PERCHÉ LA BANCA STRESSA

PERCHÉ LA BANCA STRESSA

La banca si allerta e dopo un poco, rende stressante il rapporto quando gli indicatori di bancabilità, segnalano la posizione prima al direttore di filiale e poi alla sede provinciale e regionale. Ma cosa sono gli

Indicatori di Bancabilità

Quando inviamo i nostri bilanci alla banca (non CEE) i suoi dipendenti copiano i dati dell’ATTIVO del PASSIVO dei COSTI e dei RICAVI, nelle apposite sezioni di un software di analisi il quale rielabora i dati e risolve alcune funzioni.

Il risultato è diviso per indici, parte di questi sono assunti anche dalle banche quali indicatori.

Infatti quei pochi utilizzati sono stati battezzati indicatori di Bancabilità perché indicano la capacità futura dell’azienda di rimborsare il Finanziamento nei loro confronti, il dato assume affidabilità perché ci si arriva tramite i Flussi Finanziari della Gestione Caratteristica.

La banca di norma utilizza due indicatori di affidabilità e capacità di rimborso. Vediamoli sommariamente nella speranza di sensibilizzare senza annoiare. Il DSCR è indice di bancabilità.

DSCR – Debt Service Coverage Ratio

È un indicatore di finanza aziendale, il quale analizzala quantità di flusso di cassa disponibile ed indica la capacità di soddisfare gli interessi annuali e il rimborso del capitale riguardo ad una determinata linea di debito; Ivi compresi i pagamenti dei fondi promessi per la partecipazione a gruppi d’impresa.

La sigla DSCR indica il Debt Service Coverage Ratio a volte indicato ADSCR quando si osserva una debitoria a breve od entro l’anno, la A sta appunto ad indicare l’Annualità di riferimento.

Grazie alla sua capacità di rilevare situazioni di crisi in anticipo proprio perché provvede ad analizzare i flussi di cassa e la capacità dell’impresa di mantenerli o migliorarli nel tempo se pur breve. Molte delle nuove attività, sono finanziate a leva finanziaria, per questo l’indice viene usato nella presentazione dei progetti.

Più il DSCR è alto più il soggetto economico è “Sicuro” ed in grado di restituire il prestito ottenuto.

Ovviamente è auspicabile che il prodotto dell’analisi sia maggiore di 1 oppure l’azienda verificata non sarà in grado di ripagare il debito.

Più il DSCR derivante dall’analisi di un determinato bilancio è oltre l’unità, maggiore sarà la solidità finanziaria della impresa rappresentata in quel bilancio.

Il secondo indice il quale a mo di paraocchi per cavalli chiude ogni visione prospettica dell’impresa ovvero le capacità dell’imprenditore. In pratica oggi i direttori non possono più fare il loro mestiere se non piegarsi a logiche matematiche e finanziarie, che nulla hanno a che vedere con il rischio dell’impresa. Sopratutto in un mercato in evoluzione come il nostro, proprio grazie ad internet e la sua globalizzazione.

LLCR – Loan Life Coverage Ratio

Il Loan Life Coverage Ratio rappresenta l’indicatore di bancabilità che di norma si utilizza durante il periodo di sussistenza del debito ed è pari al rapporto fra la somma cumulata ed eventualmente attualizzata dei flussi di cassa a servizio del debito, incrementata della riserva di cassa utilizzata per il pagamento del debito stesso. Diviso il debito residuo calcolato al momento iniziale in cui viene effettuata la valutazione.

È utilizzato per l’analisi della sostenibilità di un determinato livello di indebitamento e consente di valutarne la rischiosità ed il relativo costo. Sopratutto se l’impresa rappresenta più aperture di credito verso istituti diversi.

L’indicatore ha un’interpretazione meno immediata rispetto al DSCR, ma un valore superiore all’unità rappresenta una garanzia più efficace o meglio rispondente alle aspettative dei finanziatori.

Infatti il flusso di cassa da utilizzare nel computo non è il Flusso di cassa operativo, utilizzato per il DSCR, bensì il Flusso di cassa al servizio del debito.

