La Trasmissione Telematica dei corrispettivi è un OBBLIGO

La Trasmissione Telematica dei corrispettivi è un OBBLIGO

L’Agenzia delle Entrate ad agosto 2018 ha aggiornato le specifiche tecniche per l’Invio telematico delle fatture e dei corrispettivi

 
Il DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 127 ha indicato le nuove specifiche per l’invio telematico delle fatture ma, sappiamo, anche dei corrispettivi elettronici.

Sino ad oggi a causa delle novità introdotte dal Decreto Legge 127/2015, non c’era chiarezza in merito alle disposizioni normative, alle procedure che regolano l’invio telematico dei corrispettivi e alle modifiche del sistema interno di gestione per le attività da prevedere nei punti vendita per adeguarsi, ormai la scadenza è prossima, infatti entro il 31/12/2018, scatta l’obbligo per le aziende che non hanno già aderito all’invio dei corrispettivi in modalità telematica.


Invio telematico corrispettivi

L’invio telematico dei corrispettivi al quale facciamo costante riferimento è quello previsto dal D.Lgs. 127/2015, nel quale sono inserite le disposizioni circa le modalità per l’invio dei corrispettivi a partire dall’ 1/1/2019.

Si tratta di una modalità elettronica di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi di ciascun punto vendita, tramite registratore telematico (se si è in possesso di meno di 3 punti cassa) o tramite server RT (se i punti cassa sono più di 3).

La situazione normativa attuale

Prima di introdurre le novità normative, riassumiamo la situazione attuale che prevede 2 modalità di dichiarazione dei corrispettivi al controllo fiscale.

Il Misuratore di cassa fiscale

Attualmente l’esercente utilizza il misuratore fiscale con al proprio interno un vero e proprio registro cronologico delle operazioni, il giornale fiscale, con tutte le transazioni registrate secondo una procedura tecnica definita.

Il punto vendita è tenuto a dichiarare la presenza stessa del misuratore con la data di avvio delle registrazioni e le eventuali rotture le riparazioni, la sua momentanea sostituzione o non uso, sono regolarmente supportati da mezzi tradizionali quali il libro per il mancato funzionamento del misuratore fiscale.

Sarà quindi comunicato anche l’eventuale spostamento o del misuratore o il cambio della ragione sociale del soggetto fiscale a lui riferito.

A proposito della manutenzione, una specifica certificazione abilita i tecnici agli interventi suio misuratori fiscali abilitati.

Il cosiddetto punzone fiscale che rappresenta una certificazione in possesso dell’impresa autorizzata ad intervenire, sostituire e vendere i misuratori fiscali abilitati ed omologati.

Questo tipo misuratore fiscale prevede un limite massimo di chiusure giornaliere che possono essere gestite.

La quantità di chiusure che riesce a contenere il misuratore determina il valore commerciale dello strumento fiscale, in quanto eviterebbe quella manutenzione annuale volta alla liberazione del buffer per conentire l’accumulo di nuove chiusure giornaliere, od alla sua sostituzione.

Regime di defiscalizzazione

Con l’introduzione del Decreto Bersani, convertito poi con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006, è stata data la facoltà alla grande distribuzione “GDO/DO” con requisiti minimi in merito al n° di punti vendita con caratteristiche dimensionali ben definite, di entrare in regime di defiscalizzazione, in cambio dell’invio dei corrispettivi in modalità telematica, potendo così evitare l’uso dei registratori di cassa fiscali.

L’invio dei corrispettivi è stato introdotto con scadenza mensile e poi settimanale, in virtù di una migliore gestione delle situazioni anomale e di una definizione veloce delle procedure di rettifica.

L’obbligo per i rivenditore riguarda, in questo caso, la fornitura dei dati fiscali all’Agenzia delle Entrate secondo modalità e parametri prestabiliti e che tale dati corrispondano alle scritture contabili. L’obbligo non riguarda la scelta degli strumenti e la definizione delle procedure interne che possono essere individuate e sviluppate interamente dall’imprenditore.

I dati sono sempre inviati e suddivisi distinti per aliquota IVA.

Da qualche anno si è iniziato a parlare della normativa che ci occupa, con una prima scadenza prevista per il 31/12/2016, poi spostata al 31/12/2017 e oggi per il 31/12/2018 salvo le solite fastidiose e puerili proroghe dell’ultima ora.

dall’ 1/1/2019 ? sui corrispettivi elettronici!

I contenuti e i perimetri di definizione della normativa sono stati affinati.

L’articolo tiene in considerazione anche le ultime risposte fornite il sette agosto 2018 dalla Agenzia delle Entrate rispetto agli interpelli che si sono susseguiti da parte delle diverse associazioni di categoria.

Ecco di seguito gli obblighi normativi definiti dal Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015.

Tutti coloro che si trovano in regime di defiscalizzazione, i quali non intendono tornare in regime fiscale ordinario, hanno l’obbligo di modificare il processo di invio telematico corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

E così viene specificato che sono previste 2 diverse modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi:

  1. per chi possiede meno di 3 postazioni cassa per punto vendita e per
  2. chi ne ha più di 3.

Chi possiede meno di 3 postazioni per punto vendita è tenuto, per conformarsi alla normativa, a utilizzare il registratore telematico dotato di middleware, una componente in grado di dialogare direttamente con l’Agenzia delle Entrate e trasferire dati in tempo reale.

Tutti gli esercenti si dovranno dunque assumere l’onere di attivare un’infrastruttura che garantisca la connettività verso l’esterno del punto vendita.

Il registratore telematico, concepito proprio in compliance fiscale D.Lgs. n. 127/2015, ha già al suo interno il supporto necessario a gestire tutte le criticità e le eccezioni, a garanzia della continuità della trasmissione telematica dei dati.

Per chi ha più di 3 casse o registratori fiscali per punto vendita?

La normativa dispone che si dovrà installare un server RT, un concentratore, cioè lo strumento capace di raccogliere tutti i dati delle singole postazioni di cassa e di inviarli all’Agenzia delle Entrate.

Registratore di cassa telematico: cos’è e come funziona?

I registratori telematici sono strumenti che consentono di comunicare direttamente dalla cassa gli incassi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, in via elettronica, tramite la procedura online di invio telematico corrispettivi.

