Tolleranza zero: sembrano indigenti ma evadono il fisco.

Tolleranza zero: sembrano indigenti ma evadono il fisco.

Tolleranza zero: sembrano indigenti ma evadono il fisco.Perché molti lavoratori dipendenti omettono di pagare le tasse ?

Semplicemente perchè spesso conviene a tutti non documentare il rapporto di lavoro in presenza di una collaborazione soprattutto se familiare.

Senza che stiamo zitti e facciamo finta di non sapere, saremo chiamati noi a coprire, le somme non raccolte dallo Stato per la copertura della spesa pubblica. Se non proprio coinvolti con l’evasore una volta scoperto il rapporto dagli organi ispettivi.

Il concetto civile è specificamente previsto con il seguente tenore:

Tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva”, così l’articolo 53 della nostra bella Costituzione che semplifica ed attribuisce ai produttori di reddito la capacità di contribuire alla spesa pubblica per finanziare la democrazia e la civiltà.

In termini pratici, tutti sono tenuti a pagare le tasse se producono quantomeno un reddito.

Chiaramente uno stato civile come il nostro ha previsto un’area di non tassazione per non vessare i lavoratori se non proprio indigenti,  chi guadagna una somma annuale nell’ambito della no tax area la quale  identifica un reddito imponibile che non è soggetto al pagamento di imposte e tasse; entro la soglia di povertà quindi, La no tax area è stata introdotta dalla Legge n. 289 del 2002 e più in particolare dall’articolo 2 con la finalità è quella di tutelare il primo scaglione di reddito Irpef ossia al di sotto della soglia di sussistenza l’argomento interessa anche molti proprietari di immobili che per colpa di consulenti poco attenti. Pagano e zitt! possiamo approfondire singoli casi se richiesto per fornire chiarimenti come di consueto in risposta alle domande via form di contatto.

Tornando all’obbligo di contribuire che si assolve con la presentazione della dichiarazione dei redditi, oltre che un concetto è un adempimento imposto dalla legge.

Nessuno può essere escluso da questo obbligo, nemmeno i lavoratori di settori particolarmente sfuggenti, uno in particolare in continua crescita e sempre più importante dal punto di vista di impiego sociale, il lavoro d’ausilio domestico.

Badiamo bene ! Stiamo coprendo una infinità o un esercito di evasori fiscali.

Badanti, colf, giardinieri, cuochi, babysitter e dog sitter, e così via se il loro business vale più di 8.000 euro all’anno sono obbligati a presentare anche loro la denuncia dei redditi alla stregua di tutti gli altri lavoratori.

Sono sempre di più i risultati di servizio della Guardia di Finanza; Da operazioni a campione i nominativi che ha scoperto evidenziano casi critici, con lavoratori che hanno “dimenticato” di dichiarare i propri redditi.

Una dimenticanza che si protrae da anni, assumendo i contorni della serialità. Senza contare come e quanto si allarga, proprio perché, coperta con convenienza da chi o meglio la famiglia che ne usufruisce.

Evasione totale

Non si tratta di casi isolati o riconducibili ad una determinata zona d’italia o nazionalità dei lavoratori. Infatti tra i nominativi di questi evasori fiscali totali scovati dalla GdF ci sono italiani, romeni, polacchi, filippini ecc. ecc..

Persone che pur lavorando stabilmente in ambito domestico e pur percependo redditi superiori alla no tax area citata, ogni anno omettono di dichiarare i propri redditi.

Per alcuni di loro la Guardia di Finanza ha scoperto che hanno tenuto nascosto redditi per oltre 300.000,00 euro, soldi sui quali si sarebbero dovute pagare le relative tasse proporzionali e che hanno cagionato un grave danno all’erario.

Le banche dati

Ormai anche la Guardia di Finanza ha pieno accesso alle banche dati e grazie all’incrocio degli stessi sarà sempre più semplice scoprire situazioni illegali.  Come quella che si genera quando per qualche lavoretto in casa non chiamate l’impresa autorizzata ma un lavoratore qualsiasi, per il quale certamente non conosciamo le sue capacità contributive, ma, come detto se guadagno più di 8 mila euro l’anno stiamo favorendo la sua evasione fiscale e contribuendo al riciclaggio di danaro. Perché semplicemente prodotto da fondi in nero.

Sarà così in tutta Italia, continueranno ad eseguire questi controlli sul lavoro in ambito domestico che risulta uno di quelli in cui la mancanza di dichiarazioni dei redditi da parte degli addetti è la più frequente.

La GdF ha stanato gli evasori totali controllando i nominativi presenti nelle banche dati e passando al setaccio quelli che presentavano numeri più rilevanti in materia di spese voluttuarie.

L’Irpef è l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Siamo tutti chiamati quindi, pertanto sui redditi prodotti dal nostro lavoro ogni anno occorre pagare l’Irpef.

I lavoratori autonomi provvedono a dichiarare e tassare i propri redditi; Ma il lavoratore dipendente anche in ambito domestico ha bisogno del suo datore di lavoro che interceda nei rapporti del lavoratore con il fisco.

Infatti

I datori di lavoro assumo la qualifica di sostituto d’imposta, e pagano le imposte a carico dei loro dipendenti decurtando dalla paga l’imposta (ed i contributi ma adesso parliamo solo dell’imposta).