Tale flusso rappresenta il totale delle risorse di cui l’azienda dispone per rimborsare la quota capitale del debito contratto e corrispondere i relativi interessi passivi. Immaginiamo quando la banca chiede rimborsi ad oras e rientri assurdi, dopo aver concesso la linea di credito nemmeno raggiunta.

Mentre voi pensate di lavorare con la banca nell’ambito dello scoperto; La banca provvede a rilevare l’indice e se il valore non è assolutamente maggiore di 1, in quanto rappresenta la capacità dell’azienda con i flussi finanziari futuri  di remunerare il debito residuo, nell’arco dell’anno, allora vi richiede il rientro immediato.

Il valore da voi utilizzato entro la soglia dell’affidamento viene attualizzato al tasso che corrisponde al costo medio ponderato del capitale (cmpc), il quale tiene conto del costo del finanziamento stesso (oneri finanziari) e della remunerazione del capitale di rischio.

Se alla banca non conviene tenere i suoi soldi nelle vostre mani a prescindere dello scoperto accordato; Bisogna rientrare subito. Va bene tutto basta che si rientri.

Per il calcolo dei 2 indicatori, è necessaria la Redazione di un Piano Finanziario più che economico, il quale sia capace di sviluppare i flussi finanziari operativi futuri dell’azienda per il periodo di durata del finanziamento stesso.

Solitamente le banche considerano gli indicatori al minimo per 1.30-1.40, mentre quello medio per 1.5.

È importante quindi darsi una spiegazione quando vediamo rifiutarci nuovi finanziamenti dalla banca.
Evidentemente l’analisi finanziaria del nostro bilancio non soddisfa quei requisiti minimi di solvibilità ed affidabilità futura, il direttore della banca, non ha più la possibilità di aiutare.
Le soluzioni sono due;
O si migliora l’esposizioni dei dati del bilancio, attraverso un’analisi più professionale nella sua formazione, una sorta di revisione finalizzata alla finanza dell’impresa, alla esatta identificazione del patrimonio netto che in banca molti confondono ancora con il netto patrimoniale.
Oppure bisognerà rinunciare al credito pubblico bancario.
Optando quindi per la prima ipotesi; Anche in considerazione che la filiera dei flussi finanziari ormai sembra definitivamente impostata sul credito, infatti il merito e la premialità per le imprese si misura sempre più con la sua capacità di indebitarsi, così come per gli stati partecipi all’europa.
Appare anche consigliabile richiedere l’analisi di valutazione del proprio bilancio come di consueto in maniera totalmente gratuita semplicemente compilando la form.

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Mandato Professionale in CLOUD

Mandato Professionale in CLOUD

Nell’epoca del digitale anche il Mandato Professionale ha subito alcune sostanziali variazioni, prima di tutto considerata la grande disponibilità su internet di consulenti, fac totum, fac simile, cultori del copia ed incolla.

Dobbiamo imparare a difenderci e comprendere con attenzione chi sia il nostro interlocutore. quale vocazione abbiano le sue soluzioni verso il concretare di  problemi futuri o ripercussioni in aree differenti ma sempre di interesse.

Considerato che si parla di interessi e di economia nostra o dell’impresa,

Il nostro interlocutore deve essere affidabile e garantire il proprio operato con opportuna polizza rischi professionali come fanno tutti gli iscritti negli albi professionali; Meglio se come espressosud.it, con il patrimonio personale dei suoi supporters.

Inoltre i componenti dello studio non basta che abbiano una o più pareti dello studio tappezzate di altezzosi quanto impolverati titoli di studio, bisogna che dimostrino di prestare la dovuta attenzione alla formazione costante, quantomeno quella minima prevista dagli Ordini di appartenenza.  Ad esempio gli iscritti all’ordine dei Dottori commercialisti devono seguire almeno 90 ore di aggiornamento in un triennio.

Non dobbiamo neanche trascurare, di creare un ambito scientifico tecnico con il quale interagire in tutta sicurezza per trattare i nostri fatti amministrativi contabili e dichiarativi. Infatti la nostra cloud offre un ambiente intuitivo perchè basato sul diffuso sistema Microsoft, veloce, sicuro e monitorato.

