Agenzia delle Entrate: Ve.Ra.

L’Agenzia delle Entrate lancia Ve.Ra., il nuovo algoritmo anti-evasione.

L’Agenzia delle Entrate lancia Ve.Ra. il nuovo algoritmo anti-evasione.

Nell’evoluzione del sistema informativo tributario e delle tecniche di contrasto all’evasione fiscale, l’efficace utilizzo delle banche dati assume un ruolo sempre più determinante. Il processo evolutivo si dirige ormai veloce verso il ricorso alla cosiddetta “intelligenza artificiale” per combattere l’evasione fiscale.

Tuttavia, l’utilizzo di forme di intelligenza artificiale per il contrasto all’evasione fiscale implica una valutazione, anche sul piano giuridico, circa lo “scontro” tra interesse fiscale e interesse alla tutela dei diritti del contribuente.

Dopo redditometro e spesometro arriva Vera

Il nuovo software anti evasione messo a punto dall’Agenzia delle Entrate realizzato per scovare i furbetti del Fisco.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministro dell’Economia con il nulla osta del garante della Privacy, che mette a disposizione del Fisco uno strumento di ultima generazione basato sull’intelligenza artificiale, applicata al contenuto dei data base più diversificati.

Con cui sarà possibile orientare i controlli ed ottenere le liste selettive impiegate nell’attività dell’Agenzia delle Entrate.

Come funziona il nuovo algoritmo dell’Agenzia delle Entrate

Saranno creati due dataset, ovvero due liste di contribuenti.

  1. Nella prima verranno individuate platee di contribuenti che potrebbero essere a rischio di evasione ben più alto rispetto agli altri.
  2. Nella seconda lista, invece, finiranno i contribuenti che presentano uno o più rischi fiscali.

Non saranno utilizzati i nomi reali dei contribuenti ma solo degli pseudonimi.

Solo nel momento in cui verrà inviata la lettera (di compliance con l’invito a saldare oppure il vero e proprio accertamento), allora verrà reso noto il nome.

Ve. Ra. è l’acronimo di Verifica dei Rapporti

È un software che osserva i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi, relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché tutte le informazioni ritenute a contenuto finanziario e permettere così di scovare il maggior numero di evasori.

A fare il lavoro “sporco” è l’algoritmo, che potrà mettere in connessione i dati presenti su web, sulle banche dati digitali più disparate, realizzato il profilo del contribuente acquisendone elementi che emergono dalla dichiarazione dei redditi, dal conto corrente, dalle app di acquisto e pagamento online dal numero di accessi alle cassette di sicurezza, da tutti i movimenti con moneta elettronica, i registri immobiliari e gli acquisti registrati in qualsiasi banca dati digitale.

Nello specifico, i controlli di Ve.Ra.

Si concentreranno nei confronti dei comportamenti fraudolenti più lesivi e riguarderanno: frodi, abuso del diritto, false compensazioni, e fruizione indebita dei sostegni erogati durante la pandemia di Covid-19. 

Sotto la lente del Fisco anche i soggetti italiani che nutrono debiti con l’Agenzia delle Entrate limitatamente a multe, bolli non pagati, evasione dalle tasse, e altri comportamenti lesivi a livello erariale.

In caso di evidenti discostamenti, Ve.Ra.

Segnalerà il caso all’Agenzia delle Entrate. Segnalati al contribuente in maniera soft attraverso le lettere di compliance, ormai largamente impiegate.

Attraverso l’istituto il contribuente ha la possibilità di far rettificare i dati personali inesatti. Ovvero aderire alla presunzione erariale risparmiando sulle sanzioni e sulle penalità.

Sino a detta acquiescenza, tutto sarà garantito dall’anonimato, visto che nella prima fase i dati saranno coperti da un codice che creerà una sorta di pseudonimo e soltanto in caso di segnalazione si potrà accedere al nominativo reale.

L’Agenzia delle Entrate lancia Ve.Ra. il nuovo algoritmo anti-evasione.

Crisi d’impresa nelle mani del fisco

Crisi d’impresa nelle mani del fisco

Crisi d’impresa nelle mani del fisco

Proprio grazie alla voluntary disclosure la Crisi d’impresa potrebbe essere nelle mani del fisco. Che rappresenta un’autodenuncia da parte dei soggetti che detengono all’estero investimenti e attività di natura finanziaria, anche indirettamente o per interposta persona.

Relativamente ai quali sia stata omessa la dichiarazione. Ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto. Da qui il nome voluntary disclosure, cioè collaborazione volontaria.

Come ha affermato l’Agenzia Entrate[1], la finalità perseguita dal legislatore è quella di:

“… consentire ai contribuenti di riparare alle infedeltà dichiarative passate. E porre le basi per l’avvio di un rapporto col Fisco., improntato alla reciproca fiducia. Secondo le linee guida tracciate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Se questa è l’attività, la norma ormai abbraccia anche i versamenti d’imposta per i quali si è dichiarato l’ammontare ma non eseguito il versamento.

In tale circostanza si possono rilevare squilibri finanziari che hanno non poca attinenza con la presumibile continuazione dell’attività.

Anche il ritardo nei pagamenti quindi. Rappresenta un indicatore della crisi d’impresa. Da ciò l’Agenzia delle Entrate sta procedendo segnalando agli imprenditori morosi per somme superiori ai 5.000,00 euro, un eventuale stato di crisi.

L’Agenzia delle Entrate quindi invia ad alcuni contribuenti una serie di lettere nelle quali sono riportate delle anomalie rinvenute. Nelle loro dichiarazioni dei redditi, ovvero nelle liquidazioni periodiche IVA, riguardanti omissioni o infedeltà. Riscontrate mettendo a confronto i dati dichiarati con quelli che l’Agenzia ha a disposizione all’interno delle proprie banche dati.