Il D.Lgs 127/2015 consente a tutti i soggetti passivi IVA, per i quali non è obbligatoria l’emissione della fattura e che sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale (art. 22 D.P.R. 633/72), di adottare il documento commerciale al posto dello scontrino e inviare i dati degli incassi in modalità telematica.

Gli imprenditori o commercianti dettaglianti hanno la possibilità di scegliere la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Per farlo devono dotare la loro attività di un registratore telematico, uno strumento che garantisca la sicurezza e l’inalterabilità dei dati inviati.

Chi si trova ad aprire una nuova attività oppure chi deve cambiare il registratore di cassa, dunque, scegliendo il registratore di cassa telematico avrà a disposizione un prodotto già assoggettato ai paramenti della nuova normativa fiscale.

Perché scegliere il registratore telematico?

Coloro che scelgono di dotarsi e di utilizzare per le comunicazioni registratori di cassa telematici sono esonerati dall’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi (imposto dall’Art. 24, primo comma, del D.P.R. 633 del 1972).

Il registratore telematico come abbiamo visto permette di memorizzare le transazioni e trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate tramite un qualsiasi collegamento alla rete internet.

I dati delle operazioni commerciali sono digitati nel punto vendita normalmente dove sarà effettuata la chiusura di cassa giornaliera: Da quel momento il nuovo misuratore fiscale oggi registratore di cassa informatico ordinerà i dati dei corrispettivi memorizzati, predisporrà e sigillerà elettronicamente il file che li conterrà e lo trasmetterà all’Agenzia delle Entrate in modo diretto autonomo e sicuro, garantendone l’autenticità e l’integrità.

Quali sono i vantaggi del registratore telematico rispetto al registratore di cassa?

Innanzitutto, un risparmio di costi dato dalla verificazione periodica che diventa obbligatoria ogni 2 anni anziché 1 come ora; inoltre, non serve conservare carta e il documento emesso al cliente che ha solo validità civile commerciale, come garanzia dell’acquisto.

Qualora l’esercente disponga anche di un distributore automatico nel punto vendita, anche i dati dei corrispettivi incassati per la gestione di quella macchina potranno essere memorizzati e inviati automaticamente.

Server RT: cosa sono e come funzionano?

Il server RT è un server di connessione Registratore Telematico Agenzia delle Entrate.

Questo strumento, la cui obbligatorietà come abbiamo visto è introdotta per i punti vendita con più di 3 casse fiscali dal D.Lgs. 127/2015 il quale salvo proroghe entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019, permette di raccogliere i dati dei singoli punti cassa ordinarli sempre per aliquota IVA sigillarli in un unico file firmato e crittografato e di inviarlo in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Le specifiche tecniche prodotte dall’Agenzia delle Entrate in merito alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possono essere reperite a questo link.

Come valutare le proposte sul mercato

I punti vendita possono decidere di adottare il nuovo regime anche anticipatamente rispetto alla scadenza ultima del 31/12/2018 e avere tempo di ottimizzare le procedure affinando la conoscenza dei sistemi anche se non per l’attivazione di un server RT.

Per adeguarsi alla normativa sull’invio telematico dei corrispettivi i produttori si sono attivati per sviluppare e offrire la propria soluzione al mondo retail, GDO e della ristorazione.

La proposta offerta da Incista Spa è particolarmente innovativa dal punto di vista dell’architettura hardware e software, introduce degli elementi unici per andare incontro alle esigenze di ogni punto vendita, prevedere criticità solite e ricorrenti, rispetta standard elevati per attraversare il processo di integrazione con i sistemi interni già costituiti in maniera estremamente semplice ed intuitiva.

Innanzitutto, il Server RT consente la realizzazione di un concentratore capace di operare da remoto.

Ad esempio non è necessario che il server sia fisicamente posizionato nel punto vendita, ma può essere collocato presso la sede centrale della catena di negozi con i sigilli di certificazione corrispondenti a ciascun punto vendita.

Il vantaggio è immediatamente comprensibile se si pensa alla semplificazione e alla riduzione dei costi di manutenzione a cui dovrebbe provvedere l’azienda per rispettare la normativa.

Così facendo, vengono snellite anche eventuali operazioni di apertura di nuovi punti vendita.

Nell’eventualità in cui si verifichino fusioni o acquisizioni tra due diverse catene commerciali, il software per il punto cassa può essere integrato, per mantenere la continuità e l’omogeneità dei dati per l’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

L’applicazione POS è collegata a un registratore non fiscale per la stampa degli scontrini di vendita, il cui contenuto corrisponde ai precisi vincoli già definiti dall’Agenzia delle Entrate.

Gli scontrini di vendita, ora documenti commerciali, possono essere di tre tipologie:

  1. Transazione di vendita (scontrino non fiscale)
  2. Transazione di reso (bolla di reso)
  3. Transazione di annullo (nota di accredito)

Tutti gli altri scontrini stampati dal programma di cassa (coupon, versamento cassiere, voucher di pagamento con EFT ecc. ecc.) non sono considerati documenti fiscali e non sono inviati al server RT.


In questa fase, è fondamentale affidarsi a un partner competente, capace di analizzare le caratteristiche dei punti vendita e valutare la soluzione più adatta per rispondere agli adempimenti all’Art. 2 del D.Lgs. del 5 agosto 2015 n. 127.

Grazie ai numerosi progetti seguiti, durante l’evolversi della informatizzazione della pubblica amministrazione fiscale.

L’Incista  SpA conosce molto bene i processi organizzativi e le esigenze del mondo economico.

Mettiamo così a disposizione le nostre competenze acquisite in oltre 60 anni di esperienza sul campo per suggerirti l’approccio più adatto per un adeguamento alla nuova normativa fiscale che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019, semplice intuitivo e sopratutto economico.

Non aspettare! Contattaci subito per una consulenza gratuita compilando il form sotto.

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La Trasmissione Telematica dei corrispettivi è un OBBLIGO

i nuovi test delle procedure antievasione; Conti correnti al via.

i nuovi test delle procedure antievasione; Conti correnti al via.

Effettivamente l’attività di controllo riveste il carattere della fondamentale importanza per contrastare il fastidioso fenomeno della evasione fiscale. Il quale si pone come vero e proprio freno dell’economia e motore di diffuso malumore ed insoddisfazione degli imprenditori.

