Se fitto casa mia, perché devo scrivere o dichiarare ?

Spesso si confondono gli adempimenti civili e fiscali con la tutela dei propri diritti.

Pur di non pagare le imposte, non per la loro esosità ma solo per partito preso, siamo propensi ad assumerci responsabilità superiori di gran lunga alla pressione fiscale corrispondente e proporzionata all’attività posta in essere.

Infatti siamo poco propensi a scrivere o far scrivere ovvero semplicemente sottoscrivere documenti ai nostri clienti, nella comune convinzione che è meglio non lasciare tracce.

Bene ! forse fino ad oggi (anni 2000 secondo l’agenda europea) avevate ragione, ma l’informatizzazione della pubblica Amministrazione e le tecniche utilizzate dagli organi ispettivi.

Suggeriscono di cambiare il modus ragionandi ancor prima dell’operandi. Infatti;

Così agendo; Nel caso vogliate locare la vostra casa vacanze casomai dotata di piscina effettivamente riuscirete ad evadere l’importo riscosso, (salvo a valutare l’effettivo guadagno, ma ciò riguarda un altro discorso sulla opportunità di gestire l’attività con una società e non in maniera privatistica considerato che in entrambi i casi il vaglio sarà strettissimo e legato all’informatizzazione della vostra offerta.) ma vi esporrete a qualsiasi rischio civile, ovviamente non ci sarebbe neanche la necessità che si infortuni qualcuno per essere chiamati come responsabili infatti ormai è corpo del nostro Diritto anche il danno da vacanza rovinata.

Capite bene che per locare una casa privata anche se non a carattere professionale ma ospitando persone che comunque pagano e contribuiscono alla spesa per il bene (casa di vostra proprietà) in esercizio. Bisognerà:

  • Comunicare al sig. Prefetto competente L’attività posta in essere ed essere autorizzati ad iscrivere al portale internet gli avvicendamenti per i pernottamenti in periodi inferiori a 30 giorni se superiori va stilato un contratto e registrato;
  • Informare gli ospiti sui pericoli della casa, sul corretto uso degli impianti, e sui riferimenti telefonici in caso di necessità;
  • Regolamentare tutte le singole attività poste in essere nella casa.
  • Assoggettare a tassazione separata (unico Persone fisiche) tutto l’incasso annuale. Il rilascio della ricevuta con marca da 2€ è previsto solo in caso il reddito superi gli € 30mila annui.

Premesso ciò ad esempio in caso la vostra casa sia dotata ovvero gli ospiti possano usufruire di una di piscina bisogna, fare esclusivo riferimento alla normativa in riferimento al regolamento piscine ad uso pubblico con o senza bagnino.

Premesse le indicazioni normative di ordine generale di seguito esposte, è doveroso segnalare che il Regolamento interno di gestione dell’impianto piscina (come per le altre strutture dedicate) è un vero e proprio contratto che viene ad essere stipulato tra il gestore e l’utente anche se sottoscritto solo dal gestore, in ordine alle modalità comportamentali reciproche compresi gli elementi di assistenza e tutela. A patto che il regolamento stesso sia ben reperibile affisso o comunque conosciuto dall’utenza.

Anche il Regolamento di piscina è quindi documento da tarare specificamente per singolo impianto, da affiggere alla pubblica visione in luogo idoneo e deve contenere, tra l’altro, le modalità di accesso alla vasca e a tutte le sezioni e aree dell’impianto, l’indicazione della profondità dell’acqua e degli eventuali punti della vasca a profondità ridotta, il divieto di effettuare tuffi in assenza di strutture adeguate, la raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto, l’ubicazione dei più vicini servizi igienici, gli orari di accesso alla piscina, il divieto di ingresso ai minori di anni 14 non accompagnati in modo permanente da persona maggiorenne, le modalità di segnalazione della presenza e/o di assenza del servizio di assistente bagnanti.

Immaginate quindi se qualche vostro avventore se per qualsiasi motivo decida di lamentare una insufficienza della sua soddisfazione od addirittura un suo danno, quale sarebbe una vostra linea di difesa possibile se alle prime righe della citazione ricevuta si leggerà che lo stesso NON è stato informato sui pericoli, oppure NON hanno rilasciato neanche la ricevuta fiscale, ecc. ecc.

È facile immaginare che dagli occhi di un Giudicante saremo sempre visti come evasori fiscali, dediti al profitto sfrenato ed al capitalisti incallito a discapito anche della sicurezza e casomai dell’ambiente.