Nel lavoro domestico non esiste un sostituto di imposta perché questa figura che nella generalità delle attività di lavoro subordinato è svolta dal datore di lavoro, non appartiene alla famiglia o all’anziano presso cui lavorano giardinieri, parrucchieri badanti e colf. Tutto legale, perché la legge prevede che nel lavoro domestico il datore di lavoro non funge da sostituto di imposta.

Devono essere i lavoratori a pagare le tasse presentando la dichiarazione dei redditi che tra l’altro serve anche per recuperare eventuali crediti di imposta a loro favore.

I redditi da lavoro prodotti da questi dipendenti sono soggetti ad Irpef e relative addizionali la regionale e quella comunale.

Le percentuali delle addizionali sono stabilite dagli Enti Locali mentre l’Irpef è una imposta a scaglioni i quali  aumentano all’aumentare del reddito.

Ad esempio per redditi sopra gli 8.000,00 euro annui e fino a 15.000,00 si paga il 23% di Irpef, l’aliquota sale al 27% sulla parte eccedente i 15.000,00 euro e fino a 20.000,00 e così via con aliquote appunto progressive 38, 41 e 43%.

L’invito quindi è quello di verificare che nell’ambito della famiglia, non vi siano situazioni a rischio se non proprio fuorilegge. Ovviamente la verifica in  relazione alle specifiche caratteristiche del rapporto di collaborazione familiare, per gli utenti di internet come di consueto è totalmente gratuita.

Ciascuno ha l’occasione di fare la sua parte per l’Italia e per favorire la legalità.

Chiunque usufruisce di lavoro anche da parte di un parente, anche se in casa propria, deve redigere un contratto di lavoro e denunciare la posizione all’INPS ed all’INAIL, poi dovete anche verificare che il soggetto percettore dei vostri soldi sia esente dall’IRPEF e relative addizionali, per la eventuale coincidenza dei compensi pagati rientrino nella No tax area.


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Tolleranza zero: sembrano indigenti ma evadono il fisco.

 


 

Mandato Professionale in CLOUD

Mandato Professionale in CLOUD

Nell’epoca del digitale anche il Mandato Professionale ha subito alcune sostanziali variazioni, prima di tutto considerata la grande disponibilità su internet di consulenti, fac totum, fac simile, cultori del copia ed incolla.

Dobbiamo imparare a difenderci e comprendere con attenzione chi sia il nostro interlocutore. quale vocazione abbiano le sue soluzioni verso il concretare di  problemi futuri o ripercussioni in aree differenti ma sempre di interesse.

Considerato che si parla di interessi e di economia nostra o dell’impresa,

Il nostro interlocutore deve essere affidabile e garantire il proprio operato con opportuna polizza rischi professionali come fanno tutti gli iscritti negli albi professionali; Meglio se come espressosud.it, con il patrimonio personale dei suoi supporters.

Inoltre i componenti dello studio non basta che abbiano una o più pareti dello studio tappezzate di altezzosi quanto impolverati titoli di studio, bisogna che dimostrino di prestare la dovuta attenzione alla formazione costante, quantomeno quella minima prevista dagli Ordini di appartenenza.  Ad esempio gli iscritti all’ordine dei Dottori commercialisti devono seguire almeno 90 ore di aggiornamento in un triennio.

Non dobbiamo neanche trascurare, di creare un ambito scientifico tecnico con il quale interagire in tutta sicurezza per trattare i nostri fatti amministrativi contabili e dichiarativi. Infatti la nostra cloud offre un ambiente intuitivo perchè basato sul diffuso sistema Microsoft, veloce, sicuro e monitorato.

Al tempo stesso la garanzia che le comunicazioni sono garantite, scongiura il rischio che la risposta ricevuta dallo studio, non sia pertinente alla domanda o non tenga conto della situazione individuale del cliente, in maniera globale.

Soccorre la struttura software a “blockchain” dello studio,

La quale traccia e garantire che le comunicazioni all’interno siano conosciute solo, ma anche da tutti i Professionisti responsabili per e di quel cliente.

Grazie al mandato professionale on line il nostro studio professionale di Cava dei Tirreni (SA) garantisce che le informazioni che vi riguardano siano conosciute contemporaneamente da tutti i professionisti interessati a voi ed alle vostre vicende tecniche, amministrative e fiscali , quali architetti, avvocati, ingegneri, commercialisti, consulenti e medici del lavoro, di cui ci fornite i contatti.

Lo studio on line ed in mobilità consente di inviare il mandato professionale tradizionalmente inteso, compilando i modelli di documento predisposti dagli esperti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Infatti a richiesta sono disponibili studiate e predisposte lettere di incarico professionale via web per favorire le attività d:

