabili infatti ormai è corpo del nostro Diritto anche il danno da vacanza rovinata.
Capite bene che per locare una casa privata anche se non a carattere professionale ma ospitando persone che comunque pagano e contribuiscono alla spesa per il bene (casa di vostra proprietà) in esercizio. Bisognerà:
Comunicare al sig. Prefetto competente L’attività posta in essere ed essere autorizzati ad iscrivere al portale internet gli avvicendamenti per i pernottamenti in periodi inferiori a 30 giorni se superiori va stilato un contratto e registrato;
Informare gli ospiti sui pericoli della casa, sul corretto uso degli impianti, e sui riferimenti telefonici in caso di necessità;
Regolamentare tutte le singole attività poste in essere nella casa.
Assoggettare a tassazione separata (unico Persone fisiche) tutto l’incasso annuale. Il rilascio della ricevuta con marca da 2€ è previsto solo in caso il reddito superi gli € 30mila annui.
Premesso ciò ad esempio in caso la vostra casa sia dotata ovvero gli ospiti possano usufruire di una di piscina bisogna, fare esclusivo riferimento alla normativa in riferimento al regolamento piscine ad uso pubblico con o senza bagnino.
Premesse le indicazioni normative di ordine generale di seguito esposte, è doveroso segnalare che il Regolamento interno di gestione dell’impianto piscina (come per le altre strutture dedicate) è un vero e proprio contratto che viene ad essere stipulato tra il gestore e l’utente anche se sottoscritto solo dal gestore, in ordine alle modalità comportamentali reciproche compresi gli elementi di assistenza e tutela. A patto che il regolamento stesso sia ben reperibile affisso o comunque conosciuto dall’utenza.
Anche il Regolamento di piscina è quindi documento da tarare specificamente per singolo impianto, da affiggere alla pubblica visione in luogo idoneo e deve contenere, tra l’altro, le modalità di accesso alla vasca e a tutte le sezioni e aree dell’impianto, l’indicazione della profondità dell’acqua e degli eventuali punti della vasca a profondità ridotta, il divieto di effettuare tuffi in assenza di strutture adeguate, la raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto, l’ubicazione dei più vicini servizi igienici, gli orari di accesso alla piscina, il divieto di ingresso ai minori di anni 14 non accompagnati in modo permanente da persona maggiorenne, le modalità di segnalazione della presenza e/o di assenza del servizio di assistente bagnanti.
Immaginate quindi se qualche vostro avventore se per qualsiasi motivo decida di lamentare una insufficienza della sua soddisfazione od addirittura un suo danno, quale sarebbe una vostra linea di difesa possibile se alle prime righe della citazione ricevuta si leggerà che lo stesso NON è stato informato sui pericoli, oppure NON hanno rilasciato neanche la ricevuta fiscale, ecc. ecc.
È facile immaginare che dagli occhi di un Giudicante saremo sempre visti come evasori fiscali, dediti al profitto sfrenato ed al capitalisti incallito a discapito anche della sicurezza e casomai dell’ambiente.
Secondo me paghiamo. Anche e perché una eventuale polizza RC a copertura in caso di determinate attività non dichiarate non copre tutto il rischio.
Per comodità pubblichiamo in estratto l’ Accordo S/R/PA del 16 gennaio 2003
Omissis … Punto 4.1 – il titolare dell’impianto individua i soggetti responsabili dell’igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine.
Le relative figure sono individuate dalle Regioni. (trattasi di denominazione, formazione, mansioni, …)
L’assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l’orario di funzionamento della piscina.
L’assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.
In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.
… omissis.
Accordo Interregionale del 16 dicembre 2004
Omissis …+ Punto 4bis.2 – l’assistente bagnanti , abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali attorno ad essa. Punto 4bis.3 – la presenza di assistenti bagnanti a bordo vasca in numero proporzionato al numero e caratteristiche delle vasche e al numero dei bagnanti secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l’orario di funzionamento della piscina.
… omissis … Punto 17.1 – le piscine devono essere dotate di regolamento interno per la disciplina del rapporto gestore-utenti in riferimento agli aspetti igienico sanitari.
