P.za Vittorio Emanuele III, 2 - 84013 Cava dè Tirreni (sa)

Danni da sinistro stradale: La richiesta di risarcimento deve essere unica


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Pubblicato il: 13/05/2023

Di recente, nell'ordinanza n. 2278/2023, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in materia di sinistro stradale, relativamente ad un’ipotesi in cui erano state intraprese due diverse azioni civili per il risarcimento dei danni materiali causati al veicolo e per le lesioni alla parte coinvolta, affermando che questo integra un abuso dello strumento processuale.


Il caso riguarda un motociclista che conviene in giudizio l'ente proprietario della strada su cui è caduto dalla moto a causa della presenza di radici di alberi sulla carreggiata, avendo già richiesto i danni materiali ripotati alla moto davanti al Giudice di pace con sentenza di condanna passata in giudicato. A motivo della mancata proposizione, egli adduce le lesioni si sarebbero stabilizzate successivamente all’incidente, pertanto è naturale che le due domande, quella risarcitoria per danni materiali e quella per le lesioni, siano state avanzate separatamente.

In primo grado, il Tribunale aveva rigettato l’istanza, sostenendo l’illegittimità del frazionamento del credito azionato con la doppia domanda risarcitoria.
Allo stesso modo la Corte di Appello afferma che la decisione di avviare due distinti procedimenti giudiziari non è stata determinata dalla effettiva incertezza relativa al consolidamento dei postumi, dal momento che non vi sarebbe alcun peggioramento delle condizioni del motociclista successivamente all’ azione intrapresa davanti al Giudice di pace, escludendo la necessità di un intervento chirurgico.
Questo comportamento viene, dunque, configurato come abuso dello strumento processuale.

La Cassazione, trovandosi concorde con quanto detto nel primo e secondo grado di giudizio, conferma la decisione, con conseguente rigetto del ricorso principale, avanzato dal motociclista, perché secondo l’orientamento giurisprudenziale in materia il danneggiato potrebbe agire separatamente per due diversi danni che derivano dal medesimo fatto illecito, ma solo nel caso in cui abbia la prova che dimostri un valido interesse sotteso all’operazione, che certo non può essere rappresentato dal calcolo sulla maggiore potenziale speditezza di un procedimento rispetto all'altro.


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