In questo modo, prima che l’Agenzia notifichi un avviso di accertamento, il destinatario della comunicazione potrà regolarizzare l’errore o l’omissione attraverso il ravvedimento operoso.

Al contrario, se il contribuente non ritiene corretti i dati indicati nella sua dichiarazione. Basterà comunicarlo all’Agenzia, inviando eventuali elementi e documenti di cui l’Agenzia non è a conoscenza.

Come detto l’impresa che non ha pagato. Anche solo 5 mila euro di un qualsiasi debito erariale ad esempio l’iva del primo trimestre. Deve adeguarsi e valutare o verificare se è in crisi.

Crisi d’impresa nelle mani del fisco

Compliance

Lo prevedono i nuovi avvisi di compliance che l’Agenzia delle entrate sta recapitando agli imprenditori. Avere un debito Iva dichiarato e non versato, maggiore a 5 mila euro, infatti. Fa presumere l’esistenza di possibili sintomi di crisi d’impresa. Con la conseguente necessità che l’imprenditore debba rivolgersi alla camera di commercio per far nominare l’esperto negoziatore.

È quello che sta succedendo in questi giorni a seguito delle comunicazioni di irregolarità inviate dall’Ade. Ai titolari di partita Iva che non hanno integralmente pagato il debito risultante dalla dichiarazione periodica (lipe) presentata il 31 maggio scorso.

La segnalazione

L’invito-consiglio è conseguente alle novità introdotte dall’art. 30 sexies della legge 33/2021. In corso di recepimento e inserimento nel CCII, come previsto dal dlgs approvato dal Governo lo scorso 15 giugno (si veda espressosud.it). Disposizioni che entreranno in vigore il prossimo 15 luglio e che comporteranno altresì l’obbligo di attuare le nuove misure e assetti organizzativi previsti dall’art. 3 del CCII, con l’ulteriore obbligo di segnalazione. Da parte degli organi di controllo di invitare anch’essi gli amministratori ad attivare la Cnc o uno degli altri strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale. Previsti dall’ordinamento.

Quali le conseguenze della Crisi d’impresa nelle mani del fisco

Le nuove segnalazioni sono velocissime. Prima dell’entrata in vigore dell’art. 30 sexies legge 233/21 l’Ade impiegava dai 12 ai 18 mesi per segnalare le irregolarità nei versamenti iva. Normalmente 24 mesi per inviare l’avviso bonario ex art. 54-bis dpr 633/72 (20 rate e sanzioni al 10%).

L’avviso inviato è formulato in maniera tale da indurre a dubitare che ciò sia ancora possibile, ancorché nella comunicazione le disposizioni siano citate.

Che fare. Con l’entrata in vigore del CCII, la segnalazione all’imprenditore e all’organo di controllo comporterà la necessità. Di esaminare con attenzione là situazione economico finanziaria dell’impresa e ciò. Richiederà di attivare il test di risanamento che la Cciaa mette a disposizione su www.composizionenegoziata.camcom.it.

Al fine di ridurre le responsabilità dei controllori. Gli stessi faranno pressione per la nomina dell’esperto della crisi, con i vantaggi e gli svantaggi dell’avvio del procedimento.

Gli amministratori indolenti invece rischieranno di essere segnalati al Tribunale.

Bonus e Superbonus: come utilizzarli senza rischi

Bonus e Superbonus: come utilizzarli senza rischi

Bonus e Superbonus: come utilizzarli senza rischi.

Nasce la necessità di valutare con attenzione sia le imprese che i professionisti operanti nel settore dei bonus fiscali. Dal 110% a tutte le altre agevolazioni.

Pur di aggiungere il credito nel cassetto fiscale del committente. Per la successiva cessione all’impresa fino al pro soluto verso la banca, spesso si utilizzano fatture gonfiate, certificazioni non veritiere e requisiti non rispettati.

Questi aspetti sono suscettibili di controlli da parte dell’AdE. Possono portare lo Stato a pretendere dal cittadino il rimborso delle spese chieste in detrazione e gli importi inesorabilmente saranno gravati da sanzioni (30%ca). Oltre interessi (al tasso legale).

Vediamo insieme i possibili rischi cui si va incontro quando non vengono rispettate tutte le regole e cosa si può fare per limitarli.

È pacifico che il committente dei lavori è sempre il primo responsabile della detrazione, eventualmente indebitamente percepita.

In pratica. La prima cosa che viene verificata da parte dell’AdE è che il soggetto richiedente la detrazione d’imposta. A prescindere dal fatto che poi l’abbia ceduta o meno, possieda tutti i requisiti necessari e abbia adempiuto a ogni obbligo di legge.

Particolare importante che condomini autorizzati ed proprietari di beni immobili siano informati in maniera dettagliata su cosa stanno chiedendo allo Stato. E quali sono i passaggi chiave suscettibili di controllo in maniera da poter autonomamente eseguire detti controlli. Prima di avviare qualsiasi lavorazione, durante ed a lavori completati.

In questo articolo cerchiamo quindi di spiegare quali possono essere gli elementi critici. Che rischiano di far scattare sanzioni e penali a carico del contribuente, oltre che a mettere a rischio l’intera agevolazione.  

Decreto antifrodi: regole più stringenti

I bonus sulla casa. Soprattutto dopo l’introduzione del superbonus del 110% e della possibilità di cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta,. Hanno incrementato in modo esponenziale i tentativi di frode ai danni dello Stato.

Per questa ragione lo Stato è da poco corso ai ripari emanando il cosiddetto decreto Antifrodi. Che pone regole più stringenti per accedere a queste agevolazioni.

Ma quali sono in concreto gli elementi che fanno scattare la normativa antifrode, e cosa si può fare?

I controlli del SUE

Il primo degli enti preposti al controllo sarà, proprio il SUE. Considerato che non valgono più le cause di decadenza dei benefici fiscali previste all’art. 49 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), la presenza di eventuali abusi edilizi non inficerà la fruizione del superbonus 110%.