Secondo me paghiamo. Anche e perché una eventuale polizza RC a copertura in caso di determinate attività non dichiarate non copre tutto il rischio.

Per comodità pubblichiamo in estratto l’ Accordo S/R/PA del 16 gennaio 2003
Omissis …
Punto 4.1 – il titolare dell’impianto individua i soggetti responsabili dell’igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine.
Le relative figure sono individuate dalle Regioni. (trattasi di denominazione, formazione, mansioni, …)
L’assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l’orario di funzionamento della piscina.
L’assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.
In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.
… omissis.

Accordo Interregionale del 16 dicembre 2004       
Omissis …+
Punto 4bis.2 – l’assistente bagnanti , abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali attorno ad essa.
Punto 4bis.3 – la presenza di assistenti bagnanti a bordo vasca in numero proporzionato al numero e caratteristiche delle vasche e al numero dei bagnanti secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l’orario di funzionamento della piscina.
… omissis …
Punto 17.1 – le piscine devono essere dotate di regolamento interno per la disciplina del rapporto gestore-utenti in riferimento agli aspetti igienico sanitari.
In particolare esso deve contenere gli elementi di educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale, che contribuiscono a mantenere idonee condizioni nell’impianto natatorio, secondo le indicazioni delle disposizioni tecniche regionali.

Relativamente al concetto di piscine ad uso pubblico, in base alle norme sottonotate, sono considerate tali le piscine di Categoria A – di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica.
Sono tali le piscine “Gruppo a1 – pubbliche propriamente dette (comunali); Gruppo a2 – uso collettivo (pubblici esercizi, attività ricettive turistiche e agrituristiche, collettività varie, palestre, centri estetici, circoli, associazioni, …); Gruppo a3 – finalizzate al gioco acquatico.
Salvo disposizioni locali contrarie o mitigatrici, per le piscine di Categoria A l’assistente bagnanti è previsto.

Per maggiori dettagli od esigenze specifiche compilare la form al sito allservices.incista.it seguendo il link.

 

Fonti:

Assopiscine

Commissione Euopea

Disclaimer

Il blog precisa; Che il materiale pubblicato è di sua esclusiva proprietà e che le risposte ai quesiti, ovvero gli articoli pubblicati seppur elaborati con estrema attenzione e diligenza da parte dei Professionisti suoi collaboratori, non costituiscono erogazione di consulenza professionale né tecnica o legale, ma solo attività di informazione.
il Richiedente del quesito ovvero l’utente di Internet è quindi espressamente ed esplicitamente tenuto a non basare le proprie azioni sulle consulenze e risposte ai quesiti posti ovvero dalle informazioni estemporanee attinte dal blog, ed é invitato ad approfondire le questioni trattate con professionisti di Sua esclusiva fiducia. Casomai stampando le informazioni reperite sul blog e sottoponendole al Professionista conosciuto e di fiducia.
Il Blog espressosud.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi o danni causati dalle risposte ai quesiti e dalle informazioni rilasciate o pubblicate o comunque fornite e neppure per le conseguenze negative che possa eventualmente subire il Richiedente che riferisca di essersi uniformato dalle risposte e/o notizie ricevute.

Per qualsiasi necessità non esitate a contattare la redazione del blog. espressosud.it; Redazione 80013- Cava dei Tirreni- (SA) Piazza Duomo,2 – Tel. 089 465746- Fax 089 444444 – eurobusiness@tin.it – P.IVA 0056761 065 4.

Nuda proprietà batte usufrutto investimenti a 1000

Nuda proprietà batte usufrutto investimenti a 1000

Ci viene richiesto di selezionare interesse per una cessione immobiliare da ciò l’articolo che sembra una pubblicità ma vuol essere il mezzo per informare su una occasione irripetibile, dal rendimento sicure e più che vantaggioso.

La nuda proprietà è in genere un’opzione di investimento scelta da quanti puntano alla rivalutazione del capitale investito nel lungo periodo, senza avere immediate necessità né abitative né di produzione immediata di reddito dall’investimento.

Negli anni l’offerta di soluzioni di cessione della sola Nuda Proprietà hanno visto una crescita costante l’anno trascorso ha raggiunto la soglia del + 11,7% ( 24.107 transazioni).