Al tempo stesso la garanzia che le comunicazioni sono garantite, scongiura il rischio che la risposta ricevuta dallo studio, non sia pertinente alla domanda o non tenga conto della situazione individuale del cliente, in maniera globale.

Soccorre la struttura software a “blockchain” dello studio,

La quale traccia e garantire che le comunicazioni all’interno siano conosciute solo, ma anche da tutti i Professionisti responsabili per e di quel cliente.

Grazie al mandato professionale on line il nostro studio professionale di Cava dei Tirreni (SA) garantisce che le informazioni che vi riguardano siano conosciute contemporaneamente da tutti i professionisti interessati a voi ed alle vostre vicende tecniche, amministrative e fiscali , quali architetti, avvocati, ingegneri, commercialisti, consulenti e medici del lavoro, di cui ci fornite i contatti.

Lo studio on line ed in mobilità consente di inviare il mandato professionale tradizionalmente inteso, compilando i modelli di documento predisposti dagli esperti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Infatti a richiesta sono disponibili studiate e predisposte lettere di incarico professionale via web per favorire le attività d:

  1. Apertura ditta individuale con attribuzione partita IVA;
  2. Costituzione Società Responsabilità Limitata – Semplificata – uniPersonale od a capitale ridotto;
  3. Tenuta della Contabilità semplificata con Trasmissione Telematica Dichiarazioni senza consulenza;
  4. Tenuta della Contabilità ordinaria, con trasmissione Telematica dichiarazioni senza consulenza;
  5. Redazione bilancio d’esercizio, nota integrativa, verbale di assemblea per spostamento od approvazione del bilancio, ed allegati senza consulenza;
  6. Trasmissione Telematica Bilancio e dichiarazioni senza consulenza;
  7. Controllo Dichiarazioni dei Redditi senza consulenza;
  8. Verifiche e controlli, consulenza generica con enti non commerciali ma ispettivi della P.A. o P.G.;
  9. Consulenza finanziaria;
  10. Consulenza gestionale;
  11. Controllo di gestione;
  12. Controllo legale;
  13. Perizia di stima;
  14. Cessione quote srl ed srl-s;
  15. Contratto di hosting su server, nella cloud dello studio DI MAIO di Cava dei Tirreni (SA);
  16. Studio ed analisi dell’impresa, costruzione e adozione del modello di organizzazione e gestione;
  17. Mandato professionale consulenza e adempimenti area lavoro;
  18. Mandato professionale modello 231, per la consulenza ed assistenza per la predisposizione del modello organizzativo e gestionale unitamente alle procedure interne di controllo e vigilanza idonei a prevenire il compimento di fatti illeciti e dei reati oggetto del decreto legislativo 231/2001.
  19. Preventivo incarico consulenza generica;
  20. Preventivo di massima ordinaria, bilancio, dichiarazioni, consulenza;
  21. Preventivo di massima ordinaria, dichiarazioni, consulenza;
  22. Preventivo di massima semplificata, dichiarazioni, consulenza;
  23. Preventivo di massima bilancio, dichiarazioni, consulenza;
  24. Preventivo di massima riclassificazione ed analisi di bilancio, economica, finanziaria, patrimoniale;
  25. Preventivo di massima analisi di bilancio, miglioramento del Rating;
  26. Delega/autorizzazione del cliente ad utilizzo servizio Fattura Elettronica fornito da Agenzia delle Entrate;
  27. Delega/autorizzazione del cliente ad utilizzo servizio Fattura Elettronica fornito da terzi;

Per maggiori informazioni e la nota informativa per i servizi erogati on line basta compilare la form che segue.

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Mandato Professionale in CLOUD


 

Impresa

Impresa

L’impresa è un’attività a vocazione economica, professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e/o servizi.

Il concetto di “impresa” non va confuso con quello di “azienda“, che identifica invece il complesso dei beni organizzati dal suo titolare (imprenditore) per l’esercizio dell’attività caratteristica, nemmeno va confuso il concetto di “società“, che rappresenta invece uno specifico e nuovo soggetto giuridico esercente attività di impresa, spesso è anche un’azienda.

Si usa anche, come sinonimo di impresa, il termine inglese business letteralmente per indicare gli “affari” il movimento economico o gli scambi..

