ora_basta : alla demoproclamazia di stampo europeo

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RTutti i decreti legge sino ad oggi emanati a causa della maledetta pandemia da COVID-19. Con la magica formula del “salvo Intese Tecniche” si stanno rivelando soltanto una sorta di previsione normativa. Per niente azzeccata, sopratutto nei termini economici.

Meglio di tutti può spiegare lo stato delle cose, ovvero l’animo dei comparti economici, l’intervento televisivo del Presidente Nazionale dell’Associazione Commercialisti dott. Marco Cuchel e non Mario come presentato dalla giornalista. L’ occasione è data dall’analisi del decreto di agosto, il quale come per i precedenti di giugno e luglio. Ha immediatamente ingenerato negli operatori economici e nei professionali numerose aspettative e dubbi. Ricordiamo che ad oggi il precedente decreto cura Italia attende ancora oltre i due terzi dei decreti, regolamenti o norme attuative.

il video dell’intervista del programma dentro i fatti, è reperibile dal TGCOM24 al seguente indirizzo telematico.
“http://telp.ri.telpress.it/news/2020/08/08/2020080802824911279.MP4”

Sembra raggiunta la misura della sopportabilità. Infatti i rapporti tra i cittadini sembrano fortemente compromessi da incomprensioni e circostanze. Che obbligano gli operatori economici a non poter essere o sinceri o precisi.

Tutto ciò quindi a discapito della società civile e dei suoi partecipanti.

Non si tratta del solito pressappochismo e circoscritta incoerenza che opprima la nostra realtà italiana. Si tratta proprio di essere posti nella condizione di operare scelte sbagliate.

Infatti ogni circostanza o fatto aziendale va rilevato in contabilità. Questo gioco del governo di lasciare lo spazio politico di rivedere regole e circostanze, pone l’intera categoria dei commercialisti in serissima difficoltà. Nei confronti delle imprese ormai poste fuori da qualsiasi mercato non nazionale se non strettamente locale.

Altro che rilancio economico, europa ed esportazioni.
La nostra democrazia ormai ha assunto connotazioni assurde.

I Commercialisti aderenti all’Associazione Nazionale di categoria. Stremati dalle avverse circostanze ambientali di lavoro, generate dai governi dell’incoerenza. Ma anche dagli aggravi di lavoro e dai rapporti che naturalmente si incrinano verso i clienti.

Hanno proclamato un inusuale “sciopero” infatti a memoria d’uomo non v’è traccia di alcuno sciopero dei professionisti men che meno dei commercialisti.

Lo sciopero a nostro avviso è una legittima e sostenibile conquista sociale dei lavoratori. Non certo lo strumento di protesta dei professionisti iscritti in albo professionale.

Per non parlare poi dei commercialisti i quali rivestono il ruolo del servizio e della fede pubblica.

Spero davvero che si possano trovare differenti soluzioni in difesa della categoria, prima del 15 settembre, che rappresenta la data dell’inizio del proclamato sciopero.

A nostro avviso quindi in luogo di procedere rischiando il fuoco incrociato dei clienti e dello stato. Per la interruzione del pubblico servizio alla quale inesorabilmente chi sciopererà, si espone.

Ci verrebbe da proporre all’ottimo presidente Cuchel. La rivisitazione dei proclami Governativi completi di magica formula del “salvo Intese Tecniche” in chiave critica. Ma anche in prospettiva dei procurati allarme ai cittadini ai mercati ed agli operatori economici a tutti i livelli.

Siamo economisti, meritiamo rispetto altrimenti tra gli apparati della democrazia non c’è il giusto feeling.

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Decreto Rilancio: il testo pubblicato in Gazzetta

Decreto Rilancio: il testo pubblicato in Gazzetta

Decreto Rilancio: il testo pubblicato in Gazzetta

La manovra da 55 miliardi per la ripresa prevede: 4 miliardi per il taglio delle tasse, 15 per le aziende, 3,25 alla sanità, 1,4 a Università e ricerca, 2 al turismo

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128 è stato pubblicato il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

La manovra, da 55 miliardi per la ripresa dell’Italia post lockdown, prevede: 4 miliardi per il taglio delle tasse, 15 miliardi per le aziende, 3,25 miliardi alla sanità, 1,4 miliardi a Università e ricerca, 2 miliardi al settore turistico.

