Manovra: pace fiscale e fattura elettronica

Manovra: pace fiscale e fattura elettronica

Manovra: pace fiscale e fattura elettronica

Condono cartelle fino a mille euro entro il 2010 e poi pace fiscale con rottamazione a rate, fattura elettronica agevolata per sei mesi

15 ottobre 2018 – Stralcio delle cartelle esattoriali sotto i mille euro affidate all’agente della riscossione entro il 2010, rottamazione ter per tutti gli altri ruoli, nuova voluntary disclosure per i capitali non dichiarati al Fisco, flessibilità sulle sanzioni in ambito fatturazione elettronica dal 2019: sono le ultime novità sul decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio, dal sito delle piccole-medie imprese pmi.it.

Decreto fiscale

Pace fiscale: torna l’ipotesi che vede una sorta di rottamazione ter al posto del condono.

Significa che si potranno sanare le pendenze con il Fisco pagando per intero la somma originariamente dovuta, ma senza interessi e sanzioni.
Attenzione: per le cartelle esattoriali fino al 31 dicembre 2010 c’è invece un condono tombale, nel senso che verranno automaticamente eliminate senza che il contribuente debba fare niente.

La misura riguarda debiti fiscali, multe, e tutti i tributi comunali. Per le cartelle successive al 2010, scatta la misura di rottamazione, estesa ai contenziosi già avviati. Il vantaggio, rispetto alle rottamazioni degli ultimi due anni, è rappresentato dalla rateazione più lunga, spalmabile su cinque anni.

Fatturazione elettronica
Si prevede una maggior flessibilità nell’emissione della fattura, che dovrà avvenire nell’arco di 10 giorni (non più quindi in tempo reale), e un periodo cuscinetto di sei mesi senza sanzioni per chi emette il documento in ritardo purchè si resti comunque nei termini di liquidazione di imposta del periodi in cui è effettuata l’operazione.

Pensione

Verrà introdotta la quota 100, con paletti a 62 anni di età e 38 anni di contributi. Significa che spetta la pensione anticipata quando la somma di età anagrafica e versamenti contributivi è almeno pari a 100 ma solo se vengono rispettati entrambi i paletti.

Flat tax

Dovrebbe prevedere, dal 2019, un’aliquota al 15% per le Partite IVA fino a 65mila euro di reddito, che sale al 20% fra i 65mila e i 100mila euro.

Reddito e pensione di cittadinanza

Previsti la pensione e il reddito di cittadinanza, entrambi a quota 780 euro. La pensione di cittadinanza dovrebbe partire da gennaio, mentre il reddito di cittadinanza è previsto da marzo-aprile, dopo che sarà partito il potenziamento dei centri per l’impiego.

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Manovra: pace fiscale e fattura elettronica le novità

Acquistare casa pagando rate d’affitto

Acquistare casa pagando rate d’affitto spunti sul regime fiscale da applicare

Acquistare casa pagando rate d’affitto spunti sul regime fiscale da applicare

http://www.renttobuyconsulting.it/Il-NOTAIO-lultimo-anello-della-vendita-Rent-to-Buy-La-trascrizione-del-contratto/

Il rent to buy e l’opzione per l’imponibilità Iva – Nel quadro della formula di
contrattazione del rent to buy, la circolare chiarisce che i canoni di locazione versati per
il godimento di un fabbricato abitativo rientrano tra le operazioni esenti da Iva, salvo
l’ipotesi in cui il concedente sia un’impresa di costruzione o di ripristino e opti per il
regime di imponibilità Iva. Lo stesso regime di esenzione si applica anche ai canoni
versati per la locazione di fabbricati strumentali, con la possibilità di optare per il
regime di imponibilità da parte di tutti i soggetti passivi e non solo per le imprese di
costruzione e di ripristino.
Aliquote Iva e imposta di registro per il proprietario/concedente in regime di
impresa – In dettaglio, nei casi in cui l’operazione sia imponibile ai fini dell’Iva, le
aliquote applicabili alla quota di canone pagata come acconto per la successiva
acquisizione dell’immobile sono le seguenti: aliquota ridotta del 4% se il futuro
acquirente dichiara di poter beneficiare dei requisiti “prima casa” e se si tratta di case
classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9; aliquota ridotta del 10%,
se si tratta di case di abitazione che hanno la medesima classificazione catastale di
quelle che possono fruire dell’agevolazione “prima casa”; aliquota del 22% per gli
immobili classificabili nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per gli immobili
strumentali. Riguardo l’imposta di registro, la misura è determinata in base al regime
Iva applicabile. Per gli acconti prezzo soggetti ad Iva, l’imposta di registro è dovuta
nella misura fissa di 200 euro. Per quanto attiene, invece alla quota di canone
corrisposta quale acconto-pezzo, per gli immobili abitativi esenti Iva si applica
l’imposta di registro con aliquota del 2%, mentre se è imponibile Iva, perché il
concedente, cioè il potenziale venditore, ha espresso tale opzione, l’imposta di registro è
dovuta in misura fissa (67 euro se il contratto è stipulato per scrittura privata, 200 euro
se formato per scrittura privata autenticata o è redatto in forma pubblica). Per gli
immobili strumentali, in deroga al principio di alternatività Iva/Registro, l’imposta di
registro è applicata in misura proporzionale (1%), indipendentemente dal regime Iva di
imponibilità o di esenzione cui l’operazione è soggetta.
Se il proprietario/concedente non opera in regime d’impresa – Se il venditore non è
un imprenditore ma un soggetto Irpef, sulla quota percepita del canone per la
concessione in godimento, cioè per l’affitto, è applicata la disciplina fiscale dei redditi
fondiari, mentre la misura dell’imposta di registro è proporzionale ed è pari al 2%, sia
per gli immobili strumentali che abitativi. Comunque, è utile ricordare che, ove
ricorrano i presupposti, per i soggetti Irpef è aperta la chance di optare per il regime
della “cedolare secca”.
Imposte dirette, Iva e registro all’atto del trasferimento dell’immobile – Per il
proprietario in regime d’impresa si rileverà, al momento del trasferimento di proprietà
dell’immobile, un incremento del reddito pari alla differenza tra il prezzo di cessione, al
lordo degli acconti, e il costo fiscale dell’immobile. Ai fini Iva, invece, la base
imponibile su cui applicare l’imposta sarà data dal prezzo della cessione al netto dei soli
acconti sulla vendita pagati fino a quel momento dal nuovo proprietario, cioè dall’exaffittuario,
esclusi quindi quelli versati per il mero godimento dell’immobile. Riguardo
le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ai trasferimenti dei fabbricati strumentali
rilevanti ai fini Iva (in regime di esenzione o imponibilità) si applica l’imposta di
registro fissa di 200 euro e le imposte ipotecaria e catastale in misura rispettivamente
pari all’1% e al 3%. Per i fabbricati abitativi in esenzione Iva l’imposta di registro è
dovuta nella misura proporzionale del 9% o del 2%, con un minimo 1.000 euro, mentre
le imposte ipotecaria e catastale sono in misura fissa pari a 50 euro ciascuna; se, invece,
il trasferimento del fabbricato abitativo è imponibile Iva, per il principio di alternatività
tra Iva e Registro, l’imposta di registro è fissa (200 euro) così come le imposte
ipotecaria e catastale (sempre nella misura di 200 euro ciascuna).
Se il proprietario/concedente non agisce in regime di impresa – In questo caso, il
corrispettivo del trasferimento dell’immobile è tassato come una plusvalenza realizzata
mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, se la cessione interviene entro
cinque anni dall’acquisto. Le quote di canone incassate come acconto-prezzo saranno
assoggettate alla disciplina dei redditi diversi e diventeranno imponibili al momento
della cessione effettiva dell’immobile. Per le cessioni fuori campo Iva, prima casa e
altro, l’imposta di registro sarà del 2% nel primo caso e del 9% nel secondo, mentre
quella ipotecaria e catastale saranno versate in misura fissa di 50 euro in entrambi i casi.

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Contratto di Rete o di Franchising, quale scegliere?

Contratto di Rete o di Franchising, quale scegliere?

Da più parti viene richiesto di trovare sistemi ed iniziative per rilanciare la propria attività, consolidare i risultati raggiunti, oppure migliorare i margini di guadagno. Così spesso l’attenzione cade sulle forme associative tra imprese oppure tra imprenditori e professionisti.

L’articolo che segue riguarda la rappresentazione delle regole ufficiali che orbitano intorno ai due simili e particolari negozi giuridici.

Contratto di rete o affiliazione Commerciale, il Franchising.