Ma attenzione, il comma 13-ter non dice che non ci sono più cause di decadenza, ma ne definisce di nuove, ovvero:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento. Che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per eco e sismabonus (art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio).

Il SUE, una volta verificata la presenza di una delle cause di decadenza, ai sensi dell’art. 49, comma 2 del Testo Unico Edilizia, la comunicherà all’amministrazione finanziaria l’Agenzia delle Entrate.

Il controllo sui prezzi dei materiali

Uno degli elementi sotto la lente del decreto Antifrodi è certamente il prezzo di tutto ciò che serve per i lavori di ristrutturazione. (materiali, manodopera, attrezzi ecc.)

Da quando introdotto il Superbonus. A causa anche del forte aumento della domanda e della minor reperibilità di materie prime. Abbiamo assistito a un incremento dei prezzi di materiali e strumenti necessari allo svolgimento di tutti gli interventi di ristrutturazione.

I prezzi però sono stati, in molti casi, gonfiati grazie alla prospettiva allettante del “tanto paga lo Stato”. Con totale noncuranza dell’effetto che queste pratiche fraudolente hanno avuto sul mercato e sulle tasche degli italiani.

Per questo motivo, sono stati introdotti diversi limiti sui prezzi dei materiali che possano essere considerati congrui per il tipo di intervento di ristrutturazione. E per questo rientrare nella detraibilità fiscale.

La congruità richiesta deve essere asseverata da un tecnico abilitato per ogni tipo di intervento che riguardi:

  • il Superbonus del 110%;
  • il sismabonus;
  • il bonus facciate;
  • l’ecobonus;
  • il bonus casa.

Al termine dei lavori ovvero per ogni stato di avanzamento da liquidare il tecnico deve rilasciare un’asseverazione (una certificazione). Che attesti i requisiti tecnici degli interventi realizzati sulla base del progetto iniziale e la congruità delle spese sostenute. In riferimento ai prezzari individuati dal decreto del 6 agosto 2020 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ed ai valori massimi, che verranno stabiliti per alcune categorie di beni con un decreto del Ministero della Transizione Ecologica. Si spera emanato entro il prossimo 9 febbraio.

Gli unici lavori che non devono essere asseverati sono quelli classificati come “attività di edilizia libera” (articolo 6 del TU dell’edilizia, del DM 2 marzo 2018 e della specifica normativa regionale), come ad esempio il rifacimento del pavimento o delle grondaie, e per gli interventi di importo fino a massimo 10.000 euro complessivi, a esclusione di quelli per i quali si chiede il bonus facciate.

Certificazione non vera? Paga il tecnico

Il rilascio di asseverazioni o attestazioni infedeli art 119 comma 13 comporta una sanzione a carico del tecnico abilitato che va da 2 mila e 15 mila euro per ciascun documento non veritiero rilasciato.

Per questo motivo questi professionisti sono obbligati a sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile con un massimale di almeno 500 mila euro e comunque adeguato al numero di asseverazioni e attestazioni rilasciate, in questo modo possono garantire il risarcimento ai propri clienti e allo Stato in caso di eventuali danni derivanti dalla loro attività.

In casi estremi, il reato commesso dal tecnico può avere anche implicazioni penali, commisurate al reato perpetrato.

I rischi per il contribuente

Oltre ai tecnici che certificano i lavori, anche condomini e proprietari dell’immobile possono avere problemi in caso di attestazioni infedeli. Lavorazioni non conformi per quantità e qualità del materiale impiegato dall’impresa.

L’Agenzia delle Entrate, proprio per questo, potrebbe accertare la non spettanza della detrazione al contribuente e disporre il recupero delle somme chieste in detrazione attraverso il credito di imposta. 

Che cosa si può fare in questo caso?

Il contribuente  può rivalersi intentando un’azione civile contro il tecnico oppure verso l’impresa esecutrice, qualora ritenuto che la perdita dei benefici fiscali sia imputabile appunto al tecnico od all’impresa. A nulla rilevando se compiuta con dolo o per negligenza.

Il giudice civile può stabilire anche un indennizzo che però non ha alcun legame con il valore della detrazione persa o dei lavori malamente asseverati.

Per il risarcimento del danno bisogna far intervenire l’assicurazione obbligatoria stipulata sia dal tecnico che dall’impresa esecutrice (attenzione quindi alle eventuali imprese sub appaltatrici).

È sempre dal contribuente che si parte per recuperare la detrazione che, non spettante, non poteva essere ceduta.

Tuttavia, se viene accertato il concorso nella violazione, cioè in qualche modo viene dimostrato che ci sia stato un accordo tra tecnico e committente dei lavori ovvero tra lo stesso e l’impresa oppure ancora tra l’impresa ed ilo tecnico, il recupero delle somme può esser richiesto dall’Agenzia delle Entrate in modo “solidale”: in pratica, chi prima paga libera anche l’altro ovvero gli altri.

Come capire se una fattura è gonfiata

Purtroppo di solito il committente, se non è un esperto del settore edilizio, ha ben poche possibilità di controllare un preventivo, certi anche qualche ricerca su internet potrebbe dare dei risultati di massima e comunque sempre e solo di prezzi per materia prima o beni da installare, è impossibile reperire veri e propri preventivi già predisposti, che possono essere specularmente confrontati con quello da verificare.

Un controllo in prima persona risulterebbe eccessivamente difficoltoso vista la complessità tecnica dei prezziari ministeriali, la cosa migliore che resta da fare è quella di scegliere in partenza un tecnico certificatore terzo, non legato all’impresa che ha presentato il preventivo, è anche possibile riferirsi ad un general contractor (ovvero quelle aziende che offrono tutto il servizio, dai lavori agli incartamenti).

