i magnifici sette del CCII

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i magnifici sette del CCII

Ci rivolgiamo agli imprenditori ed i manager i quali pensano che l’aumento della pressione fiscale sia il peggior male per le imprese, ma a ben vedere con la scomparsa del fallimento e delle procedure concorsuali per come intese prima della istituzione del nuovo Codice Unico, non già del fallimento essendo passato proprio in disuso, anche il termine, saranno le attenzioni agli indici di bilancio da parte oltre che del fisco per le sue valutazioni, ma anche dalle banche ad esempio, le quali possono estrarre un RATING della vostra impresa e valutare eventuali rientri di affidamento, idem i fornitori, particolari clienti invece ricercano aziende in difficoltà alle quali dare la spallata finale,  grazie a questi indici di bilancio possono valutare la salute dell’impresa.

Bisogna quindi ben conoscere il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza quantomeno per non trovarsi impreparati, correggere le deficienze di bilancio attraverso l’analisi e la riclassificazione specifica secondo il tipo di attività.

Il nuovo codice sappiamo che prevede, la verifica di sette indici di bilancio i quali consentiranno di definire se l’impresa è insolvente o meno.

L’argomento non è di poco conto infatti il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in sigla CNDCEC ha predisposto, ai sensi dell’art. 13 co. 2 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII), il documento per la corretta elaborazione degli indici di allerta, trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico per l’approvazione definitiva e l’emanazione mediante apposito decreto.

Per i non addetti o meglio per la maggioranza degli imprenditori sarà utile segnare le fondamenta stabilite dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

il comma 1 dell’art. 13 del CCII testualmente recita:

“Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24”.

Dalla lettura della norma secondo il documento emanato dal CNDEC emerge il seguente assunto fondamentale:

  • gli indici hanno carattere strumentale rispetto agli indicatori di crisi definiti come “squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario”.
  • gli indici elaborati costituiscono segnali di crisi, ma non assumono da soli rilevanza sufficiente a fare ritenere sussistente uno stato di crisi.

Il legislatore stabilisce che gli indici “diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale” e che “sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi”.

Inoltre, il legislatore stabilisce che “costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi”.

Riassumendo, i fondamentali per l’impresa intenta a valutare la sua solvibilità sono:

  • gli Indicatori di crisi (indici i bilancio);
  • i Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

Occorrerà in futuro tenere ben presente che non sarà più possibile discriminare i pagamenti tra fornitori o dipendenti a discapito delle imposte o degli enti previdenziali.

Le situazioni di crisi individuate dal CNDCEC

Tenuto conto quindi degli individuati fondamenti di diritto sull’insolvenza delle imprese, il CNDCEC individua una sola discriminante tra le situazioni di crisi e precisamente :

  1. quelle che possono essere gestite ancora internamente all’impresa
  2. e quelle situazioni di crisi rilevante che comportano l’obbligo di segnalazione all’OCRI (organismo di composizione della crisi d’impresa).

I commercialisti tenutari delle scritture contabili per conto terzi a questo punto hanno delle responsabilità in seno alla segnalazione considerato il palese auto riciclaggio dell’impresa cliente nel solo caso di pagamenti in assenza di cassa i quali normalmente si coprono con le rimesse dei soci o dell’amministratore.

I casi di rilevante crisi che comportano la segnalazione all’OCRI sono i seguenti:

  1. l’assenza della sostenibilità del debito nei successivi sei mesi;
  2. il pregiudizio per la continuità aziendale nell’esercizio in corso o quanto meno per sei mesi;
  3. la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti.

Gli indici di allerta dello stato di crisi individuati dal CNDCEC

Il CNDCEC ha elaborato gli indici che facciano presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa da analizzare attraverso la precisa sequenza gerarchica e progressiva che segue:

  1. patrimonio netto negativo; Per le società di capitali è sufficiente che il patrimonio netto sia rilevato al di sotto del limite di legge;
  2. Rilevazione dell’indice da riclassificazione di bilancio DSCR (Debt Service Coverage Ratio), a sei mesi se inferiore a 1;

Qualora non sia disponibile il DSCR, sarà necessaria la coincidenza del superamento congiunto delle soglie previste per i seguenti cinque indici:

    1. sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
    2. adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
    3. ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
    4. liquidità immediata, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
    5. indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

Il CNDEC precisa inoltre che:

gli ultimi 5 indici hanno significato solo se contemporaneamente utilizzati, fornendo ciascuno, ove isolatamente considerato, solo viste parziali di eventuali indizi di crisi.

La valutazione unitaria richiesta dal Legislatore richiede perciò il contestuale superamento di tutte le 5 soglie stabilite per tali indici.

