Società Semplice!

Società Semplice!

La società semplice (Ss) fa parte, insieme alla società in nome collettivo (snc) e alla società in accomandita semplice (sas), delle società di persone. Abbiamo avuto già modo di evidenziare i vantaggi attribuiti alle Ss dal Codice Civile nel precedente articolo reperibile al link ma vediamo anche i vantaggi secondo il codice dell’Esecuzione e le regole fiscali sui tributi locali e nazionali.
Concettualmente va evidenziato che la società semplice si differenzia dalle altre società per l’esclusione della possibilità di aver ad oggetto attività commerciali e per la conseguente esclusione:
1) dell’obbligo di tenere i libri e le altre scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. (salvo l’obbligo di rendiconto o riparto ai soci);
2) la soggezione a fallimento e alle altre procedure concorsuali (artt. 2221 c.c. e 1 del RD 16.3.42 n. 267, L. fall.).

La disciplina codicistica

della società semplice è contenuta negli artt. 2251 – 2290 c.c., suddivisi in sezioni concernenti:
il contratto sociale e le sue modificazioni;
i rapporti tra i soci;
i rapporti con i terzi;
lo scioglimento della società;
lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.
Tale disciplina rappresenta la “base” della normativa delle società personali, risultando applicabile, tramite la tecnica del rinvio, ove non derogata dalle norme specificamente dedicate ai singoli tipi societari, anche alla snc (art. 2293 c.c.) e alla sas (art. 2315 c.c.).
Secondo il nostro codice ponendo il vincolo di cessione delle quote dei soci a terzi previo gradimento e nulla osta del socio già partecipe alla società. Se nello statuto è previsto tale vincolo le quote dei soci NON sono pignorabili.
Dal punto di vista giuridico civile vediamo che la Ss offre protezione al patrimonio oggettiva perchè non può essa stessa essere attratta a fallimento, in quanto non persegue scopi commerciali quindi fuori da tale disciplina.

Altro presidio

Riguarda gli attacchi al singolo socio, contro il soggetto non si potrà chiedere la liquidazione della quota od altro previsto vincolo di pignoramento sulla sua partecipazione societaria. Apposto il vincolo nello Statuto.
Dal punto di vista fiscale la Ss rispetto alle altre società di persone offre i seguenti vantaggi.
Società Semplice! Imposte Indirette
Ai sensi dell’art. 4 co. 2 n. 2) del DPR 633/72, si considerano effettuate nell’esercizio d’impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, fra l’altro, da società semplici che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole.
Se invece la società non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di dette attività (art. 4 co. 4 del DPR 633/72).
Pertanto, per le operazioni effettuate da società semplici non si applica la presunzione assoluta di commercialità ai fini IVA ex art. 4 co. 1 n. 1) del DPR 633/72.
Tuttavia, poiché ai fini civilistici le società semplici non possono svolgere attività “commerciali” di cui all’art. 2195 c.c., la disposizione di cui all’art. 4 co. 2 n. 2) del DPR 633/72 deve considerarsi limitata al solo svolgimento di attività agricole.
In base all’art. 5 del DPR 633/72, invece, l’attività di lavoro autonomo svolta per professione abituale da parte di società semplici rientra nell’esercizio di arti o professioni.
Ne deriva che le società semplici si considerano soggetti passivi IVA quando esercitano attività di lavoro autonomo o attività agricole.
Se invece hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni, si considera che esse non svolgano attività rilevante ai fini IVA (circ. 26/E/2016, capitolo III, parte II; circ. 37/E/2016; circ. 40/E/2002).

Società Semplice! Imposte Dirette

Le società semplici imputano ai soci, in misura proporzionale, i redditi e le perdite secondo il regime della trasparenza fiscale, di cui all’art. 5 del TUIR.
Holding di partecipazioni
La società semplice, avente come oggetto sociale la gestione statica di partecipazioni, non è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi se nel corso del periodo di imposta non ha conseguito alcun reddito, in quanto non ha ricevuto dividendi o trasferito partecipazioni (DRE Piemonte 7.4.2017 n. 901-171/2017).
Inoltre, si segnala che, secondo la risposta interpello della DRE Piemonte 4.7.2019 n. 901-384/2019, le società semplici “holding” non sono tenute alle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l’Anagrafe tributaria.
Soggettività IVIE Imposta sul valore degli immobili situati all’estero ed IVAFE relativa al pagamento delle nuove imposte sul valore degli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero.
A partire dall’1.1.2020, anche le società semplici sono tenute ad assolvere l’IVIE e l’IVAFE sugli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero.

Determinazione del reddito della società semplice

Ai sensi dell’art. 2249 c.c., alla società semplice è precluso l’esercizio di attività commerciali.
Considerato che dette società non possono produrre redditi di impresa e redditi da lavoro dipendente, guardando all’attività effettivamente esercitata dalla società semplice, i redditi potenzialmente realizzabili dalle società semplici sono i seguenti:
1) fondiari;
2) di capitale;
3) di lavoro autonomo;
4) diversi.
5) derivanti da immobili detenuti da società semplici.
Le componenti di reddito derivanti dagli immobili posseduti da società semplici rilevano fiscalmente secondo i criteri propri dei redditi fondiari, indicati agli artt. da 25 a 43 del TUIR.
Secondo quanto si riscontra nelle istruzioni al modello REDDITI SP, si applica l’art. 41 del TUIR che comporta l’incremento di un terzo della rendita catastale da dichiarare nei casi in cui le unità immobiliari siano tenute a disposizione.
L’art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011 stabilisce che l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.
Quindi, salvo alcune eccezioni:

  • per gli immobili non locati, è dovuta l’IMU, ma il reddito fondiario prodotto dalla società non risulta imponibile IRPEF per i soci;
  • per gli immobili locati a terzi è prevista, nello stesso tempo sia l’IMU, sia la concorrenza al reddito che sarà imputato ai soci del reddito fondiario prodotto.
  • Dividendi percepiti da società semplici.