Si rammenta che gli appartenenti agli Ordini Professionali sono onerati ad identificare i clienti e segnalare operazioni ed effettivo beneficiario della prestazione, attraverso il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90. per l’Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

Tutti quindi siamo in prima linea contro l’evasione fiscale.

Va accolta quindi favorevolmente anche la sperimentazione della procedura di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali. Basata sull’utilizzo delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari all’Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria.

La nuova tecnica messa a punto se pur a carattere sperimentale dall’Amministrazione finanziaria ha individuato le società per le quali. Pur risultando sui conti correnti movimenti sopratutto se in accredito, secondo le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari. È stata omessa la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed ai fini IVA per l’anno 2016 oppure. Nel caso sia stata presentata non sono stati in essa indicati dati contabili significativi.

In estrema sintesi la Divisione Contribuenti ricevuti i dati dalle Banche trasmette alle Direzioni regionali e alle Direzioni provinciali l’elenco delle posizioni di competenza. Individuate ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. tramite un applicativo informatico.
Per ogni posizione segnalata, è comunicata l’informazione sulla numerosità dei conti correnti e sul totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari. Nonché gli ulteriori elementi significativi presenti in Anagrafe tributaria.
Le Direzioni provinciali valutano le posizioni comunicate ai fini dell’ordinaria attività di controllo e comunicano gli esiti delle attività svolte. Mediante la compilazione di una scheda di feedback. Resa disponibile attraverso un apposito applicativo informatico.

Così prevede il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate approvato lo scorso 31 agosto (ancora a firma di Ernesto Maria Ruffini).

Che dà attuazione al comma 4 dell’art. 11 D.L. 201/2011 il quale dispone che le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari siano utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per le analisi del rischio di evasione.

Essere seguiti da uno staff poco professionale o poco attento. Rende le imprese estremamente vulnerabili alle incursioni fiscali. Il nostro studio rende gratuitamente qualsiasi forma di consulenza finalizzata alla anti evasione fiscale, alla difesa delle imprese ed al contenzioso.

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i nuovi test delle procedure antievasione; Conti correnti al via.

Operazioni nei porti e applicazione dell’imposta IVA

Operazioni nei porti e applicazione dell’imposta IVA

Sappiamo che la fattura elettronica anche tra i privati è slittata di sei mesi. Da gennaio 2019, abbiamo il tempo di rivedere alcune sistematicità ormai obsolete. Infatti esistono in ambito portuale alcuni Servizi non imponibili per i quali continuiamo ad addebitare l’IVA.

Nell’ambito della normativa relativa all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (Dpr 633/72), vengono classificate una serie di operazioni che godono del criterio di “non imponibilità”.
L’articolo 9 del Dpr 633/72 considera “non imponibili” i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, e, fra questi. Sono da reputare particolarmente rilevanti quelli individuati nel numero 6 del comma 1 dell’articolo 9 del citato Dpr.
Nell’articolo sono individuati “i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine i quali. Riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari”.

Con particolare riferimento ai servizi prestati nei porti. Si può quindi affermare che la non imponibilità si rende applicabile allorché risultano verificate le seguenti duplici condizioni (risoluzione 176/2000):
1) le operazioni devono essere svolte nei porti;
2) le operazioni devono essere rivolte “direttamente” a quegli interventi espressamente indicati nella norma testé riportata. (riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti portuali)
La semplice enunciazione dei presupposti non sembra esaustiva ai fini della comprensione dell’ambito applicativo della norma.
Bisogna infatti, considerare la problematica interpretativa che negli anni si è sviluppata. Sia dal punto di vista delle operazioni che possono riscontrare il requisito di non imponibilità sia dell’ambito territoriale entro il quale le stesse devono svolgersi. Nonché la verifica della sussistenza del rapporto diretto delle operazioni con determinate attività portuali appunto.

Operazioni che consentono la non imponibilità

Ai fini della esatta individuazione delle operazioni rientranti nel criterio di non imponibilità, va preliminarmente considerato quanto sottolineato e ribadito dalla risoluzione n. 247/E del 23/7/2002, a fronte dell’ipotesi di acquisizione di immobili destinati a incrementare gli scambi ma situati peraltro al di fuori dell’area portuale.
Infatti, il n. 6 del primo comma dell’articolo 9 del Dpr 633/72 riconosce, come già detto. Il trattamento di non imponibilità “ai servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari. Di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti. Ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto. Pertanto, come si evince senza possibilità di dubbio dal disposto testuale della norma citata. Il trattamento di non imponibilità si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi rispondenti ai requisiti posti dalla norma medesima. E non anche alle cessioni di beni”.

Dal punto di vista della considerazione della tipologia di operazioni non imponibili. Va altresì rilevato che abitualmente quelle svolte dalle compagnie portuali. Quali imbarco, sbarco, trasbordo deposito e il movimento delle merci in genere rivestono tale caratteristica. Sia che queste “agiscano come tali sia nel caso che operino in veste di imprese addette alle operazioni portuali per conto di terzi …” (risoluzione n. 522788/73).
La non imponibilità, peraltro. È da riconoscersi anche nel caso in cui le suddette prestazioni “siano rese per merci nazionali imbarcate su navi in servizio di cabotaggio” (risoluzione n. 531302/73).
La non imponibilità, inoltre, è da riconoscersi anche nel caso in cui terzi riscuotano compensi in nome e per conto delle compagnie.  Ed a quest’ultime destinati (risoluzione n. 360490/78).

Ciò premesso, è opportuno dettagliare una serie di operazioni a cui è stato ritenuto applicabile il criterio in questione. In quanto rispondenti alle condizioni in precedenza esposte.

Sono da considerarsi non imponibili, fra l’altro:

Le perizie sulle condizioni delle navi e delle dotazioni di bordo rese agli armatori, onde accertarne l’idoneità alle operazioni di ricevimento e trasporto, poiché “riflettono direttamente il movimento della nave ” e sono effettuate nei porti (risoluzione n. 422516 del 9/7/81).