  1. Apertura ditta individuale con attribuzione partita IVA;
  2. Costituzione Società Responsabilità Limitata – Semplificata – uniPersonale od a capitale ridotto;
  3. Tenuta della Contabilità semplificata con Trasmissione Telematica Dichiarazioni senza consulenza;
  4. Tenuta della Contabilità ordinaria, con trasmissione Telematica dichiarazioni senza consulenza;
  5. Redazione bilancio d’esercizio, nota integrativa, verbale di assemblea per spostamento od approvazione del bilancio, ed allegati senza consulenza;
  6. Trasmissione Telematica Bilancio e dichiarazioni senza consulenza;
  7. Controllo Dichiarazioni dei Redditi senza consulenza;
  8. Verifiche e controlli, consulenza generica con enti non commerciali ma ispettivi della P.A. o P.G.;
  9. Consulenza finanziaria;
  10. Consulenza gestionale;
  11. Controllo di gestione;
  12. Controllo legale;
  13. Perizia di stima;
  14. Cessione quote srl ed srl-s;
  15. Contratto di hosting su server, nella cloud dello studio DI MAIO di Cava dei Tirreni (SA);
  16. Studio ed analisi dell’impresa, costruzione e adozione del modello di organizzazione e gestione;
  17. Mandato professionale consulenza e adempimenti area lavoro;
  18. Mandato professionale modello 231, per la consulenza ed assistenza per la predisposizione del modello organizzativo e gestionale unitamente alle procedure interne di controllo e vigilanza idonei a prevenire il compimento di fatti illeciti e dei reati oggetto del decreto legislativo 231/2001.
  19. Preventivo incarico consulenza generica;
  20. Preventivo di massima ordinaria, bilancio, dichiarazioni, consulenza;
  21. Preventivo di massima ordinaria, dichiarazioni, consulenza;
  22. Preventivo di massima semplificata, dichiarazioni, consulenza;
  23. Preventivo di massima bilancio, dichiarazioni, consulenza;
  24. Preventivo di massima riclassificazione ed analisi di bilancio, economica, finanziaria, patrimoniale;
  25. Preventivo di massima analisi di bilancio, miglioramento del Rating;
  26. Delega/autorizzazione del cliente ad utilizzo servizio Fattura Elettronica fornito da Agenzia delle Entrate;
  27. Delega/autorizzazione del cliente ad utilizzo servizio Fattura Elettronica fornito da terzi;

Per maggiori informazioni e la nota informativa per i servizi erogati on line basta compilare la form che segue.

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Mandato Professionale in CLOUD


 

Impresa

Impresa

L’impresa è un’attività a vocazione economica, professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e/o servizi.

Il concetto di “impresa” non va confuso con quello di “azienda“, che identifica invece il complesso dei beni organizzati dal suo titolare (imprenditore) per l’esercizio dell’attività caratteristica, nemmeno va confuso il concetto di “società“, che rappresenta invece uno specifico e nuovo soggetto giuridico esercente attività di impresa, spesso è anche un’azienda.

Si usa anche, come sinonimo di impresa, il termine inglese business letteralmente per indicare gli “affari” il movimento economico o gli scambi..

Si può dire quindi che l’impresa è l’attività esercitata dall’imprenditore, che potrà essere anche una società con o senza personalità giuridica.

L’azienda è in concreto l’alea aziendale, composta dagli immobili per le sedi, dalle attrezzature, dagli impianti, da tutto il personale, dai metodi di costruzione o produzione e quelli di controllo o procedure interne ed esterne di audit, più in generale le modalità di impiego e coordinamento/sfruttamento delle risorse di cui l’imprenditore dispone per esercitare appunto, la sua impresa.

La locuzione “ditta” per consuetudine, è anteposto alla denominazione od identificativo univoco commerciale dell’impresa in qualsiasi modo costituita. Di cui ne rappresenta anche un sinonimo.

In diritto commerciale si discute sulla possibilità che non tutte le imprese sono esercitate mediante un’azienda ad esempio il tipico caso dell’impresa individuale, ma non è possibile condividere appieno la teoria, in quanto anche l’imprenditore individuale se vuole fare impresa dovrà organizzarsi come fanno le aziende.

Va detto che, non sempre l’imprenditore è anche il proprietario dell’azienda.

Esistono alcune aziende le quali se pur organizzate quali imprese ad esempio l’ASL non hanno finalità di lucro ma di soddisfazione della clientela. Ovvero di raggiungimento di risultati sul piano socio assistenziale.

Gli studi professionali non sono imprese, non possono essere organizzati come una qualsiasi attivita’ economica. Possono avere caratteristiche molto vicine per organizzazione e tempi, ma lo scopo è totalmente diverso nessuno studio professionale persegue il fine del lucro, ma ciascun professionista titolare di studio, persegue le finalità di studio appunto; Di ricerca di applicazione delle regole scritte e non, di dare sempre maggiore credito alla propria opera per favorire tutta la categoria.

È difficile che un professionista quando si manifesta non coinvolga l’intera categoria di appartenenza. La differenza tra studi si puo’ notare sopratutto tra quanti eseguono compiti ripetitivi o volumetrici ad esempio gli studi legali delle compagnie assicuratrici. E gli studi che offrono assistenza alla propria clientela a 360 gradi, perche’ credono nell’amicizia e nella fiducia del proprio cliente.

Tornando all’impresa; È caratterizzata dallo scopo degli scopi. La famigerata produzione del reddito.

Inoltre come abbiamo detto l’impresa persegue. Lo scambio di beni o servizi e le conseguenti modalità adottate per il suo raggiungimento quali l’organizzazione, la economicità e la professionalità, la lealta’ commerciale desumibile attraverso l’impiego dei fattori produttivi a disposizione come ad esempio capitale, mezzi di produzione, materie prime e forza lavoro non da ultimi, relativi investimenti, provenienza modalita’ di impiego, destinazione.