Si può dire quindi che l’impresa è l’attività esercitata dall’imprenditore, che potrà essere anche una società con o senza personalità giuridica.

L’azienda è in concreto l’alea aziendale, composta dagli immobili per le sedi, dalle attrezzature, dagli impianti, da tutto il personale, dai metodi di costruzione o produzione e quelli di controllo o procedure interne ed esterne di audit, più in generale le modalità di impiego e coordinamento/sfruttamento delle risorse di cui l’imprenditore dispone per esercitare appunto, la sua impresa.

La locuzione “ditta” per consuetudine, è anteposto alla denominazione od identificativo univoco commerciale dell’impresa in qualsiasi modo costituita. Di cui ne rappresenta anche un sinonimo.

In diritto commerciale si discute sulla possibilità che non tutte le imprese sono esercitate mediante un’azienda ad esempio il tipico caso dell’impresa individuale, ma non è possibile condividere appieno la teoria, in quanto anche l’imprenditore individuale se vuole fare impresa dovrà organizzarsi come fanno le aziende.

Va detto che, non sempre l’imprenditore è anche il proprietario dell’azienda.

Esistono alcune aziende le quali se pur organizzate quali imprese ad esempio l’ASL non hanno finalità di lucro ma di soddisfazione della clientela. Ovvero di raggiungimento di risultati sul piano socio assistenziale.

Gli studi professionali non sono imprese, non possono essere organizzati come una qualsiasi attivita’ economica. Possono avere caratteristiche molto vicine per organizzazione e tempi, ma lo scopo è totalmente diverso nessuno studio professionale persegue il fine del lucro, ma ciascun professionista titolare di studio, persegue le finalità di studio appunto; Di ricerca di applicazione delle regole scritte e non, di dare sempre maggiore credito alla propria opera per favorire tutta la categoria.

È difficile che un professionista quando si manifesta non coinvolga l’intera categoria di appartenenza. La differenza tra studi si puo’ notare sopratutto tra quanti eseguono compiti ripetitivi o volumetrici ad esempio gli studi legali delle compagnie assicuratrici. E gli studi che offrono assistenza alla propria clientela a 360 gradi, perche’ credono nell’amicizia e nella fiducia del proprio cliente.

Tornando all’impresa; È caratterizzata dallo scopo degli scopi. La famigerata produzione del reddito.

Inoltre come abbiamo detto l’impresa persegue. Lo scambio di beni o servizi e le conseguenti modalità adottate per il suo raggiungimento quali l’organizzazione, la economicità e la professionalità, la lealta’ commerciale desumibile attraverso l’impiego dei fattori produttivi a disposizione come ad esempio capitale, mezzi di produzione, materie prime e forza lavoro non da ultimi, relativi investimenti, provenienza modalita’ di impiego, destinazione.

È fondamentale per l’impresa che procuri capitale sufficiente a coprire e superare il costo delle spese di produzione, ossia produca un guadagno o profitto o utile: se questa non è più in grado di sopportare la spesa finisce inevitabilmente col fallire. Oggi e’ possibile prevenire tale forma di crisi aziendale, procurando che gli utili durante la vita della stessa azienda consentano di supportare l’impresa e la sua attivita’ anche quando gli utili non soddisfano tutte le le richieste finanziarie delle risorse aziendali utili all’attivita’ caratteristica dell’ impresa.

Con il termine core business si intende l’insieme delle attività principali che contribuiscono maggiormente alla produzione. Infatti il core business di un’azienda di trasporti è spostare merci, mentre il core business di un’azienda sanitaria quale l’ASL è curare i pazienti e prevenire.

Le imprese assumono tipologie diverse a seconda della tipologia della proprieta’ da cui parte l’idea e della tipologia della governance che la proprieta’ intende assumere per l’impresa da amministrare.


Se l’impresa e’ esercitata da una persona fisica si tratta di impresa in forma individuale, con questa forma l’imprenditore individuale rispondera’ in maniera solidale ed illimitata per i debiti della sua impresa. Se fallisce l’impresa fallisce anche lui.