In questa seconda ipotesi se pur si paga qualcosa di più rispetto al fatto di affidarsi a una sola impresa che faccia tutto, ma si abbassano le probabilità che il tecnico sia disposto a certificare come veritieri prezzi in realtà gonfiati.

Va detto ancora che un parametro capace di far suonare il famoso campanello di allarme, ci suggerisce l’ENEA è rappresentato dai totali dei costi per i lavori il cui ammontare totale risultasse essere molto vicino al tetto massimo di detraibilità (o che addirittura lo supera), meritano certamente maggiore attenzione e forse l’intervento di un occhio esperto super partes che aiuti a vederci chiaro.

Visto di conformità: tutti i casi in cui serve

Un altro documento che aiuta certamente a evitare rischi di vedersi richiedere indietro la detrazione per una qualche irregolarità è il Visto di Conformità.

Si tratta di un documento che viene erogato da chi trasmette le dichiarazioni telematicamente: dottori commercialisti, centri CAF autorizzati, consulenti del lavoro e così via.

Il visto contiene tutte le informazioni che riguardano da vicino i soggetti coinvolti, i lavori svolti e la congruità degli stessi e dovrebbe garantire un maggior controllo sull’accesso ai bonus edilizi.

L’obbligo di apporre il visto di conformità riguarda tutti gli interventi edilizi a eccezione di quelli classificati come “attività di edilizia libera” (articolo 6 del TU dell’edilizia, del DM 2 marzo 2018 e della normativa regionale) e per gli interventi di importo fino a massimo 10.000 euro complessivi, con l’esclusione di quelli per i quali si chiede il bonus facciate i quali necessitano sempre del visto di Conformità.

Il visto di conformità è necessario quando si opta per la cessione del credito o lo sconto in fattura e quando si decide di tenere la detrazione per indicarla nella dichiarazione dei redditi presentandola tramite un intermediario abilitato (Professionista o CAF).

Infatti, se si dovesse decidere di conservare la detrazione spettante per se stessi nei tempi previsti dalle singole agevolazioni, attraverso la dichiarazione dei redditi precompilata online sul sito dell’Agenzia delle entrate, non sarà richiesta l’apposizione del visto di conformità.

I controlli di Enea 

Per quanto riguarda i requisiti tecnici, Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) si occupa di controllare che gli interventi che sono stati realizzati rispettino tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’accesso alla specifica agevolazione fiscale.

In particolare, Enea svolge controlli a campione sulla regolarità delle asseverazioni e l’accertamento della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali, riesce a verificare il 5% delle istanze presentate ogni anno sul suo sito.

Nella scelta dei lavori da controllare, Enea tiene conto di quelli che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

  • istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota, (Superbonus);
  • istanze che presentano la spesa più elevata;
  • istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale e ai massimali dei costi unitari.

Come avvengono i controlli di Enea

In caso di controllo documentale Enea comunica l’avvio del procedimento di controllo tramite raccomandata A/R o PEC al beneficiario della detrazione ovvero all’amministratore per i lavori condominiali.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, si dovrà trasmettere via PEC all’indirizzo Enea@cert.Enea.it, in formato PDF, tutta la documentazione tecnica necessaria per la fruizione della detrazione fiscale e quella attestante il pagamento delle somme.

Per i controlli da svolgersi con sopralluogo

Enea almeno 15 giorni prima, comunica tramite raccomandata A/R o PEC, il luogo, data, ora e nominativo dell’incaricato del controllo.

A fronte di motivata richiesta, il sopralluogo può essere rinviato, per 1 sola volta, fermo restando che andrà comunque effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione di Enea.

Il sopralluogo deve avvenire in presenza del committente beneficiario, ovvero dell’amministratore di condominio o del tecnico che ha firmato la relazione di fine lavori e, durante la visita, i tecnici Enea possono richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici e ogni altra informazione, misurazione ritenuta utile ai fini del loro ufficio, gli stessi funzionari possono eseguire tutti i rilievi anche fotografici a loro discrezione.

Al termine del controllo, viene redatto un  verbale con l’indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata anche se non acquisita, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dai presenti, rilasciandone una copia.

L’esito del controllo viene comunicato dall’Enea entro 90 giorni e: se vengono riscontrate irregolarità, parte subito la segnalazione del beneficiario della detrazione all’AdE e al ministero dello Sviluppo Economico per la revoca dell’agevolazione, con importo maggiorato di sanzioni ed interessi.

Tuttavia, se viene accertato il concorso di uno o più fornitori nelle violazioni, si rileva la responsabilità in solido di questi ultimi.

Se emergono profili di condotte penalmente rilevanti, il fascicolo viene inoltrato alle autorità giudiziarie competenti ovvero per il tramite dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro alla procura della Repubblica presso il tribunale della Provincia ove eseguito il lavoro accertato.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate

I controlli dell’AdE sono di due tipi: successivo e preventivo.

Il controllo successivo alla fruizione è quello che permette all’AdE di verificare entro il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi, contenente il bonus utilizzato che documenti e procedure prescritti dalla legge siano corretti. Va detto che per effetto delle sospensioni dovute alle sospensioni per COVID-19 che il quinto anno diventa ottavo anno.

Nei casi di accertamento di riduzione o di non spettanza della detrazione fiscale, anche nel caso in cui fosse stata a suo tempo ceduta. Il Fisco potrà recuperare il valore della illegittima fruizione stessa, maggiorata di interessi e sanzione pari al 30% della detrazione revocata.

I controlli preventivi, avvengono solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura. Infatti, l’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione della cessione del credito, se rileva profili di rischio, può sospendere per un massimo di 30 giorni gli effetti della cessione del credito ed effettuare i relativi e più mirati controlli.

Quali sono i profili a rischio controllo

I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri riferiti a:

  • coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria;
  • dati relativi ai crediti ceduti e ai soggetti che intervengono nella cessione, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione Finanziaria;
  • analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni di cessione.