Nell’ambito di tali perizie vanno considerate anche quelle attinenti alla verifica di eventuali gas a bordo, ad esclusione di quelle che non sono direttamente connesse al movimento delle navi

Le perizie effettuate sulle merci in relazione all’imbarco o allo sbarco, al fine di accertarne la qualità o la quantità (risoluzione n. 422516 del 9/7/81). Tuttavia, sono da considerasi non imponibili “esclusivamente quelle che, eseguite nell’ambito portuale, sono necessariamente e direttamente connesse al movimento dei beni (es. perizie effettuate sull’imballo di una merce pericolosa).

Restano di conseguenza escluse quelle perizie che non avendo detta connessione, né essendo previste dalla legge, vengono eseguite nell’interesse esclusivo dell’armatore o dell’importatore”.

A tale proposito va anche ricordata la risoluzione n. 391468/82, ove è stato precisato che le prestazioni di controllo peso e qualità merci nei porti sono viceversa imponibili, se “eseguite su beni in partenza da un porto italiano e con destinazione finale ad altro porto italiano trattandosi di operazioni che non riflettono direttamente il movimento dei beni o mezzi di trasporto, così come tassativamente prescrive la citata norma di legge”.
Inoltre, la risoluzione n. 2851 del 28/11/88 ha escluso la non imponibilità per le operazioni di introduzione di merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia in quanto rese “nell’esclusivo interesse dell’operatore, dal momento che questi la richiede allorquando non intenda dare alle merci in arrivo nel territorio doganale una immediata destinazione doganale, ne consegue che le relative spese di magazzinaggio, a prescindere dall’ubicazione degli impianti, non possono non essere assoggettate al regolare pagamento dell’IVA, nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni in vigore”

Le perizie su navi per presa in consegna a termini di contratto di noleggio, al fine di accertarne le condizioni tecniche, poiché anche queste “connesse direttamente al movimento della nave” (risoluzione n. 422516 del 9/7/81).

Le operazioni di alleggerimento delle navi (allibo), anche se rese nelle rade antistanti i porti “in quanto, giusta i chiarimenti forniti dal Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti – le rade medesime sono da considerarsi, ai sensi della vigente normativa regolante la materia, come parte del porto” (risoluzione n. 399650/84)
Le operazioni di disinquinamento o antinquinamento, se rese nelle acque portuali (comprese le rade), a condizione che l’inquinamento rappresenti un ostacolo per l’impiego normale degli impianti portuali o i mezzi di trasporto, “purché tale circostanza sia riconosciuta dall’Autorità Marittima cui fa capo la sorveglianza e la sicurezza del porto” (risoluzione n. 2/96).
Viceversa, sono sottoposte a tassazione le operazioni svolte al di fuori delle aree portuali e quelle che sebbene effettuate in tali aree mirano soltanto a prevenire l’inquinamento. “In tali ultimi casi, infatti, i servizi non riflettono direttamente, come richiesto dalla legge, il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto” (risoluzione n. 2/96).
Vedasi anche, a tale proposito, le risoluzioni n. 355684/85 e n. 415043/86.

I servizi prestati nei porti e il movimento dei mezzi di trasporto (numero 6 del comma 1 dell’articolo 9).

In relazione a questi ultimi, devono ricomprendersi anche il pilotaggio e il rimorchio delle navi (risoluzione n. 410082 del 22/10/76).
La risoluzione n. 465321 del 20/8/92 ha riconosciuto, inoltre, la non imponibilità per le prestazioni di manutenzione e riparazione eseguite nell’ambito di autoporti su autoveicoli adibiti a trasporto internazionale.
Va, altresì, considerato che talvolta gli operatori ricorrono a società terze per poter portare a compimento le operazioni di sbarco e imbarco delle merci.
A tal proposito, la risoluzione n. 153 del 22/7/1996 ritenne imponibili le prestazioni di servizi relative alla fornitura di manovalanza e attrezzature onde adempiere alle operazioni predette, mentre per quelle “che riflettono direttamente la movimentazione delle merci” permane il carattere di non imponibilità.

Ciò in quanto quest’ultime hanno “natura oggettiva” e, quindi, a esse si rende applicabile il criterio di non imponibilità “a prescindere dalla circostanza che i servizi stessi vengano eseguiti direttamente dall’impresa appaltatrice (società associata) ovvero da quest’ultima affidati in subappalto a terzi” (risoluzione n. 153/96).

Allo stesso modo, ritenendo che fossero conformi al quadro normativo che prevede la non imponibilità in presenza di un dato luogo (porto) “in cui le prestazioni sono rese e dall’altro dalla riferibilità delle stesse prestazioni all’attività che viene svolta ordinariamente nei predetti luoghi”, la risoluzione n. 176/2000 ha ritenuto non imponibili le prestazioni di servizio dirette ad assicurare la movimentazione delle merci conto terra e la introduzione delle medesime nei magazzini e nei recinti di temporanea custodia.

Viceversa, la risoluzione n. 410 del 30/12/93 ha negato la non imponibilità al servizio di portabagagli “in quanto le prestazioni in parola solo indirettamente sono connesse con il movimento dei beni trattandosi di un servizio reso a diretto vantaggio del viaggiatore e che non si appalesa necessario ai fini dell’oggettiva movimentazione dei beni”.
“In tale caso, infatti, si evidenzia l’esistenza di una esigenza personale del soggetto in quanto tale e non nella veste di viaggiatore” (risoluzione n. 176/2000).
Allo stesso modo devono considerarsi imponibili le operazioni di emissione per conto terzi delle lettere di trasporto aereo con le relative commissioni.

Una ulteriore tipologia di operazioni è quella costituita dalla concessione di posti per natanti da diporto e le prestazioni di ormeggio.

Le due operazioni non sono entrambe non imponibili, poiché la sosta dell’imbarcazione rappresenta una prestazione e come tale tassabile, ben distinguendosi dai servizi indicati nel n. 6 dell’articolo 9, che, se distinti ai fini della riscossione dei corrispettivi, possono essere considerati non imponibili.
Tanto veniva stabilito con la risoluzione n. 521057/76, ma, successivamente, la risoluzione n. 411666/77 precisò che “ove detta prestazione non si esaurisca nel puro e semplice stazionamento nel porto delle cennate unità ma dia la possibilità sia pure in base a distinti rapporti giuridici, di utilizzare altri servizi portuali di natura tecnica, il contratto relativo al posto di ormeggio viene ad inquadrarsi nell’ambito di un complesso organico di prestazioni che, nella loro globalità, sono direttamente connesse al movimento delle unità in questione.

