Legge di bilancio 2024

Legge di bilancio 2024

Legge di bilancio 2024, le novità per imprese e privati, di seguito proponiamo il riepilogo delle principali misure previste dal Governo per il prossimo anno.

In totale sono stati approvati (in via preliminare e passano alle Commissioni competenti) 4 Decreti Legislativi e nel dettaglio:

  • il Decreto legislativo semplificazione degli adempimenti tributari,
  • il Decreto Legislativo con modifiche allo Statuto del Contribuente.
  • il Dlgs riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche,
  • il Dlgs fiscalità internazionale,

Sommario:

1) Legge di Bilancio 2024

2) Acconti imposta: prevista la rata del 16 dicembre 2024

3) Collegato Fiscale in gazzetta ufficiale del 18 ottobre

4) Delega fiscale: prima attuazione riduzione IRPEF

5) Delega fiscale: prime attuazioni di fiscalità internazionale

Legge di bilancio 2024, le novità per imprese e privati

Tra le principali novità si evidenzia che, sono in arrivo le seguenti misure:

  • Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche con 300 ML fino al 2025. Per approfondire leggi: Appalti: possibile proroga al 2024 dei ristori per il caro materiali
  • Disciplina delle norme per le rimanenze di magazzino con “una regolarizzazione” e non una sanatoria, come sottolineato dal Ministro Giorgetti,
  • Addio alla Certificazione Unica per forfettari e minimi: 
  • Un rialzo della cedolare secca per gli affitti brevi: 
  • Rimodulazione del credito di imposta per le ZES e altre misure di rifinanziamento di attuali crediti di imposta.
  • Accesso diretto del fisco sui conti correnti dei debitori, prima di procedere al pignoramento.
  • Rinvio fino al 1° luglio 2024 l’Entrata in vigore della Plastic e sugar tax.
  • Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo per assicura la continuità aziendale delle imprese agricole.
  • Proroga al 31 dicembre delle agevolazioni per i mutui prima casa.
  • Diminuzione del canone Rai: Viene precisato che alla riduzione corrisponde un’integrazione del finanziamento della Rai per le spese relative agli investimenti.

Legge di bilancio 2024, le novità per imprese e privati;

2) Acconti imposta: prevista la rata del 16 dicembre 2024

Tra le novità previste dal Dlgs che regola le scadenze fiscali e gli adempimenti che verranno.

vi è la nuova possibilità di rateizzare saldo e acconto delle imposte fino al 16 dicembre 2024. 

Attenzione al fatto che la novità riguarderà l’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Si prevede inoltre di rafforzare il valore del comportamento concludente dei contribuenti che sceglieranno di pagare a rate. 

Legge di bilancio 2024, le novità per imprese e privati;

3) Collegato Fiscale in gazzetta ufficiale del 18 ottobre

Pubblicato in GU n 244 del 18 ottobre il Dl n 145 collegato alla manovra finanziari 2024.

Anticipo conguaglio di perequazione anno 2023 –

Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2023;

Sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale, viene anticipato il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni.

Campagna reddituale 

Si dispone; Che il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale dei pensionati relative al periodo d’imposta 2021 e alle verifiche reddituali del personale degli enti di ricerca relative al periodo di imposta 2020 sia avviato entro il 31 dicembre 2024.

Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette – 

Si prevede, solo per il 2023 per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali, entro il 16 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, senza interessi.

Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione, in tal caso, degli interessi, a partire dalla seconda rata.

Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

Si proroga al 30 giugno 2024 il termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021.

Inoltre, si proroga di un anno il termine di decadenza per l’emissione degli atti impositivi da parte dell’Agenzia delle entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione e utilizzati negli anni 2016 e 2017.

Legge di bilancio 2024; Riduzione delle accise sui prodotti energetici – Si prevede che il provvedimento di riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, in caso di aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio possa essere adottato se i prezzi dei carburanti aumentano, sulla media del precedente mese (e non più, come è attualmente, dei precedenti due mesi), rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento presentati alle Camere.