In particolare esso deve contenere gli elementi di educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale, che contribuiscono a mantenere idonee condizioni nell’impianto natatorio, secondo le indicazioni delle disposizioni tecniche regionali.
Relativamente al concetto di piscine ad uso pubblico, in base alle norme sottonotate, sono considerate tali le piscine di Categoria A – di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica.
Sono tali le piscine “Gruppo a1 – pubbliche propriamente dette (comunali); Gruppo a2 – uso collettivo (pubblici esercizi, attività ricettive turistiche e agrituristiche, collettività varie, palestre, centri estetici, circoli, associazioni, …); Gruppo a3 – finalizzate al gioco acquatico.
Salvo disposizioni locali contrarie o mitigatrici, per le piscine di Categoria A l’assistente bagnanti è previsto.
Per maggiori dettagli od esigenze specifiche compilare la form al sito allservices.incista.it seguendo il link.
Il blog precisa; Che il materiale pubblicato è di sua esclusiva proprietà e che le risposte ai quesiti, ovvero gli articoli pubblicati seppur elaborati con estrema attenzione e diligenza da parte dei Professionisti suoi collaboratori, non costituiscono erogazione di consulenza professionale né tecnica o legale, ma solo attività di informazione.
il Richiedente del quesito ovvero l’utente di Internet è quindi espressamente ed esplicitamente tenuto a non basare le proprie azioni sulle consulenze e risposte ai quesiti posti ovvero dalle informazioni estemporanee attinte dal blog, ed é invitato ad approfondire le questioni trattate con professionisti di Sua esclusiva fiducia. Casomai stampando le informazioni reperite sul blog e sottoponendole al Professionista conosciuto e di fiducia.
Il Blog espressosud.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi o danni causati dalle risposte ai quesiti e dalle informazioni rilasciate o pubblicate o comunque fornite e neppure per le conseguenze negative che possa eventualmente subire il Richiedente che riferisca di essersi uniformato dalle risposte e/o notizie ricevute.
Per qualsiasi necessità non esitate a contattare la redazione del blog. espressosud.it; Redazione 80013- Cava dei Tirreni- (SA) Piazza Duomo,2 – Tel. 089 465746- Fax 089 444444 – eurobusiness@tin.it – P.IVA 0056761 065 4.
Nuda proprietà batte usufrutto investimenti a 1000
Ci viene richiesto di selezionare interesse per una cessione immobiliare da ciò l’articolo che sembra una pubblicità ma vuol essere il mezzo per informare su una occasione irripetibile, dal rendimento sicure e più che vantaggioso.
La nuda proprietà è in genere un’opzione di investimento scelta da quanti puntano alla rivalutazione del capitale investito nel lungo periodo, senza avere immediate necessità né abitative né di produzione immediata di reddito dall’investimento.
Negli anni l’offerta di soluzioni di cessione della sola Nuda Proprietà hanno visto una crescita costante l’anno trascorso ha raggiunto la soglia del + 11,7% ( 24.107 transazioni).
Cosa significa acquistare la nuda proprietà di un immobile
Il nostro codice Codice Civile (art. da 978 a 1020), prevede per i beni immobili la scissione della proprietà dal godimento dei frutti prodotti dalla stessa.
In altre parole chi cede la nuda proprietà potrà riservarsi l’uso ed i frutti del bene ceduto, vita natural durante per le persone fisiche per quelle giuridiche invece massimo 30 anni.
Non v’è dubbio che per chi vende la formula soddisfa l’interesse a ricavare della liquidità, smobilizzando ma senza rinunciare al bene, in poche parole, è possibile cedere solo la nuda proprietà della casa ricavare dal 40 al 60% del suo valore subito ed intanto riservato l’usufrutto la si può abitare oppure locare vita natural durante. Colmare così il gap tra il valore venale e quello effettivamente incassato per la cessione della nuda proprietà.
Per chi compra, potrà acquistare a prezzi ridotti secondo le regole che di anno in anno sono stabilite con Decreto Dirigenziale, in estrema sostanza tanto più giovane è la persona meno varrà la nuda proprietà in cessione considerato che l’aspettativa di vita é più lunga ovvero il presumibile momento della cessione anche del possesso si allontana.