Sommario:

Contributi a fondo perduto

10 miliardi alle imprese con fatturato non superiore di 5 milioni, accreditabili direttamente dall’Agenzia delle Entrate, a condizione che l’azienda abbia subito una diminuzione dei ricavi di almeno un terzo ad aprile rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. L’istanza deve essere corredata dall’autocertificazione di regolarità antimafia. L’indennizzo è pari al:

  • 20% per i fatturati fino a 400mila euro,
  • 15% fino tra 400mila euro e un milione
  • 10% da un milione a 5 milioni.

Canoni di locazione

Previsto un credito d’imposta del 60% per tre mensilità, a patto che sia registrata una perdita del fatturato di almeno il 50% rispetto al mese di riferimento.

Medie imprese

Le imprese tra 5 e 50 milioni di fatturato, che abbiano patito un calo dei ricavi non inferiore al 33%, potranno beneficiare di un sostegno alla ricapitalizzazione e della detassazione degli aumenti di capitale, a condizione che non sia inferiore a 250.000 euro. Sconto fiscale fino a 2 milioni, in tre anni, su Ires o Irpef per favorire le ricapitalizzazioni private.

Grandi imprese

Cassa depositi e prestiti, attraverso il cd. Patrimonio Rilancio opererà concedendo alle S.p.A., anche quotate, prestiti obbligazionari convertibili, oppure garantendo la partecipazione ad aumenti di capitale e l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in ipotesi di operazioni strategiche. Patrimonio Rilancio sarà sostenuto tramite titoli di Stato emessi dal Mef.

Debiti della PA

Anticipati 12 miliardi, da rimborsare in 30 anni, a enti locali e sistema sanitario, destinati a pagare i debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni per forniture, appalti e prestazioni, dei quali:

  • 6,5 miliardi a Comuni, Province e Città metropolitane,
  • 1,5 miliardi alle Regioni,
  • 4 miliardi alle ASL.

Enti locali

Stanziati 3,5 miliardi per gli enti locali. Il 30 per cento del fondo verrà erogata a ciascun ente, come acconto su quanto spettante, calcolato in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019. 100 milioni previsti per indennizzare i Comuni per i mancati incassi della tassa di soggiorno.

Irap per imprese fino a 250 milioni

Stop a saldo e acconto del 40% Irap, dovuto a giugno dalle imprese fino a 250 milioni di fatturato, escluse:

  • banche,
  • enti finanziari,
  • assicurazioni
  • pubbliche amministrazioni.

Sport

Fino al 30 giugno le società ed associazioni sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, non dovranno corrispondere i canoni di locazione e di concessione di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. Gli acquirenti di ticket per assistere a eventi sportivi possono presentare istanza di rimborso e il gestore dell’impianto, in alternativa, può rilasciare un voucher di stesso valore. Per i mesi di aprile e maggio, indennità di 600 euro per i lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione.

Strutture turistiche

Soppresso il versamento della prima rata Imu, quota-Stato e quota-Comune, con scadenza 16 giugno, per alberghi, agriturismi, villaggi turistici, e similari.

Sanificazione

Per le spese di sanificazione previsto un credito d’imposta del 60%, ampliato pure al terzo settore.

Bar e ristoranti

Bar, ristoranti, locali all’aperto, saranno esenti dalla tassa sull’occupazione di suolo pubblico per i tavolini collocati all’aperto, fino ad ottobre prossimo. Beneficeranno anche di un credito di imposta, cedibile, pari al 60% delle spese destinate agli interventi per far ripartire l’attività.

Cassa integrazione

Ulteriori 9 settimane di cassa integrazione si aggiungono alle 9 settimane contemplate dal cd. Cura Italia:

  • 5 si potranno impiegare fino alla fine di agosto, per chi ne abbia già usufruito,
  • 4 tra settembre e ottobre.

Lavoratori autonomi

Esteso, anche per il mese di aprile, l’indennizzo di 600 euro per i professionisti e collaboratori. L’importo lievita a 1.000 euro, per il mese di maggio, per i liberi professionisti purché:

  • titolari di partita Iva attiva
  • iscritti alla Gestione separata Inps
  • non beneficiari di pensione
  • non iscritti ad ulteriori forme previdenziali obbligatorie,
  • che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del bimestre marzo-aprile, rispetto al reddito del secondo bimestre dell’anno precedente.

Per i lavoratori agricoli il bonus di aprile è di 500 euro.

Colf e badanti

Ai lavoratori domestici titolari, al 23 febbraio 2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata globale superiore a 10 ore settimanali, viene ammesso un indennizzo mensile di 500 euro, per aprile e maggio, 600 euro per i contratti che oltrepassano le 20 ore settimanali.