Cosa significa acquistare la nuda proprietà di un immobile

Il nostro codice  Codice Civile (art. da 978 a 1020), prevede per i beni immobili la scissione della proprietà dal godimento dei frutti prodotti dalla stessa.

In altre parole chi cede la nuda proprietà potrà riservarsi l’uso ed i frutti del bene ceduto, vita natural durante per le persone fisiche per quelle giuridiche invece massimo 30 anni.

Non v’è dubbio che per chi vende la formula soddisfa l’interesse a ricavare della liquidità, smobilizzando ma senza rinunciare al bene, in poche parole, è possibile cedere solo la nuda proprietà della casa ricavare dal 40 al 60% del suo valore subito ed intanto riservato l’usufrutto la si può abitare oppure locare vita natural durante. Colmare così il gap tra il valore venale e quello effettivamente incassato per la cessione della nuda proprietà.

Per chi compra, potrà acquistare a prezzi ridotti secondo le regole che di anno in anno sono stabilite con Decreto Dirigenziale, in estrema sostanza tanto più giovane è la persona meno varrà la nuda proprietà in cessione considerato che l’aspettativa di vita é più lunga ovvero il presumibile momento della cessione anche del possesso si allontana.

In pratica Lo si fa come investimento ad esempio in vista di dare la casa ad un figlio che al momento è ancora piccolo. E comunque sempre meglio comprare una casa pagarla meno di quello che vale e prima o poi ne avrai il possesso od i frutti dell’investimento. Invece che comprare titoli del mercato immobiliare rischiosi o che sicuramente in caso di default ci faranno perdere tutto il capitale vedi banca Etruria, MPS Parmalat ecc. ecc.

Quali sono gli oneri fiscali?

Chi compra la nuda proprietà paga le imposte indirette secondo le aliquote ordinarie: quindi se ha i requisiti prima casa paga il 2% sul prezzo o valore catastale (qualora invochi il prezzo-valore); se seconda casa, paga il 9%. Naturalmente la base imponibile è ridotta in quanto decurtata del valore dell’usufrutto calcolato in base a delle tabelle allegate al TU in tema di imposta di registro.

Quanto agli oneri successivi: le spese di imposte dirette, ad esempio quelle comunali e le spese condominiali, oltre quelle di manutenzione ordinaria sono a carico dell’usufruttuario.

Le spese straordinarie restano a carico del nudo proprietario.

A chi conviene questa opzione?

L’acquirente:

  1. compra ad un prezzo di gran lunga più basso perché sappiamo che scommette sulla sopravvivenza più o meno lunga del cedente venditore il quale ha riservato a se od a terzi l’usufrutto per calibrare i tempi in cui potrò entrare in casa o affittarla per metterla a reddito;
  2. Potrà anche rateizzare il pagamento visto che non entrerà in possesso subito;
  3. Pur acquistando un bene significativamente maggiore delle sue possibilità contributive non subirà accertamenti o segnalazioni tributarie per l’incremento patrimoniale non proporzionato ai redditi dichiarati negli ultimi 5 anni.
  4. Prima del materiale perfezionamento del contratto con la cessione dell’usufrutto, la stessa nuda proprietà potrà essere ulteriormente ceduta ad un terzo il quale subentra nel diritto a riceversi anche l’usufrutto.

Il venditore:

  1. Monetizza a sufficienza;
  2. Non esce di casa;
  3. Potrà continuare a percepire eventuali redditi dall’immobile.

Quali sono gli altri aspetti da considerare?

Dal lato del venditore:

  1. Dovrà sopportare il carico fiscale;
  2. Dovrà provvedere a sue spese alle opere di manutenzione ordinaria;
  3. Manterrà la Responsabilità Civile del detentore.

Dal lato dell’acquirente

  1. Non potrà godere della casa fino al momento della estinzione dell’usufrutto;
  2. Non è tenuto a sopportare il carico fiscale;
  3. Dovrà pagare le opere di manutenzione straordinaria.

Quale la posizione degli eredi di chi vende una nuda proprietà?

Gli eredi del venditore (riservatario del diritto di usufrutto) non troveranno nulla in eredità perché l’usufrutto si estingue con la morte del suo titolare. Se non i residui casomai passivi della gestione ordinaria dell’immobile ad esempio forniture o quote condominiali da pagare od imposte per contro crediti da conguagli o saldi di imposte versate in eccesso.