È fondamentale per l’impresa che procuri capitale sufficiente a coprire e superare il costo delle spese di produzione, ossia produca un guadagno o profitto o utile: se questa non è più in grado di sopportare la spesa finisce inevitabilmente col fallire. Oggi e’ possibile prevenire tale forma di crisi aziendale, procurando che gli utili durante la vita della stessa azienda consentano di supportare l’impresa e la sua attivita’ anche quando gli utili non soddisfano tutte le le richieste finanziarie delle risorse aziendali utili all’attivita’ caratteristica dell’ impresa.

Con il termine core business si intende l’insieme delle attività principali che contribuiscono maggiormente alla produzione. Infatti il core business di un’azienda di trasporti è spostare merci, mentre il core business di un’azienda sanitaria quale l’ASL è curare i pazienti e prevenire.

Le imprese assumono tipologie diverse a seconda della tipologia della proprieta’ da cui parte l’idea e della tipologia della governance che la proprieta’ intende assumere per l’impresa da amministrare.


Se l’impresa e’ esercitata da una persona fisica si tratta di impresa in forma individuale, con questa forma l’imprenditore individuale rispondera’ in maniera solidale ed illimitata per i debiti della sua impresa. Se fallisce l’impresa fallisce anche lui.

Secondo il profilo giurisprudenziale, simili all’impresa individuale c’e’ quella familiare, formata dal 51% dall’imprenditore titolare dell’impresa e dal 49% da uno o piu’ familiari, riportanti un grado di parentela non superiore al 2º. Molte similitudini contornano l’azienda coniugale, di norma formata solo da marito e moglie. La sistematicita’ di aggregazione non incide in maniera sostanziale sulle regole civili e fiscali alle quali saranno soggette tutte le forme di attivita’ individuale o simile.

Se l’impresa è esercitata da una persona giuridica assume invece una veste societaria tra le forme aziendali collettive, che può essere a natura personale, di capitale o collettiva:

    • di società di persone. Le quali sono caratterizzate da un’autonomia patrimoniale imperfetta. Cioe’ il patrimonio della società non è perfettamente distinto da quello dei soci, per cui i creditori possono rivalersi se il patrimonio della societa’ è insufficiente a saldare il suo credito anche sui beni dei soci. Il nostro codice prevede
      • la società semplice (S.s.) non destinata alle attività commerciali, ma per gestire un’attività di tipo agricola o professionale, come ad esempio uno studio associato;
      • la società in nome collettivo (S.n.c.), nella quale tutti i soci sono responsabili solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali.
      • la società in accomandita semplice (S.a.s.) in cui i soci
        • accomandatari amministrano la società e rispondono in maniera solidale ed illimitata con le obbligazioni sociali. Mentre i soci
        • accomandanti rispondono limitatamente al capitale conferito. Non possono amministrare la società.
    • le società di capitali sono quei soggetti giuridici che godono di autonomia patrimoniale perfetta, infatti il patrimonio di questo tipo di società è ben distinto da quello dei soci. Se una società di capitali fallisce, i creditori possono attingere solo dal patrimonio della società per capitale, beni immobili, ricavato dalla vendita delle attivita’ o dei brevetti posseduti dalla stessa, ecc. Una volta esaurito il patrimonio della società, se ci sono ancora debiti, essi restano insoluti. Le possibili forme che può assumere sono:
      • società a responsabilità limitata (S.r.l.),
      • società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.-s), Anche agricola, artigiana, unipersonale. a capitale ridotto il minimo per costituire e’ un solo euro.
      • società per azioni (S.p.a.)
      • società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).
    • le società cooperative rappresentano una particolare forma societaria, le cui peculiarità sono connesse allo scopo mutualistico che perseguono.

Le imprese producono beni materiali  molto diversificati come le

    • Imprese agricole che producono beni non necessariamente sfruttando processi naturali legati alla terra, allevano animali, curano cicli biologici, praticano l’attività boschiva oggi anche del turismo o ricettivo agricolo rurale.
  • Imprese artigianali e industriali le quali compiono trasformazioni dei beni. 

Imprese che producono servizi 

  • Imprese di trasporto e telecomunicazioni;
  • Imprese di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua;
  • Imprese di servizi ausiliari al commercio ed alla distribuzione;
  • Imprese di credito od intermediari abilitati;
  • Società di intermediazione finanziaria;
  • Imprese di assicurazione e riassicurazione;
  • Imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale;
  • Imprese che erogano servizi di consulenza non riservata ali iscritti in albi professionali;
  • Imprese che erogano servizi di formazione professionale;
  • Imprese operanti nel settore della cura della salute che possono essere convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale Italiano,
  • Imprese del benessere, della prevenzione/diagnostica sanitaria (es: ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche, centri di riabilitazione, SPA, ecc.);
  • Imprese che forniscono servizi di assistenza alle persone quali: baby e dog sitter, badanti, sorveglianti accompagnatori e similari, vigilanza, accettazione o ricevimento cose e persone;
  • Società sportive;
  • Società che svolgono attività di contact center;
  • Laboratori di analisi, prove e tarature;
  • Imprese che forniscono servizi informatici;
  • Imprese di facchinaggio e pulizia;
  • Societa’ od Organismi di certificazione e di omologazione;
  • Imprese che noleggiano mezzi, apparecchiature, strutture, sistemi informatici;
  • Imprese che si occupano della manutenzione di infrastrutture di proprietà di terzi e/o gestiscono i servizi connessi;
  • Imprese per la manutenzione del verde giardinaggio, disboscamento, taglio boschivo;
  • Imprese di installazione, manutenzione e/o assistenza post vendita, monitoraggio, riparazione di impianti, apparecchiature, sistemi, macchine ed attrezzature, opere in genere;
  • Imprese di intermediazione commerciale, del tipo talent scout per agenti e rappresentanti;
  • Imprese di partecipazione finanziaria od holding, di intermediazione finanziaria, per utilizzo di concessioni pubbliche o private;
  • Imprese dell’intrattenimento, dello spettacolo, della cultura, della formazione e dell’informazione della emissione radio e televisiva;
  • Imprese del turismo e della ristorazione.