Ci siamo soffermati sul secondo l’Affiliazione Commerciale o Franchising con la pubblicazione di un contratto schema per un centro di servizi fiscali, contabili ed amministrativi od assicurativo sociali.

Come richiesto dalla società Incista Spa per il rilancio della divisione allServiceS.

La pubblicazione dello schema di contratto perchè ci sembra una buona occasione per molti, i quali pur avendo perso il riferimento principale, conservano le loro capacità ed alimentano gli stimoli di crescita professionale.

Ovviamente ogni adattamento deve essere preventivamente valutato da un Professionista di vostra fiducia iscritto in Albo Professionale ad esempio quello dei Dottori Commercialisti o degli Avvocati.

Il blog espressosud.it come di consueto, ai contatti provenienti dai social anche se non specificamente collegati, offre la specifica consulenza che non comporti alcuna spesa, ma solo parere anche se scritto in maniera totalmente gratuita e confidenziale.


Mini Guida al Contratto di Rete 

Secondo quanto indicato dall’art. 3, comma 4ter, del D.M. n. 33/2009 possono essere parti del contratto di rete unicamente soggetti che rivestano la qualifica d’imprenditori, ai sensi dell’art. 2082 c.c., e che sono tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese ed in possesso di una partita iva anche se non comunitaria.

Cos’é il Contratto di Rete?

Il Contratto di Rete è una forma di aggregazione tra imprese, che prevede la collaborazione e la cooperazione, purchè siano mantenute tutte le caratteristiche di indipendenza, autonomia e specialità delle singole aziende partecipi alla rete.

Lo scopo del contratto è quello di perseguire obiettivi comuni, condivisi, al fine di incrementare la competitività sui mercati ridurre i costi di esercizio aumentare la capacità innovativa.

Chi può stipulare?

Il Contratto di Rete può essere stipulato senza limitazioni relative a:

  • NUMERO DI IMPRESE: che devono essere almeno due;
  • FORMA GIURIDICA: possono partecipare società di capitali, imprese individuali, cooperative, consorzi, purchè in possesso di un codice iva.
  • LUOGO: possono partecipare imprese situate in diverse parti del territorio italiano e imprese estere purchè con sedi operative in Italia;
  • DIMENSIONE: possono essere grandi, medie e piccole imprese;
  • ATTIVITÀ: possono essere operanti in settori differenti.

Quali attività quali le caratteristiche ?

La normativa prevede che le parti :

  1. predispongano un programma di rete – ossia un piano globale d’azione volto ad,
  2. accrescere la capacità innovativa e la competitività di entrambe,
  3. infine che, portino a termine le attività previste nel programma.

I programmi possono essere di 3 tipologie:

  1. COLLABORAZIONE: tra le parti in ambiti affini, attinenti o complementari l’esercizio delle proprie imprese;
  2. SCAMBIO: tra le parti di informazioni o di prestazioni di qualsiasi natura (commerciale, industriale, tecnica e tecnologica);
  3. ESERCIZIO IN COMUNE: tra le parti di una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese.

I Vantaggi ?

Costituire una rete permette di aumentare la crescita dimensionale preservando l’autonomia giuridica ed operativa delle diverse imprese che si aggregano. Contemporaneamente avviane lo scambio del potenziale operativo senza aumentare i costi aumentano gli sbocchi d’impiego delle attività previste per la singola impresa partecipe alla rete.

La sinergia in estrema sintesi consente di:

  • diventare un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare e raggiungere meglio il mercato di riferimento sopratutto quelli esteri;
  • ampliare l’offerta;
  • dividere i costi; O quantomeno accedere a nuove condizioni di vantaggio anche se solo nei pagamenti;
  • accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto e godere di agevolazioni fiscali;
  • partecipare alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici;
  • impiegare il distacco del personale tra le imprese (l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete);
  • assumere in regime di codatorialità Utilizzazione della prestazione lavorativa di uno o più dipendenti a favore di uno o più datori di lavoro, in base a una particolare normazione nel caso in cui questi ultimi facciano parte di una rete d’impresa.

Gestione della Rete

Il Contratto di Rete, nella sua essenza, permette di rendere ufficiale il rapporto di collaborazione fra le imprese aderenti, così da poter rendere chiari l’impegno, gli investimenti e il tipo di rapporti di scambio da adottare.

Nello specifico è bene formalizzare:

  • MODALITÀ: si identifica e condivide uno scopo comune a tutte le imprese partecipi alla rete, si individua come verranno monitorati i vari step che cadenzano gli obiettivi strategici; infine si devono definire obblighi e diritti di tutte le imprese partecipanti.
  • ASSUNZIONE DI DECISIONI: si avrà cura di regolamentare il potere decisionale da parte delle partecipanti in materia di interessi comuni ad esempio definire e prevedere le maggioranze quali quella  semplice, quale maggioranza é qualificata, e l’unanimità su determinate o tutte le decisioni.
  • FONDO PATRIMONIALE COMUNE: si devono definire le regole su come gestire un eventuale fondo patrimoniale comune e la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascuna partecipante si obbliga a versare.
  • RAPPRESENTANTE COMUNE: eventuale definizione di un organo di rappresentanza comune per l’esecuzione delle volontà delle aziende nel rispetto del contratto di rete, per i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti e le regole per il suo compenso e la sua eventuale sostituzione.
  • ADESIONE, DURATA E RECESSO:  si devono definire la durata del contratto di rete, le modalità di adesione di eventuali altre imprese e le cause di recesso anticipato.

Requisiti minimi del contratto di rete.

L’atto da sottoscrivere per avere validità deve contenere:

  • le imprese aderenti potrà prevedersi nell’atto la successiva adesione di altre imprese;
  • gli obiettivi comuni e strategici ivi comprese le modalità di verifica dell’avanzamento verso tali obiettivi;
  • il programma della rete, con la specificazione dei diritti e degli obblighi di ciascun partecipante;
  • la durata, e le modalità di eventuali rinnovi;
  • le eventuali modalità di adesione di altre aziende/imprenditori/professionisti/associazioni;
  • le regole di gestione delle decisioni comuni.

Possono essere elementi facoltativi: 

  • l’organo comune il/i soggetti individuati per l’esecuzione del contratto al quale affidare le modalità di gestione della rete nomina ed attribuzione poteri e compenso della Rappresentanza amministrativa.
  • controllo Legale dei conti.
  • il fondo patrimoniale
  • le cause di recesso anticipato
  • le modifiche, le maggioranze, del programma di rete.

In questo contesto normativo appare ovvio che il contratto di rete favorisce l’aggregazione di grandi imprese con piccolo o micro al fine di trasferire o cedere in parte i grandi lavori ad esse affidati.

La capacità attrattiva è della grande impresa la quale giocoforza è portatrice del lavoro, particolare attenzione dovrà essere prestare su clausole vessatoria in seno alla capacità delle piccole imprese di rivalersi per danni subiti per cause ad essa non imputabili.

Indubbiamente senza responsabilità civile diretta sulla parte esecutiva, per una impresa appaltatrice di un grande lavoro, affronterà tutto il lavoro con maggiore disinvoltura, ciò porta di norma al doppio vantaggio di ridurre i costi ed aumentare il margine di guadagno.

Altra nota caratteristica interessante nel contratto di rete è la possibilità di creare e gestire un patrimonio comune, a ciò quindi prestare molta attenzione a chi risulterà intestatario dei beni iscritti, dovrà essere colui che lo ha pagato, ovvero sarà trascritto nel registro della P.A. il vincolo di proprietà a favore di tutte le imprese partecipi all’acquisto.


Mini guida al contratto di franchising con fac-simile di contratto.

Il contratto di franchising noto in Italia come il contratto di affiliazione commerciale, è un contratto atipico ovvero non direttamente disciplinato dal Codice Civile, ma rientra nella categoria dei contratti di distribuzione.

Il legislatore ha quindi provveduto a disciplinarlo in una legge speciale, la legge 6 maggio 2004 n. 129, entrata in vigore il 25/05/2004 e da questa data si applica ai contratti di franchising in Italia.

La legge 129/2004 ha così sostituito il termine franchising con la dicitura italiana di contratto di “affiliazione commerciale”. Vediamo in dettaglio i caratteri fondamentali della norma in esame.

Cos’è e come funziona il franchising

Il Franchising è un accordo di collaborazione commerciale tra due o più imprenditori o più Professionisti giuridicamente ed economicamente indipendenti.

Le parti del franchising

Da una parte il Franchisor comunemente detto affiliante e dall’altra il franchisee detto anche affiliato i quali sono già in attività individuale, attraverso la stipula del contratto di franchising pongono in essere una collaborazione diretta alla commercializzazione di beni e/o la produzione di servizi con gli stessi elementi distintivi e con le procedure sperimentate dal Franchisor-Affiliante.

