Avvocati: Requisiti per rimanere iscritti

Avvocati: Requisiti per rimanere iscritti all’Albo

Concluso l’iter parlamentare con il parere favorevole delle commissioni, manca solo il testo finale del ministero e la pubblicazione in gazzetta.

 
L’iter del regolamento sull’esercizio della professione forense ha incassato il sì della commissione Bilancio, il 1 ottobre scorso, con rilievi relativi a questioni di copertura finanziaria, oggetto di rassicurazioni da parte del Governo, la commissione giustizia ha rilasciato parere favorevole allo schema di decreto ministeriale che ora si appresta a tornare sul tavolo del ministro della giustizia per l’elaborazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda che, durante il suo iter, il regolamento ha già assistito alla soppressione, a seguito dei pareri espressi dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio di Stato, di due dei requisiti considerati essenziali per l’esercizio della professione:

  1. essere in regola con i pagamenti alla Cassa forense e
  2. essere in regola con i pagamenti al consiglio dell’ordine.

I sei requisiti ormai da considerare definitivi.

Dei quali chi vuole continuare ad esercitare il mestiere di avvocato dovrà necessariamente possedere contemporaneamente, fatta eccezione per i giovani legali iscritti all’albo da meno di cinque anni, per dimostrare l’esercizio “effettivo, continuativo, abituale e prevalente” della professione di avvocato se patrocinante:

– essere titolare di una partita Iva attiva o far parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita Iva attiva;

– avere l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica, destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società o associazione di studio con altri colleghi, o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

– aver trattato almeno cinque affari l’anno (sia attività giudiziale che stragiudiziale), anche se l’incarico è stato conferito da altro professionista;

– essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’ordine;

– aver assolto gli obblighi di aggiornamento professionale;

– aver stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.

Dalla Camera, anche l’ok, con rilievi.

Al decreto attuativo per lo svolgimento dell’esame di Stato mentre è ancora in corso l’esame sullo schema riguardante il tirocinio forense.

Attendiamo la pubblicazione in gazzetta per la valutazioni finali o definitive.

Per qualsiasi dubbio o necessità anche interpretativa vi ricordiamo che la consulenza via internet è totalmente gratuita v’invitiamo quindi a compilare la form che segue.


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Avvocati: Requisiti per rimanere iscritti all’Albo

Pace fiscale 2019 o condono ?

Pace fiscale 2019 o condono ?

Vediamo in estrema sintesi la Pace Fiscale discussa ed approvata in occasione della Legge di Bilancio 2019:Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018.

il Governo “del cambiamento” ha previsto tre diversi momenti di intervento per agevolazioni e sconti; Individuabili prima, durante e dopo il famigerato e costoso contenzioso fiscale.

Vediamoli in sequenza

Va detto subito che, in precedenza esistevano già strumenti deflattivi del contenzioso con questo provvedimento casomai sono stati rimarcati ed in alcuni casi potenziati.

In pratica, il contribuente che riceve un accertamento fiscale disponeva già di una serie di strumenti normativi per evitare il contenzioso ed evitare i recuperi coattivi delle somme. Gli strumenti oggi aggiunti con il rispetto dei diritti del contribuente, tendono ad assicurare il giusto equilibrio tra i suoi diritti e la effettiva capacità contributiva.

Per evitare contenziosi quindi in caso di accertamento è possibile:

  • L’autotutela;
  • L’acquiescenza;
  • L’Accertamento con adesione;
  • Il Reclamo/Mediazione;
  • Ricorso tributario;
  • Conciliazione Giudiziale.

Pace fiscale 2019:

Consiste in una concreta riduzione di imposte, sanzioni ed interessi che gravano sui contribuenti debitori, anche professionisti ed imprese che hanno in corso cartelle esattoriali anche in contenzioso purchè con l’Agenzia delle Entrate ovvero con la Riscossione (ex Equitalia).

La pace fiscale come detto è stata concentrata in tre diversi momenti di intervento:

  1. Quello precedente la notifica dell’accertamento fiscale vero e proprio;
  2. Quello successivo la notifica dell’accertamento, nelle more dell’attivazione di un eventuale ricorso agli atti notificati, con l’obiettivo di ridurre in modo importante i contenziosi potenziali;
  3. Durante il contenzioso tributario. Ivi compresa la procedura di Cassazione.

È vero, la pace fiscale prevede sconti su imposte, sanzioni ed interessi; Ma tiene conto di due elementi fondamentali:

  1. Capacità economica del contribuente; attraverso la verifica ISEE;
  2. La probabilità di chiusura con soddisfazione reciproca del contenzioso.