Gli utili percepiti dalle società semplici residenti.

Non sono mai stati soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ex art. 27 co. 1 del DPR 600/73 sui dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate (circ. n. 26/2004, § 3.1).
Tutti i dividendi (su partecipazioni qualificate o non qualificate) concorrevano al reddito imponibile IRPEF parzialmente (per il 40%, il 49,72% o il 58,14%).
Con la riforma della disciplina ad opera della L. 205/2017 che ha abrogato il primo periodo del co. 1 dell’art. 47 del TUIR, gli utili percepiti da società semplice (su partecipazioni qualificate e non qualificate) si dovevano considerare integralmente concorrenti al reddito imponibile (cfr. modello REDDITI SP).
Tuttavia, l’art. 32-quater del DL 124/2019 convertito ha colmato questa lacuna normativa, stabilendo che i dividendi corrisposti alle società semplici dal 25.12.2019 si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.
Questa norma si applica per i dividendi distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società. Pertanto:
1) per la quota imputabile ai soggetti IRES, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
2) per la quota imputabile alle imprese individuali ed alle società di persone commerciali, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;
3) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

La ritenuta a titolo d’imposta

Menzionata nell’ultimo punto deve essere operata dalle società e dagli enti commerciali residenti sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.
La norma è stata successivamente integrata dall’art. 28 del DL 8.4.2020 n. 23 (conv. L. 40/2020), il quale ha previsto:
la conferma dell’integrale imposizione per i dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata;
l’applicazione della ritenuta del 26% o dell’1,20% ex art. 27 del DPR 600/73 per i soci non residenti delle società semplici che percepiscono dividendi;
l’integrale imponibilità dei dividendi per la quota riferibile ai soci enti non commerciali.
Le disposizioni del DL 23/2020 si applicano ai dividendi percepiti a partire dall’1.1.2020 Tuttavia, in via transitoria, alle distribuzioni derivanti da utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2019 e deliberate entro il 31.12.2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dalla L 205/2017.
Applicando il regime transitorio, quindi, i dividendi percepiti dalla società semplice (su partecipazioni qualificate o non qualificate) concorrono al reddito dei soci nel limite:
1) del 40%, per gli utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2007;
2) del 49,72%, per gli utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all’esercizio in corso al 31.12.2016;
3) del 58,14%, per gli utili formatisi dall’esercizio in corso al 31.12.2017 e fino all’esercizio in corso al 31.12.2019.
Secondo quanto riportato dalle istruzioni al modello REDDITI 2020 SP e muovendo dai commenti della circ. Assonime 9.11.2020 n. 28, il regime transitorio sopra riportato dovrebbe valere anche per i dividendi percepiti dall’1.1.2019 al 31.12.2019.

Interessi percepiti da società semplici

Le società semplici sono soggette:
all’imposta sostitutiva del 26% di cui al DLgs. 1.4.96 n. 239 sugli interessi percepiti dalle obbligazioni emesse dai c.d. “grandi emittenti” (ad esempio, banche e società quotate);
dalla ritenuta a titolo di imposta del 26% applicata sugli interessi relativi alle altre tipologie di obbligazioni (per i titoli pubblici l’aliquota è del 12,50%), ai depositi ed ai conti correnti bancari e postali ai sensi dell’art. 26 co. 2 e 4 del DPR 600/73.
Inoltre, la società semplice subisce una ritenuta a titolo di acconto in ragione della percezione degli altri redditi di capitale indicati all’art. 26 co. 5 del DPR 600/73 (ad es. gli interessi dei finanziamenti dei soci, ecc.).

Società Semplice! Plusvalenze immobiliari

Le plusvalenze realizzate dalla società semplice a seguito di cessione onerosa di fabbricati e di terreni sono soggette agli artt. 67 e 68 del TUIR, ossia alle medesime regole previste per le persone fisiche non imprenditori.
Pertanto, la cessione a titolo oneroso di fabbricati genera un reddito diverso imponibile, qualora:
la vendita avvenga entro 5 anni dalla costruzione o dall’acquisto;
il corrispettivo percepito superi il costo storico di acquisto o costruzione.
In presenza di beni immobili (diversi dalle aree edificabili) posseduti da più di 5 anni, non sussiste alcun presupposto impositivo, e, quindi, la relativa cessione non determina alcun reddito imponibile per la società semplice.
La successiva distribuzione delle somme derivanti dalla predetta cessione, peraltro, non determina tassazione in capo ai soci: per questi, infatti, emerge materia imponibile, non sulla base dei redditi distribuiti, bensì in relazione ai redditi prodotti dalla società ed imputati per effetto del principio di trasparenza.
Queste conclusioni valgono anche nel caso:
di scioglimento della società semplice con assegnazione degli immobili ai soci;
di cessione degli immobili (posseduti da più di 5 anni e diversi dalle aree edificabili) da parte della società semplice e di attribuzione del ricavato ai soci in sede di scioglimento della società.
“cfr. Interpelli DRE Piemonte 29.9.2017 n. 901-526/2017 e DRE Lombardia 22.4.2013 n. 904-91/2013.”