Attenzione quindi all’apertura della successione di un usufruttuario, accettare sempre conb il beneficio d’inventario.

Oppure rinunciare.

È consigliabile quindi usare questo schema di vendita quando non si hanno eredi; Se si vuol utilizzare lo strumento giuridico della cessione della sola nuda proprietà riservandosi l’usufrutto per punire eventuali eredi giudicati immeritevoli. In tal caso lo strumento è un modo indiretto per diseredarli, ma occorre che la vendita sia fatta ad un prezzo congruo altrimenti l’erede o gli eredi legittimi e naturali potrebbero impugnare la vendita con l’azione di riduzione dimostrando (con le tabelle sopra richiamate) che si è trattato di un negozio misto a donazione. Che come sappiamo lede la eredità legittima degli eredi.

Si può comprare con mutuo?

Si.

Naturalmente, dato il valore ridotto della nuda proprietà, anche la somma che posso chiedere sarà proporzionata allo stesso valore.

Se poi l’usufruttuario consente ad iscrivere ipoteca anche sul suo usufrutto (compartendo nell’atto di mutuo quale 3° datore) allora la banca avrà la garanzia sulla piena proprietà e non sulla sola nuda proprietà, per cui potrebbe darmi una somma maggiore a mutuo.

FONTI:

Il sole 24 ore

CONTATTI:

[contact-form-7 id=”204″ title=”Modulo di contatto”]

 

 

Software fattura elettronica B2B dall’Agenzia delle Entrate

Software fattura elettronica B2B dall’Agenzia delle Entrate

Fatture elettroniche generazione trasmissione conservazione, il software per la fatturazione elettronica gratis, è dell’Agenzia delle Entrate.

Software fatturazione elettronica tra privati:

L’Agenzia, ha di recente aggiunto un altro tassello al completamento della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione nello specifico la fatturazione, mettendo a disposizione, a partire dal 1° luglio 2017, il software gratuito SdI, acronimo che indica il Sistema di Interscambio, per la creazione, gestione e conservazione della fattura elettronica tra privati, ossia, tra imprese, professionisti, società ecc.

Da gennaio 2019 scatta l’obbligatorietà per tutti di emettere unicamente fatture elettroniche.

Vediamo quindi come funziona il nuovo software fatturazione elettronica privati e come scaricare l’app gratuita dell’Agenzia delle Entrate.

In precedenza, abbiamo commentato, la notizia diffusa dall’Agenzia delle Entrate, la quale avrebbe avviato la sperimentazione del servizio di fatturazione elettronica tra privati, attraverso il Sistema di Interscambio SdI.

Ora, il sistema con cui professionisti, imprese e artigiani potranno creare, gestire, trasmettere e conservare le fatture elettroniche, è pronto e può essere utilizzato quest’anno da chi ha accettato l’opzione all’Agenzia delle Entrate, per l’invio telematico delle fatture emesse e ricevute.

Ovvero obbligatoriamente per gli acquisti carburante già dal Luglio 2018.

Ricordiamo che, gli utenti interessati, possono accedere al SdI solo secondo i seguenti accessi:

  • PIN Agenzia Entrate accesso servizi telematici;
  • nuovo SPID;
  • tramite CNS carta Nazionale dei Servizi,;
  • intermediario abilitato. (quale la Incista spa)

Nel portale on line dedicato, c’è la sezione fattura elettronica tra privati sono presenti i servizi per la :

  1. generazione;
  2. trasmissione;
  3. conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche e i dati corrispettivi.

Il medesimo software può essere utilizzato per le fatture verso la Pubblica Amministrazione già obbligatoriamente emesse in formato digitale.

Generazione, trasmissione e conservazione fatture elettroniche:

Andando sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, è possibile accedere, dal menù a sinistra in homepage, ai servizi Fatture e corrispettivi.

Qui, l’utente troverà oltre alla possibilità di creare, generare, trasmettere e conservare la fattura elettronica. Sono disponibili sul sito anche tutte le informazioni circa la nuova normativa che regola sia la fattura che i corrispettivi digitalizzati.

Vediamo ora come funziona il servizio online gratuito per la fatturazione elettronica dell’Agenzia delle Entrate.

Il servizio Fattura elettronica e Corrispettivi elettronici, utilizza il SdI, Sistema di Interscambio, già utilizzato per la fatturazione elettronica PA, il quale é stato personalizzato per i privati dalla Sogei.