Ne consegue che, in tal caso, la non imponibilità all’I.V.A. di cui all’art. 9, punto 6), del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, quale risulta dalle modifiche apportate dal D.P.R. 23.12.1974, n. 687, trova applicazione, oltre che per i richiamati servizi di natura tecnica, anche per la prestazione che concretizza il contratto relativo al posto di ormeggio”.

L’ambito portuale

In precedenza si è avuto modo di accennare come l’operazione goda o meno della non imponibilità anche in funzione del suo svolgimento nell’ambito del porto, secondo il preciso riferimento effettuato dal numero 6 del comma 1 dell’articolo 9 del Dpr 633/72 (risoluzione n. 420249/80).
Tra l’altro, va detto che tale riconoscimento è da intendersi di natura “oggettiva” e quindi a nulla influendo che i porti rientrino eventualmente nell’ambito delle funzioni amministrative dell’ente Regione.

Tuttavia, una delle questioni postesi nel tempo è se nell’ambito del concetto di “area portuale” potessero essere ricompresi anche i porti turistici.

A tal fine, bisogna premettere che per “porto” ai fini fiscali deve intendersi “il complesso di opere ed attrezzature funzionalmente destinate a consentire gli scambi commerciali e le attività a questi strumentali, quali ad esempio il movimento dei mezzi di trasporto” (risoluzione n. 66/88).

Viceversa, i porti turistici non rispondono a tale criterio poiché “non possono essere utilizzati per attività commerciali, in ragione delle loro caratteristiche di costruzione e del tipo di imbarcazione (da diporto) che in netta prevalenza vi sono ospitate per durevoli periodi di ormeggio” (risoluzione n. 66/88).
Pertanto, essi “non risultano aperti all’uso della generalità secondo i principi che governano, in particolare, l’uso c.d. comune dei beni demaniali, bensì ad uso eccezionale riservato ad un limitato numero di utenti (con la sola eccezione della parte destinata a fungere da “porto pubblico”)” (risoluzione n. 66/88).
Ne consegue, quindi, che le operazioni svolte nei porti turistici, con particolare riferimento a quelle di ormeggio, locazioni o concessione di posti barca, non possono godere del criterio di non imponibilità.
La negazione della non imponibilità si estende anche a eventuali lavori di dragaggio, ampliamento specchio acqueo e ampliamento della struttura in genere, per le motivazioni in precedenza addotte (risoluzione n. 82/2002).

Operazioni nei porti e applicazione dell’imposta IVA

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Noleggio+occasionale/NP+noleggio+occasionale/?page=comunicazionipro

Vince il porto sul comune: i canoni vanno ricalcolati

Vince il porto sul comune: i canoni vanno ricalcolati

Finalmente un Tribunale Amministrativo Regionale ha emesso l’ ordinanza tanto attesa e sperata da tutti gli operatori del settore nautico.

L’Ordinanza n° 1176/2017 pubblicata il 9 ottobre 2017, del TAR Toscana. Ha accolto le doglianze di Marina Cala de’ Medici. La quale pone al centro il risultato giurisprudenziale per dare certezza ai canoni demaniali e rilanciare così il marketing del diporto locale.

La ordinanza del TAR Toscana in estrema sintesi obbliga il Comune di Rosignano Marittimo (LI) a riportare al pattuito. Il canone demaniale che era stato alzato esponenzialmente in seguito a una legge del 2007, al tempo del governo Letta[1].

La vicenda di cui si sente parlare anche a Salerno. Trae la sua origine negli anni ‘90 quando lo Stato, concesse gli spazi demaniali a privati interessati a realizzare investimenti. In cambio dello sfruttamento del bene demaniale per 50 anni.

Attività meglio nota come Project Financing.

Il canone demaniale da versare sarebbe stato correlato all’ammontare dell’investimento. Infatti più l’investimento è alto più il bene che ritornerà allo Stato avrà valore maggiore, quindi minore sarà il costo del canone demaniale annuale.

Più che una concessione di sfruttamento da subito apparve come un accordo tra le parti.

Invece nel 2007 il legislatore adegua i canoni a tariffe più alte e correlate al valore dei beni costruiti o realizzati.

Poiché la legge è stata applicata in ritardo, la retroattività di cui si parla è riferita alla data di promulgazione della legge, il 2007.

Tanti inoltre se da un lato avrebbero voluto investire per rispettare l’accordo. Dall’altro poi si trovavano a dover accettare che l’aumento del valore o le costruzioni sul bene demaniale. Avrebbero fatto lievitare il il canone annuale della “concessione”.

Dal 2009 sono partiti i contenziosi delle singole strutture portuali presso i TAR che però si sono sempre ritenuti non competenti. Rinviando qualsiasi questione sull’argomento alla Corte Costituzionale la quale solo recentemente si è espressa per dare un indirizzo ed una interpretazione costituzionalmente corretta.

L’ordinanza del TAR Toscana è stata la prima a recepire l’indirizzo che ha dato la Corte Costituzionale.

In generale la convinzione è che la nautica. Non sia stata danneggiata solo dal governo Monti [2] con la tassa sullo stazionamento. Ma da un vero e proprio atteggiamento persecutorio dello Stato perpetrato anche a mezzo delle verifiche mirate della G di F. Per scovare gli evasori. La quale segnalava gli utilizzatori se differente dall’armatore del natante all’AdE; In fine il contesto poco chiaro. Ha sempre reso incerti i costi, quanto di peggio per qualsiasi mercato, bisognoso di investimenti il quale voglia attrarre utenti ed investitori.

Nel delicato comparto della nautica si ritiene necessiti certezza dei costi ed  elevato standard di qualità proporzionato alla competenza delle maestranze e degli imprenditori.

L’ordinanza del TAR Toscana è un buon inizio per rilanciare il comparto anche locale.

[1] in carica dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014,

[2]in carica dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013.


Vince il porto sul comune: i canoni vanno ricalcolati

Credere nella Giustizia non è un optional.

Credere nella Giustizia non è un optional.

Ogni tanto una notizia legittima ma totalmente inattesa, ricompone la nostra società in una sfera civile e dal Diritto certo.