Secondo il profilo giurisprudenziale, simili all’impresa individuale c’e’ quella familiare, formata dal 51% dall’imprenditore titolare dell’impresa e dal 49% da uno o piu’ familiari, riportanti un grado di parentela non superiore al 2º. Molte similitudini contornano l’azienda coniugale, di norma formata solo da marito e moglie. La sistematicita’ di aggregazione non incide in maniera sostanziale sulle regole civili e fiscali alle quali saranno soggette tutte le forme di attivita’ individuale o simile.

Se l’impresa è esercitata da una persona giuridica assume invece una veste societaria tra le forme aziendali collettive, che può essere a natura personale, di capitale o collettiva:

    • di società di persone. Le quali sono caratterizzate da un’autonomia patrimoniale imperfetta. Cioe’ il patrimonio della società non è perfettamente distinto da quello dei soci, per cui i creditori possono rivalersi se il patrimonio della societa’ è insufficiente a saldare il suo credito anche sui beni dei soci. Il nostro codice prevede
      • la società semplice (S.s.) non destinata alle attività commerciali, ma per gestire un’attività di tipo agricola o professionale, come ad esempio uno studio associato;
      • la società in nome collettivo (S.n.c.), nella quale tutti i soci sono responsabili solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali.
      • la società in accomandita semplice (S.a.s.) in cui i soci
        • accomandatari amministrano la società e rispondono in maniera solidale ed illimitata con le obbligazioni sociali. Mentre i soci
        • accomandanti rispondono limitatamente al capitale conferito. Non possono amministrare la società.
    • le società di capitali sono quei soggetti giuridici che godono di autonomia patrimoniale perfetta, infatti il patrimonio di questo tipo di società è ben distinto da quello dei soci. Se una società di capitali fallisce, i creditori possono attingere solo dal patrimonio della società per capitale, beni immobili, ricavato dalla vendita delle attivita’ o dei brevetti posseduti dalla stessa, ecc. Una volta esaurito il patrimonio della società, se ci sono ancora debiti, essi restano insoluti. Le possibili forme che può assumere sono:
      • società a responsabilità limitata (S.r.l.),
      • società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.-s), Anche agricola, artigiana, unipersonale. a capitale ridotto il minimo per costituire e’ un solo euro.
      • società per azioni (S.p.a.)
      • società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).
    • le società cooperative rappresentano una particolare forma societaria, le cui peculiarità sono connesse allo scopo mutualistico che perseguono.

Le imprese producono beni materiali  molto diversificati come le

    • Imprese agricole che producono beni non necessariamente sfruttando processi naturali legati alla terra, allevano animali, curano cicli biologici, praticano l’attività boschiva oggi anche del turismo o ricettivo agricolo rurale.
  • Imprese artigianali e industriali le quali compiono trasformazioni dei beni. 

Imprese che producono servizi 

  • Imprese di trasporto e telecomunicazioni;
  • Imprese di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua;
  • Imprese di servizi ausiliari al commercio ed alla distribuzione;
  • Imprese di credito od intermediari abilitati;
  • Società di intermediazione finanziaria;
  • Imprese di assicurazione e riassicurazione;
  • Imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale;
  • Imprese che erogano servizi di consulenza non riservata ali iscritti in albi professionali;
  • Imprese che erogano servizi di formazione professionale;
  • Imprese operanti nel settore della cura della salute che possono essere convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale Italiano,
  • Imprese del benessere, della prevenzione/diagnostica sanitaria (es: ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche, centri di riabilitazione, SPA, ecc.);
  • Imprese che forniscono servizi di assistenza alle persone quali: baby e dog sitter, badanti, sorveglianti accompagnatori e similari, vigilanza, accettazione o ricevimento cose e persone;
  • Società sportive;
  • Società che svolgono attività di contact center;
  • Laboratori di analisi, prove e tarature;
  • Imprese che forniscono servizi informatici;
  • Imprese di facchinaggio e pulizia;
  • Societa’ od Organismi di certificazione e di omologazione;
  • Imprese che noleggiano mezzi, apparecchiature, strutture, sistemi informatici;
  • Imprese che si occupano della manutenzione di infrastrutture di proprietà di terzi e/o gestiscono i servizi connessi;
  • Imprese per la manutenzione del verde giardinaggio, disboscamento, taglio boschivo;
  • Imprese di installazione, manutenzione e/o assistenza post vendita, monitoraggio, riparazione di impianti, apparecchiature, sistemi, macchine ed attrezzature, opere in genere;
  • Imprese di intermediazione commerciale, del tipo talent scout per agenti e rappresentanti;
  • Imprese di partecipazione finanziaria od holding, di intermediazione finanziaria, per utilizzo di concessioni pubbliche o private;
  • Imprese dell’intrattenimento, dello spettacolo, della cultura, della formazione e dell’informazione della emissione radio e televisiva;
  • Imprese del turismo e della ristorazione.