Società Semplice! Plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria

Alle plusvalenze di natura finanziaria realizzate dalle società semplici si applicano le regole del regime dei c.d. capital gain, previsto per i contribuenti IRPEF non imprenditori.
Con riferimento ai redditi diversi realizzati dall’1.1.2019, per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualificate e non qualificate) si applica l’imposta sostitutiva del 26%.
Società Semplice! Oneri deducibili
Nella dichiarazione dei redditi della società semplice possono essere riportati gli oneri e le spese, sostenuti direttamente dalla società, deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci, nella medesima proporzione prevista per gli utili.
Ai sensi dell’art. 10 co 3 del TUIR, si tratta:

delle somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali (lett. f);

dei contributi, delle donazioni e delle oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative (lett. g);

delle indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione (lett. h).
Oneri detraibili
Secondo l’art. 15 co. 3 del TUIR, in relazione ad alcuni oneri previsti dal medesimo articolo e sostenuti dalle società semplici, la relativa detrazione d’imposta del 19% spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nell’art. 5 del TUIR ai fini dell’imputazione del reddito.
La tabella riporta gli oneri, previsti dal co. 1 del medesimo art. 15 del TUIR, per i quali si applica la suddetta disciplina.
Art. 15 co. 1 del TUIR

Società Semplice! Spesa detraibile Lett.:

a) Interessi pagati su prestiti o mutui agrari
g) Spese sostenute per il restauro o la manutenzione dei beni vincolati
h) e h-bis) Erogazioni liberali in denaro e le cessioni gratuite di beni a favore degli enti che operano nel settore culturale e artistico
i) Erogazioni liberali in denaro a favore degli enti che operano nel settore dello spettacolo
i-bis Le quote associative alle società di mutuo soccorso
Come indicato dalle istruzioni alla compilazione del modello REDDITI SP, per gli oneri di cui alle lett. h) e i) vanno escluse le erogazioni che danno diritto al credito d’imposta di cui all’art. 1 del DL 31.5.2014 n. 83, conv. L. 29.7.2014 n. 106 (c.d. Art bonus).
Ulteriori detrazioni dall’imposta, inoltre, sono disciplinate da altre disposizioni normative, di seguito elencate.

Società Semplice! Spesa detraibile

Art. 16-bis del TUIR e art. 16 del DL 63/2013
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e quelle relative ad interventi antisismici.Art. 1 co. 344 – 349 della L. 27.12.2006 n. 296 e art. 14 del DL 63/2013.

Spese relative ad interventi di riqualificazione energetica.
Art. 14 co. 2-quater.1 del DL 63/2013
Lavori antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Art. 1 co. 12-15 della L. 27.12.2017 n. 205
Spese riguardanti gli interventi di “sistemazione a verde” (c.d. “bonus verde”)
Art. 25 del DLgs. 29.6.96 n. 367.

Erogazioni liberali

In denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato
Art. 1 della L. 18.2.99 n. 28
Erogazioni liberali a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”.
Art. 138 co. 14 della L. 23.12.2000 n. 388
Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari.
Art. 1 co. 4 del DL 31.12.96 n. 669 (conv. L. 30/97) e DM 22.3.97
Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione per mutui stipulati nel 1997 per l’effettuazione di interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.
Art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63 (conv. L. 90/2013)
Spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, con determinate caratteristiche, finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” (c.d. “bonus mobili”).
Art. 29 del DL 18.10.2012 n. 179 (conv. L. 17.12.2012)
Somme investite in imprese start up innovative.

Imputazione del reddito della società semplice ai soci

Il reddito prodotto dalla società semplice è ripartito in modo automatico, secondo i criteri della “trasparenza fiscale”, tra i soci che risultano tali alla chiusura del periodo d’imposta:

Nello stesso periodo di produzione del reddito;

In proporzione alle quote di partecipazione agli utili;

Indipendentemente dalla effettiva percezione.
Tale principio interessa, inoltre, le perdite, le ritenute subite ed i crediti d’imposta, i quali vengono attribuiti secondo il medesimo criterio, cioè in proporzione alle quote di partecipazione agli utili (cfr. Miele L., Russo V., Saccaro M., Scappini L., Vial E., Vio R. “Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi”, Euroconference, Verona, 2013, p. 36).
Tali elementi devono risultare da un apposito prospetto di riparto ed attribuzione che la società semplice deve rilasciare a ciascun socio.
Riattribuzione alla società semplice delle ritenute IRPEF da parte dei soci
Anche con riferimento alle società semplici, è ammessa la possibilità di re attribuire le ritenute che residuano dopo il loro scomputo, dall’IRPEF dovuta dai soci o associati, in analogia a quanto previsto per le associazioni tra professionisti.

LEGGE BILANCIO 2022: novità

LEGGE BILANCIO 2022: novità fiscali; lavoro casa bonus edilizia incentivi per le imprese 2022

LEGGE BILANCIO 2022: novità fiscali.