Sport 

Coni: si prevede un incremento pari a 13 milioni di euro per l’anno 2023 in favore del Coni per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024; velodromo di Spresiano: si prevede un contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano. 

Fondo nazionale delle politiche sociali – Si incrementa di 10 milioni di euro per l’anno 2023 la dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali.

Adempimenti contributivi – Si prevede la regolarizzazione degli obblighi contributivi a carico delle pubbliche amministrazioni per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, a condizione che sia correttamente implementata la posizione assicurativa.

Misure per le scuole dell’infanzia paritarie – Si incrementa, per l’anno 2023, il contributo statale alle scuole dell’infanzia paritarie previsto dalla legge di bilancio per il 2022.

Legge di bilancio 2024, le novità per imprese e privati;

4) Delega fiscale: prima attuazione riduzione IRPEF

Legge di bilancio 2024; Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Il decreto introduce norme finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:

  • garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un’unica aliquota d’imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall’imposta lorda;
  • conseguire il graduale perseguimento dell’equità orizzontale prevedendo, nell’ambito dell’IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

a. Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

Si interviene con disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche volte a rimodulare, per il solo anno 2024, le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda.
In particolare, si prevede una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:

  • 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
  • 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

Sempre per il 2024, si innalza da 1.880,00 a 1.955,00 euro la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000,00 euro.

In tal modo, si amplia fino a 8.500,00 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

In conseguenza di tali interventi, si modificano le norme relative al requisito per la corresponsione ai lavoratori dipendenti del trattamento integrativo, in modo da assicurare il mantenimento delle condizioni oggi previste.
Inoltre, si introducono norme volte a garantire la coerenza della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni.

b. Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

Si prevede, per l’anno 2024, una riduzione di 260,00 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a particolari spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro. Sono fatte salve le detrazioni spettanti per spese sanitarie.

c. Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

In attesa della completa attuazione della revisione delle agevolazioni fiscali alle imprese, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), si introducono incentivi per le nuove assunzioni.

Le agevolazioni sono realizzate attraverso una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito e spettano:

  • ai titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR);
  • alle imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali;
  • alle società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;
  • agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta 2023 per almeno 365 giorni e presuppone che l’impresa si trovi in condizioni di normale operatività.

Sono escluse dall’ambito soggettivo le imprese in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria.

Nell’ambito delle nuove assunzioni è prevista una maggiore incentivazione per particolari categorie di dipendenti che si ritiene necessitino di ulteriore tutela, quali, tra le altre:

  • lavoratori “molto svantaggiati” ai sensi della normativa europea;
  • persone con disabilità;
  • minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli minori;
  • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
  • ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

Legge di bilancio 2024, le novità per imprese e privati;

5) Delega fiscale: prime attuazioni di fiscalità internazionale

Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (decreto legislativo – esame preliminare il testo passa alle commissioni)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.
Il testo introduce norme volte:

  • alla revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società quale criterio di collegamento all’imposizione, in coerenza con le prassi internazionali e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni;
  • a conformare il sistema d’imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche attraverso specifiche norme di vantaggio per i lavoratori impatriati e per le imprese o attività produttive che ritornano a investire in Italia (reshoring);
  • al recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello d’imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali d’imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (global minimum tax);
  • alla semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate.

Residenza fiscale

In particolare, per le persone fisiche si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello Stato.

Resta fermo il criterio civilistico della residenza.

Tali criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d’imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi. Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le frazioni di giorno.

In merito alla residenza delle persone giuridiche, si eliminano i riferimenti al criterio dell’”oggetto principale”, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione.

La residenza di società ed enti viene quindi ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento personale all’imposizione delle persone giuridiche:

  • il criterio della “sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
  • il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.

Lavoratori impatriati e reshoring di aziende

Ai lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia sarà riconosciuto, dal 2024, un nuovo regime agevolato per un massimo di 5 anni.

Potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50%, entro un limite di reddito agevolabile pari a 600.000,00 euro, i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che non risultano essere già stati residenti nel nostro Paese nei tre periodi d’imposta precedenti al conseguimento della residenza. 