Per qualsiasi dubbio sulle  forme, di società, per aprire e condurre un’impresa. Non esitate ad inviare la form di contatto totalmente gratuita per gli utenti di internet.

Per tutte le modifiche od i rapporti con l’agenzia delle entrate per la gestione della vostra partita iva, non esistate a compilare la form.

Tutte le imprese nostre assistite sono gestite in cloud anche le imprese “manifatturiere” quelle del “commercio” o del terziario avanzato ai piu’ noto come settore dei “servizi”, trovano all’interno della nostra cloud assistenza h24 sicurezza informatica e discrezione degli impiegati.

L’elenco delle tipologie di imprese di servizio da noi assistite contiene solo una parte, a titolo di esempio, in quanto il mondo dei servizi è oggetto di continua evoluzione. Non perdere l’occasione di creare la tua impresa di produzione o di sevizi.


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Nomina organo di controllo e revisore legale nelle Srl

Nomina organo di controllo e revisore legale nelle Srl ancora nuovi limiti

Sindaco e Revisione Legale dei Conti, nelle SrL.

Con questo titolo ad aprile abbiamo già parlato dell’attenzione governativa sulla governance delle società.-

Sembra che la governance delle società private sia una vera e propria spina nel fianco anche di questo Governo. Infatti; di recente è nuovamente all’opera con la Legge 55/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2019 n. 140, per la conversione del Decreto sblocca cantieri (D.L. 32/2019), il quale ha ridefinito i limiti per la nomina dell’organo di controllo e del revisore nelle Srl.

Ricordiamo che l’articolo 379 del D.Lgs. 14/2019, contenente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, aveva già riscritto integralmente il secondo e terzo comma dell’articolo 2477 Codice Civile, il quale quindi, prevedeva che la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale, fosse obbligatoria se la società a responsabilità limitata:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo dell’organo di controllo o del revisore veniva meno se, per tre esercizi consecutivi non viene superato alcuno dei tre nuovi limiti. Notiamo che per due esercizi consecutivi si entra nei regimi di controllo per uscirne necessitano tre esercizi.

Orbene !

Con l’introduzione dell’articolo 2-bis nel D.L. 32/2019, per il naturale tramite della Legge 55/2019, il legislatore rivede quei limiti che rendono obbligatorie le nomine.

Mentre sono confermate le prime due ipotesi:

– obbligo di redazione del bilancio consolidato

– controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti

Le soglie relative alla terza condizione risultano raddoppiate. Pertanto, oggi, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore sussiste per le Srl che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Obbligo nomina organo di controllo a confronto
Parametri Ante modifiche D.Lgs. 14/2019 abrogato Post L. 55/2019 in vigore
2 esercizi consecutivi superamento 2 dei 3 limiti 2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti 2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti
Attivo stato patrimoniale 4.400.000 2.000.000 4.000.000
Ricavi conto economico 8.800.000 2.000.000 4.000.000
Media dipendenti occupati nell’esercizio 50 unità 10 unità 20 unità

Siamo quindi concordi che l’obbligo dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti.

Evidentemente, con riferimento alle società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie, si dovrà avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018. Immediatamente quindi.

Le Srl le quali; Superati i limiti precedenti, abbiano provveduto a nominare l’organo di controllo o il revisore, dopo le modifiche della Legge 55/2019, adesso si dovessero trovare sotto soglia, e quindi non più obbligate alla nomina, potrebbero procedere alla revoca dell’organo.