Stranieri e lavoro irregolare

Si può presentare istanza al fine di concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, con cittadini italiani o cittadini stranieri, per:

  • lavoratori agricoli,
  • colf,
  • badanti.

Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno decaduto tra ottobre 2019 e gennaio 2020 possono richiedere il permesso temporaneo di 6 mesi.

Sono esclusi:

  • datori di lavoro condannati negli ultimi 5 anni per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, o allo sfruttamento di minori.
  • cittadini stranieri destinatari di provvedimento di espulsione.

Provvidenze familiari per lavoratori

Numerose misure per i lavoratori:

  • 1.200 euro di bonus babysitter per chi non ha beneficiato di quello previsto dal d.l. Cura Italia
  • 2.000 euro di bonus babysitter per medici e operatori sanitari
  • bonus baby sitter spendibile per i centri estivi
  • 15 giorni di congedo parentale straordinario con retribuzione al 30%, fino a luglio, per chi ha figli sotto i 12 anni
  • i lavoratori dipendenti del settore privato con figli sotto ai 14 anni, fino al termine dell’emergenza sanitaria possono operare in smart working, se detta modalità risulti compatibile con le peculiarità della prestazione
  • ulteriori 12 giorni di permesso ex legge 104.

Reddito di emergenza

Stanziato 1 miliardo per erogare due mesi di Reddito di emergenza, da 400 a 800 euro mensili, per i nuclei familiari in difficoltà. Tra i requisiti:

  • residenza in Italia,
  • reddito familiare inferiore al reddito di emergenza spettante,
  • patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila,
  • Isee inferiore a 15mila euro,
  • non beneficiare di ulteriori sussidi.

Bonus vacanze

Per i nuclei familiari con Isee non superiore a 40.000, è previsto un bonus, spendibile dal I luglio al 31 dicembre prossimi, per servizi in ambito turistico, in Italia:

  • 500 euro per ogni famiglia,
  • 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone,
  • 150 euro per quelli composti da una sola persona,

Il bonus è fruibile:

  • l’80% a titolo di sconto,
  • il 20% come detrazione di imposta.

Affitti

Ulteriori 140 milioni di euro destinati al fondo per gli affitti.

Bonus bici

Pari al 60% dell’importo versato fino a concorrenza di 500 euro.

Edilizia

Incentivo al 110% per i lavori di riqualificazione energetica e antisismica, con facoltà di cessione del credito maturato agli istituti bancari, oppure di beneficiare dello sconto in fattura dall’impresa che esegue i lavori.

Versamenti tasse e contributi

I versamenti di tasse e contributi, sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio, slitta al 16 settembre e potrà avvenire, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da mese di settembre. Sospesi i pignoramenti su stipendi e pensioni.

Sanità

3,25 miliardi alla sanità:

  • 1,25 miliardi per implementare l’assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale,
  • 1,46 miliardi per gli ospedali,
  • 430,9 milioni per interventi sul personale sanitario (assunzione di 10.000 infermieri),
  • 95 milioni per finanziare 3.800 contratti di specializzazione sanitaria.

DPI

Soppressa l’Iva nel 2020, che salirà al 5% nel 2021, su mascherine, gel disinfettanti e sugli altri dispositivi di protezione individuale destinati alla prevenzione del contagio.

16 mila insegnanti da stabilizzare

Entro il prossimo settembre 8 mila docenti verranno stabilizzati tramite concorso ordinario, altri 8mila attraverso il concorso straordinario.

Scuole

331 milioni previsti per la ripresa delle attività scolastiche, a settembre, in condizioni di sicurezza.

Centri estivi

150 milioni destinati al Fondo per le politiche per la famiglia per centri estivi e lotta alla povertà educativa.

Librerie, musei, cinema

210 milioni a librerie, editoria, musei e luoghi di cultura, da erogare tramite il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, a titolo di ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Prevista l’emissione dei voucher per chi abbia acquistato biglietti per cinema, teatri, musei e altri luoghi della cultura.

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Decreto Cura Italia 2020: cessione crediti deteriorati – credito d’imposta

Decreto Cura Italia 2020: cessione crediti deteriorati - credito d'imposta

Decreto Cura Italia 2020: cessione crediti deteriorati – credito d’imposta

Possibile trasformare in credito d’imposta i crediti deteriorati e le perdite fiscali: lo prevede il Decreto Cura Italia

Leggi tutto “Decreto Cura Italia 2020: cessione crediti deteriorati – credito d’imposta”

Assemblee in videoconferenza

Assemblee in videoconferenza

Assemblee in videoconferenza, dal notariato tutte le regole.