Credere nella Giustizia e perseverare nella correttezza è un nostro preciso dovere, anche se qualcuno fa di tutto per coinvolgerci in un invidioso e tortuoso cammino sociale.

La situazione descritta nella sentenza evidenzia un importante aspetto del sistema giudiziario: l’importanza della giustizia e dell’imparzialità nel processo decisionale. Nel caso specifico, il giudice di primo grado sembra non aver considerato adeguatamente le argomentazioni e le prove presentate dal contribuente nel suo ricorso.

Il fatto che i giudici di appello abbiano richiamato il giudice di primo grado a prestare maggiore attenzione nella valutazione dei ricorsi sottolinea l’importanza di una corretta e equa valutazione delle prove e delle argomentazioni presentate da entrambe le parti coinvolte in una controversia legale.

Inoltre, il richiamo all’imparzialità dimostra la necessità che i giudici operino in modo neutro e imparziale, senza pregiudizi o influenze esterne, al fine di garantire un processo giusto e equo per tutte le parti coinvolte.

Questa sentenza sottolinea l’importanza della trasparenza e della correttezza nel sistema giudiziario, oltre a evidenziare la responsabilità dei giudici nel garantire che ogni caso venga trattato con attenzione, imparzialità e rispetto per i principi di giustizia.

Credere nella Giustizia, non è un optional.

Privacy; cambia tutto ma cosa è cambiato veramente ?

Privacy; cambia tutto ma cosa è cambiato veramente ?

È tempo di cambiamenti da più parti si elevano gli inni alla riservatezza tutto grazie al nuovo Regolamento Europeo 679/2016 per la Protezione dei Dati Personali, il quale nella versione inglese nota come GDPR – General Data Protection Regulation oppure Regolamento (UE) 2016/679) ci impone quella presa di coscienza per obblighi già derivanti dalla normativa nazionale (Codice Privacy L 196/2003) non tutto quanto ci prospettano come nuovo e complicato; Effettivamente lo è.

Nonostante il gran fragore sulla scadenza del 25 maggio e le tante nuove regole introdotte, con una seria presa di coscienza, ed altrettanto seria Autovalutazione dei rischi secondo il Garante per la Protezione dei Dati Personali, risolviamo l’arcano privacy.

Quindi se fino ad oggi si poteva tollerare una diffusa disinformazione, da oggi in poi sarà difficile evitare multe se qualche nostro cliente dovesse lamentarsi sulle modalità di gestione dei suoi dati da parte nostra.

Perciò meglio informare le persone gli utenti ed i clienti dei quali a qualsiasi titolo deteniamo i loro dati personali.

Se non avete mai istituito l’informativa di cui all’art 13 vecchio TU privacy Legge 196/2003, avete l’occasione per redimervi, con l’adozione della Informativa ex artt. 13 e 14 GDPR. Di cui proponiamo un confronto per semplificare l’aggiornamento.

Per qualsiasi difficoltà sulla redazione dell’autovalutazione o per l’aggiornamento della informativa non dimenticate di contattarci via internet, non possiamo prendere coscienza al posto vostro, ma insieme possiamo semplificare le operazioni da seguire in relazione al rischio oggettivo al quale sono esposti i dati dei terzi che detenete e gestite.

Seguendo il link un esempio di informativa predisposta per il corporate site del nostro sponsor Incista SpA.

In conclusione il regime sanzionatorio, il quale prevede quelle amministrative minime da € 3,000,00 in caso non possiamo dimostrare di aver informato sul trattamento un cliente, ma che possono raggiungere la insana somma di 20Mil. di Euro in caso di cessione di dati all’estero senza autorizzazione. In ambito penale c’è stato l’inasprimento di quanto già censurato.

 

 

Informativa ex art. 13

Codice della Privacy Decreto legislativo, testo coordinato, 30/06/2003 n° 196, G.U. 29/07/2003

Informativa ex artt. 13 e 14 GDPR 

Regolamento ue 2016/679
(25 maggio 2018)

1
Nelle attività da iniziare è previsto il trattamento di dati personali?

L’informativa è un obbligo generale che va adempiuto prima o al massimo al momento di dare avvio alla raccolta per il trattamento di dati personali.

Occorre ricordare che l’obbligo non scatta:

  • quando il trattamento concerne dati che non sono personali bensì anonimi (es., dati aggregati o statistici);
  • quando il trattamento riguarda i dati di enti / persone giuridiche: la normativa a protezione dei dati personali non concerne le informazioni relative a soggetti diversi dalle persone fisiche l’attenzione sarà focalizzata sulla circostanza che, il trattamento di dati dell’ente persona giuridica include inevitabilmente quello dei dati riconducibili alle persone fisiche che la rappresentano o semplicemente vi lavorano.
Nella attività da iniziare è previsto il trattamento di dati personali?

Vale integralmente quanto detto sull’argomento nell’omologo riquadro del TU.

2
Nella attività da iniziare è previsto l’obbligo dell’informativa?

Non deve prestare l’informativa:

  • la persona fisica che effettui il trattamento dei dati per fini esclusivamente personali e i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica ovvero alla diffusione;
  • il titolare che riceva un curriculum vitae spontaneamente trasmesso dall’interessato, almeno fino al momento del primo contatto successivo con l’interessato, quando sarà quindi dovrà rendere una informativa breve contenente almeno l’indicazione:
  1. della finalità del trattamento;
  2. dei soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione se prevista, dei medesimi;
  3. gli estremi identificativi del titolare ovvero del responsabile per il riscontro all’interessato, se nominato.
Nella attività da iniziare è previsto l’obbligo dell’informativa?

Non è tenuta a prestare l’informativa la persona fisica che effettui il trattamento dei dati per attività a carattere esclusivamente personale e domestico.

3
Il titolare ha reso in precedenza una informativa per attività similare?

Per stabilire se si è di fronte ad una attività similare se non identica, bisogna fare precipuo riferimento alla finalità del trattamento. In ogni caso, l’eventuale nuova informativa potrà non comprendere gli elementi già noti all’interessato.

L’interessato dispone già delle informazioni?

In questo caso l’informativa non è dovuta.