Gerarchia e progressione di rilevamento degli indici di allerta

Il sistema di indici applicato in sequenza gerarchica progressiva sarà correttamente eseguito partendo dalla rilevazione del patrimonio netto infatti il superamento del valore soglia del primo indice (patrimonio netto negativo) rende ipotizzabile la presenza della crisi.

In presenza di patrimonio netto positivo, si passa alla verifica del superamento del valore soglia del secondo indice il (DSCR).

L’indice è uno strumento che consente di valutare la sostenibilità dell’indebitamento il Debt Service Coverage Ratio, rapporta il cash flow prodotto dall’impresa, con gli impegni finanziari assunti in termini di quota capitale ed interesse oggetto di rimborso nell’orizzonte temporale considerato.

Se tale indice non è disponibile o attendibile, si passa all’analisi congiunta dei valori soglia dei successivi 5 indici.

Nel caso in cui gli ultimi 5 indici superino i valori soglia, si rende ipotizzabile lo stato di crisi.

Sarà a questo punto naturale valutare :

  1. l’origine della crisi;
  2. lo stato della crisi;
  3. la sua soluzione;
  4. i correttivi da intraprendere;
  5. i correttivi intrapresi
  6. possibilità della soluzione;
  7. conseguenze della soluzione.

Ove tutte le circostanze fossero di difficile applicazione se non impossibili allora l’unica attività possibile è la segnalazione all’OCRI.

in Conclusione

Anche nel caso in cui il risultato della suddetta analisi dia l’assenza di una ragionevole presunzione di stato di crisi, non si può escluderne la presenza viceversa anche quando gli indicatori evidenziano una situazione critica non è foriera di circostanze critiche per insolvenza .

Il documento del CNDCEC in argomento benché definitivo resta una bozza sino a che il MISE non lo avrà approvato, come prevede la legge (art. 13, co. 2 CCII).


ANTICIPIAMO IL LAVORO

basta verificare tempestivamente e costantemente i 7 indicatori di crisi del CNDCEC ed ottemperare alle nuove norme sulla prevenzione dell’insolvenza e della crisi d’impresa, attraverso l’impiego di tool semplici ed intuitivi capaci di evidenziare i risultati utili alla discriminazione per eseguire correttivi o comunicazioni.

– inserisci le voci di bilancio liberamente o mediante del file Excel rilasciato dalla Camera di Commercio;

– per ogni periodo inserito ottieni: il giudizio sulla ragionevole presenza o assenza dello stato di crisi d’impresa e il superamento delle soglie settoriali secondo i parametri CNDCEC.

Per ottenere maggiori informazioni basta compilare la form.

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Come aprire uno studio medico privato

Come aprire uno studio medico privato

Come aprire uno studio medico privato

Appena laureati in medicina i ragazzi non sanno di essere ad un passo dal diventare un professionista della salute e poter aprire un proprio studio medico, infatti il successivo esame di abilitazione, renderà possibile la realizzazione del traguardo dei precedenti studi.
Poi; Una volta aperto il proprio studio professionale, oltre lo studio per l’aggiornamento professionale che è un adempimento per rimanere iscritto presso il proprio albo. Chi ha passione continuerà la propria ricerca, oltre alle ore da dedicare ai pazienti ovviamente.
Coscienti quindi che il libero professionista è sempre uno studente, il quale però deve certamente trovare il tempo per continuare a farlo senza per altro togliere tempo alla famiglia; E le pubbliche relazioni? ci vorrà del tempo anche per quello se vogliamo gestire anche l’immagine dello studio.

Ecco le informazioni minime per avviare l’attività medico professionale.

Dal punto di vista fiscale non esiste una sostanziale differenza se non nel margine di redditività oggi espresso dalla fantastica combinazione codice attività ATECO 2007 ed ISA. Il professionista deve adottare un tipo di contabilità la quale tiene espressamente conto dei flussi di cassa. Solo le spese pagate saranno deducibili e soltanto i ricavi incassati formeranno l’imponibile.

Ovviamente sono comprese tutte le spese di gestione dello studio, l’ammortamento degli impianti dei macchinari e delle attrezzature. I dipendenti, eventuali collaborazioni, ecc.

Il professionista sarà infine chiamato a contribuire al sostentamento della cassa di previdenza professionale, che corrisponde all’ente che erogherà la pensione. In Italia tutti i professionisti storici non utilizzano l’INPS ma hanno una cassa di previdenza propria ad esempio i medici si iscrivono all’ENPAM, allo scopo segnaliamo la rivoluzionaria possibilità di iscrizione che hanno solo gli studenti in medicina.

Gli operatori del settore ovviamente non lo fanno ma molti confondo lo studio con l’ ambulatorio medico.