Se dal controllo risultano confermati i rischi.

Viene notificato a chi ha effettuato la comunicazione della cessione che questa non si considera valida.

Se, invece, i rischi non risultano confermati, o si superano i 30 giorni di sospensione, la comunicazione di cessione del credito prosegue il suo iter naturale.

Se durante i controlli dell’AdE o di Enea viene accertato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, chi ha ottenuto il credito d’imposta in buona fede non perde il diritto di utilizzarlo.

Significa che se anche il proprietario dell’immobile non aveva diritto alla detrazione, l’impresa che in buona fede ha rilevato il credito di imposta può comunque usufruirne.

Quanto fin qui esposto rappresenta la sintesi procedurale e non una consulenza vera e propria, sulla congruità della spesa oppure sulla apposizione del visto di conformità.

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Società Semplice!

Società Semplice!

La società semplice (Ss) fa parte, insieme alla società in nome collettivo (snc) e alla società in accomandita semplice (sas), delle società di persone. Abbiamo avuto già modo di evidenziare i vantaggi attribuiti alle Ss dal Codice Civile nel precedente articolo reperibile al link ma vediamo anche i vantaggi secondo il codice dell’Esecuzione e le regole fiscali sui tributi locali e nazionali.
Concettualmente va evidenziato che la società semplice si differenzia dalle altre società per l’esclusione della possibilità di aver ad oggetto attività commerciali e per la conseguente esclusione:
1) dell’obbligo di tenere i libri e le altre scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. (salvo l’obbligo di rendiconto o riparto ai soci);
2) la soggezione a fallimento e alle altre procedure concorsuali (artt. 2221 c.c. e 1 del RD 16.3.42 n. 267, L. fall.).

La disciplina codicistica

della società semplice è contenuta negli artt. 2251 – 2290 c.c., suddivisi in sezioni concernenti:
il contratto sociale e le sue modificazioni;
i rapporti tra i soci;
i rapporti con i terzi;
lo scioglimento della società;
lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.
Tale disciplina rappresenta la “base” della normativa delle società personali, risultando applicabile, tramite la tecnica del rinvio, ove non derogata dalle norme specificamente dedicate ai singoli tipi societari, anche alla snc (art. 2293 c.c.) e alla sas (art. 2315 c.c.).
Secondo il nostro codice ponendo il vincolo di cessione delle quote dei soci a terzi previo gradimento e nulla osta del socio già partecipe alla società. Se nello statuto è previsto tale vincolo le quote dei soci NON sono pignorabili.
Dal punto di vista giuridico civile vediamo che la Ss offre protezione al patrimonio oggettiva perchè non può essa stessa essere attratta a fallimento, in quanto non persegue scopi commerciali quindi fuori da tale disciplina.

Altro presidio

Riguarda gli attacchi al singolo socio, contro il soggetto non si potrà chiedere la liquidazione della quota od altro previsto vincolo di pignoramento sulla sua partecipazione societaria. Apposto il vincolo nello Statuto.
Dal punto di vista fiscale la Ss rispetto alle altre società di persone offre i seguenti vantaggi.
Società Semplice! Imposte Indirette
Ai sensi dell’art. 4 co. 2 n. 2) del DPR 633/72, si considerano effettuate nell’esercizio d’impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, fra l’altro, da società semplici che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole.
Se invece la società non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di dette attività (art. 4 co. 4 del DPR 633/72).
Pertanto, per le operazioni effettuate da società semplici non si applica la presunzione assoluta di commercialità ai fini IVA ex art. 4 co. 1 n. 1) del DPR 633/72.
Tuttavia, poiché ai fini civilistici le società semplici non possono svolgere attività “commerciali” di cui all’art. 2195 c.c., la disposizione di cui all’art. 4 co. 2 n. 2) del DPR 633/72 deve considerarsi limitata al solo svolgimento di attività agricole.
In base all’art. 5 del DPR 633/72, invece, l’attività di lavoro autonomo svolta per professione abituale da parte di società semplici rientra nell’esercizio di arti o professioni.
Ne deriva che le società semplici si considerano soggetti passivi IVA quando esercitano attività di lavoro autonomo o attività agricole.
Se invece hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni, si considera che esse non svolgano attività rilevante ai fini IVA (circ. 26/E/2016, capitolo III, parte II; circ. 37/E/2016; circ. 40/E/2002).

Società Semplice! Imposte Dirette

Le società semplici imputano ai soci, in misura proporzionale, i redditi e le perdite secondo il regime della trasparenza fiscale, di cui all’art. 5 del TUIR.
Holding di partecipazioni
La società semplice, avente come oggetto sociale la gestione statica di partecipazioni, non è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi se nel corso del periodo di imposta non ha conseguito alcun reddito, in quanto non ha ricevuto dividendi o trasferito partecipazioni (DRE Piemonte 7.4.2017 n. 901-171/2017).
Inoltre, si segnala che, secondo la risposta interpello della DRE Piemonte 4.7.2019 n. 901-384/2019, le società semplici “holding” non sono tenute alle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l’Anagrafe tributaria.
Soggettività IVIE Imposta sul valore degli immobili situati all’estero ed IVAFE relativa al pagamento delle nuove imposte sul valore degli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero.
A partire dall’1.1.2020, anche le società semplici sono tenute ad assolvere l’IVIE e l’IVAFE sugli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero.