Per ricordare il contenuto di quella del 2021 basta seguire Legge di Bilancio 2021. La Legge di bilancio 2022, ha dato avvio alla mini riforma fiscale con la riduzione delle aliquote Irpef passate da cinque a quattro scaglioni. Ha rafforzato le detrazioni dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e degli autonomi.

Ha però fermato per altri 12 mesi le Plastic e Sugar Tax. Rafforzando il fondo di garanzia per le PMI sono stati prolungati i bonus legati a Transizione 4.0.

Sono queste alcune delle importanti novità contenute nella legge di bilancio 2022.

Inoltre, con il provvedimento è stata rifinanziata  per euro 900 milioni, fino al 2027. La “Nuova Sabatini”, ripristinata l’erogazione in più quote, con la possibilità di ricevere l’intero importo in un’unica tranche:

Con il fine di favorire la liquidità delle aziende.
Il credito d’imposta per i beni tecnologici 4.0 (l’ex “iperammortamento”). Viene prorogato al 2025. Nella misura del 20% per la quota di spesa fino a euro 2,5 milioni. Del 10% tra euro 2,5 e 10 milioni e del 5% oltre euro 10 milioni. Comunque fino a euro 20 milioni.

Il 2022 sarà, dunque, l’ultimo anno utile per usufruire del credito d’imposta per i beni strumentali tradizionali (l’ex “superammortamento”), con aliquota al 6%.

Abbiamo a cuore la evolvenda materia fiscale, con l’ausilio dei collaboratori di studio. Impiegati per argomenti (pari opportunità, Diritto amministrativo, fisco, lavoro, incentivi imprese, casa e bonus edilizia). Operiamo una attenta selezione, dei quesiti posti da internet. I quali con l’analisi di tutte le novità di interesse professionale, ed i riferimenti legislativi normativi possono essere gratuitamente risolti. Semplicemente compilando la form che segue.

LEGGE BILANCIO 2022: novità fiscali.

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Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Lo slittamento del termine, si è reso necessario per le difficoltà incontrate dagli enti, nella stesura di uno Stato Patrimoniale coerente con l’attività sociale e soprattutto che tenga conto di una eventuale devoluzione allo stato in caso di scioglimento.
Pensato anche per facilitare gli enti che ancora devono provvedere ad apportare le modifiche allo statuto con l’assemblea ordinaria, successivamente ricordiamo non sarà più possibile modificare gli statuti con l’assemblea ordinaria, ma necessiterà l’intervento del notaio in assemblea straordinaria per superare i controlli da parte degli uffici del Runts.
Il 23 novembre 2021
Avrebbe dovuto quindi iniziare la fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle:
organizzazioni di volontariato (ODV) e delle
associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS.
Al trasferimento, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statali e regionali.
Per le ONLUS, l’Agenzia delle Entrate concorderà con il Ministero le modalità di  comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data d’iscrizione.
Sempre dal momento in cui partirà effettivamente il RUNTS ricordiamo che non sarà più possibile richiedere l’iscrizione ai registri delle ODV e delle APS o all’anagrafe delle Onlus.

Gli enti di nuova iscrizione

Potranno richiedere l’iscrizione al RUNTS esclusivamente in via telematica sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con UNIONCAMERE, raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it, oppure potranno rivolgersi ad un  Commercialista Iscritto all’Ordine Provinciale, per eseguire correttamente tutte le procedure in relazione alle caratteristiche soggettive dell’ente da iscrivere.

Abbiamo già avuto modo di approfondire il nuovo testo dello Statuto da Adottare per gli enti del terzo settore, nel precedente articolo in questa occasione vogliamo concentrarci sulla necessita di redigere uno Stato Patrimoniale dell’ente, redatto alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A tutela della governance dell’ente,

Sarà necessaria anche la nostra attività di Revisione Legale, per convalidare i requisiti ed attestare la congruità dello Stato Patrimoniale.

Ricordiamo che in caso di scioglimento dell’ente, il patrimonio andrà devoluto allo Stato per scopi sociali.

Per ogni approfondimento su forme e modalità di iscrizione al RUNTS fate riferimento a questo interessante articolo dal sito cantiereterzosettore.it.


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Sconto in fattura; Detrazioni per la casa

Sconto in fattura; Detrazioni per la casa:

Mentre la proroga del Superbonus 110 per cento (D.L. 34/2020) per le estensioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 attende il sì definitivo dall’UE, già si parla di estensione al 2023, i detentori di immobili residenziali che non possiedono i requisiti di accesso per la riqualificazione energetica degli edifici al 110, possono contare su valide alternative.

Attualmente, i bonus fiscali dedicati alla casa sono così denominati:

Bonus Ristrutturazioni 50%;
Ecobonus 50-65%;
Sismabonus ordinario;
Bonus Facciate;

Secondo l’articolo 121 del Decreto Rilancio, tutte le agevolazioni fiscali, incluso il Superbonus, possono essere fruite secondo tre opzioni a scelta del beneficiario, due delle quali stanno rivoluzionando il concetto di beneficio fiscale rendendolo lo stesso in breve tempo monetizzato.

Incentivi fiscali casa: 3 opzioni super

Grazie al Decreto Rilancio, le tre opzioni di recupero fiscale, hanno assunto la seguente forma:

– Detrazione diretta in 5 quote annuali, maggiorata al 110% e non più in 10, novità che modifica l’aspetto temporale, notevolmente ridotto;
– Contributo sotto forma di sconto in fattura immediato sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore degli interventi che può recuperarlo sotto forma di credito d’imposta, e cederlo successivamente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
– Trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, ma con la novità di poterlo cedere successivamente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L’intervallo temporale in cui tali incentivi resteranno in vigore non è lo stesso per tutte le aliquote, potenziate e non.