Una volta effettuato l’accesso al servizio fattura elettronica e corrispettivi, con le apposite credenziali, Entratel e Fisconline, SPID Pin Unico PA o CNS, l’utente ha la possibilità quindi di generare, trasmettere e conservare le fatture e i corrispettivi, la cui procedura è spiegata in dettaglio nella sezione “Info e Assistenza online” dello stesso sito.

Procedura generazione fattura elettronica tra privati Agenzia delle Entrate:

L’utente privato, per effettuare la generazione della fattura elettronica tra privati, imprese e professionisti, deve:

1) Accedere al Servizio e scegliere l’utenza di lavoro;

3) Generare la fattura elettronica;

4) Selezionare il formato della fattura elettronica, per cui può scegliere se generare una fatttura PA, ordinaria o Semplificata;

5) Una volta effettuata la scelta, in base all’opzione selezionata, l’utente può:

  • Generare una nuova fattura;
  • Riprendere l’ultima fattura generata e archiviata;
  • Importare la fattura da file XML.

Nel caso in cui, venga selezionata la voce “Genera nuova fattura”, vanno inseriti i dati del fornitore, del cliente e della fattura.

Verificata la correttezza dei dati inseriti, si può procedere alla generazione, trasmissione e conservazione della fattura elettronica tra privati, imprese o professionisti.

 

Fattura elettronica privati, app Agenzia delle Entrate: perché usarla?

Il software fatturazione elettronica gratis agenzia entrate, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è in fase di aggiornamento e presto potrà essere utilizzato anche tramite App fatture elettroniche e corrispettivi, per smartphone e tablet.

Perché usare il software fattura elettronica tra privati e l’app?

Perché sono previste diverse agevolazioni per chi usa la fatturazione elettronica tra privati  ad esempio:

  • Esonero comunicazioni delle operazioni blacklist;
  • Esonero spesometro 2017;
  • Esclusione invio modelli Intrastat;
  • Esclusione invio comunicazione degli acquisti effettuati da operatori di San Marino con il modello polivalente e dei contratti stipulati dalle società di leasing;
  • Rimborsi entro 3 mesi successivi alla presentazione della dichiarazione;
  • Esonero dall’obbligo di registrare le fatture emesse e gli acquisti nell’apposito registro;
  • Accertamenti e controlli fiscali ridotti a 1 anno;
  • Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità.

CONTATTI liberi:

[contact-form-7 id=”204″ title=”Modulo di contatto”]


 

un Computer sicuro quello spento!

un Computer sicuro quello spento!

un Computer sicuro quello spento!

Discutendo in materia di sicurezza informatica nella sua azienda con un valido Professionista a capo di una importante rete di distribuzione di farmaci nonché farmacista anch’esso titolare di una famosissima farmacia.

Lo stimato Professionista, dimostrando sensibilità all’argomento ma riconoscendo una imperdonabile ignoranza informatica; Delega ogni decisione/informazione al responsabile informatico.

Il quale; Da vecchio praticone del PC, smanettone del VIC 20 poi dell’olivetti M24 infine si dimostra impolverato mago di un RM-COBOL elefantiaco sorpassato e dal 2010 anche alieno nella cyber productivity.

In luogo di comprendere che l’ambiente informatico in rete, all’inizio era oscuro ma sta sempre più diventando anche pericoloso.

Apostrofa ed etichetta inutile il DPSI, perché non più obbligatorio, infatti in tema di adempimenti è necessario ricordare che la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza Informatica entro il 31 marzo. Sappiamo che il D.L. 5/2012 l’ha abrogata, a partire dal 10 febbraio 2012 sia la sua redazione che l’aggiornamento annuale entro la data indicata.

Ovviamente nulla eccepito. Neanche questa sembra la sede dove si elencano crimini e misfatti perpetrati ai danni di sprovveduti o navigatori d’acqua dolce o sempliciotti fiduciosi.

Per l’occasione occorsa; rammarica il fatto che i nostri dati sensibili sanitari siano mantenuti nelle mani di persone più che sprovvedute. Anche se muovono masse di merci e cifre a molti zeri.

Per tutti gli altri, una buona copertura assicurativa potrebbe essere la soluzione dai molteplici vantaggi. Però bisogna prestare la dovuta attenzione all’organizzazione interna dell’azienda.