Lo studio medico professionale è il luogo in cui il professionista abilitato ovvero specializzato alla professione sanitaria, svolge la sua attività. Che può essere eseguita anche in forma associata ma senza intermediari; Il professionista abilitato alla professione, qualifica un sito quale studio medico, pertanto il sito non necessita di autorizzazione previa essendo il professionista sanitario già abilitato all’esercizio della professione medica.

La sede presso la quale il medico svolge l’attività professionale, non ha una rilevanza giuridica autonoma per la sua natura per altro anche privata. L’attività medico professionale, prevale rispetto anche l’attività economica eventualmente presente nello stesso sito.

Lo studio medico, non è un locale aperto al pubblico, non essendo accessibile alla generalità indistinta di utenti ma è pensato e strutturato per accogliere pazienti, i quali  nutrono verso il professionista un rapporto di natura fiduciaria. È facile che lo studio sia collocato all’interno o comunque è parte dell’abitazione del medico.

Per ambulatorio s’intende il luogo dove sono fornite prestazioni sanitarie. In tali ambienti prevale la struttura organizzativa, cioè l’insieme delle risorse umane e materiali utilizzate per l’esercizio dell’attività rispetto alle singole prestazioni professionali disponibili nel complesso ambulatoriale.

Ciascun ambulatorio assume valenza giuridica soggettiva, lasciando al professionista o ai professionisti che lavorano al suo interno, le attività operative professionali.

E’ una struttura sanitaria con individualità e organizzazione propria; Considerata la complessità della struttura ed il tipo di attrezzature impiegate, l’attività imprenditoriale prevale rispetto a quella professionale del singolo operatore sanitario che vi lavora dai medici alle maestranze.

L’ambulatorio è considerato una struttura sanitaria rischiosa e complessa, è prevista la presenza di un direttore sanitario ed è soggetta ad autorizzazione regionale oltre che comunale.

Sia l’ambulatorio che il poliambulatorio sono quindi considerate delle imprese commerciali vere e proprio. La responsabilità imprenditoriale e la responsabilità professionale relativa al singolo professionista sono nettamente separate.

Dal punto di vista normativo, per aprire uno studio medico è sufficiente una semplice comunicazione all’autorità di vigilanza annonaria comunale, mentre per gli ambulatori è necessaria una specifica autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività.

I principali riferimenti normativi sono rintracciabili nell’art. 193 del T.U.L.S. ancora vigente, nell’art. 43 della legge n. 833/78 e nell’art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/1992.

Poi le leggi regionali.

COME APRIRE UNO STUDIO MEDICO

Trasformato lo studente in medicina, in un dottore vero e proprio, necessita, un elemento indispensabile rappresentato dall’immobile.

Anche l’abitazione privata può essere adibita a studio medico, purché sia igienicamente apprezzabile ed a norma.

Ricordiamo che il paziente non è un cliente, ma resta sempre un consumatore.

Questo significa che il medico dovrà dotarsi di una sala d’attesa, di una stanza all’interno della quale effettuare le visite ed adeguati servizi igienici. Tutto proporzionato al numero dei pazienti giornalieri che hanno accesso allo studio. Infatti, non esistono limiti, per quanto riguarda la metratura, mentre devono essere presenti ad esempio finestre in grado di garantire il ricambio d’aria. Se non è possibile utilizzare l’abitazione privata, un contratto di locazione commerciale per uso medico permetterà di scegliere l’immobile perfetto nel pieno rispetto di tutte le regole.

Controlliamo i documenti utili per aprire lo studio medico esercitato in maniera professionale:

  • Attestato iscrizione Ordine dei Medici;
  • Iscrizione all’ENPAM (Cassa di previdenza dei medici);
  • Apertura della posizione Iva;
  • Regolarizzare la posizione Inail;
  • Scia di avviso apertura attività;
  • Stipula assicurazione professionale;
  • Creazione della PEC;
  • Istituzione di un sistema informatico software ed hardware protetto;
  • Creazione di una pagina dello studio su social.

Per quanto riguarda la fiscalità. Il rispetto delle regole, le comunicazioni telematiche con il servizio sanitario nazionale ovvero le trasmissioni delle dichiarazioni dei redditi la predisposizione delle deleghe di pagamento e tanto altro.

Anche il medico si dovrà affidare ad un commercialista.

Per il resto; Buona libera Professione a tutti/e.


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Entro il 2019 molte srl dovranno modificare l’atto costitutivo o lo statuto

Entro il 2019 molte srl dovranno modificare l’atto costitutivo o lo statuto

Entro il 2019 molte srl; srl-S dovranno modificare il proprio atto costitutivo oppure lo statuto per includere la previsione della nomina in alternativa del sindaco unico, del collegio sindacale o del revisore.