In riferimento al DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 l’ormai famoso decreto Cura Italia va evidenziato che l’art 106 rubricato con le Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società. Prevede al comma secondo che “Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere.

Anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga. Anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti. La loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile. Senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Sarà quindi l’avviso di convocazione ad informare sulla possibilità di partecipare all’assemblea per via telematica. La tendenza a questo tipo di semplificazione viene da lontano. Ma di recente è riproposta l’applicazione informatica in sede assembleare con la massima che riportiamo il;

C O N S I G L I O  N O T A R I L E   –  C O M M I S S I O N E  S O C I E T À
– 1 –
Massima n. 187 – 11 marzo 2020
Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
(art. 2370, comma 4, c.c.)
MASSIMA

L’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina. Può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione. Ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio. Unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l’accertamento. Di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).
Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione. (o comunque nel medesimo luogo) Devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell’assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare. Con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione. Potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare. Con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

È lecita quindi la clausola statutaria che prevede la possibilità. Che l’assemblea ordinaria e straordinaria di una società di capitali si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi. Contigui o distanti. Audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

1 – sia consentito al presidente dell’assemblea. Anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti. Regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2 – sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

3 – sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

4 – siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società. Nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Seguendo il link è possibile ricevere uno schema di verbale di assemblea di SrL. Per l’approvazione del bilancio di esercizio, per società senza organo di controllo.

Per ogni esigenza ed assistenza più specifica come di consueto potete liberamente utilizzare il modulo di contatto gratuito che sta riscuotendo notevole successo:

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i magnifici sette del CCII

i magnifici sette del CCII

i magnifici sette del CCII

Ci rivolgiamo agli imprenditori ed i manager i quali pensano che l’aumento della pressione fiscale sia il peggior male per le imprese, ma a ben vedere con la scomparsa del fallimento e delle procedure concorsuali per come intese prima della istituzione del nuovo Codice Unico, non già del fallimento essendo passato proprio in disuso, anche il termine, saranno le attenzioni agli indici di bilancio da parte oltre che del fisco per le sue valutazioni, ma anche dalle banche ad esempio, le quali possono estrarre un RATING della vostra impresa e valutare eventuali rientri di affidamento, idem i fornitori, particolari clienti invece ricercano aziende in difficoltà alle quali dare la spallata finale,  grazie a questi indici di bilancio possono valutare la salute dell’impresa.

Bisogna quindi ben conoscere il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza quantomeno per non trovarsi impreparati, correggere le deficienze di bilancio attraverso l’analisi e la riclassificazione specifica secondo il tipo di attività.

Il nuovo codice sappiamo che prevede, la verifica di sette indici di bilancio i quali consentiranno di definire se l’impresa è insolvente o meno.

L’argomento non è di poco conto infatti il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in sigla CNDCEC ha predisposto, ai sensi dell’art. 13 co. 2 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII), il documento per la corretta elaborazione degli indici di allerta, trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico per l’approvazione definitiva e l’emanazione mediante apposito decreto.

Per i non addetti o meglio per la maggioranza degli imprenditori sarà utile segnare le fondamenta stabilite dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

il comma 1 dell’art. 13 del CCII testualmente recita:

“Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24”.

Dalla lettura della norma secondo il documento emanato dal CNDEC emerge il seguente assunto fondamentale:

  • gli indici hanno carattere strumentale rispetto agli indicatori di crisi definiti come “squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario”.
  • gli indici elaborati costituiscono segnali di crisi, ma non assumono da soli rilevanza sufficiente a fare ritenere sussistente uno stato di crisi.

Il legislatore stabilisce che gli indici “diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale” e che “sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi”.

Inoltre, il legislatore stabilisce che “costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi”.

Riassumendo, i fondamentali per l’impresa intenta a valutare la sua solvibilità sono:

  • gli Indicatori di crisi (indici i bilancio);
  • i Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

Occorrerà in futuro tenere ben presente che non sarà più possibile discriminare i pagamenti tra fornitori o dipendenti a discapito delle imposte o degli enti previdenziali.

Le situazioni di crisi individuate dal CNDCEC

Tenuto conto quindi degli individuati fondamenti di diritto sull’insolvenza delle imprese, il CNDCEC individua una sola discriminante tra le situazioni di crisi e precisamente :

  1. quelle che possono essere gestite ancora internamente all’impresa
  2. e quelle situazioni di crisi rilevante che comportano l’obbligo di segnalazione all’OCRI (organismo di composizione della crisi d’impresa).