Determinazione del reddito della società semplice

Ai sensi dell’art. 2249 c.c., alla società semplice è precluso l’esercizio di attività commerciali.
Considerato che dette società non possono produrre redditi di impresa e redditi da lavoro dipendente, guardando all’attività effettivamente esercitata dalla società semplice, i redditi potenzialmente realizzabili dalle società semplici sono i seguenti:
1) fondiari;
2) di capitale;
3) di lavoro autonomo;
4) diversi.
5) derivanti da immobili detenuti da società semplici.
Le componenti di reddito derivanti dagli immobili posseduti da società semplici rilevano fiscalmente secondo i criteri propri dei redditi fondiari, indicati agli artt. da 25 a 43 del TUIR.
Secondo quanto si riscontra nelle istruzioni al modello REDDITI SP, si applica l’art. 41 del TUIR che comporta l’incremento di un terzo della rendita catastale da dichiarare nei casi in cui le unità immobiliari siano tenute a disposizione.
L’art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011 stabilisce che l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.
Quindi, salvo alcune eccezioni:

  • per gli immobili non locati, è dovuta l’IMU, ma il reddito fondiario prodotto dalla società non risulta imponibile IRPEF per i soci;
  • per gli immobili locati a terzi è prevista, nello stesso tempo sia l’IMU, sia la concorrenza al reddito che sarà imputato ai soci del reddito fondiario prodotto.
  • Dividendi percepiti da società semplici.

Gli utili percepiti dalle società semplici residenti.

Non sono mai stati soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ex art. 27 co. 1 del DPR 600/73 sui dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate (circ. n. 26/2004, § 3.1).
Tutti i dividendi (su partecipazioni qualificate o non qualificate) concorrevano al reddito imponibile IRPEF parzialmente (per il 40%, il 49,72% o il 58,14%).
Con la riforma della disciplina ad opera della L. 205/2017 che ha abrogato il primo periodo del co. 1 dell’art. 47 del TUIR, gli utili percepiti da società semplice (su partecipazioni qualificate e non qualificate) si dovevano considerare integralmente concorrenti al reddito imponibile (cfr. modello REDDITI SP).
Tuttavia, l’art. 32-quater del DL 124/2019 convertito ha colmato questa lacuna normativa, stabilendo che i dividendi corrisposti alle società semplici dal 25.12.2019 si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.
Questa norma si applica per i dividendi distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società. Pertanto:
1) per la quota imputabile ai soggetti IRES, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
2) per la quota imputabile alle imprese individuali ed alle società di persone commerciali, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;
3) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

La ritenuta a titolo d’imposta

Menzionata nell’ultimo punto deve essere operata dalle società e dagli enti commerciali residenti sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.
La norma è stata successivamente integrata dall’art. 28 del DL 8.4.2020 n. 23 (conv. L. 40/2020), il quale ha previsto:
la conferma dell’integrale imposizione per i dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata;
l’applicazione della ritenuta del 26% o dell’1,20% ex art. 27 del DPR 600/73 per i soci non residenti delle società semplici che percepiscono dividendi;
l’integrale imponibilità dei dividendi per la quota riferibile ai soci enti non commerciali.
Le disposizioni del DL 23/2020 si applicano ai dividendi percepiti a partire dall’1.1.2020 Tuttavia, in via transitoria, alle distribuzioni derivanti da utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2019 e deliberate entro il 31.12.2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dalla L 205/2017.
Applicando il regime transitorio, quindi, i dividendi percepiti dalla società semplice (su partecipazioni qualificate o non qualificate) concorrono al reddito dei soci nel limite:
1) del 40%, per gli utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2007;
2) del 49,72%, per gli utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all’esercizio in corso al 31.12.2016;
3) del 58,14%, per gli utili formatisi dall’esercizio in corso al 31.12.2017 e fino all’esercizio in corso al 31.12.2019.
Secondo quanto riportato dalle istruzioni al modello REDDITI 2020 SP e muovendo dai commenti della circ. Assonime 9.11.2020 n. 28, il regime transitorio sopra riportato dovrebbe valere anche per i dividendi percepiti dall’1.1.2019 al 31.12.2019.

Interessi percepiti da società semplici

Le società semplici sono soggette:
all’imposta sostitutiva del 26% di cui al DLgs. 1.4.96 n. 239 sugli interessi percepiti dalle obbligazioni emesse dai c.d. “grandi emittenti” (ad esempio, banche e società quotate);
dalla ritenuta a titolo di imposta del 26% applicata sugli interessi relativi alle altre tipologie di obbligazioni (per i titoli pubblici l’aliquota è del 12,50%), ai depositi ed ai conti correnti bancari e postali ai sensi dell’art. 26 co. 2 e 4 del DPR 600/73.
Inoltre, la società semplice subisce una ritenuta a titolo di acconto in ragione della percezione degli altri redditi di capitale indicati all’art. 26 co. 5 del DPR 600/73 (ad es. gli interessi dei finanziamenti dei soci, ecc.).

Società Semplice! Plusvalenze immobiliari

Le plusvalenze realizzate dalla società semplice a seguito di cessione onerosa di fabbricati e di terreni sono soggette agli artt. 67 e 68 del TUIR, ossia alle medesime regole previste per le persone fisiche non imprenditori.
Pertanto, la cessione a titolo oneroso di fabbricati genera un reddito diverso imponibile, qualora:
la vendita avvenga entro 5 anni dalla costruzione o dall’acquisto;
il corrispettivo percepito superi il costo storico di acquisto o costruzione.
In presenza di beni immobili (diversi dalle aree edificabili) posseduti da più di 5 anni, non sussiste alcun presupposto impositivo, e, quindi, la relativa cessione non determina alcun reddito imponibile per la società semplice.
La successiva distribuzione delle somme derivanti dalla predetta cessione, peraltro, non determina tassazione in capo ai soci: per questi, infatti, emerge materia imponibile, non sulla base dei redditi distribuiti, bensì in relazione ai redditi prodotti dalla società ed imputati per effetto del principio di trasparenza.
Queste conclusioni valgono anche nel caso:
di scioglimento della società semplice con assegnazione degli immobili ai soci;
di cessione degli immobili (posseduti da più di 5 anni e diversi dalle aree edificabili) da parte della società semplice e di attribuzione del ricavato ai soci in sede di scioglimento della società.
“cfr. Interpelli DRE Piemonte 29.9.2017 n. 901-526/2017 e DRE Lombardia 22.4.2013 n. 904-91/2013.”