Tale obbligo riguarderà anche molte cooperative le quali costituite con la forma della srl, fino ad oggi potevano essere esentate dal rispetto delle nuove regole ma dopo le recrudescenze per le responsabilità degli amministratori legate alla prevenzione della crisi d’impresa; Saranno tutte soggette alla revisione legale o contabile.

Sono alcuni degli effetti degli artt. 379 e 389 contenuti nel nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, approvato definitivamente dal consiglio dei ministri il 12 gennaio 2019 con il n° 14.

I tempi tecnici della riforma

Il decreto legislativo, secondo l’art 389 entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 12-02-2019 salvo quanto previsto al comma 2, che testualmente recita “2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto”.

Ciascuno quindi è onerato di verificare in relazione al proprio statuto a quali articoli del nuovo codice dovrà assoggettare le modifiche previste. In relazione quindi alla maggioranza delle previsioni il termine per uniformare gli statuti alle nuove regole è il 31-12-2019.

L’obbligo di modifica statutaria

Fino alla scadenza dell’obbligo per le modifiche, è previsto che le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo o statuto conservino la loro efficacia anche se non sono conformi alle nuove regole approvate, ricordiamo in vigore dal 31-03-2019.

A questo punto dovrete consultare il vostro statuto e l’atto costitutivo per verificare il loro attuale contenuto infatti la norma non inficia il documento già redatto, ma semplicemente lo integra eventualmente anche nelle previsioni;  Dipenderà quindi dalle clausole attraverso le quali l’atto costitutivo o lo statuto prevedono, nella srl osservata  la disciplina della nomina dell’organo di controllo o del revisore e se tali nomine sono contemplate, ad esempio.

Nel caso in cui esista una simile previsione:

  • La nomina dell’organo di controllo o del revisore, avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria;

Oppure

  • La nomina dell’organo di controllo o del revisore è resa obbligatoria al superamento dei parametri aggiornati previsti dall’art. 2477 c.c.

Le modifiche non sono necessarie, essendo l’atto ove contenute le previsioni già in linea con le nuove regole.

Diversamente, qualora la regolamentazione societaria prevedesse, che:

  • La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all’art. 2435-bis c.c. e negli altri casi previsti dall’art. 2477 c.c.

I patti sociali dovranno essere modificati per tener conto delle nuove figure da nominare. Revisore Unico o Legale.

In ogni caso l’obbligo di modifica, scatterà, anche nei casi in cui l’atto costitutivo o lo statuto sociale nulla prevedessero in tema di controlli.

L’organo di controllo e il revisore unico per prevenire le crisi

A questo punto si pone l’obbligo di nominare il nuovo sindaco unico o revisore, che diverrà obbligatorio quando, nei due esercizi precedenti a quello in cui si rendono necessarie le modifiche statutarie, quindi presumibilmente l’esercizio 2017 e l’esercizio 2018, si sono superati i parametri di cui al novellato articolo 2477 c.c.

Pur nella chiara intenzione del legislatore di accelerare le nomine nella seconda parte del 2019, infatti tale volontà traspare con chiarezza sia nella relazione di accompagnamento ove si «fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate dovranno provvedere alla nomina dell’organo di controllo» e sia nell’aver fissato agli esercizi 2017 e 2018 quelli di osservazione ai fini della valutazione del superamento delle nuove soglie dimensionali tali tempistiche creano notevoli perplessità.

In considerazione della circostanza che le modifiche statutarie potrebbero essere completate a dicembre quindi in epoca di chiusura del bilancio 2019, parrebbe a riguardo più ragionevole consentire l’adeguamento, con le assemblee che approvano detto bilancio e quindi nell’aprile/giugno 2020.

Sarebbero tempi pur sempre idonei a consentirebbe all’organo di controllo e al revisore appena nominati di assolvere ai nuovi compiti che verranno ad essi demandati in particolare nelle nuove procedure di allerta quando, nel mese di luglio/agosto 2020 sarà trascorso il tempo dei 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta del nuovo articolato e l’integrale riforma della crisi d’impresa sarà operativa, che ha di fatto abolito le parole “Fallito” e “Fallimento” oltre che istituire il controllo obbligatorio della gestione, in funzione della prevenzione della crisi appunto.

In cooperativa

Nelle cooperative attualmente l’obbligo di controllo legale dei conti si determina quando la stessa, superando i parametri di cui all’art. 2519 del codice civile, deve necessariamente regolamentare i rapporti tra soci nella forma di spa. Ciò in virtù dell’applicabilità in questi casi dell’art. 2409-bis c.c.