4
I dati sono raccolti presso l’interessato o presso un terzo?

Nel caso di raccolta dei dati presso il terzo, l’informativa è data all’interessato:

  • nel momento in cui i dati sono registrati;
  • è prevista la comunicazione al momento del primo contatto.

L’informativa deve comprendere, oltre alle informazioni richieste in generale, anche l’indicazione delle categorie di dati trattati (solo dati personali comuni o anche dati sensibili e/o giudiziari).

I dati sono raccolti presso l’interessato o presso un terzo?

Nel caso di raccolta dei dati presso il terzo, l’informativa è data all’interessato:

  • entro un termine “ragionevole” e comunque entro 1 mese;
  • è prevista la comunicazione non oltre il primo contatto con l’interessato o ad altro destinatario.

L’informativa deve essere completa dei contenuti prescritti in via generale, con le seguenti novità:

  • l’indicazione delle categorie dei dati personali oggetto del trattamento;
  • l’indicazione della fonte da cui hanno origine i dati personali (che può essere anche fonte accessibile al pubblico);
  • si omette l’informazione circa la natura obbligatoria o meno della comunicazione di dati personali, perché nella fattispecie i dati non sono raccolti presso l’interessato.
  • la facoltà alla trasportabilità.
5
(Nel caso di raccolta presso terzi) Il titolare è sempre tenuto ad informare l’interessato?

Il TU individua tre fattispecie nelle quali il titolare non è tenuto a informare l’interessato, quando:

  • il trattamento è da eseguire in base ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero in base ad una norma comunitaria;
  • i dati sono da trattare ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive ovvero per far valere/difendere un diritto in sede giudiziaria;
  • l’informativa all’interessato comporti un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, sempre per il Garante, impossibile.
(Nel caso di raccolta presso terzi) Il titolare è sempre tenuto ad informare l’interessato?

Il GDPR individua le fattispecie in cui il titolare non è tenuto a informare l’interessato, quando:

  • l’interessato dispone già delle informazioni;
  • comunicare tali informazioni risulta impossibile o  implicherebbe uno sforzo sproporzionato;
  • l’ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare;
  • i dati personali debbano rimanere riservati per obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.

6

L’informativa è da rendere in forma scritta o orale?

Sono forme parimenti ammesse dalla legge ma è chiaro che una informativa scritta (riportata su supporto cartaceo/digitale e inviata/consegnata al destinatario con evidenza della ricezione da parte del medesimo) costituisce prova obiettiva dell’assolvimento dell’obbligo da parte del titolare.

Quali requisiti di forma sono stabiliti per l’informativa?

L’informativa deve essere resa in forma:

  • concisa
  • trasparente
  • intelligibile
  • facilmente accessibile
  • con un linguaggio semplice e chiaro (in particolare per il caso di minori).

L’informativa deve essere resa per iscritto in maniera tradizionale o con altri mezzi anche elettronici, come per es., la posta elettronica. Ove richiesto dall’interessato, l’informativa è da rendere oralmente purché sia comprovata l’identità dell’interessato informato, anche qui può essere opportuno che il titolare si procuri e conservi una attestazione di aver ricevuto l’informazione.

7

Quale è, quali sono la oppure le finalità del trattamento?

La domanda offre lo spunto per una attenta riflessione. Può riscontrarsi in tal modo come all’interno di una presunta unica finalità ve ne siano, in realtà, di più.

Occorre pertanto che:

  • a ciascuna finalità del trattamento siano correlate tutte le informazioni imposte dall’art. 13 è come se, nel caso di finalità plurime, si redigessero altrettante informative in un unico contesto documentale;
  • l’interessato (il soggetto, cioè, cui i dati si riferiscono) sia messo in condizione di scegliere liberamente, per es., di prestare il consenso discriminando anche un singolo trattamento. (libertà del consenso).
Quale è, quali sono la oppure le finalità del trattamento?

Vale integralmente quanto scritto nell’omologo riquadro per il TU.

Viene aggiunta una presa di coscienza da parte del titolare dei dati il quale solo con una meticolosa valutazione preventiva dimostrabile potrà sottrarsi all’applicazione indiscriminata di sanzioni.

8

Quali sono le modalità del trattamento?

La domanda è riferita soprattutto alle cautele/misure di sicurezza adottate al fine di eseguire il trattamento nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati. E’ sufficiente che l’informativa rechi una descrizione di sintesi, senza cioè entrare in dettagli che potrebbero renderla oltremodo lunga, faticosa e incomprensibile.

L’informativa ai sensi del GDPR non è chiamata a informare specificamente sull’argomento.

9

La base giuridica del trattamento

È richiesta dal GDPR mentre non è direttamente richiamata dal TU. La ricognizione di cui al successivo punto 11 fornisce in ogni caso una informazione al riguardo.

Qual è la base giuridica del trattamento?

Per base giuridica del trattamento si può intendere la necessità di indicare la font ovvero l’origine ma anche  la giustificazione del trattamento ad esempio:

  • in una organizzazione a carattere sociale o sportivo;
  • in una norma di legge;
  • *nell’adempimento di un contratto;
  • *nella soddisfazione di una richiesta dell’interessato.

*Nel caso di sussistenza di un obblighi contrattuali o di risposta alle richieste dell’utenza, è opportuno fornire indicazioni precise.

10

Nel TU non si fa riferimento

Al legittimo interesse del titolare o di terzi di cui al GDPR. Dal punto di vista sostanziale, l’informazione può dirsi compresa nell’ambito delle finalità del trattamento.

Il trattamento è necessario per perseguire un legittimo interesse del titolare o di terzi?

Quando il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (es., trattamento finalizzato a prevenire delitti, ecc.) – a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore, è necessario che il titolare espliciti detto interesse.

11

Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo?

Il conferimento dei dati può essere dovuto:

  • ad un obbligo di legge
  • ad un obbligo contrattuale
  • ad una richiesta dell’interessato.

Da ciò si desume la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento.

L’interessato è obbligato a fornire i dati?

L’informativa deve precisare se l’interessato possa o meno rifiutare la fornitura dei dati e quali siano le conseguenze dell’eventuale rifiuto. Come in precedenza.

12

Quali sono le conseguenze del rifiuto di fornire i dati da parte dell’interessato?