Però;

  • mentre per il revisore è sufficiente la sola delibera assembleare, atteso che, ai sensi dell’articolo 4 D.M. 28.12.2012 costituisce giusta causa di revoca “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”,
  • in caso di nomina del collegio sindacale o del sindaco unico, l’articolo 2400 cod. civ. prevede che “I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato”. Il Ministero della Giustizia, con la nota n. 4865/2015, allegata alla circolare MiSE 6100/2015, ritiene imprescindibile il decreto di approvazione del Tribunale al fine della revoca per giusta causa dei sindaci; di parere opposto, invece, il Notariato, con lo Studio n. 1129/2014/I, ritiene bastevole la delibera dei soci nella quale è, e deve essere esplicitata la giusta causa.

Il  buon senso inoltre; Impone a tutti i sindaci o revisori legali nominati di recente, circostanza che ci coinvolge direttamente.

A valutare l’abbandono della carica a seguito della novella del Legislatore.

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Fattura Elettronica e Bollo da 2 €

Fattura Elettronica e Bollo da 2 €

Fattura Elettronica e Bollo da 2 €

E’ disponibile, nel portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, il servizio che consente all’operatore Iva di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

In alternativa si può versare tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici utilizzando i codici istituiti con la risoluzione n. 42E del 09/04/2019 riportata più sotto in estratto.

In particolare, per le fatture elettroniche emesse via SdI nel trimestre di riferimento, il servizio consente di visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’importo complessivo del tributo dichiarato.
Il servizio permette, se necessario, di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l’imposta di bollo e calcola di conseguenza l’ammontare del tributo complessivamente dovuto.

Il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E del 9 aprile di quest’anno, che ha istituito gli specifici codici tributo.

Scadenza imposta di bollo fattura elettronica

Ai sensi del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2018, che ha Modificato il DM 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche. (19A00047) (GU Serie Generale n.5 del 07-01-2019)

Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Pertanto, per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019, il pagamento deve essere effettuato entro il 23 aprile, tenuto conto che il giorno 20 aprile è sabato e dei successivi giorni festivi.

RISOLUZIONE N. 42/E Divisione Servizi, 9 aprile 2019

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli “F24” e“F24 Enti pubblici”, dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.”

La suddetta disposizione si applica alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.
Tanto premesso, fermo restando che il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato attraverso l’apposito servizio telematico reso disponibile nell’area riservata del soggetto passivo IVA, accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle entrate, in alternativa, per consentirne il pagamento tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), si istituiscono i seguenti codici tributo:

CODICE TRIBUTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

  • 2521 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
  • 2522 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
  • 2523 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
  • 2524 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
  • 2525 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SANZIONI
  • 2526 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – INTERESSI

In sede di compilazione del modello “F24”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna“Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”, i suddetti codici tributo sono esposti esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, riportando nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” i seguenti dati:

  • nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
  • nel campo “codice tributo/causale”, uno degli elencati codici tributo;
  • nel campo “riferimento A”, nessun valore;
  • nel campo “riferimento B”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato“AAAA”.

CODICE TRIBUTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE PRIMA DEL 01/01/2019 ED ALTRI DOCUMENTI INFORMATICI

Sono utilizzati per il versamento dell’imposta di bollo relativa ai documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018 i seguenti codice tributo:

  • 2501 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari
  • 2502 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- SANZIONI
  • 2503 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – INTERESSI

CONTROLLO CONTRASSEGNI TELEMATICI
Il servizio dell’ Agenzia delle Entrate consente di controllare che il contrassegno che vi interessa non sia contraffatto. Sarà sufficiente inserire i dati del contrassegno nella form seguendo il link Valori Bollati.


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Fattura Elettronica e Bollo da 2 €

Liquidazione Coop & SRL SRL-s Senza Notaio

Liquidazione Coop & SRL SRL-s Senza Notaio

Non in tutti i casi è possibile liquidare una società a responsabilità limitata o cooperativa senza l’assemblea straordinaria presieduta dal Notaio. Ma per  sapere se una  cooperativa a r.l. , al verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall’ art. 2484 del c.c., può nominare uno o più liquidatori senza ricorrere all’assemblea straordinaria(art. 2365) ne tantomeno al notaio( art. 2436) .