Ulteriore situazione in cui la cooperativa dovrà provvedere alla nomina del collegio sindacale o del revisore, ai sensi dell’art. 2543 c.c. si verifica al superamento dei parametri dell’art. 2477, i quali anche per le cooperative devono intendersi di recente modificati.

Ne consegue che, con le nuove norme, l’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore nelle cooperative scatterà molto più frequentemente che in passato, quando verranno superati nei due anni precedenti i limiti più bassi fra quelli dell’art. 2477 c.c e 2519 c.c.

Anche per dette società cooperative cioè, quelle costituite in forma di srl, potrebbe rendersi obbligatorio provvedere alle relative modifiche statutarie.

un riferimento alla s.r.l. Semplificata già a Capitale Ridotto.

L’art. 2463-bis, secondo comma, n. 4, c.c.,  con il rinvio all’art. 2463, secondo comma, n. 8, c.c., prevede che  l’atto costitutivo può contenere l’indicazione dell’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale ancorché il modello standard non preveda niente.

Basandosi sulla inderogabilità delle clausole del modello standard e alla possibile integrazione del contenuto minimo del modello per renderlo funzionale al corretto avvio dell’attività della s.r.l.s. sopratutto in presenza di un piano di investimento o di crescita, vi è perplessità in relazione alla possibilità di inserire nell’atto costitutivo una eventuale clausola sulla nomina sulle competenze e sui poteri dell’incaricato della revisione legale come consente l’art. 2477, primo comma, c.c..

Una diversa soluzione potrebbe verificarsi qualora la s.r.l.s. si venga a trovare nella situazione descritta nell’art. 2477, terzo comma, lett.c), c.c. e che quindi per due esercizi consecutivi, superi due dei limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435-bis c.c..

Ma l’ipotesi in cui al ricorrere del superamento dei suddetti parametri la nomina dell’organo di controllo o del revisore diventa obbligatoria, non riguarderebbe la fase della costituzione ma una fase in cui la società è già in funzionamento e presumibilmente una fase in cui per fruire della maggiore flessibilità organizzativa e statutaria, potrebbe essersi già evoluta in s.r.l. in regime ordinario e non semplificato.

Entro il 2019 le srl dovranno modificare lo statuto.

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In caso di dubbi ovvero per un ausilio per l’applicazione concreta delle nuove previsioni normative ed evitare così sanzioni se non addirittura ripercussioni nei rapporti tra i soci, ove già evidentemente l’amministrazione non gode di grande stima; Basta inviare una copia dello Statuto dell’Atto Costitutivo ed i valori legati ai parametri di bilancio che devono essere verificati e comunicati al momento della verifica.

Come di consueto la verifica da richiedere con la form di contatto, è totalmente gratuita ai fruitori dei servizi internet del blog tributario.


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Entro il 2019 le srl dovranno modificare lo statuto

PERCHÉ LA BANCA STRESSA

PERCHÉ LA BANCA STRESSA

La banca si allerta e dopo un poco, rende stressante il rapporto quando gli indicatori di bancabilità, segnalano la posizione prima al direttore di filiale e poi alla sede provinciale e regionale. Ma cosa sono gli

Indicatori di Bancabilità

Quando inviamo i nostri bilanci alla banca (non CEE) i suoi dipendenti copiano i dati dell’ATTIVO del PASSIVO dei COSTI e dei RICAVI, nelle apposite sezioni di un software di analisi il quale rielabora i dati e risolve alcune funzioni.

Il risultato è diviso per indici, parte di questi sono assunti anche dalle banche quali indicatori.

Infatti quei pochi utilizzati sono stati battezzati indicatori di Bancabilità perché indicano la capacità futura dell’azienda di rimborsare il Finanziamento nei loro confronti, il dato assume affidabilità perché ci si arriva tramite i Flussi Finanziari della Gestione Caratteristica.

La banca di norma utilizza due indicatori di affidabilità e capacità di rimborso. Vediamoli sommariamente nella speranza di sensibilizzare senza annoiare. Il DSCR è indice di bancabilità.

DSCR – Debt Service Coverage Ratio

È un indicatore di finanza aziendale, il quale analizzala quantità di flusso di cassa disponibile ed indica la capacità di soddisfare gli interessi annuali e il rimborso del capitale riguardo ad una determinata linea di debito; Ivi compresi i pagamenti dei fondi promessi per la partecipazione a gruppi d’impresa.

La sigla DSCR indica il Debt Service Coverage Ratio a volte indicato ADSCR quando si osserva una debitoria a breve od entro l’anno, la A sta appunto ad indicare l’Annualità di riferimento.

Grazie alla sua capacità di rilevare situazioni di crisi in anticipo proprio perché provvede ad analizzare i flussi di cassa e la capacità dell’impresa di mantenerli o migliorarli nel tempo se pur breve. Molte delle nuove attività, sono finanziate a leva finanziaria, per questo l’indice viene usato nella presentazione dei progetti.