Pace fiscale 2019: secondo il Governo non sarà un condono ma un’ottimizzazione degli strumenti già esistenti deflattivi del contenzioso

Secondo quanto dichiarato dagli esponenti della maggioranza parlamentare e dallo stesso ministro dell’economia Giovanni Tria, l’attuale pace fiscale, non è la rivisitazione del famigerato condono tombale varato dal Governo Berlusconi II nel 2002.

La pace fiscale 2019 si pone, infatti, l’obiettivo di ottimizzare gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario già esistenti.

Proprio per questo motivo, soprattutto dalle opposizioni, si parla già di una rottamazione ter in riferimento alle definizioni dei ruoli in esazione.

In ogni caso, secondo quanto palesato dal documento approvato anche questa pace fiscale 2019 per come approvata, ha totalmente dimenticato il ravvedimento operoso in tutti i momenti di riflessione che hanno portato alla costruzione dell’intero pacchetto di regole “nuove”

Il primo momento, precedente la notifica dell’accertamento e l’avvio del contenzioso

In particolare, il primo intervento riguarderebbe il momento in cui il contribuente decide spontaneamente di mettersi in regola, subito dopo essersi accorto di un errore nel versamento delle imposte dirette ed indirette quali l’IVA.

Il secondo momento, si concreta nelle more della presentazione del ricorso.

Il secondo momento della pace fiscale 2019 riguarda la procedura precedente il contenzioso potenziale, e parte con le notifiche dei processi verbali di constatazione emessi dalle Fiamme Gialle o dagli avvisi di accertamento.

Il momento durante e dopo l’avvio del contenzioso

Il momento a nostro avviso più interessante della pace fiscale 2019, che si applica alla fase del contenzioso vero e proprio, è attualmente regolamentato nel modo che testualmente si riporta in sintesi:

Le controversie attribuite alla Giurisdizione Tributaria in cui e’ parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi e’ subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia e’ stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) della meta’ del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Pace fiscale e obiettivi finanziari

È possibile che la pace fiscale 2019, sarà uno tra gli strumenti fondamentali per reperire le risorse finanziarie necessarie per i dati di bilancio, ma non va negato che con la pace fiscale 2019 si dovrebbe anche poter porre in essere altri interventi di necessaria politica fiscale, tra cui la rimodulazione delle aliquote Irpef  oppure l’introduzione graduale della flat tax.

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D.A.Spo. ai “corrotti”

D.A.Spo. ai "corrotti"

D.A.Spo. ai “corrotti”

Il D.A.SPO. acronimo che sta per “Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive” se preferite per semplificare l’esteso concetto giuridico a chi corrompe oppure cede alla corruzione; Interdizione dai pubblici uffici per i corrotti, a vita. Si discutono già, i profili Costituzionali della esclusione perpetua dai pubblici uffici, senza alcuna previsione riabilitativa.

Sospensione della prescrizione del reato sotteso all’accusa, dopo la sentenza di primo grado.

Obblighi più stringenti per partiti, movimenti politici o fondazioni e associazioni riconosciute e non ma collegate. Queste le principali misure della nuova legge anti corruzione, dal Movimento 5S vero padre della legge il lancio dell’hastag #spazzacorrotti.

Meglio non commentare il risultato politico della legge, si dovrebbe parlare molto non del governo attuale che in pochi mesi dall’avvio del cambiamento politico segna una nuova e più decisa o decisiva, spallata a vecchi sistemi nefasti per l’Italia e gli Italiani. Dovremmo piuttosto interrogarci su come; Per tanti anni i partiti oggi all’opposizione di governo, ci hanno fatto tutti, sonoramente; Fessi.


È modificato l`articolo 317-bis del codice penale, di fatto sono state integrate le previsioni normative di reato; Alla cui condanna, consegue la pena accessoria dell`interdizione perpetua dai pubblici uffici. Da ciò il richiamo al daspo il quale entra nel nostro ordinamento per limitare od inibire l’accesso agli stadi da parte dei facinorosi particolarmente pericolosi. Tornando alla previsione normativa sulla corruzione;

Agli attuali reati di :

peculato,

concussione,

corruzione propria e

corruzione in atti giudiziari,

Sono stati aggiunti:

la corruzione impropria,

la corruzione propria aggravata,

l`induzione indebita a dare o promettere utilità,

la corruzione di persona incaricata di pubblico servizio,

la corruzione attiva;

l`istigazione alla corruzione;

il reato di corruzione nelle sue diverse forme, commesso da membri della Corte penale internazionale, da organi e funzionari dell`Unione europea o di Stati esteri,

il traffico di influenze illecite.