Il Franchisor prima di sviluppare il suo franchising ha sperimentato la sua formula di commercializzazione nel mercato, raggiunge successi e consolida il brand; Che intende rafforzare attraverso il sistema del franchising.

Così si impegna a condividere con il proprio Franchisee-Affiliato tutto quel bagaglio di esperienza sul modo di lavorare detto anche know how.

Trasferisce all’affiliato un patrimonio di conoscenze attraverso la :

  1. formazione
  2. manuali a questo riservati.

In questo modo, il potenziale affiliato apre o rilancia un’attività con l’azienda che sa già come muoversi per entrare con minori impieghi economici e maggiori possibilità di successo nel mercato di riferimento.

La formula del franchising viene spesso scelta anche da chi; Ha lavorato in proprio e ha esperienza sull’attività che andrà a intraprendere non necessita quindi di particolare formazione od affiancamento, ma.

Decide che conviene affiliarsi se non altro, per abbattere i costi legati alle materiali elaborazioni contabili, personale dipendente, spostamenti documentali originali, sede di lavoro.

La standardizzazione del sistema di gestione dei documenti del franchising che interessa questo blog, nasce proprio per questo.

I diversi tipi di franchising

Esistono tre macro eree d’impiego della formula del franchising, e più precisamente :

  • franchising del produttore;
  • franchising di distribuzione;
  • franchising di servizi.

Il franchising di produzione

Con un franchising di produzione, l’Affiliante di norma è una impresa industriale, produce i propri beni e li distribuisce attraverso la propria rete di franchiesee/rivenditori/affiliati. Questo tipo di contratto è caratteristico del settore dell’abbigliamento, delle calzature, accessori di abbigliamento, dei mobili delle autovetture, e moltissimi altri beni di largo consumo.

Il franchising di distribuzione

È tipico invece di quelle catene dove il franchisor funge da centrale di acquisti, l’Affiliante si occupa di monitorare i consumi delle Affiliate per acquistare grandi stock di prodotto anche se da diversi produttori, acquisisce così un forte margine di sconto che distribuisce agli affiliati, così il franchisor seleziona i fornitori e per l’affiliato si ha un vantaggio rappresentato dal fatto di avere un unico interlocutore che ha selezionato per lui i prodotti, e cioè il franchisor.
Ne sono un esempio negozi e catene alimentari oppure che trattano prodotti per l’igiene e la pulizia della casa e della persona.

Il franchising di servizi

Con la costante penetrazione dell’informatica in tutti i settori produttivi, risulta diffuso il franchising di servizi.
In questo caso, non viene distribuito nessun prodotto ma sono offerti dei servizi, i quali possono spaziare nei più differenti campi professionali.
Rientrano in questo settore dal franchising della ristorazione, dei viaggi, della mediazione creditizia, o dei servizi internet alla elaborazione dei dati in conto terzi.

Franchising: fee e royalties

Quando il potenziale affiliato aderisce al franchising di solito gli viene chiesto dal franchisor un diritto di entrata denominato fee d’ingresso.

La fee d’ingresso è un corrispettivo iniziale che viene dato una tantum di solito al momento della stipula del contratto di affiliazione.
La fee d’ingresso può essere più o meno alta, dipende dal tipo di servizi offerti, dalla quantità e qualità della formazione impartita, dall’assistenza prestata e soprattutto dalla notorietà del marchio Affiliante. In genere più il marchio è noto più la fee d’ingresso è alta.

Quando entra a fare parte di una rete di servizi in franchising ci sono però minori costi di quanti non se ne dovrebbero sostenere se si dovesse aprire un’attività in proprio.

Basti pensare all’acquisizione di nuova clientela non reperibile senza i titoli professionali o le esclusive dell’affiliante.

Potrebbe esserci bisogno infatti di spese per il design dell’arredo del locale, anche la grafica e l’immagine sono studiate dall’Affliliante.

Non c’è bisogno di fare esperienza la l’Affiliante fornisce già un percorso di formazione e non c’è bisogno di far conoscere il brand dato che in genere il marchio è già noto nel mercato di riferimento, ciò consente all’affiliato di aprire una nuova attività immediatamente riconoscibile e nota a gran parte se non a tutti della sua potenziale utenza.

Le royalties costituiscono invece un corrispettivo mensile che versa l’Affiliato all’Affiliante.
Si può prevedere un pagamento sotto forma di canone fisso  oppure come percentuale sui guadagni. Stabilita la quota potenziale dell’Affiliato prima del contratto.

In alcuni casi non si prevedono royalties perché l’affiliante ha già un suo ritorno economico dai prodotti o servizi distribuiti all’affiliato.

Franchising: la definizione normativa

L’articolo 1 della legge n. 129/2004 definisce questo negozio giuridico come:

il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi“.

Per anni il franchisee ha rappresentato la parte economicamente più debole.

Tra le varie novità introdotte è quindi da tenere presente la costante volontà di tutela dell’affiliato che trova espressione in una maggiore presenza di norme “protettive”.

La legge 129/2004 non solo disciplina i vari aspetti dell’affiliazione commerciale, ma definisce gli elementi tipici del contratto in maniera completa e precisa cogliendone l’aspetto innovativo.

Cenni storici sul franchising

È opinione di molti studiosi della storia dell’economia che il termine franchising è derivato da una prassi sorta dopo la guerra di Secessione. Si pensa infatti che la realizzazione di una rete di distribuzione basata sulle aziende meridionali, rappresentò l’unico strumento di successo per gli imprenditori degli stati del Nord.

La storia evidenzia come il fine economico del contratto di franchising sia quello di creare una rete di distribuzione con caratteri organizzativi, segni distintivi e marchi omogenei che risultino facilmente individuabili dai clienti, una rete gestita da soggetti imprenditori individuali autonomi che cooperano con un unico produttore/fornitore.

Possiamo quindi stabilire che il contratto di franchising è classificato come contratto atipico, considerato misto perché raccoglie elementi da diversi altri contratti.

Infatti nel contratto di Franchising o di Affiliazione Commerciale; Si rinvengono caratteri tipici della somministrazione di beni e servizi ma anche della licenza di sfruttamento del marchio e d’insegna per non dimenticare il patto di esclusiva di rappresentanza e quello di deposito.

Franchising: gli obblighi previsti dalla legge 

Il legislatore con la legge n. 129/2004 ha previsto una serie di obblighi ad esempio L’articolo:

4 illustra quelli che riguardano l’affiliante.

5 quelli a carico dell’affiliato.

6 introduce gli “obblighi di comportamento precontrattuali ” a carico di entrambe le parti.

I primi sono rivolti a garantire una sufficiente ed adeguata conoscenza del contratto al soggetto economicamente più debole, ritenuto il futuro affiliato.

A costui sono concesse varie facoltà che mirano assicurare il maggior numero di informazioni possibili nella fase precontrattuale decisionale.

Per questo l’affiliato prima della conclusione del contratto può ottenere:

  1. copia del bilancio dell’Affiliante degli ultimi tre esercizi;
  2. i dati relativi all’attività dell’Affiliante (ragione e capitale sociale);
  3. elenco di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali relativi al sistema di affiliazione in oggetto, promossi nei confronti dell’affiliante (si considerano soltanto quei procedimenti conclusi negli ultimi tre anni promossi da affiliati, da terzi privati o da pubbliche autorità);
  4. notizie relative ai marchi in gestione (estremi della registrazione, eventuale licenza concessa da terzi all’affiliante e altro abilitante il diritto alla sfruttamento di quanto ceduto in franchising);
  5. documentazione inerente i caratteri essenziali dell’attività oggetto di contratto di affiliazione commerciale; (sintesi del procedimenti operativi e delle procedure da seguire per la corretta esecuzione del franchising)
  6. elenco aggiornato degli affiliati o franchisee che partecipano al sistema, la variazione anno per anno con riferimento agli ultimi tre anni; L’affiliato ha la possibilità di richiedere informazioni che riguardano il numero degli affiliati, la relativa ubicazione.

Il legislatore ha introdotto due obblighi a carico dell’affiliato:

  • la non trasferibilità della sede senza il preventivo consenso dell’affiliante, salvo causa di forza maggiore;
  • la tenuta della massima riservatezza, da parte sua e dei dipendenti o collaboratori, riguardo al contenuto dell’attività oggetto del contratto di Affiliazione o Franchising.

Gli obblighi comportamentali riguardano l’affiliante oltre che l’affiliato e entrambi hanno il dovere di comportarsi con lealtà, correttezza e bona fide.