È importante fare la distinzione operativo temporale.

Sconto in fattura 50%: sta per terminare?

Questa trasformazione di tutte le detrazioni fiscali dedicate alle ristrutturazioni casa, si applica a spese sostenute negli anni 2020-21, ma come precisa il comma 7 bis, dell’art.1 del L. 178/2020 le eccezioni riguardanti il 2022 si riferiscono solo agli interventi in Superbonus 110 per cento.
Si conferma quindi, ad oggi, salvo nuova modifica della legislazione, la data del 31/12/2021 come termine per l’esercizio delle due opzioni alternative alla detrazione IRPEF in quote annuali.
Non essendo al momento prevista alcuna proroga che interessi lo sconto in fattura e la cessione del credito per i bonus edilizi ordinari, è opportuno considerare che siamo giunti ormai alla fine dell’anno e queste agevolazioni fiscali di tutto rispetto, potrebbero aver vita breve entro il 31/12/2021.
Coloro che stanno pensando di efficientare energeticamente la propria casa, senza imbarcarsi nel Superbonus, fanno bene a pianificare adesso i lavori approfittando della grossa opportunità.

Ma come sfruttare al meglio quest’offerta a tempo?

Bonus Ristrutturazioni: come funziona per il fotovoltaico?

L’installazione di un impianto fotovoltaico per edifici esistenti gode di Iva agevolata al 10% e beneficia della detrazione al 50%.
Sconto in fattura al 50%: un vantaggio concreto.

Oltre alla ristrutturazione e al recupero edilizio, alla manutenzione straordinaria ed alla rimozione barriere architettoniche, il Bonus ristrutturazioni (Art. 16-bis del T.U.I.R., DPR 917/1986) agevola interventi per il conseguimento del risparmio energetico in favore della sostenibilità.
Tra questi, rientra l’installazione di un impianto fotovoltaico e/o di un sistema di accumulo di energia, che gode di IVA agevolata al 10% per un tetto massimo di spesa di 96.000 euro.

L’ intervento, essenziale per ottenere l’indipendenza energetica ed abbattere i propri consumi, non è da confondere con interventi di risparmio energetico di cui è oggetto l’impianto termico di casa, agevolati con aliquota al 65%, dei quali abbiamo ampiamente parlato in passato in questo Blog.

Grazie allo sconto in fattura, il costo effettivo di un impianto fotovoltaico e/o di un sistema di accumulo viene dimezzato con tempi di rientro dell’investimento ancora più vantaggiosi: il valore massimo detraibile o, immediatamente scontabile, corrisponde a ben 48.000,00 euro per immobile.
Infine, ultima considerazione ma non per ordine di importanza, non è necessario accontentarsi di un prodotto mediocre: oggi, è possibile richiedere l’opzione sconto in fattura al 50% per installare un impianto fotovoltaico e/o un accumulatore di energia.
Per saperne di più, quantificare il risparmio energetico conseguibile, e richiedere un preventivo, basta contattare i nostri uffici.

Sconto in fattura; Detrazioni per la casa

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Scopriamo la Società semplice

Scopriamo la Società semplice

Spesso si tende a ritenere che complicando le attività si raggiungono i migliori risultati, ma sicuramente così non è.

In caso di costituzione di una società nessuno pensa alla sua funzione ma si tende a concentrarsi esclusivamente sulle responsabilità e sul coinvolgimento del patrimonio personale dei soci con i fatti e le obbligazioni della società.
A ben vedere però la prima domanda da porsi quando si costituisce una società è se la stessa dovrà vivere del proprio lavoro, o più semplicemente dovrà amministrare un patrimonio.

Tutte le aziende commerciali o di servizi dotate di patrimonio immobiliare operano nell’errore  sbagliando clamorosamente approccio tributario

I nuovi indici di bilancio i famosi DSCR e l’analisi del rating ormai ci hanno convinto che l’impresa che pone il suo patrimonio a garanzia delle obbligazioni commerciali, commette un grave errore finanziario e soprattutto gli amministratori di quella società eccedono nella prudenza, ponendo il patrimonio sociale inutilmente a rischio.

Altro che trust e legge di Jersey il nostro Codice prevede la protezione del patrimonio semplice e funzionale anche al risparmio fiscale.

Vediamo perchè.

Prima di andare nel dettaglio dell’analisi dei vantaggi legati alla costituzione della società semplice va detto della previsione statutaria sulla non sequestrabilità o della non pignorabilità della quota del socio, a tal uopo occorre evidenziare che, per il perfezionamento dello strumento legato alla protezione patrimoniale occorre costituire la società semplice prima che vi siano pericoli di aggressione da parte di terzi.

Infatti, non si deve mai dimenticare che proteggere il patrimonio significa prevenire le possibili aggressioni, perché se si intervenisse quando ormai è troppo tardi, potrebbe esserci sempre la possibilità di attivare possibili azioni revocatorie; ricordiamo che la revocatoria ordinaria si estingue in cinque anni dal compimento dell’atto nello specifico dal conferimento.
Per i contabili l’invito è a leggere “Le scritture contabili e il bilancio delle società di persone” ottimo lavoro del Prof. Quattrocchio dell’Università di Torino, il quale ripercorrendo gli aspetti civili della struttura societaria, ci spiega la differenza tra rendiconto e bilancio e quale tipo di rendiconto-bilancio redigere in occasione di un particolare tipo di società semplice.
In conseguenza della non obbligatorietà del rendiconto-bilancio.