Tra le aggravanti del reato di cui si terrà conto nelle sentenze per i reati di peculato, corruzione in atti giudiziari e traffico di influenze illecite commessi in danno o a vantaggio di un`attività imprenditoriale, si annovera l`incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per 12 anni. Oltre quelli previsti per una eventuale riabilitazione.

NIENTE ALTERNATIVE

Per i condannati di reati contro la pubblica amministrazione come il peculato, la concussione, la corruzione.

Non sarà possibile espiare neanche in parte la pena nei regimi quali;

L`assegnazione al lavoro all’esterno;

I permessi premio e;

le misure alternative alla detenzione.

CAUSE NON PUNIBILITÀ.

È stato introdotto un nuovo articolo nel codice penale, il 323-ter il quale stabilisce che, non sia punibile chi ha commesso i reati di corruzione:

se li denuncia volontariamente;

se fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare altri eventuali responsabili.

Per l’applicazione della causa di non punibilità, l`interessato deve denunciate il fatto prima, che il suo nome sia iscritto sul registro degli indagati, e, comunque, non oltre 4 mesi.

PRESCRIZIONE.

Il corso della prescrizione è sospeso, dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado a prescindere se di condanna o di assoluzione. L’entrata in vigore della norma è prevista per il primo gennaio 2020.

AGENTE SOTTO COPERTURA.

Viene esclusa la possibilità che, durante le operazioni di polizia sotto copertura finalizzate alla prevenzione ed il  contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione come la corruzione od il peculato,  per gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali operanti al solo fine di acquisire elementi di prova, abbiano condotte che costituirebbero reato.

ONLINE LE DONAZIONI AI PARTITI OLTRE 500,00 EURO.

È obbligatorio rendere pubblici sul sito internet del partito o del movimento politico i dati di chi eroga nell’anno contributi superiori ad euro 500,00 i soggetti obbligati sono partiti o movimenti politici nonché alle liste di candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti”.

Saranno esenti dalle nuove disposizioni, le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all’organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, confermato l’obbligo per tutte le elargizioni ricevute dagli stessi enti di rilasciare la ricevuta a madre e figlia la cui matrice va conservata.

TRASPARENZA ANCHE PER LE FONDAZIONI.

Gli obblighi sulla pubblicità dei contributi, sulla rendicontazione e la trasparenza valgono anche per “fondazioni, associazioni e comitati comunque collegati a un partito o movimento politico” che nell’articolo 15 del ddl collegato vengono equiparate a partiti e movimenti politici.


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D.A.Spo. ai “corrotti”

Forfettari esclusi dalla fatturazione elettronica non per forza

Forfettari esclusi dalla fatturazione elettronica non per forza

Imprese e professionisti saranno interessati all’emissione delle fatture in formato elettronico; sappiamo che tra i soggetti esonerati vi sono i contribuenti che applicano i regimi agevolati, quale il regime forfettario, anche alla luce dei minori vincoli introdotti dalla Legge di Bilancio. Ma non sembra tutto oro quello che luccica nella semplificazione. Procediamo con ordine, per meglio comprendere per quale motivo un esonerato potrebbe essere; Non per legge ma comunque obbligato ad emettere la fattura elettronica.

È precisato nella guida per la fatturazione elettronica, l’esonero dalla fatturazione elettronica non è un divieto, tanto che gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche come tutti gli altri operatori economici potranno così beneficiare dei vantaggi legali al nuovo sistema di fatturazione.

È possibile infatti che alcuni cessionari o committenti potrebbero obbligare i loro fornitori artigiani o professionisti i quali se pur operanti in regime di vantaggio; All’utilizzo dello strumento telematico fiscale, al fine di uniformare il flusso in ingresso delle fatture passive.

Quindi nonostante vi sia un precipuo esonero normativo, il contribuente forfettario potrebbe essere chiamato o meglio obbligato all’emissione della fattura elettronica per poter accedere o mantenere “alcuni” clienti.

Se il cliente dovesse far parte della Pubblica Amministrazione, la fattura elettronica continua ad essere obbligatoria anche per il contribuente in regime forfettario.


Le fatture Emesse

In relazione alla fattura emessa in formato elettronico, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 127/2015 (così come modificato dall’articolo 1, comma 909, L. 205/2017) beneficiano dell’esonero le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nei regimi agevolati esonerati dall’applicazione dell’imposta IVA:

  • Regime di vantaggio” (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011);
  • Regime forfettario” di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.