I lavoratori impatriati

Dovranno restituire le agevolazioni, pagando gli interessi, se non mantengono la residenza fiscale nei cinque anni successivi.

Invariate le disposizioni per i ricercatori, professori universitari e lavoratori dello sport già previste.

Inoltre, si promuove lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, attraverso un incentivo fiscale che consiste nella non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP del 50% del reddito imponibile derivante dalle attività d’impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata trasferite in Italia e precedentemente svolte in un Paese estero, diverso da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo. 

L’agevolazione si applica

Nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i cinque periodi di imposta successivi alla scadenza del regime di agevolazione.

Si prevede il recupero del beneficio qualora l’attività economica trasferita, per la quale si è goduto dell’agevolazione, venga successivamente trasferita in uno Stato non appartenente all’Unione Europea e allo spazio economico europeo durante il periodo in cui si beneficia dell’agevolazione o entro dieci periodi di imposta dal termine del regime di agevolazione.

Non sono incluse tra le attività agevolabili quelle esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento.

Tale limitazione è volta ad evitare che siano agevolate attività già in precedenza esercitate in Italia e trasferite all’estero per poi essere nuovamente trasferite nel territorio dello Stato al solo fine di beneficiare del vantaggio fiscale.

Global minimum tax

Si recepisce la direttiva (UE) 2022/2523, seguendo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell’OCSE sull’imposizione minima globale, con l’introduzione, tra l’altro, di:

  • un’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
  • un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l’imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi.

La direttiva recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul cosiddetto “secondo pilastro” o “Pillar 2” raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”).

L’obiettivo della global minimum tax consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d’impresa.

È stato quindi definito un sistema coordinato di regole, in grado di assicurare che i grandi gruppi d’imprese siano soggetti a un livello impositivo minimo pari almeno al 15 per cento in relazione a ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano e producono reddito, attraverso l’introduzione di una “aliquota di imposizione integrativa” che, in ciascun Paese e in relazione a ciascun esercizio, è data dalla differenza tra l’aliquota minima d’imposta del 15% e l’aliquota d’imposizione effettiva.

Pegno Mobiliare NON Possessorio

credito su pegno non possessorio

Il pegno mobiliare diventa non possessorio.

Una delle forme più antiche di finanziamento privato è il cosiddetto credito su pegno. Tornato in auge, negli ultimi tempi, a causa delle tante difficoltà economiche vissute da molte imprese. Oltre alle sempre maggiori difficoltà per l’accesso al credito bancario.

Vediamo come funziona il sistema per dare in garanzia qualsiasi bene mobile e/o immobile riservandosi l’uso ed il godimento. E comunque, ottenere un prestito ovvero una apertura straordinaria di credito bancario.

Ci occuperemo della normativa che disciplina il settore del credito bancario, quali sono le conseguenze se non si ripaga il debito contratto. Il meccanismo delle aste.

Quindi, valuteremo l’opportunità del credito su pegno, anche alla luce delle nuove tecnologie sugli smart contract ed il loro contenuto di patti ed immagini. I famigerati NFT (Non Fongible Token).

In fine segnaliamo le banche e le finanziarie che permettono di ottenere un piccolo prestito con il credito su pegno, almeno quelle principali. Le quali nonostante impieghino sempre più massicciamente la tecnologia in block chain non si prestano ancora alla realizzazione dei NFT.


SOMMARIO: Pegno Mobiliare NON Possessorio.

Come funziona il credito su pegno e che cos’è;

Il pegno non possessorio: quali le caratteristiche del contratto;

Il registro dei pegni non possessori;

La garanzia del prestito è il bene dato in pegno;

Quali oggetti si possono impegnare;

Valutazione del bene impegnato;

Nessuna istruttoria e tempi veloci;

Durata e riscatto;

A chi conviene;

Normativa e legge del credito su pegno;

Divieto del patto commissorio;

Lista istituti bancari che fanno credito su pegno.