Modificabilità del contratto sociale con consenso unanime, nella società semplice

Riguardo la tutela della posizione del socio dal suo creditore particolare bisogna favorire l’analisi delle disposizioni civilistiche.

Sul punto occorre analizzare quanto dispone l’art. 2252 c.c., il quale prevede che “il contratto sociale può essere modificato soltanto attraverso il consenso di tutti i soci, se non è disposto diversamente“.

Ciò significa che nella società semplice come nelle altre società di persone è necessario il consenso di tutti i soci per modificare i patti sociali.

La modifica o trasferimento della quota nelle società di persone comporta la modifica della compagine soggettiva come identificata nell’atto costitutivo e caratterizzata dalla scelta personale e fiduciaria dei singoli soci, per questo la modifica rimane assoggettata alla necessità del consenso unanime dei soci ai sensi dell’art. 2252 c.c.

Questa situazione di fatto rende impossibile l’esecuzione forzata della quota del socio, almeno fino allo scioglimento della società per volontà dei soci e alla liquidazione pecuniaria delle rispettive quote.

Questo significa che è necessario il consenso unanime dei soci esistenti per l’introduzione di nuovi soci, così come non potrebbero essere sostituiti i soci esistenti, se non con il consenso e l’unanimità dei precedenti soci.

Riassumendo; nello statuto della società semplice che preveda limiti alla libera circolazione delle partecipazioni, non è possibile ottenere l’esecuzione forzata della quota di uno o più soci, durante la vita della società.

All’interno delle società di persone la quota sociale ha una valenza diversa da quella che si possiede nelle società di capitali.

Nella società di persone la quota rappresenta la misura della partecipazione del socio ai diritti ed agli obblighi relativi al rapporto sociale, intrinsecamente legata alla persona del socio stesso. Il medesimo socio rappresenta l’insostituibile parte animata della società la sua componente imprescindibile per il corretto funzionamento, verso il raggiungimento dello scopo sociale.

A proposito del Regime fiscale degli utili distribuiti dalla società semplice va tenuto principalmente conto che;

Gli utili distribuiti alle società semplici vanno imputati ai soci per trasparenza e seguono il regime diverso a seconda del socio percipiente per inserirli in dichiarazione si procede alle modalità che seguono tenuto conto che il 25 dicembre 2019 con l’art. 32-quater del decreto legge n. 124 del 2019 fu modificata la tassazione degli utili distribuiti alle società semplici in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione.

Fissando così il concetto della tassazione per trasparenza in capo al socio percettore.

Il regime fiscale della trasparenza in capo al socio percettore segue la sua natura giuridica e varia a seconda che si tratti di:

  • persone fisiche;
  • impresa individuale o società di persone;
  • soggetti IRES.

Va inoltre ricordato che :

  • i redditi sono imputati a ciascun socio pro quota, indipendentemente dalla effettiva percezione, unica condizione é l’approvazione del rendiconto dell’amministratore;
  • Le società semplici, non possono esercitare attività di tipo commerciale.

L’articolo 32-quater del D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020), convertito in Legge n. 157/2019 stabilisce la imposizione per trasparenza e pertanto i dividendi sono imputati ai soci e seguono la tassazione propria di ciascuno di essi.

Il trattamento fiscale degli utili che sono distribuiti dalle società semplici è differenziato, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione la società opera, la disposizione fiscale riguarda anche le somme o i beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale dalle società ed agli enti IRES residenti in Italia, secondo la provenienza.

Scopriamo la Società semplice Di conseguenza:

  • con riferimento alla quota di dividendi che è imputabile ai soggetti IRES, tenuti all’applicazione dell’art. 89 del TUIR, i dividendi attribuiti dalla società semplice sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare e vanno indicati nella dichiarazione al quadro SC al rigo RF58;
  • per la quota imputabile a soggetti titolari di reddito d’impresa, tenuti all’applicazione dell’articolo 59 TUIR, i dividendi attribuiti dalle società semplici sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare e vanno indicati nella dichiarazione dei redditi nei righi RF58, per le imprese in contabilità ordinaria oppure RG 26 per le imprese in contabilità semplificata;
  • per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del TUIR, i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta secca, nella misura del 26 per cento.

In sostanza si applica la modalità di tassazione che sarebbe operativa secondo la natura del soggetto percettore, anche ove non vi fosse il tramite della società.

Cosa dovrebbe contenere il contratto sociale di una società semplice per essere efficace.

  1. l’atto costitutivo di una società semplice
  2. Punti fondamentali dell’ atto costitutivo

Scopriamo la Società semplice l’atto costitutivo di una società semplice

L’atto costitutivo rappresenta il momento in cui almeno due persone sia fisiche che giuridiche, si accordano sulla costituzione di una S.s. e serve a regolare tutti i diritti e gli obblighi che i soci hanno sia tra loro che nei confronti della stessa società, ovvero verso i terzi.

Ma e soprattutto nei confronti del raggiungimento dello scopo sociale.