Per qualsiasi dubbio sulle  forme, di società, per aprire e condurre un’impresa. Non esitate ad inviare la form di contatto totalmente gratuita per gli utenti di internet.

Per tutte le modifiche od i rapporti con l’agenzia delle entrate per la gestione della vostra partita iva, non esistate a compilare la form.

Tutte le imprese nostre assistite sono gestite in cloud anche le imprese “manifatturiere” quelle del “commercio” o del terziario avanzato ai piu’ noto come settore dei “servizi”, trovano all’interno della nostra cloud assistenza h24 sicurezza informatica e discrezione degli impiegati.

L’elenco delle tipologie di imprese di servizio da noi assistite contiene solo una parte, a titolo di esempio, in quanto il mondo dei servizi è oggetto di continua evoluzione. Non perdere l’occasione di creare la tua impresa di produzione o di sevizi.


Semplice modulo di contatto

 

Revocabili i revisori; Ma non i sindaci nelle SrL

Revocabili i revisori; Ma non i sindaci nelle SrL

Il raddoppio dei parametri per la nomina del revisore rende revocabili quelli nominati in società per le quali i parametri al confronto si pongano al di sotto dei nuovi limiti dimensionali per la nomina dell’organo di controllo o del revisore unico.

Sono i principali effetti delle novellato art. 2477 del codice civile, con emendamento introdotto dal decreto legge c.d. sblocca cantieri (art. 2 bis), rispetto alle disposizioni in vigore dal 16 marzo, a seguito della vigenza della parte societaria del codice della crisi.

I nuovi limiti lasciano inalterati i termini per la nomina.

Come noto, l’articolo 2477 codice civile. È stato modificato dal d.lgs. n. 13/2019 recante il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

In pratica, entro il prossimo 15 dicembre le srl che nei bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018 avessero superato anche solo uno dei seguenti parametri:

1) Totale attivo dello stato patrimoniale 2 milioni di euro;

2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2 milioni di euro;

3) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio, 10 unità;

Erano tenute alla nomina di un organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale con annesse funzioni di revisione legale) o un revisore Legale.

Ebbene, ora in pratica, l’obbligo di tale nomina scatterà quando, nei due bilanci in commento, la società superi uno dei seguenti nuovi parametri:

1) Totale attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro;

2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro;

3) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 20 unità;

È sufficiente quindi superare uno su tre per due esercizi consecutivi per essere onerati alla nomina; Il termine per nominare l’organo di controllo resta quello del 15 dicembre 2019.

Per contro la naturale cessazione dell’incarico si avrà quando i parametri non sono superati per tre anni consecutivi.

I revisori già nominati ?

Essendo le soglie, in via di superamento vigenti dallo scorso 16 marzo, molte srl potrebbero aver utilizzato l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2018 di norma da tenersi nei mesi di aprile o maggio per nominare il revisore esterno.

In tal senso, peraltro, consigliavano anche alcune conservatorie dei registri delle imprese.

Ma dette nomine, possono essere revocate dalla stessa assemblea di nomina, in quelle società che superavano i vecchi parametri ma risultano al di sotto dei nuovi.

Per le società che abbiano provveduto alla nomina del revisore legale, tale possibilità appare espressamente prevista dalla legge . L’art. 4 del dm. 261/2012 infatti, ritiene (alla lett. 1), giusta causa di revoca del revisore «la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge».

Ed è questa l’espressa fattispecie generale, dato che con i nuovi parametri per molte società potrebbero essere venuti meno i presupposti che hanno determinato l’obbligo di nomina.

Più complessa appare la possibilità di revocare il sindaco unico o il collegio sindacale.

In questi casi, infatti, la revoca ai sensi dell’art. 2400 codice civile da parte dell’assemblea, dovrà essere approvata con decreto del tribunale, di norma la giurisprudenza riconosce la giusta causa in negligenze del sindaco (Trib. Milano 11/7/86 Trib. Napoli 16/3/89) o in situazioni di salute personali, più che il mero venir meno dell’obbligo di legge.

In ogni caso la revoca del sindaco dall’ufficio diverrebbe operativa solo alla data del decreto del tribunale di autorizzazione o nulla osta alla esecuzione della relativa delibera dell’assemblea.


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Revocabili i revisori; Ma non i sindaci nelle SrL

Nomina organo di controllo e revisore legale nelle Srl

Nomina organo di controllo e revisore legale nelle Srl ancora nuovi limiti

Sindaco e Revisione Legale dei Conti, nelle SrL.