Pegno Mobiliare NON Possessorio:

Come funziona il credito su pegno e che cos’è

Chi cerca una soluzione di questo tipo è ovviamente un soggetto in gravi difficoltà economiche, costretto ad impegnare un bene posseduto, in genere oro. Per ottenere un piccolo prestito da restituire in un secondo momento.

Il funzionamento del credito su pegno è semplice, si dà in garanzia un bene di norma mobile, si ottiene un finanziamento. E se non si restituisce il prestito, il bene impegnato viene venduto all’asta dalla banca o altro soggetto finanziatore.

In particolare all’articolo 1 del DL 59/2016, approvato dal parlamento il 29 giugno 2016 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Sono definite tutte le caratteristiche di questo che appare come nuovo contratto.

In questo approfondimento vediamo chi può farlo, su quali beni, quali caratteristiche ha il contratto. In cosa consiste la nuova formalità del “registro dei pegni non possessori”.

Cercheremo anche di tracciare un profilo contrattuale per la block chain.

Pegno Mobiliare NON Possessorio:

Quali le caratteristiche del contratto

Il contratto costitutivo, che può essere generato come NFT su block chain, a pena di nullità. Deve risultare da atto scritto e registrato con le seguenti caratteristiche:

  • data di stipula indicazione del creditore;
  • indicazione del debitore e dell’eventuale terzo concedente il pegno;
  • descrizione del bene dato in garanzia;
  • indicazione del valore di commercio ed ammontare del prestito;
  • indicazione del credito garantito;
  • indicazione dell’importo massimo garantito;
  • modalità di pagamento degli interessi;
  • scadenza del rimborso del credito.

Pegno Mobiliare NON Possessorio:

Il registro dei pegni non possessori

Il contratto così redatto è opponibile ai terzi solo se iscritto nel registro informatizzato (“registro dei pegni non possessori”) tenuto dall’Agenzia delle entrate: l’iscrizione determina il grado della garanzia e consente l’opposizione del pegno ai terzi e nelle procedure concorsuali.

Attenzione: il pegno non possessorio non si costituisce con l’iscrizione nel registro. Essendo sufficiente la conclusione del contratto. L’iscrizione consente però di rendere la garanzia sul bene pubblica e opponibile ai terzi.

A seguito di tale adempimento, inoltre, il contratto sarà opponibile anche nelle procedure esecutive, oltre che in quelle concorsuali.

Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non è opponibile a chi abbia acquistato con un precedente finanziamento. Un bene determinato che sia destinato all’esercizio dell’impresa e sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo. Oppure da un pegno anche non possessorio, a condizione che il pegno non possessorio sia iscritto nel registro. E che al momento della sua iscrizione il creditore, informi i titolari della esistenza del precedente pegno non possessorio iscritto.

L’iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito. Secondo quanto previsto dal comma 1 e. Per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l’acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del medesimo bene. L’iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di un’iscrizione nel registro effettuata prima della scadenza del decimo anno. 

Tutte le specifiche del registro sono rimesse a un decreto del MEF da pubblicare entro i 30 giorni dalla conversione in legge del decreto legge.

Al registro dell’ AdE si affianca la block chain, la quale come sappiamo si presta a rendere univoca qualsiasi transazione e/o accordo, ogni transazione/accordo è rappresentata da un NFT.

Pegno Mobiliare NON Possessorio:

La garanzia del prestito è il bene dato in pegno

Il richiedente un prestito consegna alla banca, ma anche alcune finanziarie fanno credito su pegno. Un bene in garanzia il cui valore è sufficiente a coprire la richiesta di credito effettuata.

In cambio otterrà il prestito. Corrispondente ad un valore di stima, che andrà restituito in una certa data con in più gli interessi stabiliti ed eventuali spese dovute. Se vogliamo, il credito su pegno è una particolare forma di prestiti senza garanzie. Se per queste ultime intendiamo una busta paga od un reddito che sia.

Pegno Mobiliare NON Possessorio:

Quali oggetti si possono impegnare

Naturalmente, le banche e le finanziarie che offrono credito su pegno tendono ad accettare in garanzia beni facilmente valutabili e vendibili. Se non si ripaga il prestito ottenuto.