Bisogna premettere che ai sensi dell’art. 2519, le disposizioni in materia di S.r.l. e le relative modalità interpretative trovano applicazione anche alle società cooperative per le quali lo statuto sociale preveda, ovvero la legge ha imposto, il riferimento al modello s.r.l.

La delibera assembleare di nomina dei liquidatori nelle cooperative a rl, può effettivamente essere adottata senza la presenza del notaio verbalizzante.

Tuttavia tale affermazione non ha valenza generale, in quanto tutte le volte in cui lo scioglimento determini nella sostanza un mutamente del contratto societario, ritorna imprescindibile la presenza della forma pubblica.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso il parere che è possibile accertare alcune delle cause di scioglimento di SRL, senza ricorrere alla funzione notarile.

Ecco qual è la procedura da seguire per la messa in liquidazione di una SRL/coop. senza notaio.

Come è noto, nelle società di capitali, la fase di liquidazione è un passaggio obbligato, anche nel caso in cui non ci siano attività o passività da liquidare.

Orbene, da tempo si discuteva sulla possibilità di iscrivere presso i Registri delle Imprese, l’accertamento delle cause di scioglimento societario di cui all’art. 2484 codice civile senza l’intervento notarile.

In particolare ci si riferiva alle situazioni contemplate ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7) escludendosi, il n. 6 ( per deliberazione dell’assemblea).

ll MISE, con il Parere n. 94215 del 19.5.2014, ha risposto con valenza generale agli interrogativi posti dall’Ufficio del Registro delle Imprese.

Il parere ministeriale dapprima richiama i punti fermi emersi nel corso del dibattito svolto sul tema da autorevoli fonti quali il Consiglio Nazionale del Notariato e l’IRDCEC, per poi addentrarsi nelle considerazioni del caso.

Le linee generali di risoluzione della questione sono le seguenti: nei casi in cui le cause di scioglimento previste dall’art. 2484 del codice civile siano oggettive – automatiche, l’organo amministrativo potrà iscrivere detta causa al Registro delle Imprese, senza ricorrere alla verbalizzazione – controllo di legalità – notarile.

Ove invece i soci esprimano la volontà di mettere in scioglimento la società, sarà la verbalizzazione notarile a definire detta decisione.

La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale è una delle situazioni in cui è possibile ricorrere alla procedura semplificata di iscrizione al Registro delle Imprese, senza ricorrere all’atto notarile.

In questo caso, gli amministratori, eseguita la verifica della situazione contabile dalla quale risulti detta circostanza, senza indugio, devono convocare l’assemblea dei soci.

Vista la situazione contabile, si prospetterà ai soci la possibilità di:

  • ricapitalizzare la società;
  • trasformare la società.

Nel caso in cui si decida di non avvalersi di nessuna delle due possibilità, di fatto si verifica la causa di scioglimento.

L’organo amministrativo, pertanto, attesterà sotto la propria responsabilità, in apposito modulo, l’esito dell’assemblea dei soci e che, pertanto, si è verificata la causa di scioglimento prevista dal n. 4 dell’art. 2484 del codice civile.

Dopo l’iscrizione al Registro delle Imprese della causa di scioglimento, l’organo amministrativo potrà depositare il verbale d’assemblea dei soci di nomina del liquidatore/i e dei relativi poteri e dei criteri con cui dovrà svolgersi la liquidazione.

Anche questa deliberazione dell’assemblea non è soggetta a verbalizzazione notarile, dato che il relativo verbale non occorre che rivesta la forma dell’atto pubblico, ne la decisione è soggetta al controllo di legalità da parte del notaio.


Il nostro Studio propone le procedure di liquidazione semplificata con o senza nuovo liquidatore, e se del caso fornendo anche la sede della liquidazione.

Per qualsiasi dubbio o necessità ricordiamo che la consulenza via internet è totalmente gratuita v’invitiamo quindi a compilare la form che segue anche per semplici contatti.


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Liquidazione Coop & SRL SRL-s Senza Notaio