L’affiliante è tenuto a riferire alla controparte ogni notizia che possa rivestire una importanza fondamentale per l’attività, in modo tempestivo e completo.

Anche se l’articolo 6 della legge 129/2004 individua chiari obblighi a carico dei soggetti coinvolti, sembra carente sul piano dell coincidenza al momento storico che stiamo vivendo.

Ciò sembra sia dovuto al mutare delle regole commerciali basti pensare al Drop Shipping, oppure alle modalità di scambio dei beni e dei servizi, in luogo del disco di vinile per la musica oggi si consegna files allegati alle email.

causa e motore di novità che impone l’aggiornamento legislativo sembrano essere soprattutto l’avvento dell’informatizzazione di tutti i settori.

Si ritiene non da ultime anche le regole per la lotta al riciclaggio di danaro di provenienza illecita oppure la lotta all’evasione fiscale, imprimono quelle linee guida per la corretta esecuzione anche di semplici scambi interni commerciali fiscali o finanziari.


Di seguito il modello di studio per l’Affiliazione in Franchising di un’impresa fornitrice di servizi nel settore del Terziario Avanzato per gli specifici campi operativi; Amministrativo e Contabile; Fiscale; Immobiliare; Mobiliare e Finanziario.

Franchising di servizi: fac-simile di contratto

 CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE (FRANCHISING)

ai sensi della L. 129/2004

*****

Con la presente Scrittura Privata da valere quale Atto Pubblico; Si stipula e si conviene tra:

– Il Sig ………….…….. nato a ……………. il …………. e residente in ……………….. Via …………..………. n.……. e-Mail ……………………. C.F……………………. il quale interviene nella sua spiegata qualità di legale rappresentante della ditta/società …………..……… con sede in …………..……… alla via …………..……… in possesso della P.IVA n°  …….………..; pec; ……………………. successivamente per brevità indicata quale affiliante;

e

– Il Sig ………….…….. nato a ……………. il …………. e residente in ……………….. Via …………..………. n.……. e-Mail ……………………. C.F……………………. nella sua spiegata qualità di titolare dello studio professionale ……………………..…………. con sede in ……………….……….. Via .……………n. …. P.Iva…………………………. Pec; …………………….. Successivamente indicato per brevità affiliato;

Con il presente accordo premettono e pattuiscono quanto segue:

Premesso

L’affiliante opera nel campo dell’attività proposta dal …………………. e che i risultati raggiunti hanno permesso il consolidamento delle posizioni di vantaggio ……………………………………………………………………………. nel mercato di riferimento.

I punti di forza quindi dell’affiliante che la stabilizzano nel mercato di riferimento sono …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

L’affiliante ha strutturato un piano organizzativo di lavoro che consente l’affiliazione di altre imprese.

Il piano di lavoro è diviso in sezioni le quali cadenzano la crescita o l’incremento delle attività proposte.

La crescita non è ne obbligatoria ne vincolante per gli Affiliati. A titolo di esempio si espone che l’affiliato il quale non intenda dotarsi di firma elettronica od altro necessario per i rapporti verso la Pubblica Amministrazione informatizzata, non sarà obbligato ad investire in personal computer e certificati software ed hardware.

L’affiliato ha valutato le condizioni organizzative in fase pre contrattuale, ritenutosi informato sulle clausole di ogni accordo e sopratutto sui suoi impegni.

L’affiliato ha valutato ogni circostanza legata all’affiliazione, e ritenuta remunerativa e soddisfacente per se e la sua attività, chiede di aderirvi con la formula dell’affiliazione.

Art. 1: Oggetto del contratto

– L’Affiliante …………………., il quale ha sperimentato sul mercato la propria formula organizzativa ed ha consolidato la sua penetrazione nel mercato di riferimento, concede al Sig ………………………….. ed alla sua impresa/studio, la qualifica di Affiliato e con essa, la disponibilità di tutti i servizi che costituiscono il suo know-how per la realizzazione dell’attività di fornitura di servizi verso l’apparato produttivo attivo e non ivi comprese le aziende i consumatori od i pensionati.

In particolare i servizi resi ed il know how trasferito dall’Affiliante riguardano le attività comprese nelle classificazioni merceologiche definite dall’istat indicate nella statistica delle attività codificate con la sigla ATECO 2007 reperibile ai sito internet https://www.istat.it/it/archivio/17888#:

  • 69.20.14 Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf);
  • 69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi.

Il contratto prevede l’esclusiva per l’area di ……………………………….. in relazione ad altri affiliati e ad altri canali e unità operative gestite dall’Affiliante anche se non direttamente, nella medesima zona anche se non metropolitana.

– L’Affiliato è autorizzato ad utilizzare la formula organizzativa dell’Affiliante, con la stessa immagine, segni distintivi ivi compreso il marchio, l’ insegna le forme di assistenza on line per il corretto funzionamento della formula organizzativa.

Art. 2: Investimento dell’Affiliato – spese di ingresso

In relazione alla tipologia di clientela dell’affiliato lo stesso dovrà dotarsi della sufficiente attrezzatura di ufficio, per:

  1. raccolta delle richieste o dei dati;
  2. l’invio al centro di calcolo dell’Affiliante oppure l’inserimento in proprio attraverso l’utilizzo del software in licenza d’uso.
  3. recezione dei risultati delle elaborazioni ad esempio buste paga o F24 di pagamento, attraverso i normali canali telematici, email whatz up ecc ecc.

L’Affiliato quindi ove non intenda delegare l’elaborazione dei dati al centro dell’Affiliante si impegna ad effettuare un investimento di € _______,00 in relazione alle seguenti voci:

  • n° 1 Personal Computer anche se portatile;
  • n° 1 software specifico gestionale contabile, se del caso del lavoro e dichiarativi.
  • n° 1 Stampante formato A4;
  • n° 1 Web Cam;
  • n° 1 account social network;
  • n° 1 account whatz Up
  • n° 1 Casella di posta elettronica;
  • n° 1 Casella di posta elettronica Certificata;

Fee d’ingresso

In relazione alla tipologia dello studio dell’affiliato o dell’impegno e delle forniture richieste all’Affiliante prima dell’inizio dell’attività l’affiliato si impegna a corrispondere all’Affiliante spese d’ingresso, per un importo pari a € ___,00.

A titolo di parziale copertura del capitolo indicato quale recupero spese d’ingresso, le somma sarà rimborsata all’affiliato durante il processo di utilizzi dei servizi dell’Affiliante direttamente con l’applicazione di ulteriori sconti.

Art. 3: Royalties

In relazione al costante aggiornamento professionale ed informatico che l’affiliante sostiene per il raggiungimento dei migliori risultati per tutti i partecipi al franchising. L’Affiliato riconosce e corrisponde all’Affiliante la percentuale del __% da calcolarsi sul volume d’affari realizzato dallo stesso Affiliato, accertato in dichiarazione UNICO e se del caso dal Revisore incaricato.  L’affiliato si impegna infine a realizzare un incasso minimo annuale di €.1.000,00.

Art. 4: Obblighi dell’Affiliante

L’Affiliante deve fornire all’Affiliato, che ne beneficerà nel rispetto della politica commerciale dell’Affiliante:

– il patrimonio delle sue conoscenze tecnico-scientifiche;

– le procedure tecnico-operative connesse;

– la soluzione ovvero le giuste indicazioni per soddisfare qualsiasi quesiti venga posto dall’affiliato;

– help desk e manuali operativi;

– il patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate il know-how, come noti il frutto dell’esperienza dell’Affiliante, che è coperto da segreto e che consiste nel “organizzazione di un sistema affidabile ed economico, dedicato all’assistenza o consulenza, diviso per soggetto beneficiario che può essere un imprenditore/ice, una impresa un professionista un pensionato/a od un lavoratore/ice. Tenuto conto degli specifici adempimenti civili e fiscali.

L’Affiliante deve fornire all’Affiliato assistenza tecnica, commerciale, amministrativa, pubblicitaria e di marketing, servizi di progettazione, allestimento, corsi per la formazione iniziale e l’aggiornamento; modulistica quale ad esempio la carta intestata, le buste, i biglietti da visita e tutti gli stampati su specifica richiesta dell’Affiliato.

Art. 5: Diritti di esclusiva

L’Affiliante si impegna a fornire tutti i suoi prodotti e servizi in esclusiva, per la menzionata area.

L’Affiliato da parte sua si impegna a non:

– immagazzinare od usare prodotti di consumo della concorrenza, anche se di proprietà di terzi;

– concedere il proprio recapito o domiciliare presso la sua sede soggetti concorrenti.