Questa informazione consegue logicamente al contenuto di quella di cui al precedente punto. Ciò comporta la distinzione tra i casi in cui, essendo implicato/a:

  • un obbligo di legge, il rifiuto di fornire i dati impedisca l’assolvimento dell’obbligo ed esponga eventualmente l’interessato anche a sanzioni contemplate dall’ordinamento giuridico;
  • un obbligo contrattuale, il rifiuto di fornire i dati precluda l’esecuzione del contratto ed esponga l’interessato ad una eventuale responsabilità per inadempimento contrattuale;
  • una richiesta dell’interessato, questi semplicemente non riceva la prestazione richiesta;
Quali sono le conseguenze del rifiuto di fornire i dati da parte dell’interessato?

Dal punto di vista logico-giuridico valgono le considerazioni svolte bel riquadro per il TU.

13

A quali soggetti saranno comunicati i dati raccolti?

Anche questo è un quesito che impone di prefigurare a priori il flusso delle informazioni dal titolare verso l’esterno. Si presti attenzione al fatto che:

  • deve trattarsi di un flusso informativo coerente con la finalità del trattamento ad es., se i dati sono raccolti per finalità di esecuzione di un rapporto di studio o sport, non è lecito che i dati siano comunicati ad una società che si occupa di web-analysis;
  • ad ogni finalità del trattamento di norma si associa un elenco di soggetti a cui i dati potranno essere comunicati.

Oltre alla comunicazione di dati a terzi, l’interessato deve altresì essere informato dell’eventuale diffusione di detti dati, ove prevista e coerente con le finalità del trattamento, ad ogni buon conto la diffusione non potrà mai concernere dati idonei a rivelare lo stato di salute se conosciuto.

Lo scopo di questo requisito particolarmente importante dell’informativa è:

  • rendere edotto l’interessato della destinazione dei dati riferiti;
  • metterlo in condizione di esercitare pienamente i diritti di controllo sull’utilizzo degli stessi dati.
Chi sono i destinatari (o le eventuali categorie di destinatari) dei dati

E’ requisito analogo a quello già previsto nell’informativa ex art. 13 TU. Anche qui la finalità della norma è rendere consapevole l’interessato della destinazione dei dati a sé riferiti e permettergli l’esercizio dei vari diritti connessi al trattamento.

Valgono dunque tutte le ulteriori considerazioni svolte nel riquadro per il TU.

14

L’informazione sull’eventuale trasferimento dei dati extra-UE

Verso organizzazioni internazionali specificamente richiesta dal GDPR è da inserire, almeno come indicazione dei destinatari dei dati, all’interno di quanto previsto al punto precedente. Nel TU è del resto presente una disciplina del trasferimento dei dati in Paesi extra-UE, in adempimento della quale può essere necessario il consenso stesso dell’interessato (che ovviamente presuppone una idonea informativa).

E’ previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali?

In caso affermativo, l’informativa deve chiarire all’interessato:

  • se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE. In sintesi se la Commissione ha deciso che il paese terzo, uno specifico territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo, o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche;
  • in carenza di quanto sopra, si deve fare riferimento alle garanzie appropriate od opportune e l’indicazione dei mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.

15

Non è richiesta dal TU una informazione concernente il tempo o periodo di conservazione dei dati.
Qual è il periodo di conservazione dei dati?

Si tratta di una informazione non sempre agevole. Implica una capillare autoanalisi dell’organizzazione del titolare, che deve preventivamente definire il tempo di conservazione dei dati, ovviamente, in relazione alla finalità del trattamento. E’ evidente che un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere preceduto da una nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al consenso dell’interessato.

Se l’indicazione di tale periodo non è possibile, si debbono perlomeno esplicitare i criteri per determinarlo.

16

L’interessato è informato dei diritti di cui all’art. 7?

L’informativa deve contenere una anche se succinta informazione dove si riepilogano i diritti dell’interessato:

  • ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e, nel caso, la loro comunicazione in forma intelligibile;
  • l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati;
  • di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’interessato è informato dei suoi diritti?

L’interessato ha diritto:

  • di accesso ai dati personali;
  • di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
  • di opporsi al trattamento;
  • alla portabilità dei dati;
  • di revocare il consenso (l’informazione da rendere all’interessato circa il diritto di revoca del consenso non può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad esempio, necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
  • di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).

17

L’informazione su un eventuale processo automatizzato

Ivi inclusa la profilazione per quanto non specificamente richiesta dal TU può ritenersi compresa nelle finalità e modalità del trattamento.

Il trattamento contempla un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione?
Il titolare è tenuto a informare l’interessato dell’eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, ivi inclusa la profilazione, intesa dal GDPR come qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.

18

Chi è titolare del trattamento?

È immediata o agevole l’identificazione del titolare del trattamento: in tal caso occorre senz’altro comprendere a chi siano riconducibili le scelte fondamentali concernenti il trattamento e, segnatamente, quelle attinenti alle finalità e alle modalità del trattamento.

L’informativa deve contenere il nome e cognome o la ragione sociale la denominazione del titolare, con i necessari riferimenti per i contatti quali la sede legale, il numero di telefono, l’indirizzo mail, ecc..

Chi è titolare del trattamento?

Valgono qui considerazioni analoghe a quelle per il TU.

L’art. 13 GDPR impone la esplicitazione:

  • dell’identità del titolare, nome e cognome ovvero la ragione sociale la denominazione, il domicilio sede, ecc.;
  • dei dati di contatto quali il telefono, la e-mail, ecc..

19

E’ nominato un responsabile del trattamento?

La nomina di un responsabile del trattamento è facoltativa. Il titolare vi ricorre, al fine di indicarla nell’informativa, quando vuole procurare agli interessati un interlocutore dedicato, presso cui essi possano esercitare i diritti di cui all’art. 7 ed ottenere il c.d ‘riscontro’. Il responsabile può essere:

  • una persona fisica;
  • un organismo interno o anche un ente od una persona giuridica.

Per conseguenza, i dati identificativi del responsabile e quelli di contatto con il medesimo – ove nominato – debbono figurare nell’informativa.

E’ nominato un responsabile della protezione dei dati?

Facoltativo ma se nominato, l’informativa deve contenere in tal caso anche i dati di contatto del responsabile.

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Privacy; cambia tutto ma cosa è cambiato veramente ?