Infatti neanche la più sprovveduta delle compagnie pagherebbe un rischio previsto e non valutato o presidiato.

per avere un quadro correttamente esaustivo per le cyber coperture possibili, basta leggere l’interessante articolo a firma dello stimato consulente salernitano Marcello Savella. Il broker, sempre attento alle esigenze delle imprese, ci aggiorna affinché  le imprese abbiano sempre validi riferimenti. Per non trovarsi, nelle spesso inevitabili difficoltà sicuramente almeno attenuate se valutate correttamente, ma in maniera preventiva.

Valutare in maniera preventiva significa anche ricordare che le banche e le assicurazioni non sempre fanno gli interessi dei clienti.

Quindi, attenzione non tanto alle regole se ci sono o non ci sono; Ma al tipo di gioco, far giocare anche le Compagnie nella nostra azienda o studio professionale, significa che in materia esistono relazioni ed obblighi provenienti dalla L.675/1996 quindi pura filosofia; La sicurezza è una condizione non una serie sterile di regole.

un Computer sicuro quello spento

Se pur il D.L. 5/2012 ha abrogato, a partire dal 10 febbraio 2012, l’obbligo di redigere il Documento Programmatico per la Sicurezza dei dati trattati (D.P.S.) – in forma ordinaria o abbreviata, la  legge n. 675/1996, distingue altri due distinti empirici obblighi non aboliti neanche in ambito in informatico:

  1. l’obbligo più generale di ridurre al minimo determinati rischi.
  2. nell’ambito del predetto obbligo più generale, il dovere di adottare in ogni caso le “misure minime”.

È chiaro che un’azienda che ha abolito dal 2012 il dps ed il dpsi per la gestione del suo anagrafico clienti o per la gestione della contabilità ovviamente perché non più obbligatori, nulla potrà eccepire in sua difesa se chiamata per l’uso fraudolento di qualcuno dei dati contenuti nei suoi pc perchè casomai un dipendente ha aperto una email infetta dal famoso ricattatore ramsomware, oppure semplicemente si smarrisce una pennetta usb, ecc. ecc..

È facile, prevedere quindi; Che nessuno possa determinare siano correttamente gestiti i dati informatici se non preventivamente programmate le procedure di raccolta, gestione e conservazione, relativo controllo accessi alle fasi.

In aggiunta alle conseguenze da quantificare, di un danno informatico prodotto a terzi, il Codice ad oggi conferma l’impianto sanzionatorio di base secondo il quale l’omessa adozione di alcune misure indispensabili (“minime”), le cui modalità sono specificate tassativamente nell’Allegato B) dello stesso Codice, costituisce anche reato art. 169 del Codice della Privacy, che prevede l’arresto sino a due anni o l’ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro.

Unica e costosa scappatoia al carcere si offre con l’eventuale “ravvedimento operoso” se si adempie puntualmente alle prescrizioni impartite dal Garante una volta accertato il reato, si effettua il pagamento in sede amministrativa, ottenendo così l’estinzione del reato.

La nostra esperienza fonda le sue radici nella norma originaria, da allora non ha mai subito censure in occasione delle verifiche programmate e non, non abbiamo mai subito interruzioni alle stesure del DPSI o ripensamenti, ma solo analisi dell’organizzazione aziendale, stesure di processi operativi specifici, applicazioni reali ed aggiornamenti in relazione alle mutate e crescenti capacità dell’informatica di produrre danni alle imprese ed ai professionisti, gli aggiornamenti riguardano le procedure di sicurezza che si sono anche concentrate sulla prevenzione interna spesso sull’affidabilità proprio dei dipendenti.

Infatti il mix esplosivo composto da :

  1. un mezzo potente il PC;
  2. un collegamento IN/OUT incontrollabile, quale internet;
  3. molti e diversamente dislocati esperti del settore hardware e software gli Haker;
  4. la mancanza di procedure di controllo, se ci sono misure di controllo;
  5. la superficialità dei responsabili…

Genera una vera e propria insussistenza di attivo nel bilancio dell’azienda, in caso di diffusione oppure di utilizzo dei dati non autorizzati o semplicemente una mail privata inviata o ricevuta da un pc aziendale.

Il responsabile legale dell’azienda o dello studio dovrà provvedere a difendere con adeguata tutela legale se stesso e dal 2001 sappiamo che in virtù del D.Lgs. 231 anche la eventuale società amministrata o di cui fa parte in qualità di socio, ivi compresi i professionisti titolari di studi professionali e gli studi associati.