– trasferire le informazioni ricevute dall’Affiliante a terzi anche se non concorrenti, senza consenso scritto dell’Affiliante.

Art. 6: Prezzi al pubblico dei prodotti

L’affiliato si impegna a promuovere i prodotti ed i servizi dell’Affiliante ai prezzi pattuiti, i quali saranno esposti su tutti i prodotti o nei listini in modo chiaro e leggibile.

Art. 7: Oneri e spese di gestione

L’Affiliato è obbligato a sostenere tutti gli oneri e costi retributivi e contributivi del personale assunto presso il centro di servizi sotto la sua responsabilità.

Egli inoltre si obbliga a pagare il costo di tutti i contratti di somministrazione per consumi quali acqua, energia elettrica, telefono, linea adsl del centro di servizi di cui è responsabile.

Infine l’affiliato s’impegna a partecipare alla spesa generale pro quota per tutte le iniziative promozionali in favore del franchising.

Art. 8: Controlli e verifiche

L’Affiliante può effettuare in qualunque momento controlli presso il centro servizi dell’Affiliato anche attraverso un Revisore Legale o Contabile Nominato per appurare se l’Affiliato rispetta la politica commerciale e l’immagine del concedente Affiliante.

Art. 9: Divieto di trasferire la sede

L’Affiliato si obbliga a non trasferire la sede del centro servizi di sua competenza sita in ………..…….. …………….via ………………n. ..…… , coordinate Google Lat.  …………… Long. ………… senza il preventivo consenso dell’Affiliante, se non per causa di forza maggiore.

Art. 10: Riservatezza

L’Affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, anche dopo lo scioglimento del contratto per non meno di un quinquennio, la riservatezza sul contenuto dell’attività oggetto della presente affiliazione commerciale.

S’impegna inoltre a non estrarre documenti e dati dai server posti a sua disposizione dall’Affiliante se non per la esecuzione delle consultazioni necessarie allo svolgimento del lavoro. Il divieto in particolare riguarda l’estrazione dei dati per l’accumulo sistematico in altro data base non conosciuto dall’Affiliante. Al fine di non generare confusione sulle modalità di conservazione ed i responsabili dei dati  dei clienti, si specifica che i data base dell’Affiliante, gli archivi dei clienti la CLOUD con l’Area riservata agli Affiliati risponde solo all’indirizzo internet allService.incista.it.

Art. 11: Durata della concessione e cessione del contratto

Il presente contratto ha durata di anni tre.

Esso si intende rinnovato agli stessi patti e condizioni per la stessa durata, se non interviene disdetta di una delle parti almeno 6 mesi prima della naturale scadenza, tramite lettera raccomandata A/R da inviare alla sede legale dell’Affiliante. Ovvero a mezzo pec, da inviarsi con la stessa tempistica.

Si fa salva l’ipotesi di risoluzione anticipata per volontà od inadempimento di uno dei contraenti.

Il presente contratto può essere oggetto di cessione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1406 e ss. c.c.

Art. 12: Clausola risolutiva espressa

Costituisce causa di risoluzione espressa del contratto ex art.1456 c.c. la violazione della premessa o delle seguenti clausole contrattuali: Art. 1: Oggetto del contratto; Art. 2: Investimento dell’Affiliato – spese di ingresso;  Art. 3: Royalties; Art. 4: Obblighi dell’Affiliante; Art. 5: Diritti di esclusiva; Art. 6: Prezzi al pubblico dei prodotti; Art. 7: Oneri e spese di gestione; Art. 8: Controlli e verifiche; Art. 9: Divieto di trasferire la sede; Art. 10: Riservatezza; Art. 11: Durata della concessione e cessione del contratto; Art. 13: Annullamento del contratto e risarcimento del danno; Art. 14: Effetti della risoluzione o cessazione; Art. 15: Modifiche del contratto; Art. 16: Registrazione del contratto; Art. 17: Foro competente e Risoluzione delle controversie; Art. 18: Trattamento dei dati personali.

Art. 13: Annullamento del contratto e risarcimento del danno

Se una delle parti fornisce all’altra false informazioni, chi le riceve può richiedere l’annullamento del presente accordo, secondo quanto previsto dall’art. 1439 c.c., oltre al risarcimento del danno.

Art. 14: Effetti della risoluzione o cessazione

Nel caso in cui dovesse verificarsi la risoluzione, il mancato rinnovo, il recesso di una delle parti o la cessazione del presente contratto, l’Affiliato deve:

– cessare immediatamente l’utilizzo del marchio e di ogni segno distintivo;

– cessare immediatamente l’attività;

– restituire il materiale pubblicitario residuo;

– eliminare ogni riferimento grafico ed informatico verso l’Affiliante da tutta la sua attività esterna al centro di servizi quali ad esempio i siti internet o le pagine o gruppi dei social network

– eliminare ogni riferimento alla qualifica di affiliato alla rete commerciale dell’affiliante da ogni pubblicazione, compreso l’elenco del telefono o simili in internet.

Art. 15: Modifiche del contratto

Ogni eventuale integrazione o modifica al presente contratto deve essere fatta per iscritto di comune accordo tra le parti le quali devono fare riferimento a questa scrittura, approvare e controfirmare a pena di nullità.

Art. 16: Registrazione del contratto

Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico di entrambe le parti e nella stessa misura quelle conseguenziali e fiscali sono a carico della parte in capo alla quale naturalmente cadono.

Art. 17: Foro Competente e Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente, le parti stabiliscono che il foro competente sia quello di Salerno.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in virtù del presente contratto sono automaticamente deferite in tentativo di mediazione obbligatorio.

Se il tentativo di conciliazione dovesse fallire, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte tramite arbitrato. Il Tribunale arbitrale sarà composto da un solo arbitro, che verrà nominato nel rispetto del Regolamento della camera di Commercio, il quale deciderà nel rispetto degli artt. 806 e s.s. c.p.c

Art. 18: Trattamento dei dati personali

Le parti prestano e si scambiano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati personali comunicati ai fini della corretta esecuzione anche fiscale del presente accordo.

Per i dati ricevuti, entrambe si obbligano a trattarli nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art. 13, paragrafo 1, e art. 14, paragrafo 1, e del  Regolamento Europeo 679/2016 per la Protezione dei Dati Personali, nella versione inglese nota come GDPR – General Data Protection Regulation, Regolamento (UE) 2016/679.

Le parti si impegnano a rispettare i principi e i precetti delle menzionate regole sul trattamento dei dati personali, anche in riferimento a qualsiasi altro dato personale, compresi quelli di terzi utenti, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o trattato nel rispetto e in virtù del presente contratto, garantendo la diligente osservanza delle disposizioni sulla sicurezza, consenso e informazioni del soggetto interessato.

Letto, confermato e sottoscritto presso la sede della società Affiliante il ___________

in fede

………………….…….…..                                                …………..………..……

l’Affiliante                                                                             l’Affiliato

Il contratto potrà essere sottoscritto e registrato anche in maniera digitale previa compilazione e apposizione della firma digitale al formato canonico PDF-A.


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Contratto di Rete o di Franchising quale scegliere?

La Trasmissione Telematica dei corrispettivi è un OBBLIGO

La Trasmissione Telematica dei corrispettivi è un OBBLIGO

L’Agenzia delle Entrate ad agosto 2018 ha aggiornato le specifiche tecniche per l’Invio telematico delle fatture e dei corrispettivi

 
Il DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 127 ha indicato le nuove specifiche per l’invio telematico delle fatture ma, sappiamo, anche dei corrispettivi elettronici.

Sino ad oggi a causa delle novità introdotte dal Decreto Legge 127/2015, non c’era chiarezza in merito alle disposizioni normative, alle procedure che regolano l’invio telematico dei corrispettivi e alle modifiche del sistema interno di gestione per le attività da prevedere nei punti vendita per adeguarsi, ormai la scadenza è prossima, infatti entro il 31/12/2018, scatta l’obbligo per le aziende che non hanno già aderito all’invio dei corrispettivi in modalità telematica.


Invio telematico corrispettivi

L’invio telematico dei corrispettivi al quale facciamo costante riferimento è quello previsto dal D.Lgs. 127/2015, nel quale sono inserite le disposizioni circa le modalità per l’invio dei corrispettivi a partire dall’ 1/1/2019.

Si tratta di una modalità elettronica di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi di ciascun punto vendita, tramite registratore telematico (se si è in possesso di meno di 3 punti cassa) o tramite server RT (se i punti cassa sono più di 3).

La situazione normativa attuale

Prima di introdurre le novità normative, riassumiamo la situazione attuale che prevede 2 modalità di dichiarazione dei corrispettivi al controllo fiscale.