Con questo titolo ad aprile abbiamo già parlato dell’attenzione governativa sulla governance delle società.-

Sembra che la governance delle società private sia una vera e propria spina nel fianco anche di questo Governo. Infatti; di recente è nuovamente all’opera con la Legge 55/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2019 n. 140, per la conversione del Decreto sblocca cantieri (D.L. 32/2019), il quale ha ridefinito i limiti per la nomina dell’organo di controllo e del revisore nelle Srl.

Ricordiamo che l’articolo 379 del D.Lgs. 14/2019, contenente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, aveva già riscritto integralmente il secondo e terzo comma dell’articolo 2477 Codice Civile, il quale quindi, prevedeva che la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale, fosse obbligatoria se la società a responsabilità limitata:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo dell’organo di controllo o del revisore veniva meno se, per tre esercizi consecutivi non viene superato alcuno dei tre nuovi limiti. Notiamo che per due esercizi consecutivi si entra nei regimi di controllo per uscirne necessitano tre esercizi.

Orbene !

Con l’introduzione dell’articolo 2-bis nel D.L. 32/2019, per il naturale tramite della Legge 55/2019, il legislatore rivede quei limiti che rendono obbligatorie le nomine.

Mentre sono confermate le prime due ipotesi:

– obbligo di redazione del bilancio consolidato

– controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti

Le soglie relative alla terza condizione risultano raddoppiate. Pertanto, oggi, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore sussiste per le Srl che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Obbligo nomina organo di controllo a confronto
Parametri Ante modifiche D.Lgs. 14/2019 abrogato Post L. 55/2019 in vigore
2 esercizi consecutivi superamento 2 dei 3 limiti 2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti 2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti
Attivo stato patrimoniale 4.400.000 2.000.000 4.000.000
Ricavi conto economico 8.800.000 2.000.000 4.000.000
Media dipendenti occupati nell’esercizio 50 unità 10 unità 20 unità

Siamo quindi concordi che l’obbligo dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti.

Evidentemente, con riferimento alle società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie, si dovrà avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018. Immediatamente quindi.

Le Srl le quali; Superati i limiti precedenti, abbiano provveduto a nominare l’organo di controllo o il revisore, dopo le modifiche della Legge 55/2019, adesso si dovessero trovare sotto soglia, e quindi non più obbligate alla nomina, potrebbero procedere alla revoca dell’organo.

Però;

  • mentre per il revisore è sufficiente la sola delibera assembleare, atteso che, ai sensi dell’articolo 4 D.M. 28.12.2012 costituisce giusta causa di revoca “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”,
  • in caso di nomina del collegio sindacale o del sindaco unico, l’articolo 2400 cod. civ. prevede che “I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato”. Il Ministero della Giustizia, con la nota n. 4865/2015, allegata alla circolare MiSE 6100/2015, ritiene imprescindibile il decreto di approvazione del Tribunale al fine della revoca per giusta causa dei sindaci; di parere opposto, invece, il Notariato, con lo Studio n. 1129/2014/I, ritiene bastevole la delibera dei soci nella quale è, e deve essere esplicitata la giusta causa.

Il  buon senso inoltre; Impone a tutti i sindaci o revisori legali nominati di recente, circostanza che ci coinvolge direttamente.

A valutare l’abbandono della carica a seguito della novella del Legislatore.

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Nomina organo di controllo e revisore legale nelle Srl ancora nuovi limiti

Crisi d’impresa e finanza comportamentale

Crisi d’impresa e finanza comportamentale

Crisi d’impresa e finanza comportamentale

Parlando di crisi aziendale, alcuni imprenditori sono convinti di poter affrontare meglio di chiunque altro i problemi finanziari della loro azienda, e che quindi, tirano avanti fino a quando riescono.

Poi quando sono disperati.  Non li vedi più.

Ma li senti per studi legali e tribunali che diffamano il professionista o il direttore della banca che li ha seguiti sino al conclamare della crisi aziendale.

C’è del vero nel senso che :

  • L’imprenditore il quale, se pur ha gestito sino alla crisi la sua impresa, deve restare utile riferimento per le attività correttive successive. È vero quindi, che nessuno meglio di lui conosce le cause della crisi e le modalità migliori per l’applicazione dei correttivi.
  • Molti analisti d’impresa o pseudo consulenti aziendali, purtroppo dobbiamo segnare anche qualche caso tra i colleghi iscritti, non perdono tempo con i problemi delle attività, e “concedono” quello che il debitore pressato oberato ma tenace nei suoi errori schiavo della sua malsana finanza comportamentale; Si vuol sentire dire. Basta che paga.

La gestione della crisi e la sua soluzione, non possono prescindere dal pensiero dell’imprenditore ed è per questo che il lavoro Professionale per la soluzione di qualsiasi crisi aziendale viene svolto con l’imprenditore, non per lui. L’unica che dovrà beneficiare del lavoro del consulente per la stesura di un piano di ristrutturazione o di rilancio, è l’impresa nel suo complesso produttivo. Non per singolo bene od elemento.