In pratica Lo si fa come investimento ad esempio in vista di dare la casa ad un figlio che al momento è ancora piccolo. E comunque sempre meglio comprare una casa pagarla meno di quello che vale e prima o poi ne avrai il possesso od i frutti dell’investimento. Invece che comprare titoli del mercato immobiliare rischiosi o che sicuramente in caso di default ci faranno perdere tutto il capitale vedi banca Etruria, MPS Parmalat ecc. ecc.
Quali sono gli oneri fiscali?
Chi compra la nuda proprietà paga le imposte indirette secondo le aliquote ordinarie: quindi se ha i requisiti prima casa paga il 2% sul prezzo o valore catastale (qualora invochi il prezzo-valore); se seconda casa, paga il 9%. Naturalmente la base imponibile è ridotta in quanto decurtata del valore dell’usufrutto calcolato in base a delle tabelle allegate al TU in tema di imposta di registro.
Quanto agli oneri successivi: le spese di imposte dirette, ad esempio quelle comunali e le spese condominiali, oltre quelle di manutenzione ordinaria sono a carico dell’usufruttuario.
Le spese straordinarie restano a carico del nudo proprietario.
A chi conviene questa opzione?
L’acquirente:
compra ad un prezzo di gran lunga più basso perché sappiamo che scommette sulla sopravvivenza più o meno lunga del cedente venditore il quale ha riservato a se od a terzi l’usufrutto per calibrare i tempi in cui potrò entrare in casa o affittarla per metterla a reddito;
Potrà anche rateizzare il pagamento visto che non entrerà in possesso subito;
Pur acquistando un bene significativamente maggiore delle sue possibilità contributive non subirà accertamenti o segnalazioni tributarie per l’incremento patrimoniale non proporzionato ai redditi dichiarati negli ultimi 5 anni.
Prima del materiale perfezionamento del contratto con la cessione dell’usufrutto, la stessa nuda proprietà potrà essere ulteriormente ceduta ad un terzo il quale subentra nel diritto a riceversi anche l’usufrutto.
Il venditore:
Monetizza a sufficienza;
Non esce di casa;
Potrà continuare a percepire eventuali redditi dall’immobile.
Quali sono gli altri aspetti da considerare?
Dal lato del venditore:
Dovrà sopportare il carico fiscale;
Dovrà provvedere a sue spese alle opere di manutenzione ordinaria;
Manterrà la Responsabilità Civile del detentore.
Dal lato dell’acquirente
Non potrà godere della casa fino al momento della estinzione dell’usufrutto;
Non è tenuto a sopportare il carico fiscale;
Dovrà pagare le opere di manutenzione straordinaria.
Quale la posizione degli eredi di chi vende una nuda proprietà?
Gli eredi del venditore (riservatario del diritto di usufrutto) non troveranno nulla in eredità perché l’usufrutto si estingue con la morte del suo titolare. Se non i residui casomai passivi della gestione ordinaria dell’immobile ad esempio forniture o quote condominiali da pagare od imposte per contro crediti da conguagli o saldi di imposte versate in eccesso.
Attenzione quindi all’apertura della successione di un usufruttuario, accettare sempre conb il beneficio d’inventario.
Oppure rinunciare.
È consigliabile quindi usare questo schema di vendita quando non si hanno eredi; Se si vuol utilizzare lo strumento giuridico della cessione della sola nuda proprietà riservandosi l’usufrutto per punire eventuali eredi giudicati immeritevoli. In tal caso lo strumento è un modo indiretto per diseredarli, ma occorre che la vendita sia fatta ad un prezzo congruo altrimenti l’erede o gli eredi legittimi e naturali potrebbero impugnare la vendita con l’azione di riduzione dimostrando (con le tabelle sopra richiamate) che si è trattato di un negozio misto a donazione. Che come sappiamo lede la eredità legittima degli eredi.
Si può comprare con mutuo?
Si.
Naturalmente, dato il valore ridotto della nuda proprietà, anche la somma che posso chiedere sarà proporzionata allo stesso valore.
Se poi l’usufruttuario consente ad iscrivere ipoteca anche sul suo usufrutto (compartendo nell’atto di mutuo quale 3° datore) allora la banca avrà la garanzia sulla piena proprietà e non sulla sola nuda proprietà, per cui potrebbe darmi una somma maggiore a mutuo.
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