Il Misuratore di cassa fiscale

Attualmente l’esercente utilizza il misuratore fiscale con al proprio interno un vero e proprio registro cronologico delle operazioni, il giornale fiscale, con tutte le transazioni registrate secondo una procedura tecnica definita.

Il punto vendita è tenuto a dichiarare la presenza stessa del misuratore con la data di avvio delle registrazioni e le eventuali rotture le riparazioni, la sua momentanea sostituzione o non uso, sono regolarmente supportati da mezzi tradizionali quali il libro per il mancato funzionamento del misuratore fiscale.

Sarà quindi comunicato anche l’eventuale spostamento o del misuratore o il cambio della ragione sociale del soggetto fiscale a lui riferito.

A proposito della manutenzione, una specifica certificazione abilita i tecnici agli interventi suio misuratori fiscali abilitati.

Il cosiddetto punzone fiscale che rappresenta una certificazione in possesso dell’impresa autorizzata ad intervenire, sostituire e vendere i misuratori fiscali abilitati ed omologati.

Questo tipo misuratore fiscale prevede un limite massimo di chiusure giornaliere che possono essere gestite.

La quantità di chiusure che riesce a contenere il misuratore determina il valore commerciale dello strumento fiscale, in quanto eviterebbe quella manutenzione annuale volta alla liberazione del buffer per conentire l’accumulo di nuove chiusure giornaliere, od alla sua sostituzione.

Regime di defiscalizzazione

Con l’introduzione del Decreto Bersani, convertito poi con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006, è stata data la facoltà alla grande distribuzione “GDO/DO” con requisiti minimi in merito al n° di punti vendita con caratteristiche dimensionali ben definite, di entrare in regime di defiscalizzazione, in cambio dell’invio dei corrispettivi in modalità telematica, potendo così evitare l’uso dei registratori di cassa fiscali.

L’invio dei corrispettivi è stato introdotto con scadenza mensile e poi settimanale, in virtù di una migliore gestione delle situazioni anomale e di una definizione veloce delle procedure di rettifica.

L’obbligo per i rivenditore riguarda, in questo caso, la fornitura dei dati fiscali all’Agenzia delle Entrate secondo modalità e parametri prestabiliti e che tale dati corrispondano alle scritture contabili. L’obbligo non riguarda la scelta degli strumenti e la definizione delle procedure interne che possono essere individuate e sviluppate interamente dall’imprenditore.

I dati sono sempre inviati e suddivisi distinti per aliquota IVA.

Da qualche anno si è iniziato a parlare della normativa che ci occupa, con una prima scadenza prevista per il 31/12/2016, poi spostata al 31/12/2017 e oggi per il 31/12/2018 salvo le solite fastidiose e puerili proroghe dell’ultima ora.

dall’ 1/1/2019 ? sui corrispettivi elettronici!

I contenuti e i perimetri di definizione della normativa sono stati affinati.

L’articolo tiene in considerazione anche le ultime risposte fornite il sette agosto 2018 dalla Agenzia delle Entrate rispetto agli interpelli che si sono susseguiti da parte delle diverse associazioni di categoria.

Ecco di seguito gli obblighi normativi definiti dal Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015.

Tutti coloro che si trovano in regime di defiscalizzazione, i quali non intendono tornare in regime fiscale ordinario, hanno l’obbligo di modificare il processo di invio telematico corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

E così viene specificato che sono previste 2 diverse modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi:

  1. per chi possiede meno di 3 postazioni cassa per punto vendita e per
  2. chi ne ha più di 3.

Chi possiede meno di 3 postazioni per punto vendita è tenuto, per conformarsi alla normativa, a utilizzare il registratore telematico dotato di middleware, una componente in grado di dialogare direttamente con l’Agenzia delle Entrate e trasferire dati in tempo reale.

Tutti gli esercenti si dovranno dunque assumere l’onere di attivare un’infrastruttura che garantisca la connettività verso l’esterno del punto vendita.

Il registratore telematico, concepito proprio in compliance fiscale D.Lgs. n. 127/2015, ha già al suo interno il supporto necessario a gestire tutte le criticità e le eccezioni, a garanzia della continuità della trasmissione telematica dei dati.

Per chi ha più di 3 casse o registratori fiscali per punto vendita?

La normativa dispone che si dovrà installare un server RT, un concentratore, cioè lo strumento capace di raccogliere tutti i dati delle singole postazioni di cassa e di inviarli all’Agenzia delle Entrate.

Registratore di cassa telematico: cos’è e come funziona?

I registratori telematici sono strumenti che consentono di comunicare direttamente dalla cassa gli incassi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, in via elettronica, tramite la procedura online di invio telematico corrispettivi.

Il D.Lgs 127/2015 consente a tutti i soggetti passivi IVA, per i quali non è obbligatoria l’emissione della fattura e che sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale (art. 22 D.P.R. 633/72), di adottare il documento commerciale al posto dello scontrino e inviare i dati degli incassi in modalità telematica.

Gli imprenditori o commercianti dettaglianti hanno la possibilità di scegliere la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Per farlo devono dotare la loro attività di un registratore telematico, uno strumento che garantisca la sicurezza e l’inalterabilità dei dati inviati.

Chi si trova ad aprire una nuova attività oppure chi deve cambiare il registratore di cassa, dunque, scegliendo il registratore di cassa telematico avrà a disposizione un prodotto già assoggettato ai paramenti della nuova normativa fiscale.

Perché scegliere il registratore telematico?

Coloro che scelgono di dotarsi e di utilizzare per le comunicazioni registratori di cassa telematici sono esonerati dall’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi (imposto dall’Art. 24, primo comma, del D.P.R. 633 del 1972).

Il registratore telematico come abbiamo visto permette di memorizzare le transazioni e trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate tramite un qualsiasi collegamento alla rete internet.

I dati delle operazioni commerciali sono digitati nel punto vendita normalmente dove sarà effettuata la chiusura di cassa giornaliera: Da quel momento il nuovo misuratore fiscale oggi registratore di cassa informatico ordinerà i dati dei corrispettivi memorizzati, predisporrà e sigillerà elettronicamente il file che li conterrà e lo trasmetterà all’Agenzia delle Entrate in modo diretto autonomo e sicuro, garantendone l’autenticità e l’integrità.

Quali sono i vantaggi del registratore telematico rispetto al registratore di cassa?

Innanzitutto, un risparmio di costi dato dalla verificazione periodica che diventa obbligatoria ogni 2 anni anziché 1 come ora; inoltre, non serve conservare carta e il documento emesso al cliente che ha solo validità civile commerciale, come garanzia dell’acquisto.

Qualora l’esercente disponga anche di un distributore automatico nel punto vendita, anche i dati dei corrispettivi incassati per la gestione di quella macchina potranno essere memorizzati e inviati automaticamente.

Server RT: cosa sono e come funzionano?

Il server RT è un server di connessione Registratore Telematico Agenzia delle Entrate.

Questo strumento, la cui obbligatorietà come abbiamo visto è introdotta per i punti vendita con più di 3 casse fiscali dal D.Lgs. 127/2015 il quale salvo proroghe entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019, permette di raccogliere i dati dei singoli punti cassa ordinarli sempre per aliquota IVA sigillarli in un unico file firmato e crittografato e di inviarlo in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Le specifiche tecniche prodotte dall’Agenzia delle Entrate in merito alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possono essere reperite a questo link.

Come valutare le proposte sul mercato

I punti vendita possono decidere di adottare il nuovo regime anche anticipatamente rispetto alla scadenza ultima del 31/12/2018 e avere tempo di ottimizzare le procedure affinando la conoscenza dei sistemi anche se non per l’attivazione di un server RT.

Per adeguarsi alla normativa sull’invio telematico dei corrispettivi i produttori si sono attivati per sviluppare e offrire la propria soluzione al mondo retail, GDO e della ristorazione.

La proposta offerta da Incista Spa è particolarmente innovativa dal punto di vista dell’architettura hardware e software, introduce degli elementi unici per andare incontro alle esigenze di ogni punto vendita, prevedere criticità solite e ricorrenti, rispetta standard elevati per attraversare il processo di integrazione con i sistemi interni già costituiti in maniera estremamente semplice ed intuitiva.

Innanzitutto, il Server RT consente la realizzazione di un concentratore capace di operare da remoto.

Ad esempio non è necessario che il server sia fisicamente posizionato nel punto vendita, ma può essere collocato presso la sede centrale della catena di negozi con i sigilli di certificazione corrispondenti a ciascun punto vendita.

Il vantaggio è immediatamente comprensibile se si pensa alla semplificazione e alla riduzione dei costi di manutenzione a cui dovrebbe provvedere l’azienda per rispettare la normativa.