Società Semplice! Plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria

Alle plusvalenze di natura finanziaria realizzate dalle società semplici si applicano le regole del regime dei c.d. capital gain, previsto per i contribuenti IRPEF non imprenditori.
Con riferimento ai redditi diversi realizzati dall’1.1.2019, per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualificate e non qualificate) si applica l’imposta sostitutiva del 26%.
Società Semplice! Oneri deducibili
Nella dichiarazione dei redditi della società semplice possono essere riportati gli oneri e le spese, sostenuti direttamente dalla società, deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci, nella medesima proporzione prevista per gli utili.
Ai sensi dell’art. 10 co 3 del TUIR, si tratta:

delle somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali (lett. f);

dei contributi, delle donazioni e delle oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative (lett. g);

delle indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione (lett. h).
Oneri detraibili
Secondo l’art. 15 co. 3 del TUIR, in relazione ad alcuni oneri previsti dal medesimo articolo e sostenuti dalle società semplici, la relativa detrazione d’imposta del 19% spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nell’art. 5 del TUIR ai fini dell’imputazione del reddito.
La tabella riporta gli oneri, previsti dal co. 1 del medesimo art. 15 del TUIR, per i quali si applica la suddetta disciplina.
Art. 15 co. 1 del TUIR

Società Semplice! Spesa detraibile Lett.:

a) Interessi pagati su prestiti o mutui agrari
g) Spese sostenute per il restauro o la manutenzione dei beni vincolati
h) e h-bis) Erogazioni liberali in denaro e le cessioni gratuite di beni a favore degli enti che operano nel settore culturale e artistico
i) Erogazioni liberali in denaro a favore degli enti che operano nel settore dello spettacolo
i-bis Le quote associative alle società di mutuo soccorso
Come indicato dalle istruzioni alla compilazione del modello REDDITI SP, per gli oneri di cui alle lett. h) e i) vanno escluse le erogazioni che danno diritto al credito d’imposta di cui all’art. 1 del DL 31.5.2014 n. 83, conv. L. 29.7.2014 n. 106 (c.d. Art bonus).
Ulteriori detrazioni dall’imposta, inoltre, sono disciplinate da altre disposizioni normative, di seguito elencate.

Società Semplice! Spesa detraibile

Art. 16-bis del TUIR e art. 16 del DL 63/2013
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e quelle relative ad interventi antisismici.Art. 1 co. 344 – 349 della L. 27.12.2006 n. 296 e art. 14 del DL 63/2013.

Spese relative ad interventi di riqualificazione energetica.
Art. 14 co. 2-quater.1 del DL 63/2013
Lavori antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Art. 1 co. 12-15 della L. 27.12.2017 n. 205
Spese riguardanti gli interventi di “sistemazione a verde” (c.d. “bonus verde”)
Art. 25 del DLgs. 29.6.96 n. 367.

Erogazioni liberali

In denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato
Art. 1 della L. 18.2.99 n. 28
Erogazioni liberali a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”.
Art. 138 co. 14 della L. 23.12.2000 n. 388
Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari.
Art. 1 co. 4 del DL 31.12.96 n. 669 (conv. L. 30/97) e DM 22.3.97
Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione per mutui stipulati nel 1997 per l’effettuazione di interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.
Art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63 (conv. L. 90/2013)
Spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, con determinate caratteristiche, finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” (c.d. “bonus mobili”).
Art. 29 del DL 18.10.2012 n. 179 (conv. L. 17.12.2012)
Somme investite in imprese start up innovative.

Imputazione del reddito della società semplice ai soci

Il reddito prodotto dalla società semplice è ripartito in modo automatico, secondo i criteri della “trasparenza fiscale”, tra i soci che risultano tali alla chiusura del periodo d’imposta:

Nello stesso periodo di produzione del reddito;

In proporzione alle quote di partecipazione agli utili;

Indipendentemente dalla effettiva percezione.
Tale principio interessa, inoltre, le perdite, le ritenute subite ed i crediti d’imposta, i quali vengono attribuiti secondo il medesimo criterio, cioè in proporzione alle quote di partecipazione agli utili (cfr. Miele L., Russo V., Saccaro M., Scappini L., Vial E., Vio R. “Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi”, Euroconference, Verona, 2013, p. 36).
Tali elementi devono risultare da un apposito prospetto di riparto ed attribuzione che la società semplice deve rilasciare a ciascun socio.
Riattribuzione alla società semplice delle ritenute IRPEF da parte dei soci
Anche con riferimento alle società semplici, è ammessa la possibilità di re attribuire le ritenute che residuano dopo il loro scomputo, dall’IRPEF dovuta dai soci o associati, in analogia a quanto previsto per le associazioni tra professionisti.

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Lo slittamento del termine, si è reso necessario per le difficoltà incontrate dagli enti, nella stesura di uno Stato Patrimoniale coerente con l’attività sociale e soprattutto che tenga conto di una eventuale devoluzione allo stato in caso di scioglimento.
Pensato anche per facilitare gli enti che ancora devono provvedere ad apportare le modifiche allo statuto con l’assemblea ordinaria, successivamente ricordiamo non sarà più possibile modificare gli statuti con l’assemblea ordinaria, ma necessiterà l’intervento del notaio in assemblea straordinaria per superare i controlli da parte degli uffici del Runts.
Il 23 novembre 2021
Avrebbe dovuto quindi iniziare la fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle:
organizzazioni di volontariato (ODV) e delle
associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS.
Al trasferimento, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statali e regionali.
Per le ONLUS, l’Agenzia delle Entrate concorderà con il Ministero le modalità di  comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data d’iscrizione.
Sempre dal momento in cui partirà effettivamente il RUNTS ricordiamo che non sarà più possibile richiedere l’iscrizione ai registri delle ODV e delle APS o all’anagrafe delle Onlus.