Possiamo affiancare l’imprenditore anche in maniera totalmente confidenziale e riservata per; L’accesso a tutti i documenti dell’azienda, ai dati che servono per preparare la strategia di risanamento, controllare sul campo i risultati del piano di riorganizzazione aziendale pre concordato.

Nei progetti per il risanamento della impresa se pur: analizziamo dati finanziari e suggeriamo strategie, individuiamo soluzioni commerciali e tecniche, in estrema sintesi lavoriamo per raggiungere gli obiettivi che abbiamo concordato e sottoscritto, ma.

Non prendiamo mai, il controllo dell’azienda.

È l’imprenditore che firma gli accordi raggiunti, lui che dispone il pagamento o gli incassi concordati con i creditori/debitori. Solo l’imprenditore quindi, decide e provvede.

Il nostro compito è rendere agevole all’imprenditore la ricerca degli elementi della crisi d’impresa, ma soprattutto le sue soluzioni.

Preparare il piano di ristrutturazione aziendale.

Nel piano di una crisi aziendale, il contributo dell’imprenditore per riorganizzare o rilanciare l’azienda è fondamentale.

Tuttavia l’imprenditore non potrà farcela con le sue sole forze, anche se tutto è facile e comprensibile sulla carta.

Infatti la “passione” per il suo lavoro che accompagna qualsiasi imprenditore durante le sue attività quotidiane, rischia di mettere a repentaglio tutta l’attività anti crisi, come già ha fatto con il cagionare la stessa.

Ad esempio se pur programmato un rientro, ma un creditore scaltro, saprebbe quali pressioni esercitare conoscendo il debitore per ferire il suo orgoglio e casomai farsi preferire nei pagamenti od addirittura essere saldato, mentre altri creditori non ricevono nulla. Le conseguenze devastanti sull’intero piano di ristrutturazione aziendale. Scaturiscono anche da queste attività che scatenano altri creditori verso il tribunale i quali si sentono giustamente discriminati dal debitore. Per questo per la soluzione della crisi aziendale bisogna modificare la finanza comportamentale dell’intera azienda.

La crisi aziendale,

Come qualsiasi patologia, va affrontata alla radice, un imprenditore a capo di un’azienda in crisi, se avesse avuto le facoltà per risolvere la crisi della propria impresa, avrebbe già posto i giusti correttivi, a presidio della stessa, senza rischiare il tracollo anche finanziario.

Quando si è sotto pressione, si è preoccupati per il futuro della propria azienda e il destino appare incerto, non si riesce ad affrontare nessun aspetto della situazione di crisi con lucidità, infatti molti, in palese confusione amministrativa comportamentale, pensano ancora di avere tutto sotto controllo. Non danno spazio ne fiducia naturalmente non ne ricevono.

Il nostro compito è quello di evitare che la pressione possa annebbiare il giudizio dell’imprenditore e portarlo a commettere errori che possono essere irreversibili e nefasti per l’azienda.

Come scegliere il professionista giusto per la soluzione della crisi o per la ristrutturazione aziendale.

Spesso si sente;

È successo perché ha deciso di fare da solo, oppure perché si è fidato dei consulenti e continua elencando avvocati commercialisti notai e qualche medico del lavoro o delegato della sicurezza.

La verità è che ci si affida al professionista sbagliato.

Nessuno meglio del Commercialista se iscritto in Albo Professionale; Meglio se Ragioniere Commercialista; Meglio ancora se figlio e nipote di precedenti commercialisti. Uno così ad esempio ha vissuto le differenti crisi d’azienda di ben tre epoche giuridiche sino alla recente riforma culminata nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs del 12 gennaio 2019 n. 14) pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14.02.2019 n. 38 in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14), è stato pubblicato in GU del 14.02.2019 n. 38 – Suppl. Ordinario n. 6.

Come sappiamo il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:

  • consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;
  • salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Naturalmente i Ragionieri hanno ricevuto una formazione in amministrazione d’azienda specifica, per cinque anni fino al diploma, sui fondamenti contabili e di computo, sulla merceologia, sulla pratica e diritto commerciale; Che altri, ad esempio i laureati; Non hanno.

Il Commercialista, tra i sui compiti istituzionali

Annovera quello di intercedere con il fisco ed evitare di incorrere nel rischio che l’Agenzia delle Entrate riceva segnalazioni mirate per le imprese, il Commercialista si occupa di difendere l’azienda e di razionalizzare o meglio, organizzare i sistemi di controllo preventivo. Dall’antitrust all’antiterrorismo, dagli adempimenti di natura civile e fiscale, a quelli in materia di salute, sicurezza, ambiente ecc. Oltre a sistemare i conti, o quello di controllare i margini di guadagno di analizzare il bilancio per intervenire ove e se necessario. A tutto ciò va aggiunta la carica di esperienze personali e dei risultati già dimostrati sul campo dal professionista incaricato.

Ecco perché è il Commercialista è il professionista più adatto a gestire i debiti aziendali e creare la struttura finanziaria più adatta al modello di core business.

Ha conoscenze adeguate sia giuridico-amministrative che fiscali è pratico della materia e naturale interlocutore con il tribunale dell’Esecuzione, sa bene come evitarlo quando non necessario.

ABC del piano di ristrutturazione aziendale.

È sicuramente la consapevolezza dell’imprenditore, la base solida e fruttifera su cui costruire la nuova impresa.