Così facendo, vengono snellite anche eventuali operazioni di apertura di nuovi punti vendita.

Nell’eventualità in cui si verifichino fusioni o acquisizioni tra due diverse catene commerciali, il software per il punto cassa può essere integrato, per mantenere la continuità e l’omogeneità dei dati per l’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

L’applicazione POS è collegata a un registratore non fiscale per la stampa degli scontrini di vendita, il cui contenuto corrisponde ai precisi vincoli già definiti dall’Agenzia delle Entrate.

Gli scontrini di vendita, ora documenti commerciali, possono essere di tre tipologie:

  1. Transazione di vendita (scontrino non fiscale)
  2. Transazione di reso (bolla di reso)
  3. Transazione di annullo (nota di accredito)

Tutti gli altri scontrini stampati dal programma di cassa (coupon, versamento cassiere, voucher di pagamento con EFT ecc. ecc.) non sono considerati documenti fiscali e non sono inviati al server RT.


In questa fase, è fondamentale affidarsi a un partner competente, capace di analizzare le caratteristiche dei punti vendita e valutare la soluzione più adatta per rispondere agli adempimenti all’Art. 2 del D.Lgs. del 5 agosto 2015 n. 127.

Grazie ai numerosi progetti seguiti, durante l’evolversi della informatizzazione della pubblica amministrazione fiscale.

L’Incista  SpA conosce molto bene i processi organizzativi e le esigenze del mondo economico.

Mettiamo così a disposizione le nostre competenze acquisite in oltre 60 anni di esperienza sul campo per suggerirti l’approccio più adatto per un adeguamento alla nuova normativa fiscale che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019, semplice intuitivo e sopratutto economico.

Non aspettare! Contattaci subito per una consulenza gratuita compilando il form sotto.

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La Trasmissione Telematica dei corrispettivi è un OBBLIGO

i nuovi test delle procedure antievasione; Conti correnti al via.

i nuovi test delle procedure antievasione; Conti correnti al via.

Effettivamente l’attività di controllo riveste il carattere della fondamentale importanza per contrastare il fastidioso fenomeno della evasione fiscale. Il quale si pone come vero e proprio freno dell’economia e motore di diffuso malumore ed insoddisfazione degli imprenditori.

Si rammenta che gli appartenenti agli Ordini Professionali sono onerati ad identificare i clienti e segnalare operazioni ed effettivo beneficiario della prestazione, attraverso il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90. per l’Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

Tutti quindi siamo in prima linea contro l’evasione fiscale.

Va accolta quindi favorevolmente anche la sperimentazione della procedura di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali. Basata sull’utilizzo delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari all’Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria.

La nuova tecnica messa a punto se pur a carattere sperimentale dall’Amministrazione finanziaria ha individuato le società per le quali. Pur risultando sui conti correnti movimenti sopratutto se in accredito, secondo le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari. È stata omessa la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed ai fini IVA per l’anno 2016 oppure. Nel caso sia stata presentata non sono stati in essa indicati dati contabili significativi.

In estrema sintesi la Divisione Contribuenti ricevuti i dati dalle Banche trasmette alle Direzioni regionali e alle Direzioni provinciali l’elenco delle posizioni di competenza. Individuate ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. tramite un applicativo informatico.
Per ogni posizione segnalata, è comunicata l’informazione sulla numerosità dei conti correnti e sul totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari. Nonché gli ulteriori elementi significativi presenti in Anagrafe tributaria.
Le Direzioni provinciali valutano le posizioni comunicate ai fini dell’ordinaria attività di controllo e comunicano gli esiti delle attività svolte. Mediante la compilazione di una scheda di feedback. Resa disponibile attraverso un apposito applicativo informatico.

Così prevede il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate approvato lo scorso 31 agosto (ancora a firma di Ernesto Maria Ruffini).

Che dà attuazione al comma 4 dell’art. 11 D.L. 201/2011 il quale dispone che le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari siano utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per le analisi del rischio di evasione.

Essere seguiti da uno staff poco professionale o poco attento. Rende le imprese estremamente vulnerabili alle incursioni fiscali. Il nostro studio rende gratuitamente qualsiasi forma di consulenza finalizzata alla anti evasione fiscale, alla difesa delle imprese ed al contenzioso.

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i nuovi test delle procedure antievasione; Conti correnti al via.

Operazioni nei porti e applicazione dell’imposta IVA

Operazioni nei porti e applicazione dell’imposta IVA

Sappiamo che la fattura elettronica anche tra i privati è slittata di sei mesi. Da gennaio 2019, abbiamo il tempo di rivedere alcune sistematicità ormai obsolete. Infatti esistono in ambito portuale alcuni Servizi non imponibili per i quali continuiamo ad addebitare l’IVA.

Nell’ambito della normativa relativa all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (Dpr 633/72), vengono classificate una serie di operazioni che godono del criterio di “non imponibilità”.
L’articolo 9 del Dpr 633/72 considera “non imponibili” i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, e, fra questi. Sono da reputare particolarmente rilevanti quelli individuati nel numero 6 del comma 1 dell’articolo 9 del citato Dpr.
Nell’articolo sono individuati “i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine i quali. Riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari”.

Con particolare riferimento ai servizi prestati nei porti. Si può quindi affermare che la non imponibilità si rende applicabile allorché risultano verificate le seguenti duplici condizioni (risoluzione 176/2000):
1) le operazioni devono essere svolte nei porti;
2) le operazioni devono essere rivolte “direttamente” a quegli interventi espressamente indicati nella norma testé riportata. (riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti portuali)
La semplice enunciazione dei presupposti non sembra esaustiva ai fini della comprensione dell’ambito applicativo della norma.
Bisogna infatti, considerare la problematica interpretativa che negli anni si è sviluppata. Sia dal punto di vista delle operazioni che possono riscontrare il requisito di non imponibilità sia dell’ambito territoriale entro il quale le stesse devono svolgersi. Nonché la verifica della sussistenza del rapporto diretto delle operazioni con determinate attività portuali appunto.

Operazioni che consentono la non imponibilità

Ai fini della esatta individuazione delle operazioni rientranti nel criterio di non imponibilità, va preliminarmente considerato quanto sottolineato e ribadito dalla risoluzione n. 247/E del 23/7/2002, a fronte dell’ipotesi di acquisizione di immobili destinati a incrementare gli scambi ma situati peraltro al di fuori dell’area portuale.
Infatti, il n. 6 del primo comma dell’articolo 9 del Dpr 633/72 riconosce, come già detto. Il trattamento di non imponibilità “ai servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari. Di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti. Ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto. Pertanto, come si evince senza possibilità di dubbio dal disposto testuale della norma citata. Il trattamento di non imponibilità si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi rispondenti ai requisiti posti dalla norma medesima. E non anche alle cessioni di beni”.

Dal punto di vista della considerazione della tipologia di operazioni non imponibili. Va altresì rilevato che abitualmente quelle svolte dalle compagnie portuali. Quali imbarco, sbarco, trasbordo deposito e il movimento delle merci in genere rivestono tale caratteristica. Sia che queste “agiscano come tali sia nel caso che operino in veste di imprese addette alle operazioni portuali per conto di terzi …” (risoluzione n. 522788/73).
La non imponibilità, peraltro. È da riconoscersi anche nel caso in cui le suddette prestazioni “siano rese per merci nazionali imbarcate su navi in servizio di cabotaggio” (risoluzione n. 531302/73).
La non imponibilità, inoltre, è da riconoscersi anche nel caso in cui terzi riscuotano compensi in nome e per conto delle compagnie.  Ed a quest’ultime destinati (risoluzione n. 360490/78).

Ciò premesso, è opportuno dettagliare una serie di operazioni a cui è stato ritenuto applicabile il criterio in questione. In quanto rispondenti alle condizioni in precedenza esposte.

Sono da considerarsi non imponibili, fra l’altro:

Le perizie sulle condizioni delle navi e delle dotazioni di bordo rese agli armatori, onde accertarne l’idoneità alle operazioni di ricevimento e trasporto, poiché “riflettono direttamente il movimento della nave ” e sono effettuate nei porti (risoluzione n. 422516 del 9/7/81).

Nell’ambito di tali perizie vanno considerate anche quelle attinenti alla verifica di eventuali gas a bordo, ad esclusione di quelle che non sono direttamente connesse al movimento delle navi

Le perizie effettuate sulle merci in relazione all’imbarco o allo sbarco, al fine di accertarne la qualità o la quantità (risoluzione n. 422516 del 9/7/81). Tuttavia, sono da considerasi non imponibili “esclusivamente quelle che, eseguite nell’ambito portuale, sono necessariamente e direttamente connesse al movimento dei beni (es. perizie effettuate sull’imballo di una merce pericolosa).