Siccome lo statuto della S.s. rappresenta l’accordo dei fondatori per la gestione della società e consentirle di raggiungere lo scopo sociale. Lo statuto della S.s. è anche rappresentato o definito “contratto”, la sua redazione non comporta esclusivamente la forma scritta, ma in caso i soci intendano conferire beni immobili è obbligatoria sia la forma scritta che l’atto pubblico.

La legge deduce l’esistenza di una società semplice anche solo tramite comportamento concludente ovvero per facta concludentia dei soci.

Ovvero dalla manifestazione tacita di una volontà di gestione. È infatti possibile limitarsi a stabilire un accordo di natura verbale per concretare una S.s. di fatto, tuttavia se dovessero insorgere complicazioni interne alla società sarà decisamente più complicato fare fede agli accordi presi, poiché formulati esclusivamente a voce.

Pertanto la stesura di un atto o contratto costitutivo comunemente indicato come statuto in forma scritta rende molto più facile il lavoro all’interno anche di una società semplice.

Ciò è dovuto principalmente al fatto che la legge non dà disposizioni precise, perciò l’atto costitutivo può aiutare a colmare quelle lacune lasciate dalla legge aiutando così a prevenire ambiguità e conflitti interni.

Il contratto sociale scritto di una società semplice è obbligatorio ai sensi dell’articolo 1350 del Codice civile solo se i soci conferiscono beni mobili o altri diritti reali immobiliari.

In linea di principio, tuttavia, raccomandiamo che ogni S.s. rediga per iscritto un atto costitutivo, i soci preventivamente alla firma lo sottopongano alla verifica di un notaio di un avvocato o meglio di un Commercialista.

I soci possono trarre grande beneficio dalla costituzione di una società semplice con atto scritto, il quale comprende sia l’atto costitutivo sia lo statuto, attraverso i patti contenuti.

Nell’Atto Costitutivo viene definita prima di tutto l’attività economica ma non commerciale che i soci intendono esercitare insieme; inoltre vengono determinati i conferimenti, i criteri di ripartizione degli utili e delle perdite, il potere degli amministratori e tutte le altre indicazioni che ritengono opportune.

Da non dimenticare la previsione statutaria del vincolo di trasferimento delle quote.

L’importanza dell’accordo scritto in quanto documento legale di riferimento si rivela in particolar modo utile al presentarsi di una delle seguenti situazioni:

  • Situazione economica svantaggiosa: in tempi di crisi il contratto può servire a regolare la distribuzione delle competenze;
  • Conflitti tra soci: conflitti di interesse e divergenze personali possono mettere a repentaglio l’esistenza della S.s.;
  • Distribuzione degli utili: un accordo scritto diventa praticamente indispensabile in caso di profitto da distribuire tra i soci se pur procurato da uno solo;
  • Scioglimento della S.s.: se i soci concordano sul fatto che la S.s. debba essere sciolta, senza un accordo scritto non è chiaro l’esatto svolgimento di tale processo, ma soprattutto la sua possibilità di soluzione.

Scopriamo la Società semplice Punti fondamentali dell’atto costitutivo

Come già accennato, nella pratica l’atto costitutivo è associato lo statuto che rappresenta l’accordo scritto nei patti sociali. Il primo definisce la volontà di creare la società, mentre il secondo ne regolamenta la gestione. Un accordo scritto che regolamenta una S.s. deve contenere:

  • I dati dei soci
  • La ragione sociale e la sede della S.s.
  • L’oggetto sociale
  • La natura, l’ammontare e l’attribuzione dei conferimenti
  • L’organizzazione amministrativa
  • La durata della società
  • Le norme sulla distribuzione degli utili/perdite
  • Le preclusioni sul trasferimento delle partecipazioni
  • Le regole per la rescissione o lo scioglimento
 Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti suscettibili di valutazione economica determinati nel contratto sociale.
Quando i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci sono obbligati a conferire, in parti uguali, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale. Così recita l’articolo 2253 del Codice civile il quale con questa formulazione rimarca l’importanza dell’impegno preso verso il conferimento. Impegno assunto con la costituzione della società semplice.
Vediamo cosa deve contenere esattamente il documento.
Sul web si trovano diversi esempi di contratti sociali per società semplici da scaricare gratuitamente. Accertatevi però che affrontino tutti gli aspetti importanti per la costituzione della vostra S.s.

Scopriamo la Società semplice Ragione sociale

Una società semplice è definita dal suo scopo, la vera ragione per cui le persone si riuniscono per formare una S.s.
Nel contratto questo punto deve essere in cima e rappresentare il credo vincolante della società.
A tal fine è necessario definirlo nel modo più comune possibile, in quanto si applica in ugual misura a tutti i soci.
Va usata una formulazione più chiara e semplice possibile: descrivendo nel modo più breve e preciso possibile ciò che la S.s. vuole essere e lo scopo che si prevede di raggiungere, possibilmente servendosi di un solo e corto periodo.
La ragione sociale può essere associata oppure seguire la denominazione e la sede legale della società nel primo paragrafo tra i patti dello statuto o contratto sociale.

Scopriamo la Società semplice Conferimenti dei soci

Come contenuto nell’articolo 2253 cc. sopra citato, ogni socio si prende l’impegno con l’apporto di beni e servizi di lavorare per raggiungere lo scopo comune della società.