Più il DSCR è alto più il soggetto economico è “Sicuro” ed in grado di restituire il prestito ottenuto.

Ovviamente è auspicabile che il prodotto dell’analisi sia maggiore di 1 oppure l’azienda verificata non sarà in grado di ripagare il debito.

Più il DSCR derivante dall’analisi di un determinato bilancio è oltre l’unità, maggiore sarà la solidità finanziaria della impresa rappresentata in quel bilancio.

Il secondo indice il quale a mo di paraocchi per cavalli chiude ogni visione prospettica dell’impresa ovvero le capacità dell’imprenditore. In pratica oggi i direttori non possono più fare il loro mestiere se non piegarsi a logiche matematiche e finanziarie, che nulla hanno a che vedere con il rischio dell’impresa. Sopratutto in un mercato in evoluzione come il nostro, proprio grazie ad internet e la sua globalizzazione.

LLCR – Loan Life Coverage Ratio

Il Loan Life Coverage Ratio rappresenta l’indicatore di bancabilità che di norma si utilizza durante il periodo di sussistenza del debito ed è pari al rapporto fra la somma cumulata ed eventualmente attualizzata dei flussi di cassa a servizio del debito, incrementata della riserva di cassa utilizzata per il pagamento del debito stesso. Diviso il debito residuo calcolato al momento iniziale in cui viene effettuata la valutazione.

È utilizzato per l’analisi della sostenibilità di un determinato livello di indebitamento e consente di valutarne la rischiosità ed il relativo costo. Sopratutto se l’impresa rappresenta più aperture di credito verso istituti diversi.

L’indicatore ha un’interpretazione meno immediata rispetto al DSCR, ma un valore superiore all’unità rappresenta una garanzia più efficace o meglio rispondente alle aspettative dei finanziatori.

Infatti il flusso di cassa da utilizzare nel computo non è il Flusso di cassa operativo, utilizzato per il DSCR, bensì il Flusso di cassa al servizio del debito.

Tale flusso rappresenta il totale delle risorse di cui l’azienda dispone per rimborsare la quota capitale del debito contratto e corrispondere i relativi interessi passivi. Immaginiamo quando la banca chiede rimborsi ad oras e rientri assurdi, dopo aver concesso la linea di credito nemmeno raggiunta.

Mentre voi pensate di lavorare con la banca nell’ambito dello scoperto; La banca provvede a rilevare l’indice e se il valore non è assolutamente maggiore di 1, in quanto rappresenta la capacità dell’azienda con i flussi finanziari futuri  di remunerare il debito residuo, nell’arco dell’anno, allora vi richiede il rientro immediato.

Il valore da voi utilizzato entro la soglia dell’affidamento viene attualizzato al tasso che corrisponde al costo medio ponderato del capitale (cmpc), il quale tiene conto del costo del finanziamento stesso (oneri finanziari) e della remunerazione del capitale di rischio.

Se alla banca non conviene tenere i suoi soldi nelle vostre mani a prescindere dello scoperto accordato; Bisogna rientrare subito. Va bene tutto basta che si rientri.

Per il calcolo dei 2 indicatori, è necessaria la Redazione di un Piano Finanziario più che economico, il quale sia capace di sviluppare i flussi finanziari operativi futuri dell’azienda per il periodo di durata del finanziamento stesso.

Solitamente le banche considerano gli indicatori al minimo per 1.30-1.40, mentre quello medio per 1.5.

È importante quindi darsi una spiegazione quando vediamo rifiutarci nuovi finanziamenti dalla banca.
Evidentemente l’analisi finanziaria del nostro bilancio non soddisfa quei requisiti minimi di solvibilità ed affidabilità futura, il direttore della banca, non ha più la possibilità di aiutare.
Le soluzioni sono due;
O si migliora l’esposizioni dei dati del bilancio, attraverso un’analisi più professionale nella sua formazione, una sorta di revisione finalizzata alla finanza dell’impresa, alla esatta identificazione del patrimonio netto che in banca molti confondono ancora con il netto patrimoniale.
Oppure bisognerà rinunciare al credito pubblico bancario.
Optando quindi per la prima ipotesi; Anche in considerazione che la filiera dei flussi finanziari ormai sembra definitivamente impostata sul credito, infatti il merito e la premialità per le imprese si misura sempre più con la sua capacità di indebitarsi, così come per gli stati partecipi all’europa.
Appare anche consigliabile richiedere l’analisi di valutazione del proprio bilancio come di consueto in maniera totalmente gratuita semplicemente compilando la form.