Per quanto riguarda l’eliminazione dello spesometro, è confermata anche per una eventuale fattura passiva ricevuta in maniera c.d. tradizionale da un forfettario. Tra le FAQ pubblicate sul sito, l’Agenzia delle Entrate pubblica le due circostanze supporto della tesi in riferimento a:

  • l’obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato, come previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015;
  • la Legge di Bilancio 2018 ha abrogato l’articolo 21 D.L. 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019.

Le fatture ricevute

In relazione alla necessità o meno di conservare a norma le fatture elettroniche, aspetto sul quale si sono posti molti interrogativi a seguito di risposte non sempre univoche rilasciate dall’Amministrazione Finanziaria. Al momento l’Agenzia delle Entrate nelle proprie FAQ già richiamate, riporta:

“Come stabilito dall’articolo 1 del d.Lgs. n. 127/15, l’operatore Iva residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la Pec ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.”

Il forfettario ha due concrete possibilità:

  • pretendere una copia della fattura in modalità analogica, nel qual caso risulta esonerato dagli obblighi di conservazione avrà comunque la possibilità di scaricare la fattura elettronica nella propria area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate “fatture e corrispettivi”);
  • comunicare Pec o codice destinatario per farsi recapitare la fattura elettronica come avviene per gli altri soggetti, nel qual caso scattano gli obblighi di conservazione che possono essere assolti anche semplicemente sottoscrivendo lo specifico accordo con l’Agenzia delle Entrate.

lo spesometro ?

È giusta al momento, la considerazione che a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione dello “spesometro”.

Se non per le operazioni transfrontaliere.


Che dire siamo vicini a quanti nelle prime ore dell’applicazione delle nuove regole si troveranno a dover assumere decisioni e complicazioni.

Per maggiori informazioni oltre quanto pubblicato nell’articolo per contatti o qualsiasi altra necessità non esitate e compilate la form di contatto, da diritto alla consulenza totalmente gratuita via e-Mail sugli argomenti che seguono:

Programma
Regime forfettario
  • Allargamento della platea dei soggetti coinvolti, alla luce della Legge di bilancio 2019;
  • Quadro normativo di riferimento;
  • Novità riguardanti i requisiti di accesso;
  • Esclusioni soggettive e oggettive;
  • Valutazioni di convenienza;
  • Vincoli per il cambio di regime: l’apertura della Risoluzione Ministeriale n 64/E/18;
  • Esonero dall’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica: quando opera?
  • Considerazioni in vista del regime di tassazione al 20% in vigore dal 2020.

Semplificati per cassa

  • Requisiti di accesso al regime;
  • Nuove regole per la determinazione del reddito d’impresa e professionale;
  • Analisi derogatorie al regime per cassa;
  • Adempimenti contabili del regime per cassa;
  • Gli aspetti operativi del regime per cassa;
  • Registrazione ex art. 18 c.5 DPR 600/73
  • La nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2019 per il riporto delle perdite

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Forfettari esclusi dalla fatturazione elettronica… ma non per forza !
Fonte:

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate

Dal 1° gennaio la fattura elettronica diventa obbligatoria

abbiamo la soluzione; Semplice ed a prova di errore.

L’Agenzia delle Entrate, ha diffuso le linee giuda per rispettare correttamente le indicazioni della Legge di Bilancio 2018.
Le linee guida dell’Agenzia delle Entrate per la fattura elettronica inoltre ci informano come sarebbe possibile rispettare la legge senza spendere niente.
Il processo indicato oltre che completo ove dovesse risultare complicato valutate  il nostro Servizio “Fatturazione Elettronica” tramite il WEB (invio e ricezione con codice univoco o PEC) verso i Privati, le Aziende ed i Professionisti e la Pubblica Amministrazione / Enti Pubblici e Privati, produce documenti informatici conformi allo standard XML 1.2 in vigore già dal 1 gennaio 2017, il servizio completa con la conservazione elettronica a norma.

Anche nella forma “ASSISTITA” Facciamo Tutto Noi  da remote. ( compilare, firmare, spedire e controllare gli esiti)

Il nuovo portale Web è stato sviluppato per consentire di creare, trasmettere , ricevere e archiviare le Fatture Elettroniche nel formato conforme alle specifiche dell’Agenzia delle Entrate (XML) e rendere indipendenti le Aziende ed i Professionisti rispetto al nuovo obbligo procedurale che decorre dal 1 gennaio 2019. In qualità di “intermediari” accreditati dall’Agenzia possiamo assegnare i “codici univoci” per ricevere le fatture dei Vostri fornitori direttamente consultabili con un click dall’apposita funzione.

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