Ben vengano quindi;  Anche le coperture assicurative specifiche e mirate come ci ricorda l’arguto broker;

Ma solo se correttamente affrontato in azienda! Il problema dei danni di provenienza informatica.

Infatti una copertura sicuramente inapplicabile, genera un senso di sicurezza e di copertura appunto, pericoloso per un’azienda e le garanzie che deve prestare ai terzi rating bancario compreso.

tracciare e nominare uno o più responsabili nelle attività:

  1. Informazione preventiva del cliente,
  2. raccolta,
  3. utilizzo,
  4. conservazione dei dati forniti dai clienti od eventuali enti,
  5. conservazione dei dati prodotti per i clienti.

Val bene quindi, la pena di richiedere la valutazione dello stato della vostra impresa o del vostro studio in materia di sicurezza informatica ed indirizzare così ogni decisione sopratutto verso la adeguata copertura assicurativa la quale nel tempo mantiene le dovute garanzie di bilancio, sempre più valutate positivamente in termini di rating dalle banche.

Forse la stessa compagnia assicuratrice sarà felice di sapere quale grado di coscienza informatica ha l’azienda di cui si rende garante per la copertura in caso di danni. È anche possibile che ne tenga conto sulla costruzione del premio annuale.

un Computer sicuro quello spento!

Fonti:

coverbroker.net

studiprofessionali.net

chicercatrova2000.it/

Fattura Elettronica; niente panico

Fattura Elettronica per tutti

Fattura Elettronica; niente panico

Il Decreto Fiscale 193/2016 ed i relativi obblighi di conservazione delle fatture elettroniche scambiate tra Privati mediante Sistema di Interscambio.

Diciamo subito che lo studio DI MAIO nell’ambito delle sue attività istituzionali ha realizzato il sottosistema di interscambio dei dati tra il proprio cliente e la P.A. quindi sarà possibile inviare a noi le fatture create in maniera canonica  o solita e noi provvederemo a rispettare anche questo nuovo adempimento per conto del cliente senza aggravare di oneri aggiuntivi il costo della nuova prestazione. Ovvero. Per meglio chiarire; L’art. 4 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 ha introdotto la disposizione in relazione agli obblighi di conservazione ai soli fini fiscali previsti dall’art. 3 del D.M. 17 giugno 2014 (pubblicato in G.U. 146 del 17 giugno 2014), i quali si intendono automaticamente soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.

I tempi e le modalità di applicazione della disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’art. 5 del D.M. 17 giugno 2014, saranno stabiliti con apposito Provvedimento direttoriale che deve essere ancora emanato.

A tal riguardo, una volta emanato il Provvedimento, si consiglia ai contribuenti di valutare attentamente i propri obblighi di conservazione decennale per la validità ai fini civilistici (art. 2220 e art. 2214 del Cod. Civ.) al fine di garantire l’efficacia probatoria delle fatture elettroniche.

Si sottolinea che, nell’ambito della fatturazione relativa alle relazioni commerciali tra operatori economici privati, solo per i soggetti che attivano e usufruiscono del servizio gratuito Fatture e Corrispettivi per la generazione, trasmissione  e conservazione  delle fatture elettroniche mediante SdI viene erogato dall’Agenzia e Sogei un servizio di conservazione a norma con la possibilità di distribuire il Pacchetto di Distribuzione contenente i documenti conservati e l’indice del Pacchetto di Archiviazione firmato e marcato che evidenzia la conformità del processo di conservazione, per tutti gli altri contribuenti si parla di mera memorizzazione dei dati delle fatture e non di conservazione quindi gli obblighi di conservazione si intendono automaticamente soddisfatti ai soli fini fiscali previsti dall’art. 3 del D.M. 17 giugno 2014 e non anche ai fini civilistici.

Non è parimenti applicabile l’art. 43 comma 1-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 s.m.i.,  al caso della fatturazione elettronica tra privati e mediante Sistema di Interscambio in quanto il documento informatico fattura non è conservato per legge dall’Agenzia o da Sogei ma ne è solo memorizzato un insieme dei suoi dati (ad eccezione di quelli, come già indicato, che hanno attivato il servizio gratuito “Fatture e Corrispettivi” per cui, al contrario, avviene una conservazione digitale conforme alla normativa vigente).

Fonti:

Agenzia delle Entrate 

Sistema Interscambio SId

La nostra fattura elettronica di riferimento