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Statuto di Associazione conforme al Codice del Terzo Settore

Statuto di Associazione conforme al Codice del Terzo Settore.

Proroga adeguamento Statuto del Terzo Settore: scadenza al 30 giugno 2020.

<p><p><p><p>Legge di Conversione n. 34/2019 ha prorogato il termine per l’adeguamento degli statuti di circa dieci mesi.

La nuova scadenza, in luogo di quella precedente del 3 agosto 2019, è il 30 giugno 2020.

Il terzo settore in Italia ha una funzione fondamentale, sappiamo bene quanti servizi alla persona sono affidati alle associazioni profit e no profit. Oppure quanta memoria storica della nostra Italia è affidata alle rappresentazioni folkloristiche locali ad opera di figuranti associati.

Il fisco è chiamato a verificare ma sopratutto diversificare gli scopi associativi ovviamente al solo fine dell’applicazione del regime fiscale adeguato; Se previsto.

Ciascun amministratore di ente impegnato in attività sociali, artistiche, dell’ingegno, turistica o quant’altro già costituito ed operativo, dovrà :

  1. Una volta realizzato il nuovo testo dello statuto della associazione conforme alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, codice del Terzo settore, unitamente quindi alle altre indicazioni provenienti dalla sua esperienza diretta e dalla prassi di eventuali altri enti associativi non-profit.
  2. Convocare l’assemblea ordinaria degli associati; ad oggetto “adeguamento dello statuto;
  3. Confrontare il testo vigente all’attività effettivamente esercitata, siamo tutti invitati ad analizzare e descrivere i patti contenuti nello statuto nella maniera più trasparente possibile, nel senso che va esplicitata l’attività ed i rapporti tra i soci e non rimandato ad altre deliberazioni assembleari o di consiglio di amministrazione, lasciando nello statuto imprecisioni o buchi, salti logici o quant’altro;
  4. Se ritenuto il L.R. dell’associazione potrà inserire il testo proveniente dallo statuto in vigore, nel Nuovo testo di Statuto di seguito proposto;
  5. Approvazione del Nuovo testo dello Statuto dell’associazione xxx” adeguato al D.L. 3/7/2017 n° 117″;
  6. Iscrizione dell’associazione xxx al previsto ma non istituito registro unico del terzo settore;
  7. Registrazione del verbale di assemblea che approva il nuovo testo aggiornato dello statuto associativo, allegato.
Il nuovo testo realizzato anche se in maniera autonoma in estrema sintesi, dovrà tener conto che la riforma del terzo settore, non ha previsto nuovi tipi di enti associazioni, fondazioni, ecc., ma si è proceduto ad integrare ed aggiornare alle mutate esigenze giuridiche delle funzioni, quindi si è intervenuto nella disciplina già contenuta nel Libro Primo del Codice Civile, precisamente:

– il concetto di attività di interesse generale (articoli 4 e 5);

– la disciplina dell’autonomia patrimoniale connessa alla attribuzione, non più il concetto di riconoscimento della personalità giuridica (articolo 22);

– il profilo della pubblicità connessa alla iscrizione nel registro unico del Terzo settore;

– la disciplina dei controlli sulla attività e sulla gestione dell’ente.

Allo scopo si rimanda ad altri articoli dedicati alla funzione dell’organo di controllo, da molti anche colleghi, ormai schernito e reso quasi inutile, ma a ben vedere resta l’unico baluardo a protezione delle attività e della governance delle società come ormai anche delle associazioni.

Lo statuto proposto non può avere, ovviamente, carattere universale, o risolutivo di qualsiasi circostanza ma rappresenta la modesta e personale esperienza nel settore associativo, mondo certamente complesso variopinto e variegato che merita la dovuta attenzione, pertanto ciascuno potrà verificare il testo e se del caso adattare al proprio caso di specie gli spunti proposti.

Le clausole contenute fra apici sono facoltative e valgono come spunto di riflessione risultando in alcuni casi ridondanti o ripetitive, invito a leggere con attenzione il testo che sarà approvato e registrato per dare la data certa anche se istituito il libro dei verbali dell’assemblea, sul quale in allegato alla delibera di approvazione sarà certamente trascritto.

Circostanza tutta Italiana;

La norma in vigore introduce un termine essenziale e perentorio per l’adeguamento statutario già fissato quindi al 2 agosto 2019 dall’art. 101 del decreto legislativo 117/2017, però di fatto dobbiamo constatare che vertiamo in mancanza della istituzione del registro unico nazionale del Terzo Settore; Come faremo ad iscrivere la nostra ONLUS ?