Gli enti di nuova iscrizione

Potranno richiedere l’iscrizione al RUNTS esclusivamente in via telematica sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con UNIONCAMERE, raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it, oppure potranno rivolgersi ad un  Commercialista Iscritto all’Ordine Provinciale, per eseguire correttamente tutte le procedure in relazione alle caratteristiche soggettive dell’ente da iscrivere.

Abbiamo già avuto modo di approfondire il nuovo testo dello Statuto da Adottare per gli enti del terzo settore, nel precedente articolo in questa occasione vogliamo concentrarci sulla necessita di redigere uno Stato Patrimoniale dell’ente, redatto alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A tutela della governance dell’ente,

Sarà necessaria anche la nostra attività di Revisione Legale, per convalidare i requisiti ed attestare la congruità dello Stato Patrimoniale.

Ricordiamo che in caso di scioglimento dell’ente, il patrimonio andrà devoluto allo Stato per scopi sociali.

Per ogni approfondimento su forme e modalità di iscrizione al RUNTS fate riferimento a questo interessante articolo dal sito cantiereterzosettore.it.


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Sconto in fattura; Detrazioni per la casa

Sconto in fattura; Detrazioni per la casa:

Mentre la proroga del Superbonus 110 per cento (D.L. 34/2020) per le estensioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 attende il sì definitivo dall’UE, già si parla di estensione al 2023, i detentori di immobili residenziali che non possiedono i requisiti di accesso per la riqualificazione energetica degli edifici al 110, possono contare su valide alternative.

Attualmente, i bonus fiscali dedicati alla casa sono così denominati:

Bonus Ristrutturazioni 50%;
Ecobonus 50-65%;
Sismabonus ordinario;
Bonus Facciate;

Secondo l’articolo 121 del Decreto Rilancio, tutte le agevolazioni fiscali, incluso il Superbonus, possono essere fruite secondo tre opzioni a scelta del beneficiario, due delle quali stanno rivoluzionando il concetto di beneficio fiscale rendendolo lo stesso in breve tempo monetizzato.

Incentivi fiscali casa: 3 opzioni super

Grazie al Decreto Rilancio, le tre opzioni di recupero fiscale, hanno assunto la seguente forma:

– Detrazione diretta in 5 quote annuali, maggiorata al 110% e non più in 10, novità che modifica l’aspetto temporale, notevolmente ridotto;
– Contributo sotto forma di sconto in fattura immediato sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore degli interventi che può recuperarlo sotto forma di credito d’imposta, e cederlo successivamente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
– Trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, ma con la novità di poterlo cedere successivamente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L’intervallo temporale in cui tali incentivi resteranno in vigore non è lo stesso per tutte le aliquote, potenziate e non.

È importante fare la distinzione operativo temporale.

Sconto in fattura 50%: sta per terminare?

Questa trasformazione di tutte le detrazioni fiscali dedicate alle ristrutturazioni casa, si applica a spese sostenute negli anni 2020-21, ma come precisa il comma 7 bis, dell’art.1 del L. 178/2020 le eccezioni riguardanti il 2022 si riferiscono solo agli interventi in Superbonus 110 per cento.
Si conferma quindi, ad oggi, salvo nuova modifica della legislazione, la data del 31/12/2021 come termine per l’esercizio delle due opzioni alternative alla detrazione IRPEF in quote annuali.
Non essendo al momento prevista alcuna proroga che interessi lo sconto in fattura e la cessione del credito per i bonus edilizi ordinari, è opportuno considerare che siamo giunti ormai alla fine dell’anno e queste agevolazioni fiscali di tutto rispetto, potrebbero aver vita breve entro il 31/12/2021.
Coloro che stanno pensando di efficientare energeticamente la propria casa, senza imbarcarsi nel Superbonus, fanno bene a pianificare adesso i lavori approfittando della grossa opportunità.

Ma come sfruttare al meglio quest’offerta a tempo?

Bonus Ristrutturazioni: come funziona per il fotovoltaico?

L’installazione di un impianto fotovoltaico per edifici esistenti gode di Iva agevolata al 10% e beneficia della detrazione al 50%.
Sconto in fattura al 50%: un vantaggio concreto.

Oltre alla ristrutturazione e al recupero edilizio, alla manutenzione straordinaria ed alla rimozione barriere architettoniche, il Bonus ristrutturazioni (Art. 16-bis del T.U.I.R., DPR 917/1986) agevola interventi per il conseguimento del risparmio energetico in favore della sostenibilità.
Tra questi, rientra l’installazione di un impianto fotovoltaico e/o di un sistema di accumulo di energia, che gode di IVA agevolata al 10% per un tetto massimo di spesa di 96.000 euro.

L’ intervento, essenziale per ottenere l’indipendenza energetica ed abbattere i propri consumi, non è da confondere con interventi di risparmio energetico di cui è oggetto l’impianto termico di casa, agevolati con aliquota al 65%, dei quali abbiamo ampiamente parlato in passato in questo Blog.

Grazie allo sconto in fattura, il costo effettivo di un impianto fotovoltaico e/o di un sistema di accumulo viene dimezzato con tempi di rientro dell’investimento ancora più vantaggiosi: il valore massimo detraibile o, immediatamente scontabile, corrisponde a ben 48.000,00 euro per immobile.
Infine, ultima considerazione ma non per ordine di importanza, non è necessario accontentarsi di un prodotto mediocre: oggi, è possibile richiedere l’opzione sconto in fattura al 50% per installare un impianto fotovoltaico e/o un accumulatore di energia.
Per saperne di più, quantificare il risparmio energetico conseguibile, e richiedere un preventivo, basta contattare i nostri uffici.

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