Viene da sè che, soprattutto, si possono impegnare oggetti in metalli preziosi, monete, argenteria di casa, orologi di lusso e gioielli. Ovviamente, si possono impegnare anche i diamanti, ma aspettatevi una valutazione certo non a vostro favore.

Sono accettati anche altri beni di valore, come i tappeti, quadri, soprammobili e così via. L’importante è che abbiano un valore sufficiente a coprire il credito richiesto (vedremo più avanti come funziona la normativa del credito su pegno al riguardo).

Pegno Mobiliare NON Possessorio:

Valutazione del bene impegnato

È bene precisare che l’ammontare del prestito che concede una banca che fa servizio di credito su pegno. Non sarà mai equivalente al valore stimato del bene che andrete ad impegnare.

Vedremo poi come funziona la normativa del settore. Comunque la legge stabilisce un valore massimo del prestito che non può superare la soglia dei 4/5 del valore di stima dell’oggetto impegnato. Per quanto riguarda i beni preziosi, ed i 2/3 nel caso di altre tipologie di beni.

Quindi, se decidiamo di impegnare un’anello d’oro che il perito della banca stima con un valore di 1.000 euro. Il prestito che ci verrà concesso corrisponderà ad un massimo di 800 euro. Nel caso di una autovettura, per esempio, valutata 6.000 euro, otterremo un finanziamento fino a 4.000 euro.

La ragione di questi limiti per legge è data dal fatto che in mancanza di riscatto del bene da parte del proprietario. La banca, o finanziaria che sia, può recuperare dalla vendita del bene all’asta sia il capitale equivalente al prestito concesso che gli interessi previsti.

Per evitare di accettare una valutazione troppo bassa, se decidete di impegnare un oggetto in oro. Dovete farvi un’idea più precisa nel momento in cui decidete di impegnare un oggetto di tipo equivalente. Valutando se il valore stabilito dal perito della banca, o della finanziaria, rispecchia il reale valore del vostro bene.

Pegno Mobiliare NON Possessorio:

Nessuna istruttoria e tempi veloci

Normalmente, quando si richiede un prestito presso una banca o una finanziaria. Viene svolta la cosiddetta istruttoria creditizia, con cui si valuta l’affidabilità del futuro debitore.

Nel caso del credito su pegno il bene consegnato fa da garanzia e quindi non è necessaria un’istruttoria o indagine patrimoniale, come la vogliamo chiamare. Questa caratteristica rende il prestito ottenuto con il credito su pegno particolarmente veloce, quasi istantaneo nella sostanza. I documenti necessari alla richiesta del finanziamento sono semplicemente un documento di identità ed il codice fiscale.

Una volta valutato il valore del pegno la banca rilascia una polizza al portatore. Con la data del riscatto del bene impegnato e l’indicazione degli interessi da pagare, vale a dire del costo del prestito. Il credito su pegno, dal punto di vista della velocità di erogazione del capitale richiesto, è l’alternativa principale ai prestiti cambializzati.

Pegno Mobiliare NON Possessorio:

Durata e riscatto

Per legge il credito su pegno può avere una durata che va da un minimo di 3 mesi ad un massimo di un anno. In media, le banche che erogano questo servizio stabiliscono una durata di 6 mesi. Che si può successivamente anche rinnovare pagando gli interessi maturati e il diritto fisso di custodia.

Scaduto il termine del prestito, stabilito nella polizza al portatore. Il cliente debitore ha le due possibilità, seguono:

  • Riscatto del bene e restituzione del prestito;
  • Messa all’asta dell’oggetto impegnato.

Pegno Mobiliare NON Possessorio:

A chi conviene

Se per convenienza si intendono gli interessi, allora ci sentiamo di dire a nessuno! La verità è che il credito su pegno è considerato rischioso e quindi è costoso e non certo conveniente in genere. Ma può essere una soluzione per chi non può accedere al normale settore creditizio. Quindi è possibile superare i limiti di banche e finanziarie. Per chi non passerebbe la fase dell’istruttoria creditizia, perché non ha una busta paga, un reddito dimostrabile. Oppure ha avuto problemi nella restituzione di un precedente prestito ed è inserito in una lista di cattivi pagatori.