Restano di conseguenza escluse quelle perizie che non avendo detta connessione, né essendo previste dalla legge, vengono eseguite nell’interesse esclusivo dell’armatore o dell’importatore”.

A tale proposito va anche ricordata la risoluzione n. 391468/82, ove è stato precisato che le prestazioni di controllo peso e qualità merci nei porti sono viceversa imponibili, se “eseguite su beni in partenza da un porto italiano e con destinazione finale ad altro porto italiano trattandosi di operazioni che non riflettono direttamente il movimento dei beni o mezzi di trasporto, così come tassativamente prescrive la citata norma di legge”.
Inoltre, la risoluzione n. 2851 del 28/11/88 ha escluso la non imponibilità per le operazioni di introduzione di merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia in quanto rese “nell’esclusivo interesse dell’operatore, dal momento che questi la richiede allorquando non intenda dare alle merci in arrivo nel territorio doganale una immediata destinazione doganale, ne consegue che le relative spese di magazzinaggio, a prescindere dall’ubicazione degli impianti, non possono non essere assoggettate al regolare pagamento dell’IVA, nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni in vigore”

Le perizie su navi per presa in consegna a termini di contratto di noleggio, al fine di accertarne le condizioni tecniche, poiché anche queste “connesse direttamente al movimento della nave” (risoluzione n. 422516 del 9/7/81).

Le operazioni di alleggerimento delle navi (allibo), anche se rese nelle rade antistanti i porti “in quanto, giusta i chiarimenti forniti dal Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti – le rade medesime sono da considerarsi, ai sensi della vigente normativa regolante la materia, come parte del porto” (risoluzione n. 399650/84)
Le operazioni di disinquinamento o antinquinamento, se rese nelle acque portuali (comprese le rade), a condizione che l’inquinamento rappresenti un ostacolo per l’impiego normale degli impianti portuali o i mezzi di trasporto, “purché tale circostanza sia riconosciuta dall’Autorità Marittima cui fa capo la sorveglianza e la sicurezza del porto” (risoluzione n. 2/96).
Viceversa, sono sottoposte a tassazione le operazioni svolte al di fuori delle aree portuali e quelle che sebbene effettuate in tali aree mirano soltanto a prevenire l’inquinamento. “In tali ultimi casi, infatti, i servizi non riflettono direttamente, come richiesto dalla legge, il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto” (risoluzione n. 2/96).
Vedasi anche, a tale proposito, le risoluzioni n. 355684/85 e n. 415043/86.

I servizi prestati nei porti e il movimento dei mezzi di trasporto (numero 6 del comma 1 dell’articolo 9).

In relazione a questi ultimi, devono ricomprendersi anche il pilotaggio e il rimorchio delle navi (risoluzione n. 410082 del 22/10/76).
La risoluzione n. 465321 del 20/8/92 ha riconosciuto, inoltre, la non imponibilità per le prestazioni di manutenzione e riparazione eseguite nell’ambito di autoporti su autoveicoli adibiti a trasporto internazionale.
Va, altresì, considerato che talvolta gli operatori ricorrono a società terze per poter portare a compimento le operazioni di sbarco e imbarco delle merci.
A tal proposito, la risoluzione n. 153 del 22/7/1996 ritenne imponibili le prestazioni di servizi relative alla fornitura di manovalanza e attrezzature onde adempiere alle operazioni predette, mentre per quelle “che riflettono direttamente la movimentazione delle merci” permane il carattere di non imponibilità.

Ciò in quanto quest’ultime hanno “natura oggettiva” e, quindi, a esse si rende applicabile il criterio di non imponibilità “a prescindere dalla circostanza che i servizi stessi vengano eseguiti direttamente dall’impresa appaltatrice (società associata) ovvero da quest’ultima affidati in subappalto a terzi” (risoluzione n. 153/96).

Allo stesso modo, ritenendo che fossero conformi al quadro normativo che prevede la non imponibilità in presenza di un dato luogo (porto) “in cui le prestazioni sono rese e dall’altro dalla riferibilità delle stesse prestazioni all’attività che viene svolta ordinariamente nei predetti luoghi”, la risoluzione n. 176/2000 ha ritenuto non imponibili le prestazioni di servizio dirette ad assicurare la movimentazione delle merci conto terra e la introduzione delle medesime nei magazzini e nei recinti di temporanea custodia.

Viceversa, la risoluzione n. 410 del 30/12/93 ha negato la non imponibilità al servizio di portabagagli “in quanto le prestazioni in parola solo indirettamente sono connesse con il movimento dei beni trattandosi di un servizio reso a diretto vantaggio del viaggiatore e che non si appalesa necessario ai fini dell’oggettiva movimentazione dei beni”.
“In tale caso, infatti, si evidenzia l’esistenza di una esigenza personale del soggetto in quanto tale e non nella veste di viaggiatore” (risoluzione n. 176/2000).
Allo stesso modo devono considerarsi imponibili le operazioni di emissione per conto terzi delle lettere di trasporto aereo con le relative commissioni.

Una ulteriore tipologia di operazioni è quella costituita dalla concessione di posti per natanti da diporto e le prestazioni di ormeggio.

Le due operazioni non sono entrambe non imponibili, poiché la sosta dell’imbarcazione rappresenta una prestazione e come tale tassabile, ben distinguendosi dai servizi indicati nel n. 6 dell’articolo 9, che, se distinti ai fini della riscossione dei corrispettivi, possono essere considerati non imponibili.
Tanto veniva stabilito con la risoluzione n. 521057/76, ma, successivamente, la risoluzione n. 411666/77 precisò che “ove detta prestazione non si esaurisca nel puro e semplice stazionamento nel porto delle cennate unità ma dia la possibilità sia pure in base a distinti rapporti giuridici, di utilizzare altri servizi portuali di natura tecnica, il contratto relativo al posto di ormeggio viene ad inquadrarsi nell’ambito di un complesso organico di prestazioni che, nella loro globalità, sono direttamente connesse al movimento delle unità in questione.

Ne consegue che, in tal caso, la non imponibilità all’I.V.A. di cui all’art. 9, punto 6), del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, quale risulta dalle modifiche apportate dal D.P.R. 23.12.1974, n. 687, trova applicazione, oltre che per i richiamati servizi di natura tecnica, anche per la prestazione che concretizza il contratto relativo al posto di ormeggio”.

L’ambito portuale

In precedenza si è avuto modo di accennare come l’operazione goda o meno della non imponibilità anche in funzione del suo svolgimento nell’ambito del porto, secondo il preciso riferimento effettuato dal numero 6 del comma 1 dell’articolo 9 del Dpr 633/72 (risoluzione n. 420249/80).
Tra l’altro, va detto che tale riconoscimento è da intendersi di natura “oggettiva” e quindi a nulla influendo che i porti rientrino eventualmente nell’ambito delle funzioni amministrative dell’ente Regione.

Tuttavia, una delle questioni postesi nel tempo è se nell’ambito del concetto di “area portuale” potessero essere ricompresi anche i porti turistici.

A tal fine, bisogna premettere che per “porto” ai fini fiscali deve intendersi “il complesso di opere ed attrezzature funzionalmente destinate a consentire gli scambi commerciali e le attività a questi strumentali, quali ad esempio il movimento dei mezzi di trasporto” (risoluzione n. 66/88).

Viceversa, i porti turistici non rispondono a tale criterio poiché “non possono essere utilizzati per attività commerciali, in ragione delle loro caratteristiche di costruzione e del tipo di imbarcazione (da diporto) che in netta prevalenza vi sono ospitate per durevoli periodi di ormeggio” (risoluzione n. 66/88).
Pertanto, essi “non risultano aperti all’uso della generalità secondo i principi che governano, in particolare, l’uso c.d. comune dei beni demaniali, bensì ad uso eccezionale riservato ad un limitato numero di utenti (con la sola eccezione della parte destinata a fungere da “porto pubblico”)” (risoluzione n. 66/88).
Ne consegue, quindi, che le operazioni svolte nei porti turistici, con particolare riferimento a quelle di ormeggio, locazioni o concessione di posti barca, non possono godere del criterio di non imponibilità.
La negazione della non imponibilità si estende anche a eventuali lavori di dragaggio, ampliamento specchio acqueo e ampliamento della struttura in genere, per le motivazioni in precedenza addotte (risoluzione n. 82/2002).

Operazioni nei porti e applicazione dell’imposta IVA

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