I commercialisti tenutari delle scritture contabili per conto terzi a questo punto hanno delle responsabilità in seno alla segnalazione considerato il palese auto riciclaggio dell’impresa cliente nel solo caso di pagamenti in assenza di cassa i quali normalmente si coprono con le rimesse dei soci o dell’amministratore.

I casi di rilevante crisi che comportano la segnalazione all’OCRI sono i seguenti:

  1. l’assenza della sostenibilità del debito nei successivi sei mesi;
  2. il pregiudizio per la continuità aziendale nell’esercizio in corso o quanto meno per sei mesi;
  3. la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti.

Gli indici di allerta dello stato di crisi individuati dal CNDCEC

Il CNDCEC ha elaborato gli indici che facciano presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa da analizzare attraverso la precisa sequenza gerarchica e progressiva che segue:

  1. patrimonio netto negativo; Per le società di capitali è sufficiente che il patrimonio netto sia rilevato al di sotto del limite di legge;
  2. Rilevazione dell’indice da riclassificazione di bilancio DSCR (Debt Service Coverage Ratio), a sei mesi se inferiore a 1;

Qualora non sia disponibile il DSCR, sarà necessaria la coincidenza del superamento congiunto delle soglie previste per i seguenti cinque indici:

    1. sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
    2. adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
    3. ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
    4. liquidità immediata, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
    5. indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

Il CNDEC precisa inoltre che:

gli ultimi 5 indici hanno significato solo se contemporaneamente utilizzati, fornendo ciascuno, ove isolatamente considerato, solo viste parziali di eventuali indizi di crisi.

La valutazione unitaria richiesta dal Legislatore richiede perciò il contestuale superamento di tutte le 5 soglie stabilite per tali indici.

Gerarchia e progressione di rilevamento degli indici di allerta

Il sistema di indici applicato in sequenza gerarchica progressiva sarà correttamente eseguito partendo dalla rilevazione del patrimonio netto infatti il superamento del valore soglia del primo indice (patrimonio netto negativo) rende ipotizzabile la presenza della crisi.

In presenza di patrimonio netto positivo, si passa alla verifica del superamento del valore soglia del secondo indice il (DSCR).

L’indice è uno strumento che consente di valutare la sostenibilità dell’indebitamento il Debt Service Coverage Ratio, rapporta il cash flow prodotto dall’impresa, con gli impegni finanziari assunti in termini di quota capitale ed interesse oggetto di rimborso nell’orizzonte temporale considerato.

Se tale indice non è disponibile o attendibile, si passa all’analisi congiunta dei valori soglia dei successivi 5 indici.

Nel caso in cui gli ultimi 5 indici superino i valori soglia, si rende ipotizzabile lo stato di crisi.

Sarà a questo punto naturale valutare :

  1. l’origine della crisi;
  2. lo stato della crisi;
  3. la sua soluzione;
  4. i correttivi da intraprendere;
  5. i correttivi intrapresi
  6. possibilità della soluzione;
  7. conseguenze della soluzione.

Ove tutte le circostanze fossero di difficile applicazione se non impossibili allora l’unica attività possibile è la segnalazione all’OCRI.

in Conclusione

Anche nel caso in cui il risultato della suddetta analisi dia l’assenza di una ragionevole presunzione di stato di crisi, non si può escluderne la presenza viceversa anche quando gli indicatori evidenziano una situazione critica non è foriera di circostanze critiche per insolvenza .

Il documento del CNDCEC in argomento benché definitivo resta una bozza sino a che il MISE non lo avrà approvato, come prevede la legge (art. 13, co. 2 CCII).


ANTICIPIAMO IL LAVORO

basta verificare tempestivamente e costantemente i 7 indicatori di crisi del CNDCEC ed ottemperare alle nuove norme sulla prevenzione dell’insolvenza e della crisi d’impresa, attraverso l’impiego di tool semplici ed intuitivi capaci di evidenziare i risultati utili alla discriminazione per eseguire correttivi o comunicazioni.

– inserisci le voci di bilancio liberamente o mediante del file Excel rilasciato dalla Camera di Commercio;

– per ogni periodo inserito ottieni: il giudizio sulla ragionevole presenza o assenza dello stato di crisi d’impresa e il superamento delle soglie settoriali secondo i parametri CNDCEC.

Per ottenere maggiori informazioni basta compilare la form.

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