A questo proposito, vi consigliamo la nostra guida alle centrali di rischio. Dove troverete tutte le informazioni su quali sono e come funzionano le banche dati dei cattivi pagatori. Dalla Centrale rischi di Banca d’Italia ai vari SIC, come CRIF, il più diffuso nel nostro paese. Chi si trova in questa situazione, oltre ai prestiti cambializzati. può provare la strada del prestito tra privati. Oppure anche del Social Lending, il prestito tra privati online che sta prendendo piede sempre di più anche in Italia. In quest’ultimo caso qualche garanzia può essere richiesta, ma non è una regola fissa.

Pegno Mobiliare NON Possessorio:

Normativa e legge del credito su pegno

Il credito su pegno viene disciplinato da una normativa risalente addirittura al 1938 ed ancora in vigore. Parliamo della Legge n° 745 del 10 maggio 1938, rivisitata soltanto con il D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385. La garanzia di pegno si applica su cose mobili. La normativa stabilisce anche durata minima e massima del prestito ed altre caratteristiche che andiamo ad elencare:

  • Durata;
  • Polizza al portatore;
  • Stima del bene;
  • Vendita all’asta;
  • Diritto di restituzione.

Pegno Mobiliare NON Possessorio:

Divieto del patto commissorio

Un aspetto molto importante della normativa del credito su pegno. Riguarda la proprietà del bene nel momento in cui il debitore non restituisce il prestito ricevuto. L’argomento è decisivo, perché va a legiferare la differenza di prezzo tra la stima iniziale del bene. Ed il valore che lo stesso potrebbe avere al momento della vendita all’asta. Pensiamo, per esempio, ad un oggetto in oro o in un altro materiale prezioso, la cui quotazione può variare nel tempo. Come abbiamo detto in precedenza, in questo caso la banca deve versare al cliente l’eventuale differenza di prezzo. Non può incassarla, perché il bene non diventa di sua proprietà se il cliente non lo riscatta. Può solo venderlo per rientrare del capitale finanziato e degli interessi vantati. Il divieto del patto commissorio, che alcune banche potrebbero cercare di imporre al cliente, è normato dall’articolo 2744 del Codice Civile, che recita:

“È nullo il patto (1419) con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno (2796 e seguenti del c.c.).”

Pegno Mobiliare NON Possessorio:

Lista istituti bancari che fanno credito su pegno

Non sono poche le banche che effettuano questo servizio. Quindi vedremo la lista di quelle che, a nostro parere, ma anche per ricerche online effettuate da altri siti. Possono essere considerati gli istituti principali a cui è possibile rivolgersi per richiedere un credito su pegno.

Nella tabella seguente indicheremo anche varie caratteristiche del prestito che si può ottenere, compresi durata, interessi e costo totale. Mostreremo anche il Tan e il Taeg, così potrete farvi un’idea della convenienza o meno di questa soluzione rispetto ad altre opportunità. Come vedrete, comunque, il credito su pegno costa, non è certo a buon mercato. La tabella mostra le condizioni di un prestito per un bene impegnato con un valore di stima di 500 euro. Che quindi permette di ottenere un capitale finanziato di massimo 400 euro. Il costo totale viene calcolato, nei vari esempi, sommando il credito ottenuto e gli interessi dovuti. Questi esempi sono solo indicativi. In quanto le banche possono cambiare le condizioni del finanziamento anche con una certa frequenza. Quindi solo recandosi presso una filiale si può venire a conoscenza del costo reale del prestito.

Lista degli istituti bancari che fanno credito su pegno
BancaDurata (mesi)Prestito (euro)Costo totaleTan (%)Taeg (%)
Unicredit6400418,5010,509,46
Intesa San Paolo6400427,5010,7514,22
Ubi Banca6400426,00713,42
Carige4400420,5310,0016,20
Banca Sistema6400426,00713,42
Creval6400418,849,859,64
Banca di Asti6400423,509,0012,10
Banco Bpm6400427,609,8014,28
Carifermo6400418,005,009,20