Ciò non dovrà comportare panico per i L.R. della Associazioni degli enti interessati al momento sono obbligati a procedere all’approvazione di un nuovo statuto per adeguarsi al codice del terzo settore. Ma di fatto; Senza che sia possibile l’iscrizione nel registro unico che, in base all’art. 4, primo comma, è elemento costitutivo della qualifica di ETS. Ne deriva quindi che il nuovo testo dello statuto non potrà che essere approvato sotto la condizione sospensiva della valida iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito come previsto dalla norma. La condizione sospensiva attribuisce la vigenza delle precedenti caratteristiche già acquisite e maturate dall’associazione.

Sino a quel momento infatti, l’ente amministrato di cui si abbia la Rappresentanza Legale, continua ad essere regolato dallo statuto attuale, compreso l’eventuale acronimo Onlus che sarà sostituito dal nuovo acronimo ETS solo quando possibile. Con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell’art. 12 d. lgs. 117/2017.

Vorrei essere ottimista ma; Sono previsti tempi elefantiaci e non serve neanche confidare in una proroga del termine per l’adeguamento, l’attuale situazione politica gravante sul povero Luigi Di Maio (unico vero paladino e cultore del terzo settore), certamente non consentirà impegni per identificare i fornitori del buon lavoro d’Italia.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, appunto.

Inutile dire che in coda alla pagina c’è la form di contatto web, attraverso la quale potete esprimere qualsiasi forma di dubbio o difficoltà, le risposte anche se in forma di consulenza ma senza spese e senza ulteriore studio, sono sempre gratis ai visitatori dei siti internet.Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché se ricorrenti agli associati.


STATUTO

dell’Associazione …………………………… ETS,

costituita in data …………….. con atto N. ………………..

Art. 1) Sede

L’Associazione ha sede nel Comune di ……………….. All’indirizzo che di volta in volta sarà deliberato dall’assemblea ordinaria.

Le variazioni di indirizzo all’interno del medesimo Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: (cfr. art. 5 CTS)

– ……………

– …………….

– ……………..

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività: (cfr. art. 6 CTS)

– …………………

– ………………..

L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.

Sono associati i fondatori dell’Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell’organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa che sarà fissata periodicamente dall’Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’Associazione.

Art. 4) Volontari

L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. ]

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell’Associazione ne fa domanda all’Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente Statuto.

Sull’istanza si pronuncia l’Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.

L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea degli associati;
  2. b) l’Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente;
  4. d) l’Organo di Controllo.
Art. 8) Assemblea degli Associati
  1. A) Funzioni

L’assemblea degli associati delibera su:

– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e il Revisore;

– approva il bilancio di esercizio [ e il bilancio sociale ];

– sulla responsabilità degli organi sociali;

– sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;

– approva i regolamenti;

– sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;

– sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;

– sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

  1. B) Convocazione

È convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

Deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

È convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell’assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.

L’avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’assemblea.

  1. C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All’associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

  1. D) Svolgimento

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall’Associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea.

Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  2. b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  3. c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

  1. E) Maggioranze

L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [ disposizione derogabile negli enti senza personalità giuridica, ricordando comunque che le associazioni ETS devono essere connotate da una struttura democratica ex artt. 2, comma 1, lett. a); 4, comma 1, lett. d); 5, comma 1, lett. a); della legge delega n. 106/2016, richiamati dagli artt. 25, comma 2, e 41, comma 7, CTS ].

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati [ disposizione derogabile dagli enti senza personalità giuridica ].

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo
  1. A) Funzioni

È l’Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;

– convocare l’Assemblea degli associati;

– provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;

– redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;

– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;

– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

– determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

– deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;

– sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;

– consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

– promuovere e organizzare gli eventi associativi;

– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

  1. B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall’assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

– onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;

– professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.

  1. C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  2. b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  3. c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

  1. D) Doveri dell’ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente dell’Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di Controllo
  1. A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.

  1. B) Composizione

Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art. 13 Patrimonio dell’Associazione
  1. A) Composizione

Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di: [ norma da applicarsi alle associazioni dotate di personalità giuridica ]

  1. a) un Fondo di Dotazione [ di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 ], che costituisce il patrimonio minimo dell’associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo devono senza indugio convocare l’Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell’attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

  1. b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.
  2. B) Funzione
Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’art. 2.

In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

[ Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

– la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

– la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

– l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;

– la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. ]

  1. C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare [ solo associazioni riconosciute ]

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l’Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 14) Bilancio

L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.

(Se l’attività principale o esclusiva ha natura commerciale, cfr. art. 13, commi 4-5, d. lgs. 117/2017.)

Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.15 Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore. (Cfr. art. 9 CTS.)


È possibile utilizzare la form, per inviare richieste specifiche sull’argomento; La consulenza via internet è totalmente gratuita.

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Vedi anche:

il forum del terzo settore

esempio di statuto CAF CDL