Scopriamo la Società semplice. Nello specifico si fa riferimento a:

  • beni mobili o immobili
  • denaro
  • crediti
  • attività lavorativa

Tutto ciò indica il capitale sociale e come è stato conferito.

Scopriamo la Società semplice Ripartizione degli utili e delle perdite

Dopo aver approvato il rendiconto compreso del prospetto di riparto, ogni socio detiene il diritto di riscuotere la propria parte di utile, a meno che non sia stato deciso diversamente, come nel caso di conferimenti disuguali da parte dei singoli soci.

Nell’atto costitutivo si andrà a regolamentare il criterio di ripartizione degli utili. Se non si fa, ci pensa la legge a definire la ripartizione nel modo seguente:

  • ciascuno dei soci detiene il diritto di percepire parte degli utili, in proporzione al suo conferimento;
  • salvo quanto specificato nell’atto costitutivo, i conferimenti sono ritenuti pari ed uguali per tutti i soci;
  • se il conferimento è rappresentato da attività lavorativa o servizi, l’utile da ripartire va calcolato in mediazione preventiva oppure da un giudice secondo un principio di equità.

Scopriamo la Società semplice Amministrazione

L’amministrazione della società deve avere come unico fine quello di agire per realizzare l’attività economica e lavorare per ottenere lo scopo della società tramite i cosiddetti atti di gestione.

E’ possibile scegliere tra i diversi tipi di amministrazione:

  • disgiunta: ogni socio ricopre separatamente un ruolo amministrativo;
  • congiunta: qualsiasi atto di gestione va effettuato previo consenso di tutti i soci;
  • mista: si possono stabilire diverse categorie di atti di gestione per cui variano i ruoli amministrativi;
  • amministratore unico: un solo amministratore.

Durata

Si può decidere di dare una vita limitata alla società semplice, definendo già in anticipo la data del suo scioglimento.
In alternativa è possibile stabilire che la S.s. esista finché non venga conseguito il suo oggetto sociale.

Le informazioni contenute in questo articolo sono da considerarsi a titolo conoscitivo e non rappresentano attività di consulenza specifica, richiedibile gratuitamente compilando il form che segue.

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I redditi da capitale derivano da rendite finanziarie

I redditi da capitale sono tutti quei redditi che derivano da rendite finanziarie di varia natura e dai dividendi da partecipazione.

I redditi da capitale derivano da rendite finanziarie

Unica tassazione al 26%

Anche se non sai distinguere il tipo di partecipazione in tuo possesso non hai alcun problema.

Infatti, per gli utili maturati nel 2021. Che tu sia in possesso di una partecipazione qualificata o non qualificata, viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%. In capo alla società.

La ritenuta, come detto, è in capo alla società, e tu socio non devi assolutamente fare nulla. Perché questi dividendi, essendo già tassati, non li devi indicare nemmeno nella dichiarazione dei redditi.

I dividendi essendo sottoposti a ritenuta a titolo d’imposta, come tale, viene pagata direttamente da chi effettua l’erogazione e va a rappresentare tutta l’imposta dovuta.

In questo caso, essendo la società ad erogare gli utili, è lei a versare la ritenuta del 26%.

Se i dividendi sono distribuiti a persona fisica?

Quanto detto succede solo se la tassazione riguarda i dividendi distribuiti nei confronti dei soci persona fisica.

La tassazione dei dividendi varia ancora quando questi vengono distribuiti nei confronti di soggetti che agiscono in regime d’impresa.

In questo caso, non solo cambia la tassazione, ma è necessario che vengono indicati in dichiarazione.

Agire in regime d’impresa significa che chi riceve i dividendi è una ditta individuale. Una società di persona o una società di capitali: sostanzialmente è una partita IVA.

In questo caso è bene fare una distinzione, perché, tra i vari soggetti appena detti, la tassazione varia e di molto.

Infatti:

– se i dividendi vengono erogati dalla Srl ad una Società di persona (Sas o Snc) o una ditta individuale, viene applicata la tassazione progressiva IRPEF.

La tassazione non andrà a colpire il 100% del dividendo ma solo il 58,14% è imponibile il restante 41,86% è esentato da imposte.

Quindi sulla base imponibile verrà applicata l’aliquota IRPEF di appartenenza del percettore perché, non è stabile ma varia a seconda del reddito da lui prodotto.

Se i dividendi sono distribuiti a soggetti IRES? Tassazione più conveniente

Se, i dividendi vengono erogati da una Srl ad un’altra società di capitali, quindi avviene uno scambio tra soggetti IRES,

– il 24% lo andrai a pagare solo sul 5%, mentre il 95% restante è totalmente esentato da tasse.

Una cosa molto importante, nel caso cui i soci sono solo persone fisiche non operanti in regime d’impresa, è consigliabile verificare se adottare o meno la tassazione del reddito per trasparenza, che consiste nel tassare il reddito prodotto dalla società non più in capo ad essa, ma in capo ai soci stessi (come avviene per la società di persona).

La tassazione dei dividendi erogati dalla Srl, dipende da come li prelevi e da come ci si inquadra, se sei solo socio persona fisica oppure si agisce in regime d’impresa.

La tassazione, infatti, può andare dallo 0% a oltre il 45%.

L’articolo pubblicato rappresenta l’esposizione sterile della normativa fiscale in vigore, non le nostre strategie di pianificazione fiscale, strumento importante per ridurre il carico fiscale e far crescere il proprio business.

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