Se l’imprenditore non si convince di gestire una impresa in difficoltà, di cui non sa nulla, sa e conosce solo gli effetti, la sua esperienza lo convince che il tracollo è sicuro, se non si pone un rimedio alle difficoltà. Che non riesce a trovare e risolvere.

Non è possibile iniziare con possibilità di successo un percorso di organizzazione aziendale. Se non richiesto da un imprenditore convinto.

Una volta consapevole e tecnicamente affiancato, sarà in grado di realizzare un piano di ristrutturazione aziendale che guidi le azioni. Sarà precisamente definito un budget per sostenere i costi di ristrutturazione e le fonti di reperimento.

La scelta dell’interlocutore il Professionista che affianca l’imprenditore è una figura chiave, motivo principale per il quale molte proposte di transazione restano lettera morta. L’interlocutore oltre a essere capace e professionalmente elevato deve saper anche ricostruire processi produttivi ed attività, oltre e racchiudere in se doti solutive e di valido mediatore.

Esiste un modo per evitare questi problemi ed è quello di preparare un piano di ristrutturazione del debito aziendale a partire dall’analisi preliminare, seguendo l’andamento del mercato applicando i dovuti correttivi territoriali.

Finanza comportamentale e piano di ristrutturazione

Sono numerosi i principi per la pianificazione strategica aziendale necessari a tirar fuori l’azienda dalla situazione di crisi. Sarà proprio la finanza comportamentale ad essere analizzata e migliorata.

  1. Concentrazione di energie e risorse sulla parte produttiva dell’azienda,
  2. Revisione dei rami d’azienda in perdita e liquidazione eventuali beni non più funzionali.
  3. Revisione linee di credito, delle modalità di finanziamento e di gestione della liquidità aziendale.
  4. Conversione tipologie di credito in altre meno costose, prestando attenzione alle insidie riservate dai terzi creditori verso le operazioni di consolidamento debiti. Il piano di ristrutturazione aziendale include sempre un dettagliato budget finanziario previsionale.
  5. Negoziazione nuovi accordi con le banche, le finanziarie ed i fornitori in modo da ottenere tempo per pagare o anche dei grossi sconti sugli importi da restituire o sugli interessi da pagare.

Le somme risparmiate permettono, in concomitanza con gli altri interventi, di riequilibrare la struttura finanziaria dell’azienda e convertire il ciclo di cassa a sostenibile.

L’obiettivo finale è neutralizzare il rischio sul patrimonio,

In una situazione di crisi aziendale l’imprenditore cosciente che il suo comportamento finanziario ed amministrativo è dannoso per la sua impresa deve:

  1. Abbandonare idee persecutorie o di vendetta, edonismo e manie di onnipresenza.
  2. Essere ottimista.Ritrovare lo slancio iniziale di quando l’azienda nacque.
  3. Sviluppare senso cinico e concreto. L’azienda non si fa con il cuore, secondo il nostro Codice l’impresa nasce per produrre il reddito, per guadagnare e crescere.

Per essere sicuri di non sbagliare

Basta seguire passo a passo le direttive. Si è già sulla strada giusta.

Che le regole siano, poche e chiare, che vi sia molto contatto con il professionista scelto, il quale si dimostri da subito disponibile ed interessato al caso, ai documenti propedeutici alle persone ed alle strutture coinvolte.

Per informazioni mirate alle proprie esigenze c’è bisogno di entrare nel dettaglio dello specifico core Business in crisi per comprendere ciò che serve, per capire come e dove intervenire.

Il percorso con l’imprenditore, per la redazione del piano di ristrutturazione aziendale, il quale vuole salvare la sua azienda si articola in pochi e precisi punti:

  • analisi preliminare,
  • raccolta materiali necessari,
  • stato di salute dell’azienda,
  • conseguenze della persistenza operativa,
  • proposte e correttivi,
  • piano di ristrutturazione, budget finanziario previsionale.

La redazione definitiva del piano di ristrutturazione e rilancio di un’azienda in crisi, si baserà su un’approfondita analisi e conoscenza dell’azienda, in particolare occorre avere ben presente:

  • l’assetto istituzionale e la struttura organizzativa dell’azienda;
  • l’adeguatezza dell’impianto contabile;
  • l’efficienza e la tipologia delle procedure di controllo adottate;
  • le caratteristiche dei prodotti/servizi e del mercato di riferimento;
  • i cicli produttivi;
  • l’evoluzione nel tempo delle componenti patrimoniali, economiche e finanziarie aziendali (dati storici);
  • le cause le circostanze lo stato della crisi.

Senza invadere nei rapporti esistenti o addirittura incrinarli, potremo definire e analizzare le linee di credito, la clientela ed il fatturato, approvvigionamenti e spese i rapporti con i fornitori, analisi dei flussi finanziari e rapporti con le banche. Faremo di tutto per salvare il core business.

Siamo lo specifico staff tecnico, utile riferimento utilizzato per liberare l’azienda dai debiti e dai creditori spesso un poco troppo arroganti, a partire proprio da quelli di prima valutazione.

È possibile saperne di più e richiedere GRATUITAMENTE la prima valutazione, per la Consulenza Strategica al Piano di Ristrutturazione Aziendale in sigla “Pi.R.A.” by Incista Spa.


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Crisi d’impresa e finanza comportamentale